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Sentenza 1 aprile 2025
Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 01/04/2025, n. 2751 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2751 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 36711/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
Decima Sezione Civile
Il Tribunale, in persona del Giudice Unico, dott. Marco Carbonaro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile di primo grado iscritto al n. R.G. 36711/2021 avente ad oggetto: responsabilità da circolazione stradale promosso da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MAURIZIO Parte_1 C.F._1
MASSATANI, elettivamente domiciliato presso il difensore, in qualità di procuratore speciale ex art. 77 c.p.c. di , (nata Enachi), , , Persona_1 CP_1 CP_2 CP_3 CP_4 CP_
, (nata );
[...] Persona_2
parte attrice contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MARCELLA Controparte_5 P.IVA_1
SCHIAVI elettivamente domiciliata presso il difensore;
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GIUSEPPE CP_6 C.F._2
VINCENZO AUGELLO elettivamente domiciliato presso il difensore. parte convenuta
CONCLUSIONI
Parte attrice
Come da foglio di p.c. depositato il 04.11.2024 e richiamato all'udienza del 20.11.2024.
Parte convenuta Controparte_5
Come da foglio di p.c. depositato il 09.11.2024 e richiamato all'udienza del 20.11.2024.
Parte convenuta CP_6
Come da comparsa di costituzione del 07.12.2021.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
pagina 1 di 5 Ai sensi degli articoli 132, comma 2 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. la motivazione della sentenza consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi.
A norma dell'art. 16 bis, comma 9 octies d.l. 179/2012, la presente sentenza viene redatta in maniera sintetica e l'esame delle questioni seguirà il criterio della ragione più liquida (cfr. Cass. S.U.
9936/2014; Cass. 17214/2016).
agisce in giudizio quale procuratore speciale di , (nata Parte_1 Persona_1 CP_1 CP_ Enachi), , , , (nata ), in forza di CP_2 CP_3 CP_4 Persona_2 procura speciale del 13.06.2019 rilasciata avanti a notaio e prodotta in atti corredata da Per_3 traduzione in italiano e . Per_4
Egli esponeva che, in data 2.12.2014 (rectius 28.12.2014) in Canicattì, a bordo del CP_6 proprio veicolo VW Touran, tg. EH933EH, nel rientrare nella propria corsia dopo aver effettuato un sorpasso, investiva il pedone che si trovava al centro della strada e che decedeva poche Persona_5 ore dopo.
Ciò premesso, egli agiva dunque come rappresentante della moglie del de cuius (cfr. Persona_1 certificato matrimonio del 1979 sub doc. 7), di (nata , figlia della e di tal CP_1 Per_6 Per_1
(cfr. atto di nascita prodotto con memoria 02.05.2022 sebbene denominato erroneamente Persona_7 estratto nascita nonché dei quattro figli avuti dalla con tal (cfr. doc. Persona_8 Per_1 CP_4
8). Egli deduceva che i figli, sebbene nati da relazione tra la e altri uomini, in realtà avevano Per_1 convissuto a lungo con la e il de cuius, di lei marito, financo allegando (cfr. pag. 8 conclusionale) Per_1 che i coniugi, in ragione delle sterilità del de cuius, avrebbero pianificato “di avere figli con un altro uomo”, a guisa di “una specie di procreazione assistita”.
L conveniva, pertanto, in giudizio, avanti a questo Tribunale, e Pt_1 CP_6 CP_7 proprietario/conducente e assicuratore del veicolo investitore, chiedendo l'accertamento della responsabilità, quantomeno concorrente, del e la condanna dei convenuti al risarcimento del CP_6 danno da perdita del rapporto parentale. Cont Si costituivano sia il che eccependo a vario titolo l'infondatezza delle domande attoree, di CP_6 cui chiedevano ampio rigetto.
Dopo istruttoria documentale, la causa, riassegnata a questo Giudice in data 01.09.2023, al termine di periodo annuale di esonero dalle funzioni giurisdizionali per attività internazionale, veniva trattenuta a decisione all'udienza del 20.11.2024, sulle conclusioni richiamate in epigrafe.
La causa è matura per la decisione, con superfluità delle prove testimoniali dedotte dalle parti nonché della CTU cinematica richiesta dall'attore.
In relazione alla CTU cinematica, osserva in particolare il Tribunale che essa risulta inutile e superflua in quanto, nel suo nucleo storico-fattuale e per quanto di stretta rilevanza, la dinamica del sinistro è chiara ed anche pacifica tra le parti, e non vi sono dati tecnici oggettivi disponibili che possano consentire un utile ed efficace accertamento tecnico ulteriore.
pagina 2 di 5 Non vi sono, infatti, tracce di frenata o altri elementi relativi ai movimenti del veicolo e del pedone prima o dopo l'impatto (foto, video, etc.) (cfr. pag. 6 e pag. 10-11 relazione CT del PM, doc. 4 . CP_6
Pertanto, il consulente non avrebbe sufficienti elementi oggettivi di partenza per esprimersi, in modo attendibile, sulla traiettoria dei soggetti coinvolti e sulla velocità del veicolo (risultando peraltro pacifica tra le parti una velocità ampiamente entro i limiti).
Ciò premesso, la domanda è infondata per avere parte convenuta raggiunto la prova dell'inevitabilità del sinistro ai sensi dell'art. 2054 comma 1 c.c.
Parte attrice stessa deduce in citazione che l'investimento si è realizzato dopo una manovra di sorpasso del (pag. 2 citazione) e la circostanza non è contestata sicché può ritenersi provato tale CP_6 segmento della dinamica.
Dal verbale dei Carabinieri (doc. 3 att.) emerge poi che il sinistro è avvenuto intorno alle ore 20,30 su una strada extraurbana non illuminata, con limite di velocità a 90km/h, in presenza di pioggia e vento e con fondo stradale bagnato.
Dagli atti emerge altresì che il pochi minuti prima dell'incidente era stato già avvistato sulla Per_1 strada e segnalato ai Carabinieri (cfr. pag. 6 doc. 4 ed emerge altresì che il pedone era in stato CP_6 di ebbrezza, circostanza che si ricava dall'esame autoptico (pag. 12 doc. 8 che riporta un tasso CP_6 alcolemico di 0,9 g/l, peraltro al decesso (occorso oltre sei ore dopo il sinistro, cfr. ancora pag. 12, sicché il tasso doveva essere decisamente più alto al momento del sinistro).
Alla luce di tali circostanze, non risulta rilevante accertare se il pedone stesse attraversando o meno la strada e in quale direzione o se stesse semplicemente incedendo in mezzo alla strada.
Ciò che può ritenersi dimostrato è, infatti, sufficiente per l'accertamento della responsabilità del sinistro.
È stato, infatti, adeguatamente dimostrato che il intorno alle ore 20 del mese di dicembre, Per_1 dunque al buio, camminava ebbro in mezzo alla carreggiata di una strada statale extraurbana ad elevato scorrimento e priva di illuminazione artificiale, in condizioni atmosferiche avverse (cfr. anche pagina 3 verbale Carabinieri). Egli dunque ha violato l'art. 190 comma 4 del codice della strada.
Ritiene il Tribunale che la condotta del sia talmente imprudente da integrare la condotta colposa Per_1 abnorme del pedone e da assurgere a causa esclusiva del sinistro, reso inevitabile dalla predetta abnorme ed imprevedibile condotta.
Il infatti, che procedeva a velocità adeguata (il limite era di 90 km/h e nemmeno parte attrice CP_6 contesta una velocità inadeguata, avendo peraltro il consulente del PM stimato una velocità all'impatto di circa 30 km/h, cfr. pag. 12 doc. 4 , non poteva ragionevolmente prevedere che, di sera, sulla CP_6 carreggiata di una strada extraurbana ad alto scorrimento buia e con condizioni meteorologiche avverse
(pioggia e vento), potesse inopinatamente circolare un pedone senza alcun dispositivo di segnalazione.
Il ha dunque dimostrato, da un lato, la condotta colposa abnorme ed imprevedibile del e, CP_6 Per_1 dall'altro lato, la conformità della propria condotta di guida alle regole di ordinaria prudenza, procedendo a velocità modesta e avendo effettuato un sorpasso su strada rettilinea con striscia pagina 3 di 5 discontinua di mezzeria (cfr. pag. 2 e 5 verbale carabinieri e planimetria, doc. 3 att.), sicchè deve ritenersi raggiunta la prova dell'inevitabilità del sinistro ai sensi dell'art. 2054 comma 1 c.c. (cfr. ex multis Cass. 9856/2022).
La conclusione è altresì coerente con l'archiviazione del procedimento penale a carico del (doc. CP_6
7 , per quanto ovviamente di modesta rilevanza attesa la regola probatoria diversa e a tratti CP_6 opposta, dovendo in sede penale essere dimostrata in positivo la colpa del e in sede civile, CP_6 invece, essere dimostrata l'assenza di colpa di costui al fine di vincere la presunzione di sua responsabilità, e con l'esito di altro procedimento civile avviato presso il Tribunale di Agrigento da altri congiunti del de cuius (doc. 3 . CP_6
Le domande di parte attrice sono dunque integralmente rigettate, con assorbimento di ogni altra questione, pur emergendo rilevanti dubbi di fondatezza delle domande proposte in nome dei soggetti diversi dalla moglie anche in punto prova del danno-conseguenza, non risultando dimostrato Per_1 alcun legame di parentela con il de cuius e risultando dedotto in modo eccessivamente generico, e con prove testimoniali altrettanto generiche, un preteso legame affettivo con costui, a fronte peraltro della cessazione dell'asserita convivenza da lungo tempo, in forza della costituzione di nuclei autonomi molti anni prima del decesso, con la sola eccezione di si è sposato nel 2006, Persona_9 CP_4 nel 2007, nel 2007, nel 1996, cfr. doc. 8, 9 e doc. prodotto con memoria 02.05.2022). Per_8 CP_1
Le spese dei due convenuti sono poste a carico di parte attrice soccombente (dei soli soggetti rappresentati, non sussistendo i presupposti di cui all'art. 94 c.p.c.) e sono liquidate, in applicazione dei parametri generali e degli importi previsti dal D.M. 55/2014 (e succ. mod.) per le cause di valore indeterminabile (scaglione tra 52.000 e 260.000 euro, atteso l'oggetto della causa), nella misura di cui al dispositivo, con consistente riduzione per la fase istruttoria, attesa la natura documentale della causa, ed esclusione della fase decisionale per il che non ha partecipato all'udienza di p.c. e non ha CP_6 depositato comparse conclusionali.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis reiectis,
RIGETTA le domande tutte proposte da , quale procuratore speciale di , Parte_1 Persona_1
(nata , , , , CP_1 Per_6 CP_2 CP_3 CP_4 Persona_2
(nata Etcu) contro e;
CP_6 Controparte_5
CONDANNA , , , , , Persona_1 CP_1 CP_2 CP_3 CP_4 [...]
, in solido tra loro, a rimborsare a e le spese CP_8 CP_6 Controparte_5 di lite, che si liquidano: quanto a in complessivi euro 7.000 per compensi (euro 2.500 per fase di studio;
euro CP_6
1.500 per fase introduttiva;
euro 3.000 per fase istruttoria), oltre 15% per spese generali forfetarie, imposte e contributi previdenziali di legge;
pagina 4 di 5 quanto ad in complessivi euro 9.500 per compensi (euro 2.500 per fase di studio;
Controparte_5 euro 1.500 per fase introduttiva;
euro 3.000 per fase istruttoria ed euro 2.500 per fase decisionale), oltre
15% per spese generali forfetarie, imposte e contributi previdenziali di legge.
Così deciso in Milano, il 1° aprile 2025
Il Giudice
Marco Carbonaro
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
Decima Sezione Civile
Il Tribunale, in persona del Giudice Unico, dott. Marco Carbonaro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile di primo grado iscritto al n. R.G. 36711/2021 avente ad oggetto: responsabilità da circolazione stradale promosso da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MAURIZIO Parte_1 C.F._1
MASSATANI, elettivamente domiciliato presso il difensore, in qualità di procuratore speciale ex art. 77 c.p.c. di , (nata Enachi), , , Persona_1 CP_1 CP_2 CP_3 CP_4 CP_
, (nata );
[...] Persona_2
parte attrice contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MARCELLA Controparte_5 P.IVA_1
SCHIAVI elettivamente domiciliata presso il difensore;
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GIUSEPPE CP_6 C.F._2
VINCENZO AUGELLO elettivamente domiciliato presso il difensore. parte convenuta
CONCLUSIONI
Parte attrice
Come da foglio di p.c. depositato il 04.11.2024 e richiamato all'udienza del 20.11.2024.
Parte convenuta Controparte_5
Come da foglio di p.c. depositato il 09.11.2024 e richiamato all'udienza del 20.11.2024.
Parte convenuta CP_6
Come da comparsa di costituzione del 07.12.2021.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
pagina 1 di 5 Ai sensi degli articoli 132, comma 2 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. la motivazione della sentenza consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi.
A norma dell'art. 16 bis, comma 9 octies d.l. 179/2012, la presente sentenza viene redatta in maniera sintetica e l'esame delle questioni seguirà il criterio della ragione più liquida (cfr. Cass. S.U.
9936/2014; Cass. 17214/2016).
agisce in giudizio quale procuratore speciale di , (nata Parte_1 Persona_1 CP_1 CP_ Enachi), , , , (nata ), in forza di CP_2 CP_3 CP_4 Persona_2 procura speciale del 13.06.2019 rilasciata avanti a notaio e prodotta in atti corredata da Per_3 traduzione in italiano e . Per_4
Egli esponeva che, in data 2.12.2014 (rectius 28.12.2014) in Canicattì, a bordo del CP_6 proprio veicolo VW Touran, tg. EH933EH, nel rientrare nella propria corsia dopo aver effettuato un sorpasso, investiva il pedone che si trovava al centro della strada e che decedeva poche Persona_5 ore dopo.
Ciò premesso, egli agiva dunque come rappresentante della moglie del de cuius (cfr. Persona_1 certificato matrimonio del 1979 sub doc. 7), di (nata , figlia della e di tal CP_1 Per_6 Per_1
(cfr. atto di nascita prodotto con memoria 02.05.2022 sebbene denominato erroneamente Persona_7 estratto nascita nonché dei quattro figli avuti dalla con tal (cfr. doc. Persona_8 Per_1 CP_4
8). Egli deduceva che i figli, sebbene nati da relazione tra la e altri uomini, in realtà avevano Per_1 convissuto a lungo con la e il de cuius, di lei marito, financo allegando (cfr. pag. 8 conclusionale) Per_1 che i coniugi, in ragione delle sterilità del de cuius, avrebbero pianificato “di avere figli con un altro uomo”, a guisa di “una specie di procreazione assistita”.
L conveniva, pertanto, in giudizio, avanti a questo Tribunale, e Pt_1 CP_6 CP_7 proprietario/conducente e assicuratore del veicolo investitore, chiedendo l'accertamento della responsabilità, quantomeno concorrente, del e la condanna dei convenuti al risarcimento del CP_6 danno da perdita del rapporto parentale. Cont Si costituivano sia il che eccependo a vario titolo l'infondatezza delle domande attoree, di CP_6 cui chiedevano ampio rigetto.
Dopo istruttoria documentale, la causa, riassegnata a questo Giudice in data 01.09.2023, al termine di periodo annuale di esonero dalle funzioni giurisdizionali per attività internazionale, veniva trattenuta a decisione all'udienza del 20.11.2024, sulle conclusioni richiamate in epigrafe.
La causa è matura per la decisione, con superfluità delle prove testimoniali dedotte dalle parti nonché della CTU cinematica richiesta dall'attore.
In relazione alla CTU cinematica, osserva in particolare il Tribunale che essa risulta inutile e superflua in quanto, nel suo nucleo storico-fattuale e per quanto di stretta rilevanza, la dinamica del sinistro è chiara ed anche pacifica tra le parti, e non vi sono dati tecnici oggettivi disponibili che possano consentire un utile ed efficace accertamento tecnico ulteriore.
pagina 2 di 5 Non vi sono, infatti, tracce di frenata o altri elementi relativi ai movimenti del veicolo e del pedone prima o dopo l'impatto (foto, video, etc.) (cfr. pag. 6 e pag. 10-11 relazione CT del PM, doc. 4 . CP_6
Pertanto, il consulente non avrebbe sufficienti elementi oggettivi di partenza per esprimersi, in modo attendibile, sulla traiettoria dei soggetti coinvolti e sulla velocità del veicolo (risultando peraltro pacifica tra le parti una velocità ampiamente entro i limiti).
Ciò premesso, la domanda è infondata per avere parte convenuta raggiunto la prova dell'inevitabilità del sinistro ai sensi dell'art. 2054 comma 1 c.c.
Parte attrice stessa deduce in citazione che l'investimento si è realizzato dopo una manovra di sorpasso del (pag. 2 citazione) e la circostanza non è contestata sicché può ritenersi provato tale CP_6 segmento della dinamica.
Dal verbale dei Carabinieri (doc. 3 att.) emerge poi che il sinistro è avvenuto intorno alle ore 20,30 su una strada extraurbana non illuminata, con limite di velocità a 90km/h, in presenza di pioggia e vento e con fondo stradale bagnato.
Dagli atti emerge altresì che il pochi minuti prima dell'incidente era stato già avvistato sulla Per_1 strada e segnalato ai Carabinieri (cfr. pag. 6 doc. 4 ed emerge altresì che il pedone era in stato CP_6 di ebbrezza, circostanza che si ricava dall'esame autoptico (pag. 12 doc. 8 che riporta un tasso CP_6 alcolemico di 0,9 g/l, peraltro al decesso (occorso oltre sei ore dopo il sinistro, cfr. ancora pag. 12, sicché il tasso doveva essere decisamente più alto al momento del sinistro).
Alla luce di tali circostanze, non risulta rilevante accertare se il pedone stesse attraversando o meno la strada e in quale direzione o se stesse semplicemente incedendo in mezzo alla strada.
Ciò che può ritenersi dimostrato è, infatti, sufficiente per l'accertamento della responsabilità del sinistro.
È stato, infatti, adeguatamente dimostrato che il intorno alle ore 20 del mese di dicembre, Per_1 dunque al buio, camminava ebbro in mezzo alla carreggiata di una strada statale extraurbana ad elevato scorrimento e priva di illuminazione artificiale, in condizioni atmosferiche avverse (cfr. anche pagina 3 verbale Carabinieri). Egli dunque ha violato l'art. 190 comma 4 del codice della strada.
Ritiene il Tribunale che la condotta del sia talmente imprudente da integrare la condotta colposa Per_1 abnorme del pedone e da assurgere a causa esclusiva del sinistro, reso inevitabile dalla predetta abnorme ed imprevedibile condotta.
Il infatti, che procedeva a velocità adeguata (il limite era di 90 km/h e nemmeno parte attrice CP_6 contesta una velocità inadeguata, avendo peraltro il consulente del PM stimato una velocità all'impatto di circa 30 km/h, cfr. pag. 12 doc. 4 , non poteva ragionevolmente prevedere che, di sera, sulla CP_6 carreggiata di una strada extraurbana ad alto scorrimento buia e con condizioni meteorologiche avverse
(pioggia e vento), potesse inopinatamente circolare un pedone senza alcun dispositivo di segnalazione.
Il ha dunque dimostrato, da un lato, la condotta colposa abnorme ed imprevedibile del e, CP_6 Per_1 dall'altro lato, la conformità della propria condotta di guida alle regole di ordinaria prudenza, procedendo a velocità modesta e avendo effettuato un sorpasso su strada rettilinea con striscia pagina 3 di 5 discontinua di mezzeria (cfr. pag. 2 e 5 verbale carabinieri e planimetria, doc. 3 att.), sicchè deve ritenersi raggiunta la prova dell'inevitabilità del sinistro ai sensi dell'art. 2054 comma 1 c.c. (cfr. ex multis Cass. 9856/2022).
La conclusione è altresì coerente con l'archiviazione del procedimento penale a carico del (doc. CP_6
7 , per quanto ovviamente di modesta rilevanza attesa la regola probatoria diversa e a tratti CP_6 opposta, dovendo in sede penale essere dimostrata in positivo la colpa del e in sede civile, CP_6 invece, essere dimostrata l'assenza di colpa di costui al fine di vincere la presunzione di sua responsabilità, e con l'esito di altro procedimento civile avviato presso il Tribunale di Agrigento da altri congiunti del de cuius (doc. 3 . CP_6
Le domande di parte attrice sono dunque integralmente rigettate, con assorbimento di ogni altra questione, pur emergendo rilevanti dubbi di fondatezza delle domande proposte in nome dei soggetti diversi dalla moglie anche in punto prova del danno-conseguenza, non risultando dimostrato Per_1 alcun legame di parentela con il de cuius e risultando dedotto in modo eccessivamente generico, e con prove testimoniali altrettanto generiche, un preteso legame affettivo con costui, a fronte peraltro della cessazione dell'asserita convivenza da lungo tempo, in forza della costituzione di nuclei autonomi molti anni prima del decesso, con la sola eccezione di si è sposato nel 2006, Persona_9 CP_4 nel 2007, nel 2007, nel 1996, cfr. doc. 8, 9 e doc. prodotto con memoria 02.05.2022). Per_8 CP_1
Le spese dei due convenuti sono poste a carico di parte attrice soccombente (dei soli soggetti rappresentati, non sussistendo i presupposti di cui all'art. 94 c.p.c.) e sono liquidate, in applicazione dei parametri generali e degli importi previsti dal D.M. 55/2014 (e succ. mod.) per le cause di valore indeterminabile (scaglione tra 52.000 e 260.000 euro, atteso l'oggetto della causa), nella misura di cui al dispositivo, con consistente riduzione per la fase istruttoria, attesa la natura documentale della causa, ed esclusione della fase decisionale per il che non ha partecipato all'udienza di p.c. e non ha CP_6 depositato comparse conclusionali.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis reiectis,
RIGETTA le domande tutte proposte da , quale procuratore speciale di , Parte_1 Persona_1
(nata , , , , CP_1 Per_6 CP_2 CP_3 CP_4 Persona_2
(nata Etcu) contro e;
CP_6 Controparte_5
CONDANNA , , , , , Persona_1 CP_1 CP_2 CP_3 CP_4 [...]
, in solido tra loro, a rimborsare a e le spese CP_8 CP_6 Controparte_5 di lite, che si liquidano: quanto a in complessivi euro 7.000 per compensi (euro 2.500 per fase di studio;
euro CP_6
1.500 per fase introduttiva;
euro 3.000 per fase istruttoria), oltre 15% per spese generali forfetarie, imposte e contributi previdenziali di legge;
pagina 4 di 5 quanto ad in complessivi euro 9.500 per compensi (euro 2.500 per fase di studio;
Controparte_5 euro 1.500 per fase introduttiva;
euro 3.000 per fase istruttoria ed euro 2.500 per fase decisionale), oltre
15% per spese generali forfetarie, imposte e contributi previdenziali di legge.
Così deciso in Milano, il 1° aprile 2025
Il Giudice
Marco Carbonaro
pagina 5 di 5