Sentenza 23 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Como, sentenza 23/05/2025, n. 439 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Como |
| Numero : | 439 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2274/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di COMO
Sezione Prima Civile
In funzione di giudice unico nella persona della dott. Luciano Pietro Aliquò ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo sopra riportato, promossa da:
(CF: ), rappresentata e difesa dall'avv. Cristian Silipo;
Parte_1 C.F._1
-attrice-
CONTRO
(CF: ), rappresentato e difeso dagli avv.ti Michele Controparte_1 C.F._2
Romano e Pietro Romano;
-convenuta-
Conclusioni:
Per l'attrice
“NEL MERITO:
-accertare e dichiarare la nullità/invalidità/inammissibilità del notificato precetto e/o titolo esecutivo, per tutti i motivi dedotto in atti;
-accertare che il Sig. non ha diritto a procedere ad esecuzione forzata per tutti i motivi in fatto e in diritto Controparte_1 esposti e desunti in atti. IN OGNI CASO: con vittoria di spese e compensi professionali.
* Per il convenuto
“NEL MERITO: dare atto che il titolo esecutivo sulla base del quale il precetto è stato notificato è stato definitivamente revocato con sentenza del Tribunale di Como n. 1422/23 dichiarare cessata la materia del contendere. Condannare parte opponente al pagamento delle spese del giudizio sulla base del principio della soccombenza virtuale”.
§ § §
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1.Con atto di citazione notificato in data 18.06.2022, ha proposto opposizione Parte_1 all'esecuzione ex art. 615, co. 1 c.p.c. ed agli atti esecutivi ex art. 617, co. 1 c.p.c. avverso l'atto di precetto con il quale le ha intimato il pagamento di complessivi 831.695,09 euro, in forza del Controparte_1 decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 642/2022 del 31.05.2022 emesso dal Tribunale di Como
1
l'illegittimità dell'elezione di domicilio contenuta nel precetto, in quanto effettuata in un Comune ove la debitrice non possedeva alcun bene suscettibile di essere aggredito in via esecutiva;
l'erroneità delle somme oggetto dell'intimazione contenuta nel precetto, con particolare riferimento agli importi richiesti a titolo di contributo unificato e di interessi;
alcuni vizi afferenti l'attestazione di conformità dell'atto notificato e della relata di notifica;
l'insussistenza dei presupposti di cui all'art. 642 c.p.c. per la concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo;
l' “inidoneità” del titolo azionato dal creditore procedente a sostengo della minacciata esecuzione;
la malafede contrattuale e l'abuso del diritto imputabile alla controparte. Si è costituito in giudizio contestando la fondatezza in fatto e diritto dei Controparte_1 motivi di opposizione proposti.
Con provvedimento del 25.11.2022, a scioglimento della riserva assunta all'udienza di prima comparizione, il Giudice ha dato atto dell'avvenuta sospensione ex art. 649 c.p.c. dell'esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo azionato dal convenuto, disposta dal giudice dell'opposizione a decreto ingiuntivo con ordinanza del 20 settembre 2022, ed ha concesso alle parti i termini di cui all'art. 183, sesto comma c.p.c. Esaurita la trattazione della causa, le parti hanno precisato le conclusioni come supra riportate e con provvedimento del 24.12.2024, il Giudice designato ha assegnato i termini ex art. 190
c.p.c., ratione temporis applicabile, per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, trattenendo la causa in decisione alla scadenza dell'ultimo termine.
2. Così ricostruito lo svolgimento del processo, occorre osservare che, nelle more del presente giudizio, con sentenza n. 1422/2023 del 19.12.2023, il Tribunale di Como, in accoglimento dell'opposizione ex art. 645 c.p.c. proposta dall'odierna attrice, ha revocato il decreto ingiuntivo n. 642/2022 del 31.05.2022 (doc.
24 parte convenuta). Il capo della sentenza con il quale è stato revocato il decreto ingiuntivo non è stato impugnato dall'odierno convenuto (soccombente nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo) ed è, pertanto, passato in giudicato.
In altri termini, come riconosciuto da entrambe le parti, il titolo esecutivo in forza del quale è stato notificato il precetto opposto deve ritenersi definitivamente caducato.
Sul punto, pertanto, è necessario richiamare i principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità, secondo la quale in caso di esecuzione forzata intrapresa sulla base di un titolo giudiziale non definitivo, la sopravvenuta caducazione del titolo per effetto di una pronuncia del giudice della cognizione importa che il giudizio di opposizione all'esecuzione per altri motivi proposto vada definito con una pronuncia di cessazione della materia del contendere, e non già di accoglimento dell'opposizione, e le spese processuali regolate, per conseguenza, secondo il criterio della soccombenza virtuale, da valutare unicamente in relazione agli originari motivi di opposizione (Cass. Sez. U -, Sentenza n. 25478 del 21/09/2021; Cass.
2 Sez. 6 - 3, Cass. Ordinanza n. 9899 del 28/03/2022).
Il presente giudizio, pertanto, deve essere definito con una pronuncia di cessazione della materia del contendere, essendo stato definitivamente caducato il titolo esecutivo in forza del quale è stato notificato il precetto opposto.
3. Occorre, nondimeno, esaminare i motivi di opposizione proposti ai soli fini della decisione circa le spese processuali, da regolarsi secondo il criterio della soccombenza virtuale. Sul punto, è bene precisare che, come chiarito dalle pronunce di legittimità richiamate, la soccombenza virtuale deve essere valutata unicamente con riferimento alla fondatezza dei motivi di opposizione originariamente proposti, non potendo essere poste a carico del creditore opposto per il solo fatto della sopravvenuta caducazione del titolo esecutivo, come sembrerebbe ritenere l'opponente.
Con riferimento al primo motivo di opposizione, la domanda deve essere qualificata come opposizione agli atti esecutivi ex art. 617, co. 1 c.p.c., giacché l'attrice ha dedotto la nullità della notificazione del precetto, siccome l'atto era stato consegnato nelle mani di una persona non convivente.
Sul punto, occorre applicare i principi espressi dalla più recente giurisprudenza di legittimità, secondo la quale “la nullità della notifica del precetto può essere sanata, ai sensi dell'art. 156, comma 3, c.p.c., dalla proposizione dell'opposizione, quale dimostrazione della intervenuta conoscenza dell'atto, solo quando è provato che tale conoscenza si è avuta in tempo utile a prevenire il pignoramento, atteso che la funzione tipica dell'atto di precetto è quella di consentire all'intimato di adempiere spontaneamente all'obbligazione portata dal titolo esecutivo, evitando l'avvio dell'esecuzione forzata contro di lui. (Cass. Sez. 3 - , Sentenza n. 24291 del 16/10/2017 nonché Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n.
19120 del 15/09/2020). Nel caso di specie, la notifica del precetto è avvenuta in data 9.06.2022, mediante consegna della raccomandata a mani del sig, , qualificatosi come familiare convivente della Parte_2 sig.ra Il presente atto di opposizione, invece, è stato notificato al convenuto in data Parte_1
18.06.2022, potendosi desumere da tali circostanze che l'attrice ha avuto conoscenza dell'atto ancor prima della scadenza del termine dilatorio di cui all'art. 480 co. 1 c.p.c. L'atto di precetto, pertanto, ha raggiunto pienamente il suo scopo, consistente, come anticipato, nella funzione di consentire all'intimato di adempiere spontaneamente all'obbligazione portata dal titolo esecutivo, evitando l'avvio dell'esecuzione forzata contro di lui. La dedotta nullità della notificazione del precetto, pertanto, può ritenersi, in ogni caso, sanata ai sensi dell'art. 156, co. 3 c.p.c., da ciò conseguendone l'infondatezza del motivo di opposizione agli atti esecutivi proposto dall'odierna attrice.
Anche il secondo motivo di opposizione deve essere qualificato come opposizione agli atti esecutivi, avendo l'opponente dedotto l'irregolarità del precetto in ragione del fatto che il creditore avrebbe illegittimamente eletto domicilio presso lo studio degli Avv.ti Michele e Pietro Romano sito in Rho alla
Via Dei Martiri n° 3, ossia in un Comune ove non si trovano beni della debitrice da sottoporre ad esecuzione. In altri termini, dunque, l'elezione di domicilio non era avvenuta presso il comune in cui ha sede il giudice competente per l'esecuzione, come richiesto dall'art. 480, co. 3 c.p.c. Anche tale motivo di
3 opposizione è infondato. Invero, l'erronea elezione di domicilio presso un Comune diverso da quello in cui ha sede il giudice dell'esecuzione contenuta nel precetto, non implica la nullità dell'atto. Tale elemento, infatti, stando alla lettera della legge, non è richiesto a pena di invalidità del precetto, avendo la funzione di individuare il giudice competente a conoscere delle opposizioni esecutive preventive. Nelle ipotesi in cui il creditore precettante abbia eletto domicilio in un Comune diverso da quello in cui ha sede il giudice dell'esecuzione, l'unica conseguenza che si produce è che tale elezione resta priva di effetti ed il debitore potrà proporre l'opposizione a precetto davanti al giudice del luogo nel quale gli è stato notificato il precetto stesso (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 9670 del 11/04/2008), come peraltro accaduto nel caso di specie.
Con il terzo motivo di opposizione, l'attrice ha lamentato l'erroneità dello schema di calcolo seguito dall'intimante con riferimento alle somme richieste a titolo di contributo unificato e di interessi. In particolare, l'opponente ha lamentato che sarebbe stato richiesto illegittimamente il pagamento dell'importo di euro 1.680,00 a titolo di contributo unificato in luogo del corretto importo di euro 843,00,
(pari alla metà dell'importo richiesto, trattandosi di un ricorso per decreto ingiuntivo). Il motivo è infondato. Con il decreto ingiuntivo in oggetto, all'odierna opponente è stato ingiunto, altresì, il pagamento delle spese del procedimento monitorio liquidate “in complessivi euro 7.195,00 di cui euro 5.500,00 per compenso, maggiorato nella misura del 15% quale rimborso forfettario delle spese più IVA e CPA. ed oltre alle successive occorrende”. L'importo oggetto dell'intimazione contenuta nel precetto con riferimento alle spese del procedimento monitorio, pertanto, corrisponde a quanto indicato nel titolo esecutivo, dovendo le eventuali contestazioni in merito alla predetta liquidazione essere proposte nell'ambito del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo e risultando inammissibili in questa sede. In ogni caso, l'importo complessivo di euro 7.195,00 euro, liquidato in decreto, corrisponde a quanto indicato nella nota spesa allegata al ricorso monitorio e si riferisce alle seguenti voci: “1) contributo unificato 843,00; 2) marca iscrizione
a ruolo 27,00; 3) compensi professionali 5.500,00; 4) spese generali 15% 825,00: totale € 7.195,00”. Risulta, quindi, infondata la tesi dell'opponente, che nel proprio calcolo ha omesso di considerare il rimborso delle spese forfettarie. Da quanto precede, infatti, si evince che la somma richiesta a titolo di rimborso del contributo unificato ammontava effettivamente a 843,00 euro. Anche le contestazioni che attengono alla quantificazione degli interessi come operata nel precetto appaiono infondate. Invero, sempre nel titolo esecutivo, si legge che all'odierna attrice era stato intimato il pagamento della somma di euro 800.000,00, oltre a “interessi come da domanda”. Con il ricorso monitorio, l'odierno convenuto aveva domandato il pagamento degli “interessi di legge alla data del 27.09.2017 alla data del deposito del presente decreto ed interessi di cui al d.lgs. N. 231/02 ed all'art. 1284, co. 4 c.c. dalla data di deposito del presente decreto fino al saldo effettivo”. Il criterio di calcolo e la quantificazione degli interessi oggetto dell'intimazione contenuta nel precetto risultava, pertanto, conforme a quanto previsto nel titolo esecutivo (a titolo di interessi, infatti, è stato
4 intimato il pagamento degli “interessi legali dal 27.09.2017 al 20.04.2022” nonché gli interessi di “mora” dal 21.04.2022 al 6.6.2022). Il vizio dedotto dall'attrice, quindi, attiene al merito della pretesa creditoria, ossia alla debenza ed alla misura degli interessi richiesti, da far valere nell'ambito del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, essendo, invece, la questione inammissibile in sede di opposizione all'esecuzione. L'attrice, inoltre, ha dedotto alcune irregolarità relative all'attestazione di conformità ed alla relata di notifica dell'atto di precetto. Secondo l'attestazione di conformità allegata Parte_1 al precetto sarebbe limitata al decreto ingiuntivo e non anche al ricorso ed alla procura alle liti.
L'attestazione, inoltre, sarebbe stata redatta “senza alcun riferimento legislativo e/o normativo in sfregio ai protocolli in materia di formula esecutiva rilasciata telematicamente”. Sul punto, occorre osservare che non viene dedotto, se non genericamente, il pregiudizio che avrebbe subito l'odierna opponente in forza delle predette presunte irregolarità, e quindi l'interesse concreto che sorregge tale motivo di opposizione agli atti esecutivi, posto che è pacifico che la parte è stata messa in condizione di spiegare tempestiva opposizione tanto al decreto ingiuntivo (in cui, peraltro, è risultata vittoriosa) quanto al precetto. Non occorre, pertanto, esaminare nel merito le irregolarità formali dedotte dall'opponente, avendo la notifica del titolo esecutivo e del precetto, in ogni caso, raggiunto il suo scopo.
L'ulteriore motivo di opposizione proposto, con il quale l'attrice ha dedotto l'insussistenza dei presupposti atti alla concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo ex art. 642 c.p.c., risulta inammissibile in questa sede, giacché attiene a vizi la cui valutazione è riservata al giudice dell'opposizione a decreto ingiuntivo, non già al giudice dell'opposizione a precetto (come peraltro accaduto nel caso di specie, essendo stata accolta l'istanza di sospensione ex art. 649 c.p.c. proposta dall'opponente nell'ambito del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo).
Il settimo motivo di opposizione all'esecuzione, inoltre, è infondato giacché il precetto è stato intimato in forza di un decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo che rientra nel novero dei titoli esecutivi in forza dei quali può essere promossa l'esecuzione. È noto, invero, che un diritto è certo ai sensi dell'art. 474 c.p.c. quando la sua esistenza è documentata dal titolo esecutivo, risultando irrilevante a tali fini che il credito sia o meno contestato. Parimenti, quindi, non colgono nel segno le deduzioni dell'attrice, peraltro, formulate in modo generico, in merito al potere del giudice dell'opposizione all'esecuzione di interpretare il titolo esecutivo, giacché miravano in sostanza a richiedere delle valutazioni di merito riservate al giudice dell'opposizione a decreto ingiuntivo.
Allo stesso modo generiche risultano le contestazioni in merito alla “malafede contrattuale ed all'abuso di diritto del sig. . In ogni caso, tali questioni non attengono al diritto del creditore di agire in via Controparte_1 esecutiva bensì ad eventuali responsabilità connesse alle iniziative, anche giudiziali, intraprese dall'odierno convenuto. A tal fine l'ordinamento riconosce il diritto di domandare la condanna al risarcimento dei danni ex art. 96, secondo comma c.p.c. alla parte che assume di aver subito un pregiudizio in conseguenza della condotta della controparte, che ha intrapreso o compiuto, senza la normale prudenza, un'esecuzione
5 forzata in forza di un titolo esecutivo di formazione giudiziale non definitivo successivamente caducato.
Tale istanza non è stata proposta nel presente giudizio, avendo, in ogni caso, la richiamata giurisprudenza di legittimità chiarito che la domanda deve essere proposta, di regola, in sede di cognizione, ossia nel giudizio di formazione o preordinato alla definitività del titolo esecutivo, ove quel giudizio sia ancora pendente, e non vi siano preclusioni di natura processuale (Cfr. sul punto Sez. U - , Sentenza n. 25478 del 21/09/2021). Nel caso di specie, risulta, peraltro, che l'esecuzione forzata non sia stata promossa dal convenuto, bensì solo minacciata, in forza del titolo esecutivo poi definitivamente caducato.
In conclusione, deve ritenersi che i motivi originari di opposizione all'esecuzione ed agli atti esecutivi proposti dall'attrice risultavano tutti inammissibili o infondati, sicché quest'ultima deve essere condannata al pagamento delle spese processuali del presente giudizio, in virtù del principio di soccombenza virtuale.
4. Le spese processuali del presente giudizio, pertanto, seguono la soccombenza virtuale in capo all'attrice e sono liquidate come da dispositivo, sulla scorta del D.M. 55/14, tenuto conto del valore della controversia, determinato in forza del credito oggetto dell'intimazione contenuta nel precetto ed applicati i valori minimi per lo scaglione di riferimento, stante la non particolare complessità della causa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Como, definitivamente pronunciando nella causa tra le parti indicate in epigrafe, ogni altra istanza ed eccezione disattesa così provvede:
1) Dichiara cessata la materia del contendere;
2) Condanna l'attrice al pagamento delle spese di giudizio che liquida in euro 14.598,00 per compenso delle prestazioni professionali forensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, oltre C.P.A. ed I.V.A. se e per quanto dovuti.
Così deciso in Como, il 23/05/2025
Il Giudice
(Dott. Luciano Pietro Aliquò)
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