Sentenza 19 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 19/03/2025, n. 712 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 712 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
in nome del popolo italiano
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
sezione terza civile
La Corte, riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati
Dott. Massimo Coltro Presidente relatore
Dott. Luca Boccuni Consigliere
Dott.ssa Raffaella Marzocca Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile d'appello iscritta al n. 1727/2023 r.g. promossa da con sede Parte_1
in Siena, (C.F. e P. IVA ) in persona del legale rappresentante P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'avv. Enzo Vichi Parte_1
per mandato e domiciliata come in atti – appellante –
contro in persona del legale rappresentante, con sede Controparte_1
in Padova (C.F. P. IVA rappresentata e difesa P.IVA_2 P.IVA_3
dall'avv. Rossella Cosentino per mandato e domiciliata come in atti –
appellata –
o 0 o
appello sentenza del Tribunale di Padova
o 0 o
1
Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Venezia, contrariis reiectis e previa ogni declaratoria di ragione e del caso accogliere integralmente il presente atto d'appello e, per l'effetto, in riforma integrale della sentenza n. 1529/2023
emessa dal Tribunale di Padova il 13.07.2023 IN VIA ISTRUTTORIA:
Ammettere la prova per testi richiesta in memoria ex art. 183 VI° comma n.
2 c.p.c., come ritrascritta in sede di atto di appello. IN VIA PRINCIPALE -
In accoglimento della domanda riconvenzionale spiegata in primo grado e qui riproposta, accertare e dichiarare la risoluzione per impossibilità
sopravvenuta dei contratti azionati ex adverso, o in ipotesi la nullità per carenza di causa sopravvenuta o, sempre in ipotesi, la risoluzione per eccessiva onerosità sopravvenuta con decorrenza dal 9 marzo 2020 o da quella data ritenuta di giustizia e conseguentemente accertare che nessuna somma era dovuta da per tale periodo (o per Parte_1
quello ritenuto di giustizia) e conseguentemente condannare
[...]
a restituire a la somma di Controparte_1 Parte_1
€ 10.653,41=o quella ritenuta di giustizia, corrisposta nell'anno 2021, oltre interessi come per legge. - In via riconvenzionale subordinata: visto l'art. 1464 c.c. e preso atto della sussistenza di impossibilità parziale, (o, in ulteriore ipotesi, visti gli art. 1175 e 1375 c.c.) ridurre le somme dovute da a in Parte_1 Controparte_1
relazione al periodo di vigenza delle limitazioni normative e regolamentari alla circolazione per gli anni 2020 e 2021 e comunque in misura non inferiore al 50 % o a quella che risulterà di giustizia e condannare quindi
[...]
in persona del legale rappresentante p.t. a restituire a Controparte_1
2 la somma di € 5.326,70= o quella risultante Parte_1
di giustizia oltre interessi come per legge - Compensare quindi le reciproche poste dare \ avere tra le parti con attribuzione della differenza al maggior creditore. - In ogni caso: annullare, revocare e comunque dichiarare privo di efficacia il D.I. 2181\21 emesso dal Tribunale di Padova in data 16.09.2021,
notificato a mezzo PEC in data 20.09.2021, oggetto della presente opposizione, e respingere la domanda riconvenzionale ex adverso.
Conseguentemente condannare a restituire a Controparte_1
le somme corrisposte in conseguenza della Parte_1
provvisoria esecuzione della sentenza impugnata, in misura pari ad €
18.464,22 o quella che sarà ritenuta di giustizia, oltre interessi come per legge.
Con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi oltre accessori come per legge”.
Conclusioni per l'appellata
1.- IN VIA PRELIMINARE: Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita,
contrariis rejectis, per i motivi esposti in narrativa, dichiarare inammissibile l'appello proposto da in quanto introdotto in Parte_1
violazione delle disposizioni di cui al novellato art. 348 bis c.p.c. e confermare la sentenza n. 1529/2023 emessa dal Tribunale di Padova,
Dott.ssa Reale pubblicata in data 13.07.2023 e, conseguentemente,
confermare il decreto ingiuntivo n. 2181/2021 Ing. emesso in data 16.09.2021
dal Tribunale di Padova;
2. IN VIA PRINCIPALE: nella denegata ipotesi in cui l'Ill.ma Corte d'Appello Adita ritenesse ammissibile l'appello proposto, si chiede che la stessa Voglia respingere l'appello principale nonché le domande ed eccezioni tutte proposte dall'appellante, siccome infondati in fatto e diritto
3 con conseguente conferma della sentenza n. 1529/2023 emessa dal Tribunale
di Padova, Dott.ssa Reale, pubblicata in data 13.07.2023 e conseguente conferma del decreto ingiuntivo n. 2181/2021 Ing. Emesso dal Tribunale di
Padova in data 16.09.2021 per i motivi di cui tutti in narrativa. In ogni caso,
condannare parte appellante alle spese e competenze professionali difensive del doppio grado di giudizio, oltre rimborso forfettario 15%, iva e cpa.
3. IN
VIA ISTRUTTORIA: Si chiede di essere ammessi a prova per testi sui seguenti capitoli: 1) Vero che in data 24.03.2020, 04.05.2021, 27.05.2021 e
01.06.2021 venivano inviate da parte di le richieste di Parte_1
assistenza relativamente alla parte META dei contratti in essere tra le parti,
richieste da Lei evase, come risulta dal doc. 09 fascicolo I grado, che Le si rammostra? Si indica a teste sul capitolo 1 il sig. c/o Testimone_1
, responsabile servizio assistenza Meta. 2) Vero Controparte_1
che in data 06.04.2021 veniva inviata da parte di la richiesta Parte_1
di assistenza relativamente alla parte dei contratti in essere tra le parti, Pt_2
richiesta da Lei evasa, come risulta dal doc. 09 fascicolo I grado, che Le si rammostra? Si indica a teste sul capitolo 2 il sig. c/o Testimone_2
3) Vero che in data 04.01.2020, 10.01.2020, Controparte_1
06.02.2020, 21.02.2020, 24.02.2020, 29.02.2020, 20.03.2020, 24.03.2020,
20.05.2020, 21.12.2020, 18.01.2021, 14.02.2021, 18.03.2021, 29.03.2021,
31.03.2021, 01.05.2021, 18.05.2021, 26.05.2021, 08.06.2021 venivano inviate da parte di le richieste di assistenza relativamente alla Parte_1
parte PROTEL dei contratti in essere tra le parti, richieste evase da Lei e/o dai suoi colleghi, come risulta dal doc. 09 fascicolo I grado, che Le si rammostra? Si indica a teste sul capitolo 3 la sig.ra c/o Testimone_3
4 , responsabile servizio assistenza software Protel. CP_1 Controparte_1
4) Vero che nel corso degli anni 2020 e 2021 venivano inviata da parte di le richieste di assistenza relativamente alla parte tecnica dei Parte_1
contratti in essere tra le parti, richieste evase da , Controparte_1
come risulta dal doc. 09 fascicolo I grado, che Le si rammostra? Si indica a teste sul capitolo 4 il sig. c/o , Testimone_4 Controparte_1
Direttore Tecnico. 5) Vero che a marzo 2021 è stata eseguita a favore di l'attività di aggiornamento software di cui all'ordine che le Parte_1
si rammostra sub doc 07 fascicolo I grado? Si indica a teste sul capitolo 5 il sig. c/o , responsabile servizio Testimone_1 Controparte_1
assistenza Meta. Ci si oppone alla richiesta prova per testi ex adverso formulata per i motivi tutti già indicati (capitoli 1 e 2 generici ed implicanti giudizi, capitolo 3 relativo a circostanza documentale). Con vittoria di spese,
diritti e onorari di causa di entrambi i gradi di giudizio.
Fatto e motivi della decisione
1.- Con citazione notificata il 3 ottobre 2023
[...]
evocava Parte_1 Controparte_2
avanti la Corte d'Appello di Venezia impugnando la sentenza n. 1529/2023
del Tribunale di Padova (pubblicata il 13 luglio e notificata il 5 settembre
2023) che nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo, chiesto ed ottenuto da per €. 9.206,55, su fatture, per servizi di CP_1
manutenzione, assistenza e messa a diposizione di piattaforma hardware/sistemistica condivisa, aventi titolo in contratti di durata annuale del 2016, rinnovati, aveva rigettato l'opposizione e la domanda riconvenzionale, accogliendo quella di al pagamento di ulteriori CP_1
5 importi e condannandola alle spese.
Chiedeva la riforma della sentenza lamentando, con il primo motivo,
l'omesso esame delle istanze istruttorie;
con il secondo motivo si doleva della errata ricostruzione dei fatti evidenziando che l'albergo gestito non aveva potuto operare e ricevere le prestazioni sicché avrebbero dovuto dirsi sussistenti i presupposti per l'impossibilità totale o parziale delle prestazioni;
con il terzo motivo deduceva l'errata applicazione dell'art. 1463 Cod. Civ.
segnatamente per l'illegittima applicazione del concetto di impossibilità di ricevere la prestazione;
con il quarto motivo si doleva della violazione dell'art. 1463 Cod. Civ. e con il quinto motivo deduceva la nullità per carenza sopravvenuta di causa;
con il sesto motivo lamentava la violazione dell'art. 1467 Cod. Ci v. e con il settimo motivo si doleva dell'addebito delle spese di lite.
Si costituiva contrastando l'appello, anche per Controparte_2
inammissibilità ex art. 348 bis Cod. proc. Civ., chiedendone il rigetto per ragioni di merito ed insistendo, in via subordinata, per l'ammissione delle prove.
La causa veniva rimessa alla decisione all'esito dell'udienza del 17 marzo
2025 con modalità telematiche, non in presenza e la concessione, a ritroso,
dei termini per la precisazione delle conclusioni e per il deposito degli scritti conclusivi.
2.- Osserva la Corte.
L'appello è infondato e va rigettato. L'inammissibilità è assorbita.
L'appellante va condannata alle spese secondo i criteri del DM 55/2014 e successive modifiche, in tal modo denegandosi il motivo di impugnazione.
6 3.1.- Il Tribunale rigettò l'opposizione e la domanda di Parte_1
accogliendo quella di e regolando le spese,
[...] Controparte_1
in quanto:
-) aveva dimesso i contratti di assistenza software Controparte_1
applicativo, assistenza software di sistema e ambiente, assistenza hardware e
full hosting, sottoscritti il 22 agosto 2016 a base delle pretese di cui alle fatture;
-) i servizi erano stati regolarmente forniti per gli anni 2020 e 2021 e controparte era rimasta inadempiente;
-) aveva eccepito di nulla dover o di dovere solo in parte il Parte_1
corrispettivo perché a causa della epidemia da Covid 19, per un anno, non aveva potuto utilizzare i vari programmi e servizi offerti da CP_1
posto che la normativa emergenziale con i divieti di spostamento
[...]
aveva di fatto avevano impedito l'attività alberghiera;
-) il tutto non avevano impedito, totalmente, l'attività svolta da
[...]
anche se era pur vero che questa aveva dimostrato Parte_1
ripercussioni negative sotto il profilo delle presenze in albergo;
-) era da escludere l'impossibilità definitiva atteso che Parte_1
era rimasta aperta, salvo il periodo di stretto lookdown, ed aveva pure
[...]
lavorato negli anni 2020 -2021;
-) non era applicabile l'art. 1256 2^ co Cod. Civ. in quanto le prestazioni non erano venute meno né era assumibile la risoluzione per eccessiva operatività
sopravvenuta;
-) l'impedimento non era stato assoluto e aveva Parte_1
continuato ad utilizzare i servizi chiedendo l'aggiornamento del programma
7 gestionale;
-) era da accogliere la riconvenzionale di per gli ulteriori canoni;
CP_1
-) le spese erano da addebitare in forza della soccombenza;
3.2.- Con le precisazioni di cui sotto la sentenza regge alle censure.
4.- Il primo motivo, con il quale si lamenta il mancato accoglimento delle istanze istruttorie è infondato in quanto l'appellante non ha indicato le istanze istruttorie articolate ed in tesi non ammesse, avendo fatto solo generico riferimento agli scritti del primo grado. Neppure ha indicato le ragioni per le quali le stesse, ove accolte, avrebbero invece giustificato la propria pretesa
(Cass. n. 1532 del 22 gennaio 2018). Di conseguenza devono ritenersi irrilevanti le istanze istruttorie di parte appellata.
5.1.- Con il secondo motivo si lamenta la mancata ricostruzione dei fatti che,
diversamente apprezzati, avrebbero invece consentito di ritenere che dal 9
marzo 2020 ai primi sei mesi del 2021 vi era stata impossibilità totale (o almeno parziale) di fruire delle prestazioni fornite da Controparte_1
tanto che il contratto avrebbe dovuto esser risolto per impossibilità. Si assume l'errore del primo giudice che aveva ritenuto che l'albergo era sempre rimasto aperto e che aveva continuato ad erogare i servizi. Controparte_1
Si assume che il tribunale non aveva valutato i provvedimenti restrittivi, le risultanze dei bilanci e dei modelli reddituali, l'ammissione in cassa integrazione e la mail del Comune di Siena con la chiusura per la pandemia
Covid. Tali prove dimostravano l'impossibilità di ricevere la prestazione. Il
tutto viene argomentato non solo per l'opposizione al decreto ingiuntivo, che attiene a fatture emesse nel periodo marzo – giugno 2021, ma anche per giustificare la domanda restitutoria per le prestazioni precedentemente rese.
8 Il motivo è infondato.
5.2.- Quanto alla dedotta impossibilità totale della prestazione (Cass.
ordinanza n. 8766 del 29 marzo 2019) si rileva che la stessa è configurabile qualora siano divenuti impossibili l'adempimento della prestazione da parte del debitore o l'utilizzazione della stessa ad opera della controparte, purché
tale impossibilità non sia imputabile al creditore ed il suo interesse a ricevere la prestazione medesima sia venuto meno, dovendosi in tal caso prendere atto che non può più essere conseguita la finalità essenziale in cui consiste la causa concreta del contratto, con la conseguente estinzione dell'obbligazione.
L'impossibilità sopravvenuta della prestazione (Cass. sentenza n. 26958 del
20 dicembre 2007) si ha non solo nel caso in cui sia divenuta impossibile l'esecuzione della prestazione del debitore, ma anche nel caso in cui sia divenuta impossibile l'utilizzazione della prestazione della controparte,
quando tale impossibilità sia comunque non imputabile al creditore e il suo interesse a riceverla sia venuto meno, verificandosi in tal caso la sopravvenuta irrealizzabilità della finalità essenziale in cui consiste la causa concreta del contratto e la conseguente estinzione dell'obbligazione. La impossibilità della prestazione (Cass. ordinanza n. 20152 del 22 giugno 2022) idonea ad estinguere l'obbligazione, ex art. 1256 c.c., deve intendersi in senso assoluto ed obiettivo e consiste nella sopravvenienza di una causa, non imputabile al debitore, che impedisce definitivamente l'adempimento e che, alla stregua del principio "genus nunquam perit", può evidentemente verificarsi solo quando la prestazione abbia per oggetto la consegna di una cosa determinata o di un genere limitato, e non già quando si tratti di una somma di denaro.
Infine (Cass. ordinanza n. 8286 del 27 marzo 2024) nel caso di impossibilità
9 temporanea sopravvenuta della prestazione, per causa non imputabile al debitore, si determina non la risoluzione, ma la sola sospensione del contratto,
per la cui ripresa non è necessaria una messa in mora, pur occorrendo che sussista ancora l'interesse del debitore a conseguire la prestazione e che il contraente fosse a conoscenza della causa di impossibilità temporanea
5.3.- Nel 2016 sono stati stipulati dei contratti annuali per la fornitura di servizi di manutenzione, assistenza e messa a disposizione di piattaforma hardware / sistemistica condivisa dietro versamento di corrispettivi annuali,
poi tacitamente rinnovati sino al recesso della Parte_1
comunicato il 31 maggio 2021; il rapporto va qualificato nella disciplina del contratto di appalto di servizi software (Cass. ordinanza n. 18179 del 5 luglio
2019) essendo in predicato la fornitura, appunto, di un servizio e di natura continuativa o di durata essendo le prestazioni reciproche svolte anno per anno.
5.4.- Il Tribunale di Padova, investito della domanda risolutoria ex art. 12561
Cod. Civ. ha così argomentato “… i provvedimenti a carattere nazionale e locale adottati a seguito dell'emergenza sanitaria non hanno impedito totalmente l'attività svolta dall'opponente né l'hanno impedita per l'asserita durata di un anno. La stessa opponente deduce che i provvedimenti succedutesi nel tempo, sia nel corso dell'anno 2020 che nel 2021, hanno
“limitato la libera circolazione” ed “hanno imposto rilevanti restrizioni per i soggetti provenienti dall'estero. L'opponente ha dimostrato aver subito ripercussioni negative, sotto il profilo delle presenze in hotel e degli incassi,
dovute presumibilmente alle restrizioni citate. Tuttavia, è necessario valutare tale diminuzione in relazione al rischio di impresa ed agli strumenti previsti
10 dalla legge per fronteggiare la situazione di difficoltà di tutti i settori produttivi, venutasi a creare nel periodo. Venendo alle eccezioni formulate dall'opponente ed alle domande da questi svolte, il Tribunale adito considera quanto segue. Risoluzione per impossibilità sopravvenuta della prestazione e nullità dei contratti di fornitura dei servizi per carenza di causa in senso giuridico. In via di fatto l'opposta, esaminando i singoli provvedimenti, rileva che non c'è stato, come sostenuto da il blocco di Parte_1
un anno della sua attività alberghiera, che l'opponente doveva comunque essere sempre pronta alla ricezione di ospiti e quindi necessitava dei servizi resi da , che l'opponente ha sollevato la questione Controparte_1
emergenziale solo a seguito della notifica del decreto ingiuntivo, che essa ha pagato quanto dovuto per i servizi nell'anno 2020 e che in data 22.03.2021
effettuava un ordine di aggiornamento del software gestionale (doc. n. 7
dell'opposta) e chiedeva assistenza tecnica (doc. n. 9 dell'opposta),
circostanze queste ultime non contestate da parte opponente. Quanto
all'impossibilità sopravvenuta, il Tribunale ritiene che non ricorra nella fattispecie l'impossibilità definitiva che estingue l'obbligazione contemplata all'art. 1256, 1° comma, c.c. atteso che risulta Parte_1
essere stata aperta, salvo il periodo di stretto lockdown, e risulta anche aver lavorato negli anni 2020, 2021, salvo, come detto, i limitati periodi di chiusura ed anche se a ritmo ridotto. In relazione alla pandemia, la prestazione negoziale, anche intesa alla stregua della sentenza di Cassazione n.
20338/2018, citata da parte opponente, di impossibilità dell'utilizzazione della prestazione della controparte, si mostra solo parzialmente o provvisoriamente impossibile, in ragione della provvisorietà dei
11 provvedimenti governativi emessi e della eccezionalità della situazione che ha visto coinvolti tutti i settori produttivi. La sentenza della Suprema Corte n.
18047/2018, anch'essa citata dall'opponente a precisazione, riguarda il caso del tutto diverso da quello di cui è causa in cui il consumatore/viaggiatore,
senza sua colpa e per fatto di forza maggiore (grave e improvvisa patologia),
era impossibilitato a partire per la vacanza. Si trattava in quel caso di un contratto cosiddetto d esecuzione istantanea, nel quale la causa di forza maggiore incide sulla controprestazione in quel dato momento storico irripetibile (è il caso, tra l'altro, affrontato dalla sentenza di codesto Tribunale,
citata dall'opponente quale precedente a proprio favore, in cui la questione dell'emergenza sanitaria riguardava l'impossibilità di utilizzare la prestazione di consegna della merce - capi di vestiario per la stagione in corso durante il lockdown) e non un contratto di durata, come nel caso che ci occupa”.
La motivazione, con le integrazioni di cui sotto, appare condivisibile comprovando che le prestazioni non erano divenute impossibili in modo definitivo;
che i periodi di chiusura per l'emergenza pandemica non erano stati assoluti ma temporanei;
che temporanea era stata la impossibilità di fruire delle prestazioni;
che aveva utilizzato, Parte_1
almeno in parte, le prestazioni offerte nel periodo;
che, aggiunge la Corte, il pagamento dei corrispettivi, fatti salvi i periodi oggetto della pretesa monitoria (fatture da marzo del 2021) era sempre avvenuto.
5.5.1.- L'appellante sostiene, per giustificare l'impossibilità sopravvenuta ed il venir meno della prestazione, che dai bilanci emergeva la riduzione degli utili in termini di rilievo;
che aveva fatto richiesta di cassa integrazione per tutti i dipendenti dimettendo il documento numero 14 prodotto già in primo
12 grado (sub 19) quindi valorizzabile;
che dalle e-mail del comune di Siena
emergeva la chiusura e che tutta una serie di provvedimenti amministrativi e
DPCM avevano imposto limitazioni alla circolazione e disposto chiusure.
Sostiene la sopravvenuta irrealizzabilità della finalità essenziale in cui era consistita la causa concreta del contratto e la conseguente estinzione dell'obbligazione stante il mancato accesso a pagamento della clientela.
5.5.2.- Il motivo non può essere accolto proprio perché lo stesso non dà conto della impossibilità assoluta di ricevere la prestazione ma, al più, di una impossibilità solo temporanea non essendo stato allegato un impedimento assoluto ed obiettivo.
5.5.3.- Innanzi tutto si rileva che nel periodo di Parte_1
riferimento, ha adempiuto alla propria prestazione effettuando i pagamenti a fino al marzo del 2021 per poi sospenderli. Nel Controparte_1
periodo, per di più, aveva anche chiesto anche l'aggiornamento del software quindi in termini incompatibili con l'asserita impossibilità di fruire della prestazione. Si osserva che nel periodo dell'emergenza pandemica vi erano stati evidentemente dei momenti di chiusura totale e di interdizione alla circolazione, con effetti anche per la gestione alberghiera (come di seguito dimostrato) ma tali momenti non erano stati continuativi ed assoluti per tutto il periodo di riferimento (marzo 2020 – maggio 2021). CP_1
, sul punto, ha precisato quanto segue “il DPCM del 11.06.2020
[...]
aveva validità solo fino al 14.07.2020 e non prevedeva la chiusura degli alberghi, l'Ordinanza del ministero della salute del 11.11.2020 (in realtà del
10.11.2020) aveva una durata limitata di 15 giorni e comunque nemmeno questa ordinanza, così come l'ordinanza del 27.11.2020, prevedeva alcuna
13 chiusura degli alberghi, l'Ordinanza del Ministero della Salute del 13.11.2020
aveva una durata di 15 giorni dal 15.11.2020, l'Ordinanza del Ministero della
Salute del 05.12.2020 non riguardava la regione Toscana, l'Ordinanza del
Presidente Giunta regionale 117/2020 non prevedeva la chiusura degli alberghi, l'Ordinanza del Presidente della Giunta regionale 7/2021 aveva una durata di 9 giorni dal 27.02.2021 e prorogata fino al 15.03.2021 dal DPCM 2
marzo 2021, l'Ordinanza del Presidente Giunta Regionale 42/2021 disponeva solo la chiusura degli esercizi commerciali per i giorni di QU e UE
(e nulla ha a che vedere con gli alberghi), l'Ordinanza del Ministero della
Salute 26.03.2021 non riguardava la Toscana, il DPCM del 03.11.2020 non contemplava la chiusura delle strutture ricettive. Infine, i DPCM prodotti in primo grado sub docc. 26-40 riguardavano il primo lockdown durato da marzo a maggio 2020. Sicuramente, però, non si può dire che vi sia stato un blocco totale dell'attività di 1 anno, da marzo 2020 a marzo 2021”.
Trattasi, di difesa plausibile non contestata ex adverso, che comprova chiaramente che le limitazioni della circolazione e le “chiusure” erano state temporalmente limitate e che non vi era stata, diversamente da quanto affermato dall'appellante, una indiscriminata chiusura degli esercizi e una assoluta limitazione della circolazione. Pertanto non vi era stata una impossibilità di ricevere la prestazione in senso assoluto ed obiettivo. La
riduzione degli utili di bilancio della non appare di Parte_1
rilievo in quanto l'appellante non ha indicato gli utili degli anni precedenti o successivi ai fini della comparazione. Inoltre, poiché un utile vi è stato,
indirettamente se ne ricava l'operatività della struttura e l'assenza del presupposto della totale inutilizzabilità della prestazione causata dal mancato
14 accesso della clientela. Il richiamo alla cassa integrazione, sic et simpliciter,
non rileva in quanto non si argomenta in ordine alla ammissione e non vengono indicati i periodi esatti di riferimento. La mail del Comune di Siena
comprova la chiusura limitata. Analogamente, quanto ai provvedimenti restrittivi ut supra.
Dal tutto si ricava che l'emergenza da Covid 19 ha avuto una effettiva ricaduta sugli operatori commerciali, come l'appellante, ricaduta intesa nel senso di mancato afflusso turistico ed altro con conseguenti verosimili riduzioni di utili, ma il fenomeno non ha determinato – anche in forza dei dati sopra richiamati – un completo e totale “blocco” e non ha determinato un conseguente ad un totale “divieto di circolazione” con conseguente cessazione dell'afflusso alberghiero anche a livello turistico in quanto la situazione emergenziale – proprio correlata da momenti di divieto e momenti di “apertura” alla circolazione nel periodo (2020-2021) – non ha determinato una impossibilità assoluta della prestazione, da intendersi quale impossibilità
di ricevere l'esecuzione della prestazione.
5.5.4.- Afronte di questo e del fatto che la impossibilità non era stata resa nota a controparte;
che i pagamenti erano continuati e che Controparte_1
aveva richiesto l'aggiornamento del software nel Parte_1
2021, anche nell'ottica della buona fede che deve presidiare i rapporti negoziali, l'impossibilità assoluta della prestazione, non era e non appare ora predicabile,
6.1.- Nè può sostenersi l'impossibilità temporanea della prestazione al fine di paralizzare l'avversa pretesa con la conseguente reiezione della domanda e con l'accoglimento di quella per la restituzione del corrispettivo, almeno in
15 parte. Infatti (Cass. ordinanza n. 8286 del 27 marzo 2024) nei contratti a prestazioni corrispettive – come qui - l'impossibilità temporanea sopravvenuta della prestazione per causa non imputabile al debitore non determina la risoluzione, ma la sola sospensione del contratto, per la cui ripresa non è necessaria una messa in mora, pur occorrendo che sussista ancora l'interesse del debitore a conseguire la prestazione e che il contraente fosse a conoscenza. Il principio dettato dall'art. 1256 2^ co. Cod. Civ. va coordinato con la previsione emergenziale di cui alla legge 5 marzo 2020, n.
13, che dopo il comma 6 ha disposto: "
6-bis. Il rispetto delle misure di contenimento di cui presente decreto è sempre valutata ai fini dell'esclusione,
ai sensi e per gli effetti degli articoli 1218 e 1223 c.c. della responsabilità del debitore, anche relativamente all'applicazione di eventuali decadenze o penali connesse a ritardati o omessi adempimenti".
La portata di tale seconda norma non appare derogatoria rispetto i principi precedenti consentendo la stessa, unicamente, la valutazione della emergenza pandemica ai fini della valutazione e graduazione della responsabilità del debitore. Peraltro tale seconda norma risulta promulgata nel periodo iniziale dell'emergenza pandemica e deve essere valutata proprio in tal senso,
restrittivamente.
6.2.- Ora, escludendosi sia in predicato l'applicazione di penali ed altro, si evidenzia che , dal marzo 2020 in poi, ha adempiuto Parte_1
l'obbligazione propria ricevendo i servizi informativi dalla controparte e versando il corrispettivo e chiedendo l'aggiornamento del software;
[...]
nel periodo, non ha chiesto a controparte la sospensione Parte_1
dell'esecuzione della prestazione e non ha avvisato la stessa di tale possibilità;
16 inoltre, osserva la Corte, nel 2021, l'emergenza pandemica andava a ridursi e nel periodo i provvedimenti di chiusura (ut supra, ma sempre temporanei)
erano stati ridotti ed il tutto comprova che l'interesse alla prestazione era perdurava in capo a tanto che non era predicabile Parte_1
l'estinzione parziale della obbligazione.
6.3.- Conclusivamente la previsione di cui al secondo comma dell'art. 1256
Cod. Civ,. non può essere recuperata a posteriori e non può trovare applicazione come la normativa emergenziale.
Il motivo va rigettato.
7.1.- Con il terzo motivo si censura la pronuncia in tema di impossibilità di eseguire e ricevere la prestazione;
il tutto con il conseguente effetto liberatorio ex art. 1256 Cod. Civ.. A giustificazione si richiama la impossibilità di ricevere la prestazione stanti le preclusioni per la gestione alberghiera;
l'irrilevanza dei pagamenti effettuati e l'irrilevanza della inerzia;
i provvedimenti governativi limitativi della circolazione e delle attività per la pandemia da Covid 19; la messa in cassa integrazione del personale e le contestazioni (pag. 5 di citazione). Si argomenta in merito all'azzeramento degli incassi alberghieri;
si adduce una diversa lettura della missiva del 31
maggio 2021 e si richiama il mancato accesso di turisti e le conseguenze sulla attività anche precisandosi che la richiesta di aggiornamento era postuma rispetto la crisi. Anche tale motivo è infondato.
7.2.- Si richiama quanto sopra detto per la impossibilità che estingue l'obbligazione e che ex art. 1256 c.c. 1^ co., deve intendersi in senso assoluto ed obiettivo e deve consistere nella sopravvenienza di una causa, non imputabile al debitore, che impedisca definitivamente l'adempimento; ipotesi
17 non sussistente.
7.3.- In dissenso dalle ulteriori argomentazioni si rileva che tanto il costante pagamento nel periodo, quanto la richiesta di aggiornamento del software
quanto la mancata richiesta a controparte o l'avviso, per la sospensione della prestazione, si pongono come elementi ostativi riguardo l'attuale richiesta per l'estinzione dell'avversa obbligazione. Infatti (Cass. sentenza n. 11914 del 10
giugno 2016) la diligenza e la buona fede nell'esecuzione del contratto avrebbero imposto a di comunicare Parte_1
tempestivamente alla controparte l'impossibilità di eseguire la prestazione e di adottare gli opportuni provvedimenti al fine del contenimento dei danni;
cosa non fatta. Il recupero a posteriori di tale impossibilità non convince:
innanzi tutto perché non trattasi di impossibilità assoluta;
in secondo luogo perché nel primo semestre del 2021 non risultano allegati, dalla
[...]
specifici provvedimenti di interdizione e chiusura per la Parte_1
circolazione atti a comprovare l'impossibilità di ricevere la prestazione;
in terzo luogo perché, proprio nel periodo, l'appellante ha chiesto l'aggiornamento del software;
infine in quanto risulta contrario a buona fede il comportamento volto a sospendere l'adempimento della propria obbligazione nel periodo in contestazione (da marzo 2021) in assenza di elementi oggettivi a giustificare il tutto anche per l'assenza di allegazioni
(sempre nel periodo) a comprovare l'impossibilità oggettiva ed assoluta della prestazione.
8.1.- Con il quarto motivo si censura l'omessa pronuncia sulla domanda ex art. 1464 Cod. Civ. per impossibilità parziale della prestazione assumendosi la pretesa alla riduzione delle debenze con a domanda di restituzione di €.
18 5.326,7 o di altra somma.
Il motivo è infondato.
Se è vero che il primo giudice non ha espressamente statuito sulla domanda per implicito, tuttavia, ha disatteso l'eccezione di impossibilità parziale della prestazione rilevando che nel periodo i corrispettivi erano stati versati da mentre, aggiunge la Corte, alcuna richiesta era Parte_1
stata proposta dalla parte obbligata al fine di ottenere la riduzione del corrispettivo salvo che nel periodo finale.
8.2.- Si osserva pure che (Cass. 6 ottobre 2022 n. 29057) il debitore è
responsabile per l'inadempimento dell'obbligazione fino al limite estremo della possibilità della prestazione, presumendosi, fino a prova contraria, che l'impossibilità sopravvenuta, temporanea o definitiva, della prestazione stessa gli sia imputabile per colpa. L'impossibilità sopravvenuta che libera dall'obbligazione (se definitiva) o che esonera da responsabilità per il ritardo
(se temporanea), dev'essere obiettiva, assoluta e riferibile al contratto e alla prestazione ivi contemplata, e deve consistere non in una mera difficoltà ma in un impedimento, del pari obiettivo e assoluto, tale da non poter essere rimosso, a nulla rilevando comportamenti di soggetti terzi rispetto al rapporto
(…), a meno che, coordinando fra loro le suddette componenti oggettive e soggettive che regolano la responsabilità per inadempimento, non sia offerta la prova che l'impossibilità sopravvenuta della prestazione sia derivata da una causa avente natura esterna e carattere imprevedibile e imprevedibile secondo la diligenza media e, quindi, della non imputabilità, anche remota, del fatto che ha impedito l'esecuzione della prestazione dovuta. Il tutto vale in relazione a quanto sopra e soprattutto per il periodo finale dal marzo 2021
19 non essendo stati allegati da , per il periodo ultimo detto, Parte_1
significativi elementi ostativi.
Per il resto vale quanto detto sopra.
9.- Con il quinto motivo si censura il rigetto della domanda di nullità per carenza di causa sopravvenuta, per violazione dell'art. 112 Cod. proc. Civ. e per errata applicazione degli artt. 1467 e 1325 Cod. Civ..
Anche tal emotivo appare infondato, innanzi tutto perché l'applicazione dell'art. 1467 Cod Civ., come testualmente prevede la norma, consente la risoluzione del contratto in forza del richiamo all'art. 1458 Cod. Civ.; e poichè trattasi di contratti di durata ex art. 1458 Cod. Civ. la risoluzione siccome richiesta non avrebbe potuto aver effetti sulle prestazioni precedenti la chiesta risoluzione. Nemmeno può assumersi il venir meno della causa concreta dal contratto, per nullità sopravvenuta, proprio in quanto la tesi appare infondata in diritto laddove si consideri che la risoluzione attiene al sopravvenire di elementi tali da alterare l'assetto negoziale originariamente previsto mentre la nullità, anche parziale, afferisce a mancanze originarie del contratto (art. 1418 Cod. Civ.) ipotesi non predicabile stante il sopravvenire,
rispetto ai patti del 2016, di fatti sopravvenuti relativamente alla epidemia
Covid 19 (Cass. sentenza n. 37804 del 27 dicembre 2022).
10.- Con il sesto motivo si censura l'errata applicazione dell'art. 1467 Cod.
Civ. anche riguardo l'art. 1458 Cod. Civ..
Anche tale motivo è infondato.
E' vero che (Cass. sentenza n. 27152 del 22 settembre 2023) l'eccessiva onerosità sopravvenuta della prestazione, per potere determinare, ai sensi dell'art. 1467 c.c., la risoluzione del contratto, richiede l'incidenza sul
20 sinallagma contrattuale di eventi che non rientrano nell'ambito della normale alea contrattuale e che si caratterizzano per la loro straordinarietà, connotato di natura oggettiva che qualifica un evento in base all'apprezzamento di elementi, quali la frequenza, le dimensioni, l'intensità, suscettibili di misurazioni (e quindi, tali da consentire, attraverso analisi quantitative,
classificazioni quanto meno di carattere statistico); e per la loro imprevedibilità, che ha fondamento soggettivo, in quanto fa riferimento alla fenomenologia della conoscenza. Ma la norma richiama proprio l'art. 1458
Cod. Civ. sicché quand'anche possa assumersi la sopravvenuta eccessiva onerosità la stessa non avrebbe e non può riguardare le prestazioni già
effettuate da e oggetto della pretesa in quanto a Controparte_1
fronte di tali prestazioni di assistenza software rese continuativamente, anno per anno, in forza dei contratti rinnovati dal 2016 operavano quelle di pagamento annuale (art. 5 dei contratti) (Cass. sentenza n. 3019 del 2 aprile
1996); dunque trattavasi di obbligazioni non istantanee ma correlate e di durata.
p.q.m.
La Corte d'Appello di Venezia definitivamente decidendo nella causa civile proposta da Parte_1
contro così provvede:
[...] Controparte_2
- rigetta l'appello;
- condanna l'appellante alle spese del grado a favore di parte appellata e che si liquidano in €.
3.969 per compensi oltre ad iva se dovuta, cpa e spese generali del 15%;
21 - dà atto, stante il rigetto dell'impugnativa, che sussistono i presupposti affinché l'appellante sia tenuto a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione a norma della L. 24 dicembre 2012 n. 228.
Venezia lì 18 marzo 2025
Il Presidente estensore
Dr. Massimo Coltro
22