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Sentenza 14 aprile 2025
Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 14/04/2025, n. 352 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 352 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei magistrati:
dott. Riccardo Di Pasquale Presidente
dott.ssa Eleonora Ramacciotti Giudice
dott. Eugenio Bolondi Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile iscritto al n. r.g. 5294/2024 vg promosso dai coniugi:
, C.F. con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
MAZZANTI SABRINA
TO ND, C.F. , con il patrocinio dell'avv. CASELLI C.F._2
LUCA
RICORRENTI
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale Ordinario
- vista la domanda congiunta di scioglimento del matrimonio depositata il 20/12/2024 dai coniugi predetti;
pagina 1 di 8
- dato atto che le parti hanno depositato nel termine assegnato dichiarazione sottoscritta nella quale ognuna di esse ha dichiarato di non volersi riconciliare con il coniuge;
- di confermare le conclusioni rassegnate nel ricorso o successivamente modificate;
- rilevato che ricorre una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2 lett. B) della Legge 1
dicembre 1970, n. 898, come modificato dall'art. 1 della legge 06 maggio 2015 n. 55,
essendosi la separazione, protratta ininterrottamente per sei mesi dalla prima comparizione dei predetti, il 14/12/2022, innanzi al presidente del Tribunale di Modena
nella procedura di separazione consensuale RG.N. 6576/2022, omologata con decreto n.
4656/2022 del 21/12/2022;
- considerato che è da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita, in considerazione del tempo trascorso e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
- dato atto che il ricorso veniva comunicato al PM;
- ritenuta l'equità delle condizioni concordate, di seguito trascritte:
“1) le parti si danno reciprocamente atto che i figl e CA, entrambi minorenni Per_1
e non economicamente sufficienti, rimarranno affidati ad entrambi i genitori con collocazione e residenza presso l'abitazione materna in Varana di Serramazzoni (MO),
Via Campodolio n. 491;
2) La potestà genitoriale continuerà ad essere esercitata da entrambi i genitori, i quali,
pertanto, assumeranno di comune accordo le decisioni di maggiore interesse per i figli in pagina 2 di 8 relazione ai criteri educativi, le scelte scolastiche e di vita, quali ad esempio la scelta della scuola, dell'educazione religiosa, della tipologia di somministrazione delle cure mediche,
delle eventuali cure specialistiche, dei viaggi all'estero, tenendo conto delle loro capacità,
inclinazioni naturali ed aspirazioni.
La potestà in ordine alle decisioni relative all'ordinaria conduzione della vita dei minori,
invece, sarà esercitata in via esclusiva dal genitore presso il quale e CA Per_1
saranno di volta in volta collocati.
Il padre potrà vedere e tenere con sé i figli secondo il seguente calendario settimanale che si ripeterà quindicinalmente:
- Prima settimana: dal lunedì sino al mercoledì sera e nel fine settimana dal sabato mattina sino alla domenica sera.
- Seconda Settimana: nelle giornate di giovedì e venerdì sino alla sera.
L'orario in cui i figli dovranno essere riaccompagnati alla sera è convenuto entro le ore 22.
Sono fatti salvi diversi e preventivi accordi tra i genitori.
Il predetto calendario avrà vigore tutto l'anno tranne, salvo i periodi di vacanza diversamente di seguito regolati.
Durante le vacanze estive il padre potrà vedere e tenere con sé i figli per un periodo di quindici giorni (anche non consecutivi), da concordare entro il 30 maggio di ogni anno da parte dei genitori in relazione ai rispettivi impegni lavorativi e sociali, nonché scolastici e di vita di relazione dei minori.
Il IG. ND potrà altresì tenere con sé i figli per sette giorni durante le vacanze natalizie comprendenti, ad anni alterni, il giorno di Natale e il giorno di Capodanno e per tre giorni durante le vacanze pasquali comprendenti, ad anni alterni, il giorno di Pasqua.
pagina 3 di 8 Le parti si riconoscono reciprocamente la facoltà di avvalersi dell'aiuto dei nonni paterni e materni in caso di necessità nel disbrigo delle funzioni di accudimento e cura dei figli minori.
Ad ogni buon conto, viene riconosciuta facoltà e possibilità ad entrambi i genitori, anche disgiuntamente, di accompagnare i figli a scuola, di presenziare alle loro visite mediche e di partecipare alle loro attività scolastiche ed extrascolastiche.
I periodi di permanenza dei figli presso ciascun genitore potranno, in ogni caso, essere fatti oggetto di deroga consensuale da parte dei ricorrenti in base agli impegni degli stessi o della prole e comunque in caso di necessità o di opportunità.
I genitori potranno, di comune accordo, concordare eventuali altre vacanze nel periodo scolastico ed estivo per approfittare di opportunità che si dovessero presentare per la crescita fisica, morale e formativa dai figli, fermo restando che queste non dovranno incidere sugli impegni e sul rendimento scolastico degli stessi.
Ciascuno dei genitori, quando avrà i figli con sé per un periodo di vacanza lontano dalla propria residenza dovrà previamente informare l'altro genitore del luogo in cui si recherà
e si dovrà rendere reperibile telefonicamente alla propria utenza telefonica, consentendo almeno un contatto giornaliero tra il genitore non presente e i minori.
In ogni caso le spese per le vacanze (estive e non) dei figli saranno ad esclusivo carico di ciascun genitore per il relativo periodo di competenza;
eventuali periodi di vacanza che i figli trascorreranno senza i genitori saranno previamente concordati tra le parti, così come la ripartizione delle conseguenti spese.
3) il signor LB ND contribuirà al mantenimento dei figli minor e CA Per_1
corrispondendo alla IG.ra la somma mensile, per dodici mensilità Parte_1
annue, di € 512,00 (ossia la somma di € 500,00 già convenuta in sede separazione,
pagina 4 di 8 rivalutata secondo gli indici ISTAT, ripartiti in € 256,00 per ciascun figlio), da corrispondersi in via anticipata entro il giorno 10 di ogni mese a mezzo bonifico bancario.
Tale somma verrà rivalutata annualmente secondo la variazione dell'indice ISTAT a far tempo dal mese di ottobre 2025.
I genitori sosterranno, in ragione del 50% ciascuno le altre spese per i figli come previsto dal vigente Protocollo del Tribunale di Modena e pertanto come segue:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) tickets sanitari per trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario
Nazionale e per medicinali prescritti dal medico curante;
d) tickets sanitari, e) farmaci da banco e non, purché prescritti da medico del servizio sanitario nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale d) cure non convenzionali;
e) farmaci particolari;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno e relativa assicurazione scolastica;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico;
e) mensa;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
pagina 5 di 8 - spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a)
tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia (baby sitter); c) viaggi e vacanze.
In relazione alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta avanzata all'altro (a mezzo SMS, whatsapp o email) dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto entro 10 giorni dalla data di ricevimento della richiesta;
in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa.
Il rimborso pro quota al genitore che ha anticipato le predette spese e che ha fornito idonea documentazione entro la fine del mese in cui è avvenuto l'esborso, è dovuto entro il mese successivo all'esibizione.
Le parti concordano altresì di ripartire al 50%, con le medesime modalità previste per le spese straordinarie che richiedono il preventivo accordo, gli importi relativi all'acquisto di capi spalla invernali (giacconi, piumini, ecc.) e di scarpe per i figli e per l'attrezzattura tecnico sportiva;
4) l'assegno unico per il nucleo familiare continuerà ad essere ripartito in ragione del 50%
ciascuno tra i coniugi;
5) le spese sostenute per i figli verranno portate in detrazione fiscale al cinquanta per cento da ciascun genitore;
6) le Parti si dichiarano economicamente autosufficienti e dichiarano sin da ora di non avere null'altro a che pretendere l'una dall'altra a titolo di assegno divorzile.
Si allegano a tal fine le dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni della IG.ra Pt_1
(doc. 7) e del IG. LB ND (doc. 8);
[...]
pagina 6 di 8 7) il signor ND si obbliga a provvedere all'installazione di un sistema di allarme e sicurezza nell'abitazione famigliare sita in Varana di Serramazzoni (MO) a proprie cura e spese, entro due mesi dalla sottoscrizione del presente ricorso;
qualora non adempiesse entro il suddetto termine, la signora sarà autorizzata a provvedervi Pt_1
personalmente, con diritto di ripetizione nei confronti del signor ND delle spese all'uopo sostenute e regolarmente documentate. Le spese di manutenzione ordinaria del predetto impianto, che rimarrà a corredo dell'immobile predetto, faranno esclusivo carico alla IG.r , mentre quelle straordinarie competeranno al IG. ND;
Pt_1
8) le parti si autorizzano reciprocamente al rilascio del passaporto e della carta d'identità
valida per l'espatrio per sé e per i figli minori;
9) i ricorrenti si obbligano ad adempiere e a dare attuazione ai suestesi patti, ai quali,
concordemente, riconoscono immediata e vincolante efficacia contrattuale sin dal momento della sottoscrizione del presente ricorso, ogni azione, eccezione, pretesa e rivalsa al riguardo sin da ora rinunciata e rimessa;
10) con l'adempimento alle presenti condizioni le parti dichiarano di aver definito ogni loro rapporto di carattere economico e, pertanto, rinunciano espressamente a qualsivoglia reciproco diritto, pretesa e azione;
11) gli esborsi relativi alla presente procedura saranno sostenuti da entrambi i ricorrenti in ragione del 50%; ognuno, inoltre, si farà esclusivo carico del compenso del proprio legale”.
P.Q.M
il Tribunale, con l'intervento del Pubblico Ministero
1. dichiara lo scioglimento del matrimonio celebrato in CASTELVETRO DI
MODENA (MO) il 19/05/2012 fra nata a [...] Parte_1
pagina 7 di 8 (RE) il 09/12/1971 e ND TO nato a [...] Parte_2
il 08/10/1971 alle condizioni sopra trascritte il cui contenuto è da intendersi qui integralmente riportato;
2. ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di CASTELVETRO DI MODENA
(MO) di procedere all'annotazione della presente sentenza nei registri degli atti di matrimonio di detto Comune (Anno 2012 Atto n. 12 Parte II Serie C).
3. dichiara che la moglie perde il diritto di aggiungere al proprio cognome quello del coniuge che aveva acquisito per effetto del matrimonio.
Così deciso in Modena, nella camera di consiglio del 04/04/2025.
Il Giudice estensore
Dott. Eugenio Bolondi
Il Presidente
Dott. Riccardo Di Pasquale
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