Articolo 29 della Legge 5 febbraio 1970, n. 21
Articolo 28Articolo 30
Versione
17 febbraio 1970
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Versione
17 aprile 1973
Art. 29.
Nelle assegnazioni di tutti gli alloggi costruiti o da costruire e destinati per legge alla attuazione dei piani di risanamento della citta' di Palermo, la competente commissione prevista dall' articolo 6 della legge 30 gennaio 1962, n. 28 , da' la precedenza assoluta alle famiglie provenienti da alloggi che devono essere demoliti per consentire la realizzazione delle opere pubbliche previste per l'attuazione del risanamento.
((Fino a quando non saranno iniziate le operazioni dal risanamento secondo il disposto del successivo articolo 30, gli alloggi popolari costruiti in base alle leggi del 30 gennaio 1962, n. 28 e n. 18, che risultassero ancora disponibili, dopo gli adempimenti previsti dal presente articolo e dall'articolo 28 precedente, saranno assegnati in base alle norme generali dalla commissione prevista nei decreti delegati della legge 22 ottobre 1971, n. 865. Lo stesso numero di alloggi sara' reintegrato dall'IACP e assegnato secondo la normativa delle leggi sul risanamento al momento dell'attuazione dei relativi piani))
Entrata in vigore il 17 aprile 1973