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Sentenza 6 giugno 2025
Sentenza 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 06/06/2025, n. 1023 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 1023 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI COSENZA
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
Il Tribunale di Cosenza, in composizione monocratica ed in funzione di giudice del lavoro, nella persona della dott. ssa Fedora Cavalcanti, all'esito della scadenza del termine per il deposito telematico di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella controversia iscritta al n. 4120 del RG lav. dell'anno 2024 introdotta da
nato a [...] il [...] (C.F.: ) e residente a Parte_1 C.F._1
Mendicino, Via Basso La Motta n.127/3, elettivamente domiciliato in Cosenza, alla via Piave n. 36, presso lo studio dell'Avv. Concetta Piacente (C.F. ), che lo rappresenta e C.F._2 difende, giusta procura in calce al ricorso
Ricorrente
Nei confronti di
, già (P.IVA in persona dell'amministratore delegato e CP_1 CP_2 P.IVA_1 legale rappresentante pro tempore Sig. , rappresentata e NTroparte_3 C.F._3 difesa dall'Avv. Antonio Pileggi – (CF. PEC ) e presso lo Email_1 stesso elettivamente domiciliata in Roma, alla Via Chiana n.48, giusta procura in calce alla memoria
Resistente
Avente ad oggetto: sanzione disciplinare conservativa (multa di quattro ore/ euro 41,00)
Svolgimento del processo e motivi della decisione
Il ricorrente in epigrafe, dipendente della società convenuta dal 21.7.2014 con qualifica di “operatore ausiliario addetto alle vendite” ed inquadrato nel livello 4 del CCNL Distribuzione moderna organizzata- Federdistribuzione, Settore Terziario e Servizi, assegnato presso il punto vendita
, ubicato in Cosenza presso il Centro Commerciale denominato “I Due Fiumi”, con CP_4 ricorso del 28.10.2024, ritualmente notificato, ha impugnato la sanzione disciplinare conservativa della multa pari a 4 ore di retribuzione (euro 41,00) irrogata dalla società datoriale con provvedimento del 28 ottobre 2022, all'esito del procedimento disciplinare avviato con lettera di contestazione di addebiti del
7.10.2022.
A fondamento della domanda di annullamento della sanzione, ha dedotto l'insussistenza del fatto addebitato ovvero la sua irrilevanza a fini disciplinari.
Con memoria del 26.5.2025 si è costituita la società datoriale ribadendo la legittimità della sanzione disciplinare irrogata al dipendente;
operata questa premessa, tuttavia, affermava di aver proceduto all'annullamento della sanzione (ed alla conseguente restituzione della somma trattenuta, euro 41,00) per mero spirito conciliativo concludendo quindi per la declaratoria di cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese di lite.
La difesa attorea, nel prendere atto dell'annullamento della sanzione, si opponeva alla compensazione delle spese di lite chiesta da controparte, siccome la sanzione è stata revocata soltanto dopo la notifica del ricorso introduttivo del presente giudizio.
La causa è stata decisa mediante la presente sentenza all'esito della scadenza del termine per il deposito di note scritte sostitutive dell'udienza di discussione.
In via preliminare ed assorbente, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Insegna la Suprema Corte che la cessazione della materia del contendere si ha per effetto della sopravvenuta carenza d'interesse della parte alla definizione del giudizio, postulando che siano accaduti nel corso del giudizio fatti tali da determinare il venir meno delle ragioni di contrasto tra le parti e da rendere incontestato l'effettivo venir meno dell'interesse sottostante alla richiesta pronuncia di merito, senza che debba sussistere un espresso accordo delle parti anche sulla fondatezza (o infondatezza) delle rispettive posizioni originarie nel giudizio, perché altrimenti non vi sarebbero neppure i presupposti per della soccombenza virtuale ai procedere fini della all'accertamento regolamentazione delle spese, che invece costituisce il naturale corollario di un tal genere di pronuncia, quando non siano le stesse parti a chiedere congiuntamente la compensazione delle spese (Sez. U., n. 10553 del 7 maggio 2009). In altri termini, una volta preso atto della sopravvenienza nel corso del giudizio di fatti tali da determinare il venir meno delle ragioni di contrasto tra le parti, il giudice deve procedere senz'altro alla declaratoria di cessazione della materia del contendere ed ad emettere una pronuncia finale sulle spese, secondo una valutazione di soccombenza virtuale, allo stato degli atti, e quindi sulla scorta delle ragioni originariamente sostenute (cfr. Cass. Sez. 2 - , Ordinanza n. 30251 del 31/10/2023).
In applicazione di tali consolidati principi alla controversia al vaglio, si premette che è pacifico e documentato che con comunicazione del 21 maggio 2025, la società ha inteso revocare/annullare la sanzione disciplinare per cui è causa con conseguente restituzione della somma trattenuta in esecuzione della stessa.
In particolare, per come si legge nella suddetta comunicazione, la società ha così affermato: “A seguito della revisione del procedimento disciplinare riguardante la sanzione a Lei comminata con la comunicazione del 28 ottobre 2022, dopo aver attentamente valutato le circostanze e le motivazioni che hanno portato a tale provvedimento, visto il contenzioso che ha ritenuto di instaurare e senza entrare nel merito dello stesso, abbiamo ritenuto opportuno - quale gesto di buona fede e animati dall'intenzione di agevolare la serena prosecuzione del rapporto di lavoro - revocare la sanzione impugnata con riaccredito della somma di € 41,00 sulla prima busta pagata utile.
La sanzione disciplinare in oggetto viene quindi definitivamente revocata e annullata”.
L'annullamento della sanzione e la conseguente restituzione della somma trattenuta – in corso di giudizio – ha fatto venire meno la posizione di contrasto tra le parti con sopravvenuta carenza di interesse ad una pronuncia di merito.
Resta soltanto la questione relativa alla regolamentazione delle spese di lite, posto che la difesa attorea si è opposta alla compensazione chiesta dalla società.
Occorre rilevare che, nel caso di specie, non vi è da parte della resistente alcun riconoscimento della fondatezza della domanda, avendo anzi ribadito la legittimità della sanzione irrogata e proceduto, tuttavia, all'annullamento della stessa soltanto al fine di una “distensione dei rapporti” anche alla luce di ulteriore contenzioso in corso tra le parti in ordine all'inquadramento contrattuale. Invero, la società ha chiarito sin dalla memoria di costituzione che, ferma restando la legittimità della sanzione sussistendo i fatti contestati, (…) - punto 7- Anche alla luce di tale parallelo contenzioso, anche al fine mantenere un rapporto di lavoro sereno cui la società ha pieno interesse e quale gesto di buona fede, una volta preso atto dell'impugnazione della sanzione disciplinare in sede giudiziale,
ha deciso di revocarla, con conseguente rimborso dell'importo trattenuto al momento CP_1 dell'irrogazione in favore del Sig. . Pt_1
A questo punto, dovendo la questione delle spese regolarsi in base al c.d. criterio della soccombenza virtuale sulla base degli atti, si osserva che ove non fosse intervenuto in corso di causa (precisamente dopo la notifica del ricorso) l'annullamento “spontaneo” della sanzione ad opera della società datoriale
(con conseguente cessazione della materia del contendere), il ricorso sarebbe stato accolto per le seguenti ragioni.
E' documentato che il giorno 5.10.22 il turno lavorativo del ricorrente era articolato dalle 13.30 alle
19.30 (come da prospetto turni in atti) e che quel giorno il ricorrente era stato convocato alle ore 10.30 presso l' – servizio SIPAL – per sottoporsi a visita medica nell'ambito di una CP_5 procedura di verifica di idoneità alle mansioni.
Orbene, per come pacifico, il ricorrente ha avvisato intorno alle 12.30 la collega della Parte_2 sua impossibilità di iniziare il turno di lavoro (alle 13.30) siccome la visita medica predetta, fissata per le 10.30, non era ancora stata espletata.
La società contesta il fatto che il ricorrente abbia avvisato la collega anziché il referente Pt_2 signor , per come prescritto dal regolamento aziendale ma, a fronte della contestazione CP_6 da parte attrice dell'esistenza di una regola aziendale in tal senso (sostenendo anzi che la regola aziendale come da prassi è quella di avvisare il collega in turno in quel momento ed asserendo di non essere neppure a conoscenza del ruolo del – referente – siccome mai ricevuta comunicazione in CP_6 tal senso), la società nulla ha comprovato (non avendo né prodotto il regolamento aziendale né formulato prova orale con idoneità dimostrativa della circostanza).
L'ulteriore profilo della contestazione disciplinare (vale a dire la tempistica con cui il ricorrente ha avvisato dell'impossibilità di iniziare il turno di lavoro) appare, inoltre, conforme alle previsioni collettive e, segnatamente, all'art. 219 del CCNL applicato al rapporto, avendo il lavoratore, secondo quanto dedotto e non contestato, dato immediata notizia dell'assenza (alle ore 12.30) alla collega e NT giustificato la stessa nelle successive 48 ore inviando la certificazione dell' (alle ore 14.38 del medesimo giorno).
Peraltro, essendo la visita medica fissata alle ore 10.30, il ricorrente ragionevolmente ha ritenuto che non vi era quel giorno impedimento ad iniziare il turno alle ore 13.30 (ben tre ore dopo) vedendosi costretto ad avvisare soltanto a fronte del ritardo (non prevedibile) nell'inizio della visita;
pertanto, non appare fondato l'ulteriore addebito consistito nel non avere il ricorrente avvisato dell'assenza “giorni prima” posto che in astratto non vi era alcuna impossibilità ad iniziare il turno solo ove la visita presso la SIPAL si fosse svolta all'orario fissato nella convocazione, con conseguente non imputabilità al ricorrente della comunicazione della sua impossibilità di attendere al turno soltanto un'ora prima del suo inizio.
In conclusione, allo stato degli atti (e rilevandosi che la società non ha formulato istanze istruttorie orali né prodotto alcuna documentazione) il ricorso sarebbe stato accolto avuto riguardo all'onus probandi Co gravante sulla società essendo orientamento consolidato della quello secondo cui il principio, posto dall'art. 5 della legge 15 luglio 1966 n. 604, secondo cui ricade sul datore di lavoro l'onere di provare la sussistenza della giusta causa o del giustificato motivo di licenziamento è senza dubbio estensibile alla materia delle sanzioni disciplinari c.d. conservative, nel senso che, in caso di una loro impugnazione da parte del lavoratore, spetta al datore di lavoro dimostrare la sussistenza dei relativi presupposti di fatto, oggettivi e soggettivi (cfr. Cass. n. 7671/1983).
Pertanto, in base al criterio di c.d. soccombenza virtuale, le spese di lite sono poste a carico della società convenuta (virtualmente soccombente) nella misura liquidata in dispositivo tenuto conto del valore della controversia (euro 41,00 pari alla multa irrogata).
P.Q.M.
Il Tribunale di Cosenza, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria difesa o eccezione disattesa, così provvede:
dichiara la cessazione della materia del contendere;
condanna la società convenuta al pagamento delle spese di lite che liquida in euro 321,00 oltre spese generali, iva e cpa come per legge. Cosenza, 6 giugno 2025
Il Giudice
Dott. ssa Fedora Cavalcanti
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI COSENZA
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
Il Tribunale di Cosenza, in composizione monocratica ed in funzione di giudice del lavoro, nella persona della dott. ssa Fedora Cavalcanti, all'esito della scadenza del termine per il deposito telematico di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella controversia iscritta al n. 4120 del RG lav. dell'anno 2024 introdotta da
nato a [...] il [...] (C.F.: ) e residente a Parte_1 C.F._1
Mendicino, Via Basso La Motta n.127/3, elettivamente domiciliato in Cosenza, alla via Piave n. 36, presso lo studio dell'Avv. Concetta Piacente (C.F. ), che lo rappresenta e C.F._2 difende, giusta procura in calce al ricorso
Ricorrente
Nei confronti di
, già (P.IVA in persona dell'amministratore delegato e CP_1 CP_2 P.IVA_1 legale rappresentante pro tempore Sig. , rappresentata e NTroparte_3 C.F._3 difesa dall'Avv. Antonio Pileggi – (CF. PEC ) e presso lo Email_1 stesso elettivamente domiciliata in Roma, alla Via Chiana n.48, giusta procura in calce alla memoria
Resistente
Avente ad oggetto: sanzione disciplinare conservativa (multa di quattro ore/ euro 41,00)
Svolgimento del processo e motivi della decisione
Il ricorrente in epigrafe, dipendente della società convenuta dal 21.7.2014 con qualifica di “operatore ausiliario addetto alle vendite” ed inquadrato nel livello 4 del CCNL Distribuzione moderna organizzata- Federdistribuzione, Settore Terziario e Servizi, assegnato presso il punto vendita
, ubicato in Cosenza presso il Centro Commerciale denominato “I Due Fiumi”, con CP_4 ricorso del 28.10.2024, ritualmente notificato, ha impugnato la sanzione disciplinare conservativa della multa pari a 4 ore di retribuzione (euro 41,00) irrogata dalla società datoriale con provvedimento del 28 ottobre 2022, all'esito del procedimento disciplinare avviato con lettera di contestazione di addebiti del
7.10.2022.
A fondamento della domanda di annullamento della sanzione, ha dedotto l'insussistenza del fatto addebitato ovvero la sua irrilevanza a fini disciplinari.
Con memoria del 26.5.2025 si è costituita la società datoriale ribadendo la legittimità della sanzione disciplinare irrogata al dipendente;
operata questa premessa, tuttavia, affermava di aver proceduto all'annullamento della sanzione (ed alla conseguente restituzione della somma trattenuta, euro 41,00) per mero spirito conciliativo concludendo quindi per la declaratoria di cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese di lite.
La difesa attorea, nel prendere atto dell'annullamento della sanzione, si opponeva alla compensazione delle spese di lite chiesta da controparte, siccome la sanzione è stata revocata soltanto dopo la notifica del ricorso introduttivo del presente giudizio.
La causa è stata decisa mediante la presente sentenza all'esito della scadenza del termine per il deposito di note scritte sostitutive dell'udienza di discussione.
In via preliminare ed assorbente, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Insegna la Suprema Corte che la cessazione della materia del contendere si ha per effetto della sopravvenuta carenza d'interesse della parte alla definizione del giudizio, postulando che siano accaduti nel corso del giudizio fatti tali da determinare il venir meno delle ragioni di contrasto tra le parti e da rendere incontestato l'effettivo venir meno dell'interesse sottostante alla richiesta pronuncia di merito, senza che debba sussistere un espresso accordo delle parti anche sulla fondatezza (o infondatezza) delle rispettive posizioni originarie nel giudizio, perché altrimenti non vi sarebbero neppure i presupposti per della soccombenza virtuale ai procedere fini della all'accertamento regolamentazione delle spese, che invece costituisce il naturale corollario di un tal genere di pronuncia, quando non siano le stesse parti a chiedere congiuntamente la compensazione delle spese (Sez. U., n. 10553 del 7 maggio 2009). In altri termini, una volta preso atto della sopravvenienza nel corso del giudizio di fatti tali da determinare il venir meno delle ragioni di contrasto tra le parti, il giudice deve procedere senz'altro alla declaratoria di cessazione della materia del contendere ed ad emettere una pronuncia finale sulle spese, secondo una valutazione di soccombenza virtuale, allo stato degli atti, e quindi sulla scorta delle ragioni originariamente sostenute (cfr. Cass. Sez. 2 - , Ordinanza n. 30251 del 31/10/2023).
In applicazione di tali consolidati principi alla controversia al vaglio, si premette che è pacifico e documentato che con comunicazione del 21 maggio 2025, la società ha inteso revocare/annullare la sanzione disciplinare per cui è causa con conseguente restituzione della somma trattenuta in esecuzione della stessa.
In particolare, per come si legge nella suddetta comunicazione, la società ha così affermato: “A seguito della revisione del procedimento disciplinare riguardante la sanzione a Lei comminata con la comunicazione del 28 ottobre 2022, dopo aver attentamente valutato le circostanze e le motivazioni che hanno portato a tale provvedimento, visto il contenzioso che ha ritenuto di instaurare e senza entrare nel merito dello stesso, abbiamo ritenuto opportuno - quale gesto di buona fede e animati dall'intenzione di agevolare la serena prosecuzione del rapporto di lavoro - revocare la sanzione impugnata con riaccredito della somma di € 41,00 sulla prima busta pagata utile.
La sanzione disciplinare in oggetto viene quindi definitivamente revocata e annullata”.
L'annullamento della sanzione e la conseguente restituzione della somma trattenuta – in corso di giudizio – ha fatto venire meno la posizione di contrasto tra le parti con sopravvenuta carenza di interesse ad una pronuncia di merito.
Resta soltanto la questione relativa alla regolamentazione delle spese di lite, posto che la difesa attorea si è opposta alla compensazione chiesta dalla società.
Occorre rilevare che, nel caso di specie, non vi è da parte della resistente alcun riconoscimento della fondatezza della domanda, avendo anzi ribadito la legittimità della sanzione irrogata e proceduto, tuttavia, all'annullamento della stessa soltanto al fine di una “distensione dei rapporti” anche alla luce di ulteriore contenzioso in corso tra le parti in ordine all'inquadramento contrattuale. Invero, la società ha chiarito sin dalla memoria di costituzione che, ferma restando la legittimità della sanzione sussistendo i fatti contestati, (…) - punto 7- Anche alla luce di tale parallelo contenzioso, anche al fine mantenere un rapporto di lavoro sereno cui la società ha pieno interesse e quale gesto di buona fede, una volta preso atto dell'impugnazione della sanzione disciplinare in sede giudiziale,
ha deciso di revocarla, con conseguente rimborso dell'importo trattenuto al momento CP_1 dell'irrogazione in favore del Sig. . Pt_1
A questo punto, dovendo la questione delle spese regolarsi in base al c.d. criterio della soccombenza virtuale sulla base degli atti, si osserva che ove non fosse intervenuto in corso di causa (precisamente dopo la notifica del ricorso) l'annullamento “spontaneo” della sanzione ad opera della società datoriale
(con conseguente cessazione della materia del contendere), il ricorso sarebbe stato accolto per le seguenti ragioni.
E' documentato che il giorno 5.10.22 il turno lavorativo del ricorrente era articolato dalle 13.30 alle
19.30 (come da prospetto turni in atti) e che quel giorno il ricorrente era stato convocato alle ore 10.30 presso l' – servizio SIPAL – per sottoporsi a visita medica nell'ambito di una CP_5 procedura di verifica di idoneità alle mansioni.
Orbene, per come pacifico, il ricorrente ha avvisato intorno alle 12.30 la collega della Parte_2 sua impossibilità di iniziare il turno di lavoro (alle 13.30) siccome la visita medica predetta, fissata per le 10.30, non era ancora stata espletata.
La società contesta il fatto che il ricorrente abbia avvisato la collega anziché il referente Pt_2 signor , per come prescritto dal regolamento aziendale ma, a fronte della contestazione CP_6 da parte attrice dell'esistenza di una regola aziendale in tal senso (sostenendo anzi che la regola aziendale come da prassi è quella di avvisare il collega in turno in quel momento ed asserendo di non essere neppure a conoscenza del ruolo del – referente – siccome mai ricevuta comunicazione in CP_6 tal senso), la società nulla ha comprovato (non avendo né prodotto il regolamento aziendale né formulato prova orale con idoneità dimostrativa della circostanza).
L'ulteriore profilo della contestazione disciplinare (vale a dire la tempistica con cui il ricorrente ha avvisato dell'impossibilità di iniziare il turno di lavoro) appare, inoltre, conforme alle previsioni collettive e, segnatamente, all'art. 219 del CCNL applicato al rapporto, avendo il lavoratore, secondo quanto dedotto e non contestato, dato immediata notizia dell'assenza (alle ore 12.30) alla collega e NT giustificato la stessa nelle successive 48 ore inviando la certificazione dell' (alle ore 14.38 del medesimo giorno).
Peraltro, essendo la visita medica fissata alle ore 10.30, il ricorrente ragionevolmente ha ritenuto che non vi era quel giorno impedimento ad iniziare il turno alle ore 13.30 (ben tre ore dopo) vedendosi costretto ad avvisare soltanto a fronte del ritardo (non prevedibile) nell'inizio della visita;
pertanto, non appare fondato l'ulteriore addebito consistito nel non avere il ricorrente avvisato dell'assenza “giorni prima” posto che in astratto non vi era alcuna impossibilità ad iniziare il turno solo ove la visita presso la SIPAL si fosse svolta all'orario fissato nella convocazione, con conseguente non imputabilità al ricorrente della comunicazione della sua impossibilità di attendere al turno soltanto un'ora prima del suo inizio.
In conclusione, allo stato degli atti (e rilevandosi che la società non ha formulato istanze istruttorie orali né prodotto alcuna documentazione) il ricorso sarebbe stato accolto avuto riguardo all'onus probandi Co gravante sulla società essendo orientamento consolidato della quello secondo cui il principio, posto dall'art. 5 della legge 15 luglio 1966 n. 604, secondo cui ricade sul datore di lavoro l'onere di provare la sussistenza della giusta causa o del giustificato motivo di licenziamento è senza dubbio estensibile alla materia delle sanzioni disciplinari c.d. conservative, nel senso che, in caso di una loro impugnazione da parte del lavoratore, spetta al datore di lavoro dimostrare la sussistenza dei relativi presupposti di fatto, oggettivi e soggettivi (cfr. Cass. n. 7671/1983).
Pertanto, in base al criterio di c.d. soccombenza virtuale, le spese di lite sono poste a carico della società convenuta (virtualmente soccombente) nella misura liquidata in dispositivo tenuto conto del valore della controversia (euro 41,00 pari alla multa irrogata).
P.Q.M.
Il Tribunale di Cosenza, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria difesa o eccezione disattesa, così provvede:
dichiara la cessazione della materia del contendere;
condanna la società convenuta al pagamento delle spese di lite che liquida in euro 321,00 oltre spese generali, iva e cpa come per legge. Cosenza, 6 giugno 2025
Il Giudice
Dott. ssa Fedora Cavalcanti