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Sentenza 23 maggio 2025
Sentenza 23 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 23/05/2025, n. 2274 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 2274 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3804/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE SECONDA CIVILE
In persona del giudice unico monocratico dott.sa Maria Stefania Picece ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 3804 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2019, trattenuta in decisione sulle conclusioni rassegnate dalle parti all'esito della scadenza del termine assegnato in sostituzione dell'udienza.
TRA
, nata il [...], a [...] ed ivi residente alla Parte_1
Via Cauciello n. 20, c.f. ; nato il C.F._1 Parte_2
16.03.1963 a Napoli e residente a [...], c.f.
; , nato il [...], a [...] e C.F._2 Parte_3
residente a [...], c.f. ; C.F._3
, nata il [...] a [...] e residente a Parte_4
Montereale Varcellina, alla Via Monte Spia n. 1/B, c.f. C.F._4
, nella qualità di figli e coeredi del sig. , nato
[...] Persona_1
pagina 1 di 16 l'01.04.1934, a Napoli, e deceduto a CE RI, il 08.04.2013, c.f.
, rappresentati e difesi, in virtù di mandato in calce C.F._5
all'atto introduttivo, dall'avv. Antonello Matrone, c.f. C.F._6
nello studio del quale, in Sant'Egidio del Monte Albino (SA), alla Via Tortora
n. 28, elettivamente domiciliano, pec: e Email_1
dall'avv. Marika Matrone, pec. Email_2
ATTORI
E
, (CF/PI ), Controparte_1 P.IVA_1
in persona del legale rapp.te p.t., dom.to per la carica in , alla via Nizza CP_1
n. 146, rapp.ta e difesa in forza di Procura Generale alle Liti per atto Notar
del 2.2.2018 Rep. N. 26327–Racc. N.3427 dall'avv. Lucia Persona_2
Fiorillo (CF. N. ) e dall'avv. Emma Tortora (CF. C.F._7
), con i quali elettivamente domicilia in C.F._8 CP_1
presso la Funzione Affari Legali dell' , in v. Nizza CP_2 CP_1
n.146; posta elettronica certificata: Email_3
Email_4
CONVENUTA
NONCHE'
(C.F. – P.IVA ) Controparte_3 P.IVA_2 P.IVA_3
in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in
Nottingham (Gran Bretagna), St. James Street NG1 6FG Frazione:
Nottinghamshire Market Square House;
sede secondaria n. MI/1 in Milano alla
Via Clerici n. 14 – Unità Locale NA/1 in Napoli alla Via Giovanni Porzio pagina 2 di 16 s.n.c., nella qualità di Assicuratore della in forza di polizza n. CP_2
ITOMM1502028 e relativa appendice contrattuale n. ITO 0005, elettivamente domiciliata in Napoli alla via G. Porzio n. 4 – Centro Direzionale Isola F4 presso lo studio dell'avv. Antonio Giordano (C.F. ), da C.F._9
questi rappresentata e difesa in virtù di procura rilasciata ex art. 83 c.p.c. su foglio separato a firma del procuratore speciale p.t., dott. Controparte_4
giusta atto di nomina del 15.03.2017 (nome file: “B. Procura alle liti.pdf.p7m”).. Ai sensi di legge è stato eletto quale domicilio digitale l'indirizzo di posta certificata Email_5
TERZA CHIAMATA
OGGETTO
Responsabilità sanitaria.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come da note telematiche da intendersi qui integralmente riportate e trascritte.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 09.04.2019, gli attori in proprio e nella allegata qualità di eredi del sig. , convenivano in giudizio Persona_1
l' , invitandola a comparire all'udienza del 04.09.2019, per ivi CP_2
sentir accogliere le seguenti conclusioni: «1. Dichiarare l'esclusiva responsabilità dell' , in persona Controparte_5
del legale rappresentante pro-tempore, nella causazione del sinistro occorso al sig. , in considerazione della sua prematura morte, stante il Persona_1
nesso di causalità tra la negligenza e la superficialità dei sanitari che lo assistettero e il suo decesso.
2. Condannare, per effetto di quanto sopra, la pagina 3 di 16 suddetta , in persona del Controparte_5
legale rappresentante pro-tempore, in favore degli attori, al risarcimento di tutti i danni diretti e riflessi dagli stessi subiti, patiti e patendi, nessuno escluso ed eccettuato, ivi compreso il danno patrimoniale, biologico, morale ed esistenziale o qualsiasi altra voce di danno comunque connessa e conseguenziale, nella misura che risulterà dall'espletanda CTU medica e contabile o nella misura maggiore o minore che il Giudice riterrà di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria.
3. Condannare, inoltre, l' , CP_2
in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento delle spese, dei diritti e degli onorari del presente giudizio, con distrazione a favore del sottoscritto procuratore costituito anticipatario».
In data 12.07.2019 si costituiva in giudizio l' che, nell'impugnare CP_2
quanto dedotto, prodotto e richiesto dagli attori, concludeva per il rigetto delle avverse domande, nel contempo spiegando chiamata in garanzia della
[...]
, quale propria Compagnia assicurativa, e chiedendo il CP_3
differimento dell'udienza di comparizione ex art. 269 c.p.c.
In data 15.07.2019 il giudice disponeva in conformità, differendo la prima udienza al 25.02.2020. In data 04.10.2019 l' , tramite il proprio CP_2
difensore, provvedeva a notificare atto di chiamata in causa ad
[...]
, invitando la stessa a costituirsi nei termini di legge e a CP_3
comparire all'udienza del 25.02.2020 innanzi al Tribunale di Salerno, per ivi sentir accogliere le seguenti conclusioni: «Nel merito, in via principale,
rigettare la domanda;
in via subordinata accertare il danno effettivamente riconducibile alla condotta dei sanitari del P.O. di CE RI e/o di pagina 4 di 16 GA e, per l'effetto, condannare l' a Controparte_1
risarcire gli attori mediante l'esborso della somma ritenuta di Giustizia;
in ogni caso condannare a manlevare e tenere indenne l' , Controparte_3 CP_2
a termini di polizza, di ogni e qualsiasi esborso per i fatti di causa. Vinte spese e competenze di lite».
Si è costituita la compagnia terza chiamata eccependo la prescrizione quinquennale del diritto al risarcimento del danno sofferto jure proprio dagli
Contr attori, nel merito evidenziava l'assenza di responsabilità della in ogni caso allegava la scopertura assicurativa.
Disposto l'espletamento di consulenza medico legale, il giudizio è stato trattenuto in decisione all'esito della scadenza del termine assegnato ex art. 127 ter CPC, con assegnazione dei termini di rito ex art. 190 CPC per il deposito degli scritti conclusionali e di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via del tutto preliminare conviene inquadrare e chiarire l'oggetto della domanda proposta dalle odierne parti attrici.
Le stesse, in proprio e nella qualità di eredi del sig. , – sulla Persona_1
base della allegata responsabilità della azienda sanitaria convenuta –
testualmente in atto di citazione “Lamentano danni iure hereditatis, da individuarsi nella perdita di chances del proprio padre di vivere meglio
durante il decorso della malattia, seguendo adeguate cure mediche e
predisponendosi meglio alle ordinarie esplicazioni della vita in vista dell'esito finale, oltre che di vivere più a lungo praticando le terapie adeguate, nonché
pagina 5 di 16 iure proprio, subiti in ragione del minor tempo trascorso con il proprio genitore convivente”.
La domanda proposta, evidentemente, si scinde nella richiesta di risarcimento dei danni jure hereditatis, ritenuti sussistenti per la lesione subita dal congiunto dante causa a cagione dell'accorciamento delle aspettative di vita, e jure
proprio per la perdita anticipata del rapporto parentale.
In ordine alla domanda proposta jure proprio la terza chiamata in garanzia compagnia assicurativa ha tempestivamente eccepito la prescrizione quinquennale del richiesto risarcimento dei danni subiti.
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 31071 del 28.11.19, ha chiarito che l'eccezione di prescrizione formulata dalla compagnia di assicurazione chiamata in garanzia è idonea a produrre i suoi effetti anche a favore dell'assicurato che non l'abbia formulata o l'abbia svolta tardivamente.
Nel caso specifico, quello di un assicurato che non aveva formulato CP_6
l'eccezione di prescrizione nei confronti dell'attore danneggiato, la Suprema
Corte ha anzitutto dato atto dell'esistenza di due diversi orientamenti sul punto succedutisi nel tempo.
Infatti, ha evidenziato che “Un primo orientamento, più risalente, escludeva che l'eccezione di prescrizione sollevata dal terzo potesse paralizzare la domanda attorea nei confronti del debitore principale che avesse rinunciato espressamente a sollevarla, e che in tal caso l'eccezione suddetta aveva il solo effetto di rendere inopponibile la pretesa del debitore rinunziante nei confronti del terzo”.
Riferendo il secondo orientamento gli ricordano che laddove la Parte_5
pagina 6 di 16 giurisprudenza si è espressa a favore della tesi secondo la quale dell'eccezione proposta dal terzo può giovarsi anche il debitore principale lo ha fatto affermando che “l'interesse tutelato dall'art. 2939 c.c., là dove consente “ai terzi interessati” di sollevare l'eccezione di prescrizione, è quello di evitare che si produca nella loro sfera giuridica un effetto riflesso e pregiudizievole, in caso di sopravvivenza del rapporto principale tra il credito ed il debitore che non abbia eccepito la prescrizione”.
Facendo proprio questo secondo orientamento la Corte di Cassazione, nella sentenza richiamata, ha voluto espressamente enunciare il seguente principio di diritto: “l'assicuratore della responsabilità civile (non obbligatoria) dell'autore di un fatto illecito, quando sia chiamato in causa dall'assicurato, è legittimato a sollevare l'eccezione di prescrizione del diritto vantato dal terzo danneggiato nei confronti dell'assicurato. Tale eccezione, se fondata, ha effetto estintivo del credito vantato dal terzo nei confronti dell'assicurato, quand'anche quest'ultimo l'abbia sollevata tardivamente”.
Gli attori deducono che il diritto al risarcimento dei danni non sia coperto dalla prescrizione (la quale deve individuarsi in quella quinquennale, atteso che fra i congiunti del leso, o vittima primaria, non vi è un vincolo contrattuale, al riguardo, si v. Cass. Civ., Sez. III, sent. 5 febbraio 2024, n. 3267: “La responsabilità della struttura sanitaria per i danni da perdita del rapporto parentale, invocati iure proprio dai congiunti di un paziente deceduto, è
qualificabile come extracontrattuale, dal momento che, da un lato, il rapporto contrattuale intercorre unicamente col paziente, e dall'altro i parenti non rientrano nella categoria dei “terzi protetti dal contratto”, potendo postularsi pagina 7 di 16 l'efficacia protettiva verso terzi del contratto concluso tra il nosocomio ed il paziente esclusivamente ove l'interesse, del quale tali terzi siano portatori,
risulti anch'esso strettamente connesso a quello già regolato sul piano della programmazione negoziale”) poiché la decorrenza del termine dovrebbe essere ancorata alla possibilità di far valere il diritto, possibilità intesa come conoscenza effettiva dell'illecito.
Come statuito da Cassazione n. 29760/2022: “il termine iniziale per la prescrizione dell'azione di risarcimento danni da malpractice medica non coincide con l'aggravamento della malattia, ma con il momento in cui la vittima ne percepisce l'esistenza. I giudici confermano che, in base agli articoli
2935 e 2947 del codice civile, il diritto al risarcimento per responsabilità
medico-chirurgica inizia a decorrere da quando la malattia è percepita o avrebbe potuto esserlo usando la normale diligenza e considerando lo stato attuale delle conoscenze scientifiche, come conseguenza ingiusta della condotta altrui”.
Nel caso di specie l'unico elemento utile a stabilire la decorrenza del termine prescrizionale è costituito dalla data del decesso, non potendosi rilevare,
successivamente a tale evento, altre circostanze significative.
Il sig. è deceduto l'8.04.13 (si v. certificato di morte in atti), la Persona_1
prima messa in mora con richiesta di risarcimento dei danni risulta inoltrata in data 9.11.18, oltre cinque anni dalla data del decesso.
In risposta alla eccezione di prescrizione come proposta dalla terza chiamata gli attori allegano di avere avuto contezza della sussistenza di responsabilità dei pagina 8 di 16 sanitari solo all'esito della consegna della relazione del proprio consulente, consegna che sarebbe avvenuta in data 1°.10.18.
Risulta, dalla documentazione agli atti di causa, il rilascio di copia della cartella clinica dall'Azienda Ospedaliera Universitaria in data 22.12.14, il rilascio di copia della cartella clinica da parte del P.O. di GA in data
20.11.14, il rilascio di copia della cartella clinica da parte del P.O. di CE
RI in data 13.11.14.
L'atto di citazione è stato notificato in data 9.04.19.
Ritiene il tribunale che l'eccezione di prescrizione sia fondata e debba essere accolta, sul presupposto che, in assenza di elementi idonei a far ritenere non percepibile la ritenuta, e asserita in questa sede, responsabilità sanitaria prima della decorrenza del termine prescrizionale dalla data del decesso, l'inerzia nell'esercizio dell'azione non possa essere giustificata.
D'altro canto, aderendo alle difese degli attori sul punto, si arriverebbe alla conclusione della totale indeterminatezza del dies a quo, potendo il danneggiato a proprio piacimento decidere quando attivarsi per avere cognizione della eventuale mal practice, facendo decorrere il termine dalla circostanza – del tutto aleatoria – e non verificabile della consegna di una consulenza tecnica di parte, ovvero dalla richiesta della documentazione medica, eventi che, come nel caso di specie, possono avvenire anche a notevole distanza dal decesso.
In ordine alla domanda proposta iure hereditatis si osserva quanto segue.
Preliminarmente appare opportuno, in ordine alla sussistenza ed alla qualificazione del rapporto intercorso tra le parti del giudizio, alla natura delle pagina 9 di 16 obbligazioni assunte, al tipo di responsabilità che ne consegue ed alla ripartizione dei relativi oneri probatori, premettere quanto segue.
Risponde a consolidato orientamento della Suprema Corte, dal quale non v'è motivo di discostarsi, l'inquadramento della responsabilità dell'ente ospedaliero nell'ambito di quella contrattuale.
Invero, l'accettazione del paziente in una struttura (pubblica o privata) deputata a fornire assistenza sanitario-ospedaliera, ai fini del ricovero o di una visita ambulatoriale, comporta la conclusione di un contratto di prestazione d'opera atipico di “spedalità”, in base al quale la stessa è tenuta ad una prestazione complessa, che non si esaurisce nella effettuazione delle cure mediche e di quelle chirurgiche (generali e specialistiche) già prescritte dall'art. 2 L. n. 132/1968, ma si estende ad una serie di altre prestazioni, quali la messa a disposizione di personale medico ausiliario e di personale paramedico, di medicinali, e di tutte le attrezzature tecniche necessarie, anche in vista di eventuali complicanze, nonché di quelle “lato sensu” alberghiere (cfr., in tal senso, ex multis, Cass. n. 8826/2007).
Ne consegue che la struttura risponde, ex art. 1218 c.c., non solo dell'inadempimento delle obbligazioni su di essa “tout court” incombenti, ma,
ai sensi dell'art. 1228 c.c., anche dell'inadempimento della prestazione medico- professionale svolta dal sanitario, quale “ausiliario necessario” dell'organizzazione aziendale, e ciò pur in assenza di un rapporto di lavoro subordinato o parasubordinato con lo stesso (cfr. sul punto, in motivazione,
Cass. n. 10616/12).
pagina 10 di 16 Ai sensi dell'art. 1228 c.c., infatti, il debitore che nell'adempimento dell'obbligazione si avvalga dell'opera di terzi risponde anche dei fatti dolosi o colposi di costoro. E tale responsabilità per fatto dell'ausiliario o preposto prescinde, invero, dalla sussistenza di un vero e proprio rapporto di lavoro subordinato o parasubordinato del medico con la struttura sanitaria, laddove fondamentale rilevanza assume, viceversa, la circostanza che dell'opera del terzo la struttura, comunque, si avvalga nell'attuazione del rapporto obbligatorio. Pertanto, secondo l'orientamento dominante in giurisprudenza,
qui condiviso - e peraltro oggi fatto proprio dal legislatore: cfr. art. 7, co. 1 e 2,
L. n. 24/2017 - è irrilevante la circostanza che ad eseguire l'operazione sia un medico di fiducia del paziente e che tale medico operi in una determinata struttura senza esservi legato da un rapporto di subordinazione o parasubordinazione (cfr., in tal senso, Cass. n. 23198/15; Cass. n. 10616/12;
Cass. n. 13953/07).
Ebbene, essendo la responsabilità della struttura sanitaria riconducibile al modello di quella contrattuale, deve altresì aggiungersi che, trattandosi di obbligazione professionale, la misura dello sforzo diligente necessario per il relativo corretto adempimento è quella rafforzata di cui all'art. 1176, co. 2, c.c.
Tale diligenza si estrinseca nell'adeguato sforzo tecnico - con impiego delle energie, dei mezzi e delle tecniche obiettivamente necessari od utili in relazione alla natura dell'attività esercitata - finalizzato all'adempimento della prestazione dovuta, al soddisfacimento dell'interesse creditorio e ad evitare possibili eventi dannosi (v., in termini similari, Cass. n. 12995/06).
pagina 11 di 16 La misura dello sforzo dovuto dal debitore, inoltre, deve essere calibrata (oltre che in relazione al tipo di attività imposta per il soddisfacimento dell'interesse creditorio) sul grado di specializzazione del professionista, nonché sul grado di efficienza della struttura in cui il primo opera. Sicché, dal medico altamente specializzato ed inserito in una struttura di eccellenza è esigibile una diligenza più elevata di quella esigibile, dinanzi al medesimo caso clinico, da parte del medico con minore specializzazione o inserito in una struttura meno avanzata
(cfr. Cass. n. 17143/12).
Il normale esito della prestazione dipenderà, allora, da una pluralità di fattori,
quali il tipo di intervento, le condizioni generali del paziente, l'attuale stato della tecnica e delle conoscenze scientifiche (stato dell'arte), l'organizzazione dei mezzi adeguati al raggiungimento degli obiettivi in condizioni di normalità,
e risponderà dunque ad un giudizio relazionale di valore, in ragione delle circostanze del caso concreto.
La riconduzione dell'obbligazione professionale della struttura sanitaria nell'ambito del rapporto contrattuale, e della eventuale responsabilità che ne consegua nell'ambito di quella da inadempimento ex artt. 1218 ss. c.c., ha, poi,
i suoi corollari anche sotto il profilo probatorio.
Ove, infatti, sia dedotta una responsabilità contrattuale della struttura per l'inesatto adempimento della prestazione sanitaria, secondo la giurisprudenza di legittimità da ultimo consolidatasi, il danneggiato deve fornire la prova del contratto e dell'evento dannoso, nonché, anche tramite presunzioni, del nesso di causalità, secondo il criterio del “più probabile che non”, con l'azione o omissione dei sanitari, per essere anche l'eziologia parte del fatto costitutivo pagina 12 di 16 dedotto che l'attore deve provare (in tali termini, Cass. n. 18392/2017), restando a carico dell'obbligato la prova che la prestazione professionale sia stata eseguita in modo diligente e che quegli esiti siano stati determinati da un evento imprevisto ed imprevedibile, e dunque inevitabile con l'ordinaria diligenza (cfr. Cass. n. 28991/2019; Cass. n. 28989/2019; Cass. n. 3704/2018;
Cass. n. 29315/2017; Cass. n. 18392/2017; Cass. n. 11789/2016).
Precisamente, dal punto di vista del danneggiato, la prova del nesso causale -
quale fatto costitutivo della domanda intesa a far valere la responsabilità per l'inadempimento del rapporto curativo (che, peraltro, si distingue dall'indagine diretta all'individuazione delle singole conseguenze dannose, finalizzata a delimitare, a valle, i confini della già accertata responsabilità risarcitoria) - si sostanzia nella dimostrazione che l'esecuzione del rapporto curativo si è
inserita nella serie causale che ha condotto all'evento di preteso danno, che sarà
rappresentato o dalla persistenza della patologia per cui si era richiesta la prestazione, o dal suo aggravamento, o dall'insorgenza di una nuova patologia che non era quella con cui il rapporto era iniziato (cfr., in tali termini, Cass.
20904/2013).
Viceversa, provato il nesso di causalità tra condotta del danneggiante e danno,
da parte del danneggiato, spetterà al primo (il danneggiante) dimostrare la causa imprevedibile ed inevitabile che abbia reso impossibile la prestazione,
cioè il caso fortuito (così, in motivazione, Cass. n. 18392/2017).
Alla luce di tutte le anzidette considerazioni, e venendo al caso di specie,
risulta innanzitutto pacifico dagli atti di causa che , a seguito di Persona_1
“scompenso cardiaco”, accedeva presso il P.O. di GA, ove veniva pagina 13 di 16 sottoposto a ricovero e dove venivano diagnosticate svariate patologie, fra le quali “gammopatia monoclonale in corso di definizione”; successivamente,
veniva ricoverato presso il P.O. di CE RI, dove – anche qui riscontrate diverse patologie croniche – veniva diagnosticata anche una gammopatia monoclonale: assumono gli attori che se fosse stato somministrato al sig. il farmaco denominato ID, l'aspettativa di vita del Per_1
medesimo si sarebbe allungata di almeno cinque anni.
Sul punto, va rilevato che – dalla documentazione clinica acquisita agli atti di causa – non si evince la causa del decesso, mentre sembrerebbe di comprendere che sia deceduto non presso il nosocomio ma in CE RI (così da certificato di morte).
Considerato che il – come documentato dalle cartelle cliniche dei Per_1
precedenti ricoveri – era portatore di diverse patologie, e che non vi è agli atti certificazione attestante la causa del decesso, la domanda proposta dagli attori,
iure hereditatis, non può essere accolta, apparendo come una mera petizione di principio quanto affermato dal consulente di parte, in ordine alla possibilità di sopravvivenza del de cuius per almeno cinque anni se fosse stato tempestivamente iniziato il trattamento con il ID, trattamento cui era già
sottoposto (non è dato sapere da quanto tempo) all'atto di accesso presso il nosocomio salernitano;
va rilevato che la gammopatia monoclonale è
condizione patologica diversa dal mieloma multiplo, e che la somministrazione del ID era indicata per il trattamento di questa patologia (e, come detto, risulta che il fosse in trattamento con il ID all'atto dell'accesso Per_1
presso il nosocomio salernitano). pagina 14 di 16 Gli stessi consulenti del tribunale arrivano a delle conclusioni che si potrebbero definire “perplesse”, atteso il tenore delle medesime, laddove non si afferma che la somministrazione del farmaco già all'epoca degli accessi presso il nosocomio di GA (laddove non era presente la patologia del mieloma multiplo) avrebbe, secondo il criterio del più probabile che non, allungato le aspettative di vita del paziente, né che la causa del decesso fu effettivamente il mieloma multiplo, attese le condizioni generali scadute del paziente e le numerose morbilità da cui questi era affetto.
In definitiva la domanda degli attori proposta quali eredi di Persona_1
non può che essere rigettata, non essendo stata fornita prova minima sufficiente a supportare l'assunto come formulato.
Il rigetto delle domande delle parti attrici esime il tribunale dal provvedere sulla domanda in garanzia come formulata dalla parte convenuta.
Le spese di lite fra le parti possono essere integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, Seconda Sezione Civile, in persona del giudice dott. sa
Maria Stefania Picece, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta nell'ambito del giudizio n. 3804/19 R.G., ogni contraria o diversa istanza e deduzione rigettata e disattesa, così provvede:
1) Rigetta le domande come proposte dalle parti attrici.
2) Compensa integralmente le spese di lite. Pone le spese della CTU, come liquidate con relativo decreto, a definitivo carico degli attori soccombenti, in solido.
Così deciso in Salerno, lì 23 maggio 2025 pagina 15 di 16 Il giudice dott. sa Maria Stefania Picece
pagina 16 di 16
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE SECONDA CIVILE
In persona del giudice unico monocratico dott.sa Maria Stefania Picece ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 3804 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2019, trattenuta in decisione sulle conclusioni rassegnate dalle parti all'esito della scadenza del termine assegnato in sostituzione dell'udienza.
TRA
, nata il [...], a [...] ed ivi residente alla Parte_1
Via Cauciello n. 20, c.f. ; nato il C.F._1 Parte_2
16.03.1963 a Napoli e residente a [...], c.f.
; , nato il [...], a [...] e C.F._2 Parte_3
residente a [...], c.f. ; C.F._3
, nata il [...] a [...] e residente a Parte_4
Montereale Varcellina, alla Via Monte Spia n. 1/B, c.f. C.F._4
, nella qualità di figli e coeredi del sig. , nato
[...] Persona_1
pagina 1 di 16 l'01.04.1934, a Napoli, e deceduto a CE RI, il 08.04.2013, c.f.
, rappresentati e difesi, in virtù di mandato in calce C.F._5
all'atto introduttivo, dall'avv. Antonello Matrone, c.f. C.F._6
nello studio del quale, in Sant'Egidio del Monte Albino (SA), alla Via Tortora
n. 28, elettivamente domiciliano, pec: e Email_1
dall'avv. Marika Matrone, pec. Email_2
ATTORI
E
, (CF/PI ), Controparte_1 P.IVA_1
in persona del legale rapp.te p.t., dom.to per la carica in , alla via Nizza CP_1
n. 146, rapp.ta e difesa in forza di Procura Generale alle Liti per atto Notar
del 2.2.2018 Rep. N. 26327–Racc. N.3427 dall'avv. Lucia Persona_2
Fiorillo (CF. N. ) e dall'avv. Emma Tortora (CF. C.F._7
), con i quali elettivamente domicilia in C.F._8 CP_1
presso la Funzione Affari Legali dell' , in v. Nizza CP_2 CP_1
n.146; posta elettronica certificata: Email_3
Email_4
CONVENUTA
NONCHE'
(C.F. – P.IVA ) Controparte_3 P.IVA_2 P.IVA_3
in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in
Nottingham (Gran Bretagna), St. James Street NG1 6FG Frazione:
Nottinghamshire Market Square House;
sede secondaria n. MI/1 in Milano alla
Via Clerici n. 14 – Unità Locale NA/1 in Napoli alla Via Giovanni Porzio pagina 2 di 16 s.n.c., nella qualità di Assicuratore della in forza di polizza n. CP_2
ITOMM1502028 e relativa appendice contrattuale n. ITO 0005, elettivamente domiciliata in Napoli alla via G. Porzio n. 4 – Centro Direzionale Isola F4 presso lo studio dell'avv. Antonio Giordano (C.F. ), da C.F._9
questi rappresentata e difesa in virtù di procura rilasciata ex art. 83 c.p.c. su foglio separato a firma del procuratore speciale p.t., dott. Controparte_4
giusta atto di nomina del 15.03.2017 (nome file: “B. Procura alle liti.pdf.p7m”).. Ai sensi di legge è stato eletto quale domicilio digitale l'indirizzo di posta certificata Email_5
TERZA CHIAMATA
OGGETTO
Responsabilità sanitaria.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come da note telematiche da intendersi qui integralmente riportate e trascritte.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 09.04.2019, gli attori in proprio e nella allegata qualità di eredi del sig. , convenivano in giudizio Persona_1
l' , invitandola a comparire all'udienza del 04.09.2019, per ivi CP_2
sentir accogliere le seguenti conclusioni: «1. Dichiarare l'esclusiva responsabilità dell' , in persona Controparte_5
del legale rappresentante pro-tempore, nella causazione del sinistro occorso al sig. , in considerazione della sua prematura morte, stante il Persona_1
nesso di causalità tra la negligenza e la superficialità dei sanitari che lo assistettero e il suo decesso.
2. Condannare, per effetto di quanto sopra, la pagina 3 di 16 suddetta , in persona del Controparte_5
legale rappresentante pro-tempore, in favore degli attori, al risarcimento di tutti i danni diretti e riflessi dagli stessi subiti, patiti e patendi, nessuno escluso ed eccettuato, ivi compreso il danno patrimoniale, biologico, morale ed esistenziale o qualsiasi altra voce di danno comunque connessa e conseguenziale, nella misura che risulterà dall'espletanda CTU medica e contabile o nella misura maggiore o minore che il Giudice riterrà di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria.
3. Condannare, inoltre, l' , CP_2
in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento delle spese, dei diritti e degli onorari del presente giudizio, con distrazione a favore del sottoscritto procuratore costituito anticipatario».
In data 12.07.2019 si costituiva in giudizio l' che, nell'impugnare CP_2
quanto dedotto, prodotto e richiesto dagli attori, concludeva per il rigetto delle avverse domande, nel contempo spiegando chiamata in garanzia della
[...]
, quale propria Compagnia assicurativa, e chiedendo il CP_3
differimento dell'udienza di comparizione ex art. 269 c.p.c.
In data 15.07.2019 il giudice disponeva in conformità, differendo la prima udienza al 25.02.2020. In data 04.10.2019 l' , tramite il proprio CP_2
difensore, provvedeva a notificare atto di chiamata in causa ad
[...]
, invitando la stessa a costituirsi nei termini di legge e a CP_3
comparire all'udienza del 25.02.2020 innanzi al Tribunale di Salerno, per ivi sentir accogliere le seguenti conclusioni: «Nel merito, in via principale,
rigettare la domanda;
in via subordinata accertare il danno effettivamente riconducibile alla condotta dei sanitari del P.O. di CE RI e/o di pagina 4 di 16 GA e, per l'effetto, condannare l' a Controparte_1
risarcire gli attori mediante l'esborso della somma ritenuta di Giustizia;
in ogni caso condannare a manlevare e tenere indenne l' , Controparte_3 CP_2
a termini di polizza, di ogni e qualsiasi esborso per i fatti di causa. Vinte spese e competenze di lite».
Si è costituita la compagnia terza chiamata eccependo la prescrizione quinquennale del diritto al risarcimento del danno sofferto jure proprio dagli
Contr attori, nel merito evidenziava l'assenza di responsabilità della in ogni caso allegava la scopertura assicurativa.
Disposto l'espletamento di consulenza medico legale, il giudizio è stato trattenuto in decisione all'esito della scadenza del termine assegnato ex art. 127 ter CPC, con assegnazione dei termini di rito ex art. 190 CPC per il deposito degli scritti conclusionali e di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via del tutto preliminare conviene inquadrare e chiarire l'oggetto della domanda proposta dalle odierne parti attrici.
Le stesse, in proprio e nella qualità di eredi del sig. , – sulla Persona_1
base della allegata responsabilità della azienda sanitaria convenuta –
testualmente in atto di citazione “Lamentano danni iure hereditatis, da individuarsi nella perdita di chances del proprio padre di vivere meglio
durante il decorso della malattia, seguendo adeguate cure mediche e
predisponendosi meglio alle ordinarie esplicazioni della vita in vista dell'esito finale, oltre che di vivere più a lungo praticando le terapie adeguate, nonché
pagina 5 di 16 iure proprio, subiti in ragione del minor tempo trascorso con il proprio genitore convivente”.
La domanda proposta, evidentemente, si scinde nella richiesta di risarcimento dei danni jure hereditatis, ritenuti sussistenti per la lesione subita dal congiunto dante causa a cagione dell'accorciamento delle aspettative di vita, e jure
proprio per la perdita anticipata del rapporto parentale.
In ordine alla domanda proposta jure proprio la terza chiamata in garanzia compagnia assicurativa ha tempestivamente eccepito la prescrizione quinquennale del richiesto risarcimento dei danni subiti.
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 31071 del 28.11.19, ha chiarito che l'eccezione di prescrizione formulata dalla compagnia di assicurazione chiamata in garanzia è idonea a produrre i suoi effetti anche a favore dell'assicurato che non l'abbia formulata o l'abbia svolta tardivamente.
Nel caso specifico, quello di un assicurato che non aveva formulato CP_6
l'eccezione di prescrizione nei confronti dell'attore danneggiato, la Suprema
Corte ha anzitutto dato atto dell'esistenza di due diversi orientamenti sul punto succedutisi nel tempo.
Infatti, ha evidenziato che “Un primo orientamento, più risalente, escludeva che l'eccezione di prescrizione sollevata dal terzo potesse paralizzare la domanda attorea nei confronti del debitore principale che avesse rinunciato espressamente a sollevarla, e che in tal caso l'eccezione suddetta aveva il solo effetto di rendere inopponibile la pretesa del debitore rinunziante nei confronti del terzo”.
Riferendo il secondo orientamento gli ricordano che laddove la Parte_5
pagina 6 di 16 giurisprudenza si è espressa a favore della tesi secondo la quale dell'eccezione proposta dal terzo può giovarsi anche il debitore principale lo ha fatto affermando che “l'interesse tutelato dall'art. 2939 c.c., là dove consente “ai terzi interessati” di sollevare l'eccezione di prescrizione, è quello di evitare che si produca nella loro sfera giuridica un effetto riflesso e pregiudizievole, in caso di sopravvivenza del rapporto principale tra il credito ed il debitore che non abbia eccepito la prescrizione”.
Facendo proprio questo secondo orientamento la Corte di Cassazione, nella sentenza richiamata, ha voluto espressamente enunciare il seguente principio di diritto: “l'assicuratore della responsabilità civile (non obbligatoria) dell'autore di un fatto illecito, quando sia chiamato in causa dall'assicurato, è legittimato a sollevare l'eccezione di prescrizione del diritto vantato dal terzo danneggiato nei confronti dell'assicurato. Tale eccezione, se fondata, ha effetto estintivo del credito vantato dal terzo nei confronti dell'assicurato, quand'anche quest'ultimo l'abbia sollevata tardivamente”.
Gli attori deducono che il diritto al risarcimento dei danni non sia coperto dalla prescrizione (la quale deve individuarsi in quella quinquennale, atteso che fra i congiunti del leso, o vittima primaria, non vi è un vincolo contrattuale, al riguardo, si v. Cass. Civ., Sez. III, sent. 5 febbraio 2024, n. 3267: “La responsabilità della struttura sanitaria per i danni da perdita del rapporto parentale, invocati iure proprio dai congiunti di un paziente deceduto, è
qualificabile come extracontrattuale, dal momento che, da un lato, il rapporto contrattuale intercorre unicamente col paziente, e dall'altro i parenti non rientrano nella categoria dei “terzi protetti dal contratto”, potendo postularsi pagina 7 di 16 l'efficacia protettiva verso terzi del contratto concluso tra il nosocomio ed il paziente esclusivamente ove l'interesse, del quale tali terzi siano portatori,
risulti anch'esso strettamente connesso a quello già regolato sul piano della programmazione negoziale”) poiché la decorrenza del termine dovrebbe essere ancorata alla possibilità di far valere il diritto, possibilità intesa come conoscenza effettiva dell'illecito.
Come statuito da Cassazione n. 29760/2022: “il termine iniziale per la prescrizione dell'azione di risarcimento danni da malpractice medica non coincide con l'aggravamento della malattia, ma con il momento in cui la vittima ne percepisce l'esistenza. I giudici confermano che, in base agli articoli
2935 e 2947 del codice civile, il diritto al risarcimento per responsabilità
medico-chirurgica inizia a decorrere da quando la malattia è percepita o avrebbe potuto esserlo usando la normale diligenza e considerando lo stato attuale delle conoscenze scientifiche, come conseguenza ingiusta della condotta altrui”.
Nel caso di specie l'unico elemento utile a stabilire la decorrenza del termine prescrizionale è costituito dalla data del decesso, non potendosi rilevare,
successivamente a tale evento, altre circostanze significative.
Il sig. è deceduto l'8.04.13 (si v. certificato di morte in atti), la Persona_1
prima messa in mora con richiesta di risarcimento dei danni risulta inoltrata in data 9.11.18, oltre cinque anni dalla data del decesso.
In risposta alla eccezione di prescrizione come proposta dalla terza chiamata gli attori allegano di avere avuto contezza della sussistenza di responsabilità dei pagina 8 di 16 sanitari solo all'esito della consegna della relazione del proprio consulente, consegna che sarebbe avvenuta in data 1°.10.18.
Risulta, dalla documentazione agli atti di causa, il rilascio di copia della cartella clinica dall'Azienda Ospedaliera Universitaria in data 22.12.14, il rilascio di copia della cartella clinica da parte del P.O. di GA in data
20.11.14, il rilascio di copia della cartella clinica da parte del P.O. di CE
RI in data 13.11.14.
L'atto di citazione è stato notificato in data 9.04.19.
Ritiene il tribunale che l'eccezione di prescrizione sia fondata e debba essere accolta, sul presupposto che, in assenza di elementi idonei a far ritenere non percepibile la ritenuta, e asserita in questa sede, responsabilità sanitaria prima della decorrenza del termine prescrizionale dalla data del decesso, l'inerzia nell'esercizio dell'azione non possa essere giustificata.
D'altro canto, aderendo alle difese degli attori sul punto, si arriverebbe alla conclusione della totale indeterminatezza del dies a quo, potendo il danneggiato a proprio piacimento decidere quando attivarsi per avere cognizione della eventuale mal practice, facendo decorrere il termine dalla circostanza – del tutto aleatoria – e non verificabile della consegna di una consulenza tecnica di parte, ovvero dalla richiesta della documentazione medica, eventi che, come nel caso di specie, possono avvenire anche a notevole distanza dal decesso.
In ordine alla domanda proposta iure hereditatis si osserva quanto segue.
Preliminarmente appare opportuno, in ordine alla sussistenza ed alla qualificazione del rapporto intercorso tra le parti del giudizio, alla natura delle pagina 9 di 16 obbligazioni assunte, al tipo di responsabilità che ne consegue ed alla ripartizione dei relativi oneri probatori, premettere quanto segue.
Risponde a consolidato orientamento della Suprema Corte, dal quale non v'è motivo di discostarsi, l'inquadramento della responsabilità dell'ente ospedaliero nell'ambito di quella contrattuale.
Invero, l'accettazione del paziente in una struttura (pubblica o privata) deputata a fornire assistenza sanitario-ospedaliera, ai fini del ricovero o di una visita ambulatoriale, comporta la conclusione di un contratto di prestazione d'opera atipico di “spedalità”, in base al quale la stessa è tenuta ad una prestazione complessa, che non si esaurisce nella effettuazione delle cure mediche e di quelle chirurgiche (generali e specialistiche) già prescritte dall'art. 2 L. n. 132/1968, ma si estende ad una serie di altre prestazioni, quali la messa a disposizione di personale medico ausiliario e di personale paramedico, di medicinali, e di tutte le attrezzature tecniche necessarie, anche in vista di eventuali complicanze, nonché di quelle “lato sensu” alberghiere (cfr., in tal senso, ex multis, Cass. n. 8826/2007).
Ne consegue che la struttura risponde, ex art. 1218 c.c., non solo dell'inadempimento delle obbligazioni su di essa “tout court” incombenti, ma,
ai sensi dell'art. 1228 c.c., anche dell'inadempimento della prestazione medico- professionale svolta dal sanitario, quale “ausiliario necessario” dell'organizzazione aziendale, e ciò pur in assenza di un rapporto di lavoro subordinato o parasubordinato con lo stesso (cfr. sul punto, in motivazione,
Cass. n. 10616/12).
pagina 10 di 16 Ai sensi dell'art. 1228 c.c., infatti, il debitore che nell'adempimento dell'obbligazione si avvalga dell'opera di terzi risponde anche dei fatti dolosi o colposi di costoro. E tale responsabilità per fatto dell'ausiliario o preposto prescinde, invero, dalla sussistenza di un vero e proprio rapporto di lavoro subordinato o parasubordinato del medico con la struttura sanitaria, laddove fondamentale rilevanza assume, viceversa, la circostanza che dell'opera del terzo la struttura, comunque, si avvalga nell'attuazione del rapporto obbligatorio. Pertanto, secondo l'orientamento dominante in giurisprudenza,
qui condiviso - e peraltro oggi fatto proprio dal legislatore: cfr. art. 7, co. 1 e 2,
L. n. 24/2017 - è irrilevante la circostanza che ad eseguire l'operazione sia un medico di fiducia del paziente e che tale medico operi in una determinata struttura senza esservi legato da un rapporto di subordinazione o parasubordinazione (cfr., in tal senso, Cass. n. 23198/15; Cass. n. 10616/12;
Cass. n. 13953/07).
Ebbene, essendo la responsabilità della struttura sanitaria riconducibile al modello di quella contrattuale, deve altresì aggiungersi che, trattandosi di obbligazione professionale, la misura dello sforzo diligente necessario per il relativo corretto adempimento è quella rafforzata di cui all'art. 1176, co. 2, c.c.
Tale diligenza si estrinseca nell'adeguato sforzo tecnico - con impiego delle energie, dei mezzi e delle tecniche obiettivamente necessari od utili in relazione alla natura dell'attività esercitata - finalizzato all'adempimento della prestazione dovuta, al soddisfacimento dell'interesse creditorio e ad evitare possibili eventi dannosi (v., in termini similari, Cass. n. 12995/06).
pagina 11 di 16 La misura dello sforzo dovuto dal debitore, inoltre, deve essere calibrata (oltre che in relazione al tipo di attività imposta per il soddisfacimento dell'interesse creditorio) sul grado di specializzazione del professionista, nonché sul grado di efficienza della struttura in cui il primo opera. Sicché, dal medico altamente specializzato ed inserito in una struttura di eccellenza è esigibile una diligenza più elevata di quella esigibile, dinanzi al medesimo caso clinico, da parte del medico con minore specializzazione o inserito in una struttura meno avanzata
(cfr. Cass. n. 17143/12).
Il normale esito della prestazione dipenderà, allora, da una pluralità di fattori,
quali il tipo di intervento, le condizioni generali del paziente, l'attuale stato della tecnica e delle conoscenze scientifiche (stato dell'arte), l'organizzazione dei mezzi adeguati al raggiungimento degli obiettivi in condizioni di normalità,
e risponderà dunque ad un giudizio relazionale di valore, in ragione delle circostanze del caso concreto.
La riconduzione dell'obbligazione professionale della struttura sanitaria nell'ambito del rapporto contrattuale, e della eventuale responsabilità che ne consegua nell'ambito di quella da inadempimento ex artt. 1218 ss. c.c., ha, poi,
i suoi corollari anche sotto il profilo probatorio.
Ove, infatti, sia dedotta una responsabilità contrattuale della struttura per l'inesatto adempimento della prestazione sanitaria, secondo la giurisprudenza di legittimità da ultimo consolidatasi, il danneggiato deve fornire la prova del contratto e dell'evento dannoso, nonché, anche tramite presunzioni, del nesso di causalità, secondo il criterio del “più probabile che non”, con l'azione o omissione dei sanitari, per essere anche l'eziologia parte del fatto costitutivo pagina 12 di 16 dedotto che l'attore deve provare (in tali termini, Cass. n. 18392/2017), restando a carico dell'obbligato la prova che la prestazione professionale sia stata eseguita in modo diligente e che quegli esiti siano stati determinati da un evento imprevisto ed imprevedibile, e dunque inevitabile con l'ordinaria diligenza (cfr. Cass. n. 28991/2019; Cass. n. 28989/2019; Cass. n. 3704/2018;
Cass. n. 29315/2017; Cass. n. 18392/2017; Cass. n. 11789/2016).
Precisamente, dal punto di vista del danneggiato, la prova del nesso causale -
quale fatto costitutivo della domanda intesa a far valere la responsabilità per l'inadempimento del rapporto curativo (che, peraltro, si distingue dall'indagine diretta all'individuazione delle singole conseguenze dannose, finalizzata a delimitare, a valle, i confini della già accertata responsabilità risarcitoria) - si sostanzia nella dimostrazione che l'esecuzione del rapporto curativo si è
inserita nella serie causale che ha condotto all'evento di preteso danno, che sarà
rappresentato o dalla persistenza della patologia per cui si era richiesta la prestazione, o dal suo aggravamento, o dall'insorgenza di una nuova patologia che non era quella con cui il rapporto era iniziato (cfr., in tali termini, Cass.
20904/2013).
Viceversa, provato il nesso di causalità tra condotta del danneggiante e danno,
da parte del danneggiato, spetterà al primo (il danneggiante) dimostrare la causa imprevedibile ed inevitabile che abbia reso impossibile la prestazione,
cioè il caso fortuito (così, in motivazione, Cass. n. 18392/2017).
Alla luce di tutte le anzidette considerazioni, e venendo al caso di specie,
risulta innanzitutto pacifico dagli atti di causa che , a seguito di Persona_1
“scompenso cardiaco”, accedeva presso il P.O. di GA, ove veniva pagina 13 di 16 sottoposto a ricovero e dove venivano diagnosticate svariate patologie, fra le quali “gammopatia monoclonale in corso di definizione”; successivamente,
veniva ricoverato presso il P.O. di CE RI, dove – anche qui riscontrate diverse patologie croniche – veniva diagnosticata anche una gammopatia monoclonale: assumono gli attori che se fosse stato somministrato al sig. il farmaco denominato ID, l'aspettativa di vita del Per_1
medesimo si sarebbe allungata di almeno cinque anni.
Sul punto, va rilevato che – dalla documentazione clinica acquisita agli atti di causa – non si evince la causa del decesso, mentre sembrerebbe di comprendere che sia deceduto non presso il nosocomio ma in CE RI (così da certificato di morte).
Considerato che il – come documentato dalle cartelle cliniche dei Per_1
precedenti ricoveri – era portatore di diverse patologie, e che non vi è agli atti certificazione attestante la causa del decesso, la domanda proposta dagli attori,
iure hereditatis, non può essere accolta, apparendo come una mera petizione di principio quanto affermato dal consulente di parte, in ordine alla possibilità di sopravvivenza del de cuius per almeno cinque anni se fosse stato tempestivamente iniziato il trattamento con il ID, trattamento cui era già
sottoposto (non è dato sapere da quanto tempo) all'atto di accesso presso il nosocomio salernitano;
va rilevato che la gammopatia monoclonale è
condizione patologica diversa dal mieloma multiplo, e che la somministrazione del ID era indicata per il trattamento di questa patologia (e, come detto, risulta che il fosse in trattamento con il ID all'atto dell'accesso Per_1
presso il nosocomio salernitano). pagina 14 di 16 Gli stessi consulenti del tribunale arrivano a delle conclusioni che si potrebbero definire “perplesse”, atteso il tenore delle medesime, laddove non si afferma che la somministrazione del farmaco già all'epoca degli accessi presso il nosocomio di GA (laddove non era presente la patologia del mieloma multiplo) avrebbe, secondo il criterio del più probabile che non, allungato le aspettative di vita del paziente, né che la causa del decesso fu effettivamente il mieloma multiplo, attese le condizioni generali scadute del paziente e le numerose morbilità da cui questi era affetto.
In definitiva la domanda degli attori proposta quali eredi di Persona_1
non può che essere rigettata, non essendo stata fornita prova minima sufficiente a supportare l'assunto come formulato.
Il rigetto delle domande delle parti attrici esime il tribunale dal provvedere sulla domanda in garanzia come formulata dalla parte convenuta.
Le spese di lite fra le parti possono essere integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, Seconda Sezione Civile, in persona del giudice dott. sa
Maria Stefania Picece, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta nell'ambito del giudizio n. 3804/19 R.G., ogni contraria o diversa istanza e deduzione rigettata e disattesa, così provvede:
1) Rigetta le domande come proposte dalle parti attrici.
2) Compensa integralmente le spese di lite. Pone le spese della CTU, come liquidate con relativo decreto, a definitivo carico degli attori soccombenti, in solido.
Così deciso in Salerno, lì 23 maggio 2025 pagina 15 di 16 Il giudice dott. sa Maria Stefania Picece
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