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Sentenza 4 giugno 2025
Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Perugia, sentenza 04/06/2025, n. 671 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Perugia |
| Numero : | 671 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PERUGIA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale nella persona del giudice onorario Vincenzo Massimiliano Di Fiore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I° Grado iscritta al N. 443/2021 R.G.
promossa da
(C.F. ) con il patrocinio dell'AVV. Parte_1 C.F._1
BIANCHI OB elettivamente domiciliato in Città Di Castello C. So Vittorio Emanuele 6
ATTORE
Contro
(C.F. ), in persona dell'amministratore Controparte_1 P.IVA_1
pro tempore, con il patrocinio dell'AVV. BIANCHINI MARCO elettivamente domiciliato in Città
Di Castello Viale Vittorio Veneto 12
CONVENUTO
Oggetto: responsabilità oggettiva ex art. 2051 c.c.
CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato le conclusioni in data 12.3.25.
Per l'attore:
“accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità del , in persona del suo Controparte_1
Amministratore in carica pro tempore Dott. per tutti i danni patrimoniali e non subiti e CP_2 subendi dall'attore – nessuno escluso - in seguito al comportamento negligente, imperito, imprudente tenuto dallo stesso e, per l'effetto, - condannare l'odierno convenuto a risarcire tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali, comunque nessuno escluso, subiti e subendi da , in quella somma, Parte_1 ricompresa nello scaglione fino a 26.000,00 €, che sarà accertata e quantificata in corso di causa e quindi
1 ritenuta di giustizia, anche ricorrendo, se del caso, al criterio equitativo, aumentata della rivalutazione monetaria e degli interessi legali dalla data del sinistro (09.05.2018) al saldo effettivo. Vinte le spese”.
Per il convenuto:
“…consentire alla convenuta la citazione del terzo;
respingere tutte le domande formulate CP_3 dall'attore nei confronti del perché infondate in fatto e diritto;
nella Controparte_1 denegata ipotesi di soccombenza totale o parziale dell'odierno comparente, dichiarare tenuta CP_3
a ritenere indenne il dagli effetti pregiudizievoli dell'emananda sentenza con Controparte_1 condanna di al pagamento in favore dell'attore direttamente e/o del convenuto CP_3 [...]
della somma che fosse ritenuta doversi rifondere alla parte attrice, in ogni caso con Controparte_1 vittoria di spese;
Vinte le spese”.
CONCISA ESPOSIZIONE
DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
(Omissis ex art. 58, co. 2 L. 69/2009 e art. 132 c.p.c. novellato)
L'esposizione in synopsis dà contezza alla parte esplicativa dell'odierna pronuncia.
Il processo in epigrafe ha preso le mosse dall'atto di citazione notificato il 21.1.21 con cui ha evocato in giudizio il anzidetto per sentire accogliere le suesposte Parte_1 CP_1
conclusioni.
L'editio actionis è stata contraddistinta, in punto di fatto, dalle seguenti circostanze: in data 09.05.2018, alle ore 18,00 circa, stava scendendo, insieme ai propri due figli, Parte_1 la rampa del che porta al garage di sua proprietà. Controparte_1 nello scendere tale rampa, è improvvisamente inciampato sulla grata di scarico dell'acqua piovana che, quel giorno, forse a causa della pulizia e dei lavori di manutenzione effettuati sulla stessa, era stata mal posizionata e sollevata di diversi centimetri dal suolo. Tale grata, essendo situata sulla parte finale della ripida discesa della rampa che porta al garage di proprietà dell'odierno attore, non era assolutamente visibile né prevedibile tanto che il è inciampato sulla stessa, cadendo rovinosamente a terra sul Parte_1 fianco destro (v. n.3 foto o doc. n. 1 citazione).
In data 18.12.2020 il Dott. ha riscontrato la seguente patologia medica: “all'anca Persona_1 destra, valutata comparativamente, riferito dolore palpatorio diffuso laterale, sfumata ipotrofia del quadricipite femorale, deficit dell'attiva articolarità di anca per un quinto, deambulazione autonoma” (doc.
n. 12 citazione).
In punto di diritto, l'attore ha invocato l'art. 2051 c.c..
L'attore ha allegato al libello introduttivo n.11 documenti.
2 Con tempestiva comparsa costitutiva del 13.5.21, il ha chiesto l'autorizzazione alla CP_1
chiamata della Compagnia assicurativa al fine di essere manlevata e tenuta indenne ed CP_3
ha formulato le summenzionate conclusioni.
Ha dedotto il “fattore accidentale costituito dall'errato riposizionamento della grata all'esito della manutenzione ordinaria della stessa fatta doverosamente eseguire dal (“…se la grata CP_1
fosse stata correttamente riposta, la pavimentazione sarebbe stata priva di qualsiasi ostacolo e non avrebbe causato la caduta del ”); fattore accidentale che, in quanto tale, esula dalla Parte_1
sfera di controllo del (v. pag. 3 comparsa risp.). La causazione del sinistro de quo è CP_1
stata ricondotta dallo stesso attore non ad un difetto originario ed intrinseco del fabbricato, bensì ad un fattore accidentale costituito da un occasionale riferito malposizionamento della grata di scolo dell'acqua piovana durante opere di manutenzione ordinaria (v. pag. 2, 1^ memoria 13.7.21).
era a conoscenza sia dello stato dei luoghi sia degli interventi di manutenzione in corso. Parte_1
Il fatto non può che ricondursi alla disattenzione dello stesso attore oltre che al negligente non uso delle apposite scale o dell'ascensore.
Prestando maggiore cautela, avrebbe ragionevolmente evitato di inciampare sulla grata di scolo già rialzata prima del suo arrivo. Il fabbricato condominiale è munito di apposito accesso pedonale al garage sia mediante scala interna sia mediante ascensore, e che la rampa alla cui base è posizionata la grata ove si è verificato il sinistro de quo è esclusivamente destinata al transito carrabile (v. pag. 3, 1^ memoria 13.7.21).
Il convenuto ha allegato alla propria comparsa n. 14 documenti.
In data 13.5.21, questo giudice onorario ha respinto la richiesta del convenuto afferente alla chiamata del terzo sulla base del prevalente principio di cui alle Sezioni Unite (n. 4309/10) alla stregua del quale il tema della chiamata in causa di terzo su istanza di parte (al di fuori delle ipotesi di litisconsorzio necessario) è e resta assolutamente discrezionale.
L'istanza è stata rigetta sulla base del rilievo attinente alla discrezionalità finalizzata, altresì, ad evitare ulteriori differimenti della causa sulla base di esigenze di economia processuale e di ragionevole durata del processo.
In seno all'udienza del 15.6.21 sono stati concessi, in favore delle parti, i termini ex art. 183, c. 6°
c.p.c. per il deposito delle memorie consequenziali alla prima udienza di comparizione.
A seguito dello scambio delle memorie difensive la causa è stata rinviata, previa ordinanza istruttoria, per la prova orale con due testimoni indotti dall'attore ed un testimone indotto dal convenuto.
3 In data 18.1.23 l'avv. Bianchi ha chiesto la modifica della ordinanza istruttoria in riferimento alla mancata ammissione a riprova della prova orale tempestivamente formulata.
Con ordinanza ex art. 177 c.p.c. il Tribunale ha disposto in conformità ai fini della escussione del testimone nche a riprova. Tes_1
In data 18.4.23 è stata espletata la prova orale.
Con ordinanza è stato ammesso -in pari data- il confronto tra il testimone ed il testimone Tes_2
iacché il primo ha dichiarato che non vi era luce ed il secondo ha, invece, riferito il contrario. Tes_3
In data 11.10.23 è stato acquisito idoneo schiarimento dei fatti addotti dai due testimoni la cui versione è apparsa, a seguito delle puntualizzazioni, unitaria e convergente.
Con ordinanza dell'11.10.13 è stato nominato il consulente tecnico d'ufficio DOTT.ssa
(medico-legale). Persona_2
La causa è stata rinviata a seguito di reiterati rinvii volti al deposito della consulenza d'ufficio risalente al successivo 16.12.24.
In data 9.1.25 le parti hanno chiesto la fissazione dell'udienza per la precisazione delle conclusioni successivamente cui ha fatto seguito il 12.3.25 l'assegnazione della causa a sentenza con termini di rito ex art. 190 c.p.c..
La domanda attorea è fondata e va, pertanto, accolta.
Nella prospettiva di una soluzione questo giudice onorario ha ritenuto prioritario inquadrare il caso in esame nel novero della fattispecie di cui all'art. 2051 c.c. secondo cui “Ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito”.
La inequivoca sussistenza della custodia in senso tecnico-giuridico è un dato oggettivo acquisito al processo per effetto, altresì, del contegno processuale del convenuto (art. 115, c. 1° c.p.c.).
La sussistenza della custodia del bene in questione discende, dunque, dalla circostanza incontestata che l'area in questione appartiene al evocato in giudizio. CP_1
In ordine alla qualificazione della domanda attorea e all'onere probatorio che ne discende, questo giudice onorario ha ritenuto di dovere aderire al recente orientamento delle SEZIONI UNITE alla stregua del quale “la responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. ha carattere oggettivo e non presunto essendo sufficiente per la sua configurazione la dimostrazione da parte dell'attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia e il danno, mentre sul custode grava l'onere della prova liberatoria
4 del caso fortuito -rappresentato da un fatto naturale o del danneggiato o di un terzo- connotato da imprevedibilità e inevitabilità dal punto di vista oggettivo e della regolarità o adeguatezza causale”
(SSUU n. 20943/22).
La prova liberatoria (rectius, caso fortuito) ha efficacia esimente soltanto nel caso in cui essa abbia
“spezzato” il nesso causale tra cosa in custodia e danno (nesso materiale).
Il nesso causale è una relazione logica non già una prova. Esso si dimostra mediante utilizzo della regola della “preponderanza dell'evidenza o del più probabile che non” che incontra un unico limite, rilevabile ex officio, rappresentato dal comma primo dell'art. 1227 c.c..
Il rapporto eziologico va inteso in senso molto ampio e comprende anche il fatto naturale (la c.d. forza maggiore) oppure il fatto del terzo e financo il fatto dello stesso danneggiato purché costituisca oggettivamente la causa esclusiva del danno (Cass. 26533/2017).
Il doveroso accertamento della non prevedibilità e della non prevenibilità della condotta del danneggiato e della sua idoneità a sovrapporsi al modo di essere del punto in cui la parte cadde elidendone semmai l'efficienza causale e degradandola a mera occasione dell'evento di danno va scrutinata soltanto dopo la piena e concreta dimostrazione, da parte dell'attore, del prioritario requisito della dinamica e, dunque, del nesso di causalità tra attitudine della cosa in custodia e danno oltre alla prova della entità dello stesso.
Questo giudice onorario ha, inoltre, ritenuto di dovere aderire all'orientamento giurisprudenziale in ragione del quale l'attore è, anzitutto, tenuto alla dimostrazione, in concreto, della prova afferente alla dinamica dell'incidente e, dunque, della attitudine della cosa a provocare il paventato danno (v.
Cass. 10166/22). Più, in particolare, il danneggiato è tenuto a fornire positiva prova del nesso di causalità tra danno e res e, a tal fine, è suo preciso onere dimostrare anzitutto l'attitudine della cosa a produrre il danno in ragione dell'intrinseca pericolosità ad essa connaturata atteso che, in assenza di una simile caratteristica della cosa, il nesso causale (materiale) non può per definizione essere predicato (Cass. 11802/2016).
Da tale corollario si ricava, in via consequenziale, la seguente argomentazione, peraltro, suffragata dal Giudice del diritto secondo cui, soltanto dopo che è stato delibato come sussistente il nesso causale tra dinamica della cosa in custodia e danno, subentrerà eventualmente la regola generale (ex officio applicabile) di cui al primo comma dell'art. 1227 c.c. che pertiene alla causalità materiale relativamente al concorso del fatto colposo del danneggiato ai fini della ipotesi di riduzione del giusto dovuto (v. Cass. 2482/18).
5 Nel caso in scrutinio, tutto il vaglio eseguito da questo giudice onorario è stato, innanzitutto, incentrato sul prioritario accertamento della dinamica del fatto lamentato e, dunque, del tipo causale dettato dall'art. 2051 c.c. afferente alla prova della derivazione del danno dalla cosa con riferimento alla specifica attitudine di quella determinata “grata” a produrre il danno in ragione della intrinseca pericolosità ad essa connaturata.
Fatte queste generali necessarie premesse, il Tribunale ha passato in rassegna tutte le risultanze istruttorie acquisite agli atti del fascicolo in epigrafe.
Il quadro probatorio è stato corroborato e rinforzato dagli effetti di cui all'art. 115, comma primo, c.p.c. nella parte in cui il ha ribadito le affermazioni dell'attore quanto al CP_1
“malposizionamento della grata di scolo dell'acqua piovana durante le opere di manutenzione ordinaria (v. pag. 2, 1^ memoria 13.7.21)”.
Sul punto, corre obbligo evidenziare che, ai sensi della suddetta norma di rito, il non CP_1
ha negato i fatti affermati dall'attore e non li ha contrastati indicando altri e ulteriori fatti positivi con essi incompatibili (ad eccezione del paventato caso fortuito addebitato al comportamento della controparte).
In mancanza di tali specificazioni, la contestazione è risultata generica e, pertanto, il fatto genericamente contestato non ha necessitato della prova afferente il cosiddetto “inciampo per malposizionamento della grata durante la manutenzione ordinaria operata dal CP_1
(fra multis, Trib. Catanzaro 29.9.09 in Altalex nota di . Per_3
Questo comportamento univocamente rilevante ai fini della determinazione dell'oggetto del giudizio dà luogo a effetti vincolanti per questo giudice onorario che, in ordine a quei fatti, ha dovuto ritenerne la piena sussistenza senza ulteriori assolvimenti probatori. In altre parole, l'atteggiamento difensivo delle parti ha espunto i due fatti che precedono dall'ambito degli accertamenti richiesti (v.
Cass. 10031/2004).
I fatti incontestati hanno impresso maggiore rilievo al bilanciamento probatorio tra pericolosità derivante dal malposizionamento della grata (in senso statico e inerte) ed il danno riconducibile alla caduta.
La valutazione di questo giudice onorario è stata incentrata sul malposizionamento della grata durante la manutenzione del sito per stabilire se la caduta è stata cagionata dallo stato della cosa in custodia o dal comportamento della vittima ovvero, infine, se sussiste concorso causale tale da
6 ingenerare il rilevo “ex officio” ai sensi del primo comma dell'art. 1227 c.c..
In altri termini, il Tribunale si è avvalso delle risultanze probatorie per scrutinare se il danno
è riconducibile al custode, se la pericolosità della grata è immediatamente apprezzabile da chiunque ovvero se il danno è derivato da una condotta improvvida del danneggiato.
Esula, in ogni caso, dalla su esposta verifica il riferimento alla mera condotta del CP_1 giacché l'art. 2051 c.c. prescinde dalla colpa del custode ed imprime rilievo unicamente alla sussistenza del nesso di causalità materiale (fatto\danno), salva la prova liberatoria offerta dal convenuto.
L'inferenza probatoria dei documenti allegati dalle parti (in base al principio di libera acquisizione) e le inequivoche dichiarazioni testimoniali raccolte nell'odierno fascicolo hanno validato il convincimento di questo giudice onorario circa la piena fondatezza della domanda attorea.
I testimoni escussi hanno circostanziato i fatti dedotti dall'attore ed hanno riconosciuto lo stato dei luoghi in base ai supporti fotografici offerti in produzione con il predetto libello introduttivo.
Il testimone indotto dall'attore) ha risposto affermativamente ai seguenti capitoli: Tes_1
2) In data 09.05.2018 alle ore 18:00 circa, mi trovavo al piano sotterraneo del
[...]
di Città di Castello (PG), Via Torreggiani n. 41; Controparte_1
3) risiedo nel di Città di Castello (PG), Via Torreggiani n. 41; Controparte_1
4) sono proprietario di un garage sito al piano sotterraneo del di Controparte_1
Città di Castello (PG), Via Torreggiani n. 41;
5) stavo uscendo dal garage e stavo chiudendo la basculante quando udii un urlo e un lamento. Era
con i figli accanto. Lo vidi che era a terra dolorante. Gli chiesi cosa avesse Parte_1 fatto ed egli mi disse di essere caduto inciampando nella grata di scolo delle acque all'interno del garage che era sollevata. In sostanza, vidi la grata di circa 40 cm di lunghezza sollevata nel punto in cui cadde . Parte_1
7) la grata in questione, essendo situata sulla parte finale della discesa della rampa che porta ai garage di proprietà sua e del sig. , si trova in una zona priva di qualsiasi tipo Parte_1
di illuminazione;
8) a seguito delle forti urla di dolore del sig. ho prestato soccorso e l'ho Parte_1
7 accompagnato immediatamente al Pronto Soccorso di Città di Castello (PG).
Sui capi ulteriori di cui alla terza memoria 3^ dell'attore, il testimone ha aggiunto: lett. A) si, è vero. Riconosco le foto mostratemi (doc. 15 mem. 1^ del convenuto e doc. 1 mem. 3^ di parte attrice); lett. B) no, non c'è un cartello per i pedoni;
adr del Got in quel giorno la grata era rialzata. Non so era rialzata già dapprima. Non c'ho fatto caso se era rialzata anche prima dell'incidente.
Lett. C) si, è vero. Adr del Got riconosco la foto n.5 del doc. 15 della mem. 1^ del convenuto in riferimento al rialzo della grata il giorno del sinistro.
Il testimone indotto dal convenuto) ha risposto ai seguenti capitoli: Tes_3
Capo 3°: Il giorno del sinistro ho visto la grata regolarmente posizionata.
Il mio sopralluogo avvenne dopo il sinistro. L'accesso è sempre aperto.
Le foto mostratemi n. 15 (prima memoria del convenuto) danno atto della presenza di luce artificiale neon e solare che entra dall'accesso principale. C'è ascensore che dà accesso diretto ai garage ed anche una scala interna. Non ricordo se c'era cartello di divieto di accesso.
Il Tribunale ha dato atto del rilievo in ragione del quale il primo teste ha negato i punti luce. Invece, il secondo teste ha affermato l'esistenza di punti luce.
In via consequenziale è stato disposto il confronto.
A seguito del confronto è emerso il seguente chiarimento.
Il testimone a aggiunto: Tes_1
“lì, la luce non c'è; preciso che la luce c'è a 5 metri dalla grata.
Dal lato dove entrò non ci sono sensori che l'accensione automatica della luce. Parte_1
Io lo so perché l'ho sentito parlare in prossimità della basculante.
Io abito lì dal 2007”.
A seguito di confronto di testimone a dichiarato: Tes_3 lì c'è solo luce solare dal cielo, non so se ci sono sensori all'interno del garage perché io non abito lì.
Io feci il sopralluogo dopo il sinistro.
Ci sono i neon, ma non ho fatto accesso all'interno del garage.
8
a replicato: Tes_1
il dì del sinistro il cielo era coperto e grigio.
L'espletamento dell'interrogatorio non libero dell'attore -sui capi introdotti dal convenuto- non ha sortito alcun effetto confitente favorevole al CP_1
Il complessivo riscontro probatorio, emerso nella fase istruttoria dell'odierno processo, ha validato il convincimento di questo giudice onorario ai fini dell'accoglimento della domanda attorea per effetto del pieno riconoscimento dell'incidenza causale dell'anomala “grata” sull'evento dannoso per cui è causa nel contesto descritto dal testimone in base, altresì, ai supporti fotografici Tes_1
uniti al fascicolo.
L'attore-danneggiato ha prospettato ed ampiamente dimostrato il nesso causale tra cosa custodita e danno ai fini della sua responsabilità ai sensi dell'art. 2051 c.c..
Il non ha allegato e dimostrato, ai fini della integrazione del caso fortuito, che la CP_1
condotta di ha presentato caratteri di assoluta imprevedibilità ed eccezionalità tali da Parte_1
interrompere il nesso causale di tipo materiale. E' risultata, inoltre, del tutto carente di contenuto probatorio sia la circostanza del divieto pedonale di accesso alla rampa sia la segnalazione dei lavori di manutenzione della grata. Per converso, il testimone ha dichiarato l'esatto contrario. Tes_1
L'orientamento della Cassazione ha, inoltre, consentito l'accoglimento della domanda ai sensi dell'art. 2051 c.c. giacché la condotta del danneggiato non è risultata abnorme (v. Cass.
19078/24).
Quest'ultimo rilievo ha rappresentato un ulteriore punto dirimente in ragione del quale si è resa maggiormente evidente la responsabilità del ai sensi dell'art. 2051 c.c.. CP_1
Le circostanze fattuali afferenti alla dinamica sono racchiuse nella prova orale di cui alle dichiarazioni del testimone il quale ha, inoltre, confermato che l'infausto giorno Tes_1
era con i propri figli (v. capo V°). Parte_1
Come già ribadito non sono emerse circostanze in ragione delle quali desumere l'abnorme condotta dell'attore.
Al contrario, la circostanza provata in ragione della quale il giorno infausto aveva i figli Parte_1
al seguito ha dato contezza in via deduttiva ex art. 2729 c.c. ad un contegno ovviamente improntato alla protezione e alla attenzione.
9 Tale deduzione è grave, in base al criterio probabilistico, giacché discende da un evento noto (tenere i figli al seguito il giorno della caduta) dal quale è probabile inferire un atteggiamento comunemente mai abnorme, bensì paterno cioè accorto e protettivo.
La presunzione è, altresì, precisa in quanto l'inferenza probabilistica ingloba un determinato fatto contrapposto e non anche fatti estranei alla lite.
La concordanza ha, infine, consentito di conoscere il fatto in modo combinante con gli altri elementi probatori e, in particolare, con la prova orale resa dal testimone v. Cass. SSUU 1785/18 Tes_1
e Cass. 3513/19).
L'argomento afferente al “quantum debeatur” discende, invece, dai contenuti di cui alla relazione tecnica d'ufficio datata 16.12.24 a firma del CTU medico-legale dott.ssa . Persona_4
Corre obbligo precisare che l'articolato tecnico, unitariamente inteso, ha impresso carattere percipiente ai rilievi eseguiti per via delle conoscenze specialistiche necessarie per la comprensione dei fatti ivi riportati (Cass. 5487/19).
Tutte le indagini tecniche svolte dal CTU (medico-legale) sono state, pertanto, reputate da questo giudice onorario assolutamente idonee ai fini della formazione dell'odierno convincimento in considerazione delle ulteriori prove acquisite agli atti per effetto della congruità e della coerenza dei contenuti e delle conclusioni formulate dal predetto ausiliare (v. Cass. Sez. III, 8 ottobre 1990, n.
9863 in Mass. Giur. It., 1990; v. Cass. 5 agosto 1982, n. 4398).
La relazione ha messo in luce aspetti attinenti alla ulteriore sussistenza del nesso giuridico.
Il nesso causale di tipo giuridico indica, invece, la relazione tra danno e conseguenze. Il suo limite è rappresentato dall'art. 1223 c.c. che dà diritto al risarcimento solo se il danno è conseguenza immediata e diretta dell'illecito. Tale norma si estende anche all'illecito aquiliano in forza del richiamo di cui all'art. 2056 c.c.. Uno sbarramento al nesso giuridico è dato dal comma secondo dell'art. 1227 c.c. la cui eccezione compete unicamente alla controparte e porta ad escludere in toto il risarcimento dei danni. Si dà atto che, in atti, tale eccezione non è stata specificamente sollevata.
La lettura costituzionalmente orientata dell'art. 2059 c.c. ha reso ammissibile e fondata anche la risarcibilità del danno non patrimoniale -cosiddetto puro (id est danno morale).
Esso è dovuto, oltre che nelle ipotesi espressamente previste dalla legge (es. art. 185 c.p.), anche nei casi per i quali il danneggiato abbia dimostrato, come nel caso in esame, la sussistenza della lesione di diritti inviolabili della persona riconosciuti dalla Costituzione (v. già SSUU 26972/08).
10 Sulla base degli atti allegati al fascicolo è emersa la sofferenza derivante dalla subita lesione.
Peraltro, in sede di visita l'attore, ha lamentato “dolorabilità in sede trocanterica destra al quadrante postero superiore” il cui quadro clinico non è stato sconfessato dal consulente tecnico d'ufficio (v. pag 14 Ctu).
La condivisibile giurisprudenza di legittimità ha, inoltre, specificato che il tetto percentuale stabilito per la personalizzazione del danno biologico è assolutamente imperativo e vincolante in base alla normativa di riferimento (Cass. 2433/24).
Sul punto, il Tribunale ha tenuto conto dell'età, della gravità del danno e delle seguenti ulteriori circostanze, meglio declinate dall'ausiliare alla pagina 16 della CTU:
“Con riferimento alla menomazione permanente del modo di essere della persona, del suo stato di benessere, delle consuete attività, anche soltanto potenziali, non escluse quelle del tempo libero e di svago, in occasione delle operazioni di consulenza tecnica il ha dichiarato che Parte_1
“Attualmente nel tempo libero per lo più guarda la TV e quando può fa dei viaggi. Non Pratica sport. All'epoca dei fatti riferisce che giocava a calcetto con gli amici, faceva footing e andava in mountain-bike circa 3-4 volte a settimana. Indica che ha dovuto sospendere tutte queste attività per precoce insorgenza di dolore all'anca destra allo sforzo, per cui dovrebbe fare pause frequenti.”.
Si rappresenta in proposito che quelle indicate dal periziando sono limitazioni ragionevolmente correlate al trauma de quo, da ritenere tuttavia non preclusive, in sé, dello svolgimento di attività ludico-ricreative proprio in ragione di quanto anche riconosciuto dallo stesso , e cioè Parte_1
del fatto che egli è in grado di svolgerle seppur con alcune difficoltà a causa della sintomatologia algica e necessitando comunque di pause di riposo”.
L'ausiliare ha dato risposte concrete ai quesiti formulati da questo giudice onorario ed ha formulato le seguenti conclusioni (v. pag. 15 relazione medica):
“in conseguenza del trauma contusivo all'anca destra con frattura con distacco del grande trocantere di destra, si è verificata menomazione temporanea della validità fisica del periziando da intendersi quale danno biologico temporaneo della durata complessiva di giorni 110 di cui:
Danno biologico temporaneo totale: giorni 30;
Danno biologico temporaneo parziale al 50%: giorni 40;
Danno biologico temporaneo parziale al 25%: giorni 40.
11 In considerazione di tutto quanto sopra, ivi incluso il riverbero dinamico-relazionale delle menomazioni anatomo-funzionali riportate da , è da ritenere che i predetti postumi Parte_1
integrano un danno biologico permanente valutabile in 7 punti percentuali.
Risulta allegata Fattura n.64/2021 emessa dal CTP Dr. relativamente alla Persona_1
consulenza medico-legale per l'importo di € 488,00”.
In assenza di precisi parametri di legge, la giurisprudenza di legittimità ha enucleato il condivisibile principio secondo cui le tabelle di AN forniscono al giudice idoneo supporto ai fini della valutazione equitativa ex art. 1226 c.c.. Ne consegue che giudice deve, anche d'ufficio, procedere alla liquidazione equitativa dei danni di cui riconosca l'esistenza, tanto nell'ipotesi in cui sia completamente mancata la prova del loro ammontare, a causa dell'impossibilità di fornire congrui e idonei elementi a riguardo, quanto nell'ipotesi in cui, pur essendosi svolta attività processuale per fornire tali elementi, per la notevole difficoltà di una precisa quantificazione, non siano stati ritenuti di sicura efficacia (v. Cass. 41542/21).
In ordine alla caduta causata da un tombino sono stati esclusi i criteri di liquidazione previsti del Codice delle assicurazioni private per il caso di lesioni derivate da sinistri stradali. Sono state applicate, invece, le Tabelle di AN (Cass. 32373/23)
La doverosa applicazione delle Tabelle ministeriali (D.M. 16.7.24 in G.U. 135/24) per il calcolo del danno biologico -contenuto entro il tetto massimo di 9 punti percentuali- ha dato luogo al seguente calcolo:
Età del danneggiato alla data del sinistro 41 anni;
Percentuale di invalidità permanente 7%;
Tabella di riferimento: Tribunale di AN 2024
Età del danneggiato alla data del sinistro 41 anni
Percentuale di invalidità permanente 7%
Punto danno biologico € 2.089,92
Incremento per sofferenza soggettiva (+ 25%) € 522,48
Punto danno non patrimoniale € 2.612,40
Punto base I.T.T. € 115,00
Giorni di invalidità temporanea totale 110
Giorni di invalidità temporanea parziale al 75% 30
Giorni di invalidità temporanea parziale al 50% 40
Giorni di invalidità temporanea parziale al 25% 40
12 Danno biologico risarcibile € 11.704,00
Danno non patrimoniale risarcibile € 14.629,00
Con personalizzazione massima (max 50% del danno biologico) € 20.481,00
Invalidità temporanea totale € 12.650,00
Invalidità temporanea parziale al 75% € 2.587,50
Invalidità temporanea parziale al 50% € 2.300,00
Invalidità temporanea parziale al 25% € 1.150,00
Totale danno biologico temporaneo € 18.687,50
Spese mediche (rimborso costo CTP) € 488,00
Totale generale: € 33.804,50
Le spese sostenute per la consulenza tecnica di parte sono state addizionate nella suesposta tabella sulla base della seguente argomentazione:
Questo giudice onorario ha ritenuto di condividere l'orientamento della giurisprudenza di legittimità in ragione del quale tale elaborato ha natura di allegazione difensiva tecnica per cui rientra tra le voci che la parte vittoriosa ha diritto di vedersi rimborsate ex art. 91 c.p.c. (Cass. n. 4357/2003 e
Cass. n. 6056/1990).
Il tutto, dunque, per complessivi € 33.804,50 oltre rivalutazione e interessi compensativi calcolati in base alla differenza tra tasso di rendimento medio anno netto dei titoli di Stato di durata non superiore a dodici mesi e saggio degli interessi legali per ogni anno (ex art. 1284, co. 1, c.c.).
Le spese seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c..
Giacché la difesa ha esaurito le attività dopo la entrata in vigore delle nuove Tariffe Forensi di cui al D.M. 147/22 (applicabili dal 24.10.22) è stata fatta applicazione dell'attuale regime tariffario in ragione dei valori medi attesa l'eminente fondatezza della domanda incentrata sulla copiosa documentazione versata in atti e sui contenuti plurimi e sovrapponibili tra prove orali e documentali.
P.Q.M.
Il Tribunale, in persona del giudice onorario Vincenzo Massimiliano Di Fiore, ogni altra istanza disattesa, rigettata o assorbita, così provvede:
ACCOGLIE la domanda attorea e, per l'effetto,
CONDANNA il convenuto al risarcimento dei Controparte_1 danni in favore dell'attore , come innanzi calcolato, per Parte_1
13 complessivi € 33.804,50 oltre rivalutazione e interessi compensativi calcolati in base alla differenza tra tasso di rendimento medio anno netto dei titoli di Stato di durata non superiore
a dodici mesi e saggio degli interessi legali per ogni anno (ex art. 1284, co. 1, c.c.);
CONDANNA il convenuto al pagamento dei Controparte_1
compensi di difesa in favore dell'attore che liquida in € 7.616,00 oltre 15% TF iva e cap oltre
500,00 per spese;
PONE definitivamente le spese di CTU a carico del convenuto soccombente.
Sentenza ope legis provvisoriamente esecutiva.
Così deciso in Perugia, il 4 giugno 2025
Il giudice onorario
Vincenzo Massimiliano Di Fiore
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