TRIB
Sentenza 17 aprile 2025
Sentenza 17 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 17/04/2025, n. 417 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 417 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CAGLIARI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, Sezione prima civile, riunito in camera di consiglio e composto dai signori:
Dott. Vincenzo Amato Presidente relatore
Dott. Mario Farina Giudice
Dott.ssa SC Lucchesi Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 4319 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione per l'anno 2024, promossa da
- C.F. , nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Antonio Castello, che lo rappresenta e difende per procura speciale,
e
- C.F. , nata a [...] il [...], Parte_2 C.F._2
elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Antonio Castello, che la rappresenta e difende per procura speciale,
ricorrenti
e con l'intervento del
- Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore della Repubblica dott.
Gilberto Ganassi,
intervenuto per legge
Pag. 1 di 3 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I coniugi ricorrenti hanno domandato congiuntamente che il Tribunale pronunciasse la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra loro contratto in data 24/11/2002, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di
Capoterra.
Gli stessi hanno inoltre chiesto che il Tribunale prendesse atto degli accordi tra loro raggiunti.
Il Pubblico Ministero, intervenuto ritualmente, ha concluso per l'accoglimento della domanda.
2. La domanda proposta dai ricorrenti è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
I coniugi, infatti, sono legalmente separati e, dalla data di comparizione davanti al
Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale, è decorso il termine previsto per legge.
Il Tribunale deve prendere atto degli accordi intervenuti tra le parti in quanto gli stessi non sono contrari alla legge o contrastanti con gli interessi di figli minori.
3. Tenuto conto della natura della decisione, le spese del giudizio devono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo,
- pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data
24/11/2002 tra e , trascritto presso il registro dello Parte_1 Parte_2
stato civile del Comune di Capoterra, anno 2002, numero 60, parte 2, serie A, ordinando l'annotazione della presente sentenza a cura dell'Ufficiale dello stato civile dello stesso Comune;
- prende atto degli accordi intervenuti tra le parti, di seguito riportati:
A) dare atto che le condizioni stabilite tra le parti per lo scioglimento del matrimonio sono quelle stesse pattuite per la loro separazione:
1) autorizzare i coniugi e a vivere separati, con Parte_2 Parte_1
l'obbligo del mutuo rispetto.
2) Pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio dei predetti coniugi.
Pag. 2 di 3 3) Dare atto che le parti intendono regolare i loro rapporti, sia con riguardo alla separazione che con riferimento alla cessazione del matrimonio, in base alla suddetta condizione:
a) la casa, già abitazione coniugale, sita in Sestu, nella via Muravera n. 4 di proprietà del padre della signora tornerà nella sua esclusiva Pt_2 disponibilità.
b) I figli SC, e ormai maggiorenni, ma non Per_1 Per_2 economicamente autosufficienti in quanto studenti all'università, continueranno a vivere con la madre.
c) Il signor corrisponderà in favore della signora a titolo di Pt_1 Pt_2 contributo al mantenimento per ogni figlio la somma di € 100,00 per un totale di € 300,00 da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT come per legge e da corrispondersi entro il 5 di ogni mese.
d) Le spese straordinarie (mediche, scolastiche, sportive, per viaggi studio) riguardanti le figlie che si rendono necessarie nell'interesse delle stesse saranno a carico del nella misura del 50%. Pt_1
Tutte le spese dovranno essere preventivamente concordate e rimborsate, dietro esibizione di ricevuta, al coniuge che avrà anticipato per intero la somma nella misura sopraindicata.
e) Le parti dichiarano di essere economicamente indipendenti e di non svolgere alcuna reciproca domanda di contribuzione e di avere definito ogni reciproco rapporto di ordine economico/patrimoniale non avendo, perciò, nulla da pretendere l'uno dall'altra.
- dichiara le spese del giudizio interamente compensate tra le parti.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio della Sezione prima civile del
Tribunale, il 17/04/2025.
Il Presidente estensore
(dott. Vincenzo Amato)
Pag. 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, Sezione prima civile, riunito in camera di consiglio e composto dai signori:
Dott. Vincenzo Amato Presidente relatore
Dott. Mario Farina Giudice
Dott.ssa SC Lucchesi Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 4319 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione per l'anno 2024, promossa da
- C.F. , nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Antonio Castello, che lo rappresenta e difende per procura speciale,
e
- C.F. , nata a [...] il [...], Parte_2 C.F._2
elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Antonio Castello, che la rappresenta e difende per procura speciale,
ricorrenti
e con l'intervento del
- Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore della Repubblica dott.
Gilberto Ganassi,
intervenuto per legge
Pag. 1 di 3 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I coniugi ricorrenti hanno domandato congiuntamente che il Tribunale pronunciasse la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra loro contratto in data 24/11/2002, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di
Capoterra.
Gli stessi hanno inoltre chiesto che il Tribunale prendesse atto degli accordi tra loro raggiunti.
Il Pubblico Ministero, intervenuto ritualmente, ha concluso per l'accoglimento della domanda.
2. La domanda proposta dai ricorrenti è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
I coniugi, infatti, sono legalmente separati e, dalla data di comparizione davanti al
Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale, è decorso il termine previsto per legge.
Il Tribunale deve prendere atto degli accordi intervenuti tra le parti in quanto gli stessi non sono contrari alla legge o contrastanti con gli interessi di figli minori.
3. Tenuto conto della natura della decisione, le spese del giudizio devono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo,
- pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data
24/11/2002 tra e , trascritto presso il registro dello Parte_1 Parte_2
stato civile del Comune di Capoterra, anno 2002, numero 60, parte 2, serie A, ordinando l'annotazione della presente sentenza a cura dell'Ufficiale dello stato civile dello stesso Comune;
- prende atto degli accordi intervenuti tra le parti, di seguito riportati:
A) dare atto che le condizioni stabilite tra le parti per lo scioglimento del matrimonio sono quelle stesse pattuite per la loro separazione:
1) autorizzare i coniugi e a vivere separati, con Parte_2 Parte_1
l'obbligo del mutuo rispetto.
2) Pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio dei predetti coniugi.
Pag. 2 di 3 3) Dare atto che le parti intendono regolare i loro rapporti, sia con riguardo alla separazione che con riferimento alla cessazione del matrimonio, in base alla suddetta condizione:
a) la casa, già abitazione coniugale, sita in Sestu, nella via Muravera n. 4 di proprietà del padre della signora tornerà nella sua esclusiva Pt_2 disponibilità.
b) I figli SC, e ormai maggiorenni, ma non Per_1 Per_2 economicamente autosufficienti in quanto studenti all'università, continueranno a vivere con la madre.
c) Il signor corrisponderà in favore della signora a titolo di Pt_1 Pt_2 contributo al mantenimento per ogni figlio la somma di € 100,00 per un totale di € 300,00 da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT come per legge e da corrispondersi entro il 5 di ogni mese.
d) Le spese straordinarie (mediche, scolastiche, sportive, per viaggi studio) riguardanti le figlie che si rendono necessarie nell'interesse delle stesse saranno a carico del nella misura del 50%. Pt_1
Tutte le spese dovranno essere preventivamente concordate e rimborsate, dietro esibizione di ricevuta, al coniuge che avrà anticipato per intero la somma nella misura sopraindicata.
e) Le parti dichiarano di essere economicamente indipendenti e di non svolgere alcuna reciproca domanda di contribuzione e di avere definito ogni reciproco rapporto di ordine economico/patrimoniale non avendo, perciò, nulla da pretendere l'uno dall'altra.
- dichiara le spese del giudizio interamente compensate tra le parti.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio della Sezione prima civile del
Tribunale, il 17/04/2025.
Il Presidente estensore
(dott. Vincenzo Amato)
Pag. 3 di 3