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Sentenza 25 giugno 2025
Sentenza 25 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Perugia, sentenza 25/06/2025, n. 321 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Perugia |
| Numero : | 321 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 987/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di PERUGIA
Sezione Lavoro
Il Tribunale, in persona del Giudice del Lavoro dott. Giampaolo Cervelli, nella causa civile n. 987/2024
Ruolo G. Lav. Prev. promossa da Pt_1
(avv. Alessandro Bacchi) Parte_2
- ricorrente -
contro
(avv. Mirella Arlotta) CP_1
- convenuto–
ha emesso e pubblicato, all'esito della camera di consiglio dell'udienza del 25.6.2025, alle ore 11.38, la seguente
SENTENZA
ha convenuto in giudizio dinanzi al Tribunale di Perugia in funzione di giudice del Parte_2
CP_ lavoro l per sentire accogliere, nei confronti dell' convenuto, le seguenti domande “- CP_2
Accertare e dichiarare, per le ragioni espresse in narrativa, l'illegittimità, nullità e/o inefficacia dell'intimazione
di pagamento n. 08020249007592271/000 gravata nella parte de qua e di ogni altro atto e/o provvedimento
presupposto e/o consequenziale”.
Ha esposto che, in data 19/07/2024 gli è stata notificata l'intimazione di pagamento n.
08020249007592271000 “per un presunto debito complessivo di euro 115.362,55”; che tale debito si riferisce, tra l'altro ai seguenti atti: avvisi di addebito n. 38020112000512456000, n.
38020120001543347000, n. 38020130002781038000, n. 38020140001636515000, n. 38020150001948549000
e n. 38020170001553665000, relativi a contributi I.V.S. coltivatori diretti dovuti ad sede di CP_1
Perugia, per un importo complessivamente pari ad euro 53.997,97. Ha dedotto l'omessa notifica degli pagina 1 di 3 avvisi di addebito e, in ogni caso, la successiva maturazione del termine di prescrizione quinquennale con conseguente estinzione dei crediti stessi.
CP_ Nel costituirsi in giudizio, l' ha dedotto e documentato di avere notificato l'avviso di addebito n.
38020112000512456000 il 07/10/2011; il n. 38020120001543347000 il 10/09/2012; il n.
38020130002781038000 il 07/01/2014; il n. 8020140001636515000 il 22/09/2014; il n.
38020170001553665000 il 04/01/2018; il n. 38020150001948549000 il 28/10/2015.
Ha, inoltre, dedotto e documentato il compimento, in date successive rispetto alla notificazione dei summenzionati atti presupposti, da parte del concessionario per la riscossione, di atti aventi effetti interruttivi della prescrizione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non è fondato.
Successivamente alla notificazione degli avvisi di addebito presupposti avvenuta nelle date indicate in premessa, ha interrotto il decorso della prescrizione, con i seguenti Controparte_3
atti: - preavviso di fermo amministrativo nr. 08080201300003380 notificato il 13.07.2013 per gli avvisi di addebito nn. 38020112000512456000 e 38020120001543347000: - preavviso di fermo amministrativo nr.08080201500002734 notificato il 26.05.2015 per gli avvisi di addebito nn. 38020120001543347000,
38020130002781038000, 38020140001636515000.
Inoltre, con riferimento a tutti gli avvisi di addebito presupposti risultano notificati, nel tempo, con effetti interruttivi della prescrizione, avvisi di intimazione ex art. 50 del d.p.r. n. 602 del 1973 e, in particolare, il n. 08020199005027382 000 notificato il 28.10.2019 e il n. 08020239002445651 000 notificato il 11.04.2023.
Non è poi contestato che il ricorrente abbia presentato istanza di definizione agevolata in data 6
febbraio 2023 riconoscendo espressamente il credito di CP_1
Con le sue note conclusive, parte opponente ha eccepito la “nullità della notifica del preavviso di fermo
amministrativo n. 08080201600002734000, eseguita mediante consegna a persona di famiglia senza invio della
raccomandata informativa”.
L'eccezione non ha pregio e deve essere disattesa in quanto, in disparte ogni eventuale considerazione in merito alla validità dell'atto notificatorio per il compimento del fermo, nell'ambito del presente giudizio occorre solo valutare se l'atto, recante indubbiamente l'intimazione ad adempiere e, quindi,
avente natura di messa in mora con valenza interruttiva della prescrizione, sia giunto nella sfera di pagina 2 di 3 conoscibilità della parte ricorrente. Tale presupposto si è certamente realizzato in quanto non è
contestato che il preavviso di fermo sia stato recapitato presso l'indirizzo di residenza della parte ricorrente a mezzo di posta raccomandata e ivi ricevuto da familiare convivente.
Non essendo, dunque, decorso il termine di prescrizione quinquennale di cui ai commi 9 e 10 dell'art. 3 della l. n. 335 del 1995 tra la notifica degli avvisi di addebito presupposti ed il successivo recapito, da parte di degli atti, aventi effetti interruttivi della prescrizione, sopra Controparte_3
elencati, il credito contributivo fatto valere con l'atto di intimazione oggetto dell'odierna opposizione sussiste integralmente ed il ricorso deve essere respinto.
Le spese di lite seguono la soccombenza;
esse vengono liquidate sulla base dei criteri e dei parametri di cui al D.M. n. 55 del 2014, avuto riguardo alle cause di valore tra €52.000,00 e €260.000,00
P.Q.M.
il Tribunale definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da respinge il Parte_2
ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio che liquida nella misura di
€4.000,00 per compensi di avvocato, oltre al rimborso delle spese generali nella misura del 15% dei compensi.
Perugia 25.6.2025
Il giudice
Giampaolo Cervelli
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di PERUGIA
Sezione Lavoro
Il Tribunale, in persona del Giudice del Lavoro dott. Giampaolo Cervelli, nella causa civile n. 987/2024
Ruolo G. Lav. Prev. promossa da Pt_1
(avv. Alessandro Bacchi) Parte_2
- ricorrente -
contro
(avv. Mirella Arlotta) CP_1
- convenuto–
ha emesso e pubblicato, all'esito della camera di consiglio dell'udienza del 25.6.2025, alle ore 11.38, la seguente
SENTENZA
ha convenuto in giudizio dinanzi al Tribunale di Perugia in funzione di giudice del Parte_2
CP_ lavoro l per sentire accogliere, nei confronti dell' convenuto, le seguenti domande “- CP_2
Accertare e dichiarare, per le ragioni espresse in narrativa, l'illegittimità, nullità e/o inefficacia dell'intimazione
di pagamento n. 08020249007592271/000 gravata nella parte de qua e di ogni altro atto e/o provvedimento
presupposto e/o consequenziale”.
Ha esposto che, in data 19/07/2024 gli è stata notificata l'intimazione di pagamento n.
08020249007592271000 “per un presunto debito complessivo di euro 115.362,55”; che tale debito si riferisce, tra l'altro ai seguenti atti: avvisi di addebito n. 38020112000512456000, n.
38020120001543347000, n. 38020130002781038000, n. 38020140001636515000, n. 38020150001948549000
e n. 38020170001553665000, relativi a contributi I.V.S. coltivatori diretti dovuti ad sede di CP_1
Perugia, per un importo complessivamente pari ad euro 53.997,97. Ha dedotto l'omessa notifica degli pagina 1 di 3 avvisi di addebito e, in ogni caso, la successiva maturazione del termine di prescrizione quinquennale con conseguente estinzione dei crediti stessi.
CP_ Nel costituirsi in giudizio, l' ha dedotto e documentato di avere notificato l'avviso di addebito n.
38020112000512456000 il 07/10/2011; il n. 38020120001543347000 il 10/09/2012; il n.
38020130002781038000 il 07/01/2014; il n. 8020140001636515000 il 22/09/2014; il n.
38020170001553665000 il 04/01/2018; il n. 38020150001948549000 il 28/10/2015.
Ha, inoltre, dedotto e documentato il compimento, in date successive rispetto alla notificazione dei summenzionati atti presupposti, da parte del concessionario per la riscossione, di atti aventi effetti interruttivi della prescrizione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non è fondato.
Successivamente alla notificazione degli avvisi di addebito presupposti avvenuta nelle date indicate in premessa, ha interrotto il decorso della prescrizione, con i seguenti Controparte_3
atti: - preavviso di fermo amministrativo nr. 08080201300003380 notificato il 13.07.2013 per gli avvisi di addebito nn. 38020112000512456000 e 38020120001543347000: - preavviso di fermo amministrativo nr.08080201500002734 notificato il 26.05.2015 per gli avvisi di addebito nn. 38020120001543347000,
38020130002781038000, 38020140001636515000.
Inoltre, con riferimento a tutti gli avvisi di addebito presupposti risultano notificati, nel tempo, con effetti interruttivi della prescrizione, avvisi di intimazione ex art. 50 del d.p.r. n. 602 del 1973 e, in particolare, il n. 08020199005027382 000 notificato il 28.10.2019 e il n. 08020239002445651 000 notificato il 11.04.2023.
Non è poi contestato che il ricorrente abbia presentato istanza di definizione agevolata in data 6
febbraio 2023 riconoscendo espressamente il credito di CP_1
Con le sue note conclusive, parte opponente ha eccepito la “nullità della notifica del preavviso di fermo
amministrativo n. 08080201600002734000, eseguita mediante consegna a persona di famiglia senza invio della
raccomandata informativa”.
L'eccezione non ha pregio e deve essere disattesa in quanto, in disparte ogni eventuale considerazione in merito alla validità dell'atto notificatorio per il compimento del fermo, nell'ambito del presente giudizio occorre solo valutare se l'atto, recante indubbiamente l'intimazione ad adempiere e, quindi,
avente natura di messa in mora con valenza interruttiva della prescrizione, sia giunto nella sfera di pagina 2 di 3 conoscibilità della parte ricorrente. Tale presupposto si è certamente realizzato in quanto non è
contestato che il preavviso di fermo sia stato recapitato presso l'indirizzo di residenza della parte ricorrente a mezzo di posta raccomandata e ivi ricevuto da familiare convivente.
Non essendo, dunque, decorso il termine di prescrizione quinquennale di cui ai commi 9 e 10 dell'art. 3 della l. n. 335 del 1995 tra la notifica degli avvisi di addebito presupposti ed il successivo recapito, da parte di degli atti, aventi effetti interruttivi della prescrizione, sopra Controparte_3
elencati, il credito contributivo fatto valere con l'atto di intimazione oggetto dell'odierna opposizione sussiste integralmente ed il ricorso deve essere respinto.
Le spese di lite seguono la soccombenza;
esse vengono liquidate sulla base dei criteri e dei parametri di cui al D.M. n. 55 del 2014, avuto riguardo alle cause di valore tra €52.000,00 e €260.000,00
P.Q.M.
il Tribunale definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da respinge il Parte_2
ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio che liquida nella misura di
€4.000,00 per compensi di avvocato, oltre al rimborso delle spese generali nella misura del 15% dei compensi.
Perugia 25.6.2025
Il giudice
Giampaolo Cervelli
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