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Sentenza 16 giugno 2025
Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 16/06/2025, n. 1072 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1072 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 9710/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente Rel. dott. Serafina Aceto Giudice dott. Isabella Messina Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 9710/2024 promossa da:
, con il patrocinio dell'avv. BARGONI ALBERTO, che lo rappresenta e Controparte_1 difende in virtù di procura in atti e
, con il patrocinio dell'avv. BONANNI FEDERICA, che lo Controparte_2 rappresenta e difende in virtù di procura in atti ricorrenti
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla si oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio Controparte_1 Controparte_2 in Libertador (Venezuela) il 16/12/2016.
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di BALDISSERO TORINESE (atto n. 11 parte II serie C del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2017).
Dal matrimonio è nato un figlio: il 04/06/2017. Persona_1
Con ricorso depositato il 15/04/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi e congiuntamente, ai sensi dell'art. 473 bis 49 c.p.c., lo scioglimento del matrimonio.
pagina 1 di 4 Con sentenza n.417/2024 del 11.10.2024, pubblicata in data 14.10.2024, è stata pronunciata la separazione personale dei predetti coniugi e con ordinanza in pari data è stata disposta la remissione della causa sul ruolo istruttorio del giudice relatore, al fine di consentire il rispetto del termine di procedibilità della domanda divorzile ed è stata fissata udienza per la comparizione personale delle parti, sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni e per l'allegazione della sentenza di separazione con attestazione del passaggio in giudicato.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di scioglimento del matrimonio del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di una sentenza passata in giudicato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo dall'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale ovvero dalla scadenza del termine di cui all'art.127 ter, V comma, c.p.c. per il deposito di note scritte sostitutive dell'udienza.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa.
Nulla sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA lo scioglimento del matrimonio contratto dai signori e Controparte_1 [...]
i cui estremi di trascrizione nei registri dello Stato Civile sono Controparte_2 precisati in motivazione.
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di BALDISSERO TORINESE di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
Prende atto degli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DISPONE l'affidamento condiviso del figlio minore ad entrambi i genitori con Persona_1 collocazione prevalente e residenza del medesimo presso l'abitazione della madre in Torino, corso Belgio n. 171;
DISPONE, quanto all'esercizio del diritto di visita del minore con il padre, che questi possa averlo e tenerlo con sé quando ne ha la possibilità, previo accordo con la madre, compatibilmente con le esigenze legate all'età di ai suoi impegni scolastici e comunque in caso di disaccordo in base al seguente Per_1 calendario:
• a week-end alternati:
pagina 2 di 4 - quando il padre non lavora la domenica avrà con sé alle ore 10:00 sino alla sera alle ore 20.00, Per_1 con previsione del pernottamento e riaccompagnamento a scuola il lunedì mattina seguente;
- quando il padre lavora la domenica avrà con sé alle ore 15:30 sino alla sera alle ore 20.00, con Per_1 previsione del pernottamento e riaccompagnamento a scuola il lunedì mattina seguente;
- il pernottamento di on il padre si verificherà quando il sig. avrà Per_1 Controparte_3 reperito una stabile abitazione idonea ad accogliere il figlio;
• oltre un pomeriggio infrasettimanale nella giornata di lunedì dall'uscita di scuola dalle ore 16:00 sino alla sera prima di cena (ore 20:00), presso l'abitazione della madre ovvero presso la piscina quando Per_1 partecipa alle lezioni di nuoto;
• durante le vacanze Natalizie ad anni alterni rascorrerà il 24/12 ed il 25/12 con un genitore ed il Per_1 31/12 ed il 01/01 con l'altro, in tale maniera verranno alternati tra i genitori le due festività, Natale 2024 con la madre.
• Il minore trascorrerà la Festa della Mamma e del Papà con i rispettivi genitori, così come i compleanni dei genitori;
• Il minore trascorrerà il giorno del suo compleanno alternando di anno in anno la presenza di on Per_1
i genitori tra mattina/pomeriggio e tardo pomeriggio/sera;
• durante le vacanze estive il padre potrà avere con sé per una settimana, nel mese di luglio, Per_1 compatibilmente con le ferie concesse a ciascun genitore. Nel mese di agosto rascorrerà le vacanze Per_1 estive con la madre, con corrispondente sospensione degli incontri con l'altro genitore. I periodi di villeggiatura dovranno essere comunicati all'altro genitore entro il 30/04.
I genitori si impegnano a comunarsi reciprocamente i luoghi di villeggiatura in cui si recheranno con e si impegnano a rendersi reperibili telefonicamente quando il figlio è con l'uno o con l'altro Per_1 genitore.
• con previsione ad anni alterni di poter trascorrere un periodo di vacanza di due settimane coincidente con le vacanze scolastiche invernali o primaverili con n Venezuela sempre compatibilmente con Per_1 le esigenze e gli impegni scolastici del minore;
DISPONE il sig. verserà a titolo di contributo al mantenimento ordinario Controparte_3 del figlio minore la complessiva somma di € 300,00 mensili, rivalutati annualmente secondo gli Per_1 indici Istat come per legge, con bonifico bancario sul conto corrente intestato alla sig.ra
[...] entro il 10 di ogni mese;
CP_1
DISPONE ciascun genitore contribuirà al 50% delle spese straordinarie necessarie per il figlio preventivamente concordate, salvo i casi di urgenza per quelle mediche non ricomprese dal SSN, oltre il 50% della quota per il servizio di assistenza scolastica “AESH”. Le spese extra e quelle anticipate da uno dei genitori verranno rimborsate alla presentazione di giustificativi di spesa nel mese successivo. Per l'individuazione delle spese ordinarie/straordinarie si farà riferimento all'attuale Protocollo d'intesa in uso presso il Tribunale di Torino;
DÀ ATTO che i genitori si dovranno impegnare a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo dei minori con ciascuno di essi, di ricevere cura, educazione e istruzione da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale;
DÀ ATTO che ciascun coniuge provvederà autonomamente al proprio mantenimento, avendone ciascuno le idonee capacità e concrete possibilità;
pagina 3 di 4 DÀ ATTO che l'assegno unico e ogni altro futuro sostegno al reddito che verrà previsto a favore della famiglia saranno riconosciuti integralmente a favore della sig.ra genitore collocatario Controparte_1 di Per_1
DÀ ATTO che il sig. si impegna sin d'ora ad adempiere alle formalità e agli Controparte_3 incombenti necessari per il buon fine del percepimento dei predetti assegni familiari.
DÀ ATTO che le detrazioni fiscali e le eventuali spese detraibili in sede di dichiarazioni dei redditi verranno ripartite al 50% tra i coniugi;
DÀ ATTO che le parti si confrontino in caso di malattia di per la somministrazione dei farmaci Per_1 adeguati nell'ottica di salvaguardare la sua salute consultando se del caso anche il pediatra.
NULLA sulle spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 13/06/2025.
Il Presidente Rel.
Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente Rel. dott. Serafina Aceto Giudice dott. Isabella Messina Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 9710/2024 promossa da:
, con il patrocinio dell'avv. BARGONI ALBERTO, che lo rappresenta e Controparte_1 difende in virtù di procura in atti e
, con il patrocinio dell'avv. BONANNI FEDERICA, che lo Controparte_2 rappresenta e difende in virtù di procura in atti ricorrenti
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla si oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio Controparte_1 Controparte_2 in Libertador (Venezuela) il 16/12/2016.
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di BALDISSERO TORINESE (atto n. 11 parte II serie C del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2017).
Dal matrimonio è nato un figlio: il 04/06/2017. Persona_1
Con ricorso depositato il 15/04/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi e congiuntamente, ai sensi dell'art. 473 bis 49 c.p.c., lo scioglimento del matrimonio.
pagina 1 di 4 Con sentenza n.417/2024 del 11.10.2024, pubblicata in data 14.10.2024, è stata pronunciata la separazione personale dei predetti coniugi e con ordinanza in pari data è stata disposta la remissione della causa sul ruolo istruttorio del giudice relatore, al fine di consentire il rispetto del termine di procedibilità della domanda divorzile ed è stata fissata udienza per la comparizione personale delle parti, sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni e per l'allegazione della sentenza di separazione con attestazione del passaggio in giudicato.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di scioglimento del matrimonio del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di una sentenza passata in giudicato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo dall'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale ovvero dalla scadenza del termine di cui all'art.127 ter, V comma, c.p.c. per il deposito di note scritte sostitutive dell'udienza.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa.
Nulla sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA lo scioglimento del matrimonio contratto dai signori e Controparte_1 [...]
i cui estremi di trascrizione nei registri dello Stato Civile sono Controparte_2 precisati in motivazione.
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di BALDISSERO TORINESE di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
Prende atto degli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DISPONE l'affidamento condiviso del figlio minore ad entrambi i genitori con Persona_1 collocazione prevalente e residenza del medesimo presso l'abitazione della madre in Torino, corso Belgio n. 171;
DISPONE, quanto all'esercizio del diritto di visita del minore con il padre, che questi possa averlo e tenerlo con sé quando ne ha la possibilità, previo accordo con la madre, compatibilmente con le esigenze legate all'età di ai suoi impegni scolastici e comunque in caso di disaccordo in base al seguente Per_1 calendario:
• a week-end alternati:
pagina 2 di 4 - quando il padre non lavora la domenica avrà con sé alle ore 10:00 sino alla sera alle ore 20.00, Per_1 con previsione del pernottamento e riaccompagnamento a scuola il lunedì mattina seguente;
- quando il padre lavora la domenica avrà con sé alle ore 15:30 sino alla sera alle ore 20.00, con Per_1 previsione del pernottamento e riaccompagnamento a scuola il lunedì mattina seguente;
- il pernottamento di on il padre si verificherà quando il sig. avrà Per_1 Controparte_3 reperito una stabile abitazione idonea ad accogliere il figlio;
• oltre un pomeriggio infrasettimanale nella giornata di lunedì dall'uscita di scuola dalle ore 16:00 sino alla sera prima di cena (ore 20:00), presso l'abitazione della madre ovvero presso la piscina quando Per_1 partecipa alle lezioni di nuoto;
• durante le vacanze Natalizie ad anni alterni rascorrerà il 24/12 ed il 25/12 con un genitore ed il Per_1 31/12 ed il 01/01 con l'altro, in tale maniera verranno alternati tra i genitori le due festività, Natale 2024 con la madre.
• Il minore trascorrerà la Festa della Mamma e del Papà con i rispettivi genitori, così come i compleanni dei genitori;
• Il minore trascorrerà il giorno del suo compleanno alternando di anno in anno la presenza di on Per_1
i genitori tra mattina/pomeriggio e tardo pomeriggio/sera;
• durante le vacanze estive il padre potrà avere con sé per una settimana, nel mese di luglio, Per_1 compatibilmente con le ferie concesse a ciascun genitore. Nel mese di agosto rascorrerà le vacanze Per_1 estive con la madre, con corrispondente sospensione degli incontri con l'altro genitore. I periodi di villeggiatura dovranno essere comunicati all'altro genitore entro il 30/04.
I genitori si impegnano a comunarsi reciprocamente i luoghi di villeggiatura in cui si recheranno con e si impegnano a rendersi reperibili telefonicamente quando il figlio è con l'uno o con l'altro Per_1 genitore.
• con previsione ad anni alterni di poter trascorrere un periodo di vacanza di due settimane coincidente con le vacanze scolastiche invernali o primaverili con n Venezuela sempre compatibilmente con Per_1 le esigenze e gli impegni scolastici del minore;
DISPONE il sig. verserà a titolo di contributo al mantenimento ordinario Controparte_3 del figlio minore la complessiva somma di € 300,00 mensili, rivalutati annualmente secondo gli Per_1 indici Istat come per legge, con bonifico bancario sul conto corrente intestato alla sig.ra
[...] entro il 10 di ogni mese;
CP_1
DISPONE ciascun genitore contribuirà al 50% delle spese straordinarie necessarie per il figlio preventivamente concordate, salvo i casi di urgenza per quelle mediche non ricomprese dal SSN, oltre il 50% della quota per il servizio di assistenza scolastica “AESH”. Le spese extra e quelle anticipate da uno dei genitori verranno rimborsate alla presentazione di giustificativi di spesa nel mese successivo. Per l'individuazione delle spese ordinarie/straordinarie si farà riferimento all'attuale Protocollo d'intesa in uso presso il Tribunale di Torino;
DÀ ATTO che i genitori si dovranno impegnare a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo dei minori con ciascuno di essi, di ricevere cura, educazione e istruzione da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale;
DÀ ATTO che ciascun coniuge provvederà autonomamente al proprio mantenimento, avendone ciascuno le idonee capacità e concrete possibilità;
pagina 3 di 4 DÀ ATTO che l'assegno unico e ogni altro futuro sostegno al reddito che verrà previsto a favore della famiglia saranno riconosciuti integralmente a favore della sig.ra genitore collocatario Controparte_1 di Per_1
DÀ ATTO che il sig. si impegna sin d'ora ad adempiere alle formalità e agli Controparte_3 incombenti necessari per il buon fine del percepimento dei predetti assegni familiari.
DÀ ATTO che le detrazioni fiscali e le eventuali spese detraibili in sede di dichiarazioni dei redditi verranno ripartite al 50% tra i coniugi;
DÀ ATTO che le parti si confrontino in caso di malattia di per la somministrazione dei farmaci Per_1 adeguati nell'ottica di salvaguardare la sua salute consultando se del caso anche il pediatra.
NULLA sulle spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 13/06/2025.
Il Presidente Rel.
Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
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