Sentenza 22 settembre 2023
Massime • 1
L'eccessiva onerosità sopravvenuta della prestazione, per potere determinare, ai sensi dell'art. 1467 c.c., la risoluzione del contratto, richiede l'incidenza sul sinallagma contrattuale di eventi che non rientrano nell'ambito della normale alea contrattuale e che si caratterizzano per la loro straordinarietà, connotato di natura oggettiva che qualifica un evento in base all'apprezzamento di elementi, quali la frequenza, le dimensioni, l'intensità, suscettibili di misurazioni (e quindi, tali da consentire, attraverso analisi quantitative, classificazioni quanto meno di carattere statistico); e per la loro imprevedibilità, che ha fondamento soggettivo, in quanto fa riferimento alla fenomenologia della conoscenza. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione impugnata, che, con riguardo ad un contratto di fornitura di mais stipulato il 7 agosto 2008, aveva escluso che il calo repentino del prezzo del prodotto in misura del 40% tra il mese di luglio e quello di agosto dello stesso anno potesse considerarsi evento straordinario ed imprevedibile, sul rilievo che l'acquirente, stabilmente operante nel settore, fosse già a conoscenza, nel periodo di riferimento, della tendenza al ribasso dei prezzi di mercato).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 22/09/2023, n. 27152 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 27152 |
| Data del deposito : | 22 settembre 2023 |
Testo completo
- ricorrente -
contro AGRICER S.r.l. (P.IVA: 01698540208), in persona del suo legale rappresentante pro – tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via Di Ripetta n. 22, presso lo studio dell’Avv. Gerardo Vesci, che R.G.N. 5755/19 U.P. 12/9/2023 Contratti di fornitura – Scioglimento per mutuo consenso – Risoluzione per eccessiva onerosità sopravvenuta Civile Sent. Sez. 2 Num. 27152 Anno 2023 Presidente: DI VIRGILIO ROSA MARIA Relatore: TRAPUZZANO CESARE Data pubblicazione: 22/09/2023 2 di 22 la rappresenta e difende, unitamente all’Avv. Carlo Pegoraro, giusta procura in calce al controricorso;
- controricorrente -
avverso la sentenza della Corte d’appello di Brescia n. 1179/2018, pubblicata il 5 luglio 2018; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 12 settembre 2023 dal Consigliere relatore CE Trapuzzano;
lette le conclusioni scritte del P.M., in persona del Sostituto Procuratore generale dott. Fulvio Troncone, che ha chiesto la declaratoria di inammissibilità o il rigetto del primo, secondo, terzo e quarto motivo nonché l’accoglimento del quinto motivo, con assorbimento del sesto motivo di ricorso, richiamando tali conclusioni anche all’udienza pubblica;
viste le memorie depositate nell’interesse delle parti, ai sensi dell’art. 378 c.p.c.; sentiti, in sede di discussione orale all’udienza pubblica, l’Avv. Pierluigi Rocchi per la ricorrente e l’Avv. Niccolò Gallitto, in delega dell’Avv. Gerardo Vesci, per la controricorrente. FATTI DI CAUSA 1.– Con atto di citazione del 9 dicembre 2009, la CE S.r.l. conveniva, davanti al Tribunale di Mantova (Sezione distaccata di Castiglione dello Stiviere), l’Azienda agricola NI NO e RT S.s., al fine di sentire condannare la convenuta al risarcimento dei danni patiti a causa del suo inadempimento contrattuale. 3 di 22 Al riguardo, la CE deduceva: che aveva stipulato con l’Azienda agricola NI due contratti aventi ad oggetto la fornitura di mais, l’uno del 25 marzo 2008, relativo alla fornitura di 600 tonnellate verso un corrispettivo di euro 225,00, oltre IVA, per tonnellata, e l’altro del 7 agosto 2008, relativo alla fornitura di 3.570 tonnellate verso un corrispettivo di euro 195,00, oltre IVA, per tonnellata;
che, a fronte di tali ordinativi, l’Azienda agricola NI aveva ritirato soltanto 958,85 tonnellate, comunicando successivamente che era suo intento desistere dall’esecuzione dei contratti perché eccessivamente onerosi;
che nelle more si era già approvvigionata dei quantitativi di mais necessari per far fronte agli obblighi contrattuali assunti nei confronti dell’Azienda agricola NI, sicché era stata costretta a concludere una transazione con uno dei propri fornitori, GE RE, pagando una penale per la restituzione di una parte della merce acquistata;
che aveva venduto sottocosto ad altri clienti la rimanente parte di mais non ritirata da GE RE. Si costituiva in giudizio l’Azienda agricola NI NO e RT S.s., la quale resisteva alla domanda risarcitoria e, a sua volta, instaurava, con atto di citazione del 13 ottobre 2010, separato giudizio, nei confronti della CE S.r.l., dinanzi allo stesso Tribunale, al fine di ottenere la declaratoria di risoluzione per mutuo consenso del contratto stipulato tra le parti il 25 marzo 2008 e di risoluzione per eccessiva onerosità sopravvenuta del contratto stipulato il 7 agosto 2008. All’uopo, l’Azienda agricola NI rilevava: che il primo contratto non aveva mai avuto esecuzione, essendo stato sciolto per mutuo consenso tra le parti, tanto che il mais ritirato 4 di 22 dall’Azienda era stato pagato in base al prezzo pattuito nel secondo contratto;
che, quanto al contratto del 7 agosto 2008, il mutamento delle condizioni di mercato del mais e il repentino crollo dei prezzi avevano determinato i presupposti di imprevedibilità ed eccezionalità ai fini della risoluzione del contratto. Si costituiva anche in tale giudizio l’CE S.r.l., la quale chiedeva il rigetto della domanda. All’esito della riunione dei predetti giudizi, il Tribunale adito, previa istruzione della causa mediante deferimento dell’interrogatorio formale e assunzione della prova testimoniale ammessa, con sentenza n. 807/2013, depositata il 6 novembre 2013, rigettava le spiegate domande di risoluzione dei due contratti di fornitura e condannava l’Azienda agricola QU di NI RT, già Azienda agricola NI NO e RT S.s., al risarcimento dei danni da inadempimento contrattuale, in favore di CE S.r.l., nella misura di euro 62.284,61, di cui euro 19.266,90 a titolo di lucro cessante – derivante dalla differenza tra il prezzo di vendita concordato tra le parti nel contratto del 7 agosto 2008, pari ad euro 195,00, oltre IVA, per tonnellata e quello praticato da GE RE nei confronti di CE, pari ad euro 189,00, oltre IVA, per tonnellata, moltiplicato per il quantitativo di mais non ritirato dall’Azienda agricola QU, pari a tonnellate 3.211,15 – ed euro 43.017,71 a titolo di penale che l’CE aveva corrisposto ad GE RE all’esito della raggiunta transazione. In particolare, la sentenza di prime cure escludeva che vi fosse prova della avvenuta risoluzione per mutuo consenso del 5 di 22 contratto del 25 marzo 2008 e, con riferimento al contratto del 7 agosto 2008, negava che la repentina diminuzione del prezzo del mais fosse stata anomala ed eccessiva, considerata la nota variabilità del prezzo del mais. 2.– Con atto di citazione notificato il 12 marzo 2014, proponeva appello l’Azienda agricola QU di NI RT, la quale lamentava: la violazione dell’art. 1372 c.c. e l’erronea valutazione dei fatti in ordine allo scioglimento consensuale del contratto stipulato il 25 marzo 2008; la violazione dell’art. 1467 c.c. e l’erronea valutazione dei fatti in relazione alla risoluzione del contratto del 7 agosto 2008 per eccessiva onerosità sopravvenuta;
l’erronea valutazione dei fatti e delle prove in rapporto al contestato inadempimento dell’appellante e in ordine alla liquidazione del risarcimento del danno in favore di CE. Si costituiva nel giudizio d’impugnazione la CE S.r.l., la quale resisteva all’appello e ne chiedeva il rigetto. Con separato atto di citazione notificato il 2 maggio 2014, la CE S.r.l. proponeva, a sua volta, appello contro la pronuncia del Tribunale di Mantova, censurando la quantificazione del danno liquidato dal giudice di primo grado. Si costituiva anche in tale giudizio d’appello l’Azienda agricola QU di NI RT, la quale si opponeva all’accoglimento dell’impugnazione. Riuniti i due giudizi e decidendo sui gravami interposti, la Corte d’appello di Brescia, con la sentenza di cui in epigrafe, in parziale riforma della pronuncia impugnata, rigettava l’appello spiegato dall’Azienda agricola QU di NI RT 6 di 22 mentre accoglieva l’appello spiegato dalla CE S.r.l. e, per l’effetto, condannava l’Azienda agricola QU di NI RT al pagamento, in favore della CE S.r.l., del complessivo importo di euro 137.171,31, oltre interessi, a titolo di risarcimento dei danni subiti. A sostegno dell’adottata pronuncia la Corte territoriale rilevava, per quanto interessa in questa sede: a) che doveva essere confermato il rigetto della domanda di accertamento dello scioglimento del contratto del 25 marzo 2008 per mutuo consenso, atteso che il minor importo del prezzo di vendita del mais dimostrava, al più, la tacita modifica consensuale della clausola contrattuale relativa al prezzo, né vi erano altri elementi atti a far ritenere che il secondo contratto si fosse sostituito al primo, tanto più che i tempi di consegna del mais erano assolutamente coerenti e conformi a quelli previsti nel contratto del 25 marzo 2008 e la tipologia del mais consegnato era comunque riconducibile alla generica dicitura contenuta nei contratti di “mais nazionale”; b) che doveva altresì essere confermato il rigetto della domanda di risoluzione per eccessiva onerosità sopravvenuta del secondo contratto del 7 agosto 2008, poiché negli avvenimenti dedotti non erano ravvisabili gli estremi della straordinarietà e imprevedibilità, posto che, secondo la stessa Azienda QU, il prezzo del mais aveva subito un calo repentino del 40% tra il luglio e l’agosto 2008, sicché – alla data della stipula del secondo contratto – l’appellante era già a conoscenza dell’anomala riduzione del prezzo del mais, che già dagli inizi del mese di luglio stava diminuendo costantemente secondo un trend rimasto pressoché costante fino agli inizi del 7 di 22 settembre 2008, alla stregua di una banda di oscillazione assai ampia, nota all’Azienda; c) che dall’istruttoria svolta nel giudizio di prime cure e dalla documentazione allegata era emerso che le forniture effettuate da GE RE S.r.l. e dalla TT RO erano destinate a consentire ad CE di fornire, a sua volta, l’Azienda QU del quantitativo di mais indicato nei contratti del 25 marzo 2008 e del 7 agosto 2008; d) che, in specie, come da fattura n. 215/C del 15 settembre 2008, CE aveva acquistato dalla TT RO 600 tonnellate di mais mentre, come da contratti n. 630 del 6 agosto 2008, n. 638 del 7 agosto 2008 e n. 666 del 20 agosto 2008, CE aveva acquistato da GE RE 3.570 tonnellate di mais, per un totale di 4.170 tonnellate, corrispondenti al quantitativo che la CE aveva venduto all’Azienda agricola QU, in virtù dei due contratti menzionati, con una tempistica assolutamente compatibile e coerente con le consegne da effettuare a decorrere dal settembre 2008; e) che dette circostanze erano state altresì comprovate dai testi RO IM e GI MA;
f) che alle somme già riconosciute dalla sentenza di primo grado doveva essere aggiunto un ulteriore importo a titolo di risarcimento dei danni, stante che, come da fattura n. 360 del 29 maggio 2009 emessa da GE RE, erano state restituite a tale ultima azienda 2.962,15 tonnellate di mais mentre un quantitativo pari a 1.207,85 tonnellate era rimasto nella disponibilità di CE;
g) che il mancato guadagno corrispondeva alla differenza tra il prezzo del mais pattuito con l’Azienda QU, pari ad euro 195,00 a tonnellata, e quello praticato agli altri fornitori a cui erano state vendute le predette rimanenze 8 di 22 di magazzino, per un importo medio pari ad euro 133,00 a tonnellata, differenza ammontante ad euro 62,00 da moltiplicare per 1.207,85 tonnellate, così da ricavare un importo di euro 74.886,70, oltre IVA. 3.– Avverso la sentenza d’appello ha proposto ricorso per cassazione, affidato a sei motivi, l’Azienda agricola QU di NI RT. Ha resistito con controricorso la CE S.r.l. 4.– Il Pubblico Ministero ha formulato per iscritto le sue conclusioni, come riportate in epigrafe. 5.– Le parti hanno depositato memorie illustrative. RAGIONI DELLA DECISIONE 1.– Con il primo motivo la ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., la nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c., per avere la Corte di merito riconosciuto un’ulteriore voce di “lucro cessante”, pari ad euro 74.886,70, mai domandata dalla CE, che si sarebbe limitata a richiedere la condanna alla riparazione delle voci di danno emergente rispettivamente di euro 83.486,60 e di euro 43.017,71 e del lucro cessante per l’importo di euro 27.379,09. 1.1.– Il motivo è infondato. Infatti, l’obbligo di risarcimento del danno, contrattuale o extracontrattuale, ha per oggetto l’integrale reintegrazione del patrimonio del danneggiato e, pertanto, nella domanda di risarcimento del danno deve ritenersi implicitamente inclusa la richiesta di entrambe le voci spettanti, indipendentemente dalla quantificazione che ne abbia effettuato la parte interessata (Cass. 9 di 22 Sez. 3, Sentenza n. 12284 del 15/06/2016; Sez. 2, Sentenza n. 25775 del 15/11/2013; Sez. 1, Sentenza n. 10263 del 04/08/2000). Nella fattispecie, espressamente la CE ha richiesto che fosse riconosciuta la riparazione del danno da inadempimento per entrambe le voci del danno emergente e del lucro cessante, per un importo complessivo superiore a quello liquidato dalla sentenza d’appello. Nell’ambito di questa pretesa – così come in concreto esercitata – rientrava nei poteri del Giudicante ricondurre il nocumento comprovato alle due voci indicate, indipendentemente dalla quantificazione effettuata dal danneggiato. 1.2.– In aggiunta, si evidenzia che l’ulteriore importo riconosciuto in sede di gravame, pari ad euro 74.886,70, ricade in realtà nella voce del danno emergente, voce rispetto alla quale – secondo lo stesso assunto della ricorrente – la CE aveva richiesto la liquidazione rispettivamente degli importi di euro 83.486,60 e di euro 43.017,71 (e, dunque, superiori rispetto alla somma quantificata dal giudice del gravame). Infatti, la Corte d’appello ha quantificato detto integrativo esborso quale “perdita subita”: si è, infatti, riferita alla circostanza secondo cui la CE ha dovuto alienare, in favore di terzi, le rimanenze di magazzino, per un quantitativo residuo di 1.207,85 tonnellate di mais (rifiutato da GE RE, a sua volta fornitrice di CE), facente parte del più consistente quantitativo di cui l’Azienda agricola QU aveva richiesto la fornitura, per il prezzo al ribasso per ciascuna tonnellata di euro 133,00, oltre IVA, rispetto a quello concordato con l’originario destinatario della 10 di 22 fornitura di euro 195,00, oltre IVA. La differenza tra il prezzo concordato e quello ottenuto per effetto della vendita a terzi ha costituito l’importo aggiuntivo riconosciuto in sede di gravame. Sicché detta voce differenziale di nocumento rientra nella locuzione di “perdita subita”, con la quale l’art. 1223 c.c. individua gli esborsi monetari o le diminuzioni patrimoniali già materialmente intervenuti o interveniendi (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 23878 del 03/09/2021; Sez. 2, Sentenza n. 4718 del 10/03/2016; Sez. 3, Sentenza n. 22826 del 10/11/2010). 2.– Con il secondo motivo la ricorrente lamenta, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., la nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c. nonché, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1372 c.c. e dell’art. 115 c.p.c., per avere la Corte territoriale negato che il contratto di fornitura del 25 marzo 2008 si fosse sciolto per tacito mutuo consenso tra le parti. Ad avviso dell’istante, il giudice del gravame avrebbe escluso lo scioglimento per mutuo consenso di detto contratto sulla scorta di mere supposizioni non dedotte dalle parti, ponendo a fondamento della decisione mere illazioni non evincibili dai documenti prodotti e dai fatti non contestati. 2.1.– La doglianza è inammissibile. E tanto perché la sentenza d’appello ha desunto che il contratto di fornitura del 25 marzo 2008 non si fosse sciolto per decisione comune delle parti dai seguenti elementi: 1) l’irrilevanza del minor prezzo di vendita praticato ai fini della dimostrazione dell’intervenuta risoluzione consensuale, essendo tale minor prezzo piuttosto indicativo di un mero sconto attuato 11 di 22 sull’originaria pattuizione prevista;
2) l’assenza di alcun richiamo alla risoluzione consensuale del contratto del 25 marzo 2008 nel successivo contratto del 7 agosto 2008, condizione che avrebbe dovuto escludere che il secondo contratto si fosse sostituito al primo;
3) l’assoluta coerenza e conformità alle pattuizioni negoziali di cui al contratto del 25 marzo 2008 dei tempi di consegna del mais, per i quali era stata prevista appunto la consegna nel periodo compreso tra settembre 2008 e dicembre 2008 per un quantitativo di 150 tonnellate;
4) la compatibilità della qualità del mais venduta con la generica dicitura riportata nel contratto di “mais nazionale”. In conseguenza di tali rilievi, è stato escluso che vi fosse la prova dell’intervenuto scioglimento, il cui onere ex art. 2697 c.c. ricadeva sulla parte che ha domandato l’accertamento di tale risoluzione consensuale. Ebbene, in tema di ricorso per cassazione, può essere dedotta la violazione dell’art. 115 c.p.c. qualora il giudice, in contraddizione con la prescrizione della norma, abbia posto a fondamento della decisione prove inesistenti e, cioè, sia quando la motivazione si basi su mezzi di prova mai acquisiti al giudizio, sia quando da una fonte di prova sia stata tratta un’informazione che è impossibile ricondurre a tale mezzo (ipotesi diversa dall’errore nella valutazione dei mezzi di prova – non censurabile in sede di legittimità –, che attiene alla selezione, da parte del giudice di merito, di una specifica informazione tra quelle astrattamente ricavabili dal mezzo assunto), a condizione che il ricorrente assolva al duplice onere di prospettare l’assoluta impossibilità logica di ricavare dagli elementi probatori acquisiti i contenuti 12 di 22 informativi individuati dal giudice e di specificare come la sottrazione al giudizio di detti contenuti avrebbe condotto ad una decisione diversa, non già in termini di mera probabilità, bensì di assoluta certezza (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 12971 del 26/04/2022; Sez. U, Sentenza n. 20867 del 30/09/2020). D’altronde, in tema di sindacato di legittimità, l’errore percettivo del giudice di merito su un fatto storico, principale o secondario, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e che risulti idoneo ad orientare in senso diverso la decisione, può essere fatto valere, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c. (e nei ristretti limiti di tale disposizione), qualora l’errore consista nell’omesso esame del predetto fatto – e non anche, come nel caso di specie, quando si traduca nella mera “asserita” insufficienza o contraddittorietà della motivazione –, e sempre che non ricorra l’ipotesi della c.d. “doppia conforme”, ai sensi dell’art. 348-ter, quarto e quinto comma, c.p.c., vigente ratione temporis (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 37382 del 21/12/2022; Sez. 3, Sentenza n. 7187 del 04/03/2022), formula attualmente ripresa dall’art. 360, quarto comma, c.p.c. Tale ultima evenienza è stata integrata nel caso in esame, posto che il giudice d’appello ha confermato l’iter logico- argomentativo della sentenza di prime cure quanto al rigetto della domanda di accertamento della risoluzione del contratto di fornitura del 25 marzo 2008, a fronte della proposizione del gravame in epoca successiva all’11 settembre 2012 (Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 11439 del 11/05/2018; Sez. 1, Sentenza n. 26774 del 22/12/2016; Sez. 5, Sentenza n. 26860 del 18/12/2014; Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014). 13 di 22 3.– Con il terzo motivo la ricorrente prospetta, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1467 c.c. e, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti, per avere la Corte distrettuale disatteso la domanda di risoluzione del contratto di fornitura del 7 agosto 2008 per eccessiva onerosità sopravvenuta. In specie, la ricorrente obietta che il giudice del gravame avrebbe infondatamente escluso la sussistenza dei presupposti per ottenere la risoluzione sul presupposto che l’eccezionale ribasso (recte “crollo”) del prezzo del mais fosse prevedibile. Per converso, secondo l’istante, i dati cui la pronuncia allude sarebbero stati conosciuti dall’Azienda agricola QU mesi dopo la stipulazione del contratto. 3.1.– La censura è inammissibile. Ora, la sentenza d’appello ha negato che potesse ravvisarsi un avvenimento straordinario e imprevedibile in ragione dello stesso fatto dedotto a pag. 12 dell’atto di appello dall’Azienda agricola QU, secondo cui il prezzo del mais aveva subito un calo repentino del 40% tra il luglio e l’agosto 2008. Dal che la pronuncia di secondo grado ha ricavato che, alla data della stipula del contratto del 7 agosto 2008, l’appellante fosse già a conoscenza dell’anomala diminuzione del prezzo del mais, che già agli inizi di luglio – e, quindi, un mese prima della stipula del contratto – stava diminuendo costantemente, secondo un trend che sarebbe rimasto pressoché costante fino agli inizi del settembre 2008. 14 di 22 La pronuncia di seconde cure ha, altresì, rilevato che, proprio in virtù dell’andamento anomalo del mercato nei mesi considerati, il prezzo del mais era compreso in una banda di oscillazione assai ampia, condizioni di estrema volatilità del mercato e delle relative quotazioni che l’Azienda agricola QU, in quanto stabilmente operante nel settore, non poteva ignorare. A fronte di tali rilievi, le contestazioni della ricorrente si risolvono, dunque, in mere obiezioni meritali sulla valutazione della prova. Senonché, nel giudizio di cassazione, la parte non può dolersi del modo in cui il giudice di merito ha compiuto le proprie valutazioni discrezionali, quomodo che investe l’apprezzamento della fonte di prova come dimostrativa (o meno) del fatto che si intende provare, in ordine ai diversi significati in astratto ricavabili dai mezzi di prova acquisiti al giudizio (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 13918 del 03/05/2022; Sez. 1, Sentenza n. 6774 del 01/03/2022; Sez. L, Ordinanza n. 25166 del 08/10/2019; Sez. 6-1, Ordinanza n. 1229 del 17/01/2019; Sez.
6-L, Ordinanza n. 27000 del 27/12/2016). E neppure il potere del giudice di valutazione della prova è sindacabile in sede di legittimità sotto il profilo della violazione dell’art. 116 c.p.c., quale apprezzamento riferito ad un astratto e generale parametro non prudente della prova, posto che l’utilizzo del pronome “suo” è estrinsecazione dello specifico prudente apprezzamento del giudice della causa, a garanzia dell’autonomia del giudizio in ordine ai fatti relativi, salvo il limite che “la legge disponga altrimenti” (Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 34786 del 15 di 22 17/11/2021; Sez. 2, Ordinanza n. 20553 del 19/07/2021; Sez. 3, Sentenza n. 15276 del 01/06/2021; Sez. 6-3, Ordinanza n. 18092 del 31/08/2020; Sez. 3, Sentenza n. 11892 del 10/06/2016; Sez. 6-5, Ordinanza n. 91 del 07/01/2014). Con l’effetto che non può essere sindacato in sede di legittimità il fatto che il giudice di merito, nel valutare le prove proposte dalle parti, abbia attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, conclusione che vale a fortiori nel caso in esame, in cui il giudice del gravame ha tratto il proprio convincimento dalle stesse asserzioni dell’appellante, oltre che dai documenti in atti e dalle prove orali assunte. 3.2.– Si evidenzia, in conseguenza, che l’eccessiva onerosità sopravvenuta della prestazione, per potere determinare, ai sensi dell’art. 1467 c.c., la risoluzione del contratto, richiede la sussistenza di due necessari requisiti: da un lato, un intervenuto squilibrio tra le prestazioni, non previsto al momento della conclusione del contratto;
dall’altro, la riconducibilità della eccessiva onerosità sopravvenuta ad eventi straordinari ed imprevedibili, che non rientrano nell’ambito della normale alea contrattuale. Il carattere della straordinarietà è di natura oggettiva, qualificando un evento in base all’apprezzamento di elementi, quali la frequenza, le dimensioni, l’intensità, suscettibili di misurazioni (e quindi, tali da consentire, attraverso analisi quantitative, classificazioni quanto meno di carattere statistico), mentre il carattere della imprevedibilità ha fondamento 16 di 22 soggettivo, facendo riferimento alla fenomenologia della conoscenza. All’esito, l’accertamento del giudice di merito circa la sussistenza dei caratteri evidenziati è insindacabile in sede di legittimità se sorretto da motivazione adeguata ed immune da vizi (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 22396 del 19/10/2006; Sez. 2, Sentenza n. 2661 del 23/02/2001; Sez. 1, Sentenza n. 3342 del 09/04/1994; Sez. 3, Sentenza n. 854 del 12/02/1982). 4.– Con il quarto motivo la ricorrente si duole, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., della violazione e/o falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. nonché, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., dell’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti, per avere la Corte del gravame ritenuto dimostrato l’an della domanda risarcitoria avanzata da controparte. Sul punto, la ricorrente osserva: che era stata evidenziata l’insussistenza di prove in ordine all’acquisto, da parte di CE, del quantitativo di mais oggetto del contratto con l’Azienda agricola QU presso la GE RE e la TT RO;
che era stata altresì evidenziata la carenza di prova circa l’ipotetica rivendita ad altri clienti a prezzo inferiore del mais non fornito alla deducente;
che era stata inoltre prospettata l’insussistenza di prova circa il pagamento di un’ipotetica penale ad GE RE e l’imputabilità del supposto e contestato danno all’Azienda agricola QU, così come era stata contestata la prova circa la sussistenza di un mancato guadagno di CE. Per l’effetto, l’istante censura la corretta e prudente valutazione dei fatti determinanti e in particolare: la non 17 di 22 riferibilità della fattura della TT RO del 15 settembre 2008 – di cui, peraltro, non era stata comprovata la registrazione e il pagamento – al mais consegnato all’Azienda agricola QU;
l’incoerenza dei prezzi praticati per l’acquisto di CE, pari ad euro 215,00 a tonnellata;
l’insufficienza a comprovare l’acquisto da GE RE dei soli tre contratti di fornitura prodotti, senza alcuna fattura registrata;
la mancanza di certezza sul fatto che gli ipotetici acquisti effettuati da CE verso la GE RE e la TT RO si riferissero ai quantitativi di mais che l’Azienda agricola QU aveva ordinato ad CE con i contratti del 25 marzo 2008 e del 7 agosto 2008; l’inattendibilità delle deposizioni rese sul punto dai testi e la non considerazione delle deposizioni rese da altri testi, oltre che il fraintendimento delle loro deposizioni. 4.1.– Il motivo è inammissibile. Per quanto anzidetto, in sede di legittimità, la doglianza relativa alla violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non può porsi per una erronea valutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice di merito, ma solo se si alleghi che quest’ultimo abbia posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti, ovvero disposte d’ufficio al di fuori dei limiti legali, o abbia disatteso, valutandole secondo il suo prudente apprezzamento, delle prove legali ovvero abbia considerato come facenti piena prova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi di prova soggetti, invece, a valutazione (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 6774 del 01/03/2022; Sez. 3, Ordinanza n. 34786 del 17/11/2021; Sez. U, Sentenza n. 20867 del 30/09/2020; Sez. 6- 1, Ordinanza n. 1229 del 17/01/2019). 18 di 22 A fortiori, nel caso in esame, tale inammissibilità è rafforzata dal fatto che il motivo postula la rinnovazione del giudizio di attendibilità, sufficienza e congruenza delle testimonianze assunte, che si colloca interamente nell’ambito della valutazione delle prove ed è estraneo al giudizio di legittimità. 5.– Con il quinto motivo la ricorrente rileva, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., la nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c. e, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1223 c.c. e dell’art. 115 c.p.c., per avere la Corte di merito proceduto indebitamente alla quantificazione del danno, con una duplicazione delle liquidazioni del lucro cessante, quantificato in primo grado in euro 19.266,90, cui è stato aggiunto, in sede di gravame, l’ulteriore mancato guadagno per euro 74.886,70. Sostiene, in merito, l’istante che, a fronte di una domanda di liquidazione di un supposto nuovo danno emergente, sarebbe stato liquidato un supposto lucro cessante, ritenendosi addirittura che il mancato guadagno potesse essere costituito dalla supposta differenza fra il prezzo che avrebbe dovuto pagare l’Azienda agricola QU e quello che suppostamente l’CE avrebbe, in media, ricevuto all’esito della rivendita a terzi. 5.1.– Il motivo è infondato. Si è già detto, scrutinando il primo motivo, che la voce integrativa di pregiudizio riconosciuta dalla sentenza d’appello deve essere in realtà ricondotta ad una perdita subita, in corrispondenza al tenore della domanda proposta da CE. 19 di 22 Tanto premesso, la quantificazione operata osserva i canoni che governano la liquidazione del danno. Infatti, il risarcimento del danno per inadempienza contrattuale deve comprendere sia la perdita subita dal creditore, sia il mancato guadagno, quale conseguenza immediata e diretta dell’inadempimento, al fine di ristabilire l’equilibrio economico turbato, mettendo il creditore nella stessa situazione economica nella quale si sarebbe trovato se il fatto illecito (inadempienza) non si fosse verificato. Quindi, la somma liquidata a titolo di risarcimento deve essere equivalente all’effettivo valore dell’utilità perduta (Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 16323 del 21/06/2018; Sez. 2, Sentenza n. 4161 del 02/03/2015; Sez. 3, Sentenza n. 2458 del 15/04/1980; Sez. 3, Sentenza n. 2145 del 16/06/1969). Ebbene, nessuna duplicazione si determina tra le distinte voci di danno riconosciute, rappresentate nell’ordine: a) dal danno emergente derivante dalla pagamento della penale, all’esito della transazione raggiunta tra CE e GE RE, in rapporto di occasionalità necessaria e diretta con l’inadempimento dell’Azienda agricola QU, per l’importo di euro 43.017,71; b) dal danno emergente discendente dal minor prezzo ricavato dalla vendita a terzi del mais – nei limiti delle rimanenze di magazzino pari a tonnellate 1.207,85 – che avrebbe dovuto acquistare l’Azienda agricola QU, per l’importo di euro 74.886,70; c) dal lucro cessante rappresentato dal mancato guadagno che la CE avrebbe conseguito ove – in ordine al quantitativo di mais rifiutato dall’Azienda agricola QU, oggetto delle commesse di cui ai contratti del 25 marzo 2008 e 20 di 22 del 7 agosto 2008, pari a tonnellate 3.211,15 – le forniture fossero state regolarmente eseguite, rispetto al prezzo di acquisto dello stesso mais praticato da GE LI, per l’importo di euro 19.266,90. A fronte di questa discriminazione qualitativa e quantitativa delle voci di nocumento emarginate, la ricorrente non ha dato ulteriore contezza delle ragioni per le quali vi sarebbe stato, in sede di liquidazione, un plurimo riconoscimento del medesimo danno. 6.– Con il sesto motivo la ricorrente contesta, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione o falsa applicazione dell’art. 91 c.p.c. e del d.m. n. 55/2014, per avere la Corte territoriale liquidato le spese di lite a carico della deducente all’esito dei gravi vizi applicativi delle norme di diritto e dei vizi motivazionali esplicitati nei precedenti motivi e, comunque, per avere applicato i parametri medi dello scaglione di riferimento senza alcuna ponderazione fase per fase e tenendo conto della sola complessità delle questioni trattate, senza considerare che il valore della causa pari ad euro 137.171,31 si attestava a metà dello scaglione compreso tra euro 52.000,01 ed euro 260.000,00. 6.1.– La censura è in parte qua inammissibile e in parte qua infondata. È inammissibile nella parte in cui si censura la regolamentazione delle spese quale mero effetto riflesso dell’auspicato accoglimento dei precedenti motivi. In questi termini la doglianza articolata non costituisce un autonomo motivo, posto che, per effetto della riforma, sia pure parziale, dei capi principali della pronuncia impugnata, 21 di 22 automaticamente si produce la caducazione del capo accessorio sulla regolamentazione delle spese, in ragione dell’effetto espansivo interno di cui all’art. 336, primo comma, c.p.c. (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 10941 del 26/04/2023; Sez. 2, Ordinanza n. 7618 del 16/03/2023; Sez. 1, Sentenza n. 3204 del 08/10/1969; Sez. 2, Sentenza n. 312 del 26/01/1966). Nella seconda parte la censura è, invece, priva di fondamento, atteso che, in tema di liquidazione delle spese processuali ai sensi del d.m. 10 marzo 2014, n. 55 (cui hanno fatto seguito il d.m. 8 marzo 2018, n. 37, in vigore dal 27 aprile 2018, e il d.m. 13 agosto 2022, n. 147, in vigore dal 23 ottobre 2022), l’esercizio del potere discrezionale del giudice, contenuto tra il minimo e il massimo dei parametri previsti, non è soggetto al controllo di legittimità, attenendo pur sempre a parametri indicati tabellarmente, mentre la motivazione è doverosa allorquando il giudice decida di aumentare o diminuire ulteriormente gli importi da riconoscere, essendo in tal caso necessario che siano controllabili le ragioni che giustificano lo scostamento e la misura di esso (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 14198 del 05/05/2022; Sez. 3, Ordinanza n. 19989 del 13/07/2021; Sez. 3, Ordinanza n. 89 del 07/01/2021; Sez. L, Ordinanza n. 12537 del 10/05/2019). Peraltro, in assenza di diversa convenzione tra le parti, il giudice, ove la liquidazione dei compensi professionali e delle spese di lite avvenga in base ai parametri di cui al d.m. n. 55/2014, come modificato dal d.m. n. 37/2018, non può scendere al di sotto dei valori minimi, in quanto aventi carattere inderogabile (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 9815 del 13/04/2023; 22 di 22 Sez. 6-2, Ordinanza n. 38506 del 06/12/2021; Sez. 6-2, Ordinanza n. 1421 del 22/01/2021). 7.– In definitiva, il ricorso deve essere respinto. Le spese e i compensi di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. Sussistono i presupposti processuali per il versamento - ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 -, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione, se dovuto.
P. Q. M.
La Corte Suprema di Cassazione rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alla refusione, in favore della controricorrente, delle spese di lite, che si liquidano in complessivi euro 8.700,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre accessori come per legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda