Improcedibile
Sentenza 8 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 08/01/2025, n. 117 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 117 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00117/2025REG.PROV.COLL.
N. 05708/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5708 del 2023, proposto da
Comune di Portico di Caserta, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Ubaldo De Vincentis, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
ES IE, IM LL e RD RO, rappresentati e difesi dagli avvocati Gian Franco Rossi, Stefano La Marca e Tiziana Pascarella, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Venere Russo, non costituita in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Campania (Sezione Prima) n. 2068 del 2023, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di ES IE, IM LL e RD RO;
Viste le memorie delle parti;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 5 dicembre 2024 il Cons. Elena Quadri;
preso atto del deposito della richiesta di passaggio in decisione senza la preventiva discussione, ai sensi del Protocollo d’intesa del 10 gennaio 2023, da parte degli avvocati De Vincentis e Rossi;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
I signori ES IE, IM LL e RD RO, consiglieri comunali, hanno impugnato i seguenti atti del Consiglio Comunale del Comune di Portico di Caserta: delibera del n. 2 del 30 gennaio 2023 avente ad oggetto approvazione rendiconto anno 2021; delibera n. 39 del 30 dicembre 2022 avente ad oggetto approvazione bilancio di previsione 2021/2023; delibera n. 38 del 30 gennaio 2023 avente ad oggetto approvazione documento unico di programmazione (DUP) 2021/2023.
Il Tribunale amministrativo regionale per la Campania ha accolto il ricorso con sentenza n. 2068 del 2023, appellata dal comune di Portico di Caserta per i seguenti motivi di diritto:
I) violazione e falsa applicazione dell’articolo 174, commi 1 e 2, e art. 227, comma 2, TUEL, art. 16 del Regolamento di Contabilità; eccesso di potere; travisamento dei fatti; illogicità manifesta; errata percezione di termini di legge; errata valutazione della documentazione prodotta;
II) violazione e falsa applicazione degli artt. 151, 170 e 174 TUEL; eccesso di potere; assenza assoluta di motivazione; illogicità manifesta; vizio di ultrapetizione della pronuncia; contraddittorietà;
III) violazione e falsa applicazione dell’articolo 141, comma 1, lett. c), del d.lgs. n. 267/2000 in relazione al successivo art. 227, comma 2 e 2 bis, TUEL; violazione e falsa applicazione dell’art. 156 Regolamento di Contabilità; eccesso di potere; travisamento dei fatti; illogicità manifesta;
IV) violazione e falsa applicazione dell’articolo 26 c.p.a. in relazione al richiamato art. 92 c.p.c.
Si sono costituiti per resistere all’appello i signori ES IE, IM LL e RD RO, che hanno successivamente depositato una memoria a sostegno delle rispettive conclusioni.
All’udienza pubblica del 5 dicembre 2024 l’appello è stato trattenuto in decisione.
DIRITTO
Giunge in decisione l’appello proposto dal Comune di Portico di Caserta per la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Campania n. 2068 del 2023 che ha accolto il ricorso dei signori ES IE, IM LL e RD RO, consiglieri comunali, per l’annullamento dei seguenti atti del Consiglio Comunale del Comune di Portico di Caserta: delibera del n. 2 del 30 gennaio 2023 avente ad oggetto approvazione rendiconto anno 2021; delibera n. 39 del 30 dicembre 2022 avente ad oggetto approvazione bilancio di previsione 2021/2023; delibera n. 38 del 30 gennaio 2023 avente ad oggetto approvazione documento unico di programmazione (DUP) 2021/2023.
I ricorrenti in primo grado, a sostegno delle proprie ragioni, deducevano il mancato rispetto delle regole prefissate dal TUEL, dallo Statuto Comunale, dal Regolamento del Consiglio Comunale e dal Regolamento di Contabilità nella preparazione, formazione e pubblicazione dei provvedimenti di convocazione del Consiglio Comunale per il 30 dicembre 2022 e 30 gennaio 2023.
Il Tar accoglieva il ricorso, ritenendo effettivamente verificata una lesione delle prerogative dei consiglieri comunali ricorrenti, poiché la documentazione presupposta all’atto deliberativo non sarebbe stata messa a disposizione degli stessi nei termini di legge.
Con il primo motivo di appello il Comune ha dedotto l’erroneità della decisione del TAR in punto di annullamento della deliberazione n. 39 del 30 dicembre 2022, a fronte di un chiaro travisamento dei fatti di causa e, nello specifico, per non avere il Tribunale rilevato che, sia per quanto concerne il DUP che il bilancio di previsione dell’anno 2021, la relativa documentazione era stata messa a disposizione dei Consiglieri per il tramite dei Capigruppo in data 16 dicembre 2022, pertanto in precedenza rispetto al termine di 10 giorni prima della seduta consiliare del 30 dicembre 2022, nel corso della quale venivano approvate le deliberazioni nn. 38 e 39.
Nell’ambito della documentazione allegata allo schema di bilancio di previsione mancava solo il parere dell’Organo di Revisione, ma detto atto non è ricompreso fra quelli che, ai sensi dell’art. 174, comma 1, TUEL, così come modificato dall’art. 9 bis, comma 1, lett. a, n. 1 del d.l. n. 113/2016, devono necessariamente essere sottoposti al Consiglio prima della seduta di approvazione del bilancio. Il parere del Revisore non deve essere sottoposto al Consiglio entro un termine a ritroso rispetto alla seduta di discussione del bilancio, potendo essere anche presentato direttamente al Consiglio prima dell’avvio della discussione; l’art. 227, comma 2, del TUEL si applica, infatti, soltanto al procedimento di approvazione del rendiconto di gestione e non per il bilancio di previsione.
Con la seconda censura il Comune ha dedotto l’erroneità della sentenza anche in relazione all’interpretazione dell’art. 170, comma 5, TUEL, ai sensi del quale il Documento Unico di Programmazione costituisce presupposto del bilancio di previsione ma non impone affatto che l’approvazione dei due documenti avvenga in due distinte sedute separate; il Documento Unico di Programmazione costituisce certamente il presupposto logico – giuridico del bilancio di previsione, ma il rispetto della norma è garantito anche in presenza di una contestuale approvazione dei due documenti nella stessa seduta, purché il DUP preceda l’approvazione del bilancio di previsione.
Con il terzo motivo l’appellante si duole del fatto che il Tar non avrebbe avuto ben chiaro quale documentazione non fosse stata messa a disposizione dei Consiglieri entro il termine previsto dagli artt. 227 TUEL e 156 del regolamento di contabilità; inoltre, il Tar non avrebbe compiutamente valutato l’incidenza sulla procedura di approvazione tardiva del rendiconto di gestione dell’art. 141, comma 2, TUEL.
Con la quarta doglianza l’appellante deduce, in subordine, la violazione e la falsa applicazione dell’articolo 26 c.p.a. in relazione al richiamato art. 92 c.p.c., lamentando l’ingiusta liquidazione delle spese di lite.
L’appello è improcedibile, come eccepito dagli appellati.
Ed invero, a seguito della sentenza di annullamento impugnata, il Comune di Portico di Caserta ha posto in essere, senza riserva alcuna, una nuova attività amministrativa, culminata, mediante nuova e rinnovata istruttoria, nella nuova approvazione di autonome determinazioni sostitutive delle delibere precedentemente annullate.
Come si evince, infatti, dai rinnovati atti posti in essere dal Comune appellante, nella fattispecie l’amministrazione ha posto in essere una nuova istruttoria ed una nuova votazione che ha portato all’adozione degli stessi, rinnovazione procedimentale, tra l’altro, non accompagnata da alcuna riserva sull’esito del presente giudizio, con ciò mostrando chiaramente di volersi conformare alla pronuncia impugnata.
Più in particolare, l’Amministrazione appellante, in seguito alla pronuncia del Tar Campania n. 2068 del 2023 oggetto della presente impugnazione, mediante rinnovata ed autonoma attività procedimentale ha sostituito le annullate deliberazioni mediante l’adozione delle seguenti delibere del Consiglio Comunale:
- delibera n. 10 del 18 aprile 2023 avente ad oggetto: “ Approvazione documento unico di programmazione (DUP) 2021/2023 ”;
- delibera n. 12 del 4 maggio 2023 avente ad oggetto: “ Approvazione bilancio di previsione 2021/2023 ”;
- delibera n. 14 del 25 maggio 2023 avente ad oggetto: “ Approvazione rendiconto 2021 ”.
Pertanto, tenuto conto dell’attività posta in essere dal Comune di Portico di Caserta, l’appello deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse alla decisione, in relazione all'intervenuta sostituzione delle delibere precedentemente annullate.
Alla luce delle suesposte considerazioni l’appello va dichiarato improcedibile, con integrale compensazione fra le parti delle spese di giudizio, sussistendone giusti motivi in relazione alle peculiarità della controversia.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile, come in motivazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 5 dicembre 2024 con l'intervento dei magistrati:
Paolo Giovanni Nicolo' Lotti, Presidente
Alessandro Maggio, Consigliere
Alberto Urso, Consigliere
Giuseppina Luciana Barreca, Consigliere
Elena Quadri, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Elena Quadri | Paolo Giovanni Nicolo' Lotti |
IL SEGRETARIO