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Sentenza 28 gennaio 2025
Sentenza 28 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Perugia, sentenza 28/01/2025, n. 47 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Perugia |
| Numero : | 47 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
LA CORTE DI APPELLO DI PERUGIA
sezione civile composta dai seguenti Magistrati:
Dott.sa Claudia Matteini Presidente
Dott.Claudio Baglioni Consigliere
Dott.Enrico Cerulli Giudice relatore
§ § §
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 307/2022 del ruolo generale promossa da:
Parte_1
Appellante
(Avv.Sandro Maria Musilli )
Contro
Controparte_1
Appellata
(Avv.ti Graziana Iannoni e Andrea Balzarini)
nella qualità professionale di AR domandava ed otteneva Controparte_1
dal Tribunale di Spoleto un decreto ingiuntivo nei confronti della Parte_1
a fronte di prestazioni professionali adempiute solo parzialmente. La
[...]
Cooperativa ingiunta proponeva rituale opposizione rilevando: -l'incompetenza del
Giudice adito;
-spiegando domanda di chiamata in garanzia;
-rilevando l'insussistenza del credito asserito. Spiegava anche domanda riconvenzionale per importi versati e non dovuti, per risarcimento danni in misura equitativa per lite temeraria ed in ipotesi di conferma dell'ingiunzione opposta si insisteva per la solidarietà coi garanti;
vittoria di spese ed onorari. Il Tribunale svolta opportuna istruttoria con l'acquisizione dei documenti versati agli atti e l'escussione dei testi ammessi si pronunciava con la sentenza qui gravata respingendo tutte le istanze dell'opponente e confermando l'ingiunzione opposta.
Si duole della decisione del Tribunale di Spoleto la con Parte_1
le seguenti motivazioni:
1- preliminarmente si eccepisce la nullità della sentenza impugnata per carente ed illogica motivazione della stessa.
2-preliminarmente si eccepisce la nullità della sentenza impugnata per violazione del disposto dell'art. 115 c.p.c.
3-preliminarmente si eccepisce la nullità della sentenza impugnata per violazione del principio del contraddittorio costituzionalmente garantito dall'art. 24 e 111 a garanzia dell'esercizio di una giustizia effettiva.
4- nel merito si eccepisce l'errata ed illogica ricostruzione dei fatti operata dalla sentenza gravata e degli elementi su cui si fonda riguardo alla sollevata incompetenza territoriale del Tribunale di Spoleto
5- nel merito si eccepisce l'errata ed illogica ricostruzione dei fatti operata dalla sentenza gravata e degli elementi su cui si fonda riguardo alle presunte prestazioni professionali richieste in pagamento.
pag. 2/6 6- nel merito si eccepisce l'errata ed illogica ricostruzione dei fatti operata dalla sentenza gravata e degli elementi su cui si fonda riguardo alla mancata attivazione della mediazione obbligatoria.
7-nel merito si eccepisce l'errata ed illogica ricostruzione dei fatti operata dalla sentenza gravata e degli elementi su cui si fonda riguardo alla mancata acquisizione della documentazione originale
Spiega quindi domanda inibitoria della provvisoria esecutorietà della pronuncia gravata e dell'esecuzione provvisoria concessa al decreto opposto;
insiste sull'incompetenza del
Tribunale di Spoleto;
rileva l'omessa mediazione obbligatoria;
insiste nell'autorizzazione alla chiamata in garanzia;
nel merito domanda di riformare la pronuncia appellata e l'accoglimento delle conclusioni formulate in primo grado con riferimento alla riconvenzionale alla lite temeraria ed alla condanna solidale dei garanti e quindi la rilevazione d'indennità – vittoria di spese ed onorari di entrambi i gradi di giudizio – In linea istruttoria domanda ctu per la verifica delle sottoscrizioni dei documenti versati dall'Arch. al ed altra ctu sulla CP_1 Controparte_2
congruità delle voci e degli importi del progetto di parcella. Le censure alla pronuncia di primo grado hanno trovato la puntuale contestazione di parte appellata che ha insistito sulla conferma del giudizio appellato. Le parti hanno precisato le conclusioni come in atti. I punti di gravame connessi vengono trattati congiuntamente.
A-Parte appellante ha correttamente adempiuto ai dettami afferenti l'indicazione delle parti del provvedimento che si intendono appellare e delle modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal Giudice di primo grado;
nonché le indicazioni delle circostanze da cui deriva la violazione, donde la sua ammissibilità.
B-Le questioni istruttorie sono state risolte dalla Corte con ordinanza in data
21/11/2022. In particolare le domandate ctu per la prima volta qui proposte risultano esplorative e generiche, oltre che irrilevanti.
C-Sulla competenza territoriale il Tribunale di Spoleto parte appellante reitera la censura per la quale la contestazione della somma dovuta a titolo di prezzo farebbe perdere alla stessa il carattere della liquidità, imponendo quindi l'applicazione dell'art. 1182 c.c., comma 4, che prevede che l'obbligazione debba essere adempiuta al domicilio del debitore. L'assunto non ha pregio atteso il reiterato orientamento pag. 3/6 giurisprudenziale per il quale ai fini della determinazione della competenza territoriale, ai sensi del combinato disposto dell'art. 20 c.p.c. e art. 1182 c.c., il “forum destinatae solutionis”, previsto dal comma 3, di tale ultima disposizione, è applicabile in tutte le cause aventi ad oggetto una somma di denaro qualora, l'attore, abbia richiesto il pagamento di una somma determinata, non incidendo sulla individuazione della competenza territoriale la maggiore o minore complessità dell'indagine sull'ammontare effettivo del credito, la quale attiene esclusivamente alla successiva fase di merito. Si conferma la reiezione dell'eccezione.
D-Appare opportuno premettere che in virtù dell'incarico professionale che l'Arch. asserisce di aver svolto lo stesso ha chiesto ed ottenuto un acconto CP_1
versatogli dalla Cooperativa che poi nega l'espletamento dell'attività allorquando gli viene richiesto il saldo. Dalla documentazione versata agli atti detta attività appare inequivocabilmente svolta come si desume dalla richiesta di permesso a costruire diretta al Comune di Foligno nella quale si rileva la dichiarazione della Parte_1
di avvalersi quale progettista dell'Arch. e quindi da
[...] Controparte_1
tutta una serie di documenti rappresentati da permessi, autorizzazioni e comunicazioni, predisposti dal professionista in favore della cooperativa. Come noto in mancanza di pattuizione del compenso, l'onere probatorio del professionista viene assolto mediante la prova delle opere eseguite, dovendosi procedere alla sua determinazione secondo i criteri fissati nell'art. 2233 del codice civile. L'incarico professionale e l'opera prestata sono stati confermati anche in sede testimoniale. Di qui la legittima domanda di adempimento al pagamento della prestazione professionale.
C-Quanto alla doglianza afferente l'omessa mediazione obbligatoria si osserva che la normativa di riferimento vigente ratione temporis prevedeva l'obbligatorietà per le seguenti materie: condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e sanitaria e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità. Il caso che ci occupa attiene esclusivamente al recupero di competenze professionali insolute quindi esente dall'obbligo della procedura di mediazione.
pag. 4/6 D-Si duole ancora parte appellante del fatto che il Tribunale abbia disatteso la propria istanza di acquisizione in originale della documentazione tecnica afferente la pratica urbanistica n.638 a nome di , Persona_1 CP_3 Persona_2 [...]
, , e nonché della CP_4 Parte_2 Controparte_1 Controparte_5
documentazione versata da soc.coop arl presso il Comune di Foligno ed Parte_1 anche l'atto di compravendita tra e e Persona_2 Controparte_1
e ciò al fine comparativo delle sottoscrizioni ipotizzando la Controparte_5 sussistenza firme apocrife che avrebbero invalidato l'incarico professionale in contestazione. L'assunto non ha pregio atteso che il Tribunale ha correttamente autorizzato l'acquisizione di copie autentiche della documentazione tecnica versata in originale presso il Comune di Foligno ed inserita nel fascicolo telematico mentre l'ulteriore documentazione è rappresentata da atti pubblici ben accessibili per svolgere le comparazioni ritenute opportune. La doglianza non ha quindi pregio.
La pronuncia gravata merita quindi piena conferma.
Ogni ulteriore rilievo è assorbito sulla scorta del principio di diritto, consolidato nella giurisprudenza di legittimità, in base al quale la figura dell'assorbimento, che esclude il vizio di omessa pronuncia, ricorre, in senso proprio, quando la decisione sulla domanda cd. assorbita diviene superflua, per sopravvenuto difetto di interesse della parte, che con la pronuncia sulla domanda cd. assorbente ha conseguito la tutela richiesta nel modo più pieno e, in senso improprio quando la decisione assorbente esclude la necessità o la possibilità di provvedere sulle altre domande Cass.11547/2013).
Le spese di questo grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo nei valori minimi professionali attesa la non particolare complessità del procedimento, opportunamente valutati il pregio dell'attività, la natura e difficoltà della prestazione professionale.
PQM
Respinge l'appello e conferma la pronuncia gravata.
Condanna l'Appellante a rifondere a parte Appellata le spese di questo grado di giudizio che si liquidano per competenze professionali €. 2.906,00 oltre rimborso forfettario
15%, Iva e CA come per legge.
pag. 5/6 Dichiara l'Appellante sottoponibile al pagamento della somma pari al contributo unificato ex art 13 comma 1 quater DPR 30/5/2002 n.115.
Così deciso in Perugia il 23/1/2025
Il Presidente
Dott.sa Claudia Matteini
Il Giudice relatore
Dott. Enrico Cerulli
pag. 6/6