Sentenza 15 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 15/01/2025, n. 53 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 53 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Palermo, Seconda Sezione Civile, composta da:
1) Giuseppe Lupo Presidente
2) Rossana Guzzo Consigliere
3) Agata Lombardo Giudice Ausiliario relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1486/2020 R.G., promossa in grado di appello
DA
, nato a [...] il [...], c.f. Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dagli avv.ti Donato Di Bona e Francesca Bonaccorso;
appellante
CONTRO
, titolare della Ditta “Cantiere Navale di Giacomo Marino”, p.iva ; CP_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso dagli avv.ti Filomena Masuri e Paolo Solinas;
appellato, appellante incidentale
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Tribunale di Palermo, pronunciando sulle domande proposte, con atto di citazione notificato il 17.7.2018, da nei confronti di , titolare del Cantiere Navale Marino, Parte_1 CP_1 intese a ottenere la risoluzione del contratto di appalto-vendita del natante da diporto “Marino 800” intercorso tra le parti, con condanna del convenuto alla restituzione del prezzo di acquisto, o, in subordine, all'eliminazione dei vizi dell'imbarcazione, oltre al risarcimento dei danni, con sentenza del 6.2.2020 dichiarava il difetto di legittimazione attiva e compensava tra le parti le spese di lite. Il soccombente ha interposto appello con atto notificato il 2.11.2020. L'appellato, costituitosi, ha contestato la fondatezza del gravame, del quale ha chiesto il rigetto e ha svolto appello incidentale.
Sulle conclusioni precisate dalle parti col deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., la causa è stata posta in decisione il 17.10.2023 con assegnazione dei termini di sessanta e venti giorni, rispettivamente per le comparse conclusionali e le memorie di replica, ai sensi dell'art. 190 c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appellante principale si duole che il Tribunale abbia ritenuto indimostrata la sua titolarità dominicale del natante oggetto di causa. Sostiene che a una corretta valutazione del compendio probatorio si sarebbero dovute considerare provate la conclusione inter partes del n. 1486/2020 R.G.
contratto di costruzione e vendita dell'unità da diporto e l'interposizione fittizia di , solo in Parte_2 apparenza destinataria degli effetti del contratto.
La domanda di accertamento dell'intestazione fittizia è stata dedotta per la prima volta in sede di gravame ed è pertanto, inammissibile ai sensi dell'art 345 c.p.c.. Ritiene però la Corte che
[...]
abbia dimostrato di essere il proprietario del natante per averlo acquistato dalla ditta Parte_1
“Cantiere Navale Marino” e che, pertanto, non potesse ritenersi carente di legittimazione/titolarità attiva rispetto alle domande azionate. Dispone l'art. 249 cod.nav. che “gli atti costitutivi, traslativi o estintivi di proprietà o di altri diritti reali su navi e loro carati devono essere fatti per iscritto a pena di nullità. Tali atti, all'estero, devono essere ricevuti dall'autorità consolare” (primo comma) e che
“le disposizioni del comma precedente non si applicano alle navi ed ai galleggianti di stazza lorda non superiore alle dieci tonnellate, se a propulsione meccanica, o alle venticinque, in ogni altro caso”
(secondo comma).
A mente dell'art. 3 del D.Lgs 171/05 (codice della nautica da diporto) e succ. modd., nel genus
“unità da diporto” rientrano, in base alla lunghezza dello scafo, il “natante” cioè “ogni unità a remi ovvero con scafo di lunghezza pari o inferiore a dieci metri, misurata secondo la norma armonizzata di cui alla lettera c), con esclusione delle moto d'acqua”, la “imbarcazione da diporto” (lunghezza da 10,01 a 24,00 metri) e le “navi da diporto” (lunghezza oltre i 24,00 metri). Per quanto non previsto dal codice, in materia di navigazione da diporto si applicano le leggi, i regolamenti e gli usi di riferimento ovvero, in mancanza, le disposizioni del codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, e le relative norme attuative. Ai fini dell'applicazione delle norme del codice della navigazione, le imbarcazioni da diporto sono equiparate alle navi e ai galleggianti di stazza lorda non superiore alle dieci tonnellate, se a propulsione meccanica, e alle venticinque tonnellate, in ogni altro caso, anche se l'imbarcazione supera detta stazza, fino al limite di ventiquattro metri. Fino a tale limite, non è pertanto richiesta per il perfezionamento della vendita la forma scritta
(ex art. 249 cod. nav.).
Nel caso specifico, come risulta dalla documentazione allegata dall'appellato (v. doc. 3 fasc. I grado),
l'unità da diporto denominata “Marino 800”, ha lunghezza massima (c.d. lunghezza “fuori tutto”) di metri 9,6 , sicché la vendita non era assoggettata al vincolo di forma di cui all'art. 249 cod. nav. e il trasferimento di proprietà del natante, bene mobile non registrato, ben poteva avvenire ex art. 1376
c.c. per effetto del mero consenso manifestato dalle parti.
Tanto premesso, si osserva che la sussistenza del rapporto negoziale tra e Marino, avente a Pt_1 oggetto il natante in questione, è ampiamente dimostrata dalle numerose e-mail intercorse dal mese di giugno del 2015 fino all'ottobre del 2016. Risulta altresì che ha pagato il corrispettivo, ma Pt_1 soprattutto non è contestato che l'imbarcazione fu consegnata al nel luglio del 2016 e che Pt_1 costui ne ha avuto da allora, ininterrottamente, la materiale disponibilità.
Ciò consente di ritenere che tra le parti sia stata effettivamente concordata la compravendita del natante in forma verbale.
Al cospetto del quadro probatorio sopra richiamato, le fatture emesse nei confronti di non Parte_2 possono essere poste a fondamento di un rapporto giuridico-commerciale con il Cantiere Navale di
Giacomo Marino, di cui quest'ultimo non ha mai neppure allegato il fatto costitutivo in termini precisi e inequivoci.
Lo stesso è a dirsi per il certificato di garanzia intestato alla (ma consegnato al : doc. 2 Pt_2 Pt_1 fasc. I grado appellato).
Seguendo l'ordine logico delle questioni, mette conto esaminare l'eccezione di decadenza dalla garanzia sollevata dalla parte convenuta.
n. 1486/2020 R.G. 3
Va, innanzitutto, individuata la natura giuridica del contratto intercorso tra le parti. Il contratto in questione, prevedendo sia la cessione del natante che un obbligo di fare, va correttamente qualificato come contratto “misto”, la cui disciplina giuridica, come noto, va individuata in quella risultante dalle norme del contratto tipico nel cui schema sono riconducibili gli elementi prevalenti (cosiddetta teoria dell'assorbimento o della prevalenza), senza escludere ogni rilevanza giuridica degli altri elementi voluti dalle parti e che concorrono a fissare il contenuto dell'ampiezza del vincolo contrattuale, ai quali si applicano le norme proprie del contratto cui essi appartengono, in quanto compatibili con quelle del contratto prevalente (Cass. Sez. Un. 11656/2008, Cass. 26485/2019).
In particolare, nel contratto misto che presenti sia i caratteri dell'appalto (o del contratto d'opera) che della vendita, quando cioè alla prestazione di fare, tipica del primo, si affianca quella di dare – caratterizzante la seconda – deve aversi riguardo, nei singoli casi, alla prevalenza o meno del lavoro sulla materia, tenuto conto, oltre che del senso oggettivo del negozio, della volontà dei contraenti e, pur senza efficacia dirimente, anche del rapporto fra valore della materia (prestazione di dare) e valore della prestazione d'opera (prestazione di facere), al fine di accertare se la somministrazione della materia sia un semplice mezzo per la produzione dell'opera e il lavoro lo scopo del contratto (contratto d'opera o d'appalto), oppure se il lavoro sia il mezzo per la trasformazione della materia e il conseguimento della cosa l'effettiva finalità del contratto (vendita: fra le tante, Cass. n. 17855/2023,
n. 25787/2024).
Rileva altresì il criterio della “ordinaria produzione”: se il bene oggetto dell'accordo è di ordinaria produzione e commercio da parte dell'assuntore, appare possibile attribuire una rilevanza preminente alla volontà di trasferimento della proprietà, ancorché sia richiesto di apportare alla cosa modifiche finalizzate al semplice adattamento o a una non radicale personalizzazione. Diversamente, ove le modifiche siano tali da rendere il risultato sostanzialmente diverso dal bene standard, solitamente prodotto e commercializzato, il rapporto negoziale prevalente dovrà individuarsi nell'appalto o prestazione d'opera (Cass. nn. 3807/95, 8445/00, 6925/01).
Facendo uso dei criteri sopra indicati è possibile affermare che nel caso in esame il contratto debba farsi rientrare nella disciplina della compravendita, dal momento che l'accordo delle parti è stato finalizzato alla cessione di uno dei beni della produzione seriale del cantiere, l'unità da diporto
“Marino 800”, rispetto alla quale le attività di costruzione integrano l'ordinario ciclo produttivo.
Neppure risulta che il natante in questione costituisse un bene di particolare fattura non rientrante nella produzione standard del Cantiere navale Marino (doc. 3 fasc. I grado appellato).
Trova pertanto applicazione la disciplina della garanzia per i vizi della cosa venduta dettata dall'art. 1495 c.c., a mente del quale “il compratore decade dal diritto alla garanzia, se non denuncia i vizi al venditore entro otto giorni dalla scoperta, salvo diverso termine stabilito dalle parti o dalla legge”.
L'appellante afferma di aver riscontrato il difetto di navigabilità (sbandamento del natante sia a dritta che a sinistra) sin dall'ottobre del 2016. Se così è, la denuncia effettuata con la pec del 6.7.2018 (v. all. 4a18 lettera di messa in mora) - l'unica che fa riferimento al vizio per il quale oggi si invoca la garanzia - è intempestiva e deve considerarsi decaduto dalla garanzia. Parte_1
E invero non valgono ai fini della prova della tempestività della denuncia nè la mail del 22.7.2016 con la quale il si limitò a contestare l'anomalia costruttiva dello specchio di poppa del natante Pt_1 la cui altezza non consentiva l'installazione dei motori fuori bordo, con la richiesta al cantiere di apportare le modifiche necessarie onde ripristinare l'imbarcazione secondo il progetto concordato e neppure le successive comunicazioni via email del settembre/ottobre dello stesso anno (doc 4 a 11-
13-15-16) le quali, tutte afferenti alle soluzioni prospettate dal cantiere per adeguare la misura dello n. 1486/2020 R.G. 4
specchio di poppa ai motori fuori bordo, non integrano neppure una denuncia generica e sommaria
(Cass.,ord. n. 27488/2019) del vizio di navigabilità dedotto in causa.
Neppure può ritenersi ricorrere, per effetto dell'esecuzione da parte dell'appellato degli interventi di adeguamento in questione, l'ipotesi del riconoscimento del vizio, che esonera l'acquirente dall'onere di denuncia ai sensi del secondo comma, prima parte, dell'art. 1495 c.c., essendo sufficiente rilevare che il si fece carico del costo delle modifiche (doc. 4 a-15), mentre allorquando fu denunciato Pt_1
(6.7.2018) il difetto di navigabilità, esso fu puntualmente contestato dal costruttore-venditore (v. doc.
8 fascicolo appellato).
Il termine di decadenza, poi, deve ritenersi spirato anche facendo applicazione della normativa consumeristica che, all'art. 132, co. 2, d.lgs. 206/2005, stabilisce la decadenza del consumatore dai diritti previsti dall'articolo 130, comma 2, nel caso di mancata denuncia del difetto di conformità entro il termine di due mesi dalla data in cui ha scoperto il difetto, o dell'art. 1667 c.c. (ove si ritengano prevalenti i tratti tipici del contratto di facere), che fissa il termine a sessanta giorni dalla scoperta delle difformità e dei vizi;
esclusa l'applicabilità dell'art. 240 cod. nav., che attiene al contratto di costruzione di nave (vds. art. 46 della legge 50/1971).
La domanda dell'attore deve, pertanto, essere rigettata con motivazione diversa da quella espressa dal primo giudice.
Restano assorbite le ulteriori questioni prospettate dalle parti.
In accoglimento dell'appello incidentale, vertente sull'erronea applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., all'esito complessivo della lite segue alla soccombenza la condanna dell'appellante al pagamento, in favore dell'appellata, delle spese di entrambi i gradi del giudizio, che si liquidano, rispettivamente, in complessivi € 7.052,00 e € 4.997,00, oltre rimborso spese forfettarie, C.P.A. e I.V.A..
Si dà atto che sussistono i presupposti per porre a carico dell'appellante principale l'obbligo del versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la presente impugnazione, ai sensi dell' art. 13, comma 1quater, T.U.n. 115/2002.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti;
in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Palermo n. 628 del 6.2.2020, appellata in via principale da , e in via incidentale da , titolare della Ditta “Cantiere Parte_1 CP_1
Navale di Giacomo Marino”, rigetta la domanda proposta da e condanna Parte_1 quest'ultimo a rifondere all'altra parte le spese del primo grado del giudizio, che liquida in complessivi € 7.052,00, oltre rimborso spese forfettarie, C.P.A. e I.V.A.; condanna a rifondere all'altra parte le spese del grado di appello, che liquida in Parte_1 complessivi € 4.997,00, oltre rimborso spese forfettarie, C.P.A. e I.V.A..
Dichiara che sussistono i presupposti per porre a carico dell'appellante principale l'obbligo del versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la presente impugnazione, ai sensi dell' art. 13, comma 1quater, T.U.n. 115/2002.
Così deciso in Palermo il 28.11.2024 nella Camera di Consiglio della Seconda Sezione della Corte
d'Appello
Il Giudice est.
Agata Lombardo
Il Presidente
Giuseppe Lupo
n. 1486/2020 R.G.