Sentenza 17 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Terni, sentenza 17/03/2025, n. 217 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Terni |
| Numero : | 217 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
Testo completo
RG 1716/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TERNI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Monica Velletti Presidente rel.
dott.ssa Luciana Nicoli' Giudice
dott.ssa Elisa Iacone Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1716/2024 promossa da:
, nato a [...] il [...], con il patrocinio degli Avv. ELISABETTA CP_1
BRUNETTI e Avv. LOREDANA CECCARELLI con elezione di domicilio presso i difensori come da procura in atti;
RICORRENTE
E
, nata a [...] il [...], con il patrocinio dell'Avv. TOMMASO FILIDEI, CP_2 con elezione di domicilio presso il difensore come da procura in atti;
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
MANTENIMENTO PROLE
CONCLUSIONI: conclusioni congiunte
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 22.10.2024, ha chiesto venissero disciplinate le CP_1 modalità di affidamento e mantenimento del figlio nato dalla relazione con . CP_2
Il ricorrente ha esposto:
- di aver intrattenuto una relazione more uxorio dall'anno 2006 all'anno 2017 con;
CP_2
- che dalla relazione è nato il figlio: l 25.05.2012 in TERNI (TR); Persona_1
- che essendo venuti meno quei presupposti che si pongono a fondamento della vita di coppia, ha deciso di cessare la convivenza;
- di lavorare, dal lunedì al venerdì, con orario flessibile indicativamente dalle ore 8,00 alle ore 17,00, di cui un giorno settimanale in smart working e di aver subito, nel corso del tempo, una contrazione reddituale, e di essere gravato da due finanziamenti;
- che ha sempre versato, quale contributo al mantenimento del figlio, l'importo di euro 200,00 al mese alla resistente, oltre a sostenere per intero la spesa relativa al calcio e il 50% delle spese straordinarie;
- che la resistente avrebbe visto migliorare la propria situazione economica e avrebbe ottenuto il ruolo di insegnante;
tanto premesso, il ricorrente ha chiesto l'affidamento condiviso del figlio con disciplina del regime di collocamento che assicuri tempi di permanenza paritetici con ciascun genitore e disciplina delle festività natalizie e pasquali in maniera alternata, contribuendo paritariamente alle necessità del minore secondo il regime dell'attribuzione diretta, con suddivisione nella misura del 50% ciascuno delle spese straordinarie come individuate dal protocollo dell'intestato Tribunale, oltre il 50% ciascuno dell'assegno unico. Con vittoria di spese.
Si è costituita dando atto che, nelle more della fissazione dell'udienza, le parti avevano CP_2 raggiunto un accordo in merito alle condizioni di affido del figlio minore Per_1
All'udienza del 20.01.2025 sono comparse le parti dichiarando:
di vivere in immobile di cui è proprietario per una quota, per il quale non CP_1 sostiene costi, di svolgere la professione di impiegato con reddito mensile netto di euro 1.600;
di vivere in immobile di cui è proprietaria per una quota, per il quale non sostiene CP_2 costi, di essere insegnate precaria con retribuzione netta di euro 1.600 al mese, oltre naspi nei mesi di interruzione;
le parti hanno dato atto di aver raggiunto un accordo sulle condizioni di affidamento e mantenimento del figlio ed hanno quindi chiesto che la causa fosse rimessa al Collegio per la decisione, chiedendo l'accoglimento delle conclusioni congiunte. La decisione è stata quindi rimessa al Collegio acquisito il parere favorevole del Pubblico ministero depositato nel fascicolo telematico in data 27.01.2025.
Le parti hanno formulato le seguenti conclusioni congiunte:
“A) Affidare il figlio ad entrambi i genitori;
Per_1
B) Stabilire la collocazione prevalente del figlio presso l'abitazione materna in Terni alla Per_1
Strada Santa Maria la Rocca 34/F ove il minore è residente;
C) Disciplinare la permanenza del figlio presso ciascun genitore a settimane alterne come segue: la prima e la quarta settimana di ogni mese il figlio rimarrà con il padre presso la sua abitazione dal lunedì dalla uscita di scuola sino al mercoledì mattina allorché verrà riaccompagnato dal padre a scuola e quindi ripreso all'uscita di scuola dalla madre, il padre terrà altresì il figlio con sé dal sabato all'uscita di scuola sino alla domenica sera con pernotto sia la sera del sabato che della domenica, quindi il lunedì mattina successivo verrà accompagnato a scuola dal padre;
la seconda e terza settimana di ogni mese permarrà con il padre dal lunedì dall'uscita di scuola sino al mercoledì mattina per essere accompagnato dal padre a scuola e ripreso dalla madre all'uscita. Nel periodo extrascolastico da intendersi dalla chiusura delle scuole sino alla loro ripresa il padre, nei giorni di sua spettanza, prenderà il figlio presso l'abitazione materna entro le ore 10,00 e lo riporterà entro le ore 10,00.
A) Il figlio trascorrerà con ciascun genitore due settimane, anche frazionate, nel periodo estivo;
D) Nel periodo invernale potrà trascorrere una settima consecutiva con ciascun genitore.
E) Il padre verserà alla madre entro il giorno 5 di ogni mese a titolo di contributo al mantenimento del figlio la somma di euro 150,00 mensili da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Per_1
ISTAT come per legge;
F) Le spese straordinarie, come da protocollo in essere presso il Tribunale di Terni saranno suddivise tra i genitori nella misura del 50% ciascuno;
G) L'assegno unico universale verrà percepito per intero dalla madre.
Le spese del presente giudizio sono compensate tra le parti”
Le condizioni di affidamento e mantenimento della prole, sopra riportate, sono da ritenere congrue, in quanto conformi ai principi normativi contenuti negli artt. 337 ter e segg. c.c.
Spese di giudizio compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando,
prende atto degli accordi tra i genitori sulle condizioni di affidamento e mantenimento della prole riportate in parte motiva da ritenere congrue;
spese compensate.
Così deciso nella camera di consiglio, in data 12 marzo 2025
. PRESIDENTE est.
dott.ssa Monica Velletti