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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 19/12/2025, n. 9414 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 9414 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI Sezione LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice, dott.ssa Stefania Borrelli, all'esito della trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter, introdotto dall'art 3 comma 10 del d.lgs 10/10/2022 n. 149 ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n.17151 dell'anno 2024 del Ruolo generale LAVORO TRA
rappresentato e difeso dagli avv.ti Vincenzo Riccardi Parte_1 e Clementina Di Rosa E
, in persona del legale rappresentante Controparte_1 p.t., rappresentato e difeso dagli avv.ti Prof. Raffaele De Luca Tamajo, Giovanni Ronconi e Dora Antonia Vuolo
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 22.07.2024 il ricorrente conveniva in giudizio la precitata convenuta, assumendo: di essere alle dipendenze della stessa dal 1.07.20, inquadrato in conformità ai CCNL MOBILITÀ/AREA A.F., nella qualifica di operatore E1 Livello – manutentore e di prestare la Cont propria attività lavorativa in Napoli Centrale presso assumeva di aver ricevuto, per i giorni di ferie fruiti, una retribuzione inadeguata perché, diversamente da quella percepita ordinariamente, priva delle seguenti indennità: di turno, di lavoro notturno e di lavoro domenicale e festivo;
che le previsioni contrattuali-collettive che quantificano la retribuzione feriale operando le predette esclusioni sarebbero affette da nullità in quanto contrarie all'art. 7, par. 1, Direttiva 2003/88/CE, come interpretata dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea, nella parte in cui assicurerebbe ai lavoratori la percezione, durante la fruizione delle ferie, di una remunerazione pari a quella ordinariamente corrisposta dal datore di lavoro. Tanto premesso, concludeva: ”1) accertare e dichiarare il diritto del ricorrente a vedersi corrispondere, con conseguente condanna alla corresponsione per ogni giorno di ferie godute, dall'assunzione all'effettivo soddisfo, dell'importo delle ferie con inclusione delle relative indennità, da calcolarsi in separato giudizio, per ogni giorno di ferie un importo pari alla retribuzione giornaliera, calcolata sulla media dei compensi percepiti nei dodici mesi precedenti la fruizione delle ferie, a titolo sia di retribuzione fissa sia di retribuzione variabile legata all'esecuzione della prestazione e alla qualifica del lavoratore, e che gli elementi variabili della retribuzione da computare nel predetto calcolo medio dei compensi per il ricorrente sono quelli previsti dal CCNL in relazione alle indennità percepite dal ricorrente;
2) accertare, dichiarare e condannare controparte all'adeguamento dell'indennità ferie e al pagamento degli interessi e della rivalutazione su ogni singolo rateo e fino all'effettivo soddisfo con somma da quantificarsi in separato giudizio 3) condannare la società convenuta al pagamento delle spese, diritti ed onorari con attribuzione ai sottoscritti procuratori anticipatari e del C.U..”
Si costituiva la società convenuta che, preliminarmente, eccepiva l'intervenuta prescrizione quinquennale con conseguente estinzione delle pretese economiche avanzate;
nel merito contestava la fondatezza della domanda sia in fatto che in diritto. Concludeva chiedendo il rigetto del ricorso. Disposta la discussione mediante trattazione scritta, attraverso il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, secondo le modalità dettate dall'art. 127 ter, introdotto dall'art 3 comma 10 del d.lgs 10/10/2022 n. 149, il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, pronunciava la presente sentenza. Questo giudice condivide integralmente il percorso argomentativo, in ogni suo passaggio logico e cronologico, che si rinviene in altre pronunzie di questo stesso Ufficio, considerato che le problematiche in esse affrontate sono pienamente sovrapponibili a quelle oggetto del presente giudizio. Va, preliminarmente disattesa l'eccezione di prescrizione del credito sollevata dalla resistente. In effetti, la questione della decorrenza o meno della prescrizione nel corso del rapporto di lavoro assistito dalla cd stabilità reale, è stata risolta alla luce della sentenza n. 26246 del 06/9/2002, con cui la Corte di Cassazione ha fissato il principio di diritto secondo cui: “Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, così come modulato per effetto della legge 92/2012 e del dlgs 23/2015, mancando dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata, non è assistito da un regime di stabilità. Sicché, per tutti i diritti che non siano prescritti al momento di entrata in vigore della legge 92/2012, il termine di prescrizione decorre, a norma del combinato disposto degli artt.2948 n.4 e 2935 c.c., dalla cessazione del rapporto di lavoro” (in tal senso, successivamente anche Cass. nn. 29831/2022; 30957/2022; 30958/2022; 30957/2022; 36066/2022 e n. 36108/2022). In applicazione di tale principio, nessun credito è nella specie prescritto. Nel merito il ricorso è fondato e va accolto nei termini di cui si dirà. Il ricorrente ha lamentato l'inadeguatezza di quanto corrisposto a titolo di retribuzione feriale per l'ingiusta decurtazione, dalla base di calcolo utile alla determinazione del relativo trattamento retributivo, delle indennità (di turno;
lavoro notturno;
lavoro domenicale;
indennità lavoro festivo,) che compongono la cd. parte variabile della retribuzione. A tal proposito, il ricorrente ha dedotto la contrarietà del comportamento datoriale con il quadro normativo sovranazionale (artt.
4-7 della direttiva 2003/88/CE) come interpretato dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia. L'art. 7 della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 4 novembre 2003, 2003/88/CE, concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro, nonché l'art. 3 dell'accordo allegato alla direttiva del Consiglio 27 novembre 2000, 2000/79/CE, relativa all'attuazione dell'accordo europeo sull'organizzazione dell'orario di lavoro del personale di volo nell'aviazione civile […] devono essere interpretati nel senso che un pilota di linea, durante le sue ferie annuali, ha diritto non solo al mantenimento del suo stipendio di base, bensì anche, da un lato, a tutti gli elementi intrinsecamente connessi all'espletamento delle mansioni che gli incombono in forza del suo contratto di lavoro e che sono compensati tramite un importo pecuniario incluso nel calcolo della sua retribuzione complessiva e, dall'altro, a tutti gli elementi collegati allo status personale e professionale del pilota di linea. È compito del giudice nazionale valutare se i diversi elementi che compongono la retribuzione complessiva di tale lavoratore rispondano a detti criteri”. Ai fini della soluzione della controversia , appare opportuno premettere che la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 13425/2019 del 17.5.2019 (e con le successive Cass. Sez. L. n. 22401 del 15/10/2020, n. 18160/2023 del 26.6.2023 e n. 19633/2023 ) ha analiticamente esaminato la questione della retribuzione feriale in relazione alla normativa ed alla giurisprudenza europea, con particolare riferimento alla incidenza su di essa di voci retributive variabili. In particolare, la Suprema Corte ha osservato: "4. Il diritto del lavoratore a ferie retribuite trova una disciplina sia nel diritto interno (art. 36, comma 3, della Cost.: "Il lavoratore ha diritto ... a ferie annuali retribuite", art. 2109, comma 2, cod.civ.: "Ha ... diritto (id est: il prestatore di lavoro) ... ad un periodo annuale di ferie retribuite" e art. 10 del D.Lgs. n. 66 del 2003, ratione temporis applicabile: "il prestatore di lavoro ha diritto ad un periodo ... di ferie retribuite non inferiore a quattro settimane" che in quello dell'Unione (art. 7 della Direttiva 2003/88/CE).
5. Con specifico riferimento alla disciplina europea, l'articolo 7 della direttiva 2003/88, intitolato "Ferie annuali", stabilisce quanto segue: "1. Gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché ogni lavoratore benefici di ferie annuali retribuite di almeno 4 settimane, secondo le condizioni di ottenimento e di concessione previste dalle legislazioni e/o prassi nazionali ...".Il diritto ad un periodo annuale di ferie retribuite è peraltro espressamente sancito all'art. 31, nr. 2, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, cui l'art. 6, n. 1, TUE riconosce il medesimo valore giuridico dei trattati (sentenze dell'8 novembre 2012,
e , C-229/11 e C-230/11, punto 22; del 29 novembre 2017, Per_1 Per_2
, C-214/16, punto 33, nonché del 4 ottobre 2018, C-12/17, punto Per_3 Per_4 25).
6. L'art. 31 della Carta, intitolato "Condizioni di lavoro giuste ed eque", per quanto qui maggiormente rileva, prevede che: "... 2. Ogni lavoratore ha diritto a una limitazione della durata massima del lavoro, a periodi di riposo giornalieri e settimanali e a ferie annuali retribuite".
7. Il diritto alle ferie retribuite di almeno quattro settimane, secondo giurisprudenza costante della Corte di Giustizia, deve essere considerato come un principio particolarmente importante del diritto sociale dell'Unione (sentenza del 20 luglio 2016, C-341/15, punto Per_5 25 e giurisprudenza ivi citata); ad esso non si può derogare e la sua attuazione da parte delle autorità nazionali competenti può essere effettuata solo nei limiti esplicitamente indicati dalla direttiva 2003/88 (vedi sentenza del 12.6.2014, Bollacke, C-118/13, punto 15 e giurisprudenza ivi citata).
8. Più specificamente, secondo la direttiva nr. 88 del 2003, il beneficio (id est: il diritto) alle ferie annuali e quello all'ottenimento di un pagamento a tale titolo rappresentano due aspetti (id est: le due componenti) dell'unico diritto "a ferie annuali retribuite" (sentenze del 20 gennaio 2009, e altri, C-350/06 e C- 520/06, CP_3 punto 60, del 15 settembre 2011, W. e altri, C-155/10, punto 26, del 13 dicembre 2018, causa To.He, C-385/17, punto 24). Peraltro, dalla formulazione dell'art. 1, paragrafo 1 ("La presente direttiva stabilisce prescrizioni minime...") e paragrafo 2, lettera a) ("ai periodi minimi di
... ferie annuali") dell'articolo 7, paragrafo 1, nonché dell'articolo 15 della direttiva nr. 88 del 2003, si ricava, anche, come quest'ultima si limiti a fissare prescrizioni minime di sicurezza e salute in materia di organizzazione dell'orario di lavoro, facendo salva la facoltà degli Stati membri di applicare disposizioni nazionali più favorevoli alla tutela dei lavoratori (sentenza cit. 13 dicembre 2018, causa To.He, C-385/17, punto 30 e punto 31). 10. Per ciò che riguarda, in particolare, "l'ottenimento di un pagamento" a titolo di ferie annuali, la Corte di Giustizia, sin dalla sentenza 16 marzo 2006, cause riuniteC-131/04 e C-257/04, R.S. e altri (punto 50), ha avuto occasione di precisare che l'espressione "ferie annuali retribuite" di cui all'art. 7, nr. 1, della direttiva nr. 88 del 2003 intende significare che, per la durata delle ferie annuali, "deve essere mantenuta" la retribuzione;
in altre parole, il lavoratore deve percepire la retribuzione ordinaria per tale periodo di riposo (negli stessi sensi, anche sentenza CGUE 20 gennaio 2009 in C-350/06 e C- 520/06, e altri, punto 58). 11. L'obbligo di monetizzare le ferie è CP_3 volto a mettere il lavoratore, in occasione della fruizione delle stesse, in una situazione che, a livello retributivo, sia paragonabile ai periodi di lavoro (v. cit. sentenze R.S. e altri, punto 58, nonché Schultz-Hoff e altri, punto 60). 12. Maggiori e più incisive precisazioni si rinvengono nella pronuncia della Corte di Giustizia 15 settembre 2011, causa C-155/10, W. e altri (punto 21) dove si afferma che la retribuzione delle ferie annuali deve essere calcolata, in linea di principio, in modo tale da coincidere con la retribuzione ordinaria del lavoratore e che una diminuzione della retribuzione idonea a dissuadere il lavoratore dall'esercitare il diritto alle ferie sarebbe in contrasto con le prescrizioni del diritto dell'Unione. 13. In tale pronuncia, la Corte di Giustizia ha avuto modo di osservare come "sebbene la struttura della retribuzione ordinaria di un lavoratore di per sé ricada nelle disposizioni e prassi disciplinate dal diritto degli Stati membri, essa non può incidere sul diritto del lavoratore ... di godere, nel corso del suo periodo di riposo e di distensione, di condizioni economiche paragonabili a quelle relative all'esercizio del suo lavoro" (v. sentenza W. e altri cit., punto 23); pertanto "qualsiasi incomodo intrinsecamente collegato all'esecuzione delle mansioni che il lavoratore è tenuto ad espletare in forza del suo contratto di lavoro e che viene compensato tramite un importo pecuniario incluso nel calcolo della retribuzione complessiva del lavoratore ...deve obbligatoriamente essere preso in considerazione ai fini dell'ammontare che spetta al lavoratore durante le sue ferie annuali" (v. sentenza W. e altri cit., punto 24); all'opposto, non devono essere presi in considerazione nel calcolo dell'importo da versare durante le ferie annuali "gli elementi della retribuzione complessiva del lavoratore diretti esclusivamente a coprire spese occasionali o accessorie che sopravvengano in occasione dell'espletamento delle mansioni che incombono al lavoratore in ossequio al suo contratto di lavoro" (v. sentenza W. e altri cit., punto 25). Del pari, vanno mantenuti, durante le ferie annuali retribuite, gli elementi della retribuzione "correlati allo status personale e professionale" del lavoratore (v., sentenza W. e altri cit., punto 28). 14. Il delineato concetto di retribuzione, dovuta durante le ferie annuali, è confermato dalla successiva giurisprudenza della Corte di Giustizia (sentenza 22maggio 2014, causa C-539/12, Z.J.R. Lock, punti 29, 30, 31); in tale pronuncia, quanto agli elementi correlati allo status personale e professionale, si precisa che tali possono essere quelli che si ricollegano alla qualità di superiore gerarchico, all'anzianità, alle qualifiche professionali (sentenza Z.J.R. Lock cit., punto 30). 15. Alla stregua di tale nozione, è stata, per esempio, ritenuta contraria al diritto dell'Unione la non inclusione, nella retribuzione versata (recte nel pagamento da versare) ai lavoratori a titolo di ferie annuali, degli importi supplementari corrisposti ai piloti Airways in ragione delle ore di volo e/o del tempo trascorso fuori dalla Base (sentenza W. e a. cit C- 155/10) ovvero del compenso variabile rappresentato da provvigioni sul fatturato realizzato (sentenza Z.J.R. Lock, C-539/12), così come la previsione, per contratto collettivo, di una riduzione dell'"indennità per ferie retribuite" derivante da una situazione di disoccupazione parziale, nel periodo temporale di riferimento (sentenza To. He. C-385/17). 16. In definitiva può, dunque, affermarsi che sussiste una nozione europea di "retribuzione" dovuta al lavoratore durante il periodo di ferie annuali, fissata dall'art. 7 della direttiva 88/2003, come sopra interpretato dalla Corte di Giustizia. 17. Questa Corte di legittimità ha più volte ribadito che l'interpretazione offerta dalla Corte di Giustizia, interprete qualificata del diritto UE, ha efficacia ultra partes, sicché alle sentenze dalla stessa rese, sia pregiudiziali sia emesse in sede di verifica della validità di una disposizione UE, va attribuito "il valore di ulteriore fonte del diritto comunitario, non nel senso che esse creino ex novo norme comunitarie, bensì in quanto ne indicano il significato ed i limiti di applicazione, con efficacia erga omnes nell'ambito della Comunità" (cfr. Cass. nr. 22577 del 2012 e giurisprudenza ivi richiamata). 18. In modo conforme al diritto dell'Unione deve essere interpretata la normativa interna laddove riconosce il diritto del prestatore di lavoro a "ferie retribuite" nella misura minima di quattro settimane, senza, tuttavia, recare una specifica definizione di retribuzione. 19. A tale riguardo, deve allora osservarsi come sia compito del giudice di merito valutare, in primo luogo, il rapporto di funzionalità (id est: il nesso intrinseco, v. Co sentenza CGUE 15 settembre 2011, e a., C-155/10, cit., punto 26) che intercorre tra i vari elementi che compongono la retribuzione complessiva del lavoratore e le mansioni ad esso affidate in ossequio al suo contratto di lavoro e, dall'altro, interpretate ed applicate le norme pertinenti del diritto interno conformemente al diritto dell'Unione, verificare se la retribuzione corrisposta al lavoratore, durante il periodo minimo di ferie annuali, sia corrispondente a quella fissata, con carattere imperativo ed incondizionato, dall'art. 7 della direttiva 2003/88/CE". Sussiste, dunque, una nozione europea di "retribuzione" che comprende qualsiasi importo pecuniario che si ponga in rapporto di collegamento all'esecuzione delle mansioni e che sia correlato allo "status" personale e professionale del lavoratore. (cfr. Cass. 30/11/2021 n. 37589). Diviene, pertanto, dirimente ai fini del decidere, valutare se le indennità in oggetto, pacificamente elementi accessori della retribuzione, siano in un rapporto di funzionalità (id est: nesso intrinseco) con le mansioni affidate al ricorrente. Orbene, le censure svolte dalla società convenuta con riguardo all'indennità richieste vanno disattese, trattandosi di componente retributiva certamente rientrante nel concetto di retribuzione, delineato dalla giurisprudenza sopra riportata. La quantificazione della quota di indennità riconosciuta durante le ferie ad opera della contrattazione collettiva non può, infatti, in alcun modo escludere la valutazione, in sede giurisdizionale, della sua rispondenza alla sovraordinata normativa interna e sovranazionale. Tale vaglio, da compiersi secondo i criteri sopra illustrati, prevale sulla determinazione operata dalle parti sociali, il cui effetto dissuasivo rispetto alla fruizione delle ferie ne determina l'illegittimità per contrasto con fonti di rango prevalente. In tale ottica risulta decisiva
– non già la misura solo parziale della decurtazione – bensì la sua incidenza sulla retribuzione feriale e, di conseguenza, sulla piena libertà di fruizione del periodo di riposo costituzionalmente garantito. Il rapporto rilevante in astratto ex ante non è, quindi, quello fra la quota di indennità conservata e la quota perduta, bensì quello fra la retribuzione ordinaria e la retribuzione in concreto erogata durante le ferie, il cui ammontare deve essere tale da non disincentivarne l'effettivo godimento. Tale raffronto deve operarsi non già in riferimento all'intero anno di retribuzione (come effettuato dalla società convenuta ), ma va calcolato nel breve periodo, con riferimento alla retribuzione giornaliera ( considerato che le ferie sono richieste a giornate) ben potendo valutazioni di carattere immediato rivestire in concreto portata dissuasiva, contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa della società resistente, che è evidente l'effetto dissuasivo della retribuzione durante le ferie rispetto al godimento delle stesse. Si tratta di elementi tali da evidenziare, ad avviso di codesto giudicante, una indubbia potenzialità dissuasiva della riduzione di stipendio cagionata dal godimento delle ferie. Del resto, è pacifico che le indennità in questione siano correlate allo specifico status professionale del lavoratore e che la loro esclusione dalla base di calcolo delle ferie leda il fondamentale criterio della tendenziale omogeneità fra la retribuzione delle ferie annuali e la retribuzione percepita nei periodi di effettivo lavoro. In effetti, tenuto conto delle mansioni di manutentore svolta dal ricorrente, anche alla luce degli statini in atti, deve ritenersi che le indennità in contestazione siano volte a compensare una particolare modalità di esecuzione della prestazione. In definitiva, le indennità esaminate sono connesse o alle modalità peculiari di svolgimento delle mansioni svolte dal ricorrente ovvero a compensare un incomodo intrinsecamente collegato all'esecuzione delle mansioni stesse che il lavoratore è tenuto ad espletare in forza del contratto di lavoro e che viene compensato tramite l'importo pecuniario delle indennità medesime, incluse nel calcolo della retribuzione complessiva dovuta. In altri termini, muovendo da un'interpretazione sistematica delle clausole della fonte negoziale esaminate, deve concludersi che le indennità in esame sono collegate all'esecuzione delle mansioni che il lavoratore è tenuto ad espletare in forza del suo contratto di lavoro. In ultima analisi, deve ritenersi che le specifiche disposizioni della contrattazione collettiva che escludono, o meglio non includono, il computo di tali indennità dalla nozione di retribuzione mensile, utile per il computo della retribuzione per le ferie, sono in contrasto con le norme di legge interne di recepimento delle disposizioni di cui all'ordinamento sovranazionale, con conseguente nullità. Pertanto, va dichiarato il diritto del ricorrente a vedersi computati nella nozione di retribuzione mensile utile per il calcolo del compenso per i giorni di congedo per ferie, l'importo dovuto per le indennità sopra elencate e, conseguentemente, deve dichiararsi il diritto del ricorrente all'inserimento delle voci “indennità di turno, dell'indennità di lavoro notturno e dell'indennità di lavoro domenicale e festivo, nel calcolo della retribuzione utile dei giorni di ferie, a decorrere dal 1 luglio 2020, data di assunzione. La complessità della materia, dimostrata dalle oscillazioni nella giurisprudenza di merito richiamata dalle parti, nonché la sopravvenuta pronuncia di legittimità in ordine al decorso della prescrizione, costituiscono gravi ed eccezionali ragioni per compensare nella misura del 50% le spese di lite. La rimanente parte segue la soccombenza e va liquidata come in dispositivo ai sensi del D.M. 147/2022, in misura minima tenuto conto della serialità della controversia, considerata l'attività svolta, con attribuzione in favore del procuratore di parte ricorrente.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e dichiara il diritto del ricorrente all'inserimento delle voci indennità di turno, dell'indennità di lavoro notturno e dell'indennità di lavoro domenicale e festivo nel calcolo della retribuzione utile dei giorni di ferie, a decorrere dal 1 luglio 2020. Compensa nella misura del 50% e condanna , in persona del Controparte_5 legale rapp.te p.t., al pagamento della rimanente parte, che liquida in € 1054,00 oltre IVA, CPA e rimborso spese forfettarie, come per legge, con attribuzione.
Napoli, il 18.12.2025
IL GIUDICE Stefania Borrelli