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Sentenza 20 gennaio 2025
Sentenza 20 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 20/01/2025, n. 94 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 94 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CATANZARO
Sezione Specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea
Il Tribunale, in composizione monocratica, in persona del giudice dott. Pietro Caré, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 4630 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2023 vertente:
TRA
nato il [...], a [...], Buenos Aires, Argentina, Parte_1
Documento Nacional de Identidad n. e ivi residente in calle Nicolas Videla, n. NumeroD_1
589, cittadino argentino;
nato il [...] a [...], Buenos Aires, Parte_2
Argentina, Documento Nacional de Identidad n. e ivi residente in calle Nicolas NumeroD_2
Videla, n. 589, cittadino argentino;
nato il [...], a [...], Parte_3
Buenos Aires, Argentina, Documento Nacional de Identidad n. e ivi residente NumeroD_3 in calle Nicolas Videla, n. 589, cittadino argentino;
tutti elettivamente domiciliati in Roma, viale Giulio Cesare, n. 61, presso e nello studio degli avv.ti Annalaura Carbone e Geltrude Longo (indirizzo pec
), che li rappresentano e difendono, giusta procura Email_1 in atti;
- RICORRENTI -
E
, in persona del Ministro in carica, legale rappresentante Controparte_1
p.t., rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catanzaro, presso i cui Uffici- alla via G. Da Fiore 34 - domicilia, all'indirizzo P.E.C.
Email_2
-RESISTENTE -
Con l'intervento necessario del Pubblico Ministero presso il Tribunale
Oggetto: riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis.
Conclusioni: all'udienza del 9 dicembre 2024 il procuratore di parte ricorrente concludeva come da note di udienza depositate in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO
1. Con ricorso ex art. 281-decies c.p.c. ritualmente notificato, gli odierni ricorrenti hanno convenuto davanti l'intestato Tribunale il chiedendo che venga Controparte_1 dichiarato il loro status di cittadini italiani in quanto discendenti in linea retta da cittadino
1 italiano, esponendo che l'ascendente non aveva mai perduto la cittadinanza italiana ed aveva potuto trasmetterla validamente ai discendenti.
Deducevano i ricorrenti di essere discendenti diretti (linea retta di 2° e 3 °) di
[...]
, cittadino italiano, nato il [...] a [...], provincia di Crotone Persona_1
(all. 01). Come molti suoi connazionali al tempo, (talvolta erroneamente Persona_1 indicato quale o ) emigrava in America Latina, più Persona_1 Persona_2 precisamente in Argentina, senza mai rinunciare alla cittadinanza italiana e non naturalizzandosi cittadino argentino (all. 02). Giunto in Sudamerica, il 9 novembre 1933, sposava la sig.ra cittadina argentina figlia di emigrati italiani (all. 03) e Persona_3 successivamente decedeva il 1° luglio 1995 (all. 04). Dalla tale matrimonio, il giorno 5 giugno 1938 nasceva il sig. , cittadino argentino per nascita Persona_4 nel territorio dello Stato sudamericano (all. 05), il quale sposava la signora Persona_5
(all. 06). Da questa unione, il 9 agosto 1968 nasceva il primo degli odierni
[...] ricorrenti, sig. (all. 07), il quale contraeva matrimonio con la sig.ra Parte_1
in data 17 settembre 1999 (all. 08). Infine, dal sig. Persona_6 Parte_1 nascevano gli altri due ricorrenti:
1. , nato il [...] (all. 09); Parte_2
2. , nato il [...] (all. 10) come da schema riassuntivo (all.11). Parte_3
Alla luce di quanto sopra, gli odierni ricorrenti, diretti discendenti da avo italiano, tentavano di prenotare, tramite portale web, senza successo un appuntamento al . Parte_4
Il si è costituito in giudizio senza contestare nel merito la domanda Controparte_1 di cittadinanza, rimettendosi al giudice per la verifica dei presupposti di legge e chiedendo la compensazione delle spese di lite.
Il P.M. in sede ha espresso parere favorevole all'accoglimento della domanda.
Istruita con produzione documentale, all'udienza del 09/12/2024, sulle conclusioni precisate dalle parti la causa è stata trattenuta in decisione e deliberata nei termini in epigrafe.
2. Nella fattispecie, i ricorrenti hanno agito in giudizio per il riconoscimento dello status di cittadini italiani in virtù della comune discendenza da cittadino italiano emigrato in
Argentina.
Secondo la normativa italiana la cittadinanza si trasmette per discendenza ("iure sanguinis"), per cui alla nascita si acquista la cittadinanza del proprio genitore (articolo 1 della Legge n. 91/92: “è cittadino il figlio di padre o di madre cittadini”) confermando il principio del riconoscimento della cittadinanza italiana per derivazione paterna al figlio del cittadino a prescindere dal luogo di nascita.
Pertanto, nell'ipotesi di discendenza paterna, chi è nato in [...] ha diritto di essere riconosciuto "cittadino italiano" se dimostra di avere un avo italiano (maschio), senza limiti generazionali (con l'unico limite che l'antenato italiano sia deceduto dopo il 17 marzo 1861, data della proclamazione del Regno D'Italia). L'unica condizione richiesta è che la catena di trasmissione della cittadinanza non si sia interrotta per naturalizzazione o per rinuncia di uno degli ascendenti prima della nascita del figlio cui si vorrebbe trasmettere la cittadinanza, come puntualmente formalizzato nella circolare n. K.28.1 dell'8 aprile 1991 del , che ha chiarito come i discendenti di emigrante sono da reputarsi Controparte_1
2 cittadini italiani iure sanguinis anche se di derivazione materna purché nati dopo il 1° gennaio 1948, data di entrata in vigore della Costituzione repubblicana.
Dai documenti prodotti, risulta che l'avo italiano non sia mai stato naturalizzato cittadino brasiliano e pertanto non avesse perso la cittadinanza italiana, trasmettendola “iure sanguinis” ai propri discendenti. La linea di discendenza riportata dai ricorrenti trova esatta corrispondenza nella documentazione versata in atti come sopra indicata, in particolare, né
i ricorrenti né gli ascendenti hanno mai rinunciato alla cittadinanza italiana interrompendo la catena di trasmissione della cittadinanza, come provato mediante appositi certificati rilasciati dalle competenti Autorità diplomatico consolari italiane e apostillati.
Nel caso di specie, non risulta agli atti alcuna rinuncia alla cittadinanza da parte dell'avo prova, peraltro, di cui era onerata l'amministrazione, ma di contro Persona_1 rileva il certificato negativo di naturalizzazione depositato che attesta l'assenza di atto di naturalizzazione in nome dello stesso (doc. 2).
Con riferimento all'interesse ad agire, merita evidenziare che, nonostante la norma preveda che i soggetti interessati debbano chiedere, come hanno fatto, ed ottenere il riconoscimento della cittadinanza italiana all'Autorità Consolare presso il Paese di residenza, è ormai da anni nota la situazione burocratica che affligge i vari Consolati italiani in Argentina, per i quali il tempo di attesa oscilla tra 1 anno e 12 anni.
In questi casi è possibile adire direttamente il Tribunale in Italia per ottenere la cittadinanza senza attendere la fila del . Parte_4
L'orientamento che si sta consolidando nei Tribunale Italiani ritiene che i tempi di risposta dei siano irragionevoli e contraddicano l'articolo 3 del D.P.R. 362/1994 che fissa Parte_5 in 730 giorni il termine per definire il procedimento di cittadinanza.
Nello specifico, i ricorrenti tentavano più volte di adire il competente Consolato Generale italiano a La Plata, al fine di presentare le proprie istanze di riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis. Tuttavia, i loro numerosi tentativi restavano vani. Ciò era imputabile all'impossibilità di accesso alla piattaforma telematica di prenotazione degli appuntamenti (denominata prenot@mi), la quale indicava sempre la mancanza di disponibilità di spazi liberi. Esasperati, in data 28 agosto 2023, decidevano di recarsi da un
Notaio, al fine di ottenere un atto pubblico che attestasse ad ogni effetto di legge l'impossibilità di prenotare un appuntamento presso il menzionato (all.ti 12 e 12 Parte_4 bis). Inoltre, fermi nella volontà di ottenere il riconoscimento della cittadinanza italiana, nelle date dal 1° luglio al 3 agosto 2023, decidevano di inviare un totale di cinque raccomandate alle medesime rappresentanze consolari, senza tuttavia ricevere alcun riscontro (all. 13).
Considerata la difficoltà di prenotare una data per la presentazione dei documenti tramite il - essendo stati bloccati, a monte, dal sistema di prenotazione a causa della Parte_4 mancanza di date disponibili – appare giustificato l'accesso alla via giurisdizionale.
Peraltro, non può ritenersi che la presentazione della domanda in via amministrativa costituisca una condizione di procedibilità per la presentazione della domanda giudiziale, trattandosi di accertare il diritto ad uno stato personale, non potendo l'assenza di certificazione amministrativa precludere il procedimento giurisdizionale di riconoscimento del diritto soggettivo perfetto, come tale oggetto della giurisdizione del giudice ordinario
(cfr. Cass. n. 28873/2008).
3 La mancata opposizione da parte del giustifica la compensazione Controparte_1 integrale delle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catanzaro-Sezione Specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea, definitivamente pronunciando così decide:
A) accoglie la domanda e per l'effetto dichiara lo Status di cittadini italiani di:
, nato il [...], a [...], Buenos Aires, Argentina;
Parte_1
nato il [...] a [...], Buenos Aires, Argentina, Parte_2 nato il [...], a [...], Buenos Aires, Argentina, Parte_3
B) Ordina al e, per esso all'Ufficiale di Stato civile competente, di Controparte_1 procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti,
C) dichiara le spese di lite integralmente compensate.
Così deciso in Catanzaro l'8.12.2025 Il Giudice dott. Pietro Caré
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