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Sentenza 7 novembre 2024
Sentenza 7 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 07/11/2024, n. 1411 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 1411 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2024 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI AGRIGENTO
SEZIONE CIVILE composto dai magistrati dr. Marco Salvatori Presidente dr. Vincenza Bennici Giudice dr. Giovanna Claudia Ragusa Giudice dei quali il terzo relatore ed estensore, riunito in camera di consiglio ha pro- nunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2909 dell'anno 2022 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente
TRA
, nato a [...], il [...], elettivamente Parte_1
domiciliato presso lo studio dell'avv. Teres'Alba Raguccia, che lo rappresenta e difende, giusta procura allegata al ricorso introduttivo.
- PARTE ATTRICE -
C O N T R O
nata a [...], il [...], elettivamente do- Controparte_1
miciliata presso lo studio dell'avv. Pilato Maria, che la rappresenta e difende giusta procura allegata alla memoria di costituzione.
- PARTE CONVENUTA-
E CON L'INTERVENTO DEL
Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore della Repubblica presso questo Tribunale
CONCLUSIONI
Per le parti: cfr. note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza ex art. 127-ter c.p.c. del 21 giugno 2024;
Per il P.M.: cfr. conclusioni del 28 giugno 2024.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 31 ottobre 2022, ha chiesto Parte_1
al Tribunale che dichiarasse lo scioglimento del matrimonio contratto a Ra- calmuto - il 25 luglio 1991 - con dalla cui unione sono Controparte_1
Per_ nate tre figlie, , e , tutte maggiorenni ed economicamente Per_1 Per_3
indipendenti.
A sostegno della domanda il ricorrente ha rappresentato che dalla separazio- ne, dichiarata da questo Tribunale con sentenza n. 650 del 9-11 maggio 2018, non era più ripresa la convivenza.
Con memoria del 25 gennaio 2023 si è costituita la qua- Controparte_1
le ha aderito alla domanda principale, contestando l'asserita indipendenza Per_ economica delle figlie , in cerca di occupazione, e di , studentessa, Per_3
chiedendo, dunque, che venisse confermato l'obbligo in capo al Parte_1
di contribuire al loro mantenimento, mediante il versamento di un assegno mensile di imposto complessivo pari ad euro 500,00, oltre al 50 % delle spese straordinarie.
La medesima ha chiesto, inoltre, l'assegnazione dell'uso della casa coniugale.
All'udienza del 14 febbraio 2023 ha modificato la Parte_1
domanda, dichiarandosi disponibile a contribuire al mantenimento della figlia
. Per_3
- 2 - Esperito con esito infruttuoso il prescritto tentativo di conciliazione, il Presi- dente f.f. ha adottato i provvedimenti provisori ed urgenti ex art. 708 c.p.c. e ha rimesso le parti davanti al giudice istruttore per la trattazione del merito.
La causa, in assenza di istruttoria, all'udienza ex art. 127-ter c.p.c. del 21 giu- gno 2024, è stata trattenuta in decisione, previa assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Così sinteticamente delineato l'oggetto del contendere, in via preliminare, la domanda proposta dall'attore va riqualificata come domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, atteso che dall'estratto dell'atto di matrimo- nio emerge che le parti abbiano contratto un matrimonio concordatario, poi- ché trascritto nella parte II del registro degli Atti del Matrimonio del Comune di Racalmuto.
Sul punto, si osserva che il giudice ha il potere-dovere di qualificare giuridi- camente i fatti posti a base della domanda o delle eccezioni e di individuare le norme di diritto conseguentemente applicabili, anche in difformità rispetto alle indicazioni delle parti, incorrendo nella violazione del divieto di ultrapeti- zione soltanto ove sostituisca la domanda proposta con una diversa, modifi- candone i fatti costitutivi o fondandosi su una realtà fattuale non dedotta e al- legata in giudizio dalle parti.
Nella presente fattispecie è chiara la volontà della parte di “ far meno il vinco- lo matrimoniale”, pertanto, la predetta qualificazione non costituisce un vizio di ultrapetizione, considerato che vi è piena identità di disciplina tra sciogli- mento e cessazione degli effetti civili e, quindi, non rileva che la domanda di divorzio sia stata proposta come scioglimento del matrimonio, dovendo evi- dentemente il giudice far riferimento al petitum e alla causa petendi sostanziali
- 3 - ed effettivi (cfr. Cassazione n. 9236/2012).
Tanto premesso, nel merito, la domanda volta alla declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
Ed invero, dalla documentazione prodotta risulta che la separazione personale dei coniugi è stata pronunziata dal Tribunale di Agrigento con sentenza n. 650 del 9-11 maggio 2018, passata in giudicato, e che la comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella suddetta procedura risale a una data anteriore.
Deve, pertanto, rilevarsi che ricorrono entrambe le condizioni di proponibilità dell'azione, previste dall'art. 3 N. 2 lett. b) della legge 1/12/1970 N. 898, e cioè la decorrenza del termine dilatorio annuale dall'avvenuta comparizione davanti al Presidente del Tribunale e la pronuncia della separazione personale con provvedimento definitivo.
Il protrarsi ininterrotto della separazione e l'irreversibilità della frattura mate- riale e spirituale tra i coniugi può presumersi ai sensi dell'art. 5 della L. 74/87.
Certamente, quindi, ricorrono le condizioni di legge per la declaratoria di ces- sazione degli effetti civili del matrimonio, essendo evidente che non esiste al- cuna concreta possibilità di ripresa della vita coniugale.
Per il resto, in assenza di istruttoria, va confermato quanto previsto con l'ordinanza presidenziale del 16 febbraio 2023.
Pertanto, tenuto conto delle condizioni personali e reddituali delle parti, e Per_ considerato che sta proseguendo gli studi e che è alla ricerca di Per_3
una occupazione, va confermato l'obbligo in capo al Provvidenza di corri- Per_ spondere alla , a titolo di mantenimento delle figlie, e , CP_1 Per_3
maggiorenni ma non economicamente indipendenti, entro il giorno dieci di
- 4 - ogni mese, un assegno mensile di importo complessivo pari ad euro 350,00, entro il giorno dieci di ogni mese, rivalutabili secondo gli indici Istat, oltre al
50 % delle spese straordinarie, prevedendo che l'assegno unico, ove ancora erogato dall'Inps, venga percepito interamente dalla . CP_1
L'uso della casa coniugale va assegnata alla e alle figlie, Controparte_1
con lei conviventi.
La mancata opposizione alla domanda principale, la natura della controversia e le modalità del suo iter processuale inducono il Collegio a dichiarare intera- mente compensate fra le parti le spese del giudizio.
P. Q. M.
Il Tribunale in composizione collegiale, uditi gli avvocati delle parti ed il Pub- blico Ministero, ogni contraria istanza eccezione e difesa
DICHIARA
La cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto a Racalmuto il 25 luglio 1991 da e trascritto nel Parte_1 Controparte_1
registro degli atti di matrimonio del Comune di Racalmuto al n. 20, parte II, serie A, anno 1991;
PONE
a carico di l'obbligo di corrispondere a Parte_1 CP_1
Per_ a titolo di mantenimento delle figlie e un
[...] Controparte_2
assegno mensile complessivo di euro 350,00, rivalutali secondo gli indici Istat, entro il giorno dieci di ogni mese, oltre al 50 % delle spese straordinarie, pre- vedendo che la percepisca integralmente l'assegno unico erogato Per_4
dall'Inps per il nucleo, ove ancora spettante.
ASSEGNA
- 5 - l'uso della casa coniugale a e alle figlie, con lei conviven- Controparte_1
ti;
DICHIARA interamente compensate fra le parti le spese del giudizio;
DISPONE che questa sentenza in copia autentica venga trasmessa al competente Ufficia- le di Stato Civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui all'art. 69 lett. d del D.P.R. 03.11.2000 n. 396.
Così deciso in Agrigento, nella camera di consiglio della sezione civile del Tri- bunale, il 31 ottobre 2024.
Il Presidente
Il Giudice est. Marco Salvatori
G. Claudia Ragusa
- 6 -
IL TRIBUNALE DI AGRIGENTO
SEZIONE CIVILE composto dai magistrati dr. Marco Salvatori Presidente dr. Vincenza Bennici Giudice dr. Giovanna Claudia Ragusa Giudice dei quali il terzo relatore ed estensore, riunito in camera di consiglio ha pro- nunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2909 dell'anno 2022 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente
TRA
, nato a [...], il [...], elettivamente Parte_1
domiciliato presso lo studio dell'avv. Teres'Alba Raguccia, che lo rappresenta e difende, giusta procura allegata al ricorso introduttivo.
- PARTE ATTRICE -
C O N T R O
nata a [...], il [...], elettivamente do- Controparte_1
miciliata presso lo studio dell'avv. Pilato Maria, che la rappresenta e difende giusta procura allegata alla memoria di costituzione.
- PARTE CONVENUTA-
E CON L'INTERVENTO DEL
Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore della Repubblica presso questo Tribunale
CONCLUSIONI
Per le parti: cfr. note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza ex art. 127-ter c.p.c. del 21 giugno 2024;
Per il P.M.: cfr. conclusioni del 28 giugno 2024.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 31 ottobre 2022, ha chiesto Parte_1
al Tribunale che dichiarasse lo scioglimento del matrimonio contratto a Ra- calmuto - il 25 luglio 1991 - con dalla cui unione sono Controparte_1
Per_ nate tre figlie, , e , tutte maggiorenni ed economicamente Per_1 Per_3
indipendenti.
A sostegno della domanda il ricorrente ha rappresentato che dalla separazio- ne, dichiarata da questo Tribunale con sentenza n. 650 del 9-11 maggio 2018, non era più ripresa la convivenza.
Con memoria del 25 gennaio 2023 si è costituita la qua- Controparte_1
le ha aderito alla domanda principale, contestando l'asserita indipendenza Per_ economica delle figlie , in cerca di occupazione, e di , studentessa, Per_3
chiedendo, dunque, che venisse confermato l'obbligo in capo al Parte_1
di contribuire al loro mantenimento, mediante il versamento di un assegno mensile di imposto complessivo pari ad euro 500,00, oltre al 50 % delle spese straordinarie.
La medesima ha chiesto, inoltre, l'assegnazione dell'uso della casa coniugale.
All'udienza del 14 febbraio 2023 ha modificato la Parte_1
domanda, dichiarandosi disponibile a contribuire al mantenimento della figlia
. Per_3
- 2 - Esperito con esito infruttuoso il prescritto tentativo di conciliazione, il Presi- dente f.f. ha adottato i provvedimenti provisori ed urgenti ex art. 708 c.p.c. e ha rimesso le parti davanti al giudice istruttore per la trattazione del merito.
La causa, in assenza di istruttoria, all'udienza ex art. 127-ter c.p.c. del 21 giu- gno 2024, è stata trattenuta in decisione, previa assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Così sinteticamente delineato l'oggetto del contendere, in via preliminare, la domanda proposta dall'attore va riqualificata come domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, atteso che dall'estratto dell'atto di matrimo- nio emerge che le parti abbiano contratto un matrimonio concordatario, poi- ché trascritto nella parte II del registro degli Atti del Matrimonio del Comune di Racalmuto.
Sul punto, si osserva che il giudice ha il potere-dovere di qualificare giuridi- camente i fatti posti a base della domanda o delle eccezioni e di individuare le norme di diritto conseguentemente applicabili, anche in difformità rispetto alle indicazioni delle parti, incorrendo nella violazione del divieto di ultrapeti- zione soltanto ove sostituisca la domanda proposta con una diversa, modifi- candone i fatti costitutivi o fondandosi su una realtà fattuale non dedotta e al- legata in giudizio dalle parti.
Nella presente fattispecie è chiara la volontà della parte di “ far meno il vinco- lo matrimoniale”, pertanto, la predetta qualificazione non costituisce un vizio di ultrapetizione, considerato che vi è piena identità di disciplina tra sciogli- mento e cessazione degli effetti civili e, quindi, non rileva che la domanda di divorzio sia stata proposta come scioglimento del matrimonio, dovendo evi- dentemente il giudice far riferimento al petitum e alla causa petendi sostanziali
- 3 - ed effettivi (cfr. Cassazione n. 9236/2012).
Tanto premesso, nel merito, la domanda volta alla declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
Ed invero, dalla documentazione prodotta risulta che la separazione personale dei coniugi è stata pronunziata dal Tribunale di Agrigento con sentenza n. 650 del 9-11 maggio 2018, passata in giudicato, e che la comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella suddetta procedura risale a una data anteriore.
Deve, pertanto, rilevarsi che ricorrono entrambe le condizioni di proponibilità dell'azione, previste dall'art. 3 N. 2 lett. b) della legge 1/12/1970 N. 898, e cioè la decorrenza del termine dilatorio annuale dall'avvenuta comparizione davanti al Presidente del Tribunale e la pronuncia della separazione personale con provvedimento definitivo.
Il protrarsi ininterrotto della separazione e l'irreversibilità della frattura mate- riale e spirituale tra i coniugi può presumersi ai sensi dell'art. 5 della L. 74/87.
Certamente, quindi, ricorrono le condizioni di legge per la declaratoria di ces- sazione degli effetti civili del matrimonio, essendo evidente che non esiste al- cuna concreta possibilità di ripresa della vita coniugale.
Per il resto, in assenza di istruttoria, va confermato quanto previsto con l'ordinanza presidenziale del 16 febbraio 2023.
Pertanto, tenuto conto delle condizioni personali e reddituali delle parti, e Per_ considerato che sta proseguendo gli studi e che è alla ricerca di Per_3
una occupazione, va confermato l'obbligo in capo al Provvidenza di corri- Per_ spondere alla , a titolo di mantenimento delle figlie, e , CP_1 Per_3
maggiorenni ma non economicamente indipendenti, entro il giorno dieci di
- 4 - ogni mese, un assegno mensile di importo complessivo pari ad euro 350,00, entro il giorno dieci di ogni mese, rivalutabili secondo gli indici Istat, oltre al
50 % delle spese straordinarie, prevedendo che l'assegno unico, ove ancora erogato dall'Inps, venga percepito interamente dalla . CP_1
L'uso della casa coniugale va assegnata alla e alle figlie, Controparte_1
con lei conviventi.
La mancata opposizione alla domanda principale, la natura della controversia e le modalità del suo iter processuale inducono il Collegio a dichiarare intera- mente compensate fra le parti le spese del giudizio.
P. Q. M.
Il Tribunale in composizione collegiale, uditi gli avvocati delle parti ed il Pub- blico Ministero, ogni contraria istanza eccezione e difesa
DICHIARA
La cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto a Racalmuto il 25 luglio 1991 da e trascritto nel Parte_1 Controparte_1
registro degli atti di matrimonio del Comune di Racalmuto al n. 20, parte II, serie A, anno 1991;
PONE
a carico di l'obbligo di corrispondere a Parte_1 CP_1
Per_ a titolo di mantenimento delle figlie e un
[...] Controparte_2
assegno mensile complessivo di euro 350,00, rivalutali secondo gli indici Istat, entro il giorno dieci di ogni mese, oltre al 50 % delle spese straordinarie, pre- vedendo che la percepisca integralmente l'assegno unico erogato Per_4
dall'Inps per il nucleo, ove ancora spettante.
ASSEGNA
- 5 - l'uso della casa coniugale a e alle figlie, con lei conviven- Controparte_1
ti;
DICHIARA interamente compensate fra le parti le spese del giudizio;
DISPONE che questa sentenza in copia autentica venga trasmessa al competente Ufficia- le di Stato Civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui all'art. 69 lett. d del D.P.R. 03.11.2000 n. 396.
Così deciso in Agrigento, nella camera di consiglio della sezione civile del Tri- bunale, il 31 ottobre 2024.
Il Presidente
Il Giudice est. Marco Salvatori
G. Claudia Ragusa
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