Articolo 7 della Legge 16 novembre 1973, n. 728
Articolo 6Articolo 8
Versione
8 dicembre 1973
Art. 7.
Gli importi massimi mensili netti di guadagno individuali per le prestazioni straordinarie rese oltre l'orario d'obbligo e per i lavori a cottimo di cui all'articolo 14 dell'allegato alla legge 11 febbraio 1970, n. 29 , sono fissati inderogabilmente come segue:

per i servizi di movimento postale e per la manutenzione esterna della rete telefonica nazionale . . . . . . . . . . . . . . L. 80.000
per i servizi di conti correnti, centri meccanografici e servizi
bancoposta centrali . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 70.000 per altri reparti e uffici. . . . . . . . . . . . . . . L. 60.000
I compensi per i lavori a cottimo sono cumulabili con quelli per servizio straordinario, fermi restando comunque gli importi massimi complessivi fissati dal precedente comma.
A partire dall'anno successivo a quello di entrata in vigore della presente legge, i suddetti importi saranno annualmente ridotti con decreto del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, sentito il consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni.
Nei casi di assenze dal servizio per qualsiasi causa, escluse quelle per congedo ordinario, i limiti massimi delle prestazioni a cottimo saranno ridotti, per ciascuna giornata lavorativa di assenza, di una frazione avente per numeratore l'unita' e per denominatore il numero delle giornate lavorative del mese preso in esame.
Tale riduzione sara' operata nel mese in cui si sono verificate le assenze e, ove occorra, nel mese immediatamente successivo.
I limiti individuali di guadagno e la riduzione per le assenze previsti dal presente articolo, si applicano anche per le prestazioni straordinarie svolte presso gli uffici esecutivi.
Entrata in vigore il 8 dicembre 1973