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Sentenza 4 dicembre 2025
Sentenza 4 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 04/12/2025, n. 1690 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 1690 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Immacolata Cozzolino - Presidente est.-
Dott.ssa Rosaria Gatti - Giudice-
Dott.ssa Ivana Sassi - Giudice - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 7267 del Ruolo Generale degli Affari di volontaria giurisdizione dell'Anno 2025, avente per oggetto: Regolamentazione dell'esercizio della responsabilita' genitoriale
(ricorso congiunto)
[...]
nata a [...] il [...] C.F. , Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa, giusta procura a margine del ricorso, dall'avv. ROMANI ANNAMARIA presso il quale elettivamente domicilia
E
nato a [...] il [...] C.F. , Controparte_1 C.F._2 rappresentato e difeso, giusta procura a margine del ricorso, dall'avv. SCOTTO DI SANTOLO
ROSSANA presso il quale elettivamente domicilia
RICORRENTI
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 09/04/2025 e - premesso Parte_1 Controparte_1 di aver intrattenuto una relazione dalla quale è nata a [...] il [...] la figlia Persona_1
- rappresentavano la volontà di addivenire congiuntamente alla disciplina dell'esercizio della
[...] responsabilità genitoriale sulla minore.
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis n. 51 e ss cpc. Acquisito il parere del Pm, all'udienza cartolare del 4.11.2025 dinanzi al Giudice Relatore, le parti, con note di trattazione scritta, riportandosi al ricorso ne chiedevano l'accoglimento. Il Tribunale si riservava la decisione.
Si riportano gli accordi raggiunti dai coniugi:
“1) la figlia minore viene affidata congiuntamente ad entrambi i genitori cui è demandato l'esercizio della potestà genitoriale, fissando la residenza anagrafica e collocamento prevalente presso la madre nell'abitazione sita in Bacoli (Na) alla via Del Mare n. 125;
2) I genitori assumeranno sempre di comune accordo, le decisioni di maggiore interesse in relazione all'istruzione, all'educazione ed alla salute della figlia tenendo conto della capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della stessa;
3) Al fine di pervenire, nel rispetto del principio della bigenitorialità, alla costruzione di un rapporto padre figlia continuativo, costante e frequente, il padre potrà tenere con sé la figlia minore due giorni
a settimana ossia il lunedì ed il mercoledì il padre preleverà la figlia all'uscita di scuola e la riaccompagnerà a casa alle 21,00 nonché potrà pernottare presso l'abitazione patema a week-end alterni dal sabato sempre dall'uscita di scuola della minore con pernotto presso il padre e riaccompagno presso la madre la domenica alle ore 21,00;
4) I genitori convengono che la figlia trascorrerà le feste comandate di Natale, Capodanno e Per_1
Pasqua alternativamente con ciascun genitore, compatibilmente con le esigenze della madre e del padre;
5) per quanto concerne le vacanze estive le parti convengono che il padre potrà trascorrere un periodo di quindici giorni consecutivi con la figlia che la parti dovranno concordare entro la fine del mese di maggio;
6) Il padre si impegna a provvedere al mantenimento della figlia versando mensilmente alla madre entro il giorno 5 di ogni mese la somma di € 300,00 (trecento/00);
7) L'importo dell'assegno dovrà essere versato anticipatamente presso il domicilio della signora
entro il giorno 5 di ogni mese e sarà automaticamente rivalutato di anno in anno in misura Pt_1 pari alla variazione dell'indice ISTAT del costo della vita registrato nell'anno precedente;
8) Restano a carico di entrambe le parti nella misura del 50% le spese mediche straordinarie non coperte dal SS. NN. nonché le spese mediche specialistiche e farmaceutiche, le spese scolastiche, le spese per le attività sportive — ludico — ricreative - come previste e modulate dal Protocollo dell'adito Tribunale che le parti dichiarano di recepire e di approvare.
9) per quant'altro non previsto nel presente ricorso le parti si riportano alle norme vigenti in materia;
10) le spese e i compensi della presente procedura di pertinenza della sig.ra e da Parte_1 distrarsi in favore dell'avv. Romani Annamaria andranno poste a carico dello Stato per essere stata la stessa ammessa al patrocinio a spese dello Stato giusta istanza del Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Napoli”.
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale dispone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (affidamento dei figli, poteri di visita, assegni di mantenimento) di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative, e rispondenti agli interessi della minore, il Tribunale ritiene di poter porre i suddetti patti a base della presente decisione.
Ai sensi dell'art. 473-bis.4 non si è proceduto all'ascolto della minore, non ritenuto necessario atteso l'accordo dei genitori conforme ai suoi interessi.
Trattandosi di procedura su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M
Il Tribunale di Napoli, I sezione civile, così provvede:
1.Omologa le condizioni necessarie di cui al ricorso;
2. Prende atto delle ulteriori pattuizioni;
2. Nulla per le spese.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 07/11/2025.
Il Presidente est.
Dott. Immacolata Cozzolino