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Sentenza 13 marzo 2025
Sentenza 13 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 13/03/2025, n. 3879 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 3879 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 15210/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Marta Ienzi Presidente dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice dott.ssa Paola Larosa Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 15210/2024 promossa da:
(C.F. ), nato a [...] Controparte_1 C.F._1 il 11/08/1975 , con il patrocinio dell'Avv. CIRIGLIANO ROSA , con elezione di domicilio presso lo studio del difensore;
RICORRENTE contro
(C.F. ), nata Controparte_2 C.F._2
a ROMA (RM) il 20/09/1981 , con il patrocinio dell'Avv. NIGRO
ALESSANDRO , con elezione di domicilio presso lo studio del difensore;
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: scioglimento del matrimonio.
CONCLUSIONI: come rassegnate in atti.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 11.04.2024 chiedeva la Controparte_1
pronuncia dello scioglimento del matrimonio contratto in Roma il 19.06.2021 con
1 , precisando che dalla predetta unione Controparte_2
non erano nati figli e che in data 04.07.2023 il Tribunale di Roma aveva omologato la separazione consensuale tra i coniugi, adducendo a fondamento della domanda la mancata riconciliazione con la moglie. In particolare, il ricorrente deduceva che ciascun coniuge era in grado di provvedere al proprio autonomo mantenimento;
chiedeva pertanto la conferma delle condizioni statuite nella separazione consensuale.
nel costituirsi in giudizio aderiva alla Controparte_2
domanda di scioglimento del matrimonio, ma contestava quanto dedotto e richiesto da controparte, chiedendo che le venisse concesso un assegno divorzile di € 250,00 mensili, da porsi a carico del sig. . CP_1
All'udienza del 12.12.2024 sentite personalmente le parti il GD, ritenuta la causa matura per la decisione e fatte precisare le conclusioni, riservava la decisione al
Collegio.
Ebbene, ritiene il Tribunale che ricorrano i presupposti per dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto tra le parti giacché è decorso il termine previsto dalla legge (art. 3, n. 2, lett. b] della legge n. 898/1970 come successivamente modificata) e non vi è dubbio alcuno sulla impossibilità di ricostituire la comunione materiale e spirituale.
Gli aspetti economici della controversia di incentrano sull'istanza di assegno divorzile avanzata dalla parte resistente, in ordine alla quale c'è l'opposizione della controparte che ne chiedeva il rigetto.
La determinazione dell'assegno di divorzio è indipendente dalle statuizioni patrimoniali operanti, per accordo tra le parti o in virtù di decisione giudiziale, in vigenza di separazione dei coniugi poiché, data la diversità delle discipline sostanziali, della natura, struttura e finalità dei relativi trattamenti, correlate a diversificate situazioni ed alle rispettive decisioni giudiziali, l'assegno divorzile, presupponendo lo scioglimento del matrimonio, prescinde dagli obblighi di mantenimento e di alimenti, operanti nel regime di convivenza e di separazione, e costituisce effetto diretto della pronuncia di divorzio, con la conseguenza che l'assetto economico relativo alla separazione può rappresentare un mero indice di riferimento, nella misura in cui appaia idoneo a fornire utili elementi di valutazione del tenore di vita goduto in costanza di matrimonio. L'art.5 legge n.
898/70, nel testo modificato dalla legge n. 74/87, prevede il riconoscimento
2 dell'assegno in favore del coniuge divorziato solo “quando quest'ultimo non ha mezzi adeguati o comunque non può procurarseli per ragioni oggettive”. È indubbia, quindi, alla luce di tale disposizione, la funzione assistenziale dell'assegno, in quanto il presupposto fondamentale per la sua attribuzione è da ricercarsi nell'esigenza di porre rimedio, in base ad un principio solidaristico, ad uno stato di disagio economico in cui venga a trovarsi il coniuge più debole, valutando la situazione dello stesso in concreto, ossia tenendo conto delle qualità personali e sociali delle parti e rapportando le stesse al tenore di vita goduto durante il matrimonio. La giurisprudenza di legittimità ha svolto un'importante opera di interpretazione della norma sopra citata. Deve infatti ricordarsi che dopo un primo e fondamentale intervento affidato alle Sezioni Unite del 1990 (Cass. 29 novembre 1990, nn. 11490, 11491, 11492) – destinato a sanare il contrasto giurisprudenziale apertosi dopo la novella del 1974 - la giurisprudenza si è assestata su un quadro interpretativo che per ventisette anni ha caratterizzato il contesto di riferimento, poi mutato dalla Cassazione con sentenza 10 maggio
2017, n. 11504 e poi ricomposto in un quadro interpretativo del tutto nuovo rispetto a quello formatosi nell'ultimo trentennio – dalle Sezioni Unite con la pronunzia 11 luglio 2018, n. 18287. Da ultimo la Giurisprudenza prevalente ha affermato che l'assegno divorzile assume la natura di una obbligazione pecuniaria, di natura mista - assistenziale-risarcitoria/compensativa - tendenzialmente di durata in base alla quale un ex coniuge è tenuto a somministrare periodicamente all'altro un assegno quando quest'ultimo non disponga di mezzi adeguati o comunque non possa procurarseli per ragioni oggettive. L'assegno assolve alla funzione etica e giuridica di riequilibrare la posizione economico patrimoniale dell'ex coniuge - che non disponga di mezzi adeguati o non possa procurarseli per ragioni oggettive - attraverso una attribuzione a carattere patrimoniale che lo compensi dello squilibrio reddituale e patrimoniale determinatosi in ragione delle scelte di vita matrimoniale operate concordemente dai coniugi durante la vita matrimoniale ovvero del sacrificio delle aspettative professionali effettuate nell'interesse della famiglia. La Suprema Corte, riconosciuta la funzione assistenziale e in pari misura compensativa e perequativa dell'assegno di divorzio, ritiene che, ai fini dell'attribuzione e determinazione del relativo diritto, sia necessario l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi o, comunque, dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, attraverso l'applicazione
3 dei criteri di cui alla prima parte dell'art. 5, comma 6, l. n. 898/1970, adottando un criterio composito, che alla luce della valutazione comparativa delle rispettive condizioni economico – patrimoniali dia rilievo al contributo fornito dal coniuge richiedente alla formazione del patrimonio comune e personale, in relazione alla durata del matrimonio, alle potenzialità reddituali future e all'età dell'avente diritto. Fondamento del parametro così delineato sono i principi costituzionali di pari dignità e solidarietà «che permeano l'unione matrimoniale anche dopo lo scioglimento del vincolo». Il contributo fornito alla conduzione della vita familiare costituisce, infatti, il frutto di decisioni comuni, libere e responsabili di entrambi i coniugi che possono incidere anche profondamente sul profilo economico di ciascuno di essi anche dopo la fine del matrimonio.
Orbene, il Tribunale evidenzia che, in sede di separazione tra le parti il Tribunale aveva omologato le condizioni così come concordate dalle parti, le quali prevedevano che i coniugi vivessero separati con obbligo di reciproco rispetto, che ciascuno provvedesse al proprio autonomo mantenimento.
Ciò premesso si evidenzia che, il ricorrente dichiara di svolgere la professione di impiegato presso e di percepire un reddito netto mensile di circa CP_3
1300,00, di avere una serie di finanziamenti accesi, di aver venduto la casa coniugale e utilizzato il ricavato della stessa per l'estinzione del mutuo, di non essere proprietario di alcun immobile, nonché di vivere a casa della madre e di pagare le relative utenze domestiche. Difatti dal modello 730 in relazione ai redditi del 2023 risulta aver percepito un reddito imponibile di euro 22.706 e dalle buste paga risulta una riduzione di un quinto dell'ammontare dello stipendio, nonché di aver percepito un reddito mensile netto pari a 1.071,00 euro a febbraio
2024, 2.238,00 a marzo 2024, 1.018,00 euro ad aprile 2024, 1.042,00 euro a maggio 2024, 3.051,00 a giugno 2024, 2.460 euro a luglio 2024 e 1.100,00 euro ad agosto 2024. (cfr. dichiarazione sostitutiva e buste paga depositate in atti).
Quanto alle condizioni economiche e reddituali della resistente, la stessa dichiara di essere disoccupata e di non svolgere attività lavorativa stabile, anche a causa delle precarie condizioni di salute, nei mesi di aprile e maggio 2024 di aver avuto contratto temporaneo con una società di pulizie e di lavorare come baby sitter in maniera saltuaria. La resistente risulta essere titolare di invalidità civile dapprima riconosciuta in misura pari al 100% e poi ridotta all'80%, e percepisce un assegno di invalidità pari ad euro 333,16; inoltre rappresenta di vivere con la madre a casa
4 del marito della stessa e non di essere proprietaria di alcun immobile (cfr. verbale di udienza e dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà).
Ciò posto, considerata la condizione economico-patrimoniale delle parti, come risultante dalla documentazione in atti, il Collegio rileva che non è apprezzabile alcun rilevante mutamento delle condizioni economiche dei coniugi rispetto al momento della separazione, allorquando concordemente venne escluso ogni dovere di mantenimento reciproco. Orbene, tenuto conto della breve durata del matrimonio (2 anni), dell'accordo raggiunto dalle parti in sede di separazione, della mancata prova che la resistente abbia contribuito alla carriera del marito sacrificando le proprie energie ed ambizioni lavorative per favorire il menage familiare, nonché in assenza di figli delle parti, il Collegio ritiene di non poter accogliere la domanda della resistente di determinazione in suo favore di un assegno divorzile, non ricorrendone i presupposti alla luce dei criteri sopra menzionati.
Ed invero, la Corte di Cassazione ha più volte ribadito che “l'assegno divorzile, nella sua componente compensativa, presuppone un rigoroso accertamento del nesso causale tra l'accertata sperequazione fra i mezzi economici dei coniugi e il contributo fornito dal richiedente medesimo alla conduzione familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno dei due, con sacrificio delle proprie aspettative professionali e reddituali. In assenza della prova di questo nesso causale, l'assegno può essere solo eventualmente giustificato da una esigenza assistenziale, la quale tuttavia consente il riconoscimento dell'assegno solo se il coniuge più debole non ha i mezzi sufficienti per un'esistenza dignitosa e versi in situazione di oggettiva impossibilità di procurarseli”. Precisandosi che
“il richiedente dovrà fornire la prova del contributo offerto alla comunione familiare, della eventuale rinuncia concordata ad occasioni lavorative e di crescita professionale in costanza di matrimonio, dell'apporto fornito alla realizzazione del patrimonio familiare e personale dell'ex coniuge” (cfr. da ultimo Cass. civ. n. 10614 del 2023; conforme Cass. civ. n. 38362 del 2021). Nel caso di specie, non risulta provata allo stato la dedotta sperequazione economica tra le parti, alla luce delle pressocché equivalenti condizioni economiche delle parti dall'epoca della separazione come accertato;
così come risulta sfornita di prova, da un lato, la circostanza relativa al sacrificio sopportato dalla resistente durante il rapporto coniugale, e così dall'altro, la mancanza dei mezzi di
5 sussistenza in capo alla sig.ra o comunque l'impossibilità di Controparte_2
poterseli procurare, in ragione di quanto dalla stessa dichiarato in ordine all'attività lavorativa anche saltuariamente svolta e all'età della medesima.
Alla luce delle suddette risultanze, non ricorrono i presupposti per la determinazione di un assegno divorzile in favore della resistente.
Motivi di equità, connessi alla natura del procedimento e agli esiti di esso, giustificano la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa, così provvede:
- dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto a Roma il 19.06.2021 tra e;
Controparte_1 Controparte_2
- dispone l'annotazione della presente sentenza nei registri dello stato civile del
Comune di Roma (registro degli atti di matrimonio dell'anno 2021, atto n.
00348, parte I, serie 03);
- rigetta la domanda di parte resistente diretta alla corresponsione di un assegno divorzile;
- compensa le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Roma in data 4.03.2025
IL GIUDICE REL. IL PRESIDENTE dott.ssa Paola Larosa dott.ssa Marta Ienzi
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