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Sentenza 15 agosto 2025
Sentenza 15 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 15/08/2025, n. 3457 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 3457 |
| Data del deposito : | 15 agosto 2025 |
Testo completo
N. 10875/2022 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
- Sezione Seconda Civile -
Il Tribunale di Salerno, in composizione monocratica, in persona del giudice dott.ssa Simona
D'Ambrosio, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al numero 10875 del R.G.A.C. dell'anno 2022, trattenuta in decisione con termini ex art. 190 c.p.c. con ordinanza ex art. 127-ter c.p.c. del 13.2.2025,
vertente
TRA
(c.f./p.iva ), in Parte_1 P.IVA_1
persona del legale rapp.te p.t., rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dagli avv.ti
Fiorenzo Marino e Andrea Di Lieto ed elettivamente domiciliata presso lo studio del primo,
sito in Salerno alla via Eugenio Caterina n. 14
- Attrice -
E
(c.f. ), in persona del Controparte_1 P.IVA_2
Ministro p.t., rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di
Salerno, presso cui domiciliano ope legis al C.so Vittorio Emanuele, 58
- Convenuto –
NONCHÉ
1 in persona del legale rapp.te Controparte_2
p.t., e in persona del legale rapp.te p.t. Controparte_3
- Convenute contumaci –
CONCLUSIONI
Come da rispettivi atti introduttivi, note telematiche depositate ex art. 127ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 10.2.2025 e comparse conclusionali, da intendersi integralmente richiamate per relationem.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 15.12.2022, la società Parte_1
conveniva in giudizio il , la
[...] Controparte_1 [...]
e la deducendo di Controparte_2 Controparte_3
essere beneficiaria, in via provvisoria, in forza di decreto n. 246 del 10.5.2006 adottato dalla soc. soggetto responsabile del patto territoriale specializzato Controparte_3
per l'agricoltura, di un contributo in conto capitale di € 303.120,00, rispetto alla spesa ammissibile di € 677.930,00, di cui € 33.890,00 per “progettazione, studi e assimilabili”, €
64.000,00 per “suolo aziendale”, € 413.040,00 per “opere murarie e assimilabili” ed €
167.000,00 per “macchinari, impianti e attrezzatura”, concesso ex art. 2, commi 203 e segg.,
della legge n. 662/2006 e della delibera CIPE del 21.3.1997 nell'ambito del Patto Territoriale
Sele Tanagro.
Specificava parte attrice che, in data 21.6.2022, a seguito di istruttoria della banca concessionaria sullo stato finale del programma di investimenti, le veniva notificato un provvedimento di rideterminazione del contributo in € 249.982,60, con richiesta di restituzione delle agevolazioni già erogate pari a € 22.825,40 + € 2.122,23 di interessi.
Pertanto, l'attrice agiva in giudizio per vedere riconosciuto il diritto a percepire l'intero ammontare del contributo riconosciuto in via provvisoria e, in via subordinata, il diritto al risarcimento del danno, quantificato in € 53.137,40, oltre interessi e rivalutazione.
2 Con comparsa depositata in data 19.5.2023, si costituiva in giudizio il
[...]
eccependo, in via pregiudiziale, il difetto di giurisdizione del Controparte_1
Tribunale Ordinario in favore del Giudice Amministrativo e contestando, nel merito, la fondatezza dell'avversa pretesa, di cui chiedeva il rigetto in quanto priva di pregio, sia in punto di fatto che di diritto.
In particolare, il convenuto chiariva che il contributo riconosciuto alla società CP_1
attrice era stato erogato in sede di approvazione del Patto Territoriale Sele-Tanagro il quale,
ai sensi della L. n. 662 del 1996, art. 2, commi 203 e segg., costituisce una delle possibili forme della programmazione negoziata, cui si ricorre nell'ipotesi di interventi che coinvolgono una molteplicità di soggetti pubblici e privati. I patti territoriali, sostanziandosi in accordi promossi dagli enti locali, dalle parti sociali o da altri soggetti pubblici o privati, sono disciplinati dall'art. 11 L. 241/1990 e rientrano, pertanto, nelle ipotesi di cui all'art.133,
comma 1, lett.a) n. 2 c.p.a., che devolve le controversie in materia di formazione, conclusione ed esecuzione degli accordi integrativi o sostitutivi di provvedimento amministrativo e degli accordi fra pubbliche amministrazioni alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.
La e la pur Controparte_2 Controparte_3
ritualmente citate, non si costituivano per tutta la durata del giudizio sicchè ne veniva dichiarata la contumacia con ordinanza del 19 giugno 2023.
Acquisita documentazione varia e mutato il giudice, la causa veniva trattenuta in decisione con ordinanza ex art. 127ter c.p.c. del 13.2.2025, con concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e memorie di replica.
Preliminarmente deve ritenersi fondata l'eccezione di difetto di giurisdizione del giudice ordinario.
In linea generale, in materia di contributi e sovvenzioni pubbliche, la giurisdizione dipende dal fatto che la legge riconosca direttamente la spettanza del beneficio ovvero la subordini ad una valutazione discrezionale della P.A., in quanto se nel primo caso la posizione del
3 privato è sempre qualificabile in termini di diritto soggettivo, nel secondo è d'interesse legittimo, come tale tutelabile dinanzi al giudice amministrativo nella fase procedimentale anteriore all'emanazione del provvedimento attributivo dell'aiuto oppure nel caso che tale provvedimento venga annullato in via di autotutela per vizi di legittimità o per un suo contrasto originario con il pubblico interesse. Qualora, tuttavia, non si tratti di contributi singolarmente riconosciuti ed attribuiti, ma erogati in sede di approvazione di un patto territoriale che, ai sensi della L. n. 662 del 1996, art. 2, commi 203 e segg., costituisce una delle possibili forme della programmazione negoziata, cui è dato ricorrere in caso d'interventi che coinvolgono una molteplicità di soggetti pubblici e privati ed “implicano
decisioni istituzionali e risorse finanziarie a carico delle amministrazioni statali, regionali e delle
province autonome, nonché degli enti pubblici” il suddetto criterio cede il passo alla prevalenza della giurisdizione amministrativa.
L'art. 11 L. n. 241 del 7 agosto 1990, oggi confluito nell'art. 133 c.p.a., devolve le relative controversie in materia di formazione, conclusione ed esecuzione,
alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.
Si verte quindi in tema di accordi promossi dagli enti locali, dalle parti sociali o da altri soggetti pubblici o privati per attuare un programma d'interventi caratterizzato da specifici obiettivi di promozione dello sviluppo locale e sono, quindi, manifestazione del modello consensuale nei rapporti della Pubblica Amministrazione con i privati e strumento di coordinamento dei vari enti pubblici.
Di conseguenza, anche le controversie che riguardano la revoca dei contributi, quale che ne siano le ragioni (se relative alla fase di concessione o all'inadempimento degli obblighi del beneficiario), sono attratte alla giurisdizione esclusiva in tema di accordi come già sancito dagli artt. 11, ultimo comma, e 15 della l. 241 del 1990 (Cass. S.U. 23.3.2009, n. 6960; Cass.
2008, n. 18630), nell'ambito di una disciplina che - per quanto afferisce ai patti territoriali e ai contratti di area - ha unificato le diverse ipotesi di cui agli artt. 11 e 15 della menzionata legge n. 241 del 1990.
4 Facendo applicazione dei principi su esposti al caso di specie, va dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore del giudice amministrativo, in quanto l'oggetto della controversia attiene al tema degli accordi promossi dagli enti locali, dalle parti sociali o da altri soggetti pubblici o privati per attuare un programma d'interventi caratterizzato da specifici obiettivi di promozione dello sviluppo locale e sono quindi incarnazione del modello consensuale sia nei rapporti della Pubblica Amministrazione con i privati che quale strumento di coordinamento dei vari enti pubblici.
Le spese giudiziali seguono la soccombenza della società attrice e sono liquidate come in dispositivo, in base ai valori del D.M. n. 147/22 (scaglione da € 26.001 a € 52.000).
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Simona D'Ambrosio, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione reietta,
definitivamente pronunciando nel giudizio R.G. 10875/2022, così provvede:
1) dichiara il proprio difetto di giurisdizione, essendo giurisdizionalmente competente il
Giudice Amministrativo in sede di giurisdizione esclusiva;
2) condanna la società attrice al pagamento, in favore del convenuto, delle spese CP_1
di lite che si liquidano in € 3.809,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali al 15%, iva e cpa come per legge;
3) nulla sulle spese di lite nei rapporti con le altre parti processuali in considerazione della loro contumacia.
Salerno lì, 14 agosto 2025.
Il Giudice
dott.ssa Simona D'Ambrosio
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
- Sezione Seconda Civile -
Il Tribunale di Salerno, in composizione monocratica, in persona del giudice dott.ssa Simona
D'Ambrosio, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al numero 10875 del R.G.A.C. dell'anno 2022, trattenuta in decisione con termini ex art. 190 c.p.c. con ordinanza ex art. 127-ter c.p.c. del 13.2.2025,
vertente
TRA
(c.f./p.iva ), in Parte_1 P.IVA_1
persona del legale rapp.te p.t., rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dagli avv.ti
Fiorenzo Marino e Andrea Di Lieto ed elettivamente domiciliata presso lo studio del primo,
sito in Salerno alla via Eugenio Caterina n. 14
- Attrice -
E
(c.f. ), in persona del Controparte_1 P.IVA_2
Ministro p.t., rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di
Salerno, presso cui domiciliano ope legis al C.so Vittorio Emanuele, 58
- Convenuto –
NONCHÉ
1 in persona del legale rapp.te Controparte_2
p.t., e in persona del legale rapp.te p.t. Controparte_3
- Convenute contumaci –
CONCLUSIONI
Come da rispettivi atti introduttivi, note telematiche depositate ex art. 127ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 10.2.2025 e comparse conclusionali, da intendersi integralmente richiamate per relationem.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 15.12.2022, la società Parte_1
conveniva in giudizio il , la
[...] Controparte_1 [...]
e la deducendo di Controparte_2 Controparte_3
essere beneficiaria, in via provvisoria, in forza di decreto n. 246 del 10.5.2006 adottato dalla soc. soggetto responsabile del patto territoriale specializzato Controparte_3
per l'agricoltura, di un contributo in conto capitale di € 303.120,00, rispetto alla spesa ammissibile di € 677.930,00, di cui € 33.890,00 per “progettazione, studi e assimilabili”, €
64.000,00 per “suolo aziendale”, € 413.040,00 per “opere murarie e assimilabili” ed €
167.000,00 per “macchinari, impianti e attrezzatura”, concesso ex art. 2, commi 203 e segg.,
della legge n. 662/2006 e della delibera CIPE del 21.3.1997 nell'ambito del Patto Territoriale
Sele Tanagro.
Specificava parte attrice che, in data 21.6.2022, a seguito di istruttoria della banca concessionaria sullo stato finale del programma di investimenti, le veniva notificato un provvedimento di rideterminazione del contributo in € 249.982,60, con richiesta di restituzione delle agevolazioni già erogate pari a € 22.825,40 + € 2.122,23 di interessi.
Pertanto, l'attrice agiva in giudizio per vedere riconosciuto il diritto a percepire l'intero ammontare del contributo riconosciuto in via provvisoria e, in via subordinata, il diritto al risarcimento del danno, quantificato in € 53.137,40, oltre interessi e rivalutazione.
2 Con comparsa depositata in data 19.5.2023, si costituiva in giudizio il
[...]
eccependo, in via pregiudiziale, il difetto di giurisdizione del Controparte_1
Tribunale Ordinario in favore del Giudice Amministrativo e contestando, nel merito, la fondatezza dell'avversa pretesa, di cui chiedeva il rigetto in quanto priva di pregio, sia in punto di fatto che di diritto.
In particolare, il convenuto chiariva che il contributo riconosciuto alla società CP_1
attrice era stato erogato in sede di approvazione del Patto Territoriale Sele-Tanagro il quale,
ai sensi della L. n. 662 del 1996, art. 2, commi 203 e segg., costituisce una delle possibili forme della programmazione negoziata, cui si ricorre nell'ipotesi di interventi che coinvolgono una molteplicità di soggetti pubblici e privati. I patti territoriali, sostanziandosi in accordi promossi dagli enti locali, dalle parti sociali o da altri soggetti pubblici o privati, sono disciplinati dall'art. 11 L. 241/1990 e rientrano, pertanto, nelle ipotesi di cui all'art.133,
comma 1, lett.a) n. 2 c.p.a., che devolve le controversie in materia di formazione, conclusione ed esecuzione degli accordi integrativi o sostitutivi di provvedimento amministrativo e degli accordi fra pubbliche amministrazioni alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.
La e la pur Controparte_2 Controparte_3
ritualmente citate, non si costituivano per tutta la durata del giudizio sicchè ne veniva dichiarata la contumacia con ordinanza del 19 giugno 2023.
Acquisita documentazione varia e mutato il giudice, la causa veniva trattenuta in decisione con ordinanza ex art. 127ter c.p.c. del 13.2.2025, con concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e memorie di replica.
Preliminarmente deve ritenersi fondata l'eccezione di difetto di giurisdizione del giudice ordinario.
In linea generale, in materia di contributi e sovvenzioni pubbliche, la giurisdizione dipende dal fatto che la legge riconosca direttamente la spettanza del beneficio ovvero la subordini ad una valutazione discrezionale della P.A., in quanto se nel primo caso la posizione del
3 privato è sempre qualificabile in termini di diritto soggettivo, nel secondo è d'interesse legittimo, come tale tutelabile dinanzi al giudice amministrativo nella fase procedimentale anteriore all'emanazione del provvedimento attributivo dell'aiuto oppure nel caso che tale provvedimento venga annullato in via di autotutela per vizi di legittimità o per un suo contrasto originario con il pubblico interesse. Qualora, tuttavia, non si tratti di contributi singolarmente riconosciuti ed attribuiti, ma erogati in sede di approvazione di un patto territoriale che, ai sensi della L. n. 662 del 1996, art. 2, commi 203 e segg., costituisce una delle possibili forme della programmazione negoziata, cui è dato ricorrere in caso d'interventi che coinvolgono una molteplicità di soggetti pubblici e privati ed “implicano
decisioni istituzionali e risorse finanziarie a carico delle amministrazioni statali, regionali e delle
province autonome, nonché degli enti pubblici” il suddetto criterio cede il passo alla prevalenza della giurisdizione amministrativa.
L'art. 11 L. n. 241 del 7 agosto 1990, oggi confluito nell'art. 133 c.p.a., devolve le relative controversie in materia di formazione, conclusione ed esecuzione,
alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.
Si verte quindi in tema di accordi promossi dagli enti locali, dalle parti sociali o da altri soggetti pubblici o privati per attuare un programma d'interventi caratterizzato da specifici obiettivi di promozione dello sviluppo locale e sono, quindi, manifestazione del modello consensuale nei rapporti della Pubblica Amministrazione con i privati e strumento di coordinamento dei vari enti pubblici.
Di conseguenza, anche le controversie che riguardano la revoca dei contributi, quale che ne siano le ragioni (se relative alla fase di concessione o all'inadempimento degli obblighi del beneficiario), sono attratte alla giurisdizione esclusiva in tema di accordi come già sancito dagli artt. 11, ultimo comma, e 15 della l. 241 del 1990 (Cass. S.U. 23.3.2009, n. 6960; Cass.
2008, n. 18630), nell'ambito di una disciplina che - per quanto afferisce ai patti territoriali e ai contratti di area - ha unificato le diverse ipotesi di cui agli artt. 11 e 15 della menzionata legge n. 241 del 1990.
4 Facendo applicazione dei principi su esposti al caso di specie, va dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore del giudice amministrativo, in quanto l'oggetto della controversia attiene al tema degli accordi promossi dagli enti locali, dalle parti sociali o da altri soggetti pubblici o privati per attuare un programma d'interventi caratterizzato da specifici obiettivi di promozione dello sviluppo locale e sono quindi incarnazione del modello consensuale sia nei rapporti della Pubblica Amministrazione con i privati che quale strumento di coordinamento dei vari enti pubblici.
Le spese giudiziali seguono la soccombenza della società attrice e sono liquidate come in dispositivo, in base ai valori del D.M. n. 147/22 (scaglione da € 26.001 a € 52.000).
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Simona D'Ambrosio, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione reietta,
definitivamente pronunciando nel giudizio R.G. 10875/2022, così provvede:
1) dichiara il proprio difetto di giurisdizione, essendo giurisdizionalmente competente il
Giudice Amministrativo in sede di giurisdizione esclusiva;
2) condanna la società attrice al pagamento, in favore del convenuto, delle spese CP_1
di lite che si liquidano in € 3.809,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali al 15%, iva e cpa come per legge;
3) nulla sulle spese di lite nei rapporti con le altre parti processuali in considerazione della loro contumacia.
Salerno lì, 14 agosto 2025.
Il Giudice
dott.ssa Simona D'Ambrosio
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