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Sentenza 23 gennaio 2025
Sentenza 23 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 23/01/2025, n. 94 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 94 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G. LAV. N. 683/2024
Udienza del 23/01/2025
Il Giudice del Lavoro viste le note di trattazione scritta depositate dalle parti;
visti gli artt. 127-ter e 429 cod. proc. civ.; ha pronunciato la seguente sentenza, con motivazione contestuale.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANZARO
- Sezione Prima Civile -
Settore Lavoro e Previdenza Sociale
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Catanzaro, nella persona del Dott. Paolo Pirruccio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE
nella causa iscritta al R.G. Lavoro n. 683/2024 promossa
DA
(C.F. Parte_1 CodiceFiscale_1
rappresentato e difeso dall'Avv. Luigina Barberio
- RICORRENTE -
CONTRO
(C.F. Controparte_1
), in persona del legale rappresentante pro tempore P.IVA_1
rappresentato e difeso dagli Avv.ti Francesco Muscari Tomaioli e Silvia Parisi
Controparte_2
[...] P.IVA_2 rappresentante pro tempore
Pagina 1 di 9 R.G. LAV. N. 683/2024
rappresentato e difeso dall'Avv. Maria Grazia Maida
(C.F. ), Controparte_3 P.IVA_3 in e
rappresentata e difesa dall'Avv. Anna Fasanella
- RESISTENTI -
avente ad oggetto: opposizione ad intimazione di pagamento - eccezione di prescrizione.
Conclusioni delle parti: come da atti di causa.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso depositato in data 18/03/2024, Parte_1
ha proposto opposizione avverso l'intimazione di pagamento
[...]
n. 030 2024 90016607 76/000, ricevuta in data 06/03/2024, relativamente e limitatamente ai seguenti titoli esecutivi in essa, tra gli altri, riportati:
i) cartella n. 03020020002868370000 (ente creditore: , CP_2 notificata il 31/08/2002 (importo residuo dovuto: € 14.484,34);
ii) cartella n. 03020030019600770000 (ente creditore: ), CP_1 notificata il 04/08/2003 (importo residuo dovuto: € 68.040,59);
iii) cartella n. 03020040007219827000 (ente creditore: , CP_2 notificata il 13/01/2005 (importo residuo dovuto: € 9.749,04); iv) cartella n. 03020050018533862000 (ente creditore: , CP_2 notificata il 24/12/2005 (importo residuo dovuto: € 9.312,43);
v) cartella n. 03020070000013076000 (ente creditore: ), CP_1 notificata il 28/02/2007 (importo residuo dovuto: € 11.725,91); vi) cartella n. 03020070013417111000 (ente creditore: ), CP_1 notificata l'11/09/2007 (importo residuo dovuto: € 60.796,58); vii) cartella n. 03020090022322934000 (ente creditore: , CP_2 notificata il 12/12/2009 (importo residuo dovuto: € 9.938,00).
1.1. Il ricorrente ha dedotto ed eccepito:
- l'omessa notifica delle cartelle sopra elencate;
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- l'intervenuta prescrizione quinquennale dei crediti ad esse sottesi.
1.2. Ha dunque concluso chiedendo che venga accertata e dichiarata la parziale nullità dell'intimazione di pagamento impugnata, in relazione alle cartelle esattoriali impugnate e sopra elencate.
2. Si è costituito l' che ha chiesto che l'opposizione venga CP_1 dichiarata inammissibile o improponibile e, in via subordinata e nel merito, che essa venga rigettata.
In via ulteriormente gradata, l' ha chiesto che comunque il CP_1 ricorrente venga condannato al pagamento di tutto quanto risulterà dovuto in corso di causa.
Infine, per l'ipotesi di accertata violazione delle disposizioni sull'esecuzione, che venga esclusa ogni sua responsabilità anche per le eventuali spese di lite.
3. Si è costituito l' che ha concluso chiedendo, in via CP_2 preliminare e principale, che il ricorso venga dichiarato inammissibile per violazione degli artt. 24 e 29 del D.Lgs. 46/1999, che venga dichiarata la propria carenza di legittimazione passiva ed, in ogni, caso il rigetto dell'opposizione in quanto infondata in fatto ed in diritto.
4. Si è infine costituita l' che ha Controparte_3 concluso chiedendo il rigetto del ricorso perché inammissibile ed infondato e che ne venga dichiarato il difetto di legittimazione passiva in ordine ai motivi di doglianza sui quali essa non è legittimata a contraddire, in quanto questioni di pertinenza dell'ente impositore.
5. Il ricorso è fondato limitatamente alle cartelle sub i), ii), iii), iv),
v) e vi), mentre deve essere rigettato con riferimento alla cartella indicata supra sub vii).
5.1. Avendo riguardo alla cartella sub i), recante il n.
03020020002868370000 (relativa a crediti , né l' né CP_2 CP_2
l' hanno documentato la sua notifica Controparte_3
(asseritamente avvenuta in data 31/08/2002).
Ne consegue che i crediti in essa indicati (concernenti rate di premio e regolazione premio degli anni 1999 e 2000) devono ritenersi CP_2
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senz'altro prescritti atteso che dallo stesso iter della citata cartella prodotto dall' (doc. n. 1 allegato alla memoria di costituzione) si CP_2 evince che dopo una iscrizione ipotecaria del 2004 vi è un vuoto di circa nove anni, fino al 2014, quando sarebbe stato eseguito un pignoramento presso terzi.
Le lettere di iscrizione di ipoteca del 2008 e del 2009 sono invece irrilevanti in quanto esse non richiamano, al loro interno (nel dettaglio degli addebiti), la cartella in esame.
5.2. Per quanto concerne la cartella ) recante il n. CP_1
03020030019600770000 (sub ii)), sia l' Controparte_4
sia l' hanno documentato (mediante produzione
[...] CP_1 dell'avviso di ricevimento) che la notifica è stata effettuata nella data indicata nell'intimazione (04/08/2003).
Si rinviene, poi, il seguente atto interruttivo della prescrizione:
- comunicazione di iscrizione ipotecaria n. 362, notificata a mezzo raccomandata in data 15/07/2004, che richiama espressamente anche la cartella in esame (doc. n. 7 allegato al fascicolo dell' ). CP_1
Da tale data è quindi iniziato a decorrere un nuovo quinquennio necessario ai fini della prescrizione (che sarebbe maturata il
15/07/2009).
La successiva comunicazione di iscrizione ipotecaria n. 935/30
(allegata al fascicolo dell' , notificata in data 21/04/2008 (doc. n. CP_2
8 allegato al fascicolo dell' ), invocata dall' quale ulteriore atto CP_1 CP_1 interruttivo, non richiama, però, al suo interno la cartella in esame;
in effetti, tale comunicazione non è stata prodotta dall' (bensì CP_1 dall' ), mentre l' si è limitato a produrre unicamente l'avviso CP_2 CP_1 di ricevimento. Tale atto non è quindi idoneo ai fini della interruzione della prescrizione.
La successiva intimazione di pagamento n.
03020099000175075000, notificata in data 13/03/2009 (pag. 7 della memoria difensiva dell' ), non risulta essere stata prodotta, CP_1 rinvenendosi in atti unicamente l'avviso di ricevimento (doc. n. 8
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allegato al fascicolo dell' ), sicché resta ignoto l'effettivo contenuto CP_1 dell'intimazione (o, comunque, di tale atto) e, in particolare, se essa richiamava espressamente anche la cartella in esame. Non è quindi possibile stabilire se quell'intimazione (o atto) avesse i requisiti della messa in mora (e fosse pertanto idonea ad interrompere la prescrizione in relazione alla cartella in esame).
Da ciò consegue che poiché il successivo atto interruttivo (Avi n.
03028201300000150000, il cui contenuto è comunque ignoto) sarebbe intervenuto - per come indicato dall' (a pag. 7 della memoria CP_1 difensiva) il 05/07/2013 (doc. n. 16 allegato alla memoria difensiva dell' ), quindi tardivamente, anche il credito sotteso a tale cartella CP_1 si deve ritenere prescritto in data 15/07/2009.
5.3. Per la cartella n. 03020040007219827000 (sub iii)), relativa a crediti non si rinviene prova in atti della sua notifica CP_2
(asseritamente avvenuta in data 13/01/2005). Tale cartella si riferisce a regolazioni di premio e rate di premio degli anni 2001 e 2002. CP_2
Dallo stesso iter della cartella prodotto dall' (doc. n. 2) si evince CP_2 che intercorre tra gli atti interruttivi ivi indicati (un'iscrizione ipotecaria del 13/03/2008 ed un pignoramento presso terzi del 04/06/2014) un periodo ben superiore a cinque anni (pari ad oltre sei anni), sicché anche il credito sotteso a tale cartella si deve ritenere prescritto.
È appena il caso di rilevare la ininfluenza della sospensione del decorso della prescrizione (dal 1° gennaio 2014 sino al 15 giugno 2014) stabilita dall'art. 1, comma 623, della legge n. 147/2013.
5.4. La cartella n. 03020050018533862000 (sub iv)), relativa a crediti è stata effettivamente notificata in data 24/12/2005 (si CP_2 veda l'avviso di ricevimento prodotto sia dall' sia dall' ). CP_2 CP_3
Tuttavia, anche per questa cartella emerge dallo stesso iter prodotto dall' (doc. n. 3) che tra gli atti interruttivi ivi indicati (un'iscrizione CP_2 ipotecaria del 13/03/2008 ed un pignoramento presso terzi del
04/06/2014) intercorre un periodo ben superiore a cinque anni, sicché anche il credito sotteso a tale cartella (per le medesime ragioni già
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esposte al punto che precede) si deve ritenere prescritto.
5.5. La cartella n. 03020070000013076000 (sub v)), relativa a crediti , è stata effettivamente notificata in data 28/02/2007 CP_1
(come si evince dal timbro postale apposto sull'avviso di ricevimento prodotto dall' ). CP_3
Anche per questa cartella si deve ripetere, in parte, quanto già sopra osservato con riferimento alla cartella sub ii).
Pur tenendo conto, questa volta, dell'atto interruttivo del
21/04/2008 (iscrizione ipotecaria n. 935/30), non essendo invece utile il dedotto atto interruttivo del 13/03/2009 (per le ragioni già esposte al § 5.2), il successivo atto interruttivo (Avi n.
03028201300000150000, il cui contenuto è comunque ignoto), notificato in data 05/07/2013 (doc. n. 16 allegato alla memoria difensiva dell' ), sarebbe manifestamente tardivo in quanto CP_1 eseguito a prescrizione già maturata (in data 21/04/2013). Anche il credito sotteso a tale cartella è, quindi, prescritto.
5.6. La cartella n. 03020070013417111000 (sub vi)), relativa a crediti , è stata effettivamente notificata in data 11/09/2007 CP_1
(come da avviso di ricevimento prodotto dall'Agenzia e dall' - si CP_1 veda il doc. n. 6 allegato al fascicolo di quest'ultimo).
Anche per tale cartella si deve ripetere quanto osservato con la cartella sub v) (§ 5.5 che precede). Il credito ad essa sotteso si è quindi prescritto in data 21/04/2013.
5.7. Infine, la cartella n. 03020090022322934000 (sub vii)), relativa a crediti è stata effettivamente notificata in data CP_2
12/12/2009 (si veda l'avviso di ricevimento prodotto dall' e CP_3 dall' ). CP_2
Dall'iter della cartella (doc. n. 4 allegato alla memoria dell' si CP_2 evince che sarebbe stato eseguito un pignoramento presso terzi in data
04/06/2014. L' ha in effetti documentato che detto pignoramento CP_2
(fascicolo n. 30/2014/43051) è stato ricevuto dal ricorrente in data
17/06/2014 (si veda l'avviso di ricevimento allegato all'atto di
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pignoramento presso terzi).
Risulta poi notificato al ricorrente anche un ulteriore atto di pignoramento presso terzi (n. 30/2015/74148) in data 15/07/2015 (si veda il referto di notifica dell'atto di pignoramento).
Ciò ha comportato ex novo l'interruzione della prescrizione che sarebbe maturata, pertanto, il 15/07/2020.
In data 04/12/2019 veniva poi notificata l'intimazione di pagamento n. 030 2019 90033834 90/000 (l'atto e il relativo avviso di ricevimento sono stati prodotti sia dall' sia dall' ) che ha ex novo CP_2 CP_3 interrotto il decorso della prescrizione che, pertanto, sarebbe scaduta
(senza tenere conto né di eventuali altri atti interruttivi né delle sospensioni emergenziali da Covid-19) in data 04/12/2024, sicché
l'intimazione di pagamento oggetto di opposizione (effettivamente notificata, come dedotto dal ricorrente, in data 06/03/2024: si veda l'avviso di ricevimento prodotto dall' ) ha tempestivamente CP_3 interrotto il termine di prescrizione.
Il credito sotteso a quest'ultima cartella non è, in conclusione, prescritto.
6. Le spese di lite seguono la soccombenza nei rapporti con l'
[...]
e l' e vengono liquidate nella misura Controparte_3 CP_1 specificata in dispositivo in ragione del valore dei crediti di pertinenza dell'Ente previdenziale predetto.
6.1. Nei rapporti con l' e l' le spese Controparte_4 CP_2 devono essere invece compensate per ¼ (un quarto) in ragione della reciproca soccombenza e vengono liquidate in dispositivo, già compensate in detta misura, sulla base del valore dei crediti di pertinenza dell' CP_2
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe indicata, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:
A) accoglie il ricorso nei limiti specificati in parte motiva e,
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per l'effetto, dichiara che non sono più dovuti, in quanto estinti per maturata prescrizione, i crediti sottesi alle seguenti cartelle di pagamento:
i) cartella n. 03020020002868370000 (ente creditore:
, importo residuo: € 14.484,34; CP_2
ii) cartella n. 03020030019600770000 (ente creditore:
), importo residuo: € 68.040,59; CP_1
iii) cartella n. 03020040007219827000 (ente creditore:
, importo residuo: € 9.749,04; CP_2 iv) cartella n. 03020050018533862000 (ente creditore:
, importo residuo: € 9.312,43; CP_2
v) cartella n. 03020070000013076000 (ente creditore:
), importo residuo: € 11.725,91; CP_1 vi) cartella n. 03020070013417111000 (ente creditore:
, importo residuo: € 60.796,58); CP_1
B) per l'effetto, annulla parzialmente l'intimazione di pagamento n. 030 2024 90016607 76/000 ovvero limitatamente alle cartelle specificate al punto A) che precede;
C) rigetta il ricorso con riferimento alla cartella di pagamento
n. 03020090022322934000 (ente creditore: ; CP_2
D) condanna i resistenti , e CP_1 CP_2 Controparte_4
, in solido tra loro, al pagamento della somma di €
[...]
43,00 a titolo di rimborso del contributo unificato, con clausola di distrazione, ex art. 93 cod. proc. civ., in favore dell'Avv.
Luigina Barberio;
E) condanna i resistenti e CP_2 Controparte_4
al pagamento, in solido tra loro, delle ulteriori
[...] spese di lite che si liquidano, già compensate per ¼ (un quarto), nella somma di € 4.935,00 per compensi di avvocato, oltre rimborso spese forfettarie (15% ex art. 2 d.m. n.
55/2014), C.P.A. ed I.V.A. (se dovuta), come per legge, con clausola di distrazione, ex art. 93 cod. proc. civ., in favore
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dell'Avv. Luigina Barberio;
F) condanna i resistenti e CP_1 Controparte_4
al pagamento, in solido tra loro, delle ulteriori
[...] spese di lite che si liquidano nella somma di € 8.400,00 per compensi di avvocato, oltre rimborso spese forfettarie (15% ex art. 2 d.m. n. 55/2014), C.P.A. ed I.V.A. (se dovuta), come per legge, con clausola di distrazione, ex art. 93 cod. proc. civ., in favore dell'Avv. Luigina Barberio.
Così deciso in Catanzaro, in data 23 gennaio 2025
Il Giudice del Lavoro
Dott. Paolo PIRRUCCIO
(firmato digitalmente)
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Udienza del 23/01/2025
Il Giudice del Lavoro viste le note di trattazione scritta depositate dalle parti;
visti gli artt. 127-ter e 429 cod. proc. civ.; ha pronunciato la seguente sentenza, con motivazione contestuale.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANZARO
- Sezione Prima Civile -
Settore Lavoro e Previdenza Sociale
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Catanzaro, nella persona del Dott. Paolo Pirruccio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE
nella causa iscritta al R.G. Lavoro n. 683/2024 promossa
DA
(C.F. Parte_1 CodiceFiscale_1
rappresentato e difeso dall'Avv. Luigina Barberio
- RICORRENTE -
CONTRO
(C.F. Controparte_1
), in persona del legale rappresentante pro tempore P.IVA_1
rappresentato e difeso dagli Avv.ti Francesco Muscari Tomaioli e Silvia Parisi
Controparte_2
[...] P.IVA_2 rappresentante pro tempore
Pagina 1 di 9 R.G. LAV. N. 683/2024
rappresentato e difeso dall'Avv. Maria Grazia Maida
(C.F. ), Controparte_3 P.IVA_3 in e
rappresentata e difesa dall'Avv. Anna Fasanella
- RESISTENTI -
avente ad oggetto: opposizione ad intimazione di pagamento - eccezione di prescrizione.
Conclusioni delle parti: come da atti di causa.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso depositato in data 18/03/2024, Parte_1
ha proposto opposizione avverso l'intimazione di pagamento
[...]
n. 030 2024 90016607 76/000, ricevuta in data 06/03/2024, relativamente e limitatamente ai seguenti titoli esecutivi in essa, tra gli altri, riportati:
i) cartella n. 03020020002868370000 (ente creditore: , CP_2 notificata il 31/08/2002 (importo residuo dovuto: € 14.484,34);
ii) cartella n. 03020030019600770000 (ente creditore: ), CP_1 notificata il 04/08/2003 (importo residuo dovuto: € 68.040,59);
iii) cartella n. 03020040007219827000 (ente creditore: , CP_2 notificata il 13/01/2005 (importo residuo dovuto: € 9.749,04); iv) cartella n. 03020050018533862000 (ente creditore: , CP_2 notificata il 24/12/2005 (importo residuo dovuto: € 9.312,43);
v) cartella n. 03020070000013076000 (ente creditore: ), CP_1 notificata il 28/02/2007 (importo residuo dovuto: € 11.725,91); vi) cartella n. 03020070013417111000 (ente creditore: ), CP_1 notificata l'11/09/2007 (importo residuo dovuto: € 60.796,58); vii) cartella n. 03020090022322934000 (ente creditore: , CP_2 notificata il 12/12/2009 (importo residuo dovuto: € 9.938,00).
1.1. Il ricorrente ha dedotto ed eccepito:
- l'omessa notifica delle cartelle sopra elencate;
Pagina 2 di 9 R.G. LAV. N. 683/2024
- l'intervenuta prescrizione quinquennale dei crediti ad esse sottesi.
1.2. Ha dunque concluso chiedendo che venga accertata e dichiarata la parziale nullità dell'intimazione di pagamento impugnata, in relazione alle cartelle esattoriali impugnate e sopra elencate.
2. Si è costituito l' che ha chiesto che l'opposizione venga CP_1 dichiarata inammissibile o improponibile e, in via subordinata e nel merito, che essa venga rigettata.
In via ulteriormente gradata, l' ha chiesto che comunque il CP_1 ricorrente venga condannato al pagamento di tutto quanto risulterà dovuto in corso di causa.
Infine, per l'ipotesi di accertata violazione delle disposizioni sull'esecuzione, che venga esclusa ogni sua responsabilità anche per le eventuali spese di lite.
3. Si è costituito l' che ha concluso chiedendo, in via CP_2 preliminare e principale, che il ricorso venga dichiarato inammissibile per violazione degli artt. 24 e 29 del D.Lgs. 46/1999, che venga dichiarata la propria carenza di legittimazione passiva ed, in ogni, caso il rigetto dell'opposizione in quanto infondata in fatto ed in diritto.
4. Si è infine costituita l' che ha Controparte_3 concluso chiedendo il rigetto del ricorso perché inammissibile ed infondato e che ne venga dichiarato il difetto di legittimazione passiva in ordine ai motivi di doglianza sui quali essa non è legittimata a contraddire, in quanto questioni di pertinenza dell'ente impositore.
5. Il ricorso è fondato limitatamente alle cartelle sub i), ii), iii), iv),
v) e vi), mentre deve essere rigettato con riferimento alla cartella indicata supra sub vii).
5.1. Avendo riguardo alla cartella sub i), recante il n.
03020020002868370000 (relativa a crediti , né l' né CP_2 CP_2
l' hanno documentato la sua notifica Controparte_3
(asseritamente avvenuta in data 31/08/2002).
Ne consegue che i crediti in essa indicati (concernenti rate di premio e regolazione premio degli anni 1999 e 2000) devono ritenersi CP_2
Pagina 3 di 9 R.G. LAV. N. 683/2024
senz'altro prescritti atteso che dallo stesso iter della citata cartella prodotto dall' (doc. n. 1 allegato alla memoria di costituzione) si CP_2 evince che dopo una iscrizione ipotecaria del 2004 vi è un vuoto di circa nove anni, fino al 2014, quando sarebbe stato eseguito un pignoramento presso terzi.
Le lettere di iscrizione di ipoteca del 2008 e del 2009 sono invece irrilevanti in quanto esse non richiamano, al loro interno (nel dettaglio degli addebiti), la cartella in esame.
5.2. Per quanto concerne la cartella ) recante il n. CP_1
03020030019600770000 (sub ii)), sia l' Controparte_4
sia l' hanno documentato (mediante produzione
[...] CP_1 dell'avviso di ricevimento) che la notifica è stata effettuata nella data indicata nell'intimazione (04/08/2003).
Si rinviene, poi, il seguente atto interruttivo della prescrizione:
- comunicazione di iscrizione ipotecaria n. 362, notificata a mezzo raccomandata in data 15/07/2004, che richiama espressamente anche la cartella in esame (doc. n. 7 allegato al fascicolo dell' ). CP_1
Da tale data è quindi iniziato a decorrere un nuovo quinquennio necessario ai fini della prescrizione (che sarebbe maturata il
15/07/2009).
La successiva comunicazione di iscrizione ipotecaria n. 935/30
(allegata al fascicolo dell' , notificata in data 21/04/2008 (doc. n. CP_2
8 allegato al fascicolo dell' ), invocata dall' quale ulteriore atto CP_1 CP_1 interruttivo, non richiama, però, al suo interno la cartella in esame;
in effetti, tale comunicazione non è stata prodotta dall' (bensì CP_1 dall' ), mentre l' si è limitato a produrre unicamente l'avviso CP_2 CP_1 di ricevimento. Tale atto non è quindi idoneo ai fini della interruzione della prescrizione.
La successiva intimazione di pagamento n.
03020099000175075000, notificata in data 13/03/2009 (pag. 7 della memoria difensiva dell' ), non risulta essere stata prodotta, CP_1 rinvenendosi in atti unicamente l'avviso di ricevimento (doc. n. 8
Pagina 4 di 9 R.G. LAV. N. 683/2024
allegato al fascicolo dell' ), sicché resta ignoto l'effettivo contenuto CP_1 dell'intimazione (o, comunque, di tale atto) e, in particolare, se essa richiamava espressamente anche la cartella in esame. Non è quindi possibile stabilire se quell'intimazione (o atto) avesse i requisiti della messa in mora (e fosse pertanto idonea ad interrompere la prescrizione in relazione alla cartella in esame).
Da ciò consegue che poiché il successivo atto interruttivo (Avi n.
03028201300000150000, il cui contenuto è comunque ignoto) sarebbe intervenuto - per come indicato dall' (a pag. 7 della memoria CP_1 difensiva) il 05/07/2013 (doc. n. 16 allegato alla memoria difensiva dell' ), quindi tardivamente, anche il credito sotteso a tale cartella CP_1 si deve ritenere prescritto in data 15/07/2009.
5.3. Per la cartella n. 03020040007219827000 (sub iii)), relativa a crediti non si rinviene prova in atti della sua notifica CP_2
(asseritamente avvenuta in data 13/01/2005). Tale cartella si riferisce a regolazioni di premio e rate di premio degli anni 2001 e 2002. CP_2
Dallo stesso iter della cartella prodotto dall' (doc. n. 2) si evince CP_2 che intercorre tra gli atti interruttivi ivi indicati (un'iscrizione ipotecaria del 13/03/2008 ed un pignoramento presso terzi del 04/06/2014) un periodo ben superiore a cinque anni (pari ad oltre sei anni), sicché anche il credito sotteso a tale cartella si deve ritenere prescritto.
È appena il caso di rilevare la ininfluenza della sospensione del decorso della prescrizione (dal 1° gennaio 2014 sino al 15 giugno 2014) stabilita dall'art. 1, comma 623, della legge n. 147/2013.
5.4. La cartella n. 03020050018533862000 (sub iv)), relativa a crediti è stata effettivamente notificata in data 24/12/2005 (si CP_2 veda l'avviso di ricevimento prodotto sia dall' sia dall' ). CP_2 CP_3
Tuttavia, anche per questa cartella emerge dallo stesso iter prodotto dall' (doc. n. 3) che tra gli atti interruttivi ivi indicati (un'iscrizione CP_2 ipotecaria del 13/03/2008 ed un pignoramento presso terzi del
04/06/2014) intercorre un periodo ben superiore a cinque anni, sicché anche il credito sotteso a tale cartella (per le medesime ragioni già
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esposte al punto che precede) si deve ritenere prescritto.
5.5. La cartella n. 03020070000013076000 (sub v)), relativa a crediti , è stata effettivamente notificata in data 28/02/2007 CP_1
(come si evince dal timbro postale apposto sull'avviso di ricevimento prodotto dall' ). CP_3
Anche per questa cartella si deve ripetere, in parte, quanto già sopra osservato con riferimento alla cartella sub ii).
Pur tenendo conto, questa volta, dell'atto interruttivo del
21/04/2008 (iscrizione ipotecaria n. 935/30), non essendo invece utile il dedotto atto interruttivo del 13/03/2009 (per le ragioni già esposte al § 5.2), il successivo atto interruttivo (Avi n.
03028201300000150000, il cui contenuto è comunque ignoto), notificato in data 05/07/2013 (doc. n. 16 allegato alla memoria difensiva dell' ), sarebbe manifestamente tardivo in quanto CP_1 eseguito a prescrizione già maturata (in data 21/04/2013). Anche il credito sotteso a tale cartella è, quindi, prescritto.
5.6. La cartella n. 03020070013417111000 (sub vi)), relativa a crediti , è stata effettivamente notificata in data 11/09/2007 CP_1
(come da avviso di ricevimento prodotto dall'Agenzia e dall' - si CP_1 veda il doc. n. 6 allegato al fascicolo di quest'ultimo).
Anche per tale cartella si deve ripetere quanto osservato con la cartella sub v) (§ 5.5 che precede). Il credito ad essa sotteso si è quindi prescritto in data 21/04/2013.
5.7. Infine, la cartella n. 03020090022322934000 (sub vii)), relativa a crediti è stata effettivamente notificata in data CP_2
12/12/2009 (si veda l'avviso di ricevimento prodotto dall' e CP_3 dall' ). CP_2
Dall'iter della cartella (doc. n. 4 allegato alla memoria dell' si CP_2 evince che sarebbe stato eseguito un pignoramento presso terzi in data
04/06/2014. L' ha in effetti documentato che detto pignoramento CP_2
(fascicolo n. 30/2014/43051) è stato ricevuto dal ricorrente in data
17/06/2014 (si veda l'avviso di ricevimento allegato all'atto di
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pignoramento presso terzi).
Risulta poi notificato al ricorrente anche un ulteriore atto di pignoramento presso terzi (n. 30/2015/74148) in data 15/07/2015 (si veda il referto di notifica dell'atto di pignoramento).
Ciò ha comportato ex novo l'interruzione della prescrizione che sarebbe maturata, pertanto, il 15/07/2020.
In data 04/12/2019 veniva poi notificata l'intimazione di pagamento n. 030 2019 90033834 90/000 (l'atto e il relativo avviso di ricevimento sono stati prodotti sia dall' sia dall' ) che ha ex novo CP_2 CP_3 interrotto il decorso della prescrizione che, pertanto, sarebbe scaduta
(senza tenere conto né di eventuali altri atti interruttivi né delle sospensioni emergenziali da Covid-19) in data 04/12/2024, sicché
l'intimazione di pagamento oggetto di opposizione (effettivamente notificata, come dedotto dal ricorrente, in data 06/03/2024: si veda l'avviso di ricevimento prodotto dall' ) ha tempestivamente CP_3 interrotto il termine di prescrizione.
Il credito sotteso a quest'ultima cartella non è, in conclusione, prescritto.
6. Le spese di lite seguono la soccombenza nei rapporti con l'
[...]
e l' e vengono liquidate nella misura Controparte_3 CP_1 specificata in dispositivo in ragione del valore dei crediti di pertinenza dell'Ente previdenziale predetto.
6.1. Nei rapporti con l' e l' le spese Controparte_4 CP_2 devono essere invece compensate per ¼ (un quarto) in ragione della reciproca soccombenza e vengono liquidate in dispositivo, già compensate in detta misura, sulla base del valore dei crediti di pertinenza dell' CP_2
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe indicata, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:
A) accoglie il ricorso nei limiti specificati in parte motiva e,
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per l'effetto, dichiara che non sono più dovuti, in quanto estinti per maturata prescrizione, i crediti sottesi alle seguenti cartelle di pagamento:
i) cartella n. 03020020002868370000 (ente creditore:
, importo residuo: € 14.484,34; CP_2
ii) cartella n. 03020030019600770000 (ente creditore:
), importo residuo: € 68.040,59; CP_1
iii) cartella n. 03020040007219827000 (ente creditore:
, importo residuo: € 9.749,04; CP_2 iv) cartella n. 03020050018533862000 (ente creditore:
, importo residuo: € 9.312,43; CP_2
v) cartella n. 03020070000013076000 (ente creditore:
), importo residuo: € 11.725,91; CP_1 vi) cartella n. 03020070013417111000 (ente creditore:
, importo residuo: € 60.796,58); CP_1
B) per l'effetto, annulla parzialmente l'intimazione di pagamento n. 030 2024 90016607 76/000 ovvero limitatamente alle cartelle specificate al punto A) che precede;
C) rigetta il ricorso con riferimento alla cartella di pagamento
n. 03020090022322934000 (ente creditore: ; CP_2
D) condanna i resistenti , e CP_1 CP_2 Controparte_4
, in solido tra loro, al pagamento della somma di €
[...]
43,00 a titolo di rimborso del contributo unificato, con clausola di distrazione, ex art. 93 cod. proc. civ., in favore dell'Avv.
Luigina Barberio;
E) condanna i resistenti e CP_2 Controparte_4
al pagamento, in solido tra loro, delle ulteriori
[...] spese di lite che si liquidano, già compensate per ¼ (un quarto), nella somma di € 4.935,00 per compensi di avvocato, oltre rimborso spese forfettarie (15% ex art. 2 d.m. n.
55/2014), C.P.A. ed I.V.A. (se dovuta), come per legge, con clausola di distrazione, ex art. 93 cod. proc. civ., in favore
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dell'Avv. Luigina Barberio;
F) condanna i resistenti e CP_1 Controparte_4
al pagamento, in solido tra loro, delle ulteriori
[...] spese di lite che si liquidano nella somma di € 8.400,00 per compensi di avvocato, oltre rimborso spese forfettarie (15% ex art. 2 d.m. n. 55/2014), C.P.A. ed I.V.A. (se dovuta), come per legge, con clausola di distrazione, ex art. 93 cod. proc. civ., in favore dell'Avv. Luigina Barberio.
Così deciso in Catanzaro, in data 23 gennaio 2025
Il Giudice del Lavoro
Dott. Paolo PIRRUCCIO
(firmato digitalmente)
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