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Sentenza 27 novembre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 27/11/2025, n. 1676 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 1676 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Palermo, I Sezione Civile, composta dai signori:
1) Dott. Giovanni D'Antoni Presidente
2) Dott. Angelo Piraino Consigliere
3) Dott. Giovanni Sirchia Giudice Ausiliario dei quali il terzo relatore ed estensore, riunita in Camera di
Consiglio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 1306/2021 del R.G. Cont. Civ. di questa Corte di Appello, posta in decisione il 19 novembre 2025, promossa in questo grado
DA
, nata ad [...] il [...] (C.F. ), elettivamente Parte_1 C.F._1
domiciliata in Agrigento, via Diodoro Siculo n. 21, presso lo studio legale dell'avv. Antonio Alaimo che la rappresentata e difende, per procura in atti
APPELLANTE
C O N T R O
(C.F. ) ,in persona Controparte_1 P.IVA_1
del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliato in Agrigento, Piazza A. Moro 1, rappresentato e difeso dall'avv. Diega Alaimo Martello, per procura in atti
APPELLATO CONCLUSIONI DELLE PARTI:
Per l' appellante: come in atti;
Per l'appellato: come in atti. 2
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con sentenza in data 1 febbraio 2022, il Tribunale di Agrigento, decidendo sull'opposizione proposta da nei confronti del , con la quale gli Parte_1 Controparte_1
era stata irrogata la sanzione amministrativa di euro 6.000,00, così disponeva:
“- rigetta l'opposizione svolta da , confermando integralmente l'ordinanza Parte_1
ingiunzione opposta;
- condanna l'opponente al pagamento delle spese di lite che si liquidano in Parte_1
complessivi € 1.200,00, oltre accessori come per legge”.
Esponeva il primo giudice che priva di fondamento era l'eccezione formulata dal Parte_1
di non aver mai ricevuto la comunicazione di avvio del procedimento, richiamata nell'ordinanza impugnata.
Invero il aveva fornito prova dell'avvenuta comunicazione Controparte_1
mediante produzione in giudizio della nota prot. n. 75093 del 15.10.2015 del Comune di Agrigento -
Settore VII Polizia Locale - Servizio 3 Polizia Giudiziaria - avente ad oggetto
“comunicazione/Notifica illecito amministrativo ai sensi del D. Lgs. n. 152/2006 ai fini della irrogazione della sanzione amministrativa” e del relativo avviso di ricevimento sottoscritto dal ricorrente comprovante la sua regolare notifica. In ogni caso, l'invio della comunicazione di avvio di procedimento non era un obbligo normativamente imposto, poiché l'applicabilità dell'art. 7 della
Legge n. 241/90 andava esclusa con riferimento al procedimento per l'applicazione di sanzioni amministrative disciplinato dalla Legge n. 689/81 in quanto la contestazione degli addebiti integrava, essa stessa, una forma di comunicazione di avvio del procedimento tipizzata dalla legge.
Il ricorrente aveva dedotto che, da quanto risultava dal processo verbale, la verifica del suo immobile era stata compiuta l'11 Luglio 2014, ma, tuttavia, la contestazione della infrazione allo stesso imputata - individuata nella violazione dell'art. 124, I comma, del D. Lgs. n. 152/2006, per avere collegato i reflui fognari provenienti dall'anzidetto cespite alla rete fognaria delle acque nere ubicata nella strada mediante impianto di sollevamento privo della necessaria autorizzazione allo scarico - era avvenuta il 15 Ottobre 2015, ossia dopo che era trascorso oltre un anno,in assenza di particolare complessità, di difficoltà tecniche, e/o dalla necessità di espletare indagini dirette a conclamare la violazione in questione, essendo finalizzata soltanto ad appurare se esso istante fosse o meno in possesso di un'autorizzazione allo scarico, in violazione dell'art. 14 della legge n. 689/1981.
Rilevava il primo giudice che: 3
- alla data al 15 Ottobre 2015 - giorno in cui l' opponente, per sua stessa ammissione, aveva ricevuto la comunicazione/notifica di illecito amministrativo, debitamente inviatagli dal
Comune di Agrigento, Settore VII, Polizia Locale, Servizio 3, Polizia Giudiziaria- era intercorso un arco temporale inferiore a quello di novanta giorni fissato dal II comma dell'art. 14 della legge n. 689/1981 dalla data del il 19 Agosto 2015 in cui risultava concluso l'accertamento dell'U.T.C. del Comune di Agrigento, coadiuvato da agenti del Comando di
Polizia Municipale, e che, all'esito del sopralluogo effettuato l'11 Luglio 2014, l'ente locale accertatore aveva dovuto compiere una specifica attività istruttoria volta, innanzitutto, a individuare il proprietario dell'immobile che ne aveva formato oggetto, che si era concluso con la visura catastale;
- il lasso di tempo, non breve, trascorso tra la data dell' accertamento e quella di notifica dell' illecito amministrativo, effettuata il 15 Ottobre 2015, si giustificava, oltre che per l'esigenza di effettuare approfondite indagini per l'acquisizione di corretti dati concernenti gli elementi oggettivi e soggettivi della cennata violazione, pure in considerazione del numero, presumibilmente assai elevato, di pratiche da esitare da parte dell'ufficio comunale a ciò preposto che aveva reso meno celere la conclusione delle menzionate valutazioni, con la conseguenza che - diversamente da quanto asserito dal ricorrente - il provvedimento sanzionatorio opposto non si configurava affatto nullo;
- Era giuridicamente infondato il secondo motivo di opposizione articolato dall'opponente che aveva esposto che l'immobile di cui era proprietario ricadeva in zona isolata, ai sensi dell'art. 133 del D. Lgs. n. 152/2006 - che prevedeva, nel caso di mancanza di autorizzazione allo scarico per edifici isolati, l'applicazione di una sanzione amministrativa da € 600,00 a €
3.000,00 - in quanto l'unica prova documentale prodotta dall'opponente per corroborarlo non consentiva di appurare con certezza e, al di là di ogni plausibile dubbio, che il richiamato immobile fosse qualificabile alla stregua di edificio isolato, ai sensi della citata norma, essendo rappresentata dalla aerofotografia dei luoghi che era stata tratta da una ripresa aerea eseguita dalla S.A.S. TD S.R.L. il 27 Luglio 1968, come si ricavava dalla lettura del timbro apposto sul retro della medesima, e risaliva, quindi, a quasi 50 anni prima dell'espletamento dell'accertamento in discussione ed inoltre i testi escussi avevano dichiarato di non essere a conoscenza e di nulla poter riferire in ordine al capitolo di prova n. 4 articolato in ricorso 4
riguardante proprio la rideterminazione in € 600,00 della sanzione amministrativa da parte del per altri immobili vicini a quello del . Controparte_1 Pt_1
Il primo giudice concludeva affermando che l'ordinanza impugnata doveva, quindi, essere confermata, anche nella misura della sanzione.
***
Avverso la predetta sentenza proponeva appello esponendo che Parte_1
l'accertamento era stato concluso con la visura catastale il 19 Agosto 2015 e da questa data al 15
Ottobre 2015, giorno in cui la opponente, per sua stessa ammissione, aveva ricevuto la richiamata comunicazione/notifica di illecito amministrativo, debitamente inviatale dal Comune di Agrigento,
Settore VII – Polizia Locale – Servizio 3 – Polizia Giudiziaria, era intercorso un arco temporale inferiore a quello di novanta giorni fissato dal II comma dell'art. 14 della legge n.689/1981.
Il Giudice di prime cure avrebbe dovuto tuttavia valutare se il tempo di tredici mesi impiegato per la conclusione dell'accertamento fosse o meno congruo rispetto all'attività da compiere. Attività ed indagine che, nel caso specifico, era diretta alla verifica dell'esistenza dell'autorizzazione allo scarico ed all'accertamento della proprietà dell'immobile.
Tale valutazione non era stata effettuata, poiché il Giudice aveva preso in considerazione altri elementi del tutto estranei e contrari ai principi che regolavano il buon andamento della P.A.
Ai sensi dell'art. 434 c.p.c. la sentenza impugnata doveva essere modificata nel modo seguente:
“ Questo decidente, ritiene che - a fronte della semplicità delle verifiche ed acquisizioni documentali da compiere - il lasso di tempo intercorso per la conclusione dell'accertamento è da ritenersi irragionevole, individuando il dies a quo in sei mesi decorrenti dal primo accertamento avvenuto in data 15.10.2015. Pertanto l'ordinanza impugnata deve ritenersi nulla poiché notificata oltre i termini legislativamente previsti”.
Ai sensi dell'art. 434 c.p.c. la sentenza impugnata doveva essere modificata nella parte in cui il
Tribunale di Agrigento aveva ritenuto che “Del pari giuridicamente infondato risulta essere il secondo motivo articolato dalla opponente per prendere posizione avverso la enunciata ordinanza- ingiunzione ”.
Osservava che la produzione della aerofotogrammetria del 1968, contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale, provava che l'immobile in parola già a quella data era stato edificato e che si trovava in zona isolata. Nel 1968 nessuna norma imponeva la preventiva richiesta di autorizzazione allo scarico. 5
Ciò posto nessuna violazione era stata perpetrata. L'obbligo dell'autorizzazione allo scarico, essendo successivo, avrebbe dovuto indurre la P.A. a prendere in considerazione tale circostanza, che, invece,la aveva condotto a richiedere, in via subordinata e nel merito, la riduzione della sanzione al minimo edittale.
***
Il si costituiva in giudizio ed esponeva che il termine Controparte_1
di novanta giorni entro il quale contestare la violazione poteva iniziare a decorrere anche in tempo successivo al verbale di accertamento, qualora i fatti da accertare, non semplici ed evidenti, richiedevano ulteriori indagini.
Costituiva jus recptum, in tema di sanzioni amministrative, che la conclusione dell'accertamento, in relazione al quale collocare il dies a quo del termine di novanta giorni stabilito dall'art. 14 della legge n. 689/1981, non coincideva con la conoscenza dei fatti nella loro materialità, ma andava inteso come comprensivo del tempo necessario per la completa conoscenza da parte dell'Autorità competente di tutti gli elementi oggettivi e soggettivi della violazione, la cui omissione potrebbe pregiudicare la correttezza della procedura. Tale completa conoscenza della violazione includeva anche l'istruttoria finalizzata a identificare i soggetti attivi dell'illecito, cui era imputabile la violazione commessa.
Nel caso di specie, contrariamente a quanto sostenuto da controparte, l'attività accertativa era stata completata definitivamente in data 19.08.2015, così come dichiarato dagli agenti accertatori e dal funzionario responsabile del procedimento del Comune di Agrigento .
Emergeva, quindi, con tutta evidenza che la durata dell'accertamento nella vicenda in oggetto rispondeva al principio di ragionevolezza dell'azione amministrativa e la protrazione dell'accertamento nel tempo era pienamente legittima, in considerazione del fatto che era stata posta in essere quell'attività istruttoria necessaria ad acclarare tutti gli elementi (oggettivi e soggettivi) dell'illecito amministrativo ambientale contestato.
Tenuto, pertanto, conto delle verifiche ed acquisizione documentale compiute e considerato che erano state effettuate dietro impulso della Procura della Repubblica e avevano riguardato una vasta zona e numerosi immobili in territorio di Agrigento, del tutto correttamente il Giudice di primo grado aveva ritenuto congruo e ragionevole il lasso di tempo intercorso per la conclusione dell'accertamento. 6
Nessuna censura, dunque, poteva essere mossa alla sentenza di primo grado con la quale con un iter logico motivazionale ineccepibile era stata respinta in toto l'eccezione formulata dal ricorrente in primo grado.
Il aveva chiesto la riforma della sentenza, argomentando che l'immobile era stato Pt_1
edificato in data antecedente al 1968, periodo nel quale non vigeva l'obbligo di munirsi di autorizzazione allo scarico. Rilevava che l'immobile in questione insisteva in una zona (peraltro balneare denominata San Leone) che, ove realmente abitata da meno di 2.000 abitanti, risultava comunque servita da pubblica fognatura (cfr. verbale di sopralluogo in fasc. di I grado - doc. n. 5) ed il relativo scarico andava, dunque, autorizzato.
Nell'affermare controparte che l'immobile in questione era stato costruito nel tempo in cui non vigeva l'obbligo della preventiva autorizzazione allo scarico dei reflui, trascurava, tuttavia, quanto disposto dall'art. 38 della Legge Regionale n. 27 del 15.05.1986 (Disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e degli scarichi degli insediamenti civili che non recapitano nelle pubbliche fognature) a mente del quale “ I titolari degli scarichi provenienti da insediamenti civili esistenti che non recapitano in pubbliche fognature sono tenuti a dichiarare la loro posizione e a presentare domanda di autorizzazione allo scarico all'Autorità comunale competente, entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge (………)”.
In difetto di prova idonea a dimostrare la sussistenza di dichiarazioni della propria posizione e/o di istanze di autorizzazione nei termini fissati dalla normativa citata, le circostanze ex adverso dedotte non erano idonee a scriminare l'acclarata condotta illecita dell'autrice della violazione, tenuta quale proprietaria dell'immobile a conformarsi al precetto di legge.
Controparte, su cui incombeva l'onere probatorio imposto dall'art. 2697 codice civile, non aveva fornito alcuna prova idonea a supportare il motivo di opposizione e, pertanto, il Giudice di primo grado, del tutto correttamente aveva rigettato la domanda di rideterminazione della sanzione amministrativa irrogata.
***
Nell'udienza del 19 novembre 2025, procedutosi alla discussione, la causa veniva decisa come da dispositivo del quale si dava lettura.
***
Con riferimento al primo motivo di appello si osserva che è principio giurisprudenziale pacifico che, in tema di sanzioni amministrative, i limiti temporali entro i quali - a pena di estinzione 7
dell'obbligazione di pagamento - l'Amministrazione procedente deve provvedere alla notifica della contestazione sono collegati all'esito del procedimento di accertamento, la cui durata va valutata in relazione al caso concreto e non anche alla data di commissione della violazione, dalla quale decorre invece il solo termine iniziale di prescrizione di cui all'art. 28 della legge n. 689 del 1981
(Cass. n. 22171 del 24/11/2004 ).
Pertanto, il momento dell'accertamento - in relazione al quale collocare il "dies a quo" del termine (di gg. 90 ) previsto dall'art. 14, comma 2, della legge n. 689 del 1981, per la notifica degli estremi di tale violazione - non coincide con quello in cui viene acquisito il "fatto" nella sua materialità da parte dell'autorità cui è stato trasmesso il rapporto, ma va individuato nel momento in cui detta autorità abbia acquisito e valutato tutti i dati indispensabili ai fini della verifica dell'esistenza della violazione segnalata, ovvero in quello in cui il tempo decorso non risulti ulteriormente giustificato dalla necessità di tale acquisizione e valutazione;
il compito di individuare, secondo le caratteristiche e la complessità della situazione concreta, il momento in cui ragionevolmente la contestazione avrebbe potuto essere tradotta in accertamento e da cui deve farsi decorrere il termine per la contestazione spetta al giudice del merito, la cui valutazione non è sindacabile nel giudizio di legittimità, ove congruamente motivata
(Cass. n. 27702 del 29/10/2019)
Ritiene la Corte che, nella specie, è ingiustificato il ritardo nella contestazione della violazione .
L'accertamento si è concluso in data 19.08.2015, benché alla data del 30.06.2015 fosse stata già individuata il come titolare della proprietà dell'immobile in questione ( v. visura per Pt_1
immobile in fascicolo di primo grado del pg. 9). La contestazione della violazione CP_1
avvenuta il 15 Ottobre 2015 deve quindi ritenersi tardiva non soltanto perchè avvenuta a distanza di circa 13 mesi dalla data della verifica dell'immobile in questione, ma perfino a distanza di oltre 90 giorni dalla data nella quale era stata che acquisita la visura dell'immobile con individuazione del ricorrente come suo proprietario, circostanza che avrebbe consentito, appena verificatasi, l'immediata contestazione della violazione.
Va pertanto accolto il primo motivo di appello, con assorbimento del secondo.
Le spese di entrambi i gradi del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano per il giudizio di primo grado in euro 2.814,00, di cui euro 2.550,00 per compenso professionale di avvocato ed euro
264,00 per spese vive, oltre spese generali al 15%, C.P.A. ed I.V.A. nella misura legalmente dovuta,
e per questo grado del giudizio in euro 2.355,50, di cui euro 2.000,00 per compenso professionale di 8
avvocato ed euro 355,50 per spese vive, oltre spese generali al 15%, C.P.A. ed I.V.A. nella misura legalmente dovuta.
P.Q.M.
La Corte, in riforma della sentenza resa in data 1 febbraio 2022 dal Tribunale di Agrigento appellata da nei confronti del , annulla l'ordinanza Parte_1 Controparte_1
ingiunzione n. 34 del 24 agosto 2018, resa dal con la quale Controparte_1
è stata irrogata al la sanzione di euro 6.000,00. Pt_1
Condanna l'appellato al pagamento in favore dell'appellante delle spese di entrambi i gradi del giudizio che liquida per il giudizio di primo grado in euro 2.814,00, di cui euro 2.550,00 per compenso professionale di avvocato, oltre spese generali al 15%, C.P.A. ed I.V.A. nella misura legalmente dovuta, e per questo grado del giudizio in euro 2.355,50, di cui euro 2.000,00 per compenso professionale di avvocato, oltre spese generali al 15%, C.P.A. ed I.V.A. nella misura legalmente dovuta.
Così deciso in Palermo nella Camera di Consiglio del 19 novembre 2025 della I sezione Civile della
Corte di Appello.
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Palermo, I Sezione Civile, composta dai signori:
1) Dott. Giovanni D'Antoni Presidente
2) Dott. Angelo Piraino Consigliere
3) Dott. Giovanni Sirchia Giudice Ausiliario dei quali il terzo relatore ed estensore, riunita in Camera di
Consiglio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 1306/2021 del R.G. Cont. Civ. di questa Corte di Appello, posta in decisione il 19 novembre 2025, promossa in questo grado
DA
, nata ad [...] il [...] (C.F. ), elettivamente Parte_1 C.F._1
domiciliata in Agrigento, via Diodoro Siculo n. 21, presso lo studio legale dell'avv. Antonio Alaimo che la rappresentata e difende, per procura in atti
APPELLANTE
C O N T R O
(C.F. ) ,in persona Controparte_1 P.IVA_1
del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliato in Agrigento, Piazza A. Moro 1, rappresentato e difeso dall'avv. Diega Alaimo Martello, per procura in atti
APPELLATO CONCLUSIONI DELLE PARTI:
Per l' appellante: come in atti;
Per l'appellato: come in atti. 2
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con sentenza in data 1 febbraio 2022, il Tribunale di Agrigento, decidendo sull'opposizione proposta da nei confronti del , con la quale gli Parte_1 Controparte_1
era stata irrogata la sanzione amministrativa di euro 6.000,00, così disponeva:
“- rigetta l'opposizione svolta da , confermando integralmente l'ordinanza Parte_1
ingiunzione opposta;
- condanna l'opponente al pagamento delle spese di lite che si liquidano in Parte_1
complessivi € 1.200,00, oltre accessori come per legge”.
Esponeva il primo giudice che priva di fondamento era l'eccezione formulata dal Parte_1
di non aver mai ricevuto la comunicazione di avvio del procedimento, richiamata nell'ordinanza impugnata.
Invero il aveva fornito prova dell'avvenuta comunicazione Controparte_1
mediante produzione in giudizio della nota prot. n. 75093 del 15.10.2015 del Comune di Agrigento -
Settore VII Polizia Locale - Servizio 3 Polizia Giudiziaria - avente ad oggetto
“comunicazione/Notifica illecito amministrativo ai sensi del D. Lgs. n. 152/2006 ai fini della irrogazione della sanzione amministrativa” e del relativo avviso di ricevimento sottoscritto dal ricorrente comprovante la sua regolare notifica. In ogni caso, l'invio della comunicazione di avvio di procedimento non era un obbligo normativamente imposto, poiché l'applicabilità dell'art. 7 della
Legge n. 241/90 andava esclusa con riferimento al procedimento per l'applicazione di sanzioni amministrative disciplinato dalla Legge n. 689/81 in quanto la contestazione degli addebiti integrava, essa stessa, una forma di comunicazione di avvio del procedimento tipizzata dalla legge.
Il ricorrente aveva dedotto che, da quanto risultava dal processo verbale, la verifica del suo immobile era stata compiuta l'11 Luglio 2014, ma, tuttavia, la contestazione della infrazione allo stesso imputata - individuata nella violazione dell'art. 124, I comma, del D. Lgs. n. 152/2006, per avere collegato i reflui fognari provenienti dall'anzidetto cespite alla rete fognaria delle acque nere ubicata nella strada mediante impianto di sollevamento privo della necessaria autorizzazione allo scarico - era avvenuta il 15 Ottobre 2015, ossia dopo che era trascorso oltre un anno,in assenza di particolare complessità, di difficoltà tecniche, e/o dalla necessità di espletare indagini dirette a conclamare la violazione in questione, essendo finalizzata soltanto ad appurare se esso istante fosse o meno in possesso di un'autorizzazione allo scarico, in violazione dell'art. 14 della legge n. 689/1981.
Rilevava il primo giudice che: 3
- alla data al 15 Ottobre 2015 - giorno in cui l' opponente, per sua stessa ammissione, aveva ricevuto la comunicazione/notifica di illecito amministrativo, debitamente inviatagli dal
Comune di Agrigento, Settore VII, Polizia Locale, Servizio 3, Polizia Giudiziaria- era intercorso un arco temporale inferiore a quello di novanta giorni fissato dal II comma dell'art. 14 della legge n. 689/1981 dalla data del il 19 Agosto 2015 in cui risultava concluso l'accertamento dell'U.T.C. del Comune di Agrigento, coadiuvato da agenti del Comando di
Polizia Municipale, e che, all'esito del sopralluogo effettuato l'11 Luglio 2014, l'ente locale accertatore aveva dovuto compiere una specifica attività istruttoria volta, innanzitutto, a individuare il proprietario dell'immobile che ne aveva formato oggetto, che si era concluso con la visura catastale;
- il lasso di tempo, non breve, trascorso tra la data dell' accertamento e quella di notifica dell' illecito amministrativo, effettuata il 15 Ottobre 2015, si giustificava, oltre che per l'esigenza di effettuare approfondite indagini per l'acquisizione di corretti dati concernenti gli elementi oggettivi e soggettivi della cennata violazione, pure in considerazione del numero, presumibilmente assai elevato, di pratiche da esitare da parte dell'ufficio comunale a ciò preposto che aveva reso meno celere la conclusione delle menzionate valutazioni, con la conseguenza che - diversamente da quanto asserito dal ricorrente - il provvedimento sanzionatorio opposto non si configurava affatto nullo;
- Era giuridicamente infondato il secondo motivo di opposizione articolato dall'opponente che aveva esposto che l'immobile di cui era proprietario ricadeva in zona isolata, ai sensi dell'art. 133 del D. Lgs. n. 152/2006 - che prevedeva, nel caso di mancanza di autorizzazione allo scarico per edifici isolati, l'applicazione di una sanzione amministrativa da € 600,00 a €
3.000,00 - in quanto l'unica prova documentale prodotta dall'opponente per corroborarlo non consentiva di appurare con certezza e, al di là di ogni plausibile dubbio, che il richiamato immobile fosse qualificabile alla stregua di edificio isolato, ai sensi della citata norma, essendo rappresentata dalla aerofotografia dei luoghi che era stata tratta da una ripresa aerea eseguita dalla S.A.S. TD S.R.L. il 27 Luglio 1968, come si ricavava dalla lettura del timbro apposto sul retro della medesima, e risaliva, quindi, a quasi 50 anni prima dell'espletamento dell'accertamento in discussione ed inoltre i testi escussi avevano dichiarato di non essere a conoscenza e di nulla poter riferire in ordine al capitolo di prova n. 4 articolato in ricorso 4
riguardante proprio la rideterminazione in € 600,00 della sanzione amministrativa da parte del per altri immobili vicini a quello del . Controparte_1 Pt_1
Il primo giudice concludeva affermando che l'ordinanza impugnata doveva, quindi, essere confermata, anche nella misura della sanzione.
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Avverso la predetta sentenza proponeva appello esponendo che Parte_1
l'accertamento era stato concluso con la visura catastale il 19 Agosto 2015 e da questa data al 15
Ottobre 2015, giorno in cui la opponente, per sua stessa ammissione, aveva ricevuto la richiamata comunicazione/notifica di illecito amministrativo, debitamente inviatale dal Comune di Agrigento,
Settore VII – Polizia Locale – Servizio 3 – Polizia Giudiziaria, era intercorso un arco temporale inferiore a quello di novanta giorni fissato dal II comma dell'art. 14 della legge n.689/1981.
Il Giudice di prime cure avrebbe dovuto tuttavia valutare se il tempo di tredici mesi impiegato per la conclusione dell'accertamento fosse o meno congruo rispetto all'attività da compiere. Attività ed indagine che, nel caso specifico, era diretta alla verifica dell'esistenza dell'autorizzazione allo scarico ed all'accertamento della proprietà dell'immobile.
Tale valutazione non era stata effettuata, poiché il Giudice aveva preso in considerazione altri elementi del tutto estranei e contrari ai principi che regolavano il buon andamento della P.A.
Ai sensi dell'art. 434 c.p.c. la sentenza impugnata doveva essere modificata nel modo seguente:
“ Questo decidente, ritiene che - a fronte della semplicità delle verifiche ed acquisizioni documentali da compiere - il lasso di tempo intercorso per la conclusione dell'accertamento è da ritenersi irragionevole, individuando il dies a quo in sei mesi decorrenti dal primo accertamento avvenuto in data 15.10.2015. Pertanto l'ordinanza impugnata deve ritenersi nulla poiché notificata oltre i termini legislativamente previsti”.
Ai sensi dell'art. 434 c.p.c. la sentenza impugnata doveva essere modificata nella parte in cui il
Tribunale di Agrigento aveva ritenuto che “Del pari giuridicamente infondato risulta essere il secondo motivo articolato dalla opponente per prendere posizione avverso la enunciata ordinanza- ingiunzione ”.
Osservava che la produzione della aerofotogrammetria del 1968, contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale, provava che l'immobile in parola già a quella data era stato edificato e che si trovava in zona isolata. Nel 1968 nessuna norma imponeva la preventiva richiesta di autorizzazione allo scarico. 5
Ciò posto nessuna violazione era stata perpetrata. L'obbligo dell'autorizzazione allo scarico, essendo successivo, avrebbe dovuto indurre la P.A. a prendere in considerazione tale circostanza, che, invece,la aveva condotto a richiedere, in via subordinata e nel merito, la riduzione della sanzione al minimo edittale.
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Il si costituiva in giudizio ed esponeva che il termine Controparte_1
di novanta giorni entro il quale contestare la violazione poteva iniziare a decorrere anche in tempo successivo al verbale di accertamento, qualora i fatti da accertare, non semplici ed evidenti, richiedevano ulteriori indagini.
Costituiva jus recptum, in tema di sanzioni amministrative, che la conclusione dell'accertamento, in relazione al quale collocare il dies a quo del termine di novanta giorni stabilito dall'art. 14 della legge n. 689/1981, non coincideva con la conoscenza dei fatti nella loro materialità, ma andava inteso come comprensivo del tempo necessario per la completa conoscenza da parte dell'Autorità competente di tutti gli elementi oggettivi e soggettivi della violazione, la cui omissione potrebbe pregiudicare la correttezza della procedura. Tale completa conoscenza della violazione includeva anche l'istruttoria finalizzata a identificare i soggetti attivi dell'illecito, cui era imputabile la violazione commessa.
Nel caso di specie, contrariamente a quanto sostenuto da controparte, l'attività accertativa era stata completata definitivamente in data 19.08.2015, così come dichiarato dagli agenti accertatori e dal funzionario responsabile del procedimento del Comune di Agrigento .
Emergeva, quindi, con tutta evidenza che la durata dell'accertamento nella vicenda in oggetto rispondeva al principio di ragionevolezza dell'azione amministrativa e la protrazione dell'accertamento nel tempo era pienamente legittima, in considerazione del fatto che era stata posta in essere quell'attività istruttoria necessaria ad acclarare tutti gli elementi (oggettivi e soggettivi) dell'illecito amministrativo ambientale contestato.
Tenuto, pertanto, conto delle verifiche ed acquisizione documentale compiute e considerato che erano state effettuate dietro impulso della Procura della Repubblica e avevano riguardato una vasta zona e numerosi immobili in territorio di Agrigento, del tutto correttamente il Giudice di primo grado aveva ritenuto congruo e ragionevole il lasso di tempo intercorso per la conclusione dell'accertamento. 6
Nessuna censura, dunque, poteva essere mossa alla sentenza di primo grado con la quale con un iter logico motivazionale ineccepibile era stata respinta in toto l'eccezione formulata dal ricorrente in primo grado.
Il aveva chiesto la riforma della sentenza, argomentando che l'immobile era stato Pt_1
edificato in data antecedente al 1968, periodo nel quale non vigeva l'obbligo di munirsi di autorizzazione allo scarico. Rilevava che l'immobile in questione insisteva in una zona (peraltro balneare denominata San Leone) che, ove realmente abitata da meno di 2.000 abitanti, risultava comunque servita da pubblica fognatura (cfr. verbale di sopralluogo in fasc. di I grado - doc. n. 5) ed il relativo scarico andava, dunque, autorizzato.
Nell'affermare controparte che l'immobile in questione era stato costruito nel tempo in cui non vigeva l'obbligo della preventiva autorizzazione allo scarico dei reflui, trascurava, tuttavia, quanto disposto dall'art. 38 della Legge Regionale n. 27 del 15.05.1986 (Disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e degli scarichi degli insediamenti civili che non recapitano nelle pubbliche fognature) a mente del quale “ I titolari degli scarichi provenienti da insediamenti civili esistenti che non recapitano in pubbliche fognature sono tenuti a dichiarare la loro posizione e a presentare domanda di autorizzazione allo scarico all'Autorità comunale competente, entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge (………)”.
In difetto di prova idonea a dimostrare la sussistenza di dichiarazioni della propria posizione e/o di istanze di autorizzazione nei termini fissati dalla normativa citata, le circostanze ex adverso dedotte non erano idonee a scriminare l'acclarata condotta illecita dell'autrice della violazione, tenuta quale proprietaria dell'immobile a conformarsi al precetto di legge.
Controparte, su cui incombeva l'onere probatorio imposto dall'art. 2697 codice civile, non aveva fornito alcuna prova idonea a supportare il motivo di opposizione e, pertanto, il Giudice di primo grado, del tutto correttamente aveva rigettato la domanda di rideterminazione della sanzione amministrativa irrogata.
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Nell'udienza del 19 novembre 2025, procedutosi alla discussione, la causa veniva decisa come da dispositivo del quale si dava lettura.
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Con riferimento al primo motivo di appello si osserva che è principio giurisprudenziale pacifico che, in tema di sanzioni amministrative, i limiti temporali entro i quali - a pena di estinzione 7
dell'obbligazione di pagamento - l'Amministrazione procedente deve provvedere alla notifica della contestazione sono collegati all'esito del procedimento di accertamento, la cui durata va valutata in relazione al caso concreto e non anche alla data di commissione della violazione, dalla quale decorre invece il solo termine iniziale di prescrizione di cui all'art. 28 della legge n. 689 del 1981
(Cass. n. 22171 del 24/11/2004 ).
Pertanto, il momento dell'accertamento - in relazione al quale collocare il "dies a quo" del termine (di gg. 90 ) previsto dall'art. 14, comma 2, della legge n. 689 del 1981, per la notifica degli estremi di tale violazione - non coincide con quello in cui viene acquisito il "fatto" nella sua materialità da parte dell'autorità cui è stato trasmesso il rapporto, ma va individuato nel momento in cui detta autorità abbia acquisito e valutato tutti i dati indispensabili ai fini della verifica dell'esistenza della violazione segnalata, ovvero in quello in cui il tempo decorso non risulti ulteriormente giustificato dalla necessità di tale acquisizione e valutazione;
il compito di individuare, secondo le caratteristiche e la complessità della situazione concreta, il momento in cui ragionevolmente la contestazione avrebbe potuto essere tradotta in accertamento e da cui deve farsi decorrere il termine per la contestazione spetta al giudice del merito, la cui valutazione non è sindacabile nel giudizio di legittimità, ove congruamente motivata
(Cass. n. 27702 del 29/10/2019)
Ritiene la Corte che, nella specie, è ingiustificato il ritardo nella contestazione della violazione .
L'accertamento si è concluso in data 19.08.2015, benché alla data del 30.06.2015 fosse stata già individuata il come titolare della proprietà dell'immobile in questione ( v. visura per Pt_1
immobile in fascicolo di primo grado del pg. 9). La contestazione della violazione CP_1
avvenuta il 15 Ottobre 2015 deve quindi ritenersi tardiva non soltanto perchè avvenuta a distanza di circa 13 mesi dalla data della verifica dell'immobile in questione, ma perfino a distanza di oltre 90 giorni dalla data nella quale era stata che acquisita la visura dell'immobile con individuazione del ricorrente come suo proprietario, circostanza che avrebbe consentito, appena verificatasi, l'immediata contestazione della violazione.
Va pertanto accolto il primo motivo di appello, con assorbimento del secondo.
Le spese di entrambi i gradi del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano per il giudizio di primo grado in euro 2.814,00, di cui euro 2.550,00 per compenso professionale di avvocato ed euro
264,00 per spese vive, oltre spese generali al 15%, C.P.A. ed I.V.A. nella misura legalmente dovuta,
e per questo grado del giudizio in euro 2.355,50, di cui euro 2.000,00 per compenso professionale di 8
avvocato ed euro 355,50 per spese vive, oltre spese generali al 15%, C.P.A. ed I.V.A. nella misura legalmente dovuta.
P.Q.M.
La Corte, in riforma della sentenza resa in data 1 febbraio 2022 dal Tribunale di Agrigento appellata da nei confronti del , annulla l'ordinanza Parte_1 Controparte_1
ingiunzione n. 34 del 24 agosto 2018, resa dal con la quale Controparte_1
è stata irrogata al la sanzione di euro 6.000,00. Pt_1
Condanna l'appellato al pagamento in favore dell'appellante delle spese di entrambi i gradi del giudizio che liquida per il giudizio di primo grado in euro 2.814,00, di cui euro 2.550,00 per compenso professionale di avvocato, oltre spese generali al 15%, C.P.A. ed I.V.A. nella misura legalmente dovuta, e per questo grado del giudizio in euro 2.355,50, di cui euro 2.000,00 per compenso professionale di avvocato, oltre spese generali al 15%, C.P.A. ed I.V.A. nella misura legalmente dovuta.
Così deciso in Palermo nella Camera di Consiglio del 19 novembre 2025 della I sezione Civile della
Corte di Appello.
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE