Art. 16.
A decorrere dall'anno accademico 1958-59 ed entro l'anno accademico 1962-63 sono istituiti 750 posti di ruolo di assistente ordinario.
I posti di ruolo di cui al precedente comma saranno annualmente ripartiti, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta motivata del Ministro per la pubblica istruzione di concerto con il Ministro per il tesoro, tra le cattedre delle singole facolta'.
L'ottanta per cento dei predetti posti e' riservato ai gruppi di discipline delle Facolta' di scienze matematiche fisiche e naturali, di ingegneria, di agraria, di medicina e chirurgia, e delle discipline economico - statistiche.
A decorrere dall'anno accademico 1958-59 ed entro l'anno accademico 1962-63 sono istituiti 750 posti di ruolo di assistente ordinario.
I posti di ruolo di cui al precedente comma saranno annualmente ripartiti, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta motivata del Ministro per la pubblica istruzione di concerto con il Ministro per il tesoro, tra le cattedre delle singole facolta'.
L'ottanta per cento dei predetti posti e' riservato ai gruppi di discipline delle Facolta' di scienze matematiche fisiche e naturali, di ingegneria, di agraria, di medicina e chirurgia, e delle discipline economico - statistiche.