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Sentenza 16 aprile 2025
Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 16/04/2025, n. 3816 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 3816 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale di Napoli I sezione civile nelle persone dei Magistrati:
Dr.ssa Valeria Rosetti Presidente estensore
Dr.ssa Eva Scalfati giudice
Dr.ssa Ivana Sassi giudice riunito in Camera di Consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 13402 /2021 Ruolo Generale degli affari contenziosi
TRA
nato in data [...] a [...] C.F. Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dagli avv.ti GIALO' GIOVANNI e CHELLO STEFANO presso i quali elettivamente domicilia
Parte ricorrente
E
nata in data [...] a [...] C.F. CP_1 C.F._2
rappresentata e difesa dall'avv. MIGLIORE CAROLINA presso la quale elettivamente domicilia
Parte resistente
CON L'INTERVENTO DEL P.M.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 30/10/2023, la parte ricorrente chiedeva Parte_1 pronunziarsi lo scioglimento del matrimonio contratto con in NAPOLI il CP_1
27/10/2011 (atto n. 74, P. I, Sez. Z, anno 2011), riferendo che dall'unione tra i predetti è nato , Per_1
il 15/03/2012, MInne.
Solo il ricorrente compariva all'udienza dell'11/11/2021, innanzi al Presidente del Tribunale, il quale, dato atto dell'impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione per l'assenza della convenuta rimetteva la causa davanti al giudice istruttore.
Dinnanzi all'istruttore si costituiva la resistente , con ordinanza del 14/11/2022 si concedevano i termini di cui all'art. 183, co. 6 cpc;
Con successiva ordinanza del 19/05/2023 il Tribunale investiva i Servizi Sociali territorialmente competenti per avviare i genitori in un percorso di mediazione ovvero realizzare un progetto di genitorialità realmente condivisa e, all'udienza del 5/10/2023, procedeva all'escussione dei testi.
Infine, all'udienza del 17/09/2024, si procedeva all'ascolto del MI.
All'udienza cartolare del 21/03/2025 - fissata secondo le modalità previste dall'art. 127 ter cpc – lette le note congiunte delle parti (depositate in data 27/02/2025), le stesse rappresentavano la loro volontà di divorziare alle condizioni espressamente da loro sottoscritte e concordate che venivano depositate, in allegato alle note di udienza, dai difensori, i quali ne garantivano così la provenienza.
Precisate le conclusioni, la causa veniva riservata in decisione.
La domanda è fondata e merita accoglimento.
Invero, si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n.2 lett. b) della L.
1.12.1970 n.898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74, e dalla L. 55/2015 essendo decorsi i termini di legge dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale ed essendo perdurata da tale data la separazione, che deve presumersi ininterrotta per mancanza di eccezione.
I coniugi hanno definito i loro rapporti alle seguenti condizioni:
Relativamente all'aspetto economico:
Il sig. si obbligherà a corrispondere a titolo di assegno di mantenimento Parte_1
in favore del figlio MI la somma di euro 350,00 (trecentocinquanta/00) entro il giorno 10 Per_1
di ogni mese, oltre il 50% delle spese straordinarie sostenute per il figlio MI. Nulla sarà più corrisposto a titolo di assegno divorzile in favore della sig.ra , la quale espressamente CP_1
vi rinuncia, sin dal giorno della domanda, ragion per cui alcun assegno divorzile le sarà riconosciuto.
Relativamente al diritto di visita del figlio MI:
Fermo restando l'affido condiviso del figlio MI , le parti concordano per la Per_1
frequentazione del MI con il padre, nei giorni di martedì e giovedì dalle 16.00 alle 20.00, oltre che nei fine settimana alternati, con pernottamento (sempre con il consenso e la volontà del MI) oltre che calendarizzazione delle festività natalizie, pasquali ed estive, tutte secondo il criterio dell'alternanza annuale.
Le parti si obbligano alla sottoscrizione delle presenti note congiunte, esprimendo la loro volontà di divorziare ai patti e condizioni liberamente e congiuntamente stabiliti, a totale transazione del giudizio attualmente in corso pendente innanzi al Tribunale di Napoli con RG n. 13402/2022, avendo raggiunto un accodo in merito alla regolamentazione di tutti i patti e condizioni dello stesso.
Poiché le condizioni non sono contrarie a norme imperative, il Tribunale ritiene di poterle porre a base della decisione.
Ritiene, altresì, il Tribunale, che tali accordi siano conformi all'interesse del MI, garantendogli il diritto di mantenere un rapporto costante ed equilibrato con entrambi i genitori nel rispetto della bi- genitorialità; peraltro già non erano emerse situazioni pregiudizievoli né in sede di ascolto né di accertamento dei SS, avendo registrato il Tribunale, durante la fase istruttoria, attenzione dei coniugi agli effettivi bisogni ed esigenze del MI.
Vanno disposte le formalità di cui all'art. 10 della succitata legge.
Trattandosi di procedura giudiziale in cui le parti hanno trovato un accordo le spese vanno compensate.
P. Q. M.
• Il Tribunale, definitivamente pronunciando sul ricorso sopra indicato, così provvede:
• pronunzia, secondo le condizioni sopra riportate, lo scioglimento del matrimonio celebrato tra e a NAPOLI il 27/10/2011 (atto n. 74, P. I, Parte_1 CP_1
Sez. Z, anno 2011);
• ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Napoli per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.1.12.1970
n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74;
• spese compensate. In ordine alla istanza di liquidazione delle spese della sig.ra CP_1
ammessa provvisoriamente al patrocinio a spese dello Stato si provvede come da
[...]
separato provvedimento emesso in data odierna ex art. 83 co. 3 Bis DPR 115/12.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio in data 4.4.25
Il Presidente estensore dr.ssa V Rosetti
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale di Napoli I sezione civile nelle persone dei Magistrati:
Dr.ssa Valeria Rosetti Presidente estensore
Dr.ssa Eva Scalfati giudice
Dr.ssa Ivana Sassi giudice riunito in Camera di Consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 13402 /2021 Ruolo Generale degli affari contenziosi
TRA
nato in data [...] a [...] C.F. Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dagli avv.ti GIALO' GIOVANNI e CHELLO STEFANO presso i quali elettivamente domicilia
Parte ricorrente
E
nata in data [...] a [...] C.F. CP_1 C.F._2
rappresentata e difesa dall'avv. MIGLIORE CAROLINA presso la quale elettivamente domicilia
Parte resistente
CON L'INTERVENTO DEL P.M.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 30/10/2023, la parte ricorrente chiedeva Parte_1 pronunziarsi lo scioglimento del matrimonio contratto con in NAPOLI il CP_1
27/10/2011 (atto n. 74, P. I, Sez. Z, anno 2011), riferendo che dall'unione tra i predetti è nato , Per_1
il 15/03/2012, MInne.
Solo il ricorrente compariva all'udienza dell'11/11/2021, innanzi al Presidente del Tribunale, il quale, dato atto dell'impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione per l'assenza della convenuta rimetteva la causa davanti al giudice istruttore.
Dinnanzi all'istruttore si costituiva la resistente , con ordinanza del 14/11/2022 si concedevano i termini di cui all'art. 183, co. 6 cpc;
Con successiva ordinanza del 19/05/2023 il Tribunale investiva i Servizi Sociali territorialmente competenti per avviare i genitori in un percorso di mediazione ovvero realizzare un progetto di genitorialità realmente condivisa e, all'udienza del 5/10/2023, procedeva all'escussione dei testi.
Infine, all'udienza del 17/09/2024, si procedeva all'ascolto del MI.
All'udienza cartolare del 21/03/2025 - fissata secondo le modalità previste dall'art. 127 ter cpc – lette le note congiunte delle parti (depositate in data 27/02/2025), le stesse rappresentavano la loro volontà di divorziare alle condizioni espressamente da loro sottoscritte e concordate che venivano depositate, in allegato alle note di udienza, dai difensori, i quali ne garantivano così la provenienza.
Precisate le conclusioni, la causa veniva riservata in decisione.
La domanda è fondata e merita accoglimento.
Invero, si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n.2 lett. b) della L.
1.12.1970 n.898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74, e dalla L. 55/2015 essendo decorsi i termini di legge dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale ed essendo perdurata da tale data la separazione, che deve presumersi ininterrotta per mancanza di eccezione.
I coniugi hanno definito i loro rapporti alle seguenti condizioni:
Relativamente all'aspetto economico:
Il sig. si obbligherà a corrispondere a titolo di assegno di mantenimento Parte_1
in favore del figlio MI la somma di euro 350,00 (trecentocinquanta/00) entro il giorno 10 Per_1
di ogni mese, oltre il 50% delle spese straordinarie sostenute per il figlio MI. Nulla sarà più corrisposto a titolo di assegno divorzile in favore della sig.ra , la quale espressamente CP_1
vi rinuncia, sin dal giorno della domanda, ragion per cui alcun assegno divorzile le sarà riconosciuto.
Relativamente al diritto di visita del figlio MI:
Fermo restando l'affido condiviso del figlio MI , le parti concordano per la Per_1
frequentazione del MI con il padre, nei giorni di martedì e giovedì dalle 16.00 alle 20.00, oltre che nei fine settimana alternati, con pernottamento (sempre con il consenso e la volontà del MI) oltre che calendarizzazione delle festività natalizie, pasquali ed estive, tutte secondo il criterio dell'alternanza annuale.
Le parti si obbligano alla sottoscrizione delle presenti note congiunte, esprimendo la loro volontà di divorziare ai patti e condizioni liberamente e congiuntamente stabiliti, a totale transazione del giudizio attualmente in corso pendente innanzi al Tribunale di Napoli con RG n. 13402/2022, avendo raggiunto un accodo in merito alla regolamentazione di tutti i patti e condizioni dello stesso.
Poiché le condizioni non sono contrarie a norme imperative, il Tribunale ritiene di poterle porre a base della decisione.
Ritiene, altresì, il Tribunale, che tali accordi siano conformi all'interesse del MI, garantendogli il diritto di mantenere un rapporto costante ed equilibrato con entrambi i genitori nel rispetto della bi- genitorialità; peraltro già non erano emerse situazioni pregiudizievoli né in sede di ascolto né di accertamento dei SS, avendo registrato il Tribunale, durante la fase istruttoria, attenzione dei coniugi agli effettivi bisogni ed esigenze del MI.
Vanno disposte le formalità di cui all'art. 10 della succitata legge.
Trattandosi di procedura giudiziale in cui le parti hanno trovato un accordo le spese vanno compensate.
P. Q. M.
• Il Tribunale, definitivamente pronunciando sul ricorso sopra indicato, così provvede:
• pronunzia, secondo le condizioni sopra riportate, lo scioglimento del matrimonio celebrato tra e a NAPOLI il 27/10/2011 (atto n. 74, P. I, Parte_1 CP_1
Sez. Z, anno 2011);
• ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Napoli per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.1.12.1970
n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74;
• spese compensate. In ordine alla istanza di liquidazione delle spese della sig.ra CP_1
ammessa provvisoriamente al patrocinio a spese dello Stato si provvede come da
[...]
separato provvedimento emesso in data odierna ex art. 83 co. 3 Bis DPR 115/12.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio in data 4.4.25
Il Presidente estensore dr.ssa V Rosetti