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Sentenza 13 novembre 2025
Sentenza 13 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 13/11/2025, n. 1919 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 1919 |
| Data del deposito : | 13 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1340/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
Prima Sezione Civile
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giuseppe De Rosa Presidente dott. Antonella Allegra Consigliere relatore dott. Luisa Poppi Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 1340/2023 promossa da:
, C.F. nata il 7 Parte_1 C.F._1 ottobre 1946 a Bologna (BO) ed ivi residente in [...], rappresentata e difesa dagli
Avv.ti Paolo LL del Foro di Bologna (pec e Giorgio Email_1
LL del Foro di Bologna (pec ed elettivamente Email_2 domiciliata presso lo studio dei predetti difensori in Via Farini n. 10 in Bologna (BO)
PARTE APPELLANTE
Contro
, C.F. nato il [...] a [...] ed Controparte_1 C.F._2 ivi residente in [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Ivan Sorbo del Foro di Bologna
ed elettivamente domiciliato presso lo studio del predetto Email_3 difensore in Via D'Azeglio n. 35 in Bologna (BO);
, C.F. residente in [...] C.F._3
36 in Bologna (BO), in proprio nonché in qualità di rappresentante e procuratore dei fratelli
(C.F. ), Parte_3 C.F._4 [...]
(C.F. ) ed Parte_4 C.F._5 Parte_5
(C.F. ) rappresentato e difeso dall'Avv. Maria Ginevra
[...] C.F._6
CC del Foro di Bologna (pec. ed elettivamente Email_4 domiciliato presso lo studio del predetto difensore in Via D'Azeglio n. 35 in Bologna (BO)
pagina 1 di 16 PARTE APPELLATA
IN PUNTO A: appello avverso la sentenza del Tribunale di Bologna n. 121/2023, Rep. N. 337/2023, nella causa civile iscritta al n. R.G. 3084/2022, emessa e pubblicata ex art. 281 sexies c.p.c. in data
26.1.2023
Rimessa al Collegio per la decisione ex art. 352 c.p.c. all'udienza del 9 settembre 2025
CONCLUSIONI
All'udienza del 9 settembre 2025 le parti hanno precisato le conclusioni come in atti. E così:
Per Parte_1 come da note di precisazione delle conclusioni ex art. 352 c.p.c. del 9 giugno 2025
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Bologna, ogni contraria istanza, eccezione, difesa disattesa e respinta: ° accogliere per i motivi dedotti il proposto appello;
per l'effetto, in totale riforma della sentenza n.121/2023 emessa dal Tribunale di Bologna, Terza Sezione Civile, Giudice Dott.ssa Anna
LI CO nel giudizio , resa e pubblicata il 26.01.2023, non notificata, tutte le C.F._7 conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado che qui si trascrivo: “ … accertare e dichiarare nulla
e comunque annullare per tutte le ragioni esposte in narrativa, nonché per qualsivoglia altra ragione che dovesse essere ravvisata nel prosieguo, le delibere impugnate della Comunione proprietaria del fabbricato sito in Bologna Via Siepelunga n.36, in località Belpoggio, denominato “Villa Hercolani” in data 10 novembre 2021. ° condannare gli appellati a restituire all'appellante attrice le spese processuali dalla stessa pagate con riserva di ripetizione in esecuzione della sentenza appellata e più precisamente, a tale titolo, condannare - a pagare all'appellante attrice la Controparte_1 somma di €.4.487,08 oltre interessi dal 04.07.2024; - a pagare all'attrice Parte_2 la somma di €.4.487,08 oltre interessi dal 13.11.2023. Respingere previa ogni statuizione del caso appelli incidentali proposti dalle parti appellate in quanto del tutto infondati. Con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio, oltre spese generali Iva e CPA”.
Per Controparte_1 come da note di precisazione delle conclusioni ex art. 352 c.p.c. del 10 giugno 2025
“piaccia all'ill.ma Corte d'Appello adita
In rito disporre, ove ritenuto opportuno, secondo la miglior valutazione giudiziale, ex art. 274 c.p.c., la riunione del presente giudizio con quello precedentemente proposto avverso la sent. 119/2023 del tribunale di Bologna, iscritto al nr. 1138/2023 e chiamato avanti al medesimo Consigliere Relatore
Nel Merito - per quanto in atti dedotto da questa difesa, dirsi l'avversato appello, infondato in fatto ed pagina 2 di 16 in diritto e pertanto rigettarlo;
- nella denegata ipotesi di accoglimento dello stesso, rigettarsi comunque la domanda attorea in esito alle eccezioni tutte ritenute assorbite nel giudizio di prime cure
e quivi espressamente riproposte ex art. 346 cpc;
In via incidentale - Accertato il difetto di ultrapetitum, dirsi invalida la sentenza n. 121/2023 pubblicata il 26 gennaio 2023, esclusivamente con riferimento al punto n. 8 della stessa, e comunque riformarsi la decisione quanto al medesimo punto, giusti i rilievi espressi in narrativa al riguardo;
In ogni caso - Condannare parte appellante, al pagamento delle spese, dei diritti ed onorari di causa”;
Per Parte_2 come da note di precisazione delle conclusioni ex art. 352 c.p.c. del 9 giugno 2025
“Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di Bologna, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, in via preliminare, disporre ex art. 274 c.p.c., la riunione del presente giudizio con quello precedentemente proposto avverso la sent. 119/2023 del Tribunale di Bologna, iscritto al nr. 1138/2023, anche al fine di evitare contrasti tra giudicati. In via principale, respingere integralmente, per i motivi di cui in comparsa di risposta con appello incidentale, l'appello proposto dalla Controparte_2 avverso la sentenza del Tribunale di Bologna n. 121/2023, resa a verbale il
[...]
26.1.2023, pubblicata il 26.1.2023, nella causa iscritta al nr. 3084/2022, non notificata, in quanto infondato in fatto e in diritto e, per l'effetto, confermare in ogni sua parte la decisione impugnata, e conseguentemente accogliere le conclusioni di primo grado, ed ivi trascritte “Piaccia all'Ill. mo
Tribunale adito, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, per tutte le ragioni esposte in comparsa di costituzione, in particolare sub I-V, in via principale e nel merito, rigettare le domande attoree in quanto improponibili, inammissibili e infondate in fatto e in diritto e, comunque, non provate e confutate dalla documentazione prodotta. Con vittoria di spese, competenze e onorari”. Sempre in via principale, in accoglimento del motivo di appello incidentale, riformare la sentenza impugnata limitatamente al capo 8) per vizio di ultra petizione, o di extrapetizione, per i motivi tutti dedotti sub V della comparsa di costituzione e risposta, e per l'effetto accogliere le sovrascritte conclusioni rassegnate in prime cure. Con vittoria di spese competenze e onorari del doppio grado di giudizio, oltre accessori di legge”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1 – Con atto di citazione notificato in data 9.3.2022 Parte_1
ha convenuto in giudizio ed ,
[...] Controparte_1 Parte_2 quest'ultimo in proprio e quale procuratore dei fratelli Parte_5
, e
[...] Parte_4 Parte_3
pagina 3 di 16 chiedendo accertarsi e dichiararsi l'illegittimità, l'invalidità e la nullità della delibera assunta in data
10.11.2021 dalla comunione proprietaria del fabbricato denominato “Villa Hercolani”, con riguardo ai punti posti all'ordine del giorno nn. 1, 2, 5 e 6, in relazione ai quali parte attrice ha manifestato voto contrario.
Segnatamente, l'assemblea dei comunisti, riunitasi nella data suindicata, aveva deliberato sui seguenti punti posti all'ordine del giorno: “
1. Approvazione rendiconto 2020; 2. Manutenzione straordinaria per la sostituzione della tubazione del gas con cui viene approvvigionata l'intera proprietà; 3.
Manutenzione straordinaria per il consolidamento del fabbricato che muovendosi sta lentamente scivolando verso via Siepelunga;
4. Adeguamento polizza incendio fabbricati di
[...] su richiesta della stessa compagnia;
5. Attribuzione delle spese di rifacimento terrazze CP_3
c.te don e c.te don;
6. Varie ed eventuali”. Quanto al punto 6, parte attrice ha Pt_2 CP_1 espresso voto contrario con riguardo alla regolarizzazione del rapporto di locazione con un nuovo inquilino della villa ed alla sostituzione della linea vita posta sul tetto, giusto verbale dell'assemblea.
Avverso detta delibera parte attrice ha proposto impugnazione a tal fine deducendo, in relazione al punto 1 dell'ordine del giorno, che la rendicontazione sarebbe comprensiva delle spese di manutenzione del e, dunque, la delibera sarebbe nulla per avere la comunione deliberato su CP_4 argomenti estranei alla comunione indivisa del fabbricato “Villa Hercolani”, in quanto ricadenti in altra comunione, pro-diviso, ovvero quella del “CO Hercolani”, con partecipanti parzialmente diversi nemmeno convocati, ed ha lamentato la mancanza di quorum deliberativo necessario.
Tanto premesso l'attrice, richiamando le vicende successorie che hanno dato origine all'attuale assetto proprietario dei beni in comunione e dei contrasti insorti con suo figlio Controparte_1 ha dedotto che la delibera oggetto di impugnazione era stata assunta senza il suo voto favorevole e con il solo voto del figlio, il quale non rappresenterebbe la quota di un 1/3 della comunione, essendo egli comproprietario al 50% della quota indivisa di 2/3 della proprietà di “Villa Hercolani” insieme alla madre. In tesi di parte attrice, trattandosi di quota indivisa, alla quota unitariamente intesa competerebbe un unico voto, che avrebbe dovuto essere preso all'unanimità o, se non possibile, con la nomina di un rappresentante ai sensi degli artt. 2469, 2347 e 67 comma 2, disp. Att. c.c.
Conseguentemente, il voto espresso da , non conforme alla volontà della madre Controparte_1 che rappresenta l'altro 50% della quota dei 2/3 di proprietà di “Villa Hercolani”, sarebbe affetto da nullità, invalidando per l'effetto la delibera assunta.
Quanto al punto 2 dell'ordine del giorno, ha ribadito i già esposti vizi di nullità ed ha altresì lamentato la violazione del proprio diritto all'informazione sulla natura e sulla necessità dell'intervento e la discrepanza tra quanto indicato nell'avviso di convocazione e quanto poi in effetti emerso in pagina 4 di 16 assemblea, atteso che l'intervento avrebbe riguardato soltanto l'unità dell'immobile di interesse di
. Controparte_1
Parimenti, per quanto concerne il punto 5, premettendo i vizi di nullità già esposti, ne ha altresì eccepito l'invalidità in quanto la delibera avrebbe ad oggetto interessi propri dei votanti.
Da, ultimo, con riguardo al punto 6 dell'ordine del giorno, ha ribadito i vizi di nullità già lamentati per i precedenti punti dell'ordine del giorno della delibera.
1.1 – Con comparsa di costituzione e risposta del 26 luglio 2022 si è costituito CP_1
domandando l'inammissibilità e l'infondatezza della domanda attorea. Segnatamente,
[...] ha eccepito l'inammissibilità per genericità dell'invocata nullità della delibera per avere, secondo controparte, ad oggetto spese della comunione pro-diviso di “CO Hercolani” e, nel merito,
l'infondatezza, avendo la delibera ad oggetto l'amministrazione ed il rendiconto di esclusiva pertinenza della “Villa Hercolani”. Quanto al quorum deliberativo, ha eccepito l'inconferenza dell'impianto normativo richiamato da parte attrice e l'infondatezza delle deduzioni attoree, a tal fine sostenendo l'uguaglianza delle quote dei partecipanti alla comunione, titolari pertanto di un voto per ogni terzo di quota. Quanto agli ulteriori profili di censura in relazione a punti 2 e 5 posti all'ordine del giorno ne ha parimenti eccepito l'infondatezza e domandato il rigetto.
1.2 – Con comparsa di costituzione e risposta del 26 luglio 2022 si è costituito Parte_2
, in proprio e quale rappresentante dei fratelli
[...] Parte_3 ed
[...] Parte_4 Parte_5 il quale in via preliminare ha eccepito la contraddittorietà della domanda attorea nella
[...] parte in cui ha impugnato le sole delibere assunte con il proprio voto contrario, seppur in pari data, sempre quale titolare della quota di 1/3 della comunione, ha manifestato il proprio voto favorevole sugli ulteriori punti all'ordine del giorno espresso e, dunque, seguendo la tesi attorea, anche della delibera su tali punti avrebbe dovuto invocarne la nullità. Nel merito ha, poi, eccepito l'infondatezza della pretesa attorea, in ragione dell'uguaglianze delle quote dei comunisti e della concorde volontà degli stessi di ritenere la titolarità in capo a ciascuno della quota di 1/3. Ha, inoltre, dedotto che le delibere impugnate riguarderebbero la sola comunione di “Villa Hercolani” e che sarebbe noto a controparte il fatto che nel rendiconto della villa siano appostate le spese di manutenzione del CO in quanto anticipate dalla comunione e rimborsate pro quota dai comunisti della comunione del CO
1.3 – All'udienza del 26 gennaio 2023 il Tribunale di Bologna, con sentenza n. 121/2023 Rep.
337/2023 emessa ex art. 281 sexies c.p.c. in data 26 gennaio 2023 e pubblicata in pari data, ha così deciso: “In parziale accoglimento delle domande attoree, dichiara la nullità della delibera dalla
Comunione proprietaria del fabbricato e annesso giardino, sito in Bologna via Siepelunga n.36, in pagina 5 di 16 località Belpoggio, denominato “Villa Hercolani”, in data 10 novembre 2022, di cui al punto 1 dell'OdG. Rigetta le domande attoree quanto ai restanti motivi di doglianza. Condanna
[...]
a rimborsare a parte ed a parte Parte_1 Controparte_1 Parte_2 quest'ultimo in proprio e quale procuratore speciale dei fratelli , Parte_5 [...]
e , tre quarti delle spese di lite, che si liquidano per l'intero, per Parte_4 Parte_3 ciascuna delle suddette due parti processuali convenute, in € 5.000,00 per compensi, compresa la fase di mediazione, oltre i.v.a., c.p.a. e 15 % per spese generali ex DM 55/14”.
A sostegno della decisione il Giudice ha concluso per l'infondatezza della doglianza con riguardo alla lamentata nullità per vizi attinenti al quorum, in quanto ciascun comunista è titolare della quota di 1/3 sul bene indiviso, ai sensi degli artt. 1105 e 1101 c.c, essendo inapplicabile l'art. 67 comma 2 disp att.
c.c. Ha poi ritenuto parzialmente accoglibile la tesi della nullità della delibera relativa al punto 1 dell'ordine del giorno per confusione nell'amministrazione di due diverse comunioni, quella del
“parco” e quella della “villa”, non sussistendo invece alcun dubbio sulla circostanza che la convocazione riguardasse esclusivamente i comproprietari della villa Hercolani e che corretta fosse anche l'individuazione dei partecipanti convocati, difettando in ogni caso l'interesse ad agire di parte attrice in punto di mancata convocazione di terzi.
*
2. – Avverso la predetta sentenza ha proposto appello Parte_1
, con atto di citazione notificato in data 26.7.2023, affidando l'impugnazione a due
[...] motivi.
Con il primo motivo l'appellante ha censurato il punto 6 della sentenza impugnata per avere l'Autorità giudicante erroneamente ritenuto che la comunione esistente tra le parti abbia natura ereditaria e non ordinaria. Ha, dunque, insistito nell'affermare che all'epoca i fratelli comproprietari ed Per_1
esprimevano il voto pari al valore della quota di comproprietà rispettivamente per 2/3 ed 1/3 e, Per_2 conseguentemente, alla loro morte, al voto del de cuius subentrerebbe il voto espresso dalla comunione ereditaria di ciascun fratello e, dunque, 2/3 in capo alla ed al di lei figlio Pt_1 CP_1
d 1/3 in capo ad ed ai suoi fratelli.
[...] Parte_2
Con il secondo motivo di appello ha lamentato il vizio di travisamento della censura mossa in primo grado, avente ad oggetto non la mancata convocazione dei partecipanti alla comunione del “CO”, ma che la comunione di “Villa Hercolani” potesse deliberare su un argomento di competenza esclusiva della diversa comunione “CO”.
2.1 – In data 29.11.2023 si è costituito in giudizio , il quale ha resistito Controparte_1 all'impugnazione invocando, in via preliminare, l'inammissibilità, l'infondatezza e la temerarietà pagina 6 di 16 dell'appello, strumentalmente proposto da controparte in corrispondenza di ogni delibera assembleare assunta dalla comunione dei comproprietari della . Sempre in via preliminare ha Parte_6 domandato la riunione al giudizio RG 1338/2023, radicato tra le stesse parti avverso la sentenza n.
119/2023 Rep. 335/2023 avente ad oggetto l'impugnazione della delibera del 28.7.2021 e nel merito ha domandato il rigetto del gravame.
Segnatamente, quanto al primo motivo, ha rilevato la genericità dell'appello che non avrebbe operato alcuna effettiva critica alla sentenza, limitandosi a riproporre la domanda spiegata in primo grado e ne ha sostenuto l'infondatezza, trovando applicazione gli artt. 1101 e 1105 c.c. e non il richiamato art. 67 disp. Att. c.c.
Quanto al secondo motivo di appello ha insistito in ordine all'esatta individuazione dell'oggetto della delibera con riferimento al punto 1 dell'ordine del giorno.
Ha, poi, spiegato appello incidentale con riferimento al punto 8) della sentenza lamentando il vizio di ultrapetizione nella parte in cui il giudice avrebbe pronunciato la nullità della deliberazione per indeterminatezza dell'oggetto in assenza di domanda.
Ha comunque evidenziato la chiarezza dell'oggetto della delibera, essendo ivi riportata l'approvazione del rendiconto, consultabile in allegato alla convocazione e discusso ed illustrato in sede di adunanza dei comunisti, con la conseguenza che l'oggetto della delibera, quanto all'approvazione delle spese anticipate per la manutenzione del limitrofo parco, era nota alle parti, come per tutti gli esercizi precedenti, nei quali è sempre stata approvata senza riserve. Ha quindi chiesto la parziale riforma della sentenza con declaratoria di validità della delibera impugnata, anche con riferimento all'approvazione della voce di spesa riguardante le anticipazioni della manutenzione
2.2 – In data 29.11.2023 si è costituito in giudizio , chiedendo in via Parte_2 preliminare la riunione al giudizio RG 1338/2023, radicato tra le stesse parti avverso la sentenza
“gemella” n. 119/2023 Rep. 335/2023 avente ad oggetto l'impugnazione della delibera del 28.7.2021 e nel merito ha domandato il rigetto del gravame.
Ha poi eccepito l'inammissibilità del gravame in quanto i motivi di appello riproporrebbero pedissequamente le eccezioni già rigettate dal Tribunale e, nel merito, l'infondatezza in fatto ed in diritto delle censure, atteso che nella comunione il potere deliberativo sarebbe commisurato al valore delle quote di partecipazione e non alla derivazione delle masse ereditarie facenti capo ai rispettivi comunisti.
Ha poi spiegato appello incidentale limitatamente al capo 8) della sentenza invocando, in via preliminare, il vizio di ultrapetizione per aver il giudice pronunciato declaratoria di nullità per indeterminatezza dell'oggetto in assenza di una domanda di controparte in tal senso;
nel merito, ha pagina 7 di 16 eccepito l'errore in cui sarebbe incorso il giudice nell'interpretare le deduzioni dei convenuti i quali non avrebbero dedotto “un sostanziale accollo delle spese del ”, ma che la manutenzione del CP_4
fosse sempre stata gestita dalla comunione della “Villa”, salvo poi i comunisti del CP_4 CP_4 procedere pro quota alla corresponsione a loro favore delle spese ordinarie e straordinarie sostenute.
All'esito dell'udienza di prima comparizione del 19.12.2023, il Consigliere Istruttore ha fissato davanti a sé l'udienza di rimessione della causa in decisione, con concessione dei termini ex art. 352 c.p.c.
2.3 – All'udienza del 9 settembre 2025 il Consigliere Istruttore ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
3. – Va preliminarmente delineato il perimetro della materia del contendere in questa fase di appello, avendo parte appellante censurato i soli punti 6 (con il quale il Tribunale ha rigettato la domanda di nullità della delibera per difetto di quorum) e 7 della sentenza (con il quale il Tribunale ha rigettato la domanda di nullità della delibera per equivocità nella convocazione della comunione e mancata convocazione dei componenti della Comunione del CO, solo in parte coincidenti con quelli della
Comunione della villa) dovendo, dunque, ritenersi che l'appellante abbia prestato per il resto acquiescenza alla decisione, non avendo esplicato sui punti 9, 10 e 11 della motivazione della sentenza alcun motivo di appello.
4. – Venendo ai motivi di impugnazione, è senz'altro infondato il primo motivo di appello di pretesa nullità della delibera per essere stata assunta col voto di l quale, in tesi Controparte_1 dell'appellante, non rappresenterebbe la quota di 1/3 della comunione, essendo egli comproprietario al
50% della quota indivisa di 2/3 della proprietà della “Villa” e, trattandosi di quota indivisa, alla quota unitariamente intesa competerebbe un unico voto. Ha, pertanto, lamentato la mancata applicazione dell'art. 67 disp att. c.c. e l'erroneità del richiamo alle disposizioni di cui agli artt. 731 e 732 c.c., in quanto cessata la comunione ereditaria tra i figli del comune antenato con Parte_3 rogito Notaio del 1959. Per_3
Occorre premettere che le doglianze dell'appellante in ordine alla natura ereditaria o meno della comunione di cui si discute appaiono prive di rilievo ai fini della decisione.
Quanto alla disciplina dell'istituto invero, fra i due istituti si configura un rapporto quale species e genus, perché le norme sulla comunione ordinaria trovano applicazione alla prima, come previsto dall'art. 1100 c.c.
La comunione ereditaria si caratterizza per il fatto che essa ha ad oggetto i beni che componevano il patrimonio del de cuius e si costituisce ipso iure tra gli eredi quando, a seguito dell'apertura di una pagina 8 di 16 successione mortis causa, vi siano una pluralità di chiamati all'eredità ed una pluralità di accettazioni espresse o tacite, indipendentemente dalla volontà dei partecipanti.
In ogni caso, in capo ai partecipanti non si ha l'appartenenza di beni singolarmente individuati, ma a ciascun comunista spetta sull'intero un diritto commisurato alla quota che rappresenta la misura di partecipazione in relazione all'intero. Tale quota, quale frazione ideale del tutto, segna la proporzione in base alla quale ciascun partecipante alla comunione concorre nei vantaggi e nei pesi sulla cosa comune
(art. 1101 cpv c.c.) e, nel caso di comunione ereditaria, corrisponde alla quota ereditaria, appunto;
nel caso di comunione ordinaria – in difetto di diversa previsione nel titolo – le quote si presumono uguali.
4.1 - Come correttamente osservato in altre decisioni richiamate anche in questa sede, alla comunione ereditaria si applicano, in quanto compatibili, le regole sulla comunione in generale di cui agli artt.
1100 - 1116 c.c.. Tra tali norme sicuramente rientra l'art. 1105 c.c., a norma del quale ogni compartecipe-coerede ha diritto di concorrere nell'amministrazione della cosa comune (comma 1) e gli atti adottati dalla maggioranza dei partecipanti calcolata secondo il valore delle loro quote sono obbligatorie per la minoranza dissenziente (comma 2). L'art. 1108 c.c. prevede la maggioranza di 2/3 del valore complessivo della cosa comune per le delibere per le innovazioni volte a migliorare o a rendere più comodo e redditizio il godimento del bene comune, nonché per quelle riguardanti atti di straordinaria amministrazione.
Sono inoltre previste norme particolari per il caso in cui la comunione abbia ad oggetto quote di società
(art. 2468, u.., c.c.) o azioni societarie (art. 2347 c.c., richiamato anche dall'art. 2454 c.c.).
Tali ipotesi non ricorrono e non trovano applicazione nella fattispecie, non discutendosi di comunione di azioni ma di un complesso immobiliare indiviso.
La specifica disciplina della comunione ereditaria riguarda unicamente il momento dello scioglimento
(artt. 713 e ss c.c.): peraltro essa è a sua volta richiamata dall'art.1116 c.c., in forza del quale alla divisione delle cose comuni si applicano le norme della divisione dell'eredità in quanto non siano in contrasto con quelle espressamente previste per la comunione ordinarie.
In particolare, la regolamentazione della comunione ereditaria si differenzia da quella della comunione ordinaria quanto alla libertà di ogni contitolare di disposizione del proprio diritto nei limiti della propria quota alla comunione ereditaria: infatti, non trova applicazione l'art. 1103 c.c., essendo previsto dall'articolo 732 c.c. un limite alla libera alienazione della quota ereditaria con il riconoscimento del diritto di prelazione a favore degli altri coeredi.
Neppure tali specificità rilevano nel caso in esame, poiché non si ipotizza né si ha riguardo in questa sede allo scioglimento della comunione, mentre l'oggetto della domanda riguarda l'amministrazione del bene comune e la formazione della maggioranza. pagina 9 di 16 4.2 - Attiene ad istituto differente, poi, la disciplina del condominio negli edifici, di cui al capo II del titolo VII del Libro terzo del codice civile, che si riferisce alla regolamentazione delle parti comuni alle singole unità immobiliari di proprietà esclusiva. Costituisce disposizione espressamente prevista per il funzionamento dell'assemblea condominiale quella di cui all'art. 67, 2° co. disp. att. c.c., in forza della quale “qualora un'unità immobiliare appartenga in proprietà indivisa a più persone, queste hanno diritto a un solo rappresentante nell'assemblea, che è designato dai comproprietari interessati a norma dell'art. 1106 del codice”.
Nel caso di specie le odierne parti, come già si è detto, sono proprietarie di quote indivise della
[...]
, non di singole unità immobiliari con parti comuni: sicchè tale regolamentazione non può Parte_7 trovare applicazione, non potendosi ritenere significative - in senso contrario – le pronunce richiamate da parte appellante, che hanno riguardato fattispecie particolari di condominio minimo fra un condominio e un altro soggetto (in un caso tale soggetto, proprietario esclusivo di un bene, era altresì condomino dell'altro comunista), al quale vanno applicate le disposizioni del condominio, appunto.
Non è in ogni caso condivisibile l'assunto - non supportato da argomentazioni - contenuto nell'isolata sentenza assai risalente n. 3243/1976 per cui il principio di cui all'art. 67 disp att. c.c. (il cui testo, oltretutto, era all'epoca di tenore diverso dall'attuale) potrebbe essere esteso alla comunione.
Significativa è del resto la circostanza che l'art. 1139 c.c., che costituisce “norma di chiusura” della disciplina del condominio, disponga che “per quanto non è espressamente previsto da questo capo si osservano le norme sulla comunione in generale”, mentre al contrario la disciplina della comunione non contempla un rinvio alla regolamentazione del condominio di edifici.
4.3 - Non trova quindi fondamento in alcuna norma di legge la tesi dell'appellante secondo la quale la partecipazione all'amministrazione del bene in comunione ereditaria da parte sua e del figlio CP_1
, ciascuno comproprietario di 1/3 della villa, potrebbe avvenire soltanto in maniera unitaria
[...] per la quota indivisa di 2/3 confluita nella massa ereditaria di , non ricorrendo Persona_4 alcuna delle ipotesi per le quali ciò è previsto, sopra ricordate, e potendosi – a contrario – ritenere che proprio perché “ubi lex voluit dixit”, il fatto stesso che la fattispecie di più soggetti succeduti ad un precedente comproprietario non sia annoverata dalla legge fra quelle per le quali è necessaria l'espressione di un'unica volontà, deve essere applicata la disposizione generale di cui all'art. 1105 c.c.
4.4- Tale convincimento non è in alcun modo contraddetto dal richiamo cui sembra far riferimento, per la prima volta, parte appellante nelle difese conclusive, alla teoria delle “masse plurime” che ricorre nel caso di comunioni di diritti originate da titoli diversi, tante quante sono i titoli di provenienza.
Al riguardo, a prescindere dalla concreta configurabilità, nella fattispecie, di tale ipotesi (secondo la difesa di non sussisterebbero più titoli di derivazione dell'attuale assetto Parte_2
pagina 10 di 16 partecipativo, in quanto la villa fu acquistata dal predecessore e nella sua Persona_5 comproprietà sono poi succeduti nei secoli vari discendenti all'interno della stessa famiglia fino agli attuali titolari, attraverso acquisti di quote indivise tra successori mortis causa, v. comparsa conclusionale e memoria di replica;
parimenti anche la difesa di ha dedotto in Controparte_1 ordine all'insussistenza di più titoli di derivazione dell'attuale assetto partecipativo, v. comparsa conclusionale), anche tale ipotesi rileva ancora una volta solo in sede di divisione, ossia all'atto dello scioglimento della comunione e a fini fiscali, non certo quanto alla regolamentazione della gestione della comunione, per la quale si applicano, come di regola, le disposizioni generali in materia della comunione.
Tale fattispecie è stata oggetto di esame da parte della Suprema Corte (Cass. n. 314/2009; 25756/2018;
18910/2020), la quale ha affermato che, qualora i comunisti intendano sciogliere la comunione, essendo ciascuna massa autonoma, non si potrà ricorrere ad una unica divisione, se non in caso di accordo, dovendosi procedere a tante divisioni quanti sono i titoli di acquisto. Nessun rilievo assume peraltro la presenza di più “masse” ai fini della gestione della comunione e dell'amministrazione del bene in costanza di comunione indivisa, alla quale tutti i partecipanti, ai sensi dell'art 1005 c.c. hanno diritto di concorrere in proporzione alle rispettive quote.
4.5- Sono dunque in ogni caso infondate le deduzioni di parte appellante che asserisce che il voto dei coeredi debba essere unitariamente espresso per la quota di 2/3 della villa in comunione ereditaria.
Devono infatti condividersi le conclusioni cui è pervenuto il Tribunale che ha ritenuto risolta la questione sulla scorta della normativa codicistica di riferimento, e segnatamente, la disposizione di cui all'art. 1105 c.c., secondo la quale tutti i partecipanti alla comunione hanno diritto di concorrere all'amministrazione della cosa comune e che per gli atti di ordinaria amministrazione le deliberazioni della maggioranza sono calcolate secondo il valore delle loro quote.
Poiché è pacifico che , Parte_1 CP_1
e (quest'ultimo nella sua qualità di rappresentante e
[...] Parte_2 procuratore generale dei fratelli , HERCOLANI Parte_3
, sono ciascuno Parte_4 Parte_5 titolare della quota astratta di 1/3 sul bene indiviso, essi hanno diritto di esprimere validamente il proprio voto in proporzione alle rispettive quote.
5. – Parimenti infondato, e ai limiti dell'inammissibilità, è il secondo motivo di appello col quale parte appellante si duole del travisamento della propria censura con la quale si sarebbe limitata ad eccepire la nullità della delibera per aver avuto ad oggetto argomentazioni (spese di manutenzione del CO e del costo del giardiniere) di competenza esclusiva della Comunione del CO. pagina 11 di 16 Vero è che ha eccepito la nullità della Parte_1 delibera impugnata per aver il punto 1 dell'ordine del giorno “approvazione rendiconto 2020” ad oggetto spese attinenti alla comunione del CO, ma la stessa ha altresì lamentato l'equivocità dell'avviso di convocazione nella parte in cui annunciava la riunione dei comunisti facenti parte della comunione “proprietaria degli immobili” rispetto al verbale del 10 novembre 2021 laddove si è dato atto della riunione della “comunione ereditaria proprietaria del fabbricato”. L' appellante ha altresì sottolineato la diversità dei partecipanti alle due comunioni, precisando che quelli del CO non fossero stati convocati (cfr. deduzioni pag. 13 atto di citazione).
Su entrambe le questioni il Tribunale si è pronunciato, accogliendo sostanzialmente nel merito il primo profilo.
Deve allora ritenersi che la sentenza impugnata sia in linea con le doglianze nella parte in cui al punto
7 della sentenza impugnata ha pronunciato il rigetto di tali eccezioni, a tal fine evidenziando, da un lato, come non vi fossero dubbi in ordine all'identificabilità della Comunione per la quale l'assemblea era stata indetta e, dall'altro, che in ogni caso difettava l'interesse ad agire dell'attrice in punto di mancata convocazione di terzi.
*
6. – Merita invece accoglimento l'appello incidentale proposto dagli appellati.
e hanno censurato il capo 8 della sentenza Parte_2 Controparte_1 che ha dichiarato la nullità della delibera relativa al punto 1 dell'ordine del giorno per indeterminatezza dell'oggetto.
Nello specifico, gli appellati hanno lamentato che il Giudice di prime cure sarebbe incorso nel vizio di ultrapetizione atteso che parte appellante non avrebbe mai rilevato l'indeterminatezza dell'oggetto della delibera e, nel merito, hanno dedotto che il Giudice avrebbe travisato le proprie deduzioni non avendo gli stessi rappresentato “un sostanziale accollo delle spese del ”, ma che la CP_4 manutenzione del fosse sempre stata gestita dalla comunione della villa e che i comunisti del CP_4
procedessero poi pro quota a corrispondere a loro favore le spese ordinarie e straordinarie CP_4 sostenute per tale servizio. All'esito dell'articolazione dell'appello incidentale hanno quindi chiesto la riforma sul punto della sentenza.
6.1 – Ritiene la Corte che, pur non essendo stata specificamente lamentata dall'attrice l'indeterminatezza e genericità della delibera, cui fa riferimento la decisione impugnata, quest'ultima non ha esorbitato i limiti della materia del contendere, e non può pertanto dirsi affetta da vizio di ultrapetizione, non essendo stati alterati i termini sostanziali della controversia e non essendo stati introdotti nuovi temi d'indagine. Per giurisprudenza ormai costante difatti pagina 12 di 16 “il vizio di extra petizione ricorre soltanto quando il giudice abbia pronunciato oltre i limiti delle pretese e delle eccezioni fatte valere dalle parti, ovvero su questioni estranee all'oggetto del giudizio e non rilevabili d'ufficio, attribuendo ad una di esse un bene della vita non richiesto (o diverso da quello domandato), mentre spetta al giudice di merito il compito di definire e qualificare, entro detti limiti, la domanda proposta dalla parte. Per causa petendi idonea a identificare la domanda della parte devono intendersi, non le ragioni giuridiche addotte a fondamento della pretesa avanzata in giudizio, bensì
l'insieme delle circostanze di fatto poste a base di questa” (cfr. Cassazione civile sez. II, 02/09/2025, n.
24400). Ed ancora “in materia di procedimento civile, sussiste vizio di «ultra» o «extra» petizione, ex articolo 112 del Cpc, quando il giudice pronunzia oltre i limiti della domanda e delle eccezioni proposte dalle parti, ovvero su questioni non formanti oggetto del giudizio e non rilevabili d'ufficio, attribuendo un bene non richiesto o diverso da quello domandato. Tale principio va peraltro posto in immediata correlazione con il principio iura novit curia di cui all'articolo 113, comma 1, del Cpc, rimanendo pertanto sempre salva la possibilità per il giudice di assegnare una diversa qualificazione giuridica ai fatti e ai rapporti dedotti in lite, nonché all'azione esercitata in causa, ricercando le norme giuridiche applicabili alla concreta fattispecie sottoposta al suo esame, e ponendo a fondamento della sua decisione principi di diritto diversi da quelli erroneamente richiamati dalle parti” (cfr. Cassazione civile sez. II, 14/03/2024, n. 6818).
Il giudice di prime cure ha infatti in concreto esaminato la doglianza dell'attrice di nullità del deliberato assembleare per aver il rendiconto ad oggetto anche spese afferenti il CO (la difesa attorea nell'atto di citazione deduceva “nulla ed illegittima è pertanto la delibera avente ad oggetto la rendicontazione di spese che riguardano due comunioni diverse...” e nella memoria 183 comma sesto c.p.c. n. 1 “si vuole qui solo contestare l'assunto di parte convenuta (punto 1, pagina 10 e seguenti comparsa circa l'esistenza di un patto tra i comunisti della Villa e i Controparte_1
“comunisti” del CO in base al quale questi ultimi sono stati sollevati dall'obbligo di pagare le spese di manutenzione del ”). CP_5
6.2 – Nel merito, peraltro, l'appello incidentale è fondato.
Premesso che, come osservato nella costituzione con appello incidentale di non Controparte_1 risultano dedotti motivi d'impugnazione della delibera rientranti fra le ipotesi di cui all'art. 1109 c.c. deve condividersi l'assunto di entrambi gli appellanti incidentali circa il fatto che l'appostazione nel rendiconto della comunione della “Villa”, della voce di spesa relativa alla manutenzione del “CO” è del tutto corretta per il fatto che, appunto, essa rappresenta una voce di spesa della “comunione della
Villa”, costituita dalle parti del presente giudizio, che esegue la manutenzione del parco e paga il giardiniere a ciò preposto, salvo poi farsi rimborsare, parte della spesa, dai membri della famiglia che pagina 13 di 16 partecipano alla comunione del parco e non anche quella della villa e ovviamente, anche tali rimborsi, vengono registrati alla voce entrate, della comunione della villa, così come eccepito dai convenuti in primo grado (“la manutenzione del è da sempre gestita dalla comunione della villa e i comunisti CP_4 della comunione della prima corrispondono pro quota le spese ordinarie e straordinarie sostenute dalla seconda per tale servizio”). Trattasi cioè di un'anticipazione delle spese, contabilizzata nei rendiconti della comunione via via approvata negli anni, secondo una prassi consolidata e condivisa e che non si traduce nel fatto che la delibera impugnata abbia ad oggetto l'amministrazione delle due comunioni
(villa e parco).
Difatti, nel rendiconto relativo all'anno 2017 sono pure presenti le voci “Manutenzione parco” e, tra le entrate, i rimborsi delle spese (a titolo esemplificativo i “rimborsi spese ), Persona_6 rendiconto approvato all'unanimità dalla stessa Parte_1
alla riunione del 6 novembre 2018, come da verbale in atti (cfr. doc. 7 e 15 di cui alla
[...] comparsa di costituzione e risposta di del 26 luglio 2022). Parte_2
Lo stesso dicasi con riguardo al rendiconto relativo all'anno 2018, parimenti approvato alla riunione del 14 maggio 2019 da tutti i comunisti intervenuti, tra i quali la stessa appellante (cfr. verbale doc. 9 e
16 di cui alla comparsa di costituzione e risposta di del 26 luglio 2022) e con Parte_2 riguardo al rendiconto del 2019, il quale pure reca la voce di spesa “manutenzione CO” e, tra le uscite, i rispettivi rimborsi delle spese: si tratta anche in questo caso di rendiconto approvato dai comunisti della Villa, compresa parte appellante, come da verbale del 22 dicembre 2020 (doc. 13 e 17 di cui alla comparsa di costituzione e risposta di del 26 luglio 2022). Parte_2
Tanto basta, quindi, a ritenere che la delibera sia valida, non solo perché non vi è alcuna indeterminatezza nell'oggetto che correttamente al punto 1 dell'ordine del giorno prevede l'approvazione del rendiconto dell'anno 2020, rendiconto che riguarda la sola amministrazione della
“Villa” e che comprende tutte le spese sostenute dai comunisti della “Villa”, tra le quali correttamente figurano quelle di manutenzione del CO e del giardiniere, spese oggetto di rimborso ad opera dei
Comunisti del “CO”, come correttamente pure annotato nel rendiconto;
ma anche e soprattutto perché la delibera non ha avuto ad oggetto temi esorbitanti dalla comunione della Villa, per di più
(diversamente da quanto ritenuto dal giudice di prime cure) in attuazione di un accordo fra i comproprietari attestato dalle precedenti deliberazioni.
7. - La riforma – anche se parziale – della sentenza impugnata determina l'obbligo del giudice di appello di procedere d'ufficio ad un nuovo regolamento delle spese processuali, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, alla stregua dell'esito finale della lite.
pagina 14 di 16 8. – Le spese seguono la soccombenza di Parte_1 Parte_1 per entrambi i gradi di giudizio e sono liquidate come da dispositivo, tenuto conto dello scaglione di riferimento (cause di valore indeterminato di complessità bassa), dell'attività in concreto espletata
(assenza di istruttoria in entrambi i gradi di giudizio – se non documentale – ed assenza di scritti conclusionali nella fase decisoria di primo grado), secondo i valori medi dei parametri previsti dal D.M.
147/2022. Alla riforma della presente decisione consegue che le somme percepite in esecuzione della sentenza impugnata dovranno essere eventualmente restituite nel caso di eccedenza rispetto a quanto disposto in questa sede.
9. – Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte di parte appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per l'appello, a norma dell'art. 13, comma 1 bis del DPR suddetto (Cass. civ. S.U. n. 23535 del 20.09.2019; Cass. civ. S.U. 4315 del 20.04.2020)
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) rigetta l'appello proposto da avverso la Parte_1 sentenza del Tribunale di Bologna n 121/2023, Rep. N. 337/2023;
2) in accoglimento dell'appello incidentale proposto da , in proprio e quale Parte_2 procuratore dei fratelli e Parte_5 Parte_4
e e in parziale riforma della sentenza del Parte_3 Controparte_1
Tribunale di Bologna n. 121/2023, Rep. N. 337/2023, nella causa civile iscritta al n. R.G. 3084/2022, emessa e pubblicata ex art. 281 sexies c.p.c. in data 26.1.2023, dichiara la validità della delibera adottata il 10 novembre 2021 dall'assemblea della comunione sull'immobile denominato “Villa
Hercolani” sito in Bologna, via Siepelunga, 36, in località Belpoggio 36, in relazione al punto 1) dell'ordine del giorno;
3) ferma nel resto la decisione impugnata, condanna l'appellante a rifondere a parte appellata e , in proprio e quale procuratore dei fratelli Controparte_1 Parte_2
, e , le Parte_5 Parte_4 Parte_3 spese di lite liquidate
- per il primo grado di giudizio in complessivi euro 5.000,00 per ciascuna parte per compenso, oltre spese forfettarie, IVA se dovuta e CPA come per legge
- per il presente grado di giudizio, in complessivi euro 6.946,00 cadauno per compenso, oltre spese forfettarie, IVA se dovuta e CPA come per legge. pagina 15 di 16 3) dà atto, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per l'appello, a norma dell'art. 13, comma 1 bis del DPR citato.
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile, il 28 ottobre 2025.
Il consigliere estensore dott.ssa Antonella Allegra
Il Presidente
Dott Giuseppe De Rosa
pagina 16 di 16
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
Prima Sezione Civile
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giuseppe De Rosa Presidente dott. Antonella Allegra Consigliere relatore dott. Luisa Poppi Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 1340/2023 promossa da:
, C.F. nata il 7 Parte_1 C.F._1 ottobre 1946 a Bologna (BO) ed ivi residente in [...], rappresentata e difesa dagli
Avv.ti Paolo LL del Foro di Bologna (pec e Giorgio Email_1
LL del Foro di Bologna (pec ed elettivamente Email_2 domiciliata presso lo studio dei predetti difensori in Via Farini n. 10 in Bologna (BO)
PARTE APPELLANTE
Contro
, C.F. nato il [...] a [...] ed Controparte_1 C.F._2 ivi residente in [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Ivan Sorbo del Foro di Bologna
ed elettivamente domiciliato presso lo studio del predetto Email_3 difensore in Via D'Azeglio n. 35 in Bologna (BO);
, C.F. residente in [...] C.F._3
36 in Bologna (BO), in proprio nonché in qualità di rappresentante e procuratore dei fratelli
(C.F. ), Parte_3 C.F._4 [...]
(C.F. ) ed Parte_4 C.F._5 Parte_5
(C.F. ) rappresentato e difeso dall'Avv. Maria Ginevra
[...] C.F._6
CC del Foro di Bologna (pec. ed elettivamente Email_4 domiciliato presso lo studio del predetto difensore in Via D'Azeglio n. 35 in Bologna (BO)
pagina 1 di 16 PARTE APPELLATA
IN PUNTO A: appello avverso la sentenza del Tribunale di Bologna n. 121/2023, Rep. N. 337/2023, nella causa civile iscritta al n. R.G. 3084/2022, emessa e pubblicata ex art. 281 sexies c.p.c. in data
26.1.2023
Rimessa al Collegio per la decisione ex art. 352 c.p.c. all'udienza del 9 settembre 2025
CONCLUSIONI
All'udienza del 9 settembre 2025 le parti hanno precisato le conclusioni come in atti. E così:
Per Parte_1 come da note di precisazione delle conclusioni ex art. 352 c.p.c. del 9 giugno 2025
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Bologna, ogni contraria istanza, eccezione, difesa disattesa e respinta: ° accogliere per i motivi dedotti il proposto appello;
per l'effetto, in totale riforma della sentenza n.121/2023 emessa dal Tribunale di Bologna, Terza Sezione Civile, Giudice Dott.ssa Anna
LI CO nel giudizio , resa e pubblicata il 26.01.2023, non notificata, tutte le C.F._7 conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado che qui si trascrivo: “ … accertare e dichiarare nulla
e comunque annullare per tutte le ragioni esposte in narrativa, nonché per qualsivoglia altra ragione che dovesse essere ravvisata nel prosieguo, le delibere impugnate della Comunione proprietaria del fabbricato sito in Bologna Via Siepelunga n.36, in località Belpoggio, denominato “Villa Hercolani” in data 10 novembre 2021. ° condannare gli appellati a restituire all'appellante attrice le spese processuali dalla stessa pagate con riserva di ripetizione in esecuzione della sentenza appellata e più precisamente, a tale titolo, condannare - a pagare all'appellante attrice la Controparte_1 somma di €.4.487,08 oltre interessi dal 04.07.2024; - a pagare all'attrice Parte_2 la somma di €.4.487,08 oltre interessi dal 13.11.2023. Respingere previa ogni statuizione del caso appelli incidentali proposti dalle parti appellate in quanto del tutto infondati. Con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio, oltre spese generali Iva e CPA”.
Per Controparte_1 come da note di precisazione delle conclusioni ex art. 352 c.p.c. del 10 giugno 2025
“piaccia all'ill.ma Corte d'Appello adita
In rito disporre, ove ritenuto opportuno, secondo la miglior valutazione giudiziale, ex art. 274 c.p.c., la riunione del presente giudizio con quello precedentemente proposto avverso la sent. 119/2023 del tribunale di Bologna, iscritto al nr. 1138/2023 e chiamato avanti al medesimo Consigliere Relatore
Nel Merito - per quanto in atti dedotto da questa difesa, dirsi l'avversato appello, infondato in fatto ed pagina 2 di 16 in diritto e pertanto rigettarlo;
- nella denegata ipotesi di accoglimento dello stesso, rigettarsi comunque la domanda attorea in esito alle eccezioni tutte ritenute assorbite nel giudizio di prime cure
e quivi espressamente riproposte ex art. 346 cpc;
In via incidentale - Accertato il difetto di ultrapetitum, dirsi invalida la sentenza n. 121/2023 pubblicata il 26 gennaio 2023, esclusivamente con riferimento al punto n. 8 della stessa, e comunque riformarsi la decisione quanto al medesimo punto, giusti i rilievi espressi in narrativa al riguardo;
In ogni caso - Condannare parte appellante, al pagamento delle spese, dei diritti ed onorari di causa”;
Per Parte_2 come da note di precisazione delle conclusioni ex art. 352 c.p.c. del 9 giugno 2025
“Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di Bologna, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, in via preliminare, disporre ex art. 274 c.p.c., la riunione del presente giudizio con quello precedentemente proposto avverso la sent. 119/2023 del Tribunale di Bologna, iscritto al nr. 1138/2023, anche al fine di evitare contrasti tra giudicati. In via principale, respingere integralmente, per i motivi di cui in comparsa di risposta con appello incidentale, l'appello proposto dalla Controparte_2 avverso la sentenza del Tribunale di Bologna n. 121/2023, resa a verbale il
[...]
26.1.2023, pubblicata il 26.1.2023, nella causa iscritta al nr. 3084/2022, non notificata, in quanto infondato in fatto e in diritto e, per l'effetto, confermare in ogni sua parte la decisione impugnata, e conseguentemente accogliere le conclusioni di primo grado, ed ivi trascritte “Piaccia all'Ill. mo
Tribunale adito, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, per tutte le ragioni esposte in comparsa di costituzione, in particolare sub I-V, in via principale e nel merito, rigettare le domande attoree in quanto improponibili, inammissibili e infondate in fatto e in diritto e, comunque, non provate e confutate dalla documentazione prodotta. Con vittoria di spese, competenze e onorari”. Sempre in via principale, in accoglimento del motivo di appello incidentale, riformare la sentenza impugnata limitatamente al capo 8) per vizio di ultra petizione, o di extrapetizione, per i motivi tutti dedotti sub V della comparsa di costituzione e risposta, e per l'effetto accogliere le sovrascritte conclusioni rassegnate in prime cure. Con vittoria di spese competenze e onorari del doppio grado di giudizio, oltre accessori di legge”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1 – Con atto di citazione notificato in data 9.3.2022 Parte_1
ha convenuto in giudizio ed ,
[...] Controparte_1 Parte_2 quest'ultimo in proprio e quale procuratore dei fratelli Parte_5
, e
[...] Parte_4 Parte_3
pagina 3 di 16 chiedendo accertarsi e dichiararsi l'illegittimità, l'invalidità e la nullità della delibera assunta in data
10.11.2021 dalla comunione proprietaria del fabbricato denominato “Villa Hercolani”, con riguardo ai punti posti all'ordine del giorno nn. 1, 2, 5 e 6, in relazione ai quali parte attrice ha manifestato voto contrario.
Segnatamente, l'assemblea dei comunisti, riunitasi nella data suindicata, aveva deliberato sui seguenti punti posti all'ordine del giorno: “
1. Approvazione rendiconto 2020; 2. Manutenzione straordinaria per la sostituzione della tubazione del gas con cui viene approvvigionata l'intera proprietà; 3.
Manutenzione straordinaria per il consolidamento del fabbricato che muovendosi sta lentamente scivolando verso via Siepelunga;
4. Adeguamento polizza incendio fabbricati di
[...] su richiesta della stessa compagnia;
5. Attribuzione delle spese di rifacimento terrazze CP_3
c.te don e c.te don;
6. Varie ed eventuali”. Quanto al punto 6, parte attrice ha Pt_2 CP_1 espresso voto contrario con riguardo alla regolarizzazione del rapporto di locazione con un nuovo inquilino della villa ed alla sostituzione della linea vita posta sul tetto, giusto verbale dell'assemblea.
Avverso detta delibera parte attrice ha proposto impugnazione a tal fine deducendo, in relazione al punto 1 dell'ordine del giorno, che la rendicontazione sarebbe comprensiva delle spese di manutenzione del e, dunque, la delibera sarebbe nulla per avere la comunione deliberato su CP_4 argomenti estranei alla comunione indivisa del fabbricato “Villa Hercolani”, in quanto ricadenti in altra comunione, pro-diviso, ovvero quella del “CO Hercolani”, con partecipanti parzialmente diversi nemmeno convocati, ed ha lamentato la mancanza di quorum deliberativo necessario.
Tanto premesso l'attrice, richiamando le vicende successorie che hanno dato origine all'attuale assetto proprietario dei beni in comunione e dei contrasti insorti con suo figlio Controparte_1 ha dedotto che la delibera oggetto di impugnazione era stata assunta senza il suo voto favorevole e con il solo voto del figlio, il quale non rappresenterebbe la quota di un 1/3 della comunione, essendo egli comproprietario al 50% della quota indivisa di 2/3 della proprietà di “Villa Hercolani” insieme alla madre. In tesi di parte attrice, trattandosi di quota indivisa, alla quota unitariamente intesa competerebbe un unico voto, che avrebbe dovuto essere preso all'unanimità o, se non possibile, con la nomina di un rappresentante ai sensi degli artt. 2469, 2347 e 67 comma 2, disp. Att. c.c.
Conseguentemente, il voto espresso da , non conforme alla volontà della madre Controparte_1 che rappresenta l'altro 50% della quota dei 2/3 di proprietà di “Villa Hercolani”, sarebbe affetto da nullità, invalidando per l'effetto la delibera assunta.
Quanto al punto 2 dell'ordine del giorno, ha ribadito i già esposti vizi di nullità ed ha altresì lamentato la violazione del proprio diritto all'informazione sulla natura e sulla necessità dell'intervento e la discrepanza tra quanto indicato nell'avviso di convocazione e quanto poi in effetti emerso in pagina 4 di 16 assemblea, atteso che l'intervento avrebbe riguardato soltanto l'unità dell'immobile di interesse di
. Controparte_1
Parimenti, per quanto concerne il punto 5, premettendo i vizi di nullità già esposti, ne ha altresì eccepito l'invalidità in quanto la delibera avrebbe ad oggetto interessi propri dei votanti.
Da, ultimo, con riguardo al punto 6 dell'ordine del giorno, ha ribadito i vizi di nullità già lamentati per i precedenti punti dell'ordine del giorno della delibera.
1.1 – Con comparsa di costituzione e risposta del 26 luglio 2022 si è costituito CP_1
domandando l'inammissibilità e l'infondatezza della domanda attorea. Segnatamente,
[...] ha eccepito l'inammissibilità per genericità dell'invocata nullità della delibera per avere, secondo controparte, ad oggetto spese della comunione pro-diviso di “CO Hercolani” e, nel merito,
l'infondatezza, avendo la delibera ad oggetto l'amministrazione ed il rendiconto di esclusiva pertinenza della “Villa Hercolani”. Quanto al quorum deliberativo, ha eccepito l'inconferenza dell'impianto normativo richiamato da parte attrice e l'infondatezza delle deduzioni attoree, a tal fine sostenendo l'uguaglianza delle quote dei partecipanti alla comunione, titolari pertanto di un voto per ogni terzo di quota. Quanto agli ulteriori profili di censura in relazione a punti 2 e 5 posti all'ordine del giorno ne ha parimenti eccepito l'infondatezza e domandato il rigetto.
1.2 – Con comparsa di costituzione e risposta del 26 luglio 2022 si è costituito Parte_2
, in proprio e quale rappresentante dei fratelli
[...] Parte_3 ed
[...] Parte_4 Parte_5 il quale in via preliminare ha eccepito la contraddittorietà della domanda attorea nella
[...] parte in cui ha impugnato le sole delibere assunte con il proprio voto contrario, seppur in pari data, sempre quale titolare della quota di 1/3 della comunione, ha manifestato il proprio voto favorevole sugli ulteriori punti all'ordine del giorno espresso e, dunque, seguendo la tesi attorea, anche della delibera su tali punti avrebbe dovuto invocarne la nullità. Nel merito ha, poi, eccepito l'infondatezza della pretesa attorea, in ragione dell'uguaglianze delle quote dei comunisti e della concorde volontà degli stessi di ritenere la titolarità in capo a ciascuno della quota di 1/3. Ha, inoltre, dedotto che le delibere impugnate riguarderebbero la sola comunione di “Villa Hercolani” e che sarebbe noto a controparte il fatto che nel rendiconto della villa siano appostate le spese di manutenzione del CO in quanto anticipate dalla comunione e rimborsate pro quota dai comunisti della comunione del CO
1.3 – All'udienza del 26 gennaio 2023 il Tribunale di Bologna, con sentenza n. 121/2023 Rep.
337/2023 emessa ex art. 281 sexies c.p.c. in data 26 gennaio 2023 e pubblicata in pari data, ha così deciso: “In parziale accoglimento delle domande attoree, dichiara la nullità della delibera dalla
Comunione proprietaria del fabbricato e annesso giardino, sito in Bologna via Siepelunga n.36, in pagina 5 di 16 località Belpoggio, denominato “Villa Hercolani”, in data 10 novembre 2022, di cui al punto 1 dell'OdG. Rigetta le domande attoree quanto ai restanti motivi di doglianza. Condanna
[...]
a rimborsare a parte ed a parte Parte_1 Controparte_1 Parte_2 quest'ultimo in proprio e quale procuratore speciale dei fratelli , Parte_5 [...]
e , tre quarti delle spese di lite, che si liquidano per l'intero, per Parte_4 Parte_3 ciascuna delle suddette due parti processuali convenute, in € 5.000,00 per compensi, compresa la fase di mediazione, oltre i.v.a., c.p.a. e 15 % per spese generali ex DM 55/14”.
A sostegno della decisione il Giudice ha concluso per l'infondatezza della doglianza con riguardo alla lamentata nullità per vizi attinenti al quorum, in quanto ciascun comunista è titolare della quota di 1/3 sul bene indiviso, ai sensi degli artt. 1105 e 1101 c.c, essendo inapplicabile l'art. 67 comma 2 disp att.
c.c. Ha poi ritenuto parzialmente accoglibile la tesi della nullità della delibera relativa al punto 1 dell'ordine del giorno per confusione nell'amministrazione di due diverse comunioni, quella del
“parco” e quella della “villa”, non sussistendo invece alcun dubbio sulla circostanza che la convocazione riguardasse esclusivamente i comproprietari della villa Hercolani e che corretta fosse anche l'individuazione dei partecipanti convocati, difettando in ogni caso l'interesse ad agire di parte attrice in punto di mancata convocazione di terzi.
*
2. – Avverso la predetta sentenza ha proposto appello Parte_1
, con atto di citazione notificato in data 26.7.2023, affidando l'impugnazione a due
[...] motivi.
Con il primo motivo l'appellante ha censurato il punto 6 della sentenza impugnata per avere l'Autorità giudicante erroneamente ritenuto che la comunione esistente tra le parti abbia natura ereditaria e non ordinaria. Ha, dunque, insistito nell'affermare che all'epoca i fratelli comproprietari ed Per_1
esprimevano il voto pari al valore della quota di comproprietà rispettivamente per 2/3 ed 1/3 e, Per_2 conseguentemente, alla loro morte, al voto del de cuius subentrerebbe il voto espresso dalla comunione ereditaria di ciascun fratello e, dunque, 2/3 in capo alla ed al di lei figlio Pt_1 CP_1
d 1/3 in capo ad ed ai suoi fratelli.
[...] Parte_2
Con il secondo motivo di appello ha lamentato il vizio di travisamento della censura mossa in primo grado, avente ad oggetto non la mancata convocazione dei partecipanti alla comunione del “CO”, ma che la comunione di “Villa Hercolani” potesse deliberare su un argomento di competenza esclusiva della diversa comunione “CO”.
2.1 – In data 29.11.2023 si è costituito in giudizio , il quale ha resistito Controparte_1 all'impugnazione invocando, in via preliminare, l'inammissibilità, l'infondatezza e la temerarietà pagina 6 di 16 dell'appello, strumentalmente proposto da controparte in corrispondenza di ogni delibera assembleare assunta dalla comunione dei comproprietari della . Sempre in via preliminare ha Parte_6 domandato la riunione al giudizio RG 1338/2023, radicato tra le stesse parti avverso la sentenza n.
119/2023 Rep. 335/2023 avente ad oggetto l'impugnazione della delibera del 28.7.2021 e nel merito ha domandato il rigetto del gravame.
Segnatamente, quanto al primo motivo, ha rilevato la genericità dell'appello che non avrebbe operato alcuna effettiva critica alla sentenza, limitandosi a riproporre la domanda spiegata in primo grado e ne ha sostenuto l'infondatezza, trovando applicazione gli artt. 1101 e 1105 c.c. e non il richiamato art. 67 disp. Att. c.c.
Quanto al secondo motivo di appello ha insistito in ordine all'esatta individuazione dell'oggetto della delibera con riferimento al punto 1 dell'ordine del giorno.
Ha, poi, spiegato appello incidentale con riferimento al punto 8) della sentenza lamentando il vizio di ultrapetizione nella parte in cui il giudice avrebbe pronunciato la nullità della deliberazione per indeterminatezza dell'oggetto in assenza di domanda.
Ha comunque evidenziato la chiarezza dell'oggetto della delibera, essendo ivi riportata l'approvazione del rendiconto, consultabile in allegato alla convocazione e discusso ed illustrato in sede di adunanza dei comunisti, con la conseguenza che l'oggetto della delibera, quanto all'approvazione delle spese anticipate per la manutenzione del limitrofo parco, era nota alle parti, come per tutti gli esercizi precedenti, nei quali è sempre stata approvata senza riserve. Ha quindi chiesto la parziale riforma della sentenza con declaratoria di validità della delibera impugnata, anche con riferimento all'approvazione della voce di spesa riguardante le anticipazioni della manutenzione
2.2 – In data 29.11.2023 si è costituito in giudizio , chiedendo in via Parte_2 preliminare la riunione al giudizio RG 1338/2023, radicato tra le stesse parti avverso la sentenza
“gemella” n. 119/2023 Rep. 335/2023 avente ad oggetto l'impugnazione della delibera del 28.7.2021 e nel merito ha domandato il rigetto del gravame.
Ha poi eccepito l'inammissibilità del gravame in quanto i motivi di appello riproporrebbero pedissequamente le eccezioni già rigettate dal Tribunale e, nel merito, l'infondatezza in fatto ed in diritto delle censure, atteso che nella comunione il potere deliberativo sarebbe commisurato al valore delle quote di partecipazione e non alla derivazione delle masse ereditarie facenti capo ai rispettivi comunisti.
Ha poi spiegato appello incidentale limitatamente al capo 8) della sentenza invocando, in via preliminare, il vizio di ultrapetizione per aver il giudice pronunciato declaratoria di nullità per indeterminatezza dell'oggetto in assenza di una domanda di controparte in tal senso;
nel merito, ha pagina 7 di 16 eccepito l'errore in cui sarebbe incorso il giudice nell'interpretare le deduzioni dei convenuti i quali non avrebbero dedotto “un sostanziale accollo delle spese del ”, ma che la manutenzione del CP_4
fosse sempre stata gestita dalla comunione della “Villa”, salvo poi i comunisti del CP_4 CP_4 procedere pro quota alla corresponsione a loro favore delle spese ordinarie e straordinarie sostenute.
All'esito dell'udienza di prima comparizione del 19.12.2023, il Consigliere Istruttore ha fissato davanti a sé l'udienza di rimessione della causa in decisione, con concessione dei termini ex art. 352 c.p.c.
2.3 – All'udienza del 9 settembre 2025 il Consigliere Istruttore ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
3. – Va preliminarmente delineato il perimetro della materia del contendere in questa fase di appello, avendo parte appellante censurato i soli punti 6 (con il quale il Tribunale ha rigettato la domanda di nullità della delibera per difetto di quorum) e 7 della sentenza (con il quale il Tribunale ha rigettato la domanda di nullità della delibera per equivocità nella convocazione della comunione e mancata convocazione dei componenti della Comunione del CO, solo in parte coincidenti con quelli della
Comunione della villa) dovendo, dunque, ritenersi che l'appellante abbia prestato per il resto acquiescenza alla decisione, non avendo esplicato sui punti 9, 10 e 11 della motivazione della sentenza alcun motivo di appello.
4. – Venendo ai motivi di impugnazione, è senz'altro infondato il primo motivo di appello di pretesa nullità della delibera per essere stata assunta col voto di l quale, in tesi Controparte_1 dell'appellante, non rappresenterebbe la quota di 1/3 della comunione, essendo egli comproprietario al
50% della quota indivisa di 2/3 della proprietà della “Villa” e, trattandosi di quota indivisa, alla quota unitariamente intesa competerebbe un unico voto. Ha, pertanto, lamentato la mancata applicazione dell'art. 67 disp att. c.c. e l'erroneità del richiamo alle disposizioni di cui agli artt. 731 e 732 c.c., in quanto cessata la comunione ereditaria tra i figli del comune antenato con Parte_3 rogito Notaio del 1959. Per_3
Occorre premettere che le doglianze dell'appellante in ordine alla natura ereditaria o meno della comunione di cui si discute appaiono prive di rilievo ai fini della decisione.
Quanto alla disciplina dell'istituto invero, fra i due istituti si configura un rapporto quale species e genus, perché le norme sulla comunione ordinaria trovano applicazione alla prima, come previsto dall'art. 1100 c.c.
La comunione ereditaria si caratterizza per il fatto che essa ha ad oggetto i beni che componevano il patrimonio del de cuius e si costituisce ipso iure tra gli eredi quando, a seguito dell'apertura di una pagina 8 di 16 successione mortis causa, vi siano una pluralità di chiamati all'eredità ed una pluralità di accettazioni espresse o tacite, indipendentemente dalla volontà dei partecipanti.
In ogni caso, in capo ai partecipanti non si ha l'appartenenza di beni singolarmente individuati, ma a ciascun comunista spetta sull'intero un diritto commisurato alla quota che rappresenta la misura di partecipazione in relazione all'intero. Tale quota, quale frazione ideale del tutto, segna la proporzione in base alla quale ciascun partecipante alla comunione concorre nei vantaggi e nei pesi sulla cosa comune
(art. 1101 cpv c.c.) e, nel caso di comunione ereditaria, corrisponde alla quota ereditaria, appunto;
nel caso di comunione ordinaria – in difetto di diversa previsione nel titolo – le quote si presumono uguali.
4.1 - Come correttamente osservato in altre decisioni richiamate anche in questa sede, alla comunione ereditaria si applicano, in quanto compatibili, le regole sulla comunione in generale di cui agli artt.
1100 - 1116 c.c.. Tra tali norme sicuramente rientra l'art. 1105 c.c., a norma del quale ogni compartecipe-coerede ha diritto di concorrere nell'amministrazione della cosa comune (comma 1) e gli atti adottati dalla maggioranza dei partecipanti calcolata secondo il valore delle loro quote sono obbligatorie per la minoranza dissenziente (comma 2). L'art. 1108 c.c. prevede la maggioranza di 2/3 del valore complessivo della cosa comune per le delibere per le innovazioni volte a migliorare o a rendere più comodo e redditizio il godimento del bene comune, nonché per quelle riguardanti atti di straordinaria amministrazione.
Sono inoltre previste norme particolari per il caso in cui la comunione abbia ad oggetto quote di società
(art. 2468, u.., c.c.) o azioni societarie (art. 2347 c.c., richiamato anche dall'art. 2454 c.c.).
Tali ipotesi non ricorrono e non trovano applicazione nella fattispecie, non discutendosi di comunione di azioni ma di un complesso immobiliare indiviso.
La specifica disciplina della comunione ereditaria riguarda unicamente il momento dello scioglimento
(artt. 713 e ss c.c.): peraltro essa è a sua volta richiamata dall'art.1116 c.c., in forza del quale alla divisione delle cose comuni si applicano le norme della divisione dell'eredità in quanto non siano in contrasto con quelle espressamente previste per la comunione ordinarie.
In particolare, la regolamentazione della comunione ereditaria si differenzia da quella della comunione ordinaria quanto alla libertà di ogni contitolare di disposizione del proprio diritto nei limiti della propria quota alla comunione ereditaria: infatti, non trova applicazione l'art. 1103 c.c., essendo previsto dall'articolo 732 c.c. un limite alla libera alienazione della quota ereditaria con il riconoscimento del diritto di prelazione a favore degli altri coeredi.
Neppure tali specificità rilevano nel caso in esame, poiché non si ipotizza né si ha riguardo in questa sede allo scioglimento della comunione, mentre l'oggetto della domanda riguarda l'amministrazione del bene comune e la formazione della maggioranza. pagina 9 di 16 4.2 - Attiene ad istituto differente, poi, la disciplina del condominio negli edifici, di cui al capo II del titolo VII del Libro terzo del codice civile, che si riferisce alla regolamentazione delle parti comuni alle singole unità immobiliari di proprietà esclusiva. Costituisce disposizione espressamente prevista per il funzionamento dell'assemblea condominiale quella di cui all'art. 67, 2° co. disp. att. c.c., in forza della quale “qualora un'unità immobiliare appartenga in proprietà indivisa a più persone, queste hanno diritto a un solo rappresentante nell'assemblea, che è designato dai comproprietari interessati a norma dell'art. 1106 del codice”.
Nel caso di specie le odierne parti, come già si è detto, sono proprietarie di quote indivise della
[...]
, non di singole unità immobiliari con parti comuni: sicchè tale regolamentazione non può Parte_7 trovare applicazione, non potendosi ritenere significative - in senso contrario – le pronunce richiamate da parte appellante, che hanno riguardato fattispecie particolari di condominio minimo fra un condominio e un altro soggetto (in un caso tale soggetto, proprietario esclusivo di un bene, era altresì condomino dell'altro comunista), al quale vanno applicate le disposizioni del condominio, appunto.
Non è in ogni caso condivisibile l'assunto - non supportato da argomentazioni - contenuto nell'isolata sentenza assai risalente n. 3243/1976 per cui il principio di cui all'art. 67 disp att. c.c. (il cui testo, oltretutto, era all'epoca di tenore diverso dall'attuale) potrebbe essere esteso alla comunione.
Significativa è del resto la circostanza che l'art. 1139 c.c., che costituisce “norma di chiusura” della disciplina del condominio, disponga che “per quanto non è espressamente previsto da questo capo si osservano le norme sulla comunione in generale”, mentre al contrario la disciplina della comunione non contempla un rinvio alla regolamentazione del condominio di edifici.
4.3 - Non trova quindi fondamento in alcuna norma di legge la tesi dell'appellante secondo la quale la partecipazione all'amministrazione del bene in comunione ereditaria da parte sua e del figlio CP_1
, ciascuno comproprietario di 1/3 della villa, potrebbe avvenire soltanto in maniera unitaria
[...] per la quota indivisa di 2/3 confluita nella massa ereditaria di , non ricorrendo Persona_4 alcuna delle ipotesi per le quali ciò è previsto, sopra ricordate, e potendosi – a contrario – ritenere che proprio perché “ubi lex voluit dixit”, il fatto stesso che la fattispecie di più soggetti succeduti ad un precedente comproprietario non sia annoverata dalla legge fra quelle per le quali è necessaria l'espressione di un'unica volontà, deve essere applicata la disposizione generale di cui all'art. 1105 c.c.
4.4- Tale convincimento non è in alcun modo contraddetto dal richiamo cui sembra far riferimento, per la prima volta, parte appellante nelle difese conclusive, alla teoria delle “masse plurime” che ricorre nel caso di comunioni di diritti originate da titoli diversi, tante quante sono i titoli di provenienza.
Al riguardo, a prescindere dalla concreta configurabilità, nella fattispecie, di tale ipotesi (secondo la difesa di non sussisterebbero più titoli di derivazione dell'attuale assetto Parte_2
pagina 10 di 16 partecipativo, in quanto la villa fu acquistata dal predecessore e nella sua Persona_5 comproprietà sono poi succeduti nei secoli vari discendenti all'interno della stessa famiglia fino agli attuali titolari, attraverso acquisti di quote indivise tra successori mortis causa, v. comparsa conclusionale e memoria di replica;
parimenti anche la difesa di ha dedotto in Controparte_1 ordine all'insussistenza di più titoli di derivazione dell'attuale assetto partecipativo, v. comparsa conclusionale), anche tale ipotesi rileva ancora una volta solo in sede di divisione, ossia all'atto dello scioglimento della comunione e a fini fiscali, non certo quanto alla regolamentazione della gestione della comunione, per la quale si applicano, come di regola, le disposizioni generali in materia della comunione.
Tale fattispecie è stata oggetto di esame da parte della Suprema Corte (Cass. n. 314/2009; 25756/2018;
18910/2020), la quale ha affermato che, qualora i comunisti intendano sciogliere la comunione, essendo ciascuna massa autonoma, non si potrà ricorrere ad una unica divisione, se non in caso di accordo, dovendosi procedere a tante divisioni quanti sono i titoli di acquisto. Nessun rilievo assume peraltro la presenza di più “masse” ai fini della gestione della comunione e dell'amministrazione del bene in costanza di comunione indivisa, alla quale tutti i partecipanti, ai sensi dell'art 1005 c.c. hanno diritto di concorrere in proporzione alle rispettive quote.
4.5- Sono dunque in ogni caso infondate le deduzioni di parte appellante che asserisce che il voto dei coeredi debba essere unitariamente espresso per la quota di 2/3 della villa in comunione ereditaria.
Devono infatti condividersi le conclusioni cui è pervenuto il Tribunale che ha ritenuto risolta la questione sulla scorta della normativa codicistica di riferimento, e segnatamente, la disposizione di cui all'art. 1105 c.c., secondo la quale tutti i partecipanti alla comunione hanno diritto di concorrere all'amministrazione della cosa comune e che per gli atti di ordinaria amministrazione le deliberazioni della maggioranza sono calcolate secondo il valore delle loro quote.
Poiché è pacifico che , Parte_1 CP_1
e (quest'ultimo nella sua qualità di rappresentante e
[...] Parte_2 procuratore generale dei fratelli , HERCOLANI Parte_3
, sono ciascuno Parte_4 Parte_5 titolare della quota astratta di 1/3 sul bene indiviso, essi hanno diritto di esprimere validamente il proprio voto in proporzione alle rispettive quote.
5. – Parimenti infondato, e ai limiti dell'inammissibilità, è il secondo motivo di appello col quale parte appellante si duole del travisamento della propria censura con la quale si sarebbe limitata ad eccepire la nullità della delibera per aver avuto ad oggetto argomentazioni (spese di manutenzione del CO e del costo del giardiniere) di competenza esclusiva della Comunione del CO. pagina 11 di 16 Vero è che ha eccepito la nullità della Parte_1 delibera impugnata per aver il punto 1 dell'ordine del giorno “approvazione rendiconto 2020” ad oggetto spese attinenti alla comunione del CO, ma la stessa ha altresì lamentato l'equivocità dell'avviso di convocazione nella parte in cui annunciava la riunione dei comunisti facenti parte della comunione “proprietaria degli immobili” rispetto al verbale del 10 novembre 2021 laddove si è dato atto della riunione della “comunione ereditaria proprietaria del fabbricato”. L' appellante ha altresì sottolineato la diversità dei partecipanti alle due comunioni, precisando che quelli del CO non fossero stati convocati (cfr. deduzioni pag. 13 atto di citazione).
Su entrambe le questioni il Tribunale si è pronunciato, accogliendo sostanzialmente nel merito il primo profilo.
Deve allora ritenersi che la sentenza impugnata sia in linea con le doglianze nella parte in cui al punto
7 della sentenza impugnata ha pronunciato il rigetto di tali eccezioni, a tal fine evidenziando, da un lato, come non vi fossero dubbi in ordine all'identificabilità della Comunione per la quale l'assemblea era stata indetta e, dall'altro, che in ogni caso difettava l'interesse ad agire dell'attrice in punto di mancata convocazione di terzi.
*
6. – Merita invece accoglimento l'appello incidentale proposto dagli appellati.
e hanno censurato il capo 8 della sentenza Parte_2 Controparte_1 che ha dichiarato la nullità della delibera relativa al punto 1 dell'ordine del giorno per indeterminatezza dell'oggetto.
Nello specifico, gli appellati hanno lamentato che il Giudice di prime cure sarebbe incorso nel vizio di ultrapetizione atteso che parte appellante non avrebbe mai rilevato l'indeterminatezza dell'oggetto della delibera e, nel merito, hanno dedotto che il Giudice avrebbe travisato le proprie deduzioni non avendo gli stessi rappresentato “un sostanziale accollo delle spese del ”, ma che la CP_4 manutenzione del fosse sempre stata gestita dalla comunione della villa e che i comunisti del CP_4
procedessero poi pro quota a corrispondere a loro favore le spese ordinarie e straordinarie CP_4 sostenute per tale servizio. All'esito dell'articolazione dell'appello incidentale hanno quindi chiesto la riforma sul punto della sentenza.
6.1 – Ritiene la Corte che, pur non essendo stata specificamente lamentata dall'attrice l'indeterminatezza e genericità della delibera, cui fa riferimento la decisione impugnata, quest'ultima non ha esorbitato i limiti della materia del contendere, e non può pertanto dirsi affetta da vizio di ultrapetizione, non essendo stati alterati i termini sostanziali della controversia e non essendo stati introdotti nuovi temi d'indagine. Per giurisprudenza ormai costante difatti pagina 12 di 16 “il vizio di extra petizione ricorre soltanto quando il giudice abbia pronunciato oltre i limiti delle pretese e delle eccezioni fatte valere dalle parti, ovvero su questioni estranee all'oggetto del giudizio e non rilevabili d'ufficio, attribuendo ad una di esse un bene della vita non richiesto (o diverso da quello domandato), mentre spetta al giudice di merito il compito di definire e qualificare, entro detti limiti, la domanda proposta dalla parte. Per causa petendi idonea a identificare la domanda della parte devono intendersi, non le ragioni giuridiche addotte a fondamento della pretesa avanzata in giudizio, bensì
l'insieme delle circostanze di fatto poste a base di questa” (cfr. Cassazione civile sez. II, 02/09/2025, n.
24400). Ed ancora “in materia di procedimento civile, sussiste vizio di «ultra» o «extra» petizione, ex articolo 112 del Cpc, quando il giudice pronunzia oltre i limiti della domanda e delle eccezioni proposte dalle parti, ovvero su questioni non formanti oggetto del giudizio e non rilevabili d'ufficio, attribuendo un bene non richiesto o diverso da quello domandato. Tale principio va peraltro posto in immediata correlazione con il principio iura novit curia di cui all'articolo 113, comma 1, del Cpc, rimanendo pertanto sempre salva la possibilità per il giudice di assegnare una diversa qualificazione giuridica ai fatti e ai rapporti dedotti in lite, nonché all'azione esercitata in causa, ricercando le norme giuridiche applicabili alla concreta fattispecie sottoposta al suo esame, e ponendo a fondamento della sua decisione principi di diritto diversi da quelli erroneamente richiamati dalle parti” (cfr. Cassazione civile sez. II, 14/03/2024, n. 6818).
Il giudice di prime cure ha infatti in concreto esaminato la doglianza dell'attrice di nullità del deliberato assembleare per aver il rendiconto ad oggetto anche spese afferenti il CO (la difesa attorea nell'atto di citazione deduceva “nulla ed illegittima è pertanto la delibera avente ad oggetto la rendicontazione di spese che riguardano due comunioni diverse...” e nella memoria 183 comma sesto c.p.c. n. 1 “si vuole qui solo contestare l'assunto di parte convenuta (punto 1, pagina 10 e seguenti comparsa circa l'esistenza di un patto tra i comunisti della Villa e i Controparte_1
“comunisti” del CO in base al quale questi ultimi sono stati sollevati dall'obbligo di pagare le spese di manutenzione del ”). CP_5
6.2 – Nel merito, peraltro, l'appello incidentale è fondato.
Premesso che, come osservato nella costituzione con appello incidentale di non Controparte_1 risultano dedotti motivi d'impugnazione della delibera rientranti fra le ipotesi di cui all'art. 1109 c.c. deve condividersi l'assunto di entrambi gli appellanti incidentali circa il fatto che l'appostazione nel rendiconto della comunione della “Villa”, della voce di spesa relativa alla manutenzione del “CO” è del tutto corretta per il fatto che, appunto, essa rappresenta una voce di spesa della “comunione della
Villa”, costituita dalle parti del presente giudizio, che esegue la manutenzione del parco e paga il giardiniere a ciò preposto, salvo poi farsi rimborsare, parte della spesa, dai membri della famiglia che pagina 13 di 16 partecipano alla comunione del parco e non anche quella della villa e ovviamente, anche tali rimborsi, vengono registrati alla voce entrate, della comunione della villa, così come eccepito dai convenuti in primo grado (“la manutenzione del è da sempre gestita dalla comunione della villa e i comunisti CP_4 della comunione della prima corrispondono pro quota le spese ordinarie e straordinarie sostenute dalla seconda per tale servizio”). Trattasi cioè di un'anticipazione delle spese, contabilizzata nei rendiconti della comunione via via approvata negli anni, secondo una prassi consolidata e condivisa e che non si traduce nel fatto che la delibera impugnata abbia ad oggetto l'amministrazione delle due comunioni
(villa e parco).
Difatti, nel rendiconto relativo all'anno 2017 sono pure presenti le voci “Manutenzione parco” e, tra le entrate, i rimborsi delle spese (a titolo esemplificativo i “rimborsi spese ), Persona_6 rendiconto approvato all'unanimità dalla stessa Parte_1
alla riunione del 6 novembre 2018, come da verbale in atti (cfr. doc. 7 e 15 di cui alla
[...] comparsa di costituzione e risposta di del 26 luglio 2022). Parte_2
Lo stesso dicasi con riguardo al rendiconto relativo all'anno 2018, parimenti approvato alla riunione del 14 maggio 2019 da tutti i comunisti intervenuti, tra i quali la stessa appellante (cfr. verbale doc. 9 e
16 di cui alla comparsa di costituzione e risposta di del 26 luglio 2022) e con Parte_2 riguardo al rendiconto del 2019, il quale pure reca la voce di spesa “manutenzione CO” e, tra le uscite, i rispettivi rimborsi delle spese: si tratta anche in questo caso di rendiconto approvato dai comunisti della Villa, compresa parte appellante, come da verbale del 22 dicembre 2020 (doc. 13 e 17 di cui alla comparsa di costituzione e risposta di del 26 luglio 2022). Parte_2
Tanto basta, quindi, a ritenere che la delibera sia valida, non solo perché non vi è alcuna indeterminatezza nell'oggetto che correttamente al punto 1 dell'ordine del giorno prevede l'approvazione del rendiconto dell'anno 2020, rendiconto che riguarda la sola amministrazione della
“Villa” e che comprende tutte le spese sostenute dai comunisti della “Villa”, tra le quali correttamente figurano quelle di manutenzione del CO e del giardiniere, spese oggetto di rimborso ad opera dei
Comunisti del “CO”, come correttamente pure annotato nel rendiconto;
ma anche e soprattutto perché la delibera non ha avuto ad oggetto temi esorbitanti dalla comunione della Villa, per di più
(diversamente da quanto ritenuto dal giudice di prime cure) in attuazione di un accordo fra i comproprietari attestato dalle precedenti deliberazioni.
7. - La riforma – anche se parziale – della sentenza impugnata determina l'obbligo del giudice di appello di procedere d'ufficio ad un nuovo regolamento delle spese processuali, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, alla stregua dell'esito finale della lite.
pagina 14 di 16 8. – Le spese seguono la soccombenza di Parte_1 Parte_1 per entrambi i gradi di giudizio e sono liquidate come da dispositivo, tenuto conto dello scaglione di riferimento (cause di valore indeterminato di complessità bassa), dell'attività in concreto espletata
(assenza di istruttoria in entrambi i gradi di giudizio – se non documentale – ed assenza di scritti conclusionali nella fase decisoria di primo grado), secondo i valori medi dei parametri previsti dal D.M.
147/2022. Alla riforma della presente decisione consegue che le somme percepite in esecuzione della sentenza impugnata dovranno essere eventualmente restituite nel caso di eccedenza rispetto a quanto disposto in questa sede.
9. – Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte di parte appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per l'appello, a norma dell'art. 13, comma 1 bis del DPR suddetto (Cass. civ. S.U. n. 23535 del 20.09.2019; Cass. civ. S.U. 4315 del 20.04.2020)
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) rigetta l'appello proposto da avverso la Parte_1 sentenza del Tribunale di Bologna n 121/2023, Rep. N. 337/2023;
2) in accoglimento dell'appello incidentale proposto da , in proprio e quale Parte_2 procuratore dei fratelli e Parte_5 Parte_4
e e in parziale riforma della sentenza del Parte_3 Controparte_1
Tribunale di Bologna n. 121/2023, Rep. N. 337/2023, nella causa civile iscritta al n. R.G. 3084/2022, emessa e pubblicata ex art. 281 sexies c.p.c. in data 26.1.2023, dichiara la validità della delibera adottata il 10 novembre 2021 dall'assemblea della comunione sull'immobile denominato “Villa
Hercolani” sito in Bologna, via Siepelunga, 36, in località Belpoggio 36, in relazione al punto 1) dell'ordine del giorno;
3) ferma nel resto la decisione impugnata, condanna l'appellante a rifondere a parte appellata e , in proprio e quale procuratore dei fratelli Controparte_1 Parte_2
, e , le Parte_5 Parte_4 Parte_3 spese di lite liquidate
- per il primo grado di giudizio in complessivi euro 5.000,00 per ciascuna parte per compenso, oltre spese forfettarie, IVA se dovuta e CPA come per legge
- per il presente grado di giudizio, in complessivi euro 6.946,00 cadauno per compenso, oltre spese forfettarie, IVA se dovuta e CPA come per legge. pagina 15 di 16 3) dà atto, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per l'appello, a norma dell'art. 13, comma 1 bis del DPR citato.
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile, il 28 ottobre 2025.
Il consigliere estensore dott.ssa Antonella Allegra
Il Presidente
Dott Giuseppe De Rosa
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