Articolo 731 del Codice civile
Articolo 696Articolo 732
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19 aprile 1942
Art. 731.

(Suddivisioni tra stirpi).

Le norme sulla divisione dell'intero asse si osservano anche nelle suddivisioni tra i componenti di ciascuna stirpe.

Entrata in vigore il 19 aprile 1942
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