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Sentenza 4 agosto 2025
Sentenza 4 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 04/08/2025, n. 6414 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 6414 |
| Data del deposito : | 4 agosto 2025 |
Testo completo
RG. n. 48224/2019
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
Sezione XIV Civile
Specializzata in materia di Impresa - A
Il Tribunale di Milano, in composizione collegiale, in persona dei seguenti magistrati:
- dott.ssa Silvia Giani Presidente
- dott.ssa Lorena Casiraghi Giudice e rel.
- dott. Edmondo Tota Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 48224 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2019, trattenuta in decisione all'udienza del 28.1.2025 con concessione alle parti dei termini di giorni sessanta per il deposito di comparse conclusionali e di giorni venti per repliche tra in persona del legale rappresentante pro-tempore (P. IVA , Parte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliata in Milano, via Grancini n. 8, presso lo studio dell'avv. Rossana Frau che la rappresenta e difende con gli avv.ti Giacomo Viotti e Filippo Bucchi, giusta procura alle liti allegata all'atto di citazione
Attrice
e in persona del Sindaco pro-tempore (C.F. ) elettivamente Controparte_1 P.IVA_2 domiciliato in Milano, via della Guastalla n. 6, presso la sede dell'Avvocatura Comunale e rappresentato e difeso dagli avv.ti Antonello Mandarano, Stefania Pagano e Emilio Pregnolato, giusta procura generale alle liti a rogito Notaio rep. 54011 racc. 23881 allegata alla comparsa di Per_1 costituzione e risposta
Convenuto
pagina 1 di 46 OGGETTO: Appalto di opere pubbliche di rilevanza superiore alla soglia comunitaria.
CONCLUSIONI: Come da note depositate per l'udienza del 28.1.2025 di seguito trascritte:
Per parte attrice:
“nel merito, in accoglimento delle riserve formulate nell'ambito della concessione della Linea M5 - tratta nn. 77, 78, 79 (in cui è compresa la richiesta di disapplicazione e Controparte_2 restituzione della penale di Euro 2.400.000,00), 80, 81, 82, 83 e 84, nonché della richiesta di pagamento del corrispettivo dovuto a anche ex art. 2041 c.c., per lo studio del Parte_1
“ ”, accertare il complessivo credito di nei confronti del Parte_2 Parte_1 CP_1
- in subordine e se del caso, anche in via di ulteriore subordine a titolo di indennizzo per
[...] arricchimento senza causa ex art. 2041 c.c. - nella somma di Euro 24.362.473,81, salvo errori e/o omissioni (o nella somma, maggiore o minore, ritenuta di giustizia, anche in via equitativa ex art.
1226 c.c.), oltre ai costi della società di progetto (11,5%) e ai costi per “due diligence” laddove richiesti, oltre IVA se dovuta, ed oltre interessi, rivalutazione monetaria, ed interessi sugli interessi, dal dì del dovuto al saldo e sulla somma rivalutata e, per l'effetto:
(i) condannare il a corrispondere a - in subordine e se del caso, Controparte_1 Parte_1 anche in via di surroga e/o rivalsa, e/o manleva, o in ulteriore subordine a titolo di indennizzo per arricchimento senza causa ex art. 2041 c.c. – l'importo di cui sopra direttamente in denaro;
(ii) in subordine, qualora la domanda di pagamento di cui al precedente punto (i) fosse ritenuta, in tutto o in parte, non accoglibile, fermo restando l'obbligo del di pagare in denaro Controparte_1
i corrispettivi indebitamente trattenuti e/o non contabilizzati e relativi interessi (con particolare riferimento alla restituzione della penale oggetto della riserva n. 79 e al corrispettivo per lo studio del “ ), condannare il a riconoscere a - in Parte_2 Controparte_1 Parte_1 subordine e se del caso, anche in via di surroga e/o rivalsa, e/o manleva, o in ulteriore subordine a titolo di indennizzo per arricchimento senza causa ex art. 2041 c.c. - i restanti importi, come sopra liquidati, mediante revisione del Piano Economico Finanziario della concessione, da effettuarsi nei modi e nei termini contrattualmente previsti, tenendo in tal caso conto anche degli ulteriori costi che verranno sostenuti da per “due diligence” e per gli altri adempimenti connessi alla Pt_1 procedura di revisione;
2) in via istruttoria, previa eventuale rimessione della causa sul ruolo:
a) disporre la riconvocazione del CTU e la rinnovazione e/o estensione delle indagini peritali limitatamente alle istanze non accolte, nell'an e/o nel quantum, nell'elaborato peritale, quanto meno
pagina 2 di 46 in relazione ai punti e per le ragioni di cui alle “Controdeduzioni alla bozza di CTU” dei CCTTP di
in data 5/7/2023 (all. 86 alla relazione del CTU); Pt_1 Pt_1
b) accogliere le ulteriori istanze di non accolte dal Giudice Istruttore, quali formulate Parte_1 alle pagg. 43/45 della II memoria ex art. 183, co. 6, c.p.c., di che di seguito Parte_1 pedissequamente si trascrivono:
“Richiesta di CTU
In relazione alla CTU, richiamato quanto dedotto al paragr. III, punti nn. 181 e 182, della I memoria ex art. 183, si chiede che al nominando perito venga sottoposto il seguente quesito:
“Il CTU, letti gli atti di causa, esaminati i documenti prodotti dalle parti, acquisiti dalle parti stesse o da terzi eventuali ulteriori documenti e informazioni ritenuti utili ai fini degli accertamenti: valuti l'ammissibilità e la fondatezza delle riserve nn. 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83 e 84 di cui è causa, illustrate nell'atto di citazione e nelle memorie istruttorie di parte attrice;
verifichi la corrispondenza degli importi richiesti da parte attrice alle risultanze della documentazione giustificativa prodotta dalla stessa, e/o la congruità delle richieste economiche di parte attrice, quantificando gli importi liquidabili in suo favore, se del caso anche in via equitativa ex art. 1226 c.c.; indichi i criteri sulla cui base addivenire all'eventuale riequilibrio del Piano Economico Finanziario, nei modi e termini contrattualmente previsti, ove il Tribunale decidesse di ordinare alle parti di procedere in tal senso.
Istanza di ordine di esibizione
Pur ritenendo di aver compiutamente comprovato le circostanze sub paragr. II.6 della ns. I memoria ex art. 183 c.p.c., ed in particolare l'imputabilità al del ritardo nel rilascio del certificato di CP_1 collaudo a causa della necessità di definire i compensi dei membri della Commissione di Collaudo (v. supra, pagg. 40-41), per completezza di difesa, ad ulteriore supporto di tale circostanza, si chiede
l'emissione di ordine di esibizione nei confronti del
[...]
, avente ad oggetto i documenti richiesti da con Controparte_3 Pt_1 istanza d'accesso in data 14/11/2020 (ns. doc. 146) ma non esibiti da controparte (ns. doc. 148), ovvero:
- tutta la corrispondenza intercorsa con uno o più membri della Commissione di Collaudo della
Tratta Garibaldi – Bignami della M5 (Ing. Prof. Ing. , in relazione ai Per_2 Per_3 Per_4 compensi ai medesimi spettanti per le attività di collaudo”;
pagina 3 di 46 3) in punto di spese, in applicazione della regola della soccombenza, condannare il CP_1
alla rifusione delle stesse in favore di tenendo in ogni caso conto
[...] Parte_1 dell'inadempimento contrattuale in cui parte convenuta è incorsa nel rifiutare la proposta conciliativa formulata ante causam da parte attrice, e pertanto condannare il medesimo CP_1 anche al ristoro dei danni ingiustamente subiti da per effetto di tale inadempimento, da Parte_1 liquidarsi se del caso anche in via equitativa ex art. 1226 c.c.”.
Per parte convenuta:
“Piaccia a codesto Ecc.mo Tribunale, contrariis reiectis, previe opportune declaratorie: respingere integralmente tutte le domande proposte contro il in quanto Controparte_1 inammissibili, infondate e comunque non provate.
In via istruttoria, si è prodotta la documentazione in atti.
Il si oppone a tutte le richieste istruttorie di controparte. Controparte_1
Con riserva occorrendo di ulteriori produzioni ed istanze, anche istruttorie.
Con il favore delle spese di lite (tra cui anche quelle di CTP) e dei compensi professionali, oltre rimborso spese generali forfettario del 15%, ed oltre oneri riflessi (in luogo di IVA e CPA), trattandosi di patrocinio reso dall'Avvocatura interna dell'Ente Pubblico Comune di Milano, e con addebito integrale a delle spese di CTU”. Parte_1
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, la società ha convenuto in giudizio, Parte_1 innanzi al Tribunale di Milano – Sezione specializzata in materia di Impresa, il Controparte_1 affinchè, previo accoglimento delle riserve nn. 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83 e 84 formulate nell'ambito della concessione della venisse definitivamente accertato il Parte_3 credito di nella somma di € 24.242.473,81 oltre accessori, costi della società di Parte_1 progetto e per due diligence e, conseguentemente, condannato il al pagamento dei Controparte_1 relativi importi. In via subordinata, ha chiesto la condanna del al pagamento dei Controparte_1 corrispettivi indebitamente trattenuti e/o non contabilizzati e a riconoscere i restanti importi liquidati mediante revisione del Piano Economico Finanziario tenuto conto degli altri costi da sostenere per due diligence e per gli altri adempimenti connessi alla procedura di revisione.
A fondamento della domanda, la società attrice ha allegato che a seguito di gara pubblica, espletata ai sensi dell'articolo 37-quater della L. 109/1994 e ss.mm.ii., il con CP_1 CP_1 determina dirigenziale n. 131 del 17.5.2006 aggiudicava la concessione, in regime di project
pagina 4 di 46 financing, avente ad oggetto la progettazione definitiva ed esecutiva, la realizzazione e la gestione
5 della metropolitana di Milano, da Bignami a Garibaldi (c.d. “Linea”), sulla base Parte_1 del Piano Economico Finanziario (“PEF”) allegato all'offerta di gara;
che aggiudicatarie erano sei società riunite in Associazione Temporanea di Imprese (ATI) avente come capogruppo mandataria
Astaldi S.p.a. e come mandanti le società Ansaldobreda S.p.a., Ansaldo Trasporti Sistemi Ferroviari
S.p.a., Alstom Ferroviaria S.p.a. e Azienda Trasporti Milanesi S.p.a. (ATM); che le società raggruppate in ATI costituivano la società di progetto che subentrava nel rapporto Parte_1 contrattuale e sostituiva le aggiudicatarie in tutti i rapporti con il Comune concedente ai sensi e per gli effetti dell'articolo 37-quinquies della L. 109/1994; che in tale veste sottoscriveva con Parte_1 il la Convenzione di Concessione in data 14.6.2006 rep. 210.368, racc. 30609 (doc. 1 CP_1 attrice). Ciò premesso in relazione alla costituzione del rapporto contrattuale, la società attrice ha dedotto che:
- L'opera sarebbe stata realizzata in proprio dalla società di progetto mediante affidamento dei lavori ai suoi stessi soci, a loro volta riuniti in un'ATI Costruttori, al cui interno veniva costituita tra
Astaldi S.p.a. e la società di scopo per l'esecuzione Controparte_4 Controparte_5 unitaria e coordinata delle opere civili ai sensi dell'art. 96 DPR 554/1999, mentre la gestione sarebbe stata affidata al socio gestore ATM S.p.a., l' alla società in house del CP_6
e la direzione dei lavori all'Ing. Controparte_1 Controparte_7 [...] della CP_8 CP_9
- Il 26.7.2007 veniva sottoscritto un primo atto integrativo rep. 3768 racc. 1203 per il recepimento di una variante finalizzata a consentire la realizzazione del prolungamento della Linea verso ovest e, in ragione delle modifiche apportate al progetto, veniva previsa l'attivazione anticipata della c.d.
“Tratta Funzionale” ( rispetto alla Linea intera (comprendente anche la sub-tratta Persona_5
- d'ora innanzi tout court “Linea”); Persona_6
- Il 29.12.2010 veniva sottoscritto un secondo atto integrativo rep. 31917 racc. 9704 avente ad oggetto sia il recepimento di una seconda variante e la modifica dei termini di completamento delle opere alla luce dell'Accordo Bonario intervenuto il 9.7.2010 con delibera della Giunta Comunale
n. 2061, sia la revisione del Piano Economico Finanziario (PEF) della concessione;
- Il 27.9.2012 veniva sottoscritto un terzo atto integrativo rep. 35558 racc. 10538 avente ad oggetto il prezzo di ulteriori varianti rispetto alla Linea, la rinuncia a una parte delle riserve di Pt_1
e la previsione di nuovi termini per l'entrata in esercizio della Tratta Funzionale e della
[...]
Linea indicati per la prima nel 10.2.2013 e per la seconda nel 31.12.2013;
pagina 5 di 46 - Nel frattempo, in aderenza all'art.
6.2. della Convenzione della Linea che consentiva al
Concedente di affidare a eventuali prolungamenti dell'infrastruttura, il Commissario Parte_1
Unico delegato dal Governo per l'Expo 2015, con decreto n. 5 del 29.7.2010, affidava a Pt_1 anche la progettazione esecutiva, la realizzazione e la gestione del prolungamento della linea
[...] verso ovest, da Garibaldi a San Siro, per cui e il di Milano sottoscrivevano Parte_1 CP_1 anche la Convenzione relativa al detto prolungamento con atto in data 2.2.2011 rep. 32124, racc.
9762 (c.d. Convenzione Integrativa);
- Poiché il PEF del Prolungamento con le relative attività di costruzione, i rischi e il connesso finanziamento dovevano rimanere separati dalla concessione originaria, ai sensi Parte_1 dell'art.
4.1 della Convenzione Integrativa, costituiva in data 1.4.2011 la società di progetto
[...] che subentrava alla diventando concessionaria a titolo originario della CP_10 Parte_1 concessione relativa al prolungamento;
- Al fine poi di consentire la gestione unitaria del rapporto concessorio relativo all'intera Linea M5
(tratta Bignami-Garibaldi e tratta Garibaldi-San Siro) veniva stipulata tra e Parte_1 [...] da una parte e il dall'altra la Convenzione Unica in data 22.12.2014 CP_10 Controparte_1 rep. 39676, racc. 11649 divenuta efficace il 29.4.2015 (doc. 5 attrice);
- e si fondevano infine per incorporazione con atto in data Parte_1 Controparte_10
24.4.2015 rep. 15671, racc. 6661 con conseguente concentrazione in capo a del Parte_1 ruolo di Concessionario Unico ai sensi della Convezione Unica;
- In data 30.6.2015 veniva sottoscritto un Primo Atto integrativo alla Convenzione Unica rep. 40456 racc. 11894 avente ad oggetto il riequilibrio del PEF Unico;
- In data 1.6.2017 veniva sottoscritto il Secondo Atto integrativo alla Convenzione Unica rep. 42929 racc. 12649 avente ad oggetto la revisione del PEF Unico e le conseguenti modifiche alla
Convezione Unica;
- In data 19.4.2019 veniva infine sottoscritto il Terzo Atto integrativo alla Convenzione Unica rep.
44852 racc. 13257 avente ad oggetto l'assunzione di tutti gli effetti modificativi intervenuti nel periodo successivo alla stipula del suddetto Secondo Atto integrativo. Con tale atto, inoltre, le parti convenivano di deferire le controversie relative alla Linea a una commissione di conciliazione di cui all'art 44 della Convenzione Unica che aveva recepito la disciplina già contenuta nell'art. 41 della Convenzione della Linea;
- Tutte le linee della metro 5 sono state ultimate e poste in esercizio nonché collaudate: in particolare la tratta funzionale Bignami - Zara è stata aperta al pubblico il 10.2.2013 nel rispetto dei termini pagina 6 di 46 contrattuali, mentre l'intera Linea, compresa la sub tratta è stata aperta al pubblico Persona_6 il 1.3.2014 con un ritardo di sessanta giorni rispetto alla previsioni contrattuali che avevano previsto l'apertura al pubblico dell'intera linea entro il 31.12.2013; infine il certificato di collaudo della linea è stato rilasciato il 24.7.2018;
- Attualmente sta gestendo l'infrastruttura tramite il socio gestore ATM S.p.a. e lo Parte_1 farà sino al 31.12.2040 secondo quanto previsto dall'ultimo Piano Economico Finanziario approvato;
- La Linea lilla è di tipo driverless, cioè completamente automatizzata, e viene utilizzata giornalmente da una media di 124.000 persone con picchi sino a 203.000 persone al giorno per incassi mensili sino a € 1.500.000,00 solo per titoli di viaggio venduti in stazione di cui la maggior parte di competenza del di Milano che corrisponde a un canone di CP_1 Parte_1 disponibilità;
- pur non essendo il rapporto concessorio soggetto alla disciplina delle riserve, ha Parte_1 formulato nei confronti del le proprie domande di maggiori tempi, oneri e/o Controparte_1 compensi e/o di revisione del PEF mediante l'iscrizione di riserve nei documenti amministrativo- contabili. Alcune di queste riserve sono state risolte in via stragiudiziale mediante accordi transattivi: il primo è l'Accordo Bonario approvato con delibera della G.C. n. 2061 del 9.7.2010
(doc. 10 attrice) con il quale sono state definite le riserve iscritte sino a tutto il 27° SAL e che è stato recepito nel secondo Atto Integrativo del 29.12.2010 (doc. 4b attrice); il secondo è l'Accordo
Transattivo di definizione delle riserve del 25.2.2014 avente ad oggetto le riserve dalla n. 1 alla n.
74 nonché l'individuazione dei nuovi termini per l'ultimazione dei lavori che erano stati richiesti con l'iscrizione di dette riserve (doc. 11 attrice);
- Ad oggi non è stato possibile definire bonariamente le riserve dalla n. 77 alla n. 84 dal momento che il convenuto si è rifiutato di deferire a una commissione di conciliazione la CP_1 risoluzione di dette riserve, come peraltro era stato previsto nel terzo atto integrativo della
Convenzione Unica sottoscritto il 19.4.2019.
Ciò premesso, ha azionato il presente giudizio al fine di ottenere l'accertamento CP_10 della fondatezza delle proprie riserve e la conseguente condanna del al pagamento Controparte_1 dei relativi importi o comunque al riconoscimento degli stessi tramite revisione del PEF.
Si è costituito in giudizio il che ha concluso per il rigetto della domanda Controparte_1 attorea di cui ha contestato la fondatezza. In particolare, il ha eccepito come le Controparte_1 riserve oggetto della domanda attorea fossero già state integralmente e motivatamente respinte sia dal pagina 7 di 46 Responsabile Unico del Procedimento (RUP), sia dalla preposta commissione di collaudo, sia in parte dal medesimo Direttore dei Lavori nominato dalla stessa Ha evidenziato inoltre come Parte_1 le riserve fossero state modificate e incrementate nel tempo e non sempre correttamente iscritte o tempestivamente proposte con conseguente inammissibilità delle stesse. Ha eccepito, ancora, che l'importo delle riserve, comprese quelle rinunciate o risolte in via transattiva, non poteva essere in ogni caso superiore a € 84.772.000,00 in ragione del limite del 20% dell'importo contrattuale previsto dall'art. 240 bis del D.lgs. 163/2006 e che tale limite risultava ampiamente superato per effetto delle precedenti riserve con conseguente inammissibilità della stessa domanda attorea.
La causa è stata istruita mediante acquisizione della documentazione prodotta dalle parti e mediante consulenza tecnica d'ufficio affidata all'Ing. sul seguente quesito Persona_7
“Il CTU, esaminati gli atti e i documenti di causa, acquisiti dalle parti stesse o da terzi eventuali ulteriori documenti e informazioni ritenuti utili ai fini degli accertamenti nei limiti di cui all'art. 198
c.p.c., tentata preliminarmente e in ogni caso la conciliazione delle parti, dica se le riserve nn. 77, 78,
79, 80, 81, 82, 83 e 84 di cui è causa siano state tempestiva-mente e ritualmente iscritte e, altresì, se siano fondate ed eventualmente in quale misura”.
Il CTU provvedeva al deposito della relazione peritale in data 28.7.2023.
All'udienza del 28.1.2025, in cui la causa giungeva davanti a questo giudice, le parti hanno precisato le proprie conclusioni come da relativo verbale e la causa è stata trattenuta in decisione, con concessione alle parti del termine di giorni sessanta per il deposito di comparse conclusionali e di giorni venti per memorie di replica.
*****
La società attrice - aggiudicataria della concessione in regime di project financing Parte_1 avente ad oggetto la progettazione definitiva ed esecutiva, la realizzazione e la gestione della nuova linea 5 della metropolitana di Milano da Bignami a Garibaldi - ha instaurato il presente giudizio nei confronti del concedente chiedendo l'accertamento della fondatezza delle riserve, Controparte_1 dalla n. 77 alla n. 84, dalla medesima iscritte in relazione alla suddetta concessione e la condanna del convenuto al pagamento della somma complessiva di € 24.242.473,81 oltre accessori, oltre CP_1 al costo della società di progetto e ai costi di due diligence.
Oggetto del presente giudizio sono in particolare le riserve iscritte in relazione alla c.d. Linea da
Bignami a Garibaldi, ovvero la tratta originaria oggetto della concessione e non investono invece il cd. prolungamento della linea da Garibaldi a San Siro la cui progettazione definitiva ed esecutiva, la realizzazione e la gestione sono pure state affidate a Parte_1
pagina 8 di 46
1. Le eccezioni preliminari.
Prima di passare ad esaminare nel merito le domande attoree, occorre esaminare l'eccezione preliminare di inammissibilità della domanda attorea sollevata dal convenuto. CP_1
Il ha eccepito, in primo luogo, l'inammissibilità della domanda proposta dalla società CP_1 attrice per violazione del limite fissato dall'art. 240 bis del d.lgs. 163/2006, che prevede che
“l'importo delle riserve non può in ogni caso essere superiore al venti per cento dell'importo contrattuale”.
Invero, secondo la difesa del , le riserve già iscritte dalla n. 1 alla n. 9 pari a € Controparte_1
56.332.193,05, e dalla n. 51 alla n. 74 pari a € 198.445.979,46 - a fronte di un contratto stipulato per €
423.860.000,00 - superano complessivamente il suddetto limite del 20% pari ad € 84.772.000,00 con la conseguenza che la domanda dovrebbe essere dichiarata per ciò solo inammissibile. E ciò anche nel caso in cui si intenda considerare come importo contrattuale non quello inizialmente pattuito nella
Convenzione della Linea ma quello totale recepito dalla Convenzione Unica pari a € 570.954.060,77 in relazione al quale il limite del 20% sarebbe pari a € 114.190.812,00.
L'eccezione di inammissibilità della domanda è infondata.
Invero, si ritiene in conformità alla giurisprudenza maggioritaria che l'art. 240 bis del d.lgs.
163/2006 debba essere interpretato in modo conforme alla Costituzione. Ciò impone di considerare il rispetto della soglia del venti per cento prevista da detta norma non quale condizione di ammissibilità della domanda dell'attrice, bensì come il limite per il giudice al momento della quantificazione dell'importo eventualmente riconosciuto all'appaltatrice in caso di accoglimento della sua domanda (cfr. Trib Roma, Sez. Imprese, 11.12.2020 n. 17666).
Diversamente, un'interpretazione della norma che attribuisca all'appaltatrice la legittimazione di agire in giudizio per il riconoscimento di riserve solo fino alla concorrenza del venti per cento dell'importo contrattuale non sarebbe conforme al testo costituzionale.
Secondo questa opzione interpretativa, infatti, il giudice dovrebbe aprioristicamente ritenere ammissibili solo le domande aventi ad oggetto riserve fino alla concorrenza del venti per cento dell'importo stabilito dal contratto e dichiarare inammissibili le successive, a prescindere da una concreta valutazione nel merito delle stesse.
Tuttavia, un'ipotesi ermeneutica siffatta potrebbe comportare l'illogica conseguenza del rigetto nel merito di domande dichiarate ammissibili solo perché previamente proposte e la contestuale dichiarazione di inammissibilità di domande avanzate successivamente, pure se fondate nel merito.
pagina 9 di 46 Tale soluzione interpretativa si porrebbe certamente in contrasto con gli artt. 3 e 24 della
Costituzione, in quanto provocherebbe, sul piano sostanziale, una limitazione irragionevole del diritto di agire dell'appaltatrice a tutela dei propri diritti.
Parimenti, non sarebbe conforme all'art. 41 della Costituzione, concretandosi in un'ingiustificata restrizione della libertà di impresa, atteso che un'aprioristica limitazione delle eventuali pretese patrimoniali dell'appaltatrice riverserebbe sulla stessa il rischio di pregiudizi del tutto estranei alla sua sfera di controllo (in tal senso, cfr. Trib. Milano, sez. VII 25.3.2020 n. 2207).
Si ritiene, pertanto, che il superamento dei limiti contenuti nell'art. 240 bis del d.lgs. 163/2006 non potrebbe determinare l'inammissibilità della domanda giudiziale, ma solo imporre un limite al
Giudice al momento della quantificazione dell'importo eventualmente riconosciuto all'appaltatrice, in caso di accoglimento della sua domanda.
In ogni caso, e a prescindere dall'applicabilità della disciplina in materia di riserve alla concessione in esame, ritiene il Tribunale che la predetta norma non possa trovare applicazione ratione temporis nel caso di specie dal momento che l'art. 240 bis del d.lgs. n. 163/2006 ha cessato di essere in vigore prima dell'introduzione del presente giudizio avendo la lettera v) dell'art. 217 del d.lgs. n. 50/2016 disposto l'abrogazione dell'art. 4 del D.L. n. 70/2011 (convertito nella Legge n.
50/2016) che aveva introdotto la predetta disposizione nel previgente Codice dei Contratti Pubblici
(cfr. Trib. Roma, Sez. Imprese, 11.12.2020 n. 17666 “tale abrogazione va intesa come di immediata applicazione atteso che, sebbene l'art. 216 preveda che il nuovo Codice dei Contratti Pubblici si applichi alle procedure ed ai contratti per i quali i bandi o avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano pubblicati successivamente alla data della sua entrata in vigore il successivo art. 217, comma 1 cit., dispone che le abrogazioni ivi previste, fatto salvo quanto previsto dal precedente art. 216, sono o restano abrogate a decorrere dalla entrata in vigore del presente codice” e negli stessi termini Trib. Roma, Sez. Imprese, 10.8.2023 n. 12185). Il nuovo Codice dei
Contratti Pubblici (d.lgs. 18.4.2016 n. 50) è entrato in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, avvenuta in data 19.04.2016.
Conseguentemente da tale data “la disposizione di cui all'art. 240 bis del D.Lgs. n. 163/2006 risulta abrogata”; trattandosi di norma avente natura processuale/procedurale, la stessa in base al principio tempus regit actum non è applicabile nel presente giudizio che è stato introdotto nel 2019 quando la norma in questione non era in più in vigore. A ciò si aggiunga che in ogni caso la norma in questione, proprio perché entrata in vigore dopo l'aggiudicazione risalente al 17.5.2006, non sarebbe nemmeno stata applicabile al rapporto oggetto di causa sotto il profilo sostanziale (cfr. Trib. Roma, Sez. pagina 10 di 46 Impresa, 18.8.2023 n. 12185; Trib. Genova Sez. Impresa, 2.11.2021, n. 2351; Trib. Bologna Sez.
Impresa, 11.4.2022 n. 956).
Sebbene quanto sopra sia sufficiente a respingere l'eccezione, si osserva che anche volendo ritenere applicabile la norma come propone il convenuto (e così non è per quanto in CP_1 precedenza evidenziato), il limite del 20% dovrebbe essere calcolato sulla base del valore totale della concessione come individuato nella Convezione Unica che è pari ad € 570.954.060,77 per cui il limite del 20% sarebbe pari a € 114.190.812,00 e, ai fini della sua determinazione, dovrebbe essere parametrato non tanto all'importo delle riserve iscritte, ma all'importo di quelle effettivamente riconosciute il cui valore ad oggi è pari a € 45.425.841,80 – importo che non supera il limite del predetto 20%.
§§§
Sempre in via preliminare, il ha eccepito la tardività e l'inammissibilità degli Controparte_1 aggiornamenti delle richieste economiche con riferimento ad alcune delle riserve oggetto del presente giudizio. Sostiene il che l'utilizzo dell'istituto delle riserve, tipico degli appalti, implica CP_1 anche la necessità di rispettarne le regole, sostanziali e procedurali, anche in relazione a modalità, termini e decadenze e, a tal fine, richiama le previsioni del DPR 554/1999 e del DPR 207/2010 per sostenere, da un lato, l'inammissibilità degli incrementi che hanno riguardato tutte le riserve e, dall'altro, la tardiva iscrizione della riserva n. 84.
Sul punto, la difesa di dopo avere evidenziato che la concessione in essere con il Parte_1 non è soggetta al regime delle riserve e che la disciplina delle c.d. riserve richiamata dal CP_1
Comune è stata abrogata, ha argomentato nel senso che la disciplina delle riserve riguarda solo la materia degli appalti pubblici e non trova automatica applicazione alle concessioni di progettazione, costruzione e gestione di opera pubblica. In particolare, ha eccepito che la disciplina delle riserve di cui al D.M. 145/2000, ora abrogato, era applicabile solo se espressamente richiamata nelle pattuizioni contrattuali mentre nel caso di specie le parti non solo non hanno richiamato tale disciplina ma hanno inteso escludere l'onere di riserva e l'applicazione del relativo istituto nel momento in cui hanno disciplinato in via negoziale la procedura per la risoluzione delle controversie che potessero insorgere tra le parti (art. 41 Convenzione della Linea ripreso dall'art. 44 della Convenzione Unica). Ha evidenziato ancora che nessuna clausola contrattuale, né le clausole specificatamente dirette alla regolamentazione delle controversie prevedono alcun vincolo di forma, contenuto e tempi per la formulazione delle proprie istanze economiche in relazione a fatti controversi e ciò anche in ragione pagina 11 di 46 delle peculiarità della concessione di opera pubblica che per legge deve reggersi su di un Piano
Economico Finanziario (PEF) i cui presupposti mirano a garantire il perseguimento dell'equilibrio economico finanziario degli investimenti del concessionario in difetto del quale il concessionario può persino recedere dalla convenzione e che, in ogni caso la circostanza di avere formulato le proprie istanze in forma di “riserva” non può implicare per ciò solo l'applicabilità della relativa disciplina.
Da ultimo, ha osservato che la concessione oggetto di causa - avendo ad oggetto un'infrastruttura di trasporto - rientra nella disciplina dei settori speciali (cd. “ex esclusi”) che è sempre stata autonoma e non assimilabile ai settori ordinari tanto che ai settori speciali non si applicano le norme in materia di esecuzione e contabilità degli appalti aggiudicati nei settori ordinari: l'art. 2 della l. 109/1994 escludeva infatti “l'applicazione ai settori speciali delle disposizioni del regolamento di cui all'art. 3 comma 2 relative all'esecuzione dei lavori, alla contabilità dei lavori e al collaudo dei lavori” e il regolamento ivi richiamato adottato con DPR 554/1999 non solo non era applicabile ai settori speciali ma si riferiva solo ai contratti di appalto e non ai contratti di concessione;
il primo codice dei contratti pubblici ha confermato l'esclusione dei settori speciali dall'ambito di applicabilità delle norme in materia di esecuzione, contabilità e collaudo dettate per i contratti di appalto dei settori ordinari e analoghe considerazioni valgono per il DPR 145/2000 che fa espressamente riferimento ai contratti di appalto e, inoltre, prevede che le sue disposizioni non si applichino automaticamente, ma solo se espressamente richiamate nel contratto di appalto. Infine, il nuovo codice degli appalti pubblici che non si estende ai settori speciali ha chiarito espressamente che non sono soggette all'onere di riserva le contestazioni e pretese economiche che siano estranee all'oggetto dell'appalto, il pagamento degli interessi moratori da ritardato pagamento, le domande risarcitorie motivate da comportamenti della stazione appaltante e da circostanze alla medesima riferibili e infine il ritardo nell'esecuzione del collaudo motivato da comportamento colposo della stazione appaltante.
Con riferimento a tale eccezione, osserva il Tribunale che in materia di riserve vige il principio generale in base al quale l'appaltatore che intenda far valere proprie pretese nei confronti della
Stazione appaltante ha l'onere della tempestiva iscrizione di “riserve” nella contabilità dell'appalto; la normativa in tema di riserve sancisce a carico dell'appaltatore sia oneri che attengono al tempo ed al luogo in cui le riserve devono essere apposte, sia oneri relativi al contenuto delle stesse, atteso che - in ogni caso - le riserve devono essere formulate in modo specifico ed indicare con precisione le ragioni sulle quali esse si fondano.
Quanto, poi, all'onere di dimostrare che le riserve siano state iscritte tempestivamente, si deve osservare che la materia delle riserve non è sottratta alla disponibilità delle parti. Sicchè, l'onere della pagina 12 di 46 prova di avere tempestivamente iscritto apposite riserve in relazione a dette pretese grava sull'appaltatore, ma tale onere diviene concretamente attuale soltanto quando la controparte abbia eccepito la decadenza dalla riserva (ex multis, Cass. Sez. I, 14.3.2003 n. 3824).
Ne consegue che nel caso di specie - in cui il Comune concedente ha espressamente eccepito la tardività solo con riferimento alla riserva n. 84 che il CTU ha invece giudicato tempestiva - diventa irrilevante sul piano concreto stabilire se debba trovare applicazione o meno la disciplina delle riserve.
2. Il merito.
Passando al merito, si deve richiamare la consulenza tecnica d'ufficio che ha in modo completo ed esaustivo ricostruito l'evoluzione del rapporto contrattuale intercorso tra le parti e che può costituire valido ausilio per la decisione.
L'esame delle singole riserve può seguire, anzichè l'ordine numerico, l'ordine con il quale le medesime sono state affrontate dalla parte attrice e dallo stesso CTU che hanno tenuto conto del fatto che alcune delle riserve sono accomunate da una medesima causa originatrice.
Solo per completezza si osserva che, a seconda delle varie prestazioni contrattuali della concessione, le riserve che saranno esaminate potranno avere ad oggetto sia i maggiori corrispettivi rispetto a quelli determinati nella contabilità dei lavori, ad esempio per maggiori oneri prestazionali (riserve cd. contabili), sia le pretese risarcitorie derivanti da comportamenti illeciti dell'amministrazione committente, ad esempio per illegittime sospensioni dei lavori o ritardi (riserve cd. risarcitorie).
2.1. Le riserve nn. 77, 79, 81 e 82.
Le Riserve nn. 77, 79, 81 e 82 sono state esaminate dal CTU congiuntamente dal momento che trattasi di riserve cd. tecniche ed originano tutte dal ritardo con il quale è entrata in esercizio la c.d.
Linea, ovvero la tratta Garibaldi - Bignami avvenuta in data 1.3.2014, con un ritardo di 60 giorni rispetto al termine contrattualmente previsto del 31.12.2013.
Tale ritardo ha comportato l'applicazione da parte del con nota del Controparte_1
20.5.2014, della penale determinata in € 2.400.000,00 pari a € 40.000,00/giorno.
non ritenendo di sua responsabilità il ritardo di 60 giorni, ha iscritto la riserva n. Parte_1
79 con la quale ha contestato l'applicazione della penale da parte del e ha, a sua volta, CP_1 rivendicato la somma di € 6.640.721,40 a titolo dei maggiori oneri diretti e indiretti dovuti al prolungamento della struttura tecnico-amministrativa della società fino al 28.2.2014. pagina 13 di 46 Le ulteriori riserve nn. 77, 81 e 82 hanno ad oggetto i maggiori importi dovuti a Parte_1 per effetto delle varianti ordinate successivamente alla ultimazione dei lavori e la cui realizzazione ha in parte contribuito allo slittamento del termine per l'apertura della Linea.
2.1.1. Le riserve n. 77 e 81, le valutazioni del CTU e del Tribunale.
La riserva n. 77 consegue all'ordine di servizio n. 67 del 22.11.2013 con il quale il D.L., dopo l'ultimazione dei lavori in data 14.11.2013, impose a l'innalzamento dell'altezza a Parte_1
120÷130 cm. delle balaustre di alcune scale mobili nella stazione Garibaldi che erano particolarmente esposte nel “vuoto” tra mezzanino e piano banchina di stazione.
Part Poiché la progettazione esecutiva delle scale mobili delle stazioni era stata approvata da nel marzo del 2010 e, come da nota del 18.10.2013, il progettista aveva dimostrato che le Pt_1 balaustre erano conformi alla normativa tecnica armonizzata di settore UNI EN 115-1 del 2010, evidenziò che per l'esecuzione dei lavori era necessario predisporre una variante che fu Parte_1 approvata dall' (Ufficio Speciale per i Trasporti ad Impianti Fissi della Lombardia) il CP_11
13.11.2013 con la prescrizione che le protezioni laterali avessero l'altezza massima prevista dalla norma tecnica UNI EN 115-1. A seguito della nota . il D.L., in data 13.12.2013, integrò CP_11
l'ordine di servizio n. 67 disponendo che provvedesse in conformità alla predetta nota Parte_1
CP_11
Pertanto, il 27.12.2013 inviò al Comune la nota contenente il preventivo per tali Parte_1 lavorazioni extracontrattuali pari a € 483.000,00 e la richiesta di riconoscimento dei maggiori tempi necessari per l'esecuzione dei lavori aggiuntivi stimati in sedici settimane.
Il Comune approvò in data 8.1.2014 il progetto di modifica delle balaustre e, con nota in data
31.1.2014, comunicò l'ultimazione dei lavori. A seguito del collaudo dell' Parte_1 CP_11 intervenuto in data 11.2.2014, con D.D. del 17.2.2014 fu autorizzata l'entrata in servizio della Linea al 1.3.2014.
Con D.D. del 23.12.2014 il ha approvato la suddetta variante e il relativo corrispettivo è stato CP_1 contabilizzato ma mai corrisposto in quanto trattenuto a scomputo della penale applicata dal CP_1 per il ritardo con cui la linea è entrata in esercizio.
L'importo della riserva n. 77 è relativo ai soli interessi da ritardata contabilizzazione e ritardato pagamento maturati con decorrenza dalla data di emissione delle fatture da parte di Parte_1
pagina 14 di 46 Tale importo è stato quantificato in atto di citazione in € 28.351,70 sino a tutto il 15.4.2016 data di ultimo aggiornamento della riserva come risultante dal conto finale (doc. F4 . CP_1
La riserva n. 81 ha come oggetto la variante relativa alla realizzazione di una pista d'accesso dei mezzi di soccorso al Manufatto U3 nell'ambito dell'ultimazione della bonifica dell'area “Isola
Lunetta”. L'iter di tale variante è stato riassunto dal CTU nei seguenti termini “emerse che la botola di acceso si sarebbe trovata ad una quota superiore di circa un metro, occorreva pertanto realizzare un piccolo rilevato e la pista di collegamento. Nel corso della riunione tenutasi tra il e CP_1
5 il 26 luglio 2013 furono valutati gli scenari operativi per la configurazione finale dell'area Pt_1 del sito Isola-Lunetta che doveva esser sottoposto a bonifica. Tra le altre proposte, emerse la possibilità di garantire l'accesso al Manufatto U3 con un "…rilevato in terreno naturale posto al confine meridionale del sito…nelle more del completamento dell'iter di bonifica/ripristino del sito…" Part Il 16 settembre 2013 inviò al e ad gli elaborati del progetto esecutivo per la Pt_1 CP_1 richiesta del NOT, tra questi quelli del "Manufatto Parco U3". Lo stesso 16 settembre 2013 si svolse la riunione della Conferenza dei Servizi le cui decisioni furono però comunicate e recepite solo successivamente. Nel verbale di ultimazione lavori il DL rilevò che suddetto rilevato non era ancora completato e, a pagina 5 del verbale della CdiS dell'8 gennaio 2014, fu evidenziato che il
Pozzo/Manufatto U3 doveva essere completato "…ai fini della chiusura dell'attività della
Commissione di Agibilità per l'apertura all'esercizio commerciale del prolungamento
[...]
". Il 27 gennaio 2014 inviò al l'integrazione degli elaborati relativi al CP_12 Pt_1 CP_1
Manufatto U3 che recepivano le indicazioni della Conferenza dei Servizi e del verbale della CdiS Part dell'11 dicembre 2013 [all.ti n°39 e n°40]. Successivamente, nella nota di del 3 febbraio 2013 nella quale si fece riferimento al sopralluogo della del 23 gennaio 2014, l' Pt_5 CP_6 dispose lo stralcio di alcune opere e l'introduzione di una modifica al portellone di accesso al
Manufatto U3 [maniglione antipanico] per l'evacuazione delle persone in caso di fuga dalla “Linea” Part
[all. n°41]. Il 14 febbraio 2014 inoltrò al e ad gli elaborati del progetto Pt_1 CP_1 esecutivo relativi alla variante del rilevato per la pista di accesso al Manufatto U3. La nota evidenziava un costo di € 92.514,21+IVA oltre oneri di progetto e due-diligence [all. n°42]. L'opera
è stata poi realizzata nelle modalità prescritte dai vari enti e, dopo il rinnovo dell'invio del progetto esecutivo [all. n°43], approvata dal Comune con la già menzionata DD del 23 dicembre 2014”.
Come per la riserva precedente, anche tale riserva è stata approvata dal con D.D. del CP_1
23.12.2014 e il relativo corrispettivo è stato contabilizzato ma mai corrisposto in quanto trattenuto a scomputo della penale applicata dal per il ritardo con cui la linea è entrata in esercizio. CP_1 pagina 15 di 46 Anche l'importo di tale riserva è relativo ai soli interessi da ritardata contabilizzazione e ritardato pagamento maturati con decorrenza dalla data di emissione delle fatture da parte di Parte_1
Tale importo è stato quantificato in atto di citazione in € 8.700,90 sino a tutto il 15.4.2016 data di aggiornamento della riserva come risultante dal conto finale (doc. F4 . CP_1
Il tramite il RUP (Responsabile Unico del Procedimento) ha respinto le riserve nn. 77 e CP_1
81 ritenendo che non vi fosse alcun ritardo nella contabilizzazione e nel pagamento degli importi relativi alle due varianti “balaustre” e “Manufatto U3” in quanto, a fronte del loro recepimento con
D.D. del 23.12.2014, sarebbe stato emesso il mandato di pagamento relativo ad entrambi gli importi il successivo 17.2.2015 e, dunque, entro il termine di sessanta giorni previsto contrattualmente.
In relazione alle riserve nn. 77 e 81 il CTU ha effettuato una valutazione unitaria che ha poi esteso anche alla riserva n. 78 di cui si dirà in seguito.
Le riserve n. 77 e n. 81 aventi ad oggetto rispettivamente la variante “balaustre” e la variante
“manufatto U3”, entrambe approvate dal hanno ad oggetto unicamente gli interessi da CP_1 ritardata contabilizzazione e da ritardato pagamento maturati con decorrenza dall'emissione delle fatture.
Sul punto il CTU ha dapprima evidenziato che “nella determina del 30 dicembre 2014 il CP_1 ha applicato la trattenuta per le penali e nel mandato di pagamento non è possibile identificare le causali con precisione. Pertanto, si riconoscono le due riserve n° 77 e n° 81 salvo precisazioni/osservazioni delle parti sulla data di effettivo pagamento purché con i documenti già depositati nei fascicoli”.
In seguito alle osservazioni formulate dal CTP del - ad avviso del quale non vi sarebbe CP_1 alcun interesse da applicare sull'importo riconosciuto per la variante “balaustre” e per la variante
“manufatto U3” in quanto la liquidazione dei relativi importi e il successivo mandato di pagamento sarebbero stati trasmessi dal nei termini contrattuali di pagamento - il CTU ha evidenziato CP_1 che “il pur approvando il pagamento, ha disposto la sospensione parziale trattenendo le CP_1 somme a titolo della penale di 2,4 milioni di euro” e che tuttavia “quello che invece risulta analizzando più approfonditamente i conteggi di Metro5 di all. n°35 è che il conteggio dei giorni di computo degli interessi per le riserve 77, 78 e 81 è sempre “0”. Non ne è spiegato il motivo ma, evidentemente, Metro5 ha ritenuto che le trattenute con le penali afferissero ad altri importi delle riserve 79 e 82. Il CTU accoglie le osservazioni dell'Ing. ”. Per_8
pagina 16 di 46 Su tale aspetto ha poi precisato che “in all. n° 35 il conteggio degli interessi delle tre riserve 77, 78 e
81 è nel rigo 1 ed è pari a “€ 0”. Al rigo 19 si precisa che l'importo di riferimento è al netto delle riserve a). la data è il 24 dicembre 2014. “Al netto” significa che l'importo delle tre suddette riserve
è stato detratto, in ogni caso anche in questo rigo i giorni di calcolo degli interessi è sempre “€0””.
Osserva il Tribunale che su tale rilievo del CTU, la difesa di non ha fornito alcuna Parte_1 specifica spiegazione limitandosi a ribadire la debenza degli interessi da ritardata contabilizzazione e da ritardato pagamento sebbene anche nel prospetto aggiornato degli interessi prodotto sub doc. 97.1 allegato alla comparsa conclusionale attorea il conteggio degli interessi portati dalle tre riserve 77, 78
e 81 di cui al rigo 1 risulti essere sempre pari a zero.
Ritiene pertanto il Tribunale che, alla luce di tali considerazioni, non via siano valide ragioni per discostarsi dalla conclusione cui è pervenuto il CTU anche al fine di evitare duplicazioni con la restituzione della penale che è stata applicata dal trattenendo il corrispettivo dovuto per i CP_1 lavori oggetto di tali riserve e sulla quale il CTU ha invece riconosciuto la debenza dei relativi interessi.
2.1.2 La riserva n. 82 con le valutazioni del CTU e del Tribunale.
La riserva n. 82 ha ad oggetto la variante ed i maggiori oneri relativi alla realizzazione di n. 8
“linee vita” nella stazione di Porta Garibaldi.
La riserva nasce nella richiesta di ATM, all'epoca futuro gestore della “Linea” e società della compagine dell'ATI aggiudicatrice, di installare dispositivi anticaduta su alcune travi isolate sopra il piano banchina e l'atrio della stazione Garibaldi per poter eseguire in sicurezza le attività di pulizia e manutenzione.
Suddetta necessità fu discussa nel corso della riunione della CdiS dell'11.12.2013 rimandando al necessario coordinamento tra il Concessionario (Metro5) e l'Esercente (ATM).
Il 27 gennaio 2014, inviò gli elaborati del progetto esecutivo delle linee vita con il CME per Pt_1 totali € 34.415,40 + IVA.
Diversamente dalle due precedenti varianti, questa non è stata approvata dal e pertanto CP_1
l'oggetto della riserva comprende l'importo sostenuto per la realizzazione delle c.d. linee vita maggiorato dei relativi interessi.
Il tramite il RUP (Responsabile Unico del Procedimento) ha respinto la riserva n. 82 CP_1 ritenendola infondata per essere le linee vita un presidio di sicurezza per la corretta esecuzione delle pagina 17 di 46 attività di manutenzione, tanto da essere state richieste dal futuro gestore ATM S.p.a. e poi prescritte dalla stessa Commissione di Sicurezza, ragione per cui avrebbero dovuto essere previste dalla concessionaria sin dall'inizio nel proprio progetto.
Il CTU ha ritenuto di condividere le valutazioni del RUP e ha pertanto escluso il relativo importo ritenendo che la mancata realizzazione delle linee vita fosse imputabile a una carenza/dimenticanza iniziale del progetto esecutivo della Concessionaria.
La difesa di parte attrice ha contestato la conclusione del perito del Tribunale evidenziando che
“Non appare coerente riconoscere la fondatezza delle riserve nn. 77 (variante balaustre), 78
(variante SCADA) e 81 (pista di accesso Manufatto U3), e nel contempo negare fondatezza alla riserva n. 82 (variante linee vita), originata dalla stessa causale alla base delle altre tre riserve.
Come negli altri casi, nessuno dei tanti enti che hanno valutato il progetto ha riscontrato delle manchevolezze a carico di riguardo alle linee vita, la cui realizzazione è stata ordinata dalla Pt_1
Commissione di Sicurezza su impulso di ATM che, quale ente gestore, faceva parte di detta
Commissione”.
A fronte di tali contestazioni il CTU ha ribadito che “La riserva delle linee vita della stazione
Garibaldi non ha alcuna relazione con la n°77, la n°78 e la n°81. Il riconoscimento - o il mancato riconoscimento - di una di esse non implica sic et simpliciter il medesimo esito per la n°82” e che la questione della Linea vita “è interna al Concessionario”.
Ritiene il Tribunale che non vi sia motivo di discostarsi dalle conclusioni cui è pervenuto il CTU in quanto attinenti a valutazioni tecniche congruamente motivate anche con riferimento alla non comparabilità della variante “Linee vite”, oggetto della presente riserva, con la variante “balaustre” e la variante “pista di accesso Manufatto U3” se solo si considera che queste ultime sono originate da richieste di varianti in corso d'opera da parte della Commissione di Sicurezza che non hanno messo in discussione la validità o completezza del progetto esecutivo originario della concessionaria, mentre la variante “Linee vite”, per come evidenziato dal CTU, si è resa necessaria per sopperire a una carenza progettuale originaria della concessionaria.
Ne consegue che l'importo della riserva n. 82 non può essere riconosciuto.
2.1.3. La riserva n. 79, le valutazioni del CTU e del Tribunale
La riserva n. 79 investe due aspetti.
pagina 18 di 46 Il primo attiene alla disapplicazione della penale di € 2.400.000,00 che ritiene Parte_1 ingiustamente applicata dal per non essere imputabile alla concessionaria il ritardo di 60 CP_1 giorni con cui la Linea è entrata in esercizio.
Il secondo aspetto riguarda i maggiori costi sostenuti da sino al 28.2.2014 e Parte_1 conseguenti allo slittamento del termine contrattuale di messa in esercizio della Linea. Tali costi sono stati quantificati in complessivi € 6.640.721,40 così distribuiti:
a) ristoro del mancato autofinanziamento dovuto al ritardo per l'inizio dell'esercizio, quantificato in € 55.100,00/giorno;
b) costi per l'attività di coordinamento del Concessionario e dell'energia elettrica sostenuti dal
31.12.2013 fino al 28.2.2014 per € 3.150,00/giorno;
c) riconoscimento - ai fini del PEF - dei costi diretti sostenuti per il presidio e gestione degli impianti e sistemi, guardiania, costi fissi, assicurazioni, fidejussioni per € 43.786,69/giorno;
d) ristoro del mancato utile di in conseguenza del ritardo dell'esercizio della tratta Parte_1
(per € 2.732,00/giorno) oltre ai maggiori costi sostenuti dal gestore ATM per rispettare il termine di avvio (per € 910,00/giorno). In totale quindi € 3.642,00/giorno;
e) costi sostenuti dai consulenti legali della Concessionaria e degli enti finanziatori per il rilascio dei “waiver” quantificati in € 300.000,00.
Il tramite il RUP (Responsabile Unico del Procedimento) ha respinto la riserva n. 79 CP_1 ritenendo che i maggiori costi sostenuti da sino al 28.2.2014 non potessero essere Parte_1 addebitati al essendo esclusiva responsabilità di la ritardata messa in esercizio CP_1 Parte_1 della Linea al 1.3.2014 per avere inviato tardivamente la documentazione inerente il Parte_1 cd. “III punto chiave” necessario per il rilascio del NOE (Nulla Osta di Esercizio) con la conseguenza che anche la penale per il ritardo doveva ritenersi correttamente addebitata.
Il CTU ha trattato separatamente la questione della penale e quella dei maggiori costi.
La penale per il ritardo.
Con riferimento alla penale di € 2.400.000,00 applicata dal per il ritardo di 60 giorni con CP_1 cui è avvenuta la messa in esercizio della Linea, il CTU in relazione alle cause che hanno comportato tale ritardo ha osservato quanto segue: “la questione delle balaustre è sorta in ritardo e su un aspetto esecutivo di Metro5 che non violava alcuna norma o legge, oltretutto il progetto esecutivo era stato approvato dal Concedente. Se si fosse trattato di un errore o carenza progettuale di Metro5, la riserva non sarebbe stata approvata, circostanza che non si è verificata e non sembra che la pagina 19 di 46 questione sia stata approcciata in questo senso. Il CTU aggiunge che la possibilità di poter sostituire le balaustre delle scale mobili con la “Linea” in esercizio - quindi con l'utenza - non avrebbe avuto ripercussioni negative d'immagine su Metro5 bensì su ATM, esercente del servizio che la cittadinanza e l'utenza in generale associa al non alla Concessionaria [di cui la maggior CP_1 parte dei cittadini ignora l'esistenza al pari dell'esistenza di un project-financing]. In ogni caso, la sostituzione delle balaustre delle scale mobili senza l'interruzione del servizio avrebbe comportato sicuramente maggiori oneri e tempi di esecuzione più difficili da programmare e rispettare. La cronologia delle scale mobili si è conclusa con la DD del 17 febbraio 2014 con l'entrata in servizio della “Linea” al 1° marzo 2014 e, sotto questo aspetto, il CTU ritiene che il ritardo non sia da addebitare a Metro5.
Ma, in "parallelo" alla vicenda delle balaustre delle scale mobili, si è affiancata quella della documentazione del "III punto chiave" e degli inconvenienti delle saldature durante il pre-esercizio.
Anche questa vicenda si è conclusa pochi giorni prima dell'apertura della “Linea”, ovvero il 18 febbraio 2014. In questo ambito il ha contestato a Metro5 il ritardo di un mese nell'invio CP_1 della documentazione del "III punto chiave", ovvero al 14 ottobre 2013 anziché al 16 settembre 2013.
Poiché il pre-esercizio delle linee automatiche deve protrarsi per 45 giorni, il tempo "netto" disponibile per ottenere l'approvazione da parte della , il NOT da parte del MIT, Pt_5
l'autorizzazione al pre-esercizio da parte dell' , le autorizzazioni RUP-ASL e Metro5 per CP_11 iniziare il pre-esercizio e concluderlo con un discreto margine prima del 1° gennaio 2014 si era ridotto a poco più di un mese”.
Al fine di valutare l'imputabilità del ritardo a il CTU ha ricostruito la cronologia Parte_1 degli eventi nei seguenti termini:
14.10.2013 invia la documentazione al CdiS Pt_1
30.10.2013 Il CdiS invia la documentazione al MIT
29.11.2013 Il MIT rilascia il NOT
2.12.2013 L'USTIF autorizza il pre-esercizio
5.12.2013 Il RUP comunica alla ASL il termine cantiere
9.12.2013 Inizia il pre-esercizio
21-27.12.2013 Metro5 sospende il pre-esercizio
8.1.2014/11.2.2014 Il CdiS sospende il pre-esercizio
11.2.2014 Il CdiS autorizza la ripresa del pre-esercizio
21.2.2014 Il CdiS autorizza all'apertura della linea pagina 20 di 46 27.2.2014 L' rilascia il NOE CP_11
1.3.2014 Apertura linea al pubblico
Secondo il CTU “E' evidente che, quando il MIT rilasciò il NOT - 29 novembre 2013 - la tempistica aveva già "sforato" la data prevista per l'apertura del 1° gennaio 2014 di almeno 15 giorni.
In realtà, la cronologia appena descritta contiene diversi "tempi morti" o "tecnico-burocratici" tutt'altro che trascurabili:
1. 16 gg della per l'esame del dossier "III punto chiave" Pt_5
2. 30 gg per il rilascio del NOT da parte del MIT
3. 3 gg per l'autorizzazione da parte dell CP_11
4. 7 gg per iniziare il pre-esercizio dopo il benestare dell'USTIF
5. 6 gg dall'autorizzazione della al rilascio del NOE Pt_5
6. 2 gg dal rilascio del NOE all'apertura della linea29
In totale sono 64 giorni che sono/erano al di fuori del "controllo" di Metro5 ed in parte anche del Comune. In questo contesto però è significativo l'art.1 della Convenzione che definisce «Fatto del
Concedente» anche "…iii) un fatto imputabile alla competente autorità sopranazionale, statale, regionale, provinciale o comunale che causi un ritardo rispetto ai termini di legge per il rilascio di una autorizzazione o provvedimento dal quale dipenda direttamente l'impossibilità da parte del
Concessionario di adempiere le proprie obbligazioni nei termini e alle condizioni nella Convenzione
e/o di ogni atto documento previsto dalla Convenzione stessa…". Orbene, qualunque sia la tempistica che è stata "assorbita" dagli enti terzi [conforme al programma oppure in ritardo], se si aggiungono suddetti 64 giorni ai 45 del pre-esercizio si ottengono 109 giorni i quali, dal 16 settembre 2013, conducono al 3 gennaio 2014. Quindi, anche con le dovute approssimazioni e cautele, lo sforamento della data del 1° gennaio 2014 era prevedibile o - quanto meno - ipotizzabile tenuto conto che più del
50% dei 64 giorni sono stati "consumati" dal MIT e dall'USTIF.
Chi scrive ritiene pertanto che la tempistica indicata nell'art. 3 del Terzo Atto Integrativo del 27 settembre 2012, poi confermata nell'Atto Transattivo della "Commissione della Linea", ovvero la proroga per l'apertura della linea dal 30 luglio 2013 al 31 dicembre 2013 [v. all. n°45 e n°9], conteneva già elementi di rischio perché partiva dal presupposto che nel pre-esercizio non si sarebbero manifestati inconvenienti di alcun tipo. Si fa presente che, in linea generale, il pre- esercizio ha lo scopo di verificare:
pagina 21 di 46 a. La completezza e l'applicabilità delle norme/procedure di esercizio relativamente alla circolazione in condizioni sia normali che perturbate secondo appositi scenari;
b. La completa funzionalità dell'infrastruttura, del materiale rotabile e del loro interfacciamento;
c. L'adeguatezza del modello organizzativo della circolazione dei treni e dell'esercizio della
Linea.
A parere del CTU, sarebbe stato più realistico ipotizzare un c.d. "float" di almeno 30 giorni per far fronte ad imprevisti/inconvenienti ed evitando il periodo natalizio con problemi da risolvere in pochissimi giorni subito dopo il termine del pre-esercizio.
A riprova che la programmazione di queste attività richiede prudenza e la possibilità di scenari sfavorevoli, il Terzo Atto Integrativo prevedeva l'apertura della sub-tratta al 1° Persona_5 novembre 2012, ma essa è avvenuta solo il 10 febbraio 2013, vale a dire un mese dopo il periodo di pre-esercizio il quale, casualmente si è svolto pur senza intoppi, praticamente nel medesimo periodo dell'anno della tratta [26 novembre 2012÷10 gennaio 2013]. Ma, tra il Persona_6 completamento del pre-esercizio e l'apertura della tratta, era trascorso un mese e va evidenziato che la tortuosità della tratta non è comparabile con quella della tratta Persona_6 Persona_5
[praticamente tutta rettilinea;
v. oltre al § 4.5].
Proseguendo, il CTU ritiene che, dei 134 giorni dal 16 ottobre 2013 al 27 febbraio 2014, 28 sono di pre-esercizio, 40 da addebitare a Metro5 per le sospensioni di 6 giorni dal 21 al 27 dicembre 2013
e di 34 giorni dall'8 gennaio all'11 febbraio 2014. Altri 64 per tempistiche non controllabili da
Metro5 [«Fatto del Concedente»] ed i restanti 2 per ragioni di “immagine”.
A questo punto, preso atto dell'impossibilità concreta di poter aprire la “Linea” entro il 1° gennaio 2014 e tenuto conto che anche una parte delle tempistiche non potevano essere sotto il controllo di Metro5, il CTU ritiene che vi siano le condizioni riconducibili al comma 7 dell'art. 145 del Regolamento”.
Il CTU, dunque, ha disatteso le difese del confermando che le varianti “balaustre” e CP_1
“Manufatto U3” non si sono rese necessarie a causa di errori progettuali o costruttivi e sono state tempestivamente eseguite da e che, pertanto, il ritardo che tali lavorazioni hanno Parte_1 comportato rispetto alla data programmata per la messa in esercizio della Linea non è in alcun modo imputabile a Parte_1
Il CTU ha anche accertato che la complessa procedura di rilascio dei provvedimenti necessari ai fini della messa in esercizio della Linea contiene diversi “tempi morti” o “tecnico-burocratici” tutt'altro che trascurabili e non soggetti al controllo di né del e che, comunque, lo Parte_1 CP_1
pagina 22 di 46 sforamento del termine del 31.12.2013, individuato nell'art. 3 del Terzo Atto Integrativo del
27.9.2012 per la messa in esercizio della Linea e poi confermato nell'Atto Transattivo della
“Commissione della Linea”, avrebbe potuto essere prevedibile sin da allora “perché partiva dal presupposto che nel pre-esercizio non si sarebbero manifestati inconvenienti di alcun tipo”, eventualità di scarsa verificazione.
A fronte delle osservazioni dei consulenti tecnici del Comune, incentrate sul fatto che dalla data stabilita dalla CdiS per l'invio dei documenti relativi al “III punto chiave” a quella di apertura della
Linea vi sarebbe stato il tempo necessario per completare il pre-esercizio di 45 giorni, il CTU ha motivato il proprio contrario convincimento confermando la propria valutazione “Chi scrive non condivide questa valutazione perché dal 16 settembre al 31 dicembre sono 106 giorni. Poiché per tabulas è emerso che vi sono stati almeno 64 giorni di “tempo morto” per le autorizzazioni, i residui
42 giorni non sarebbero stati sufficienti per il pre-esercizio. Come ha già descritto il CTU a pagina
19, si sarebbe arrivati al 3 gennaio 2014 [3 giorni in più] e l'avverbio “direttamente”47, secondo il
CTU, non cambia il tenore e lo scopo dell'art.1 della Convenzione perché ne costituisce un rafforzativo. In ogni caso, i suddetti 64 giorni non sono –non possono- essere sotto il controllo del
Concessionario. Quanto alla responsabilità di Metro5 circa l'invio della documentazione, questa circostanza è pacifica ma quello che il CTU vuole ribadire è che anche con il rispetto dei termini perentori, si sarebbe sforata comunque la data del 1° gennaio 2014; inoltre, dei 7 giorni intercorsi dal benestare dell' all'avvio del pre-esercizio, la metà erano sotto il provvedimento del RUP, e CP_11 il CTU non crede che 3÷4 giorni siano rilevanti ai fini di questa vertenza.
In merito ai 10 giorni intercorsi tra la decisione della e la sua autorizzazione, è stata disposta la Pt_5 correzione ma poco o nulla cambia [il CTU aveva trascurato i 12 giorni di pre-esercizio di dicembre]. Si tratta però di correzioni che sono sempre “al limite” e che l'applicazione dell'art.145 del Regolamento è discrezionale e non fa riferimento a giorni o percentuali di ritardo sul totale”
In definitiva il CTU, con considerazioni condivisibili oltre che conformi alle previsioni contrattuali, ha ritenuto non dovuta la penale di € 2.400.000,00 applicata dal concedente per CP_1 il ritardo con cui è entrata in esercizio la Linea.
Osserva il Tribunale che la conclusione cui è giunto il CTU pare corretta e condivisibile anche alla luce delle clausole relative all'allocazione dei rischi e decise dalle parti in sede di negoziazione che prevedono il trasferimento in capo alla società concessionaria del rischio di costruzione, ma fanno salvo qualsiasi ritardo al cronoprogramma causato per “fatto del concedente” o “forza maggiore” posto che l'art. 15 della Convenzione della Linea, ripreso dall'art. 18 della Convenzione Unica,
pagina 23 di 46 espressamente prevede che restino a carico del concedente eventuali varianti in corso d'opera non dovute ad errori od omissioni di progettazione che dovessero comportare un aumento dei tempi e dei costi tali da alterare l'equilibrio economico finanziario.
Deve pertanto essere disposta la restituzione della penale in favore di Parte_1
Su tale importo pari a € 2.400.000,00 il CTU ha escluso l'applicazione dell'IVA in quanto esente ai sensi dell'art. 15 d.p.r. 633/1972.
La difesa di ha contestato tale conclusione e sostiene che l'importo dovrebbe Parte_1 essere restituito maggiorato dell'IVA in quanto trattenuto dal sulle fatture via via emesse CP_1 dalla concessionaria e dunque su corrispettivi per lavori eseguiti e soggetti a IVA pena la violazione delle norme fiscali vigenti.
Ritiene il Tribunale che la conclusione cui è pervenuto il CTU sia condivisibile in quanto adeguatamente motivata sulla base della normativa vigente e che, in ogni caso, ogni valutazione sul punto sia preclusa in questa sede in quanto la questione IVA è stata introdotta dalla concessionaria solo tardivamente, in sede di osservazioni alla bozza di relazione peritale, non essendo mai stata sollevata in precedenza e in considerazione del fatto che la stessa implica valutazioni di natura tributaria/fiscale che avrebbero richiesto allegazioni di ben diverso tenore rispetto a quelle sottoposte solo tardivamente al vaglio del Tribunale.
Va quindi disposta la restituzione della somma di € 2.400.000,00.
I maggiori costi sopportati da in ragione del ritardo Parte_1
Per quanto riguarda gli ulteriori importi iscritti con la riserva n. 79 e relativi ai maggiori costi/oneri sostenuti da per la gestione del cantiere sino al 28.2.2014, il CTU ha ritenuto che “In Parte_1 merito ai costi reclamati da Metro5 per i 60 giorni dal 1° gennaio 2014 al 28 febbraio 2014, bisogna considerare anche la vicenda delle scale mobili e del manufatto U3 nel senso che, anche se Metro5 avesse completato il pre-esercizio in tempo, l'apertura della “Linea” si sarebbe concretizzata sempre al 1° marzo 2014. Questa circostanza non può essere trascurata e non è possibile stabilire quale dei gruppi di eventi [balaustre + manufatto U3 vs pre-esercizio] metta in "ombra temporale" l'altro. Il
CTU ritiene che il ritardo di 60 giorni dell'apertura della linea abbia sicuramente generato un danno corrispondente alla penale giornaliera tra Metro5 e l'ATI appaltatrice, questa penale copre il mancato ricavo che sarebbe stato generato dall'esercizio della tratta, al netto del canone giornaliero di gestione non corrisposto al gestore [ATM]. Suddetta penale è pari ad € 36.000,00/giorno cui il
CTU ritiene di aggiungere i costi incrementali dovuti all'energia elettrica "improduttiva" e pari a
pagina 24 di 46 3.150,00/giorno. In considerazione del fatto che le due varianti balaustre + manufatto U3 sono vicendevolmente "in ombra" rispetto al ritardo del pre-esercizio, è ragionevole considerare suddetti importi al 50%. Il CTU ritiene invece non riconoscibili gli altri costi reclamati da Metro5 perché non
è dimostrato il criterio differenziale tra lo scenario con quello senza esercizio della linea nei primi due mesi del 2014. In definitiva, oltre alla disapplicazione della penale per intero [€ 2.400.000,00], si ritengono riconoscibili alla Concessionaria Metro5 ulteriori € 1.174.500,00”.
In definitiva, rispetto ai maggiori costi rivendicati da il CTU ha riconosciuto come Parte_1 dovuto il minor importo di € 1.174.500,00 considerando come meritevoli di ristoro il mancato ricavo che avrebbe tratto dall'esercizio della Linea al netto del canone giornaliero di gestione Parte_1 non corrisposto al gestore e i costi di energia elettrica improduttiva esposti dalla concessionaria in €
3.150,00 al giorno. L'importo in questione risulta già decurtato del 50% “in considerazione del fatto che le due varianti balaustre + manufatto U3 sono vicendevolmente in ombra rispetto al ritardo del pre-esercizio”. Il CTU invece non ha riconosciuto gli altri importi iscritti a riserva da Parte_1
“perché non è dimostrato il criterio differenziale tra lo scenario con quello senza esercizio della linea nei primi due mesi del 2014”.
La difesa di ha contestato le conclusioni in punto di quantum cui è pervenuto il Parte_1
CTU in relazione ai maggiori costi sostenuti a causa del ritardo alla medesima non imputabile con cui la linea è entrata in esercizio.
In primo luogo, contesta la decisione del CTU di escludere gli ulteriori costi iscritti Parte_1
a riserva in mancanza di prova del “criterio differenziale tra lo scenario con quello senza esercizio della linea nei primi due mesi del 2014”. che il criterio differenziale viene Controparte_13 normalmente applicato per dare attuazione al principio dell'integrale riparazione del danno previsto dall'art. 1223 c.c. in modo da garantire un pieno ristoro al danneggiato nei casi in cui sia intervenuto un indennizzo ex lege o ex contractu oppure nei casi in cui un medesimo fatto illecito abbia generato conseguenze sia vantaggiose che svantaggiose per il danneggiato, mentre nel caso in esame i costi iscritti a riserva e non riconosciuti dal CTU sarebbero solo i costi vivi. Evidenzia, inoltre, che la prova ritenuta mancante dal CTU risulterebbe invece per tabulas dal momento che documentare i costi vivi sostenuti per effetto di una situazione dannosa equivale a documentare il costo differenziale che non sarebbe stato sostenuto nel caso di mancato danno e che invece è stato sostenuto.
Ritiene il Tribunale di condividere la valutazione del CTU in quanto motivata, seppur succintamente, sotto il profilo tecnico.
pagina 25 di 46 In secondo luogo, la difesa di pur non contestando la decisione del CTU di
Parte_1 parametrare il mancato ricavo che sarebbe stato generato dall'esercizio della tratta alla penale giornaliera stabilita nel contratto disciplinante i rapporti tra e l'ATI Costruttori per il
Parte_1 caso di ritardi esecutivi imputabili alla stessa ATI, sostiene che il CTU sarebbe incorso in un errore perchè non avrebbe tenuto conto del fatto che, a seguito delle modifiche apportate all'art. 18.2 del contratto EPC con l'art.
8.1. del III Addendum al contratto EPC, l'importo di questa penale è passato da € 36.000,00 al giorno (importo utilizzato come parametro dal CTU) ad € 55.100,00 al giorno che è esattamente l'importo indicato al punto b) della riserva n. 79 iscritta da (cfr. doc. 12 e
Parte_1 doc. 79 b) attrice). La difesa di sostiene pertanto che tale errore possa essere corretto
Parte_1 dal Tribunale senza necessità di riconvocare il CTU.
Ritiene il Tribunale di dover confermare, anche sotto tale profilo, la decisione del CTU il quale ha espressamente preso a parametro di riferimento, per calcolare il mancato ricavo che Parte_1 avrebbe tratto dall'esercizio della Linea, “la penale per mancati incassi, calcolata sul contratto base
[Bignami-Garibaldi] è 36.000 €/giorno” e non le modifiche al contratto EPC richiamato da parte attrice ragione per la quale nessun errore nell'individuazione del parametro può imputarsi al CTU, né parte attrice ha spiegato le ragioni per le quali avrebbe dovuto essere utilizzato il parametro aggiornato e non quello base scelto dal CTU ai fini del calcolo.
Ancora, contesta la decisione del CTU di decurtare del 50% gli importi che sono Parte_1 stati riconosciuti. Sostiene la difesa attorea che tale decurtazione si tradurrebbe in un ingiustificato addebito del ritardo a carico di nonostante il CTU abbia chiaramente escluso ogni sorta Parte_1 di responsabilità della concessionaria per il ritardo con cui la Linea è entrata in esercizio.
La motivazione che il CTU ha dato per giustificare l'abbattimento dei costi al 50% (“in considerazione del fatto che le due varianti balaustre + manufatto U3 sono vicendevolmente in ombra rispetto al ritardo del pre-esercizio”), risulta solo apparentemente criptica dovendo essere letta alla luce dell'ampia motivazione resa sulle cause del ritardo con cui è entrata in esercizio la Linea. Il
CTU, infatti, contrariamente a quanto sostiene la difesa di - secondo la quale il ritardo Parte_1 sarebbe addebitabile integralmente a cause esterne ad essa - non ha affatto affermato che al ritardo non ha in alcun modo concorso la concessionaria: il CTU, infatti, ha espressamente escluso che il ritardo causato dalle lavorazioni conseguenti alla variante balaustre sia in qualche modo addebitabile a evidenziando però che il ritardo è stato determinato anche da altri fattori quali “gli Parte_1 inconvenienti delle saldature durante il pre-esercizio” e la questione della documentazione relativa al pagina 26 di 46 “III punto chiave” che si sono risolti pochi giorni prima dell'apertura della Linea. Rispetto a tali fattori che, si sono inseriti nella vicenda a partire dal 16.10.2023, il CTU ha accertato che “dei 134 giorni dal 16 ottobre 2013 al 27 febbraio 2014, 28 sono di pre-esercizio, 40 da addebitare a metro 5 per le sospensioni di 6 giorni dal 21 al 27 dicembre 2013 e di 34 giorni dall'8 gennaio all'11 febbraio 2014. Altri 64 a tempistiche non controllabili da ”. Pt_1
La doglianza dei CTP di si è incentrata in particolare sul non paritetico concorso delle Parte_1 concause che hanno determinato il ritardo e che dovrebbe portare a una revisione al ribasso della percentuale di riduzione dei costi sostenuti da tanto che essi sostengono che “pur Parte_1 ritenendo configurabile una qualche responsabilità di al riguardo, va riconosciuto che il Pt_1 problema delle micro-fessurazioni delle saldature ha determinato il fermo del pre-esercizio solo dal
21 al 26 dicembre del 2013, cioè per 6 giorni, e non per 40 giorni sui totali 136 giorni di ritardo nell'attivazione della Tratta”.
Sul punto, tuttavia, il CTU ha evidenziato che “l'interruzione del pre-esercizio ai fini dell'ottenimento del NOE [45 giorni] a causa dei problemi alle saldature, così come risulta dai documenti depositati dalle parti, non è stato solo di 6 giorni, bensì di 40 perché la CdiS sospese formalmente il pre-esercizio dall'8 gennaio all'11 febbraio, quindi per ulteriori 34 giorni;
seppure i treni continuassero a circolare la conta fu comunque sospesa, se ne dà atto proprio a pagina 17 della relazione ATM del 20 febbraio [subdoc attoreo n°96.]. Il CTU ritiene che, con le informazioni che avevano i componenti della in quei giorni la sospensione della “conta” fu una scelta Pt_5 consapevole. Ma la ragione del 50% scelto dal CTU e non del 95% proposto dai consulenti di Metro5 non è dovuto alla “conta” dei giorni di pre-esercizio quanto alla concomitanza della variante delle scale mobili e del “manufatto U3” e del disposto dell'art. 145 del Regolamento che non permetterebbe compensazioni parziali tra penali e compensi e indennizzi da riconoscere all'appaltatore”.
Ritiene il Tribunale che la valutazione del CTU sia immune da manifesti vizi logici, basata su considerazioni tecniche risultanti dalla documentazione prodotta dalle parti e come tale del tutto condivisibile.
Pertanto, in relazione alla riserva n. 79, vanno riconosciuti a gli ulteriori costi Parte_1 sostenuti per la gestione del cantiere sino al 28.2.2014 nel minor importo di € 1.174.500,00 oltre IVA al 10% e interessi.
pagina 27 di 46
2.1.4. La riserva n. 78 e le considerazioni del CTU e del Tribunale
La riserva n. 78 ha ad oggetto la cd. “variante SCADA” e ha comportato la modifica del software di gestione della ventilazione in galleria per l'ipotesi di un treno fermo tra due stazioni su richiesta della Commissione di Sicurezza.
Tale variante è stata approvata dal insieme alla “variante balaustre” e alla “variante CP_1 accesso manufatto U3” con D.D. del 23.12.2014 e la relativa riserva, come per le riserve nn. 77 e 81
è stata iscritta solo con riferimento agli interessi da ritardata contabilizzazione e ritardato pagamento maturati dalla data di emissione delle fatture da parte di Parte_1
In relazione a tale riserva il CTU ha svolto considerazioni analoghe a quelle fatte con riferimento alle riserve nn. 77 e 81 e, dunque, se in un primo momento ha ritenuto di riconoscere la riserva, a seguito delle osservazioni dei consulenti di parte convenuta ha invece escluso la debenza delle somme sulla base delle medesime considerazioni svolte con riferimento alle riserve nn. 77 e 81 e in precedenza evidenziate.
Anche in tal caso, la difesa di rileva che la conclusione del CTU è viziata da una Parte_1 erronea interpretazione dei documenti prodotti da e insiste per il riconoscimento dei relativi Pt_1 importi.
Ritiene il Tribunale, così come per le riserve nn. 77 e 81, che non via siano valide ragioni per discostarsi dalla conclusione cui è pervenuto il CTU per le medesime ragioni già esplicate in precedenza con riferimento alle riserve n. 77 e 81 ragione per la quale l'importo di cui alla riserva n.
78 non può essere riconosciuto.
2.1.5. La riserva n. 80 e le considerazioni del CTU e del Tribunale
La riserva n. 80 riguarda i lavori ed attività aggiuntive che ha eseguito nella linea Parte_1 tramviaria che scorre in superficie lungo le vie UI ZO, PP ER e Parte_6 transitando sopra la fermata Garibaldi della “Linea”, quindi davanti all'omonima stazione ferroviaria.
Come evidenziato dalla società attrice e ricostruito dal CTU, in data 5.3.2013 il faceva CP_1 richiesta a di eseguire la sistemazione della linea tranviaria entro il 31.12.2013. I lavori Parte_1 furono programmati senza eseguire la tesatura finale del cavo di alimentazione perché attività programmata in concomitanza dell'ultimazione lavori della “Intera Linea” insieme alla nuova disposizione delle curve dei binari tramviari tra Via ER e Via Farini. Tuttavia, il 30.7.2013 la direzione Impianti Fissi e Sistemi di ATM comunicò a che era stato modificato il Parte_1
pagina 28 di 46 tracciato lungo la Via UI ZO e, con e-mail 9.9.2013, anche la modifica della palificazione della linea elettrica e delle nuove curve previste tra la Via ER e la Via Farini.
A seguito di queste varianti e con la posa delle curve, non era più necessaria la tesatura provvisoria dei cavi della linea elettrica. Fu così che, con nota del 23.10.2013, Parte_1 sottopose al due opzioni per la modifica della viabilità: a) fase unica o b) due fasi con CP_1 preghiera di comunicare la soluzione al più presto. Con e-mail del 25.11.2013 il comunicò a CP_1 tutti gli interessati che era stata prescelta la soluzione a fase unica con inizio lavori al 27.12.2013 e termine il 6.1.2014; nella nota di del 29.11.2013 la Concessionaria comunicò a tutti i soggetti Pt_1 interessati l'inizio dei lavori al 27 dicembre con termine il 6 gennaio 2014 ma con la riserva che i dettagli avrebbero dovuto essere approvati dalla Polizia Locale. Con la successiva nota dell'11.12.2013 la concessionaria rese noto che era impossibilitata a completare i lavori entro il termine previsto del 6.1.2014 a causa della difficoltà ad approvvigionarsi dei materiali nel periodo in corso per la chiusura natalizia delle ditte fornitrici e che sarebbero stati quindi necessari almeno 3 giorni in più per la posa della pavimentazione bituminosa e di 9 giorni in più per il completamento dei lavori. Infine, poiché la decisione del Comune del 5.3.2013 aveva modificato e stravolto la programmazione dei lavori di ristrutturazione della tramvia, fece formale richiesta di Parte_1 approvazione delle varianti proposte da ATM e Polizia Locale per complessivi € 672.640,83 oltre €
15.000,00 per ulteriori costi di due diligence ed assistenza alla Polizia Locale. La suddetta variante è stata infine approvata dal Comune committente con la nota D.D. del 23.12.2014.
La riserva di ha ad oggetto solo i maggiori oneri connessi all'anomalo andamento Parte_1 dei lavori e alla sospensione forzosamente subita cantiere in superficie dal 30.11.2013 al 10.1.2014 e che sono stati quantificati in atto di citazione e sul conto finale in € 50.000,00 oltre accessori, con richiesta di liquidazione anche in via equitativa stante la difficoltà di documentare con precisione il danno specificatamente riferito a tale circoscritto intervento nel periodo di riferimento della riserva.
La difesa del ritiene la riserva inammissibile e infondata in quanto le attività riguardanti CP_1 la risoluzione delle interferenze sarebbero di pertinenza esclusiva della Concessionaria e, in ogni caso, tale riserva dovrebbe ritenersi rinunciata in quanto sarebbe una sorta di doppione della riserva n. 54 relativa al c.d. Prolungamento della Linea (da Garibaldi a San Siro) che è stata rinunciata dalla concessionaria in sede di stipula della Convenzione Unica.
Il CTU ha ritenuto ammissibile e fondata la riserva di nell'an disattendendo Parte_1
l'eccezione del circa l'intervenuta rinuncia a tale riserva per effetto della rinuncia contenuta CP_1
pagina 29 di 46 nella Convenzione Unica alla speculare riserva n. 54 formulata nell'ambito del prolungamento della
Linea.
Tuttavia, il CTU ha ritenuto non provata la riserva nel quantum reclamato dalla Concessionaria evidenziando che “Metro5 ha esposto i costi per il noleggio di due autogru con operatore per 30 giorni nel periodo 1° dicembre 2013÷10 gennaio 2014 dedotto il periodo di ferie di 10 giorni.
Parimenti ha esposto i costi del personale sempre per 30 giorni per un caposquadra e 3 operai. In totale € 50.824,93 comprese spese generali ed utili per +24,3%.
Il calcolo merita alcune considerazioni:
I. L'autogru in cantiere è una sola e non due;
II. I giorni netti di presenza sono 24 e non 30;
III. Con le maestranze della Concessionaria [4+1] vi sono anche quelle dei subappaltatori OE,
ET, Stereo, RG ST e Ideal.
E' quindi evidente che Metro5 ha esposto tutti i costi diretti e la relativa quota indiretti ed utili senza alcuna analisi e correlazione con la causale della riserva che, testualmente, è riferita al:
"…riconoscimento dei maggiori tempi esecutivi conseguenti al forzoso fermo lavori dal 30.11.2013 fino al 10.1.2014, nonché la corresponsione dei maggiori oneri connessi sia alla suddetta forzosa sospensione sia al prolungamento dei tempi esecutivi, quantificabili - a titolo di ridotto ammortamento delle spese generali, mancata saturazione della manodopera dei macchinari e delle spese fisse di cantiere ritardata percezione dell'utile ecc - in complessivi 50.000 euro, salvo errori e/o omissioni...".
L'analisi dei due GdiL di dicembre 2013 e gennaio 2014 non evidenzia affatto alcun fermo lavori perché è registrata la presenza media delle maestranze delle ditte subappaltatrice di almeno altri 10 operai, circostanza inverosimile in un contesto di fermo lavori o di improduttività della manodopera.
In definitiva, seppur la riserva sia tempestiva e fondata, Metro5 non ha fornito elementi concreti per la sua quantificazione economica mancando l'applicazione del criterio differenziale e le metodologie di calcolo del danno da anomalo andamento”.
La difesa di lamenta di avere documentato i costi e che il CTU avrebbe dovuto Parte_1 esaminare la documentazione prodotta per verificane la congruità e, in ogni caso, avrebbe potuto liquidare il danno in via equitativa, come peraltro espressamente richiesto. Insiste pertanto per il riconoscimento dell'importo di € 50.824,93 oltre il costo della società di progetto pari all'11,5% dell'importo e dei costi per due diligence.
pagina 30 di 46 Ritiene il Tribunale di condividere la valutazione del CTU che ha ritenuto di non poter sopperire alla carenza documentale da parte di con una propria valutazione in via equitativa. Parte_1
Parimenti, il Tribunale non può procedere autonomamente a una liquidazione in via equitativa di tale voce di danno se solo si considera che tale potere dà luogo “a un giudizio di diritto di equità giudiziale correttiva o integrativa: ciò naturalmente con il limite di non attribuire al giudice un fondamentale onere dei litigatores, ovvero consentirgli di surrogare mediante il poliedrico strumento equitativo un inequivocamente imputabile inadempimento degli oneri istruttori di parte, dovendosi invece reputare che ad avviare all'utilizzo corretto dell'equità è l'impossibilità di provare
l'ammontare preciso del danno anche in senso relativo e dovendo quindi ritenersi sufficiente, a tal fine, pure un'apprezzabile difficoltà probatoria, costituente casi in cui non risulta consentita, al giudice del merito, una declinatoria dal suo potere/dovere che si tradurrebbe in un inammissibile non liquet (Cass. sez. III, 2.2.2025 n. 2478). I maggiori costi sostenuti per l'andamento anomalo del cantiere, in quanto costituenti un danno emergente, dovrebbero risultare in via documentale anche al fine di consentire una verifica della loro pertinenza rispetto alla causale invocata con la conseguenza che la mancata produzione della documentazione comprovante i pretesi costi aggiuntivi, per come accertato dal CTU, non potrebbe essere colmata da una valutazione in via di equità nemmeno da parte del Tribunale la cui operatività è ancorata a ben precisi presupposti in precedenza richiamati.
Pertanto, con riferimento alla riserva n. 80 nulla può essere riconosciuto alla società attrice.
2.1.6. La riserva n. 83
La riserva n. 83 ha ad oggetto l'inadempimento del all'Accordo Transattivo del CP_1
25.2.2014 con il quale era stata pattuita la corresponsione della somma di € 26.639.144,42 + IVA in favore di Parte_1
Poiché il termine di 120 giorni per il pagamento della somma scadeva il 25.6.2014, Parte_1 con nota del 2.7.2014 ha sollecitato il pagamento al CP_1
Con delibera n. 2007 del 10.10.2014 il ha riconosciuto l'importo di € 27.593.144,42 CP_1 comprensivo di IVA da corrispondere quanto a € 10.494.000,00 in conto capitale e quanto a €
17.099.144,32 mediante riequilibrio del PEF.
Il primo importo, portato dalla fattura n. 78/2014, veniva pagato dal in data 13.11.2014 CP_1 mentre il riequilibrio del PEF contenente il riconoscimento del residuo importo interveniva con la sottoscrizione della Convenzione Unica in data 22.12.2014 divenuta efficace in data 29.4.2015.
pagina 31 di 46 Il primo punto della riserva riguarda la corresponsione degli interessi da ritardato pagamento sulla somma di € 26.639.144,42 oltre IVA riconosciuta alla società attrice in virtù dell'Accordo
Transattivo del 25.2.2014. Tale richiesta si fonda sulla previsione dell'art. 10 del Terzo Atto
Integrativo che stabilisce che i pagamenti a favore del concessionario devono essere corrisposti entro
120 giorni dalla decisione della “Commissione della Linea” oppure attraverso altre forme di riequilibrio finanziario. L'importo complessivo rivendicato a tale titolo è pari a € 454.090,45 che ha calcolato sui due importi, quello corrisposto in conto capitale e quello da far Parte_1 confluire nel PEF, con decorrenza per entrambi dal 25.6.2014 (termine ultimo per il pagamento tempestivo) sino alla data di pagamento dell'importo di € 10.494.000,00 (13.11.2014) e di efficacia dei nuovi canoni concessori in relazione all'importo di € 17.099.144,32 (29.4.2015).
Il ha contestato la riserva evidenziando che: i) nell'Accordo Transattivo e nella CP_1
Convenzione Unica non era previsto alcun termine per l'adempimento con la conseguenza che mancherebbe il dies a quo per calcolare la scadenza dei 120 giorni e che, in ogni caso, il pagamento era stato fatto quando il aveva concluso le proprie procedure contabili interne e comunque CP_1 non sarebbe potuto intervenire prima dell'approvazione del bilancio di previsione del 2014; ii) la definizione di saldo e stralcio della somma oggetto di accordo transattivo comporta che la medesima dovesse ritenersi ricompresa anche degli interessi di mora;
iii) la Convenzione Unica non prevede la corresponsione degli interessi sulla predetta somma.
Il CTU ha ritenuto fondato tale primo punto della riserva e ha riconosciuto come dovuto l'importo per interessi richiamando l'art. 10 del Terzo Atto Integrativo ed evidenziando che tale previsione “non vincola il pagamento ad alcuna approvazione di bilancio ma pone casomai distinzione tra le due forme di pagamento: diretta o tramite riequilibrio del PEF, il cui “mix” è sottoposto al giudizio del non comportando ciò modifiche alle scadenze del pagamento;
CP_1 diversamente, l'inapplicabilità del termine di 120 giorni comporterebbe l'inaccettabile condizione di un “sine die””.
Rispetto a tale punto della riserva, la difesa di lamenta che il CTU non avrebbe Parte_1 recepito il calcolo degli interessi corretto dal medesimo effettuato (pari a € 525.593,97) e non avrebbe nemmeno considerato gli ulteriori interessi sugli interessi capitalizzati ritenendo la somma indicata in riserva la somma massima liquidabile. A seguito delle osservazioni della difesa di parte attrice il CTU ha precisato che “l'oggetto dei quesiti del dott. sono le riserve. L'importo delle stesse non può Per_9 essere aggiornato a meno che non di tratti di fatti continuativi [come l'anomalo andamento]. Poiché
pagina 32 di 46 l'importo delle riserve è rimasto invariato anche all'emissione del certificato di collaudo nessun aggiornamento è consentito nemmeno dal CTU”.
La difesa di evidenzia che nel quantificare le proprie richieste economiche ha Parte_1 sempre fatto salvo i successivi aggiornamenti e precisazione degli importi come si evince dall'ultimo paragrafo della riserva n. 83 iscritta sul conto finale e che, anche nel presente giudizio, nel quantificare le domande, ha sempre chiesto “interessi rivalutazione monetaria ed interessi sugli interessi dal di del dovuto al saldo sulla somma rivalutata”. Osserva inoltre che il ricalcolo degli accessori, cosi come gli aggiornamenti delle domande aventi carattere continuativo sono sempre ammessi in sede giudiziale sino alla precisazione delle conclusioni e che, in ogni caso, la domanda di interessi non è mai stata oggetto di iscrizione a riserva;
sul punto evidenzia che la stessa disciplina sulle riserve esclude la necessità di iscrivere a riserva gli interessi per ritardato pagamento e che di analogo avviso è la stessa giurisprudenza di legittimità. Aggiunge infine che il non ha mai CP_1 sollevato eccezione di decadenza o inammissibilità in relazione a tale punto della domanda e che pertanto il CTU non avrebbe potuto introdurre in giudizio tale questione.
La difesa di chiede quindi che venga riconosciuto l'importo degli interessi come Parte_1 aggiornato o comunque il danno da svalutazione monetaria sull'ammontare degli interessi sino alla data della sentenza posto che il CTU lo ha fatto solo sino alla data della domanda. In ogni caso chiede che l'importo da riconoscere non sia inferiore a € 525.593,97 indicato dallo stesso CTU come importo corretto in sede controdeduzioni sulle osservazioni dei consulenti di parte del CP_1
Ritiene il Tribunale di dover riconoscere gli importi per interessi come correttamente calcolati dal
CTU in € 525.593,97 che ha in effetti rilevato come l'importo indicato dalla società attrice fosse errato per difetto.
Il secondo punto della riserva n. 83 ha ad oggetto il riconoscimento dell'importo di €
1.302.035,16 - non espressamente quantificato nell'Accordo Transattivo del 25.2.2014 ma ritenuto dalla società attrice una conseguenza necessitata delle decisioni assunte in quella sede in punto di an e corrispondente all'adeguamento della voce “altri costi” del quadro tecnico economico della convenzione.
Parte attrice evidenzia che tale voce le era stata già riconosciuta con l'Accordo Bonario di definizione della prima tranche delle riserve cui ha fatto poi riferimento la Commissione che ha redatto l'Accordo Transattivo del 25.2.2014 nel liquidare gli altri importi.
Il CTU non ha riconosciuto tale punto della riserva con la seguente motivazione “l'accordo transattivo non li ha inclusi ma, avendo natura tombale su “…tutti i rapporti tra le parti…” è chiaro pagina 33 di 46 che suddetta esclusione comprende anche gli “Altri Costi”” e “la riserva, riguardando l'accordo transattivo sottoscritto il 25 febbraio 2014, avrebbe dovuto essere iscritta nel SAL n°79 del 31 marzo
2014, riconsegnato alla Concedente il 16 aprile 2014, invece è stata iscritta nel SAL n°80 del 31 ottobre 2014”.
La difesa di parte attrice contesta la conclusione del CTU evidenziando che tale domanda non era soggetta a onere di riserva e che, in ogni caso, la difesa del non ne aveva mai eccepito la CP_1 tardività con la conseguenza che il CTU non avrebbe potuto sollevare la questione autonomamente.
Rileva ancora che l'equilibrio del PEF si fonda necessariamente anche sugli “altri costi” della società di progetto che vanno pertanto riconosciuti alla concessionaria in caso di aumento del valore del progetto.
Ritiene il Tribunale che la valutazione del CTU possa essere recepita ai fini della decisione in considerazione del fatto che l'importo in questione è stato riconosciuto in via transattiva “a saldo e stralcio di tutte le richieste formulate dal Concessionario con le riserve da 1 a 74 e di tutti i rapporti tra le parti fino alla data del 31 dicembre 2013”. L'argomento cui si richiama per Parte_1 sostenere la debenza di tali costi, ovvero il loro riconoscimento nell' di definizione Pt_7 Pt_8 delle prima tranche delle riserve al quale avrebbe fatto riferimento la Commissione che ha redatto l'accordo transattivo del 25.2.2014, non coglie nel segno ed anzi suffraga la valutazione di esclusione di tali costi.
Proprio il fatto che nell'Accordo Bonario del 9.7.2010 tali costi avevano trovato un riconoscimento espresso, consente di interpretare la loro mancata previsione nell'Accordo transattivo del 25.2.2014 come chiara volontà delle parti di esclusione degli stessi dal contenuto della transazione.
Peraltro, la circostanza che nelle premesse dell'Accordo Transattivo di cui si discute vi sia un generico riferimento all'intervenuta sottoscrizione di un Accordo Bonario precedente, in assenza di ulteriori e meglio precisati rinvii al predetto Accordo, non può essere certamente interpretato come recepimento di parte del suo contenuto.
Anche l'ulteriore argomento per cui “l'equilibrio del PEF si fonda anche sul computo degli altri costi della società di progetto che devono quindi essere riconosciuti alla Concessionaria in tutti i casi di aumento del valore del progetto” nulla prova a fronte del mancato riconoscimento espresso di tali costi da parte dell'Accordo transattivo. Peraltro, proprio perché si tratta di somme riconosciute in via transattiva non può nemmeno escludersi che, proprio in tale ottica, non siano stati volutamente ricompresi i costi ulteriori che ora rivendica in giudizio. Parte_1
pagina 34 di 46 Con riferimento alla riserva n. 83 si riconoscono pertanto solo gli interessi da ritardato pagamento della somma prevista dall'accordo transattivo e quantificati dal CTU in € 525.593,97 oltre interessi.
2.1.7. La riserva n. 84 le valutazioni del CTU e del Tribunale
La riserva n. 84 ha ad oggetto la richiesta di maggiori oneri e danni subiti in conseguenza della ritardata emissione del certificato di collaudo da parte del CP_1
In base alle originarie previsioni contrattuali relative alla tratta Garibaldi – Bignami il CP_1 avrebbe dovuto emettere due diversi certificati di collaudo, uno per la tratta funzionale da Bignami a
Zara e l'altro per la restante sub-tratta da Zara a Garibaldi.
Il Comune concedente aveva però chiesto di poter emettere un unico certificato di collaudo per l'intera Linea e, in accoglimento di tale richiesta, l'art. 28.9 della Convenzione Unica ha previsto l'emissione di un certificato di collaudo provvisorio unitario riferito alla linea Bignami Garibaldi entro un anno dall'ultimazione dei lavori come risultante dal relativo verbale di constatazione (VUL).
Poiché il verbale di ultimazione della Linea sino a Garibaldi era stato emesso il 14.11.2013, il certificato di collaudo avrebbe dovuto essere emesso entro il 15.11.2014.
Tuttavia, con nota del 5.11.2014 il Comune comunicava la propria intenzione di far decorrere il termine annuale per l'emissione del certificato di collaudo dall'ultimo verbale di constatazione emesso il 24.1.2014 in cui si dava atto dell'ultimazione delle “pending”.
Spirato inutilmente anche il termine del 25.1.2015 il Comune con nota del 11.6.2015 comunicava che la nuova scadenza del termine per l'emissione del certificato di collaudo provvisorio, in considerazione degli sviluppi seguiti all'approvazione delle varianti nell'ambito della Convenzione
Unica, doveva essere considerata decorrente dalla data di immatricolazione del veicolo di soccorso dei VVF una volta pervenuta la comunicazione del concessionario.
Il certificato di collaudo provvisorio veniva infine emesso in data 30.9.2016 e trasmesso dal a con nota del 10.10.2016 unitamente alla nota della Commissione di CP_1 Parte_1
Collaudo.
Con nota del 20.10.2016, replicò alle valutazioni ed ulteriori richieste della Parte_1
Commissione di Controllo in merito all'emissione di una fidejussione a garanzia dei maggiori oneri manutentivi che sarebbero potuti insorgere nel periodo successivo al termine della gestione (dopo il
2040) per l'usura anomala dei cerchioni e delle rotaie evidenziando altresì le iniziative già intraprese sin dal marzo 2014 per risolvere il problema delle cd. “marezzature”. Si trattava però di elementi non preclusivi all'emissione del collaudo la cui Commissione, infatti, aveva espresso parere favorevole.
pagina 35 di 46 Tuttavia, il 3.11.2016 il sospendeva la procedura per poter dichiarare ammissibile il CP_1 certificato di collaudo e la procedura di collaudo si concludeva solo in data 24.7.2018 con la D.D. che disponeva il rilascio del certificato e lo svincolo delle garanzie e cauzioni costituite da per la Pt_1 fase di costruzione. con la riserva n. 83 contesta l'ingiustificato ritardo di circa quattro anni per il Parte_1 rilascio del certificato di collaudo e gli importi iscritti a riserva riguardano i maggiori costi sostenuti per le protratte e non dovute attività di manutenzione e custodia, per il mantenimento della struttura operativa e del personale oltre la data prevista di smobilizzo, per il prolungato mantenimento delle fideiussioni e delle garanzie.
Il CTU, a fronte della contestazione del Comune di tardività della riserva, ha innanzitutto ritenuto la stessa tempestiva, evidenziando che “nella nota del 5 novembre 2014 lo stesso RUP, per le ragioni esposte al paragrafo precedente, aveva stabilito che la data di riferimento non era più il 14 novembre
2013 bensì il 24 gennaio 2014, giusto verbale di constatazione del DL37. Di conseguenza, atteso che la scadenza per l'emissione del certificato di collaudo era stata spostata dal Comune al 24 gennaio
2015, la riserva n°82, iscritta nel primo atto idoneo a riceverla a luglio 2015, è tempestiva.
Si è pertanto creata una situazione paradossale nella quale, nello scenario di danno di Metro5 la riserva è intempestiva perché fa decorrere il “contatore” dei giorni di ritardo dal 15 novembre 2014.
Ma nello scenario del Comune, che trasla la data di emissione del certificato al 24 gennaio 2015, è tempestiva perché il primo SAL successivo è il n°82”.
Tale conclusione è stata confermata dal CTU anche a seguito delle osservazioni presentate dai consulenti di parte del che hanno insistito nell'eccezione di intempestività della riserva. Il CP_1
CTU sul punto ha ulteriormente chiarito che “la scadenza per l'emissione del certificato di collaudo si era spostata al 24 gennaio 2015. Il primo documento utile era pertanto il SAL n°82 per lavori al 30 maggio 2015. Secondo l'Ing. , nella citata relazione finale del RUP non vi sarebbe stato Per_8 alcuno spostamento di date di validità del verbale di ultimazione lavori. Il CTU richiama la nota del
RUP del 5 novembre 2014 dove, alla fine del documento, scrive “…Si coglie l'occasione per puntualizzare infine che la scadenza del termine per l'emissione del Certificato di Collaudo
Provvisorio è il 24 gennaio 2015, decorrendo dalla data di ultimo verbale di constatazione, emesso il
24 gennaio…” [v. all. n°67]. Di conseguenza, non è una data scelta per scopi organizzativi ma una data avente scopi tecnico-amministrativi”.
pagina 36 di 46 Nel valutare la fondatezza della riserva il CTU ha poi evidenziato che “in tale ambito non può essere trascurata la complessa vicenda dell'usura precoce delle rotaie e dei cerchioni dei treni che si
è sbloccata solo nel luglio 2018.
La ragione della problematica dell'usura e marezzatura rotaie era/è intimamente connessa al tracciato della linea5 tra le due fermate "Isola" e "Garibaldi". Come evidente dalla figura 1, la linea si sviluppa su curve con raggio molto ristretto [<110 m] e vi sono anche diversi cambi di livelletta.
Questa combinazione ha creato le condizioni per le usure e la c.d. "marezzatura" delle rotaie. In prima battuta si potrebbe addebitare suddetta problematica a Metro5 quale Concessionaria e titolare della progettazione definitiva ed esecutiva della linea metropolitana, va però evidenziato che il tracciato era de facto obbligato per la presenza di altre due linee ferroviarie sotterranee in Porta
Garibaldi: la linea2 ed il Passante Ferroviario con relativi tunnel pedonali di collegamento;
di conseguenza non vi erano altre possibilità e va ulteriormente ricordato che i lavori della “Linea” dovevano coordinarsi e risolvere le altre interferenze con la ristrutturazione urbanistica della zona
con ambienti e locali fino al terzo livello sotterraneo. Controparte_14
Le peculiarità del tracciato della futura linea5 tra Isola e Garibaldi erano già note da anni sia a livello di progetto preliminare che del definitivo;
infatti, con nota del 2 marzo 2007 inviata al il 28 giugno 2007, il Ministero dei Trasporti evidenziò che bisognava risolvere la criticità CP_1 delle curve con raggio di soli 60 metri ancora presenti sul progetto definitivo, criticità che erano già presenti sul progetto preliminare [all. n°81].
Nel progetto esecutivo di Metro5 il raggio delle curve fu incrementato, ma gli inconvenienti si presentarono lo stesso. Si trascrive quanto riportato a pagina 3 della relazione “ Parte_9
ED SU . PROVVEDIMENTI MITIGATIVI TRATTA TRA LE STAZIONI Pt_10 Parte_11
” predisposta da Metro5 il 24 marzo 2016:“…La tratta è stata definita
[...] CP_15
«l'altalena di Garibaldi» in quanto il progettista del tracciato ha dovuto fare i conti sul piano altimetrico e planimetrico con la presenza del passante FS, della linea2 e degli edifici realizzati nel quadro della iniziativa immobiliare «Porta Nuova» che si sviluppano con importanti volumi sotterranei per altezza pari anche a tre piani. Ne è conseguito sul piano planimetrico una successione di curve e controcurve di raggio quasi sempre inferiore ai 200 metri, con due minimi di 106 e 110 metri;
sul piano altimetrico si è dovuto ricorrere ad una successione di livellette, anche con pendenze ai massimi ammissibili per linee metropolitane, raccordate tra loro non sempre fuori delle curve.
Quanto sopra, pur non rappresentando un problema per la sicurezza delle circolazioni, introduce
pagina 37 di 46 perturbazioni sul piano delle interazioni ruota-rotaia cui, ovviamente, conseguono precocità nelle usure…” [all. n°82].
Per questi motivi
fu infine deciso di riconoscere un maggior importo sulla parte manutentiva dei rotabili di linea, ma nulla fu deciso o intrapreso sulla pendente riserva n°84 di Metro5.
Il CTU ritiene pertanto che i maggiori costi eventualmente dimostrati e subiti da per il Pt_1 prolungarsi dell'approvazione del certificato di collaudo possano essere ripartiti al 50% tra le parti”.
Il CTU ha in primo luogo accertato un ritardo nell'emissione del certificato di collaudo non imputabile a individuando nel 1.7.2015 la data per l'emissione del certificato in Parte_1 questione a fronte di un certificato di collaudo emesso solo in data 24.7.2018.
Le deduzioni del Comune concedente secondo il quale il ritardo nell'emissione del certificato di collaudo sarebbe conseguenza “di alcuni fattori, tutti imputabili a M5, come il tardivo completamento documentale da parte della Concessionaria stessa per quanto necessario al rilascio del Nulla Osta da parte del M.I.T. e la sospensione del pre-esercizio a causa delle fessurazioni sulle saldature dei binari” sono state tutte disattese dal CTU che ha accertato la non imputabilità alla concessionaria del problema delle marezzature trattandosi di problema connesso alle curve strette e alle interferenze del tracciato della Linea che era di fatto obbligato, peraltro non costituente nemmeno un problema per la sicurezza della circolazione tanto che la Linea è entrata in funzione il 1.3.2014.
Quanto ai maggiori costi maturati da per la ritardata emissione del certificato di Parte_1 collaudo, il CTU ha ritenuto che debbano essere riconosciuti nella misura del 50% e solo con riferimento ad alcuni dei costi esposti dalla concessionaria. Sul punto vale la pena di ricordare che, in via generale, il mancato rispetto dei termini per l'emissione del collaudo comporta il possibile risarcimento dei danni che l'appaltatore sia in grado di dimostrare di aver subito dopo il decorso dei termini prescritti. Invero, in caso di ritardata emissione del certificato di collaudo vengono a determinarsi, a carico dell'affidatario, maggiori oneri non previsti.
Infatti, nel periodo che intercorre dall'ultimazione dei lavori fino al collaudo finale rimangono a carico dell'appaltatore una serie di oneri previsti dalla normativa, dai contratti e dai capitolati e che consistono tipicamente in costi di guardiania dell'opera, costi di manutenzione, costi per il mantenimento delle garanzie fideiussorie, oneri finanziari per il ritardato svincolo delle trattenute e pagamento della rata di saldo, spese amministrative e di sede ed altri oneri eventualmente previsti da capitolato. Si tratta di oneri non legati a singole lavorazioni o opere, ma di carattere generale, rientranti in quelle che la normativa sugli appalti pubblici definisce “spese generali” comprese nel prezzo dei lavori. pagina 38 di 46 Nella quantificazione dei predetti costi il CTU ha in primo luogo ritenuto che la propria indagine dovesse concentrarsi sulla riserva n. 84 come inizialmente iscritta sul conto finale per l'importo di €
5.066.600,00 posto che il quesito “fa riferimento alle riserve e non a successive richieste risarcitorie”.
Quanto al periodo temporale di riferimento per l'individuazione dei maggiori costi sostenuti dalla società attrice, il CTU ha considerato l'intervallo temporale compreso tra il 1.7.2015 ed il 18.4.2016 sul presupposto che fosse “possibile ri-determinare la data di emissione del certificato di collaudo
(provvisorio) alla data del 30 giugno 2015 tenuto conto che la linea 5 era stata aperta al pubblico 15 mesi prima e comunque l'esercizio era stato a suo tempo autorizzato anche senza il mezzo di soccorso dei VVF” al quale era vincolata l'emissione del certificato di collaudo e che la data finale dovesse essere invece individuata nella data di iscrizione della riserva sul conto finale.
Il CTU ha quindi riconosciuto in relazione alla riserva n. 84 l'importo complessivo di €
538.444,80 considerando come meritevoli di ristoro - nella misura del 50% - gli importi iscritti alla voce “ATI Fideiussioni” per l'anno 2015 e per l'anno 2016 valutati rispettivamente al 50% e nella misura di 1/3, gli importi iscritti alla voce “Garbi” nelle medesime percentuali e gli importi iscritti alla voce “ATI Metro5” così come meglio dettagliati nel prospetto predisposto nell'elaborato peritale.
In relazione alle conclusioni cui è giunto il CTU in merito alla riserva n. 84 sono state sollevate plurime contestazioni dalla difesa di attinenti a due aspetti. Parte_1
In primo luogo, contesta la decisione del CTU di circoscrivere il periodo di Parte_1 indagine tra il 1.7.2015 e il 18.4.2016 ritenendo che le due date non sarebbero state correttamente individuate perchè: i) il dies a quo del 1.7.2015 è stato individuato sul presupposto che il collaudo potesse essere avviato solo dopo la consegna del mezzo di soccorso dei Vigili del Fuoco anche se il
CTU riconosce che la fornitura del mezzo non era rilevante ai fini del completamento dell'opera, come dimostrato dalla sua messa in esercizio in data antecedente alla stessa consegna del veicolo. individua, pertanto, il dies a quo nel 15.11.2014 (un anno dopo l'emissione del Parte_1 certificato di ultimazione delle opere) o al più tardi nel 24.1.2015 individuato dallo stesso RUP nella nota del 15.11.2014; ii) il dies ad quem del 18.4.2016 è stato individuato nella data di aggiornamento delle riserve sul conto finale perché erroneamente il CTU ha ritenuto che il proprio incarico fosse limitato alle riserve formulate negli atti contabili. Sul punto evidenzia che il quesito peritale non fa alcun riferimento alle riserve iscritte sul conto finale e che la riserva n. 84 espone un criterio di calcolo del danno “aperto”, basato sull'indicazione di un importo pro die, con espressa salvezza dei successivi aggiornamenti con la conseguenza che il CTU avrebbe dovuto condurre il proprio esame pagina 39 di 46 con riferimento a tutto il periodo in cui si è protratto il ritardo. A tal fine richiama l'orientamento della
Corte di cassazione per cui, a fronte del comportamento omissivo dell'ente appaltante nell'effettuare il collaudo, l'appaltatore può far valere direttamente i suoi diritti in sede giudiziaria e arbitrale senza necessità di riserve o messa in mora ed evidenzia che tale orientamento è stato da ultimo recepito in una norma di legge (art. 7 d.lgs. 36/2023 Nuovo Codice degli Appalti Pubblici).
Ancora, la difesa di ha contestato l'abbattimento del 50% dell'importo liquidato Parte_1 evidenziando di non avere alcuna responsabilità nella ritardata emissione del certificato di collaudo in quanto: i) la Linea, dopo la sua apertura al pubblico, è rimasta sempre in funzione mentre in caso di ipotetica non collaudabilità si sarebbe certamente disposta la sospensione dell'esercizio; ii) il problema delle c.d. marezzature non era tale da compromettere la sicurezza e funzionalità dell'opera come confermato dallo stesso tecnico incaricato dal Comune Ing. che, nella sua relazione del Per_10
22.4.2016, aveva evidenziato che l'usura anomala delle curve strette era inevitabile e derivante dalle condizioni geometriche del tracciato in relazione alle quali non poteva ascriversi alcuna responsabilità
a 5 dal momento che le condizioni del tracciato erano state stabilite dal con Pt_1 CP_1
l'introduzione della “ ancor prima di sottoscrivere la concessione con parte attrice Controparte_16 che aveva invece apportato delle migliorie nelle successive fasi di sviluppo progettuale;
iii)
l'accettazione dell'opera da parte del committente pubblico avviene, in mancanza di un atto espresso, con il decorso di due anni e due mesi dalla data del collaudo provvisorio per cui se il certificato di collaudo fosse stato emesso nei termini e quindi il 14.11.2014 sarebbe diventato definitivo per silenzio assenso il 14.1.2017 quando già erano stati conclusi tutti gli accertamenti tecnici per comprendere e risolvere il problema delle c.d. marezzature ed effettuato ultimato l'intervento di sostituzione dei binari delle curve a raggio stretto, le sole interessate dal fenomeno che non si è più verificato.
Infine, ha contestato la decisione del CTU di escludere alcuni dei costi rivendicati. Parte_1
Ritiene il Tribunale di condividere le conclusioni del CTU circa il riconoscimento di alcuni dei costi esposti dalla società attrice nella misura del 50% e il mancato riconoscimento di altri costi pure rivendicati. Il CTU, in relazione a tali aspetti, ha spiegato infatti che “Nella riserva n°84 Metro5 si è limitata ad esporre maggiori costi interni delle società delle Concessionaria [la cui contabilità analitica non fa parte del compendio documentale e contrattuale accessibile al DL ed al RUP] senza allegare alcuna analisi.
ii. In questo specifico caso non è sufficiente dimostrare l'esistenza di un concreto rapporto causa/effetto tra ritardo dell'efficacia del certificato di collaudo e maggiori oneri e costi, occorre pagina 40 di 46 anche applicare il “criterio differenziale” mettendo a confronto i due scenari. Non è stato fatto e, parimenti, non è stato disposto il necessario - ed ulteriore- "criterio differenziale" sulle attività e costi del " " e sui costi posteriori alla data del 18 aprile 2016. CP_17
iii. Tenuto conto dell'entità dell'importo iscritto in riserva e di quello risarcitorio, era necessaria
l'allegazione di una relazione tecnico-economica che tenesse conto di quanto descritto al punto ii).
La dichiarazione del Dott. e del Dott. non soddisfa ai requisiti. CP_18 Per_11 iv. La valutazione del quantum rientra nel contesto di una consulenza deducente, significa che il/un c.t.u. non deve (più) accertare fatti ma deve analizzare e valutare le prove allegate dalle parti al loro fascicolo. La mera allegazione di 330 file con polizze assicurative, bilanci, fatture passive e di estratti SAP della contabilità è una prova non verificabile se non limitatamente a quanto già disposto dal CTU. La prova deve essere disposta prima della c.t.u., non in sede di osservazioni alla bozza.
Non spetta al CTU colmare carenze documentali di una parte sostituendosi ad essa con ricerca/estrazione del quantum riconducibile alla domanda di causa [o di riserva] qualora suddetto quantum si trovi “nascosto” tra le pieghe o le interpretazioni di centinaia di estratti contabili.
Orbene, diversamente da quanto osservato a pagina 9 della memoria di osservazioni il CTU non ha riconosciuto il 50% perché non vi è dimostrazione del criterio differenziale [circostanza comunque acclarata], il CTU ha riconosciuto il 50% perché il problema delle marezzature e dell'usura precoce non è attribuibile solo alla Concessionaria. Per quanto riguarda le polizze e le fidejussioni, il CTU rileva che Metro5 ha allegato 5 fogli excel con l'elenco di 170 bonifici per polizze di vario tipo. E' stato poi allegato un elenco con 63 bonifici al broker AON che comprende parte dei pagamenti dei suddetti 5 fogli. Questo elenco -che quota 7,3 Mega €- non permette alcuna analisi differenziale né fa riferimento a richieste della Concedente. Il CTU ripete che la linea era in esercizio e che nel 2015 è stata aperto il prolungamento fino a San Siro. A mero titolo di esempio, il certificato di collaudo, così come l'ha contestato Metro5, avrebbe dovuto essere emesso a novembre del 2015, se ne deduce che i maggiori costi avrebbero dovuto emergere non prima del 2015. Ma in suddetto elenco di bonifici vi sono registrazioni e polizze già a decorrere dal 2014, in particolare sono registrati pagamenti di polizze all-risk relativi alla gestione della linea per complessivi 5,554
Mega €. Questi costi sono inerenti la polizza property e danni indiretti di n°452791; alla CP_19 polizza Generali n°452983 che sostituisce la precedente ed alla polizza n°370238558 che sostituisce le due n°7864369677 e n°452791, quindi sempre relative al property. Proseguendo, l'elenco Cont comprende tre bonifici per le polizze per la responsabilità civile verso terzi, ed i performance bond;
di questi tre gruppi, nemmeno la prima sarebbe rilevante perché i lavori erano stati ultimati a
pagina 41 di 46 gennaio 2015. Ancora, Metro5 ha allegato i costi dei compensi dell'Amministratore Delegato della
Concessionaria. In entrambi i casi il CTU sottolinea e ribadisce che non è stato applicato il criterio differenziale e l'attrice ha allegato costi non pertinenti la domanda [lo si ripete: il ritardo dell'efficacia del certificato di collaudo con la linea5 comunque in esercizio]. Il CTU non deve sostituirsi alla parte svolgendo l'analisi contabile al posto suo. Deve essere la parte a sottoporre al
Giudice ed al/ai CTU la propria analisi e valutazione indicando i criteri contabili, gestionali e contrattuali [nei confronti della Concedente] che hanno condotto alla formulazione di quel determinato importo di riserva. Chi scrive evidenzia anche che sussiste uno squilibrio inaccettabile tra quanto iscritto in riserva nel 2016… e quanto allegato solo in sede di causa 3 anni dopo e va ribadito che la documentazione a supporto di una riserva non deve esser messa a disposizione della
Stazione Appaltante [o Concedente] ma deve essere allegata. Il CTU aggiunge che gli aggiornamenti di una riserva non sono automatici e la sospensione dell'efficacia del collaudo è cosa ben diversa dalla sospensione tout-court del collaudo, il servizio al pubblico della linea5 non è mai stato interrotto”.
Rispetto alle osservazioni sui maggiori costi per fideiussioni il CTU ha ribadito di avere “già analizzato e valutato i maggiori costi delle fidejussioni dell'ATI a pagina 35 e sulle polizze di Metro5 ha ne ha precisato l'oggetto alla pagina precedente dimostrando che le polizze property e danno indiretto, all-risk, CAR, performance bond e RCT, a lavori completati e con la linea5 in esercizio non soddisfano al requisito del "criterio differenziale". Per concludere, si ribadisce che non spetta al/un
CTU ricorrere a "…criteri presuntivi ed equitativi…" perché di competenza del Giudice”.
Ritiene il Tribunale che la valutazione del CTU in relazione a tali aspetti sia condivisibile in quanto adeguatamente motivata anche alla luce della documentazione contabile prodotta dalla società attrice.
Non può invece essere recepita la decisione del CTU di quantificare il danno da ritardato collaudo solo sino alla data del 18.4.2016 in quanto fondata sull'erroneo convincimento di dover arrestare ogni indagine alla data di iscrizione della riserva sul conto finale.
Il ritardo, infatti, si è pacificamente protratto sino all'emissione del certificato di collaudo, intervenuta il 24.7.2018 con la conseguenza che sino alla predetta data ha continuato a Parte_1 sopportare quantomeno gli stessi costi che il CTU ha riconosciuto come dovuti sino al 18.4.2016.
Ritiene pertanto il Tribunale che tali costi, che possono essere quantificati secondo il medesimo criterio utilizzato dal CTU, debbano essere riconosciuti anche per l'ulteriore periodo compreso tra il
18.4.2016 e il 24.7.2018. pagina 42 di 46 Facendo riferimento al doc. 150 prodotto da che il CTU ha utilizzato per la Parte_1 quantificazione dei costi sino al 18.4.2016, è possibile aggiornare il conteggio del CTU considerando per l'intero gli anni 2016 e 2017 e nella misura del 50% l'anno 2018 e riducendo poi tali importi del
50%.
Per la voce “ATI Fideiussioni” l'importo dovuto è quindi pari ad € 765.658,72 (di cui € 92.616,23 per l'anno 2015, € 267.118,98 per l'anno 2016; € 267.086,95 per l'anno 2017 ed € 138.836,56 per l'anno 2018).
Per la voce “GARBI” l'importo dovuto è pari ad € 462.256,25 (di cui € 187,671,00 per l'anno
2015, € 163.760,00 per l'anno 2016, € 96.551,00 per l'anno 2017 ed € 14.274,25 per l'anno 2018).
In relazione alla riserva n. 84 va pertanto riconosciuto l'importo complessivo di € 1.227.914,97 oltre interessi.
3. Le altre voci richieste.
3.1. I costi della società di progetto e per due diligence
sugli importi riconosciuti a titolo di varianti (riserva n. 82) e di maggior Parte_1 corrispettivo spettantele (riserva n. 83.2), rivendica in primo luogo gli “altri costi” della società di progetto nella misura dell'11,5% evidenziando che trattasi di importo riconosciuto su tutte le somme liquidate in suo favore per lavori, servizi, forniture e anche per varianti.
Rivendica, inoltre, i costi per due diligence previsti dal contratto di finanziamento sul presupposto che ogni richiesta di waiver e ogni revisione del PEF comportano per la concessionaria costi aggiuntivi per advisor legali tecnici e assicurativi.
Il CTU non si è espresso su tali voci. Ritiene il Tribunale che non possano essere riconosciuti i costi della società di progetto dal momento che la relativa richiesta riguarda unicamente gli importi di cui alla riserva n. 82 e al secondo punto della riserva n. 83 che non hanno trovato accoglimento.
3.2. Lo studio del capolinea ideale
Parte attrice, solo con la prima memoria istruttoria, rivendica il pagamento del corrispettivo dovuto per il progetto relativo al “Capolinea ideale” quantificato in € 120.000,00 oltre IVA.
Ad avviso del Tribunale tale importo non può essere riconosciuto in quanto la relativa richiesta deve considerarsi come domanda nuova e, come tale, tardiva perché svolta solo con la prima memoria istruttoria;
tale domanda non può infatti considerarsi come precisazione delle domande introdotte con l'atto di citazione che ha ad oggetto esclusivamente le riserve, né pare corretto sostenere che la pagina 43 di 46 necessità di introdurre tale domanda sia sorta in conseguenza delle difese svolte dal CP_1 convenuto.
3.3. Interessi e rivalutazioni
contesta le conclusioni cui è pervenuto il CTU in punto di interessi. Parte_1
Sostiene che la penale da restituire, il corrispettivo della riserva n. 82 (non riconosciuta dal CTU né dal Tribunale) e le richieste della riserva n. 83 (riconosciuta dal CTU solo in parte) sono debiti di valuta e che il conteggio degli interessi va fatto sulla base della previsione contrattuale che disciplina il ritardato pagamento dei SAL ovvero nella misura stabilita dall'art. 133 d.lgs. 163/2006. Rivendica, inoltre, gli interessi sugli interessi capitalizzati sino al 22.5.2015 e trattandosi di interessi dovuti da più di sei mesi richiede anche gli interessi sugli interessi capitalizzati ai sensi dell'art. 1283 c.c. dalla domanda sino alla data della sentenza che quantifica € 7.441.357,35 alla data del 31.3.2025.
Quanto alle somme di cui alle riserve n. 79, 80 (non riconosciute) e 84 sostiene siano debiti di valore per cui rivendica il capitale rivalutato e gli interessi ulteriori sulla somma rivalutata per €
6.804.358,28.
Per quanto riguarda gli accessori del credito, ritiene il Tribunale di adeguarsi al principio stabilmente affermato dalla Suprema Corte in materia di appalti pubblici ovvero il principio della decorrenza dei soli interessi dalla data della domanda giudiziale “In tema di appalto di opere pubbliche, la riserva della quale l'appaltatore è onerato al fine di evitare la decadenza da domande di ulteriori compensi, indennizzi o risarcimenti, richiesti in dipendenza dello svolgimento del collaudo, non assurge ad atto di costituzione in mora, con la conseguenza che gli interessi sulle somme effettivamente dovute da parte della P.A. vanno liquidati con decorrenza dalla data della domanda introduttiva del giudizio, quale unico momento all'uopo rilevante, in quanto è allo stesso appaltatore consentito di attivarsi per la relativa proposizione” (Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 727 del
15/01/2020; Sez. 1, Sentenza n. 19604 del 30/09/2016; Sez. 1, Sentenza n. 11209 del 20/11/1990)
Inoltre, anche per titoli risarcitori, si è pur sempre riconosciuto che “In tema di obbligazioni risarcitorie derivanti da inadempimento contrattuale (nella specie da inadempimento del contratto di appalto pubblico), gli interessi sulle somme di denaro liquidate decorrono dalla data della domanda giudiziale in quanto atto idoneo a porre in mora il debitore e non già dal momento dell'evento dannoso” (Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 20883 del 05/08/2019). Per contro, infatti, “Il principio secondo cui gli interessi sulle somme di denaro, liquidate a titolo risarcitorio, decorrono dalla data in cui il danno si è verificato, è applicabile solo in tema di responsabilità extracontrattuale da fatto illecito, in quanto, ai sensi dell'art. 1219, comma 2, c.c., il debitore del risarcimento del danno è in mora pagina 44 di 46 ("mora ex re") dal giorno della consumazione dell'illecito, mentre, se l'obbligazione risarcitoria derivi da inadempimento contrattuale, gli interessi decorrono dalla domanda giudiziale, che è l'atto idoneo a porre in mora il debitore” (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 6545 del 05/04/2016).
In applicazione di detti principi, sugli importi riconosciuti dovranno essere calcolati gli interessi dalla domanda giudiziale sino al saldo.
§§§§
Quanto alla regolamentazione delle spese di lite del presente giudizio, non vi sono motivi per derogare al principio di soccombenza e tuttavia si ritiene che l'accoglimento della domanda in misura significativamente inferiore rispetto all'originaria pretesa di parte attrice debbano essere valutate ai fini di una parziale compensazione (cfr. Cass. 4195/2018 per cui in tema di spese giudiziali civili, la nozione di soccombenza reciproca, che consente la compensazione totale o parziale delle spese processuali, può sottendere, anche in relazione al principio di causalità, una parzialità dell'accoglimento meramente quantitativa, riguardante una domanda articolata in unico capo).
Si reputa pertanto equa e congrua la compensazione delle spese di lite nella misura di 1/4 e la condanna del convenuto, comunque soccombente, a rifondere alla società attrice i rimanenti CP_1
3/4.
Le spese sono liquidate come da dispositivo sulla base dei parametri medi previsti dal D.M.
147/2022 per le cause di valore compreso tra € 4.000.001,00 e € 8.000.000,00 in applicazione del criterio c.d. del decisum (Cass. S.U. 19014/07).
Le spese sostenute per l'assistenza di consulente tecnico di parte nel presente giudizio devono essere rimborsate alla parte vittoriosa, come dalla stessa richiesto, secondo il medesimo criterio previsto per le spese di lite, nella misura di € 16.800,00 (pari a 3/4 di € 22.400,00 come da fatture prodotte in atti) entro i limiti delle spese di CTU.
Le spese sostenute per la consulenza tecnica d'ufficio, liquidate con separato decreto, vanno poste definitivamente a carico di parte attrice e di parte convenuta in pari misura, alla luce del principio per cui la consulenza tecnica d'ufficio è un atto compiuto nell'interesse generale di giustizia e, dunque, nell'interesse comune delle parti, trattandosi di un ausilio fornito al giudice da un collaboratore esterno e non di un mezzo di prova in senso proprio (Cass., n. 11068/2020; n.
24645/2021).
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, in composizione collegiale definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione e difesa disattesa così provvede:
pagina 45 di 46 - In parziale accoglimento della domanda avente ad oggetto la riserva n. 79, condanna il alla restituzione in favore di della somma di € 2.400.000,00 Controparte_1 Parte_1 oltre accessori come da parte motiva e al pagamento della somma di € 1.174.500,00 oltre accessori come da parte motiva;
- In parziale accoglimento della domanda avente ad oggetto la riserva n. 83, condanna il al pagamento, in favore di della somma di € 525.593,97 Controparte_1 Parte_1 oltre accessori come da parte motiva;
- In parziale accoglimento della domanda avente ad oggetto la riserva n. 84 condanna
[...]
al pagamento, in favore di della somma di € 1.227.914,97 oltre CP_1 Parte_1 accessori come da parte motiva;
- Rigetta la domanda per il resto;
- Condanna il alla rifusione dei 3/4 spese di lite in favore di Controparte_1 Parte_1 che si liquidano per l'intero in complessivi € 67.537,00 (di cui € 64.138,00 per compensi professionali ed € 3.399,00 per esborsi) oltre il 15% del compenso a titolo di rimborso forfettario, oltre IVA e CPA;
- Condanna il alla rifusione in favore di delle spese sostenute Controparte_1 Parte_1 per i consulenti tecnici di parte per complessivi € 16.800,00;
- Pone le spese di CTU già liquidate con separato decreto definitivamente a carico delle parti nella misura della metà ciascuna.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 17.7.2025.
Il Presidente
dott.ssa Silvia Giani
Il Giudice relatore dott.ssa Lorena Casiraghi
pagina 46 di 46
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
Sezione XIV Civile
Specializzata in materia di Impresa - A
Il Tribunale di Milano, in composizione collegiale, in persona dei seguenti magistrati:
- dott.ssa Silvia Giani Presidente
- dott.ssa Lorena Casiraghi Giudice e rel.
- dott. Edmondo Tota Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 48224 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2019, trattenuta in decisione all'udienza del 28.1.2025 con concessione alle parti dei termini di giorni sessanta per il deposito di comparse conclusionali e di giorni venti per repliche tra in persona del legale rappresentante pro-tempore (P. IVA , Parte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliata in Milano, via Grancini n. 8, presso lo studio dell'avv. Rossana Frau che la rappresenta e difende con gli avv.ti Giacomo Viotti e Filippo Bucchi, giusta procura alle liti allegata all'atto di citazione
Attrice
e in persona del Sindaco pro-tempore (C.F. ) elettivamente Controparte_1 P.IVA_2 domiciliato in Milano, via della Guastalla n. 6, presso la sede dell'Avvocatura Comunale e rappresentato e difeso dagli avv.ti Antonello Mandarano, Stefania Pagano e Emilio Pregnolato, giusta procura generale alle liti a rogito Notaio rep. 54011 racc. 23881 allegata alla comparsa di Per_1 costituzione e risposta
Convenuto
pagina 1 di 46 OGGETTO: Appalto di opere pubbliche di rilevanza superiore alla soglia comunitaria.
CONCLUSIONI: Come da note depositate per l'udienza del 28.1.2025 di seguito trascritte:
Per parte attrice:
“nel merito, in accoglimento delle riserve formulate nell'ambito della concessione della Linea M5 - tratta nn. 77, 78, 79 (in cui è compresa la richiesta di disapplicazione e Controparte_2 restituzione della penale di Euro 2.400.000,00), 80, 81, 82, 83 e 84, nonché della richiesta di pagamento del corrispettivo dovuto a anche ex art. 2041 c.c., per lo studio del Parte_1
“ ”, accertare il complessivo credito di nei confronti del Parte_2 Parte_1 CP_1
- in subordine e se del caso, anche in via di ulteriore subordine a titolo di indennizzo per
[...] arricchimento senza causa ex art. 2041 c.c. - nella somma di Euro 24.362.473,81, salvo errori e/o omissioni (o nella somma, maggiore o minore, ritenuta di giustizia, anche in via equitativa ex art.
1226 c.c.), oltre ai costi della società di progetto (11,5%) e ai costi per “due diligence” laddove richiesti, oltre IVA se dovuta, ed oltre interessi, rivalutazione monetaria, ed interessi sugli interessi, dal dì del dovuto al saldo e sulla somma rivalutata e, per l'effetto:
(i) condannare il a corrispondere a - in subordine e se del caso, Controparte_1 Parte_1 anche in via di surroga e/o rivalsa, e/o manleva, o in ulteriore subordine a titolo di indennizzo per arricchimento senza causa ex art. 2041 c.c. – l'importo di cui sopra direttamente in denaro;
(ii) in subordine, qualora la domanda di pagamento di cui al precedente punto (i) fosse ritenuta, in tutto o in parte, non accoglibile, fermo restando l'obbligo del di pagare in denaro Controparte_1
i corrispettivi indebitamente trattenuti e/o non contabilizzati e relativi interessi (con particolare riferimento alla restituzione della penale oggetto della riserva n. 79 e al corrispettivo per lo studio del “ ), condannare il a riconoscere a - in Parte_2 Controparte_1 Parte_1 subordine e se del caso, anche in via di surroga e/o rivalsa, e/o manleva, o in ulteriore subordine a titolo di indennizzo per arricchimento senza causa ex art. 2041 c.c. - i restanti importi, come sopra liquidati, mediante revisione del Piano Economico Finanziario della concessione, da effettuarsi nei modi e nei termini contrattualmente previsti, tenendo in tal caso conto anche degli ulteriori costi che verranno sostenuti da per “due diligence” e per gli altri adempimenti connessi alla Pt_1 procedura di revisione;
2) in via istruttoria, previa eventuale rimessione della causa sul ruolo:
a) disporre la riconvocazione del CTU e la rinnovazione e/o estensione delle indagini peritali limitatamente alle istanze non accolte, nell'an e/o nel quantum, nell'elaborato peritale, quanto meno
pagina 2 di 46 in relazione ai punti e per le ragioni di cui alle “Controdeduzioni alla bozza di CTU” dei CCTTP di
in data 5/7/2023 (all. 86 alla relazione del CTU); Pt_1 Pt_1
b) accogliere le ulteriori istanze di non accolte dal Giudice Istruttore, quali formulate Parte_1 alle pagg. 43/45 della II memoria ex art. 183, co. 6, c.p.c., di che di seguito Parte_1 pedissequamente si trascrivono:
“Richiesta di CTU
In relazione alla CTU, richiamato quanto dedotto al paragr. III, punti nn. 181 e 182, della I memoria ex art. 183, si chiede che al nominando perito venga sottoposto il seguente quesito:
“Il CTU, letti gli atti di causa, esaminati i documenti prodotti dalle parti, acquisiti dalle parti stesse o da terzi eventuali ulteriori documenti e informazioni ritenuti utili ai fini degli accertamenti: valuti l'ammissibilità e la fondatezza delle riserve nn. 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83 e 84 di cui è causa, illustrate nell'atto di citazione e nelle memorie istruttorie di parte attrice;
verifichi la corrispondenza degli importi richiesti da parte attrice alle risultanze della documentazione giustificativa prodotta dalla stessa, e/o la congruità delle richieste economiche di parte attrice, quantificando gli importi liquidabili in suo favore, se del caso anche in via equitativa ex art. 1226 c.c.; indichi i criteri sulla cui base addivenire all'eventuale riequilibrio del Piano Economico Finanziario, nei modi e termini contrattualmente previsti, ove il Tribunale decidesse di ordinare alle parti di procedere in tal senso.
Istanza di ordine di esibizione
Pur ritenendo di aver compiutamente comprovato le circostanze sub paragr. II.6 della ns. I memoria ex art. 183 c.p.c., ed in particolare l'imputabilità al del ritardo nel rilascio del certificato di CP_1 collaudo a causa della necessità di definire i compensi dei membri della Commissione di Collaudo (v. supra, pagg. 40-41), per completezza di difesa, ad ulteriore supporto di tale circostanza, si chiede
l'emissione di ordine di esibizione nei confronti del
[...]
, avente ad oggetto i documenti richiesti da con Controparte_3 Pt_1 istanza d'accesso in data 14/11/2020 (ns. doc. 146) ma non esibiti da controparte (ns. doc. 148), ovvero:
- tutta la corrispondenza intercorsa con uno o più membri della Commissione di Collaudo della
Tratta Garibaldi – Bignami della M5 (Ing. Prof. Ing. , in relazione ai Per_2 Per_3 Per_4 compensi ai medesimi spettanti per le attività di collaudo”;
pagina 3 di 46 3) in punto di spese, in applicazione della regola della soccombenza, condannare il CP_1
alla rifusione delle stesse in favore di tenendo in ogni caso conto
[...] Parte_1 dell'inadempimento contrattuale in cui parte convenuta è incorsa nel rifiutare la proposta conciliativa formulata ante causam da parte attrice, e pertanto condannare il medesimo CP_1 anche al ristoro dei danni ingiustamente subiti da per effetto di tale inadempimento, da Parte_1 liquidarsi se del caso anche in via equitativa ex art. 1226 c.c.”.
Per parte convenuta:
“Piaccia a codesto Ecc.mo Tribunale, contrariis reiectis, previe opportune declaratorie: respingere integralmente tutte le domande proposte contro il in quanto Controparte_1 inammissibili, infondate e comunque non provate.
In via istruttoria, si è prodotta la documentazione in atti.
Il si oppone a tutte le richieste istruttorie di controparte. Controparte_1
Con riserva occorrendo di ulteriori produzioni ed istanze, anche istruttorie.
Con il favore delle spese di lite (tra cui anche quelle di CTP) e dei compensi professionali, oltre rimborso spese generali forfettario del 15%, ed oltre oneri riflessi (in luogo di IVA e CPA), trattandosi di patrocinio reso dall'Avvocatura interna dell'Ente Pubblico Comune di Milano, e con addebito integrale a delle spese di CTU”. Parte_1
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, la società ha convenuto in giudizio, Parte_1 innanzi al Tribunale di Milano – Sezione specializzata in materia di Impresa, il Controparte_1 affinchè, previo accoglimento delle riserve nn. 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83 e 84 formulate nell'ambito della concessione della venisse definitivamente accertato il Parte_3 credito di nella somma di € 24.242.473,81 oltre accessori, costi della società di Parte_1 progetto e per due diligence e, conseguentemente, condannato il al pagamento dei Controparte_1 relativi importi. In via subordinata, ha chiesto la condanna del al pagamento dei Controparte_1 corrispettivi indebitamente trattenuti e/o non contabilizzati e a riconoscere i restanti importi liquidati mediante revisione del Piano Economico Finanziario tenuto conto degli altri costi da sostenere per due diligence e per gli altri adempimenti connessi alla procedura di revisione.
A fondamento della domanda, la società attrice ha allegato che a seguito di gara pubblica, espletata ai sensi dell'articolo 37-quater della L. 109/1994 e ss.mm.ii., il con CP_1 CP_1 determina dirigenziale n. 131 del 17.5.2006 aggiudicava la concessione, in regime di project
pagina 4 di 46 financing, avente ad oggetto la progettazione definitiva ed esecutiva, la realizzazione e la gestione
5 della metropolitana di Milano, da Bignami a Garibaldi (c.d. “Linea”), sulla base Parte_1 del Piano Economico Finanziario (“PEF”) allegato all'offerta di gara;
che aggiudicatarie erano sei società riunite in Associazione Temporanea di Imprese (ATI) avente come capogruppo mandataria
Astaldi S.p.a. e come mandanti le società Ansaldobreda S.p.a., Ansaldo Trasporti Sistemi Ferroviari
S.p.a., Alstom Ferroviaria S.p.a. e Azienda Trasporti Milanesi S.p.a. (ATM); che le società raggruppate in ATI costituivano la società di progetto che subentrava nel rapporto Parte_1 contrattuale e sostituiva le aggiudicatarie in tutti i rapporti con il Comune concedente ai sensi e per gli effetti dell'articolo 37-quinquies della L. 109/1994; che in tale veste sottoscriveva con Parte_1 il la Convenzione di Concessione in data 14.6.2006 rep. 210.368, racc. 30609 (doc. 1 CP_1 attrice). Ciò premesso in relazione alla costituzione del rapporto contrattuale, la società attrice ha dedotto che:
- L'opera sarebbe stata realizzata in proprio dalla società di progetto mediante affidamento dei lavori ai suoi stessi soci, a loro volta riuniti in un'ATI Costruttori, al cui interno veniva costituita tra
Astaldi S.p.a. e la società di scopo per l'esecuzione Controparte_4 Controparte_5 unitaria e coordinata delle opere civili ai sensi dell'art. 96 DPR 554/1999, mentre la gestione sarebbe stata affidata al socio gestore ATM S.p.a., l' alla società in house del CP_6
e la direzione dei lavori all'Ing. Controparte_1 Controparte_7 [...] della CP_8 CP_9
- Il 26.7.2007 veniva sottoscritto un primo atto integrativo rep. 3768 racc. 1203 per il recepimento di una variante finalizzata a consentire la realizzazione del prolungamento della Linea verso ovest e, in ragione delle modifiche apportate al progetto, veniva previsa l'attivazione anticipata della c.d.
“Tratta Funzionale” ( rispetto alla Linea intera (comprendente anche la sub-tratta Persona_5
- d'ora innanzi tout court “Linea”); Persona_6
- Il 29.12.2010 veniva sottoscritto un secondo atto integrativo rep. 31917 racc. 9704 avente ad oggetto sia il recepimento di una seconda variante e la modifica dei termini di completamento delle opere alla luce dell'Accordo Bonario intervenuto il 9.7.2010 con delibera della Giunta Comunale
n. 2061, sia la revisione del Piano Economico Finanziario (PEF) della concessione;
- Il 27.9.2012 veniva sottoscritto un terzo atto integrativo rep. 35558 racc. 10538 avente ad oggetto il prezzo di ulteriori varianti rispetto alla Linea, la rinuncia a una parte delle riserve di Pt_1
e la previsione di nuovi termini per l'entrata in esercizio della Tratta Funzionale e della
[...]
Linea indicati per la prima nel 10.2.2013 e per la seconda nel 31.12.2013;
pagina 5 di 46 - Nel frattempo, in aderenza all'art.
6.2. della Convenzione della Linea che consentiva al
Concedente di affidare a eventuali prolungamenti dell'infrastruttura, il Commissario Parte_1
Unico delegato dal Governo per l'Expo 2015, con decreto n. 5 del 29.7.2010, affidava a Pt_1 anche la progettazione esecutiva, la realizzazione e la gestione del prolungamento della linea
[...] verso ovest, da Garibaldi a San Siro, per cui e il di Milano sottoscrivevano Parte_1 CP_1 anche la Convenzione relativa al detto prolungamento con atto in data 2.2.2011 rep. 32124, racc.
9762 (c.d. Convenzione Integrativa);
- Poiché il PEF del Prolungamento con le relative attività di costruzione, i rischi e il connesso finanziamento dovevano rimanere separati dalla concessione originaria, ai sensi Parte_1 dell'art.
4.1 della Convenzione Integrativa, costituiva in data 1.4.2011 la società di progetto
[...] che subentrava alla diventando concessionaria a titolo originario della CP_10 Parte_1 concessione relativa al prolungamento;
- Al fine poi di consentire la gestione unitaria del rapporto concessorio relativo all'intera Linea M5
(tratta Bignami-Garibaldi e tratta Garibaldi-San Siro) veniva stipulata tra e Parte_1 [...] da una parte e il dall'altra la Convenzione Unica in data 22.12.2014 CP_10 Controparte_1 rep. 39676, racc. 11649 divenuta efficace il 29.4.2015 (doc. 5 attrice);
- e si fondevano infine per incorporazione con atto in data Parte_1 Controparte_10
24.4.2015 rep. 15671, racc. 6661 con conseguente concentrazione in capo a del Parte_1 ruolo di Concessionario Unico ai sensi della Convezione Unica;
- In data 30.6.2015 veniva sottoscritto un Primo Atto integrativo alla Convenzione Unica rep. 40456 racc. 11894 avente ad oggetto il riequilibrio del PEF Unico;
- In data 1.6.2017 veniva sottoscritto il Secondo Atto integrativo alla Convenzione Unica rep. 42929 racc. 12649 avente ad oggetto la revisione del PEF Unico e le conseguenti modifiche alla
Convezione Unica;
- In data 19.4.2019 veniva infine sottoscritto il Terzo Atto integrativo alla Convenzione Unica rep.
44852 racc. 13257 avente ad oggetto l'assunzione di tutti gli effetti modificativi intervenuti nel periodo successivo alla stipula del suddetto Secondo Atto integrativo. Con tale atto, inoltre, le parti convenivano di deferire le controversie relative alla Linea a una commissione di conciliazione di cui all'art 44 della Convenzione Unica che aveva recepito la disciplina già contenuta nell'art. 41 della Convenzione della Linea;
- Tutte le linee della metro 5 sono state ultimate e poste in esercizio nonché collaudate: in particolare la tratta funzionale Bignami - Zara è stata aperta al pubblico il 10.2.2013 nel rispetto dei termini pagina 6 di 46 contrattuali, mentre l'intera Linea, compresa la sub tratta è stata aperta al pubblico Persona_6 il 1.3.2014 con un ritardo di sessanta giorni rispetto alla previsioni contrattuali che avevano previsto l'apertura al pubblico dell'intera linea entro il 31.12.2013; infine il certificato di collaudo della linea è stato rilasciato il 24.7.2018;
- Attualmente sta gestendo l'infrastruttura tramite il socio gestore ATM S.p.a. e lo Parte_1 farà sino al 31.12.2040 secondo quanto previsto dall'ultimo Piano Economico Finanziario approvato;
- La Linea lilla è di tipo driverless, cioè completamente automatizzata, e viene utilizzata giornalmente da una media di 124.000 persone con picchi sino a 203.000 persone al giorno per incassi mensili sino a € 1.500.000,00 solo per titoli di viaggio venduti in stazione di cui la maggior parte di competenza del di Milano che corrisponde a un canone di CP_1 Parte_1 disponibilità;
- pur non essendo il rapporto concessorio soggetto alla disciplina delle riserve, ha Parte_1 formulato nei confronti del le proprie domande di maggiori tempi, oneri e/o Controparte_1 compensi e/o di revisione del PEF mediante l'iscrizione di riserve nei documenti amministrativo- contabili. Alcune di queste riserve sono state risolte in via stragiudiziale mediante accordi transattivi: il primo è l'Accordo Bonario approvato con delibera della G.C. n. 2061 del 9.7.2010
(doc. 10 attrice) con il quale sono state definite le riserve iscritte sino a tutto il 27° SAL e che è stato recepito nel secondo Atto Integrativo del 29.12.2010 (doc. 4b attrice); il secondo è l'Accordo
Transattivo di definizione delle riserve del 25.2.2014 avente ad oggetto le riserve dalla n. 1 alla n.
74 nonché l'individuazione dei nuovi termini per l'ultimazione dei lavori che erano stati richiesti con l'iscrizione di dette riserve (doc. 11 attrice);
- Ad oggi non è stato possibile definire bonariamente le riserve dalla n. 77 alla n. 84 dal momento che il convenuto si è rifiutato di deferire a una commissione di conciliazione la CP_1 risoluzione di dette riserve, come peraltro era stato previsto nel terzo atto integrativo della
Convenzione Unica sottoscritto il 19.4.2019.
Ciò premesso, ha azionato il presente giudizio al fine di ottenere l'accertamento CP_10 della fondatezza delle proprie riserve e la conseguente condanna del al pagamento Controparte_1 dei relativi importi o comunque al riconoscimento degli stessi tramite revisione del PEF.
Si è costituito in giudizio il che ha concluso per il rigetto della domanda Controparte_1 attorea di cui ha contestato la fondatezza. In particolare, il ha eccepito come le Controparte_1 riserve oggetto della domanda attorea fossero già state integralmente e motivatamente respinte sia dal pagina 7 di 46 Responsabile Unico del Procedimento (RUP), sia dalla preposta commissione di collaudo, sia in parte dal medesimo Direttore dei Lavori nominato dalla stessa Ha evidenziato inoltre come Parte_1 le riserve fossero state modificate e incrementate nel tempo e non sempre correttamente iscritte o tempestivamente proposte con conseguente inammissibilità delle stesse. Ha eccepito, ancora, che l'importo delle riserve, comprese quelle rinunciate o risolte in via transattiva, non poteva essere in ogni caso superiore a € 84.772.000,00 in ragione del limite del 20% dell'importo contrattuale previsto dall'art. 240 bis del D.lgs. 163/2006 e che tale limite risultava ampiamente superato per effetto delle precedenti riserve con conseguente inammissibilità della stessa domanda attorea.
La causa è stata istruita mediante acquisizione della documentazione prodotta dalle parti e mediante consulenza tecnica d'ufficio affidata all'Ing. sul seguente quesito Persona_7
“Il CTU, esaminati gli atti e i documenti di causa, acquisiti dalle parti stesse o da terzi eventuali ulteriori documenti e informazioni ritenuti utili ai fini degli accertamenti nei limiti di cui all'art. 198
c.p.c., tentata preliminarmente e in ogni caso la conciliazione delle parti, dica se le riserve nn. 77, 78,
79, 80, 81, 82, 83 e 84 di cui è causa siano state tempestiva-mente e ritualmente iscritte e, altresì, se siano fondate ed eventualmente in quale misura”.
Il CTU provvedeva al deposito della relazione peritale in data 28.7.2023.
All'udienza del 28.1.2025, in cui la causa giungeva davanti a questo giudice, le parti hanno precisato le proprie conclusioni come da relativo verbale e la causa è stata trattenuta in decisione, con concessione alle parti del termine di giorni sessanta per il deposito di comparse conclusionali e di giorni venti per memorie di replica.
*****
La società attrice - aggiudicataria della concessione in regime di project financing Parte_1 avente ad oggetto la progettazione definitiva ed esecutiva, la realizzazione e la gestione della nuova linea 5 della metropolitana di Milano da Bignami a Garibaldi - ha instaurato il presente giudizio nei confronti del concedente chiedendo l'accertamento della fondatezza delle riserve, Controparte_1 dalla n. 77 alla n. 84, dalla medesima iscritte in relazione alla suddetta concessione e la condanna del convenuto al pagamento della somma complessiva di € 24.242.473,81 oltre accessori, oltre CP_1 al costo della società di progetto e ai costi di due diligence.
Oggetto del presente giudizio sono in particolare le riserve iscritte in relazione alla c.d. Linea da
Bignami a Garibaldi, ovvero la tratta originaria oggetto della concessione e non investono invece il cd. prolungamento della linea da Garibaldi a San Siro la cui progettazione definitiva ed esecutiva, la realizzazione e la gestione sono pure state affidate a Parte_1
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1. Le eccezioni preliminari.
Prima di passare ad esaminare nel merito le domande attoree, occorre esaminare l'eccezione preliminare di inammissibilità della domanda attorea sollevata dal convenuto. CP_1
Il ha eccepito, in primo luogo, l'inammissibilità della domanda proposta dalla società CP_1 attrice per violazione del limite fissato dall'art. 240 bis del d.lgs. 163/2006, che prevede che
“l'importo delle riserve non può in ogni caso essere superiore al venti per cento dell'importo contrattuale”.
Invero, secondo la difesa del , le riserve già iscritte dalla n. 1 alla n. 9 pari a € Controparte_1
56.332.193,05, e dalla n. 51 alla n. 74 pari a € 198.445.979,46 - a fronte di un contratto stipulato per €
423.860.000,00 - superano complessivamente il suddetto limite del 20% pari ad € 84.772.000,00 con la conseguenza che la domanda dovrebbe essere dichiarata per ciò solo inammissibile. E ciò anche nel caso in cui si intenda considerare come importo contrattuale non quello inizialmente pattuito nella
Convenzione della Linea ma quello totale recepito dalla Convenzione Unica pari a € 570.954.060,77 in relazione al quale il limite del 20% sarebbe pari a € 114.190.812,00.
L'eccezione di inammissibilità della domanda è infondata.
Invero, si ritiene in conformità alla giurisprudenza maggioritaria che l'art. 240 bis del d.lgs.
163/2006 debba essere interpretato in modo conforme alla Costituzione. Ciò impone di considerare il rispetto della soglia del venti per cento prevista da detta norma non quale condizione di ammissibilità della domanda dell'attrice, bensì come il limite per il giudice al momento della quantificazione dell'importo eventualmente riconosciuto all'appaltatrice in caso di accoglimento della sua domanda (cfr. Trib Roma, Sez. Imprese, 11.12.2020 n. 17666).
Diversamente, un'interpretazione della norma che attribuisca all'appaltatrice la legittimazione di agire in giudizio per il riconoscimento di riserve solo fino alla concorrenza del venti per cento dell'importo contrattuale non sarebbe conforme al testo costituzionale.
Secondo questa opzione interpretativa, infatti, il giudice dovrebbe aprioristicamente ritenere ammissibili solo le domande aventi ad oggetto riserve fino alla concorrenza del venti per cento dell'importo stabilito dal contratto e dichiarare inammissibili le successive, a prescindere da una concreta valutazione nel merito delle stesse.
Tuttavia, un'ipotesi ermeneutica siffatta potrebbe comportare l'illogica conseguenza del rigetto nel merito di domande dichiarate ammissibili solo perché previamente proposte e la contestuale dichiarazione di inammissibilità di domande avanzate successivamente, pure se fondate nel merito.
pagina 9 di 46 Tale soluzione interpretativa si porrebbe certamente in contrasto con gli artt. 3 e 24 della
Costituzione, in quanto provocherebbe, sul piano sostanziale, una limitazione irragionevole del diritto di agire dell'appaltatrice a tutela dei propri diritti.
Parimenti, non sarebbe conforme all'art. 41 della Costituzione, concretandosi in un'ingiustificata restrizione della libertà di impresa, atteso che un'aprioristica limitazione delle eventuali pretese patrimoniali dell'appaltatrice riverserebbe sulla stessa il rischio di pregiudizi del tutto estranei alla sua sfera di controllo (in tal senso, cfr. Trib. Milano, sez. VII 25.3.2020 n. 2207).
Si ritiene, pertanto, che il superamento dei limiti contenuti nell'art. 240 bis del d.lgs. 163/2006 non potrebbe determinare l'inammissibilità della domanda giudiziale, ma solo imporre un limite al
Giudice al momento della quantificazione dell'importo eventualmente riconosciuto all'appaltatrice, in caso di accoglimento della sua domanda.
In ogni caso, e a prescindere dall'applicabilità della disciplina in materia di riserve alla concessione in esame, ritiene il Tribunale che la predetta norma non possa trovare applicazione ratione temporis nel caso di specie dal momento che l'art. 240 bis del d.lgs. n. 163/2006 ha cessato di essere in vigore prima dell'introduzione del presente giudizio avendo la lettera v) dell'art. 217 del d.lgs. n. 50/2016 disposto l'abrogazione dell'art. 4 del D.L. n. 70/2011 (convertito nella Legge n.
50/2016) che aveva introdotto la predetta disposizione nel previgente Codice dei Contratti Pubblici
(cfr. Trib. Roma, Sez. Imprese, 11.12.2020 n. 17666 “tale abrogazione va intesa come di immediata applicazione atteso che, sebbene l'art. 216 preveda che il nuovo Codice dei Contratti Pubblici si applichi alle procedure ed ai contratti per i quali i bandi o avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano pubblicati successivamente alla data della sua entrata in vigore il successivo art. 217, comma 1 cit., dispone che le abrogazioni ivi previste, fatto salvo quanto previsto dal precedente art. 216, sono o restano abrogate a decorrere dalla entrata in vigore del presente codice” e negli stessi termini Trib. Roma, Sez. Imprese, 10.8.2023 n. 12185). Il nuovo Codice dei
Contratti Pubblici (d.lgs. 18.4.2016 n. 50) è entrato in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, avvenuta in data 19.04.2016.
Conseguentemente da tale data “la disposizione di cui all'art. 240 bis del D.Lgs. n. 163/2006 risulta abrogata”; trattandosi di norma avente natura processuale/procedurale, la stessa in base al principio tempus regit actum non è applicabile nel presente giudizio che è stato introdotto nel 2019 quando la norma in questione non era in più in vigore. A ciò si aggiunga che in ogni caso la norma in questione, proprio perché entrata in vigore dopo l'aggiudicazione risalente al 17.5.2006, non sarebbe nemmeno stata applicabile al rapporto oggetto di causa sotto il profilo sostanziale (cfr. Trib. Roma, Sez. pagina 10 di 46 Impresa, 18.8.2023 n. 12185; Trib. Genova Sez. Impresa, 2.11.2021, n. 2351; Trib. Bologna Sez.
Impresa, 11.4.2022 n. 956).
Sebbene quanto sopra sia sufficiente a respingere l'eccezione, si osserva che anche volendo ritenere applicabile la norma come propone il convenuto (e così non è per quanto in CP_1 precedenza evidenziato), il limite del 20% dovrebbe essere calcolato sulla base del valore totale della concessione come individuato nella Convezione Unica che è pari ad € 570.954.060,77 per cui il limite del 20% sarebbe pari a € 114.190.812,00 e, ai fini della sua determinazione, dovrebbe essere parametrato non tanto all'importo delle riserve iscritte, ma all'importo di quelle effettivamente riconosciute il cui valore ad oggi è pari a € 45.425.841,80 – importo che non supera il limite del predetto 20%.
§§§
Sempre in via preliminare, il ha eccepito la tardività e l'inammissibilità degli Controparte_1 aggiornamenti delle richieste economiche con riferimento ad alcune delle riserve oggetto del presente giudizio. Sostiene il che l'utilizzo dell'istituto delle riserve, tipico degli appalti, implica CP_1 anche la necessità di rispettarne le regole, sostanziali e procedurali, anche in relazione a modalità, termini e decadenze e, a tal fine, richiama le previsioni del DPR 554/1999 e del DPR 207/2010 per sostenere, da un lato, l'inammissibilità degli incrementi che hanno riguardato tutte le riserve e, dall'altro, la tardiva iscrizione della riserva n. 84.
Sul punto, la difesa di dopo avere evidenziato che la concessione in essere con il Parte_1 non è soggetta al regime delle riserve e che la disciplina delle c.d. riserve richiamata dal CP_1
Comune è stata abrogata, ha argomentato nel senso che la disciplina delle riserve riguarda solo la materia degli appalti pubblici e non trova automatica applicazione alle concessioni di progettazione, costruzione e gestione di opera pubblica. In particolare, ha eccepito che la disciplina delle riserve di cui al D.M. 145/2000, ora abrogato, era applicabile solo se espressamente richiamata nelle pattuizioni contrattuali mentre nel caso di specie le parti non solo non hanno richiamato tale disciplina ma hanno inteso escludere l'onere di riserva e l'applicazione del relativo istituto nel momento in cui hanno disciplinato in via negoziale la procedura per la risoluzione delle controversie che potessero insorgere tra le parti (art. 41 Convenzione della Linea ripreso dall'art. 44 della Convenzione Unica). Ha evidenziato ancora che nessuna clausola contrattuale, né le clausole specificatamente dirette alla regolamentazione delle controversie prevedono alcun vincolo di forma, contenuto e tempi per la formulazione delle proprie istanze economiche in relazione a fatti controversi e ciò anche in ragione pagina 11 di 46 delle peculiarità della concessione di opera pubblica che per legge deve reggersi su di un Piano
Economico Finanziario (PEF) i cui presupposti mirano a garantire il perseguimento dell'equilibrio economico finanziario degli investimenti del concessionario in difetto del quale il concessionario può persino recedere dalla convenzione e che, in ogni caso la circostanza di avere formulato le proprie istanze in forma di “riserva” non può implicare per ciò solo l'applicabilità della relativa disciplina.
Da ultimo, ha osservato che la concessione oggetto di causa - avendo ad oggetto un'infrastruttura di trasporto - rientra nella disciplina dei settori speciali (cd. “ex esclusi”) che è sempre stata autonoma e non assimilabile ai settori ordinari tanto che ai settori speciali non si applicano le norme in materia di esecuzione e contabilità degli appalti aggiudicati nei settori ordinari: l'art. 2 della l. 109/1994 escludeva infatti “l'applicazione ai settori speciali delle disposizioni del regolamento di cui all'art. 3 comma 2 relative all'esecuzione dei lavori, alla contabilità dei lavori e al collaudo dei lavori” e il regolamento ivi richiamato adottato con DPR 554/1999 non solo non era applicabile ai settori speciali ma si riferiva solo ai contratti di appalto e non ai contratti di concessione;
il primo codice dei contratti pubblici ha confermato l'esclusione dei settori speciali dall'ambito di applicabilità delle norme in materia di esecuzione, contabilità e collaudo dettate per i contratti di appalto dei settori ordinari e analoghe considerazioni valgono per il DPR 145/2000 che fa espressamente riferimento ai contratti di appalto e, inoltre, prevede che le sue disposizioni non si applichino automaticamente, ma solo se espressamente richiamate nel contratto di appalto. Infine, il nuovo codice degli appalti pubblici che non si estende ai settori speciali ha chiarito espressamente che non sono soggette all'onere di riserva le contestazioni e pretese economiche che siano estranee all'oggetto dell'appalto, il pagamento degli interessi moratori da ritardato pagamento, le domande risarcitorie motivate da comportamenti della stazione appaltante e da circostanze alla medesima riferibili e infine il ritardo nell'esecuzione del collaudo motivato da comportamento colposo della stazione appaltante.
Con riferimento a tale eccezione, osserva il Tribunale che in materia di riserve vige il principio generale in base al quale l'appaltatore che intenda far valere proprie pretese nei confronti della
Stazione appaltante ha l'onere della tempestiva iscrizione di “riserve” nella contabilità dell'appalto; la normativa in tema di riserve sancisce a carico dell'appaltatore sia oneri che attengono al tempo ed al luogo in cui le riserve devono essere apposte, sia oneri relativi al contenuto delle stesse, atteso che - in ogni caso - le riserve devono essere formulate in modo specifico ed indicare con precisione le ragioni sulle quali esse si fondano.
Quanto, poi, all'onere di dimostrare che le riserve siano state iscritte tempestivamente, si deve osservare che la materia delle riserve non è sottratta alla disponibilità delle parti. Sicchè, l'onere della pagina 12 di 46 prova di avere tempestivamente iscritto apposite riserve in relazione a dette pretese grava sull'appaltatore, ma tale onere diviene concretamente attuale soltanto quando la controparte abbia eccepito la decadenza dalla riserva (ex multis, Cass. Sez. I, 14.3.2003 n. 3824).
Ne consegue che nel caso di specie - in cui il Comune concedente ha espressamente eccepito la tardività solo con riferimento alla riserva n. 84 che il CTU ha invece giudicato tempestiva - diventa irrilevante sul piano concreto stabilire se debba trovare applicazione o meno la disciplina delle riserve.
2. Il merito.
Passando al merito, si deve richiamare la consulenza tecnica d'ufficio che ha in modo completo ed esaustivo ricostruito l'evoluzione del rapporto contrattuale intercorso tra le parti e che può costituire valido ausilio per la decisione.
L'esame delle singole riserve può seguire, anzichè l'ordine numerico, l'ordine con il quale le medesime sono state affrontate dalla parte attrice e dallo stesso CTU che hanno tenuto conto del fatto che alcune delle riserve sono accomunate da una medesima causa originatrice.
Solo per completezza si osserva che, a seconda delle varie prestazioni contrattuali della concessione, le riserve che saranno esaminate potranno avere ad oggetto sia i maggiori corrispettivi rispetto a quelli determinati nella contabilità dei lavori, ad esempio per maggiori oneri prestazionali (riserve cd. contabili), sia le pretese risarcitorie derivanti da comportamenti illeciti dell'amministrazione committente, ad esempio per illegittime sospensioni dei lavori o ritardi (riserve cd. risarcitorie).
2.1. Le riserve nn. 77, 79, 81 e 82.
Le Riserve nn. 77, 79, 81 e 82 sono state esaminate dal CTU congiuntamente dal momento che trattasi di riserve cd. tecniche ed originano tutte dal ritardo con il quale è entrata in esercizio la c.d.
Linea, ovvero la tratta Garibaldi - Bignami avvenuta in data 1.3.2014, con un ritardo di 60 giorni rispetto al termine contrattualmente previsto del 31.12.2013.
Tale ritardo ha comportato l'applicazione da parte del con nota del Controparte_1
20.5.2014, della penale determinata in € 2.400.000,00 pari a € 40.000,00/giorno.
non ritenendo di sua responsabilità il ritardo di 60 giorni, ha iscritto la riserva n. Parte_1
79 con la quale ha contestato l'applicazione della penale da parte del e ha, a sua volta, CP_1 rivendicato la somma di € 6.640.721,40 a titolo dei maggiori oneri diretti e indiretti dovuti al prolungamento della struttura tecnico-amministrativa della società fino al 28.2.2014. pagina 13 di 46 Le ulteriori riserve nn. 77, 81 e 82 hanno ad oggetto i maggiori importi dovuti a Parte_1 per effetto delle varianti ordinate successivamente alla ultimazione dei lavori e la cui realizzazione ha in parte contribuito allo slittamento del termine per l'apertura della Linea.
2.1.1. Le riserve n. 77 e 81, le valutazioni del CTU e del Tribunale.
La riserva n. 77 consegue all'ordine di servizio n. 67 del 22.11.2013 con il quale il D.L., dopo l'ultimazione dei lavori in data 14.11.2013, impose a l'innalzamento dell'altezza a Parte_1
120÷130 cm. delle balaustre di alcune scale mobili nella stazione Garibaldi che erano particolarmente esposte nel “vuoto” tra mezzanino e piano banchina di stazione.
Part Poiché la progettazione esecutiva delle scale mobili delle stazioni era stata approvata da nel marzo del 2010 e, come da nota del 18.10.2013, il progettista aveva dimostrato che le Pt_1 balaustre erano conformi alla normativa tecnica armonizzata di settore UNI EN 115-1 del 2010, evidenziò che per l'esecuzione dei lavori era necessario predisporre una variante che fu Parte_1 approvata dall' (Ufficio Speciale per i Trasporti ad Impianti Fissi della Lombardia) il CP_11
13.11.2013 con la prescrizione che le protezioni laterali avessero l'altezza massima prevista dalla norma tecnica UNI EN 115-1. A seguito della nota . il D.L., in data 13.12.2013, integrò CP_11
l'ordine di servizio n. 67 disponendo che provvedesse in conformità alla predetta nota Parte_1
CP_11
Pertanto, il 27.12.2013 inviò al Comune la nota contenente il preventivo per tali Parte_1 lavorazioni extracontrattuali pari a € 483.000,00 e la richiesta di riconoscimento dei maggiori tempi necessari per l'esecuzione dei lavori aggiuntivi stimati in sedici settimane.
Il Comune approvò in data 8.1.2014 il progetto di modifica delle balaustre e, con nota in data
31.1.2014, comunicò l'ultimazione dei lavori. A seguito del collaudo dell' Parte_1 CP_11 intervenuto in data 11.2.2014, con D.D. del 17.2.2014 fu autorizzata l'entrata in servizio della Linea al 1.3.2014.
Con D.D. del 23.12.2014 il ha approvato la suddetta variante e il relativo corrispettivo è stato CP_1 contabilizzato ma mai corrisposto in quanto trattenuto a scomputo della penale applicata dal CP_1 per il ritardo con cui la linea è entrata in esercizio.
L'importo della riserva n. 77 è relativo ai soli interessi da ritardata contabilizzazione e ritardato pagamento maturati con decorrenza dalla data di emissione delle fatture da parte di Parte_1
pagina 14 di 46 Tale importo è stato quantificato in atto di citazione in € 28.351,70 sino a tutto il 15.4.2016 data di ultimo aggiornamento della riserva come risultante dal conto finale (doc. F4 . CP_1
La riserva n. 81 ha come oggetto la variante relativa alla realizzazione di una pista d'accesso dei mezzi di soccorso al Manufatto U3 nell'ambito dell'ultimazione della bonifica dell'area “Isola
Lunetta”. L'iter di tale variante è stato riassunto dal CTU nei seguenti termini “emerse che la botola di acceso si sarebbe trovata ad una quota superiore di circa un metro, occorreva pertanto realizzare un piccolo rilevato e la pista di collegamento. Nel corso della riunione tenutasi tra il e CP_1
5 il 26 luglio 2013 furono valutati gli scenari operativi per la configurazione finale dell'area Pt_1 del sito Isola-Lunetta che doveva esser sottoposto a bonifica. Tra le altre proposte, emerse la possibilità di garantire l'accesso al Manufatto U3 con un "…rilevato in terreno naturale posto al confine meridionale del sito…nelle more del completamento dell'iter di bonifica/ripristino del sito…" Part Il 16 settembre 2013 inviò al e ad gli elaborati del progetto esecutivo per la Pt_1 CP_1 richiesta del NOT, tra questi quelli del "Manufatto Parco U3". Lo stesso 16 settembre 2013 si svolse la riunione della Conferenza dei Servizi le cui decisioni furono però comunicate e recepite solo successivamente. Nel verbale di ultimazione lavori il DL rilevò che suddetto rilevato non era ancora completato e, a pagina 5 del verbale della CdiS dell'8 gennaio 2014, fu evidenziato che il
Pozzo/Manufatto U3 doveva essere completato "…ai fini della chiusura dell'attività della
Commissione di Agibilità per l'apertura all'esercizio commerciale del prolungamento
[...]
". Il 27 gennaio 2014 inviò al l'integrazione degli elaborati relativi al CP_12 Pt_1 CP_1
Manufatto U3 che recepivano le indicazioni della Conferenza dei Servizi e del verbale della CdiS Part dell'11 dicembre 2013 [all.ti n°39 e n°40]. Successivamente, nella nota di del 3 febbraio 2013 nella quale si fece riferimento al sopralluogo della del 23 gennaio 2014, l' Pt_5 CP_6 dispose lo stralcio di alcune opere e l'introduzione di una modifica al portellone di accesso al
Manufatto U3 [maniglione antipanico] per l'evacuazione delle persone in caso di fuga dalla “Linea” Part
[all. n°41]. Il 14 febbraio 2014 inoltrò al e ad gli elaborati del progetto Pt_1 CP_1 esecutivo relativi alla variante del rilevato per la pista di accesso al Manufatto U3. La nota evidenziava un costo di € 92.514,21+IVA oltre oneri di progetto e due-diligence [all. n°42]. L'opera
è stata poi realizzata nelle modalità prescritte dai vari enti e, dopo il rinnovo dell'invio del progetto esecutivo [all. n°43], approvata dal Comune con la già menzionata DD del 23 dicembre 2014”.
Come per la riserva precedente, anche tale riserva è stata approvata dal con D.D. del CP_1
23.12.2014 e il relativo corrispettivo è stato contabilizzato ma mai corrisposto in quanto trattenuto a scomputo della penale applicata dal per il ritardo con cui la linea è entrata in esercizio. CP_1 pagina 15 di 46 Anche l'importo di tale riserva è relativo ai soli interessi da ritardata contabilizzazione e ritardato pagamento maturati con decorrenza dalla data di emissione delle fatture da parte di Parte_1
Tale importo è stato quantificato in atto di citazione in € 8.700,90 sino a tutto il 15.4.2016 data di aggiornamento della riserva come risultante dal conto finale (doc. F4 . CP_1
Il tramite il RUP (Responsabile Unico del Procedimento) ha respinto le riserve nn. 77 e CP_1
81 ritenendo che non vi fosse alcun ritardo nella contabilizzazione e nel pagamento degli importi relativi alle due varianti “balaustre” e “Manufatto U3” in quanto, a fronte del loro recepimento con
D.D. del 23.12.2014, sarebbe stato emesso il mandato di pagamento relativo ad entrambi gli importi il successivo 17.2.2015 e, dunque, entro il termine di sessanta giorni previsto contrattualmente.
In relazione alle riserve nn. 77 e 81 il CTU ha effettuato una valutazione unitaria che ha poi esteso anche alla riserva n. 78 di cui si dirà in seguito.
Le riserve n. 77 e n. 81 aventi ad oggetto rispettivamente la variante “balaustre” e la variante
“manufatto U3”, entrambe approvate dal hanno ad oggetto unicamente gli interessi da CP_1 ritardata contabilizzazione e da ritardato pagamento maturati con decorrenza dall'emissione delle fatture.
Sul punto il CTU ha dapprima evidenziato che “nella determina del 30 dicembre 2014 il CP_1 ha applicato la trattenuta per le penali e nel mandato di pagamento non è possibile identificare le causali con precisione. Pertanto, si riconoscono le due riserve n° 77 e n° 81 salvo precisazioni/osservazioni delle parti sulla data di effettivo pagamento purché con i documenti già depositati nei fascicoli”.
In seguito alle osservazioni formulate dal CTP del - ad avviso del quale non vi sarebbe CP_1 alcun interesse da applicare sull'importo riconosciuto per la variante “balaustre” e per la variante
“manufatto U3” in quanto la liquidazione dei relativi importi e il successivo mandato di pagamento sarebbero stati trasmessi dal nei termini contrattuali di pagamento - il CTU ha evidenziato CP_1 che “il pur approvando il pagamento, ha disposto la sospensione parziale trattenendo le CP_1 somme a titolo della penale di 2,4 milioni di euro” e che tuttavia “quello che invece risulta analizzando più approfonditamente i conteggi di Metro5 di all. n°35 è che il conteggio dei giorni di computo degli interessi per le riserve 77, 78 e 81 è sempre “0”. Non ne è spiegato il motivo ma, evidentemente, Metro5 ha ritenuto che le trattenute con le penali afferissero ad altri importi delle riserve 79 e 82. Il CTU accoglie le osservazioni dell'Ing. ”. Per_8
pagina 16 di 46 Su tale aspetto ha poi precisato che “in all. n° 35 il conteggio degli interessi delle tre riserve 77, 78 e
81 è nel rigo 1 ed è pari a “€ 0”. Al rigo 19 si precisa che l'importo di riferimento è al netto delle riserve a). la data è il 24 dicembre 2014. “Al netto” significa che l'importo delle tre suddette riserve
è stato detratto, in ogni caso anche in questo rigo i giorni di calcolo degli interessi è sempre “€0””.
Osserva il Tribunale che su tale rilievo del CTU, la difesa di non ha fornito alcuna Parte_1 specifica spiegazione limitandosi a ribadire la debenza degli interessi da ritardata contabilizzazione e da ritardato pagamento sebbene anche nel prospetto aggiornato degli interessi prodotto sub doc. 97.1 allegato alla comparsa conclusionale attorea il conteggio degli interessi portati dalle tre riserve 77, 78
e 81 di cui al rigo 1 risulti essere sempre pari a zero.
Ritiene pertanto il Tribunale che, alla luce di tali considerazioni, non via siano valide ragioni per discostarsi dalla conclusione cui è pervenuto il CTU anche al fine di evitare duplicazioni con la restituzione della penale che è stata applicata dal trattenendo il corrispettivo dovuto per i CP_1 lavori oggetto di tali riserve e sulla quale il CTU ha invece riconosciuto la debenza dei relativi interessi.
2.1.2 La riserva n. 82 con le valutazioni del CTU e del Tribunale.
La riserva n. 82 ha ad oggetto la variante ed i maggiori oneri relativi alla realizzazione di n. 8
“linee vita” nella stazione di Porta Garibaldi.
La riserva nasce nella richiesta di ATM, all'epoca futuro gestore della “Linea” e società della compagine dell'ATI aggiudicatrice, di installare dispositivi anticaduta su alcune travi isolate sopra il piano banchina e l'atrio della stazione Garibaldi per poter eseguire in sicurezza le attività di pulizia e manutenzione.
Suddetta necessità fu discussa nel corso della riunione della CdiS dell'11.12.2013 rimandando al necessario coordinamento tra il Concessionario (Metro5) e l'Esercente (ATM).
Il 27 gennaio 2014, inviò gli elaborati del progetto esecutivo delle linee vita con il CME per Pt_1 totali € 34.415,40 + IVA.
Diversamente dalle due precedenti varianti, questa non è stata approvata dal e pertanto CP_1
l'oggetto della riserva comprende l'importo sostenuto per la realizzazione delle c.d. linee vita maggiorato dei relativi interessi.
Il tramite il RUP (Responsabile Unico del Procedimento) ha respinto la riserva n. 82 CP_1 ritenendola infondata per essere le linee vita un presidio di sicurezza per la corretta esecuzione delle pagina 17 di 46 attività di manutenzione, tanto da essere state richieste dal futuro gestore ATM S.p.a. e poi prescritte dalla stessa Commissione di Sicurezza, ragione per cui avrebbero dovuto essere previste dalla concessionaria sin dall'inizio nel proprio progetto.
Il CTU ha ritenuto di condividere le valutazioni del RUP e ha pertanto escluso il relativo importo ritenendo che la mancata realizzazione delle linee vita fosse imputabile a una carenza/dimenticanza iniziale del progetto esecutivo della Concessionaria.
La difesa di parte attrice ha contestato la conclusione del perito del Tribunale evidenziando che
“Non appare coerente riconoscere la fondatezza delle riserve nn. 77 (variante balaustre), 78
(variante SCADA) e 81 (pista di accesso Manufatto U3), e nel contempo negare fondatezza alla riserva n. 82 (variante linee vita), originata dalla stessa causale alla base delle altre tre riserve.
Come negli altri casi, nessuno dei tanti enti che hanno valutato il progetto ha riscontrato delle manchevolezze a carico di riguardo alle linee vita, la cui realizzazione è stata ordinata dalla Pt_1
Commissione di Sicurezza su impulso di ATM che, quale ente gestore, faceva parte di detta
Commissione”.
A fronte di tali contestazioni il CTU ha ribadito che “La riserva delle linee vita della stazione
Garibaldi non ha alcuna relazione con la n°77, la n°78 e la n°81. Il riconoscimento - o il mancato riconoscimento - di una di esse non implica sic et simpliciter il medesimo esito per la n°82” e che la questione della Linea vita “è interna al Concessionario”.
Ritiene il Tribunale che non vi sia motivo di discostarsi dalle conclusioni cui è pervenuto il CTU in quanto attinenti a valutazioni tecniche congruamente motivate anche con riferimento alla non comparabilità della variante “Linee vite”, oggetto della presente riserva, con la variante “balaustre” e la variante “pista di accesso Manufatto U3” se solo si considera che queste ultime sono originate da richieste di varianti in corso d'opera da parte della Commissione di Sicurezza che non hanno messo in discussione la validità o completezza del progetto esecutivo originario della concessionaria, mentre la variante “Linee vite”, per come evidenziato dal CTU, si è resa necessaria per sopperire a una carenza progettuale originaria della concessionaria.
Ne consegue che l'importo della riserva n. 82 non può essere riconosciuto.
2.1.3. La riserva n. 79, le valutazioni del CTU e del Tribunale
La riserva n. 79 investe due aspetti.
pagina 18 di 46 Il primo attiene alla disapplicazione della penale di € 2.400.000,00 che ritiene Parte_1 ingiustamente applicata dal per non essere imputabile alla concessionaria il ritardo di 60 CP_1 giorni con cui la Linea è entrata in esercizio.
Il secondo aspetto riguarda i maggiori costi sostenuti da sino al 28.2.2014 e Parte_1 conseguenti allo slittamento del termine contrattuale di messa in esercizio della Linea. Tali costi sono stati quantificati in complessivi € 6.640.721,40 così distribuiti:
a) ristoro del mancato autofinanziamento dovuto al ritardo per l'inizio dell'esercizio, quantificato in € 55.100,00/giorno;
b) costi per l'attività di coordinamento del Concessionario e dell'energia elettrica sostenuti dal
31.12.2013 fino al 28.2.2014 per € 3.150,00/giorno;
c) riconoscimento - ai fini del PEF - dei costi diretti sostenuti per il presidio e gestione degli impianti e sistemi, guardiania, costi fissi, assicurazioni, fidejussioni per € 43.786,69/giorno;
d) ristoro del mancato utile di in conseguenza del ritardo dell'esercizio della tratta Parte_1
(per € 2.732,00/giorno) oltre ai maggiori costi sostenuti dal gestore ATM per rispettare il termine di avvio (per € 910,00/giorno). In totale quindi € 3.642,00/giorno;
e) costi sostenuti dai consulenti legali della Concessionaria e degli enti finanziatori per il rilascio dei “waiver” quantificati in € 300.000,00.
Il tramite il RUP (Responsabile Unico del Procedimento) ha respinto la riserva n. 79 CP_1 ritenendo che i maggiori costi sostenuti da sino al 28.2.2014 non potessero essere Parte_1 addebitati al essendo esclusiva responsabilità di la ritardata messa in esercizio CP_1 Parte_1 della Linea al 1.3.2014 per avere inviato tardivamente la documentazione inerente il Parte_1 cd. “III punto chiave” necessario per il rilascio del NOE (Nulla Osta di Esercizio) con la conseguenza che anche la penale per il ritardo doveva ritenersi correttamente addebitata.
Il CTU ha trattato separatamente la questione della penale e quella dei maggiori costi.
La penale per il ritardo.
Con riferimento alla penale di € 2.400.000,00 applicata dal per il ritardo di 60 giorni con CP_1 cui è avvenuta la messa in esercizio della Linea, il CTU in relazione alle cause che hanno comportato tale ritardo ha osservato quanto segue: “la questione delle balaustre è sorta in ritardo e su un aspetto esecutivo di Metro5 che non violava alcuna norma o legge, oltretutto il progetto esecutivo era stato approvato dal Concedente. Se si fosse trattato di un errore o carenza progettuale di Metro5, la riserva non sarebbe stata approvata, circostanza che non si è verificata e non sembra che la pagina 19 di 46 questione sia stata approcciata in questo senso. Il CTU aggiunge che la possibilità di poter sostituire le balaustre delle scale mobili con la “Linea” in esercizio - quindi con l'utenza - non avrebbe avuto ripercussioni negative d'immagine su Metro5 bensì su ATM, esercente del servizio che la cittadinanza e l'utenza in generale associa al non alla Concessionaria [di cui la maggior CP_1 parte dei cittadini ignora l'esistenza al pari dell'esistenza di un project-financing]. In ogni caso, la sostituzione delle balaustre delle scale mobili senza l'interruzione del servizio avrebbe comportato sicuramente maggiori oneri e tempi di esecuzione più difficili da programmare e rispettare. La cronologia delle scale mobili si è conclusa con la DD del 17 febbraio 2014 con l'entrata in servizio della “Linea” al 1° marzo 2014 e, sotto questo aspetto, il CTU ritiene che il ritardo non sia da addebitare a Metro5.
Ma, in "parallelo" alla vicenda delle balaustre delle scale mobili, si è affiancata quella della documentazione del "III punto chiave" e degli inconvenienti delle saldature durante il pre-esercizio.
Anche questa vicenda si è conclusa pochi giorni prima dell'apertura della “Linea”, ovvero il 18 febbraio 2014. In questo ambito il ha contestato a Metro5 il ritardo di un mese nell'invio CP_1 della documentazione del "III punto chiave", ovvero al 14 ottobre 2013 anziché al 16 settembre 2013.
Poiché il pre-esercizio delle linee automatiche deve protrarsi per 45 giorni, il tempo "netto" disponibile per ottenere l'approvazione da parte della , il NOT da parte del MIT, Pt_5
l'autorizzazione al pre-esercizio da parte dell' , le autorizzazioni RUP-ASL e Metro5 per CP_11 iniziare il pre-esercizio e concluderlo con un discreto margine prima del 1° gennaio 2014 si era ridotto a poco più di un mese”.
Al fine di valutare l'imputabilità del ritardo a il CTU ha ricostruito la cronologia Parte_1 degli eventi nei seguenti termini:
14.10.2013 invia la documentazione al CdiS Pt_1
30.10.2013 Il CdiS invia la documentazione al MIT
29.11.2013 Il MIT rilascia il NOT
2.12.2013 L'USTIF autorizza il pre-esercizio
5.12.2013 Il RUP comunica alla ASL il termine cantiere
9.12.2013 Inizia il pre-esercizio
21-27.12.2013 Metro5 sospende il pre-esercizio
8.1.2014/11.2.2014 Il CdiS sospende il pre-esercizio
11.2.2014 Il CdiS autorizza la ripresa del pre-esercizio
21.2.2014 Il CdiS autorizza all'apertura della linea pagina 20 di 46 27.2.2014 L' rilascia il NOE CP_11
1.3.2014 Apertura linea al pubblico
Secondo il CTU “E' evidente che, quando il MIT rilasciò il NOT - 29 novembre 2013 - la tempistica aveva già "sforato" la data prevista per l'apertura del 1° gennaio 2014 di almeno 15 giorni.
In realtà, la cronologia appena descritta contiene diversi "tempi morti" o "tecnico-burocratici" tutt'altro che trascurabili:
1. 16 gg della per l'esame del dossier "III punto chiave" Pt_5
2. 30 gg per il rilascio del NOT da parte del MIT
3. 3 gg per l'autorizzazione da parte dell CP_11
4. 7 gg per iniziare il pre-esercizio dopo il benestare dell'USTIF
5. 6 gg dall'autorizzazione della al rilascio del NOE Pt_5
6. 2 gg dal rilascio del NOE all'apertura della linea29
In totale sono 64 giorni che sono/erano al di fuori del "controllo" di Metro5 ed in parte anche del Comune. In questo contesto però è significativo l'art.1 della Convenzione che definisce «Fatto del
Concedente» anche "…iii) un fatto imputabile alla competente autorità sopranazionale, statale, regionale, provinciale o comunale che causi un ritardo rispetto ai termini di legge per il rilascio di una autorizzazione o provvedimento dal quale dipenda direttamente l'impossibilità da parte del
Concessionario di adempiere le proprie obbligazioni nei termini e alle condizioni nella Convenzione
e/o di ogni atto documento previsto dalla Convenzione stessa…". Orbene, qualunque sia la tempistica che è stata "assorbita" dagli enti terzi [conforme al programma oppure in ritardo], se si aggiungono suddetti 64 giorni ai 45 del pre-esercizio si ottengono 109 giorni i quali, dal 16 settembre 2013, conducono al 3 gennaio 2014. Quindi, anche con le dovute approssimazioni e cautele, lo sforamento della data del 1° gennaio 2014 era prevedibile o - quanto meno - ipotizzabile tenuto conto che più del
50% dei 64 giorni sono stati "consumati" dal MIT e dall'USTIF.
Chi scrive ritiene pertanto che la tempistica indicata nell'art. 3 del Terzo Atto Integrativo del 27 settembre 2012, poi confermata nell'Atto Transattivo della "Commissione della Linea", ovvero la proroga per l'apertura della linea dal 30 luglio 2013 al 31 dicembre 2013 [v. all. n°45 e n°9], conteneva già elementi di rischio perché partiva dal presupposto che nel pre-esercizio non si sarebbero manifestati inconvenienti di alcun tipo. Si fa presente che, in linea generale, il pre- esercizio ha lo scopo di verificare:
pagina 21 di 46 a. La completezza e l'applicabilità delle norme/procedure di esercizio relativamente alla circolazione in condizioni sia normali che perturbate secondo appositi scenari;
b. La completa funzionalità dell'infrastruttura, del materiale rotabile e del loro interfacciamento;
c. L'adeguatezza del modello organizzativo della circolazione dei treni e dell'esercizio della
Linea.
A parere del CTU, sarebbe stato più realistico ipotizzare un c.d. "float" di almeno 30 giorni per far fronte ad imprevisti/inconvenienti ed evitando il periodo natalizio con problemi da risolvere in pochissimi giorni subito dopo il termine del pre-esercizio.
A riprova che la programmazione di queste attività richiede prudenza e la possibilità di scenari sfavorevoli, il Terzo Atto Integrativo prevedeva l'apertura della sub-tratta al 1° Persona_5 novembre 2012, ma essa è avvenuta solo il 10 febbraio 2013, vale a dire un mese dopo il periodo di pre-esercizio il quale, casualmente si è svolto pur senza intoppi, praticamente nel medesimo periodo dell'anno della tratta [26 novembre 2012÷10 gennaio 2013]. Ma, tra il Persona_6 completamento del pre-esercizio e l'apertura della tratta, era trascorso un mese e va evidenziato che la tortuosità della tratta non è comparabile con quella della tratta Persona_6 Persona_5
[praticamente tutta rettilinea;
v. oltre al § 4.5].
Proseguendo, il CTU ritiene che, dei 134 giorni dal 16 ottobre 2013 al 27 febbraio 2014, 28 sono di pre-esercizio, 40 da addebitare a Metro5 per le sospensioni di 6 giorni dal 21 al 27 dicembre 2013
e di 34 giorni dall'8 gennaio all'11 febbraio 2014. Altri 64 per tempistiche non controllabili da
Metro5 [«Fatto del Concedente»] ed i restanti 2 per ragioni di “immagine”.
A questo punto, preso atto dell'impossibilità concreta di poter aprire la “Linea” entro il 1° gennaio 2014 e tenuto conto che anche una parte delle tempistiche non potevano essere sotto il controllo di Metro5, il CTU ritiene che vi siano le condizioni riconducibili al comma 7 dell'art. 145 del Regolamento”.
Il CTU, dunque, ha disatteso le difese del confermando che le varianti “balaustre” e CP_1
“Manufatto U3” non si sono rese necessarie a causa di errori progettuali o costruttivi e sono state tempestivamente eseguite da e che, pertanto, il ritardo che tali lavorazioni hanno Parte_1 comportato rispetto alla data programmata per la messa in esercizio della Linea non è in alcun modo imputabile a Parte_1
Il CTU ha anche accertato che la complessa procedura di rilascio dei provvedimenti necessari ai fini della messa in esercizio della Linea contiene diversi “tempi morti” o “tecnico-burocratici” tutt'altro che trascurabili e non soggetti al controllo di né del e che, comunque, lo Parte_1 CP_1
pagina 22 di 46 sforamento del termine del 31.12.2013, individuato nell'art. 3 del Terzo Atto Integrativo del
27.9.2012 per la messa in esercizio della Linea e poi confermato nell'Atto Transattivo della
“Commissione della Linea”, avrebbe potuto essere prevedibile sin da allora “perché partiva dal presupposto che nel pre-esercizio non si sarebbero manifestati inconvenienti di alcun tipo”, eventualità di scarsa verificazione.
A fronte delle osservazioni dei consulenti tecnici del Comune, incentrate sul fatto che dalla data stabilita dalla CdiS per l'invio dei documenti relativi al “III punto chiave” a quella di apertura della
Linea vi sarebbe stato il tempo necessario per completare il pre-esercizio di 45 giorni, il CTU ha motivato il proprio contrario convincimento confermando la propria valutazione “Chi scrive non condivide questa valutazione perché dal 16 settembre al 31 dicembre sono 106 giorni. Poiché per tabulas è emerso che vi sono stati almeno 64 giorni di “tempo morto” per le autorizzazioni, i residui
42 giorni non sarebbero stati sufficienti per il pre-esercizio. Come ha già descritto il CTU a pagina
19, si sarebbe arrivati al 3 gennaio 2014 [3 giorni in più] e l'avverbio “direttamente”47, secondo il
CTU, non cambia il tenore e lo scopo dell'art.1 della Convenzione perché ne costituisce un rafforzativo. In ogni caso, i suddetti 64 giorni non sono –non possono- essere sotto il controllo del
Concessionario. Quanto alla responsabilità di Metro5 circa l'invio della documentazione, questa circostanza è pacifica ma quello che il CTU vuole ribadire è che anche con il rispetto dei termini perentori, si sarebbe sforata comunque la data del 1° gennaio 2014; inoltre, dei 7 giorni intercorsi dal benestare dell' all'avvio del pre-esercizio, la metà erano sotto il provvedimento del RUP, e CP_11 il CTU non crede che 3÷4 giorni siano rilevanti ai fini di questa vertenza.
In merito ai 10 giorni intercorsi tra la decisione della e la sua autorizzazione, è stata disposta la Pt_5 correzione ma poco o nulla cambia [il CTU aveva trascurato i 12 giorni di pre-esercizio di dicembre]. Si tratta però di correzioni che sono sempre “al limite” e che l'applicazione dell'art.145 del Regolamento è discrezionale e non fa riferimento a giorni o percentuali di ritardo sul totale”
In definitiva il CTU, con considerazioni condivisibili oltre che conformi alle previsioni contrattuali, ha ritenuto non dovuta la penale di € 2.400.000,00 applicata dal concedente per CP_1 il ritardo con cui è entrata in esercizio la Linea.
Osserva il Tribunale che la conclusione cui è giunto il CTU pare corretta e condivisibile anche alla luce delle clausole relative all'allocazione dei rischi e decise dalle parti in sede di negoziazione che prevedono il trasferimento in capo alla società concessionaria del rischio di costruzione, ma fanno salvo qualsiasi ritardo al cronoprogramma causato per “fatto del concedente” o “forza maggiore” posto che l'art. 15 della Convenzione della Linea, ripreso dall'art. 18 della Convenzione Unica,
pagina 23 di 46 espressamente prevede che restino a carico del concedente eventuali varianti in corso d'opera non dovute ad errori od omissioni di progettazione che dovessero comportare un aumento dei tempi e dei costi tali da alterare l'equilibrio economico finanziario.
Deve pertanto essere disposta la restituzione della penale in favore di Parte_1
Su tale importo pari a € 2.400.000,00 il CTU ha escluso l'applicazione dell'IVA in quanto esente ai sensi dell'art. 15 d.p.r. 633/1972.
La difesa di ha contestato tale conclusione e sostiene che l'importo dovrebbe Parte_1 essere restituito maggiorato dell'IVA in quanto trattenuto dal sulle fatture via via emesse CP_1 dalla concessionaria e dunque su corrispettivi per lavori eseguiti e soggetti a IVA pena la violazione delle norme fiscali vigenti.
Ritiene il Tribunale che la conclusione cui è pervenuto il CTU sia condivisibile in quanto adeguatamente motivata sulla base della normativa vigente e che, in ogni caso, ogni valutazione sul punto sia preclusa in questa sede in quanto la questione IVA è stata introdotta dalla concessionaria solo tardivamente, in sede di osservazioni alla bozza di relazione peritale, non essendo mai stata sollevata in precedenza e in considerazione del fatto che la stessa implica valutazioni di natura tributaria/fiscale che avrebbero richiesto allegazioni di ben diverso tenore rispetto a quelle sottoposte solo tardivamente al vaglio del Tribunale.
Va quindi disposta la restituzione della somma di € 2.400.000,00.
I maggiori costi sopportati da in ragione del ritardo Parte_1
Per quanto riguarda gli ulteriori importi iscritti con la riserva n. 79 e relativi ai maggiori costi/oneri sostenuti da per la gestione del cantiere sino al 28.2.2014, il CTU ha ritenuto che “In Parte_1 merito ai costi reclamati da Metro5 per i 60 giorni dal 1° gennaio 2014 al 28 febbraio 2014, bisogna considerare anche la vicenda delle scale mobili e del manufatto U3 nel senso che, anche se Metro5 avesse completato il pre-esercizio in tempo, l'apertura della “Linea” si sarebbe concretizzata sempre al 1° marzo 2014. Questa circostanza non può essere trascurata e non è possibile stabilire quale dei gruppi di eventi [balaustre + manufatto U3 vs pre-esercizio] metta in "ombra temporale" l'altro. Il
CTU ritiene che il ritardo di 60 giorni dell'apertura della linea abbia sicuramente generato un danno corrispondente alla penale giornaliera tra Metro5 e l'ATI appaltatrice, questa penale copre il mancato ricavo che sarebbe stato generato dall'esercizio della tratta, al netto del canone giornaliero di gestione non corrisposto al gestore [ATM]. Suddetta penale è pari ad € 36.000,00/giorno cui il
CTU ritiene di aggiungere i costi incrementali dovuti all'energia elettrica "improduttiva" e pari a
pagina 24 di 46 3.150,00/giorno. In considerazione del fatto che le due varianti balaustre + manufatto U3 sono vicendevolmente "in ombra" rispetto al ritardo del pre-esercizio, è ragionevole considerare suddetti importi al 50%. Il CTU ritiene invece non riconoscibili gli altri costi reclamati da Metro5 perché non
è dimostrato il criterio differenziale tra lo scenario con quello senza esercizio della linea nei primi due mesi del 2014. In definitiva, oltre alla disapplicazione della penale per intero [€ 2.400.000,00], si ritengono riconoscibili alla Concessionaria Metro5 ulteriori € 1.174.500,00”.
In definitiva, rispetto ai maggiori costi rivendicati da il CTU ha riconosciuto come Parte_1 dovuto il minor importo di € 1.174.500,00 considerando come meritevoli di ristoro il mancato ricavo che avrebbe tratto dall'esercizio della Linea al netto del canone giornaliero di gestione Parte_1 non corrisposto al gestore e i costi di energia elettrica improduttiva esposti dalla concessionaria in €
3.150,00 al giorno. L'importo in questione risulta già decurtato del 50% “in considerazione del fatto che le due varianti balaustre + manufatto U3 sono vicendevolmente in ombra rispetto al ritardo del pre-esercizio”. Il CTU invece non ha riconosciuto gli altri importi iscritti a riserva da Parte_1
“perché non è dimostrato il criterio differenziale tra lo scenario con quello senza esercizio della linea nei primi due mesi del 2014”.
La difesa di ha contestato le conclusioni in punto di quantum cui è pervenuto il Parte_1
CTU in relazione ai maggiori costi sostenuti a causa del ritardo alla medesima non imputabile con cui la linea è entrata in esercizio.
In primo luogo, contesta la decisione del CTU di escludere gli ulteriori costi iscritti Parte_1
a riserva in mancanza di prova del “criterio differenziale tra lo scenario con quello senza esercizio della linea nei primi due mesi del 2014”. che il criterio differenziale viene Controparte_13 normalmente applicato per dare attuazione al principio dell'integrale riparazione del danno previsto dall'art. 1223 c.c. in modo da garantire un pieno ristoro al danneggiato nei casi in cui sia intervenuto un indennizzo ex lege o ex contractu oppure nei casi in cui un medesimo fatto illecito abbia generato conseguenze sia vantaggiose che svantaggiose per il danneggiato, mentre nel caso in esame i costi iscritti a riserva e non riconosciuti dal CTU sarebbero solo i costi vivi. Evidenzia, inoltre, che la prova ritenuta mancante dal CTU risulterebbe invece per tabulas dal momento che documentare i costi vivi sostenuti per effetto di una situazione dannosa equivale a documentare il costo differenziale che non sarebbe stato sostenuto nel caso di mancato danno e che invece è stato sostenuto.
Ritiene il Tribunale di condividere la valutazione del CTU in quanto motivata, seppur succintamente, sotto il profilo tecnico.
pagina 25 di 46 In secondo luogo, la difesa di pur non contestando la decisione del CTU di
Parte_1 parametrare il mancato ricavo che sarebbe stato generato dall'esercizio della tratta alla penale giornaliera stabilita nel contratto disciplinante i rapporti tra e l'ATI Costruttori per il
Parte_1 caso di ritardi esecutivi imputabili alla stessa ATI, sostiene che il CTU sarebbe incorso in un errore perchè non avrebbe tenuto conto del fatto che, a seguito delle modifiche apportate all'art. 18.2 del contratto EPC con l'art.
8.1. del III Addendum al contratto EPC, l'importo di questa penale è passato da € 36.000,00 al giorno (importo utilizzato come parametro dal CTU) ad € 55.100,00 al giorno che è esattamente l'importo indicato al punto b) della riserva n. 79 iscritta da (cfr. doc. 12 e
Parte_1 doc. 79 b) attrice). La difesa di sostiene pertanto che tale errore possa essere corretto
Parte_1 dal Tribunale senza necessità di riconvocare il CTU.
Ritiene il Tribunale di dover confermare, anche sotto tale profilo, la decisione del CTU il quale ha espressamente preso a parametro di riferimento, per calcolare il mancato ricavo che Parte_1 avrebbe tratto dall'esercizio della Linea, “la penale per mancati incassi, calcolata sul contratto base
[Bignami-Garibaldi] è 36.000 €/giorno” e non le modifiche al contratto EPC richiamato da parte attrice ragione per la quale nessun errore nell'individuazione del parametro può imputarsi al CTU, né parte attrice ha spiegato le ragioni per le quali avrebbe dovuto essere utilizzato il parametro aggiornato e non quello base scelto dal CTU ai fini del calcolo.
Ancora, contesta la decisione del CTU di decurtare del 50% gli importi che sono Parte_1 stati riconosciuti. Sostiene la difesa attorea che tale decurtazione si tradurrebbe in un ingiustificato addebito del ritardo a carico di nonostante il CTU abbia chiaramente escluso ogni sorta Parte_1 di responsabilità della concessionaria per il ritardo con cui la Linea è entrata in esercizio.
La motivazione che il CTU ha dato per giustificare l'abbattimento dei costi al 50% (“in considerazione del fatto che le due varianti balaustre + manufatto U3 sono vicendevolmente in ombra rispetto al ritardo del pre-esercizio”), risulta solo apparentemente criptica dovendo essere letta alla luce dell'ampia motivazione resa sulle cause del ritardo con cui è entrata in esercizio la Linea. Il
CTU, infatti, contrariamente a quanto sostiene la difesa di - secondo la quale il ritardo Parte_1 sarebbe addebitabile integralmente a cause esterne ad essa - non ha affatto affermato che al ritardo non ha in alcun modo concorso la concessionaria: il CTU, infatti, ha espressamente escluso che il ritardo causato dalle lavorazioni conseguenti alla variante balaustre sia in qualche modo addebitabile a evidenziando però che il ritardo è stato determinato anche da altri fattori quali “gli Parte_1 inconvenienti delle saldature durante il pre-esercizio” e la questione della documentazione relativa al pagina 26 di 46 “III punto chiave” che si sono risolti pochi giorni prima dell'apertura della Linea. Rispetto a tali fattori che, si sono inseriti nella vicenda a partire dal 16.10.2023, il CTU ha accertato che “dei 134 giorni dal 16 ottobre 2013 al 27 febbraio 2014, 28 sono di pre-esercizio, 40 da addebitare a metro 5 per le sospensioni di 6 giorni dal 21 al 27 dicembre 2013 e di 34 giorni dall'8 gennaio all'11 febbraio 2014. Altri 64 a tempistiche non controllabili da ”. Pt_1
La doglianza dei CTP di si è incentrata in particolare sul non paritetico concorso delle Parte_1 concause che hanno determinato il ritardo e che dovrebbe portare a una revisione al ribasso della percentuale di riduzione dei costi sostenuti da tanto che essi sostengono che “pur Parte_1 ritenendo configurabile una qualche responsabilità di al riguardo, va riconosciuto che il Pt_1 problema delle micro-fessurazioni delle saldature ha determinato il fermo del pre-esercizio solo dal
21 al 26 dicembre del 2013, cioè per 6 giorni, e non per 40 giorni sui totali 136 giorni di ritardo nell'attivazione della Tratta”.
Sul punto, tuttavia, il CTU ha evidenziato che “l'interruzione del pre-esercizio ai fini dell'ottenimento del NOE [45 giorni] a causa dei problemi alle saldature, così come risulta dai documenti depositati dalle parti, non è stato solo di 6 giorni, bensì di 40 perché la CdiS sospese formalmente il pre-esercizio dall'8 gennaio all'11 febbraio, quindi per ulteriori 34 giorni;
seppure i treni continuassero a circolare la conta fu comunque sospesa, se ne dà atto proprio a pagina 17 della relazione ATM del 20 febbraio [subdoc attoreo n°96.]. Il CTU ritiene che, con le informazioni che avevano i componenti della in quei giorni la sospensione della “conta” fu una scelta Pt_5 consapevole. Ma la ragione del 50% scelto dal CTU e non del 95% proposto dai consulenti di Metro5 non è dovuto alla “conta” dei giorni di pre-esercizio quanto alla concomitanza della variante delle scale mobili e del “manufatto U3” e del disposto dell'art. 145 del Regolamento che non permetterebbe compensazioni parziali tra penali e compensi e indennizzi da riconoscere all'appaltatore”.
Ritiene il Tribunale che la valutazione del CTU sia immune da manifesti vizi logici, basata su considerazioni tecniche risultanti dalla documentazione prodotta dalle parti e come tale del tutto condivisibile.
Pertanto, in relazione alla riserva n. 79, vanno riconosciuti a gli ulteriori costi Parte_1 sostenuti per la gestione del cantiere sino al 28.2.2014 nel minor importo di € 1.174.500,00 oltre IVA al 10% e interessi.
pagina 27 di 46
2.1.4. La riserva n. 78 e le considerazioni del CTU e del Tribunale
La riserva n. 78 ha ad oggetto la cd. “variante SCADA” e ha comportato la modifica del software di gestione della ventilazione in galleria per l'ipotesi di un treno fermo tra due stazioni su richiesta della Commissione di Sicurezza.
Tale variante è stata approvata dal insieme alla “variante balaustre” e alla “variante CP_1 accesso manufatto U3” con D.D. del 23.12.2014 e la relativa riserva, come per le riserve nn. 77 e 81
è stata iscritta solo con riferimento agli interessi da ritardata contabilizzazione e ritardato pagamento maturati dalla data di emissione delle fatture da parte di Parte_1
In relazione a tale riserva il CTU ha svolto considerazioni analoghe a quelle fatte con riferimento alle riserve nn. 77 e 81 e, dunque, se in un primo momento ha ritenuto di riconoscere la riserva, a seguito delle osservazioni dei consulenti di parte convenuta ha invece escluso la debenza delle somme sulla base delle medesime considerazioni svolte con riferimento alle riserve nn. 77 e 81 e in precedenza evidenziate.
Anche in tal caso, la difesa di rileva che la conclusione del CTU è viziata da una Parte_1 erronea interpretazione dei documenti prodotti da e insiste per il riconoscimento dei relativi Pt_1 importi.
Ritiene il Tribunale, così come per le riserve nn. 77 e 81, che non via siano valide ragioni per discostarsi dalla conclusione cui è pervenuto il CTU per le medesime ragioni già esplicate in precedenza con riferimento alle riserve n. 77 e 81 ragione per la quale l'importo di cui alla riserva n.
78 non può essere riconosciuto.
2.1.5. La riserva n. 80 e le considerazioni del CTU e del Tribunale
La riserva n. 80 riguarda i lavori ed attività aggiuntive che ha eseguito nella linea Parte_1 tramviaria che scorre in superficie lungo le vie UI ZO, PP ER e Parte_6 transitando sopra la fermata Garibaldi della “Linea”, quindi davanti all'omonima stazione ferroviaria.
Come evidenziato dalla società attrice e ricostruito dal CTU, in data 5.3.2013 il faceva CP_1 richiesta a di eseguire la sistemazione della linea tranviaria entro il 31.12.2013. I lavori Parte_1 furono programmati senza eseguire la tesatura finale del cavo di alimentazione perché attività programmata in concomitanza dell'ultimazione lavori della “Intera Linea” insieme alla nuova disposizione delle curve dei binari tramviari tra Via ER e Via Farini. Tuttavia, il 30.7.2013 la direzione Impianti Fissi e Sistemi di ATM comunicò a che era stato modificato il Parte_1
pagina 28 di 46 tracciato lungo la Via UI ZO e, con e-mail 9.9.2013, anche la modifica della palificazione della linea elettrica e delle nuove curve previste tra la Via ER e la Via Farini.
A seguito di queste varianti e con la posa delle curve, non era più necessaria la tesatura provvisoria dei cavi della linea elettrica. Fu così che, con nota del 23.10.2013, Parte_1 sottopose al due opzioni per la modifica della viabilità: a) fase unica o b) due fasi con CP_1 preghiera di comunicare la soluzione al più presto. Con e-mail del 25.11.2013 il comunicò a CP_1 tutti gli interessati che era stata prescelta la soluzione a fase unica con inizio lavori al 27.12.2013 e termine il 6.1.2014; nella nota di del 29.11.2013 la Concessionaria comunicò a tutti i soggetti Pt_1 interessati l'inizio dei lavori al 27 dicembre con termine il 6 gennaio 2014 ma con la riserva che i dettagli avrebbero dovuto essere approvati dalla Polizia Locale. Con la successiva nota dell'11.12.2013 la concessionaria rese noto che era impossibilitata a completare i lavori entro il termine previsto del 6.1.2014 a causa della difficoltà ad approvvigionarsi dei materiali nel periodo in corso per la chiusura natalizia delle ditte fornitrici e che sarebbero stati quindi necessari almeno 3 giorni in più per la posa della pavimentazione bituminosa e di 9 giorni in più per il completamento dei lavori. Infine, poiché la decisione del Comune del 5.3.2013 aveva modificato e stravolto la programmazione dei lavori di ristrutturazione della tramvia, fece formale richiesta di Parte_1 approvazione delle varianti proposte da ATM e Polizia Locale per complessivi € 672.640,83 oltre €
15.000,00 per ulteriori costi di due diligence ed assistenza alla Polizia Locale. La suddetta variante è stata infine approvata dal Comune committente con la nota D.D. del 23.12.2014.
La riserva di ha ad oggetto solo i maggiori oneri connessi all'anomalo andamento Parte_1 dei lavori e alla sospensione forzosamente subita cantiere in superficie dal 30.11.2013 al 10.1.2014 e che sono stati quantificati in atto di citazione e sul conto finale in € 50.000,00 oltre accessori, con richiesta di liquidazione anche in via equitativa stante la difficoltà di documentare con precisione il danno specificatamente riferito a tale circoscritto intervento nel periodo di riferimento della riserva.
La difesa del ritiene la riserva inammissibile e infondata in quanto le attività riguardanti CP_1 la risoluzione delle interferenze sarebbero di pertinenza esclusiva della Concessionaria e, in ogni caso, tale riserva dovrebbe ritenersi rinunciata in quanto sarebbe una sorta di doppione della riserva n. 54 relativa al c.d. Prolungamento della Linea (da Garibaldi a San Siro) che è stata rinunciata dalla concessionaria in sede di stipula della Convenzione Unica.
Il CTU ha ritenuto ammissibile e fondata la riserva di nell'an disattendendo Parte_1
l'eccezione del circa l'intervenuta rinuncia a tale riserva per effetto della rinuncia contenuta CP_1
pagina 29 di 46 nella Convenzione Unica alla speculare riserva n. 54 formulata nell'ambito del prolungamento della
Linea.
Tuttavia, il CTU ha ritenuto non provata la riserva nel quantum reclamato dalla Concessionaria evidenziando che “Metro5 ha esposto i costi per il noleggio di due autogru con operatore per 30 giorni nel periodo 1° dicembre 2013÷10 gennaio 2014 dedotto il periodo di ferie di 10 giorni.
Parimenti ha esposto i costi del personale sempre per 30 giorni per un caposquadra e 3 operai. In totale € 50.824,93 comprese spese generali ed utili per +24,3%.
Il calcolo merita alcune considerazioni:
I. L'autogru in cantiere è una sola e non due;
II. I giorni netti di presenza sono 24 e non 30;
III. Con le maestranze della Concessionaria [4+1] vi sono anche quelle dei subappaltatori OE,
ET, Stereo, RG ST e Ideal.
E' quindi evidente che Metro5 ha esposto tutti i costi diretti e la relativa quota indiretti ed utili senza alcuna analisi e correlazione con la causale della riserva che, testualmente, è riferita al:
"…riconoscimento dei maggiori tempi esecutivi conseguenti al forzoso fermo lavori dal 30.11.2013 fino al 10.1.2014, nonché la corresponsione dei maggiori oneri connessi sia alla suddetta forzosa sospensione sia al prolungamento dei tempi esecutivi, quantificabili - a titolo di ridotto ammortamento delle spese generali, mancata saturazione della manodopera dei macchinari e delle spese fisse di cantiere ritardata percezione dell'utile ecc - in complessivi 50.000 euro, salvo errori e/o omissioni...".
L'analisi dei due GdiL di dicembre 2013 e gennaio 2014 non evidenzia affatto alcun fermo lavori perché è registrata la presenza media delle maestranze delle ditte subappaltatrice di almeno altri 10 operai, circostanza inverosimile in un contesto di fermo lavori o di improduttività della manodopera.
In definitiva, seppur la riserva sia tempestiva e fondata, Metro5 non ha fornito elementi concreti per la sua quantificazione economica mancando l'applicazione del criterio differenziale e le metodologie di calcolo del danno da anomalo andamento”.
La difesa di lamenta di avere documentato i costi e che il CTU avrebbe dovuto Parte_1 esaminare la documentazione prodotta per verificane la congruità e, in ogni caso, avrebbe potuto liquidare il danno in via equitativa, come peraltro espressamente richiesto. Insiste pertanto per il riconoscimento dell'importo di € 50.824,93 oltre il costo della società di progetto pari all'11,5% dell'importo e dei costi per due diligence.
pagina 30 di 46 Ritiene il Tribunale di condividere la valutazione del CTU che ha ritenuto di non poter sopperire alla carenza documentale da parte di con una propria valutazione in via equitativa. Parte_1
Parimenti, il Tribunale non può procedere autonomamente a una liquidazione in via equitativa di tale voce di danno se solo si considera che tale potere dà luogo “a un giudizio di diritto di equità giudiziale correttiva o integrativa: ciò naturalmente con il limite di non attribuire al giudice un fondamentale onere dei litigatores, ovvero consentirgli di surrogare mediante il poliedrico strumento equitativo un inequivocamente imputabile inadempimento degli oneri istruttori di parte, dovendosi invece reputare che ad avviare all'utilizzo corretto dell'equità è l'impossibilità di provare
l'ammontare preciso del danno anche in senso relativo e dovendo quindi ritenersi sufficiente, a tal fine, pure un'apprezzabile difficoltà probatoria, costituente casi in cui non risulta consentita, al giudice del merito, una declinatoria dal suo potere/dovere che si tradurrebbe in un inammissibile non liquet (Cass. sez. III, 2.2.2025 n. 2478). I maggiori costi sostenuti per l'andamento anomalo del cantiere, in quanto costituenti un danno emergente, dovrebbero risultare in via documentale anche al fine di consentire una verifica della loro pertinenza rispetto alla causale invocata con la conseguenza che la mancata produzione della documentazione comprovante i pretesi costi aggiuntivi, per come accertato dal CTU, non potrebbe essere colmata da una valutazione in via di equità nemmeno da parte del Tribunale la cui operatività è ancorata a ben precisi presupposti in precedenza richiamati.
Pertanto, con riferimento alla riserva n. 80 nulla può essere riconosciuto alla società attrice.
2.1.6. La riserva n. 83
La riserva n. 83 ha ad oggetto l'inadempimento del all'Accordo Transattivo del CP_1
25.2.2014 con il quale era stata pattuita la corresponsione della somma di € 26.639.144,42 + IVA in favore di Parte_1
Poiché il termine di 120 giorni per il pagamento della somma scadeva il 25.6.2014, Parte_1 con nota del 2.7.2014 ha sollecitato il pagamento al CP_1
Con delibera n. 2007 del 10.10.2014 il ha riconosciuto l'importo di € 27.593.144,42 CP_1 comprensivo di IVA da corrispondere quanto a € 10.494.000,00 in conto capitale e quanto a €
17.099.144,32 mediante riequilibrio del PEF.
Il primo importo, portato dalla fattura n. 78/2014, veniva pagato dal in data 13.11.2014 CP_1 mentre il riequilibrio del PEF contenente il riconoscimento del residuo importo interveniva con la sottoscrizione della Convenzione Unica in data 22.12.2014 divenuta efficace in data 29.4.2015.
pagina 31 di 46 Il primo punto della riserva riguarda la corresponsione degli interessi da ritardato pagamento sulla somma di € 26.639.144,42 oltre IVA riconosciuta alla società attrice in virtù dell'Accordo
Transattivo del 25.2.2014. Tale richiesta si fonda sulla previsione dell'art. 10 del Terzo Atto
Integrativo che stabilisce che i pagamenti a favore del concessionario devono essere corrisposti entro
120 giorni dalla decisione della “Commissione della Linea” oppure attraverso altre forme di riequilibrio finanziario. L'importo complessivo rivendicato a tale titolo è pari a € 454.090,45 che ha calcolato sui due importi, quello corrisposto in conto capitale e quello da far Parte_1 confluire nel PEF, con decorrenza per entrambi dal 25.6.2014 (termine ultimo per il pagamento tempestivo) sino alla data di pagamento dell'importo di € 10.494.000,00 (13.11.2014) e di efficacia dei nuovi canoni concessori in relazione all'importo di € 17.099.144,32 (29.4.2015).
Il ha contestato la riserva evidenziando che: i) nell'Accordo Transattivo e nella CP_1
Convenzione Unica non era previsto alcun termine per l'adempimento con la conseguenza che mancherebbe il dies a quo per calcolare la scadenza dei 120 giorni e che, in ogni caso, il pagamento era stato fatto quando il aveva concluso le proprie procedure contabili interne e comunque CP_1 non sarebbe potuto intervenire prima dell'approvazione del bilancio di previsione del 2014; ii) la definizione di saldo e stralcio della somma oggetto di accordo transattivo comporta che la medesima dovesse ritenersi ricompresa anche degli interessi di mora;
iii) la Convenzione Unica non prevede la corresponsione degli interessi sulla predetta somma.
Il CTU ha ritenuto fondato tale primo punto della riserva e ha riconosciuto come dovuto l'importo per interessi richiamando l'art. 10 del Terzo Atto Integrativo ed evidenziando che tale previsione “non vincola il pagamento ad alcuna approvazione di bilancio ma pone casomai distinzione tra le due forme di pagamento: diretta o tramite riequilibrio del PEF, il cui “mix” è sottoposto al giudizio del non comportando ciò modifiche alle scadenze del pagamento;
CP_1 diversamente, l'inapplicabilità del termine di 120 giorni comporterebbe l'inaccettabile condizione di un “sine die””.
Rispetto a tale punto della riserva, la difesa di lamenta che il CTU non avrebbe Parte_1 recepito il calcolo degli interessi corretto dal medesimo effettuato (pari a € 525.593,97) e non avrebbe nemmeno considerato gli ulteriori interessi sugli interessi capitalizzati ritenendo la somma indicata in riserva la somma massima liquidabile. A seguito delle osservazioni della difesa di parte attrice il CTU ha precisato che “l'oggetto dei quesiti del dott. sono le riserve. L'importo delle stesse non può Per_9 essere aggiornato a meno che non di tratti di fatti continuativi [come l'anomalo andamento]. Poiché
pagina 32 di 46 l'importo delle riserve è rimasto invariato anche all'emissione del certificato di collaudo nessun aggiornamento è consentito nemmeno dal CTU”.
La difesa di evidenzia che nel quantificare le proprie richieste economiche ha Parte_1 sempre fatto salvo i successivi aggiornamenti e precisazione degli importi come si evince dall'ultimo paragrafo della riserva n. 83 iscritta sul conto finale e che, anche nel presente giudizio, nel quantificare le domande, ha sempre chiesto “interessi rivalutazione monetaria ed interessi sugli interessi dal di del dovuto al saldo sulla somma rivalutata”. Osserva inoltre che il ricalcolo degli accessori, cosi come gli aggiornamenti delle domande aventi carattere continuativo sono sempre ammessi in sede giudiziale sino alla precisazione delle conclusioni e che, in ogni caso, la domanda di interessi non è mai stata oggetto di iscrizione a riserva;
sul punto evidenzia che la stessa disciplina sulle riserve esclude la necessità di iscrivere a riserva gli interessi per ritardato pagamento e che di analogo avviso è la stessa giurisprudenza di legittimità. Aggiunge infine che il non ha mai CP_1 sollevato eccezione di decadenza o inammissibilità in relazione a tale punto della domanda e che pertanto il CTU non avrebbe potuto introdurre in giudizio tale questione.
La difesa di chiede quindi che venga riconosciuto l'importo degli interessi come Parte_1 aggiornato o comunque il danno da svalutazione monetaria sull'ammontare degli interessi sino alla data della sentenza posto che il CTU lo ha fatto solo sino alla data della domanda. In ogni caso chiede che l'importo da riconoscere non sia inferiore a € 525.593,97 indicato dallo stesso CTU come importo corretto in sede controdeduzioni sulle osservazioni dei consulenti di parte del CP_1
Ritiene il Tribunale di dover riconoscere gli importi per interessi come correttamente calcolati dal
CTU in € 525.593,97 che ha in effetti rilevato come l'importo indicato dalla società attrice fosse errato per difetto.
Il secondo punto della riserva n. 83 ha ad oggetto il riconoscimento dell'importo di €
1.302.035,16 - non espressamente quantificato nell'Accordo Transattivo del 25.2.2014 ma ritenuto dalla società attrice una conseguenza necessitata delle decisioni assunte in quella sede in punto di an e corrispondente all'adeguamento della voce “altri costi” del quadro tecnico economico della convenzione.
Parte attrice evidenzia che tale voce le era stata già riconosciuta con l'Accordo Bonario di definizione della prima tranche delle riserve cui ha fatto poi riferimento la Commissione che ha redatto l'Accordo Transattivo del 25.2.2014 nel liquidare gli altri importi.
Il CTU non ha riconosciuto tale punto della riserva con la seguente motivazione “l'accordo transattivo non li ha inclusi ma, avendo natura tombale su “…tutti i rapporti tra le parti…” è chiaro pagina 33 di 46 che suddetta esclusione comprende anche gli “Altri Costi”” e “la riserva, riguardando l'accordo transattivo sottoscritto il 25 febbraio 2014, avrebbe dovuto essere iscritta nel SAL n°79 del 31 marzo
2014, riconsegnato alla Concedente il 16 aprile 2014, invece è stata iscritta nel SAL n°80 del 31 ottobre 2014”.
La difesa di parte attrice contesta la conclusione del CTU evidenziando che tale domanda non era soggetta a onere di riserva e che, in ogni caso, la difesa del non ne aveva mai eccepito la CP_1 tardività con la conseguenza che il CTU non avrebbe potuto sollevare la questione autonomamente.
Rileva ancora che l'equilibrio del PEF si fonda necessariamente anche sugli “altri costi” della società di progetto che vanno pertanto riconosciuti alla concessionaria in caso di aumento del valore del progetto.
Ritiene il Tribunale che la valutazione del CTU possa essere recepita ai fini della decisione in considerazione del fatto che l'importo in questione è stato riconosciuto in via transattiva “a saldo e stralcio di tutte le richieste formulate dal Concessionario con le riserve da 1 a 74 e di tutti i rapporti tra le parti fino alla data del 31 dicembre 2013”. L'argomento cui si richiama per Parte_1 sostenere la debenza di tali costi, ovvero il loro riconoscimento nell' di definizione Pt_7 Pt_8 delle prima tranche delle riserve al quale avrebbe fatto riferimento la Commissione che ha redatto l'accordo transattivo del 25.2.2014, non coglie nel segno ed anzi suffraga la valutazione di esclusione di tali costi.
Proprio il fatto che nell'Accordo Bonario del 9.7.2010 tali costi avevano trovato un riconoscimento espresso, consente di interpretare la loro mancata previsione nell'Accordo transattivo del 25.2.2014 come chiara volontà delle parti di esclusione degli stessi dal contenuto della transazione.
Peraltro, la circostanza che nelle premesse dell'Accordo Transattivo di cui si discute vi sia un generico riferimento all'intervenuta sottoscrizione di un Accordo Bonario precedente, in assenza di ulteriori e meglio precisati rinvii al predetto Accordo, non può essere certamente interpretato come recepimento di parte del suo contenuto.
Anche l'ulteriore argomento per cui “l'equilibrio del PEF si fonda anche sul computo degli altri costi della società di progetto che devono quindi essere riconosciuti alla Concessionaria in tutti i casi di aumento del valore del progetto” nulla prova a fronte del mancato riconoscimento espresso di tali costi da parte dell'Accordo transattivo. Peraltro, proprio perché si tratta di somme riconosciute in via transattiva non può nemmeno escludersi che, proprio in tale ottica, non siano stati volutamente ricompresi i costi ulteriori che ora rivendica in giudizio. Parte_1
pagina 34 di 46 Con riferimento alla riserva n. 83 si riconoscono pertanto solo gli interessi da ritardato pagamento della somma prevista dall'accordo transattivo e quantificati dal CTU in € 525.593,97 oltre interessi.
2.1.7. La riserva n. 84 le valutazioni del CTU e del Tribunale
La riserva n. 84 ha ad oggetto la richiesta di maggiori oneri e danni subiti in conseguenza della ritardata emissione del certificato di collaudo da parte del CP_1
In base alle originarie previsioni contrattuali relative alla tratta Garibaldi – Bignami il CP_1 avrebbe dovuto emettere due diversi certificati di collaudo, uno per la tratta funzionale da Bignami a
Zara e l'altro per la restante sub-tratta da Zara a Garibaldi.
Il Comune concedente aveva però chiesto di poter emettere un unico certificato di collaudo per l'intera Linea e, in accoglimento di tale richiesta, l'art. 28.9 della Convenzione Unica ha previsto l'emissione di un certificato di collaudo provvisorio unitario riferito alla linea Bignami Garibaldi entro un anno dall'ultimazione dei lavori come risultante dal relativo verbale di constatazione (VUL).
Poiché il verbale di ultimazione della Linea sino a Garibaldi era stato emesso il 14.11.2013, il certificato di collaudo avrebbe dovuto essere emesso entro il 15.11.2014.
Tuttavia, con nota del 5.11.2014 il Comune comunicava la propria intenzione di far decorrere il termine annuale per l'emissione del certificato di collaudo dall'ultimo verbale di constatazione emesso il 24.1.2014 in cui si dava atto dell'ultimazione delle “pending”.
Spirato inutilmente anche il termine del 25.1.2015 il Comune con nota del 11.6.2015 comunicava che la nuova scadenza del termine per l'emissione del certificato di collaudo provvisorio, in considerazione degli sviluppi seguiti all'approvazione delle varianti nell'ambito della Convenzione
Unica, doveva essere considerata decorrente dalla data di immatricolazione del veicolo di soccorso dei VVF una volta pervenuta la comunicazione del concessionario.
Il certificato di collaudo provvisorio veniva infine emesso in data 30.9.2016 e trasmesso dal a con nota del 10.10.2016 unitamente alla nota della Commissione di CP_1 Parte_1
Collaudo.
Con nota del 20.10.2016, replicò alle valutazioni ed ulteriori richieste della Parte_1
Commissione di Controllo in merito all'emissione di una fidejussione a garanzia dei maggiori oneri manutentivi che sarebbero potuti insorgere nel periodo successivo al termine della gestione (dopo il
2040) per l'usura anomala dei cerchioni e delle rotaie evidenziando altresì le iniziative già intraprese sin dal marzo 2014 per risolvere il problema delle cd. “marezzature”. Si trattava però di elementi non preclusivi all'emissione del collaudo la cui Commissione, infatti, aveva espresso parere favorevole.
pagina 35 di 46 Tuttavia, il 3.11.2016 il sospendeva la procedura per poter dichiarare ammissibile il CP_1 certificato di collaudo e la procedura di collaudo si concludeva solo in data 24.7.2018 con la D.D. che disponeva il rilascio del certificato e lo svincolo delle garanzie e cauzioni costituite da per la Pt_1 fase di costruzione. con la riserva n. 83 contesta l'ingiustificato ritardo di circa quattro anni per il Parte_1 rilascio del certificato di collaudo e gli importi iscritti a riserva riguardano i maggiori costi sostenuti per le protratte e non dovute attività di manutenzione e custodia, per il mantenimento della struttura operativa e del personale oltre la data prevista di smobilizzo, per il prolungato mantenimento delle fideiussioni e delle garanzie.
Il CTU, a fronte della contestazione del Comune di tardività della riserva, ha innanzitutto ritenuto la stessa tempestiva, evidenziando che “nella nota del 5 novembre 2014 lo stesso RUP, per le ragioni esposte al paragrafo precedente, aveva stabilito che la data di riferimento non era più il 14 novembre
2013 bensì il 24 gennaio 2014, giusto verbale di constatazione del DL37. Di conseguenza, atteso che la scadenza per l'emissione del certificato di collaudo era stata spostata dal Comune al 24 gennaio
2015, la riserva n°82, iscritta nel primo atto idoneo a riceverla a luglio 2015, è tempestiva.
Si è pertanto creata una situazione paradossale nella quale, nello scenario di danno di Metro5 la riserva è intempestiva perché fa decorrere il “contatore” dei giorni di ritardo dal 15 novembre 2014.
Ma nello scenario del Comune, che trasla la data di emissione del certificato al 24 gennaio 2015, è tempestiva perché il primo SAL successivo è il n°82”.
Tale conclusione è stata confermata dal CTU anche a seguito delle osservazioni presentate dai consulenti di parte del che hanno insistito nell'eccezione di intempestività della riserva. Il CP_1
CTU sul punto ha ulteriormente chiarito che “la scadenza per l'emissione del certificato di collaudo si era spostata al 24 gennaio 2015. Il primo documento utile era pertanto il SAL n°82 per lavori al 30 maggio 2015. Secondo l'Ing. , nella citata relazione finale del RUP non vi sarebbe stato Per_8 alcuno spostamento di date di validità del verbale di ultimazione lavori. Il CTU richiama la nota del
RUP del 5 novembre 2014 dove, alla fine del documento, scrive “…Si coglie l'occasione per puntualizzare infine che la scadenza del termine per l'emissione del Certificato di Collaudo
Provvisorio è il 24 gennaio 2015, decorrendo dalla data di ultimo verbale di constatazione, emesso il
24 gennaio…” [v. all. n°67]. Di conseguenza, non è una data scelta per scopi organizzativi ma una data avente scopi tecnico-amministrativi”.
pagina 36 di 46 Nel valutare la fondatezza della riserva il CTU ha poi evidenziato che “in tale ambito non può essere trascurata la complessa vicenda dell'usura precoce delle rotaie e dei cerchioni dei treni che si
è sbloccata solo nel luglio 2018.
La ragione della problematica dell'usura e marezzatura rotaie era/è intimamente connessa al tracciato della linea5 tra le due fermate "Isola" e "Garibaldi". Come evidente dalla figura 1, la linea si sviluppa su curve con raggio molto ristretto [<110 m] e vi sono anche diversi cambi di livelletta.
Questa combinazione ha creato le condizioni per le usure e la c.d. "marezzatura" delle rotaie. In prima battuta si potrebbe addebitare suddetta problematica a Metro5 quale Concessionaria e titolare della progettazione definitiva ed esecutiva della linea metropolitana, va però evidenziato che il tracciato era de facto obbligato per la presenza di altre due linee ferroviarie sotterranee in Porta
Garibaldi: la linea2 ed il Passante Ferroviario con relativi tunnel pedonali di collegamento;
di conseguenza non vi erano altre possibilità e va ulteriormente ricordato che i lavori della “Linea” dovevano coordinarsi e risolvere le altre interferenze con la ristrutturazione urbanistica della zona
con ambienti e locali fino al terzo livello sotterraneo. Controparte_14
Le peculiarità del tracciato della futura linea5 tra Isola e Garibaldi erano già note da anni sia a livello di progetto preliminare che del definitivo;
infatti, con nota del 2 marzo 2007 inviata al il 28 giugno 2007, il Ministero dei Trasporti evidenziò che bisognava risolvere la criticità CP_1 delle curve con raggio di soli 60 metri ancora presenti sul progetto definitivo, criticità che erano già presenti sul progetto preliminare [all. n°81].
Nel progetto esecutivo di Metro5 il raggio delle curve fu incrementato, ma gli inconvenienti si presentarono lo stesso. Si trascrive quanto riportato a pagina 3 della relazione “ Parte_9
ED SU . PROVVEDIMENTI MITIGATIVI TRATTA TRA LE STAZIONI Pt_10 Parte_11
” predisposta da Metro5 il 24 marzo 2016:“…La tratta è stata definita
[...] CP_15
«l'altalena di Garibaldi» in quanto il progettista del tracciato ha dovuto fare i conti sul piano altimetrico e planimetrico con la presenza del passante FS, della linea2 e degli edifici realizzati nel quadro della iniziativa immobiliare «Porta Nuova» che si sviluppano con importanti volumi sotterranei per altezza pari anche a tre piani. Ne è conseguito sul piano planimetrico una successione di curve e controcurve di raggio quasi sempre inferiore ai 200 metri, con due minimi di 106 e 110 metri;
sul piano altimetrico si è dovuto ricorrere ad una successione di livellette, anche con pendenze ai massimi ammissibili per linee metropolitane, raccordate tra loro non sempre fuori delle curve.
Quanto sopra, pur non rappresentando un problema per la sicurezza delle circolazioni, introduce
pagina 37 di 46 perturbazioni sul piano delle interazioni ruota-rotaia cui, ovviamente, conseguono precocità nelle usure…” [all. n°82].
Per questi motivi
fu infine deciso di riconoscere un maggior importo sulla parte manutentiva dei rotabili di linea, ma nulla fu deciso o intrapreso sulla pendente riserva n°84 di Metro5.
Il CTU ritiene pertanto che i maggiori costi eventualmente dimostrati e subiti da per il Pt_1 prolungarsi dell'approvazione del certificato di collaudo possano essere ripartiti al 50% tra le parti”.
Il CTU ha in primo luogo accertato un ritardo nell'emissione del certificato di collaudo non imputabile a individuando nel 1.7.2015 la data per l'emissione del certificato in Parte_1 questione a fronte di un certificato di collaudo emesso solo in data 24.7.2018.
Le deduzioni del Comune concedente secondo il quale il ritardo nell'emissione del certificato di collaudo sarebbe conseguenza “di alcuni fattori, tutti imputabili a M5, come il tardivo completamento documentale da parte della Concessionaria stessa per quanto necessario al rilascio del Nulla Osta da parte del M.I.T. e la sospensione del pre-esercizio a causa delle fessurazioni sulle saldature dei binari” sono state tutte disattese dal CTU che ha accertato la non imputabilità alla concessionaria del problema delle marezzature trattandosi di problema connesso alle curve strette e alle interferenze del tracciato della Linea che era di fatto obbligato, peraltro non costituente nemmeno un problema per la sicurezza della circolazione tanto che la Linea è entrata in funzione il 1.3.2014.
Quanto ai maggiori costi maturati da per la ritardata emissione del certificato di Parte_1 collaudo, il CTU ha ritenuto che debbano essere riconosciuti nella misura del 50% e solo con riferimento ad alcuni dei costi esposti dalla concessionaria. Sul punto vale la pena di ricordare che, in via generale, il mancato rispetto dei termini per l'emissione del collaudo comporta il possibile risarcimento dei danni che l'appaltatore sia in grado di dimostrare di aver subito dopo il decorso dei termini prescritti. Invero, in caso di ritardata emissione del certificato di collaudo vengono a determinarsi, a carico dell'affidatario, maggiori oneri non previsti.
Infatti, nel periodo che intercorre dall'ultimazione dei lavori fino al collaudo finale rimangono a carico dell'appaltatore una serie di oneri previsti dalla normativa, dai contratti e dai capitolati e che consistono tipicamente in costi di guardiania dell'opera, costi di manutenzione, costi per il mantenimento delle garanzie fideiussorie, oneri finanziari per il ritardato svincolo delle trattenute e pagamento della rata di saldo, spese amministrative e di sede ed altri oneri eventualmente previsti da capitolato. Si tratta di oneri non legati a singole lavorazioni o opere, ma di carattere generale, rientranti in quelle che la normativa sugli appalti pubblici definisce “spese generali” comprese nel prezzo dei lavori. pagina 38 di 46 Nella quantificazione dei predetti costi il CTU ha in primo luogo ritenuto che la propria indagine dovesse concentrarsi sulla riserva n. 84 come inizialmente iscritta sul conto finale per l'importo di €
5.066.600,00 posto che il quesito “fa riferimento alle riserve e non a successive richieste risarcitorie”.
Quanto al periodo temporale di riferimento per l'individuazione dei maggiori costi sostenuti dalla società attrice, il CTU ha considerato l'intervallo temporale compreso tra il 1.7.2015 ed il 18.4.2016 sul presupposto che fosse “possibile ri-determinare la data di emissione del certificato di collaudo
(provvisorio) alla data del 30 giugno 2015 tenuto conto che la linea 5 era stata aperta al pubblico 15 mesi prima e comunque l'esercizio era stato a suo tempo autorizzato anche senza il mezzo di soccorso dei VVF” al quale era vincolata l'emissione del certificato di collaudo e che la data finale dovesse essere invece individuata nella data di iscrizione della riserva sul conto finale.
Il CTU ha quindi riconosciuto in relazione alla riserva n. 84 l'importo complessivo di €
538.444,80 considerando come meritevoli di ristoro - nella misura del 50% - gli importi iscritti alla voce “ATI Fideiussioni” per l'anno 2015 e per l'anno 2016 valutati rispettivamente al 50% e nella misura di 1/3, gli importi iscritti alla voce “Garbi” nelle medesime percentuali e gli importi iscritti alla voce “ATI Metro5” così come meglio dettagliati nel prospetto predisposto nell'elaborato peritale.
In relazione alle conclusioni cui è giunto il CTU in merito alla riserva n. 84 sono state sollevate plurime contestazioni dalla difesa di attinenti a due aspetti. Parte_1
In primo luogo, contesta la decisione del CTU di circoscrivere il periodo di Parte_1 indagine tra il 1.7.2015 e il 18.4.2016 ritenendo che le due date non sarebbero state correttamente individuate perchè: i) il dies a quo del 1.7.2015 è stato individuato sul presupposto che il collaudo potesse essere avviato solo dopo la consegna del mezzo di soccorso dei Vigili del Fuoco anche se il
CTU riconosce che la fornitura del mezzo non era rilevante ai fini del completamento dell'opera, come dimostrato dalla sua messa in esercizio in data antecedente alla stessa consegna del veicolo. individua, pertanto, il dies a quo nel 15.11.2014 (un anno dopo l'emissione del Parte_1 certificato di ultimazione delle opere) o al più tardi nel 24.1.2015 individuato dallo stesso RUP nella nota del 15.11.2014; ii) il dies ad quem del 18.4.2016 è stato individuato nella data di aggiornamento delle riserve sul conto finale perché erroneamente il CTU ha ritenuto che il proprio incarico fosse limitato alle riserve formulate negli atti contabili. Sul punto evidenzia che il quesito peritale non fa alcun riferimento alle riserve iscritte sul conto finale e che la riserva n. 84 espone un criterio di calcolo del danno “aperto”, basato sull'indicazione di un importo pro die, con espressa salvezza dei successivi aggiornamenti con la conseguenza che il CTU avrebbe dovuto condurre il proprio esame pagina 39 di 46 con riferimento a tutto il periodo in cui si è protratto il ritardo. A tal fine richiama l'orientamento della
Corte di cassazione per cui, a fronte del comportamento omissivo dell'ente appaltante nell'effettuare il collaudo, l'appaltatore può far valere direttamente i suoi diritti in sede giudiziaria e arbitrale senza necessità di riserve o messa in mora ed evidenzia che tale orientamento è stato da ultimo recepito in una norma di legge (art. 7 d.lgs. 36/2023 Nuovo Codice degli Appalti Pubblici).
Ancora, la difesa di ha contestato l'abbattimento del 50% dell'importo liquidato Parte_1 evidenziando di non avere alcuna responsabilità nella ritardata emissione del certificato di collaudo in quanto: i) la Linea, dopo la sua apertura al pubblico, è rimasta sempre in funzione mentre in caso di ipotetica non collaudabilità si sarebbe certamente disposta la sospensione dell'esercizio; ii) il problema delle c.d. marezzature non era tale da compromettere la sicurezza e funzionalità dell'opera come confermato dallo stesso tecnico incaricato dal Comune Ing. che, nella sua relazione del Per_10
22.4.2016, aveva evidenziato che l'usura anomala delle curve strette era inevitabile e derivante dalle condizioni geometriche del tracciato in relazione alle quali non poteva ascriversi alcuna responsabilità
a 5 dal momento che le condizioni del tracciato erano state stabilite dal con Pt_1 CP_1
l'introduzione della “ ancor prima di sottoscrivere la concessione con parte attrice Controparte_16 che aveva invece apportato delle migliorie nelle successive fasi di sviluppo progettuale;
iii)
l'accettazione dell'opera da parte del committente pubblico avviene, in mancanza di un atto espresso, con il decorso di due anni e due mesi dalla data del collaudo provvisorio per cui se il certificato di collaudo fosse stato emesso nei termini e quindi il 14.11.2014 sarebbe diventato definitivo per silenzio assenso il 14.1.2017 quando già erano stati conclusi tutti gli accertamenti tecnici per comprendere e risolvere il problema delle c.d. marezzature ed effettuato ultimato l'intervento di sostituzione dei binari delle curve a raggio stretto, le sole interessate dal fenomeno che non si è più verificato.
Infine, ha contestato la decisione del CTU di escludere alcuni dei costi rivendicati. Parte_1
Ritiene il Tribunale di condividere le conclusioni del CTU circa il riconoscimento di alcuni dei costi esposti dalla società attrice nella misura del 50% e il mancato riconoscimento di altri costi pure rivendicati. Il CTU, in relazione a tali aspetti, ha spiegato infatti che “Nella riserva n°84 Metro5 si è limitata ad esporre maggiori costi interni delle società delle Concessionaria [la cui contabilità analitica non fa parte del compendio documentale e contrattuale accessibile al DL ed al RUP] senza allegare alcuna analisi.
ii. In questo specifico caso non è sufficiente dimostrare l'esistenza di un concreto rapporto causa/effetto tra ritardo dell'efficacia del certificato di collaudo e maggiori oneri e costi, occorre pagina 40 di 46 anche applicare il “criterio differenziale” mettendo a confronto i due scenari. Non è stato fatto e, parimenti, non è stato disposto il necessario - ed ulteriore- "criterio differenziale" sulle attività e costi del " " e sui costi posteriori alla data del 18 aprile 2016. CP_17
iii. Tenuto conto dell'entità dell'importo iscritto in riserva e di quello risarcitorio, era necessaria
l'allegazione di una relazione tecnico-economica che tenesse conto di quanto descritto al punto ii).
La dichiarazione del Dott. e del Dott. non soddisfa ai requisiti. CP_18 Per_11 iv. La valutazione del quantum rientra nel contesto di una consulenza deducente, significa che il/un c.t.u. non deve (più) accertare fatti ma deve analizzare e valutare le prove allegate dalle parti al loro fascicolo. La mera allegazione di 330 file con polizze assicurative, bilanci, fatture passive e di estratti SAP della contabilità è una prova non verificabile se non limitatamente a quanto già disposto dal CTU. La prova deve essere disposta prima della c.t.u., non in sede di osservazioni alla bozza.
Non spetta al CTU colmare carenze documentali di una parte sostituendosi ad essa con ricerca/estrazione del quantum riconducibile alla domanda di causa [o di riserva] qualora suddetto quantum si trovi “nascosto” tra le pieghe o le interpretazioni di centinaia di estratti contabili.
Orbene, diversamente da quanto osservato a pagina 9 della memoria di osservazioni il CTU non ha riconosciuto il 50% perché non vi è dimostrazione del criterio differenziale [circostanza comunque acclarata], il CTU ha riconosciuto il 50% perché il problema delle marezzature e dell'usura precoce non è attribuibile solo alla Concessionaria. Per quanto riguarda le polizze e le fidejussioni, il CTU rileva che Metro5 ha allegato 5 fogli excel con l'elenco di 170 bonifici per polizze di vario tipo. E' stato poi allegato un elenco con 63 bonifici al broker AON che comprende parte dei pagamenti dei suddetti 5 fogli. Questo elenco -che quota 7,3 Mega €- non permette alcuna analisi differenziale né fa riferimento a richieste della Concedente. Il CTU ripete che la linea era in esercizio e che nel 2015 è stata aperto il prolungamento fino a San Siro. A mero titolo di esempio, il certificato di collaudo, così come l'ha contestato Metro5, avrebbe dovuto essere emesso a novembre del 2015, se ne deduce che i maggiori costi avrebbero dovuto emergere non prima del 2015. Ma in suddetto elenco di bonifici vi sono registrazioni e polizze già a decorrere dal 2014, in particolare sono registrati pagamenti di polizze all-risk relativi alla gestione della linea per complessivi 5,554
Mega €. Questi costi sono inerenti la polizza property e danni indiretti di n°452791; alla CP_19 polizza Generali n°452983 che sostituisce la precedente ed alla polizza n°370238558 che sostituisce le due n°7864369677 e n°452791, quindi sempre relative al property. Proseguendo, l'elenco Cont comprende tre bonifici per le polizze per la responsabilità civile verso terzi, ed i performance bond;
di questi tre gruppi, nemmeno la prima sarebbe rilevante perché i lavori erano stati ultimati a
pagina 41 di 46 gennaio 2015. Ancora, Metro5 ha allegato i costi dei compensi dell'Amministratore Delegato della
Concessionaria. In entrambi i casi il CTU sottolinea e ribadisce che non è stato applicato il criterio differenziale e l'attrice ha allegato costi non pertinenti la domanda [lo si ripete: il ritardo dell'efficacia del certificato di collaudo con la linea5 comunque in esercizio]. Il CTU non deve sostituirsi alla parte svolgendo l'analisi contabile al posto suo. Deve essere la parte a sottoporre al
Giudice ed al/ai CTU la propria analisi e valutazione indicando i criteri contabili, gestionali e contrattuali [nei confronti della Concedente] che hanno condotto alla formulazione di quel determinato importo di riserva. Chi scrive evidenzia anche che sussiste uno squilibrio inaccettabile tra quanto iscritto in riserva nel 2016… e quanto allegato solo in sede di causa 3 anni dopo e va ribadito che la documentazione a supporto di una riserva non deve esser messa a disposizione della
Stazione Appaltante [o Concedente] ma deve essere allegata. Il CTU aggiunge che gli aggiornamenti di una riserva non sono automatici e la sospensione dell'efficacia del collaudo è cosa ben diversa dalla sospensione tout-court del collaudo, il servizio al pubblico della linea5 non è mai stato interrotto”.
Rispetto alle osservazioni sui maggiori costi per fideiussioni il CTU ha ribadito di avere “già analizzato e valutato i maggiori costi delle fidejussioni dell'ATI a pagina 35 e sulle polizze di Metro5 ha ne ha precisato l'oggetto alla pagina precedente dimostrando che le polizze property e danno indiretto, all-risk, CAR, performance bond e RCT, a lavori completati e con la linea5 in esercizio non soddisfano al requisito del "criterio differenziale". Per concludere, si ribadisce che non spetta al/un
CTU ricorrere a "…criteri presuntivi ed equitativi…" perché di competenza del Giudice”.
Ritiene il Tribunale che la valutazione del CTU in relazione a tali aspetti sia condivisibile in quanto adeguatamente motivata anche alla luce della documentazione contabile prodotta dalla società attrice.
Non può invece essere recepita la decisione del CTU di quantificare il danno da ritardato collaudo solo sino alla data del 18.4.2016 in quanto fondata sull'erroneo convincimento di dover arrestare ogni indagine alla data di iscrizione della riserva sul conto finale.
Il ritardo, infatti, si è pacificamente protratto sino all'emissione del certificato di collaudo, intervenuta il 24.7.2018 con la conseguenza che sino alla predetta data ha continuato a Parte_1 sopportare quantomeno gli stessi costi che il CTU ha riconosciuto come dovuti sino al 18.4.2016.
Ritiene pertanto il Tribunale che tali costi, che possono essere quantificati secondo il medesimo criterio utilizzato dal CTU, debbano essere riconosciuti anche per l'ulteriore periodo compreso tra il
18.4.2016 e il 24.7.2018. pagina 42 di 46 Facendo riferimento al doc. 150 prodotto da che il CTU ha utilizzato per la Parte_1 quantificazione dei costi sino al 18.4.2016, è possibile aggiornare il conteggio del CTU considerando per l'intero gli anni 2016 e 2017 e nella misura del 50% l'anno 2018 e riducendo poi tali importi del
50%.
Per la voce “ATI Fideiussioni” l'importo dovuto è quindi pari ad € 765.658,72 (di cui € 92.616,23 per l'anno 2015, € 267.118,98 per l'anno 2016; € 267.086,95 per l'anno 2017 ed € 138.836,56 per l'anno 2018).
Per la voce “GARBI” l'importo dovuto è pari ad € 462.256,25 (di cui € 187,671,00 per l'anno
2015, € 163.760,00 per l'anno 2016, € 96.551,00 per l'anno 2017 ed € 14.274,25 per l'anno 2018).
In relazione alla riserva n. 84 va pertanto riconosciuto l'importo complessivo di € 1.227.914,97 oltre interessi.
3. Le altre voci richieste.
3.1. I costi della società di progetto e per due diligence
sugli importi riconosciuti a titolo di varianti (riserva n. 82) e di maggior Parte_1 corrispettivo spettantele (riserva n. 83.2), rivendica in primo luogo gli “altri costi” della società di progetto nella misura dell'11,5% evidenziando che trattasi di importo riconosciuto su tutte le somme liquidate in suo favore per lavori, servizi, forniture e anche per varianti.
Rivendica, inoltre, i costi per due diligence previsti dal contratto di finanziamento sul presupposto che ogni richiesta di waiver e ogni revisione del PEF comportano per la concessionaria costi aggiuntivi per advisor legali tecnici e assicurativi.
Il CTU non si è espresso su tali voci. Ritiene il Tribunale che non possano essere riconosciuti i costi della società di progetto dal momento che la relativa richiesta riguarda unicamente gli importi di cui alla riserva n. 82 e al secondo punto della riserva n. 83 che non hanno trovato accoglimento.
3.2. Lo studio del capolinea ideale
Parte attrice, solo con la prima memoria istruttoria, rivendica il pagamento del corrispettivo dovuto per il progetto relativo al “Capolinea ideale” quantificato in € 120.000,00 oltre IVA.
Ad avviso del Tribunale tale importo non può essere riconosciuto in quanto la relativa richiesta deve considerarsi come domanda nuova e, come tale, tardiva perché svolta solo con la prima memoria istruttoria;
tale domanda non può infatti considerarsi come precisazione delle domande introdotte con l'atto di citazione che ha ad oggetto esclusivamente le riserve, né pare corretto sostenere che la pagina 43 di 46 necessità di introdurre tale domanda sia sorta in conseguenza delle difese svolte dal CP_1 convenuto.
3.3. Interessi e rivalutazioni
contesta le conclusioni cui è pervenuto il CTU in punto di interessi. Parte_1
Sostiene che la penale da restituire, il corrispettivo della riserva n. 82 (non riconosciuta dal CTU né dal Tribunale) e le richieste della riserva n. 83 (riconosciuta dal CTU solo in parte) sono debiti di valuta e che il conteggio degli interessi va fatto sulla base della previsione contrattuale che disciplina il ritardato pagamento dei SAL ovvero nella misura stabilita dall'art. 133 d.lgs. 163/2006. Rivendica, inoltre, gli interessi sugli interessi capitalizzati sino al 22.5.2015 e trattandosi di interessi dovuti da più di sei mesi richiede anche gli interessi sugli interessi capitalizzati ai sensi dell'art. 1283 c.c. dalla domanda sino alla data della sentenza che quantifica € 7.441.357,35 alla data del 31.3.2025.
Quanto alle somme di cui alle riserve n. 79, 80 (non riconosciute) e 84 sostiene siano debiti di valore per cui rivendica il capitale rivalutato e gli interessi ulteriori sulla somma rivalutata per €
6.804.358,28.
Per quanto riguarda gli accessori del credito, ritiene il Tribunale di adeguarsi al principio stabilmente affermato dalla Suprema Corte in materia di appalti pubblici ovvero il principio della decorrenza dei soli interessi dalla data della domanda giudiziale “In tema di appalto di opere pubbliche, la riserva della quale l'appaltatore è onerato al fine di evitare la decadenza da domande di ulteriori compensi, indennizzi o risarcimenti, richiesti in dipendenza dello svolgimento del collaudo, non assurge ad atto di costituzione in mora, con la conseguenza che gli interessi sulle somme effettivamente dovute da parte della P.A. vanno liquidati con decorrenza dalla data della domanda introduttiva del giudizio, quale unico momento all'uopo rilevante, in quanto è allo stesso appaltatore consentito di attivarsi per la relativa proposizione” (Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 727 del
15/01/2020; Sez. 1, Sentenza n. 19604 del 30/09/2016; Sez. 1, Sentenza n. 11209 del 20/11/1990)
Inoltre, anche per titoli risarcitori, si è pur sempre riconosciuto che “In tema di obbligazioni risarcitorie derivanti da inadempimento contrattuale (nella specie da inadempimento del contratto di appalto pubblico), gli interessi sulle somme di denaro liquidate decorrono dalla data della domanda giudiziale in quanto atto idoneo a porre in mora il debitore e non già dal momento dell'evento dannoso” (Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 20883 del 05/08/2019). Per contro, infatti, “Il principio secondo cui gli interessi sulle somme di denaro, liquidate a titolo risarcitorio, decorrono dalla data in cui il danno si è verificato, è applicabile solo in tema di responsabilità extracontrattuale da fatto illecito, in quanto, ai sensi dell'art. 1219, comma 2, c.c., il debitore del risarcimento del danno è in mora pagina 44 di 46 ("mora ex re") dal giorno della consumazione dell'illecito, mentre, se l'obbligazione risarcitoria derivi da inadempimento contrattuale, gli interessi decorrono dalla domanda giudiziale, che è l'atto idoneo a porre in mora il debitore” (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 6545 del 05/04/2016).
In applicazione di detti principi, sugli importi riconosciuti dovranno essere calcolati gli interessi dalla domanda giudiziale sino al saldo.
§§§§
Quanto alla regolamentazione delle spese di lite del presente giudizio, non vi sono motivi per derogare al principio di soccombenza e tuttavia si ritiene che l'accoglimento della domanda in misura significativamente inferiore rispetto all'originaria pretesa di parte attrice debbano essere valutate ai fini di una parziale compensazione (cfr. Cass. 4195/2018 per cui in tema di spese giudiziali civili, la nozione di soccombenza reciproca, che consente la compensazione totale o parziale delle spese processuali, può sottendere, anche in relazione al principio di causalità, una parzialità dell'accoglimento meramente quantitativa, riguardante una domanda articolata in unico capo).
Si reputa pertanto equa e congrua la compensazione delle spese di lite nella misura di 1/4 e la condanna del convenuto, comunque soccombente, a rifondere alla società attrice i rimanenti CP_1
3/4.
Le spese sono liquidate come da dispositivo sulla base dei parametri medi previsti dal D.M.
147/2022 per le cause di valore compreso tra € 4.000.001,00 e € 8.000.000,00 in applicazione del criterio c.d. del decisum (Cass. S.U. 19014/07).
Le spese sostenute per l'assistenza di consulente tecnico di parte nel presente giudizio devono essere rimborsate alla parte vittoriosa, come dalla stessa richiesto, secondo il medesimo criterio previsto per le spese di lite, nella misura di € 16.800,00 (pari a 3/4 di € 22.400,00 come da fatture prodotte in atti) entro i limiti delle spese di CTU.
Le spese sostenute per la consulenza tecnica d'ufficio, liquidate con separato decreto, vanno poste definitivamente a carico di parte attrice e di parte convenuta in pari misura, alla luce del principio per cui la consulenza tecnica d'ufficio è un atto compiuto nell'interesse generale di giustizia e, dunque, nell'interesse comune delle parti, trattandosi di un ausilio fornito al giudice da un collaboratore esterno e non di un mezzo di prova in senso proprio (Cass., n. 11068/2020; n.
24645/2021).
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, in composizione collegiale definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione e difesa disattesa così provvede:
pagina 45 di 46 - In parziale accoglimento della domanda avente ad oggetto la riserva n. 79, condanna il alla restituzione in favore di della somma di € 2.400.000,00 Controparte_1 Parte_1 oltre accessori come da parte motiva e al pagamento della somma di € 1.174.500,00 oltre accessori come da parte motiva;
- In parziale accoglimento della domanda avente ad oggetto la riserva n. 83, condanna il al pagamento, in favore di della somma di € 525.593,97 Controparte_1 Parte_1 oltre accessori come da parte motiva;
- In parziale accoglimento della domanda avente ad oggetto la riserva n. 84 condanna
[...]
al pagamento, in favore di della somma di € 1.227.914,97 oltre CP_1 Parte_1 accessori come da parte motiva;
- Rigetta la domanda per il resto;
- Condanna il alla rifusione dei 3/4 spese di lite in favore di Controparte_1 Parte_1 che si liquidano per l'intero in complessivi € 67.537,00 (di cui € 64.138,00 per compensi professionali ed € 3.399,00 per esborsi) oltre il 15% del compenso a titolo di rimborso forfettario, oltre IVA e CPA;
- Condanna il alla rifusione in favore di delle spese sostenute Controparte_1 Parte_1 per i consulenti tecnici di parte per complessivi € 16.800,00;
- Pone le spese di CTU già liquidate con separato decreto definitivamente a carico delle parti nella misura della metà ciascuna.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 17.7.2025.
Il Presidente
dott.ssa Silvia Giani
Il Giudice relatore dott.ssa Lorena Casiraghi
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