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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Caltanissetta, sentenza 11/12/2025, n. 542 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Caltanissetta |
| Numero : | 542 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Caltanissetta
Sezione Lavoro
N.R.G. 426/2023
Il Giudice Maurizio Filippo Pascali, a seguito dell'udienza a trattazione scritta del 10/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa proposta da
, ( ) rappresentato/a Parte_1 C.F._1
e difeso/a dall'Avv.to/dagli Avv.ti MAGANUCO EMANUELE/
ricorrente contro
( ), rappresentato/a e difeso/a dall'Avv.to ALESSI CP_1 P.IVA_1
SERGIO/
-contumace- Controparte_2
resistente
OGGETTO: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria
Conclusioni
Per la parte ricorrente: vedi note scritte.
Per la parte resistente: vedi note scritte.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La parte ricorrente ha chiesto in via principale nel merito, ritenere e dichiarare che non è mai intercorso alcun rapporto di lavoro subordinato tra il sig. ed i sig.ri e , Parte_1 Controparte_3 Persona_1
per tutte le ragioni esposte in narrativa, ovvero per le altre ritenute di
Giustizia dall'On. Tribunale adito, con ogni altra e consequenziale statuizione di legge e/o di giustizia;
3) Conseguentemente, ritenere e dichiarare che il sig. nulla deve in favore Parte_1
dell' , né per il pregresso né per il futuro, a titolo di contributi CP_1
previdenziali e/o a qualunque altro titolo e/o causale, per tutte le ragioni esposte in narrativa, ovvero per le altre ritenute di Giustizia dall'On.
Tribunale adito, con ogni altra e consequenziale statuizione di legge e/o di giustizia;
4) Per l'effetto, dichiarare la nullità e/o l'illegittimità, o comunque disporre l'annullamento dei ruoli e delle relative cartelle di CP_1
pagamento emesse da , tutti impugnati con Controparte_4
il presente atto (ruolo 2021/000072, cartella n. 292 2022 00008818 71 00; ruolo n. 2021/000157, cartella n. 292 2022 00129720 73 000; ruolo n.
2021/000082, cartella n. 292 2022 00094149 28), ove occorrendo anche previa incidentale disapplicazione degli atti amministrativi presupposto dei medesimi ruoli e cartelle (verbale unico di accertamento e notificazione prot. n. 2019-157530-PCON-01 del 13.11.2019, certificato di assicurazione del 02.12.2019, diffida ex art. 16 D.P.R. n. 1124/1965) . CP_1 CP_1
L' si costituiva insistendo per il difetto di legittimazione passiva e CP_1
nel merito per il rigetto del ricorso.
L non si costituiva e ne veniva Controparte_2
dichiarata la contumacia .
La causa istruita con testi è stata discussa in forma scritta.
Preliminarmente gli Enti convenuti in giudizio devono ritenersi legittimati passivi in quanto l' è titolare del credito assicurativo opposto e CP_1
Pag. 2 di 5 l' e' l'Ente che ha notificato le cartelle esattoriali Controparte_2
della procedura esecutiva avviata nei confronti dell'opponente.
Si da atto inoltre che entrambe le parti hanno dichiarato (e documentato) in udienza ex 127 ter che le cartelle nn. 292 2022 0009414928 e 292 2022
0012972073 oggetto dell'odierna opposizione sono state annullate e che pertanto è cessata parzialmente la materia del contendere . L'odierno giudizio va quindi definito relativamente alla cartella n. 292 2022
0000881871 la quale scaturisce asseritamente ,assieme alle cartelle sgravate, dal verbale unico di accertamento ispettivo dell' di CP_1
Caltanissetta del 2.12.19.(docc in atti).
Si osserva inoltre, con riferimento all'eccezione di decadenza dall'impugnazione delle cartelle sollevata da , che l'impugnazione è CP_1
tempestiva atteso che a fronte della notifica delle cartelle in data 18.3.23 il ricorso giurisdizionale è stato tempestivamente depositato in data 7.4.23.
Le opposizioni al ruolo esattoriale per motivi attinenti al merito della pretesa contributiva ai sensi dell'art.24 comma 6 del d.lvo 46/1999 va proposta nel termine di 40 gg dalla notifica della cartella di pagamento, mentre l'opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art.617 cpc per vizi formali del titolo va proposta nel termine di gg.20 dalla notifica del titolo stesso.
Vanno prese quindi in considerazione ,in questa sede ,le questioni attinenti al merito della pretesa contributiva.
In particolare con riferimento alle posizioni dei sigg. e Persona_1
, i quali secondo la ricostruzione contenuta nel verbale Controparte_3
ispettivo presupposto avrebbero lavorato alle dipendenze dell'opponente all'interno del cantiere sito in Niscemi presso un Parte_1
Pag. 3 di 5 immobile di proprietà di quest'ultimo(v ricorso) ,si rileva che i verbali testimoniali in atti hanno confermato quanto già risultava dichiarato a sit agli ispettori verbalizzanti e cioe' che non sussistevano i presupposti e gli indici rivelatori e quindi la prova della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra i predetti soggetti.
Nello specifico (v. verbali testimoniali) i testi escussi e Persona_1
hanno dichiarato in udienza che e Testimone_1 Persona_1
(deceduto a seguito di un malore occorso all'interno del Controparte_3
cantiere sito in Niscemi via OC Di CI di pertinenza dell'odierno opponente- in relazione a tale fatto e' pendente il proc.to penale
1379/2019- ) frequentavano sporadicamente il cantiere di Niscemi via
OC di CI in virtù del rapporto di parentela ed amicizia con il sig. e la di lui moglie e che i lavori presso il predetto cantiere sono Parte_1
stati eseguiti dall'inizio dei lavori (23.1.19) alla fine degli stessi
(14.05.2020) dalla società Controparte_5
L' convenuto in giudizio non ha offerto capitoli di prova specifici a CP_1
contestazione delle allegazioni avversarie né ha indicato testimoni da sentire.
Pertanto anche la terza cartella esattoriale riguardante contributi e sanzioni relativamente al periodo precedente alla fine dei lavori del ridetto cantiere di Niscemi va annullata.
Spese secondo soccombenza in solido tra le convenute nel limite del 70% di esse. Si ritiene di compensare la rimanenza atteso il comportamento processuale di . CP_1
Pag. 4 di 5
P.Q.M.
dichiara cessata la materia del contendere con riferimento ai seguenti atti impugnati: ruolo n. 2021/000157, cartella n. 292 2022 00129720 73 000; ruolo n. 2021/000082, cartella n. 292 2022 00094149 28; accertato che manca la prova della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato, nel periodo di causa , intercorso tra e Parte_1
e dichiara illegittimi e annulla i seguenti Controparte_3 Persona_1
atti impugnati : ruolo 2021/000072, cartella n. 292 2022 00008818 71 00; condanna gli enti convenuti in solido al pagamento in favore della parte ricorrente del 70% delle spese di lite, che liquida in € 2.900 di compensi , oltre 15% per spese generali, I.V.A. qualora dovuta e C.P.A. come per legge con distrazione in favore del procuratore attoreo dichiaratosi antistatario. Compensa il restante 30% delle stesse.
Si comunichi
10/12/2025 Il Giudice
Dott.Maurizio Filippo Pascali
Pag. 5 di 5
Sezione Lavoro
N.R.G. 426/2023
Il Giudice Maurizio Filippo Pascali, a seguito dell'udienza a trattazione scritta del 10/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa proposta da
, ( ) rappresentato/a Parte_1 C.F._1
e difeso/a dall'Avv.to/dagli Avv.ti MAGANUCO EMANUELE/
ricorrente contro
( ), rappresentato/a e difeso/a dall'Avv.to ALESSI CP_1 P.IVA_1
SERGIO/
-contumace- Controparte_2
resistente
OGGETTO: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria
Conclusioni
Per la parte ricorrente: vedi note scritte.
Per la parte resistente: vedi note scritte.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La parte ricorrente ha chiesto in via principale nel merito, ritenere e dichiarare che non è mai intercorso alcun rapporto di lavoro subordinato tra il sig. ed i sig.ri e , Parte_1 Controparte_3 Persona_1
per tutte le ragioni esposte in narrativa, ovvero per le altre ritenute di
Giustizia dall'On. Tribunale adito, con ogni altra e consequenziale statuizione di legge e/o di giustizia;
3) Conseguentemente, ritenere e dichiarare che il sig. nulla deve in favore Parte_1
dell' , né per il pregresso né per il futuro, a titolo di contributi CP_1
previdenziali e/o a qualunque altro titolo e/o causale, per tutte le ragioni esposte in narrativa, ovvero per le altre ritenute di Giustizia dall'On.
Tribunale adito, con ogni altra e consequenziale statuizione di legge e/o di giustizia;
4) Per l'effetto, dichiarare la nullità e/o l'illegittimità, o comunque disporre l'annullamento dei ruoli e delle relative cartelle di CP_1
pagamento emesse da , tutti impugnati con Controparte_4
il presente atto (ruolo 2021/000072, cartella n. 292 2022 00008818 71 00; ruolo n. 2021/000157, cartella n. 292 2022 00129720 73 000; ruolo n.
2021/000082, cartella n. 292 2022 00094149 28), ove occorrendo anche previa incidentale disapplicazione degli atti amministrativi presupposto dei medesimi ruoli e cartelle (verbale unico di accertamento e notificazione prot. n. 2019-157530-PCON-01 del 13.11.2019, certificato di assicurazione del 02.12.2019, diffida ex art. 16 D.P.R. n. 1124/1965) . CP_1 CP_1
L' si costituiva insistendo per il difetto di legittimazione passiva e CP_1
nel merito per il rigetto del ricorso.
L non si costituiva e ne veniva Controparte_2
dichiarata la contumacia .
La causa istruita con testi è stata discussa in forma scritta.
Preliminarmente gli Enti convenuti in giudizio devono ritenersi legittimati passivi in quanto l' è titolare del credito assicurativo opposto e CP_1
Pag. 2 di 5 l' e' l'Ente che ha notificato le cartelle esattoriali Controparte_2
della procedura esecutiva avviata nei confronti dell'opponente.
Si da atto inoltre che entrambe le parti hanno dichiarato (e documentato) in udienza ex 127 ter che le cartelle nn. 292 2022 0009414928 e 292 2022
0012972073 oggetto dell'odierna opposizione sono state annullate e che pertanto è cessata parzialmente la materia del contendere . L'odierno giudizio va quindi definito relativamente alla cartella n. 292 2022
0000881871 la quale scaturisce asseritamente ,assieme alle cartelle sgravate, dal verbale unico di accertamento ispettivo dell' di CP_1
Caltanissetta del 2.12.19.(docc in atti).
Si osserva inoltre, con riferimento all'eccezione di decadenza dall'impugnazione delle cartelle sollevata da , che l'impugnazione è CP_1
tempestiva atteso che a fronte della notifica delle cartelle in data 18.3.23 il ricorso giurisdizionale è stato tempestivamente depositato in data 7.4.23.
Le opposizioni al ruolo esattoriale per motivi attinenti al merito della pretesa contributiva ai sensi dell'art.24 comma 6 del d.lvo 46/1999 va proposta nel termine di 40 gg dalla notifica della cartella di pagamento, mentre l'opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art.617 cpc per vizi formali del titolo va proposta nel termine di gg.20 dalla notifica del titolo stesso.
Vanno prese quindi in considerazione ,in questa sede ,le questioni attinenti al merito della pretesa contributiva.
In particolare con riferimento alle posizioni dei sigg. e Persona_1
, i quali secondo la ricostruzione contenuta nel verbale Controparte_3
ispettivo presupposto avrebbero lavorato alle dipendenze dell'opponente all'interno del cantiere sito in Niscemi presso un Parte_1
Pag. 3 di 5 immobile di proprietà di quest'ultimo(v ricorso) ,si rileva che i verbali testimoniali in atti hanno confermato quanto già risultava dichiarato a sit agli ispettori verbalizzanti e cioe' che non sussistevano i presupposti e gli indici rivelatori e quindi la prova della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra i predetti soggetti.
Nello specifico (v. verbali testimoniali) i testi escussi e Persona_1
hanno dichiarato in udienza che e Testimone_1 Persona_1
(deceduto a seguito di un malore occorso all'interno del Controparte_3
cantiere sito in Niscemi via OC Di CI di pertinenza dell'odierno opponente- in relazione a tale fatto e' pendente il proc.to penale
1379/2019- ) frequentavano sporadicamente il cantiere di Niscemi via
OC di CI in virtù del rapporto di parentela ed amicizia con il sig. e la di lui moglie e che i lavori presso il predetto cantiere sono Parte_1
stati eseguiti dall'inizio dei lavori (23.1.19) alla fine degli stessi
(14.05.2020) dalla società Controparte_5
L' convenuto in giudizio non ha offerto capitoli di prova specifici a CP_1
contestazione delle allegazioni avversarie né ha indicato testimoni da sentire.
Pertanto anche la terza cartella esattoriale riguardante contributi e sanzioni relativamente al periodo precedente alla fine dei lavori del ridetto cantiere di Niscemi va annullata.
Spese secondo soccombenza in solido tra le convenute nel limite del 70% di esse. Si ritiene di compensare la rimanenza atteso il comportamento processuale di . CP_1
Pag. 4 di 5
P.Q.M.
dichiara cessata la materia del contendere con riferimento ai seguenti atti impugnati: ruolo n. 2021/000157, cartella n. 292 2022 00129720 73 000; ruolo n. 2021/000082, cartella n. 292 2022 00094149 28; accertato che manca la prova della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato, nel periodo di causa , intercorso tra e Parte_1
e dichiara illegittimi e annulla i seguenti Controparte_3 Persona_1
atti impugnati : ruolo 2021/000072, cartella n. 292 2022 00008818 71 00; condanna gli enti convenuti in solido al pagamento in favore della parte ricorrente del 70% delle spese di lite, che liquida in € 2.900 di compensi , oltre 15% per spese generali, I.V.A. qualora dovuta e C.P.A. come per legge con distrazione in favore del procuratore attoreo dichiaratosi antistatario. Compensa il restante 30% delle stesse.
Si comunichi
10/12/2025 Il Giudice
Dott.Maurizio Filippo Pascali
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