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Sentenza 6 dicembre 2025
Sentenza 6 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pordenone, sentenza 06/12/2025, n. 353 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pordenone |
| Numero : | 353 |
| Data del deposito : | 6 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Pordenone
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Giorgio Cozzarini Presidente
dott.ssa Giulia Dal Pos Giudice
dott.ssa Chiara Ilaria Risolo Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 2941/2025 promossa da:
(C.F. con il patrocinio Parte_1 C.F._1
dell'avv.to MARTORANA GIOVANNI, con elezione di domicilio telematico presso lo studio del difensore;
RICORRENTE
contro
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_1 C.F._2
dell'avv.to MARTORANA GIOVANNI, con elezione di domicilio telematico presso lo studio del difensore;
RICORRENTE
i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in Caneva (PN) il
15/10/2019, in regime patrimoniale di separazione dei beni;
e con il parere favorevole del Pubblico Ministero presso il Tribunale.
OGGETTO: scioglimento del matrimonio.
CONCLUSIONI: come da ricorso e cioè “in via principale:
1 1) visto l'art. 31 Legge 218/1995 dichiarare lo scioglimento del matrimonio civile contratto in Comune di Caneva il giorno 15/10/2019, iscritto come segue:
Atto 9, Parte I, anno 2019 – Comune di Caneva (all. 2-3);
disporsi conseguentemente che l'Ufficiale dello Stato civile di Caneva proceda alle annotazioni dell'emananda sentenza ed alle altre incombenze di legge;
2) autorizzare i coniugi a vivere separati con obbligo di mutuo rispetto;
3) le Parti si impegnano reciprocamente a comunicarsi ogni eventuale variazione della dimora e/o residenza e ogni modifica del numero di telefono;
4) le Parti si rilasciano reciproco assenso per il rilascio/rinnovo del passaporto;
in via subordinata:
A) autorizzare i coniugi e , ut supra, a Controparte_1 Parte_1
vivere separati, con l'obbligo del mutuo rispetto;
B) pronunciare separazione giudiziale dei predetti coniugi;
C) accertare l'autosufficienza economica dei coniugi e disporre che alcun contributo di mantenimento è reciprocamente dovuto;
D) dichiarare che, nella proseguita mancanza di convivenza tra i coniugi sussistono i requisiti di fatto e di legge per la richiesta di pronuncia di divorzio ai sensi dell'art. 3, comma 3, l. n. 898/1970;
E) una volta passata in giudicato la sentenza nel capo avente ad oggetto la separazione, pronunciare lo scioglimento del matrimonio contratto tra e , ut supra”. Controparte_1 Parte_1
Motivi della decisione
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis.51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 22/07/2025, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle condizioni riportate in epigrafe.
2 Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare, hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art. 473 bis.51 III c.p.c.
Con successive note scritte depositate in data 14/11/2025, in sostituzione dell'udienza, hanno confermato di non volersi riconciliare e di volere ottenere una pronuncia di divorzio alle condizioni sopra riportate.
Con ordinanza del 17/11/2025, il Giudice relatore ha rimesso la causa al
Collegio per la decisione.
DIRITTO
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio, avendo i coniugi, dichiarato di volersi avvalere - ai sensi dell'art. 31 co. 2 della L. 218/95
- del Codice della famiglia della Federazione Russa (paragrafo 1 dell'art. 160) e del Codice di procedura civile della Federazione Russa (art. 29), legge nazionale della moglie, scelta di comune accordo - che non prevede la fase della separazione e consente l'immediata declaratoria di scioglimento del matrimonio, quando il rapporto coniugale tra i coniugi sia venuto meno e la continuazione dello stesso non sia più possibile - accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Il Tribunale rileva che le condizioni concordate risultano conformi agli interessi delle parti, appaiono coerenti con quanto emerso dagli atti, dalle dichiarazioni e dalla trattazione della causa.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
dichiara lo scioglimento del matrimonio civile contratto da Parte_1
e in Caneva (PN), in data 15/10/2019;
[...] Controparte_1
ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di CANEVA (PN) di procedere all'annotazione della presente sentenza (registro degli atti di matrimonio dell'anno 2019, atto n. 9, parte 1, serie -) e agli ulteriori incombenti
3 di Legge;
dispone che lo scioglimento del matrimonio contratto tra le parti sia regolato dalle condizioni riportate nella epigrafe della presente decisione;
prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
nulla sulle spese di lite.
Così deciso in Pordenone, in data 05/12/2025
IL GIUDICE EST. IL PRESIDENTE
dott.ssa Chiara Ilaria Risolo dott. Giorgio Cozzarini
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Pordenone
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Giorgio Cozzarini Presidente
dott.ssa Giulia Dal Pos Giudice
dott.ssa Chiara Ilaria Risolo Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 2941/2025 promossa da:
(C.F. con il patrocinio Parte_1 C.F._1
dell'avv.to MARTORANA GIOVANNI, con elezione di domicilio telematico presso lo studio del difensore;
RICORRENTE
contro
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_1 C.F._2
dell'avv.to MARTORANA GIOVANNI, con elezione di domicilio telematico presso lo studio del difensore;
RICORRENTE
i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in Caneva (PN) il
15/10/2019, in regime patrimoniale di separazione dei beni;
e con il parere favorevole del Pubblico Ministero presso il Tribunale.
OGGETTO: scioglimento del matrimonio.
CONCLUSIONI: come da ricorso e cioè “in via principale:
1 1) visto l'art. 31 Legge 218/1995 dichiarare lo scioglimento del matrimonio civile contratto in Comune di Caneva il giorno 15/10/2019, iscritto come segue:
Atto 9, Parte I, anno 2019 – Comune di Caneva (all. 2-3);
disporsi conseguentemente che l'Ufficiale dello Stato civile di Caneva proceda alle annotazioni dell'emananda sentenza ed alle altre incombenze di legge;
2) autorizzare i coniugi a vivere separati con obbligo di mutuo rispetto;
3) le Parti si impegnano reciprocamente a comunicarsi ogni eventuale variazione della dimora e/o residenza e ogni modifica del numero di telefono;
4) le Parti si rilasciano reciproco assenso per il rilascio/rinnovo del passaporto;
in via subordinata:
A) autorizzare i coniugi e , ut supra, a Controparte_1 Parte_1
vivere separati, con l'obbligo del mutuo rispetto;
B) pronunciare separazione giudiziale dei predetti coniugi;
C) accertare l'autosufficienza economica dei coniugi e disporre che alcun contributo di mantenimento è reciprocamente dovuto;
D) dichiarare che, nella proseguita mancanza di convivenza tra i coniugi sussistono i requisiti di fatto e di legge per la richiesta di pronuncia di divorzio ai sensi dell'art. 3, comma 3, l. n. 898/1970;
E) una volta passata in giudicato la sentenza nel capo avente ad oggetto la separazione, pronunciare lo scioglimento del matrimonio contratto tra e , ut supra”. Controparte_1 Parte_1
Motivi della decisione
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis.51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 22/07/2025, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle condizioni riportate in epigrafe.
2 Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare, hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art. 473 bis.51 III c.p.c.
Con successive note scritte depositate in data 14/11/2025, in sostituzione dell'udienza, hanno confermato di non volersi riconciliare e di volere ottenere una pronuncia di divorzio alle condizioni sopra riportate.
Con ordinanza del 17/11/2025, il Giudice relatore ha rimesso la causa al
Collegio per la decisione.
DIRITTO
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio, avendo i coniugi, dichiarato di volersi avvalere - ai sensi dell'art. 31 co. 2 della L. 218/95
- del Codice della famiglia della Federazione Russa (paragrafo 1 dell'art. 160) e del Codice di procedura civile della Federazione Russa (art. 29), legge nazionale della moglie, scelta di comune accordo - che non prevede la fase della separazione e consente l'immediata declaratoria di scioglimento del matrimonio, quando il rapporto coniugale tra i coniugi sia venuto meno e la continuazione dello stesso non sia più possibile - accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Il Tribunale rileva che le condizioni concordate risultano conformi agli interessi delle parti, appaiono coerenti con quanto emerso dagli atti, dalle dichiarazioni e dalla trattazione della causa.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
dichiara lo scioglimento del matrimonio civile contratto da Parte_1
e in Caneva (PN), in data 15/10/2019;
[...] Controparte_1
ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di CANEVA (PN) di procedere all'annotazione della presente sentenza (registro degli atti di matrimonio dell'anno 2019, atto n. 9, parte 1, serie -) e agli ulteriori incombenti
3 di Legge;
dispone che lo scioglimento del matrimonio contratto tra le parti sia regolato dalle condizioni riportate nella epigrafe della presente decisione;
prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
nulla sulle spese di lite.
Così deciso in Pordenone, in data 05/12/2025
IL GIUDICE EST. IL PRESIDENTE
dott.ssa Chiara Ilaria Risolo dott. Giorgio Cozzarini
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