TRIB
Sentenza 5 novembre 2025
Sentenza 5 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Forli, sentenza 05/11/2025, n. 658 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Forli |
| Numero : | 658 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Forli', in persona del dott. Emanuele Picci, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento iscritto al n. 2544 di registro generale dell'anno 2023, avente ad oggetto: responsabilita ex artt. 2049 - 2051 - 2052 c.c.; promosso da
(C.F. ), in persona del l.r.p.t., rappresentato e difeso dall'avv. PIAZZA Parte_1 P.IVA_1
UC (C.F. , ( ) VIA C.F._1 Parte_2 C.F._2
A. GAMBALUNGA N. 85 47921 RIMINI, elettivamente domiciliato in VIA BALDINI 42
CESENATICO, giusta procura in atti;
appellante contro
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. LOMBARDINI CP_1 C.F._3
ES (C.F. ) IN RI C.F._4
( ) VIA BARATTI N. 10 FORLI', con procura in atti;
C.F._5 appellato avverso la sentenza n. 395 del 4.05.2023, con cui il Giudice di Pace di Forlì disponeva: «
1) accoglie la domanda dell'attore e per l'effetto condanna parte convenuta a restituirgli la somma pari ad euro 4000 oltre ad interessi come per legge dalla data del versamento al dipendente della lla Pt_1 restituzione;
2) condanna infine la parte convenuta predetta a rifondere le spese di lite sostenute dalla parte attrice liquidandole nella somma di euro 1363,00 di cui euro 98 per spese e anticipazioni, oltre a 15% IVA e
CPA come per legge;
3) Dichiara la sentenza immediatamente esecutiva ex lege.».
1 -ooOoo-
Conclusioni per Parte_1
«“Voglia l'Ecc.mo Tribunale di Forlì, ogni contraria istanza disattesa e respinta, in accoglimento del presente atto di appello, e per i motivi tutti esposti in narrativa, in totale riforma della sentenza n. 395/2023 del Giudice di
Pace di Forlì, pronunciata in data 05/04/2023, pubblicata il 04/05/2023: - nel merito, riformare interamente la sentenza impugnata e quindi rigettare tutte le domande originariamente avanzate dal sig. con atto CP_1 di citazione del 18/03/2021 nel procedimento distinto con il n. 1106/2021 R.G., Giudice di Pace di Forlì, perché del tutto infondate in fatto ed in diritto per i motivi di cui in narrativa;
- con richiesta di restituzione da parte di alla società della somma di euro 6.097,76 pagata con riserva di appello dalla stessa CP_1 Parte_1 come ordinato dall'impugnata sentenza per sorte capitale e spese e compensi professionali del giudizio di primo grado, oltre interessi legali dal di del pagamento, oltre ai compensi professionali legali pagati dall'odierna appellante come da nota spese depositata nel giudizio di primo grado;
- con vittoria di spese, compensi professionali di lite di entrambi
i gradi di giudizio, oltre ad IVA e CPA dovute come per legge ed al rimborso delle spese forfettarie 15 % ex art.
2.2 D.M. 55/2014”».
Conclusioni per : CP_1
«Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, - rigettare l'appello proposto dalla contro la Parte_1
Sentenza n. 395/2023 emessa dal Giudice di Pace di Forlì nella persona dell'Avv. Milena Laghi in data
5.04.2023, perché infondato in fatto ed in diritto e, per l'effetto, confermare la sentenza impugnata. - Con condanna di parte appellante alla rifusione delle spese di lite del presente giudizio (di cui si chiede la liquidazione ex DM
147/22), oltre accessori di legge».
MOTIVI DELLA DECISIONE
interpone appello avverso la sentenza n. 395/23, pubblicata il 4.05.2023, con cui il Parte_1
Giudice di Pace di Forlì accoglieva la domanda formulata da in primo grado CP_1 ad oggetto la restituzione della somma, pari ad € 4.000,00, quale pagamento indebito, poiché versato in eccedenza rispetto a quanto concordato per l'acquisto dell'autovettura Opel Crossland
X.
La parte appellante articola due motivi di appello che possono essere esaminati congiuntamente, atteso che contesta la valutazione del materiale istruttorio posto a fondamento della decisione, ossia del contratto di compravendita del 28.2.20 e del documento recante due date, 4/03/2020 e
2 6/03/2020, seguite entrambe sia dalla dicitura “PORTATO”, rispettivamente € 1.500,00 ed €
2.500,00, che da due sigle apposte a lato.
La censura, poi, riguarda anche le dichiarazioni testimoniali rese da figlia Testimone_1 dell'attore, e da , quale dipendente della concessionaria Testimone_2 Pt_1
Ebbene, l'appello non può essere accolto.
Il risultato istruttorio è univoco nel senso che tale somma sia stata corrisposta in contanti (cfr. testimonianza di , senza che il teste indicato da parte convenuta, cioè Testimone_1 Tes_2
, sia stato in grado di smentire tale circostanza (cfr. capitoli 22, 23, 24 e 26), né tantomeno
[...] la risposta da lui fornita sul capitolo 25 supera la narrazione di cui all'atto di citazione, né fornisce adeguato supporto probatorio ad un'altra ugualmente compatibile.
Il difensore dell'attore sostiene che detto importo sia stato incamerato dal venditore Persona_1 ed è perciò compatibile che , quale teste della convenuta, dica: “E' vero, ma non Testimone_2 chiedevo alcun pagamento in contanti”, in quanto la tesi attorea ruota attorno alla consegna del denario nelle mani del Per_1
Al riguardo, è parimenti corretta la sussunzione della responsabilità della concessionaria nell'ambito dell'art. 2049 c.c.
Sotto altro profilo, alcuna eccezione di disconoscimento ex art. 214 c.p.c. è stata riproposta nel presente grado di appello avverso le due sigle di cui in premessa, al fine di accertare un paventato confezionamento unilaterale del documento da parte dell'acquirente.
Sul punto, non può essere desunta tale riproposizione dai periodi di pagg. 14 e 15, in quanto riferiti allo svolgimento del processo relativo al grado precedente:
“Questa difesa, con la propria memoria di costituzione e risposta, ha prontamente contestato la provenienza del documento da parte di operando formale disconoscimento anche nella firma, ai sensi e per gli effetti Parte_1 dell'art. 214 c.p.c., evidenziando anche le differenti date.
Non essendo stata effettuata alcuna verificazione, risulta evidente l'inutilizzabilità del detto documento, di cui però non è stato fatto cenno in sentenza.”.
La volontà di sottoporre al riesame del giudice superiore le domande ed eccezioni rimaste assorbite va manifestata in maniera esplicita e non equivoca (v. Cass., n. 25380/23).
Tale eccezione, dunque, s'intende rinunciata, ai sensi e per gli effetti dell'art. 346 c.p.c., non avendo il giudice di prime cure dato corso alla consulenza grafologica menzionata in atti.
3 Infine, la domanda formulata in primo grado è provata e il giudice di prime cure ha correttamente valutato -nel complesso del materiale in atti- sia i documenti che le indicazioni ivi riportate relative al versamento dei due importi, il primo di € 1.500,00 ed il secondo di € 2.500,00, nonché le stesse prove orali.
La sentenza impugnata va confermata.
Le spese di lite vanno sostenute dal soccombente e vanno rifuse, in favore di parte appellata, ai medi tariffari e per le sole fasi di studio, introduttiva e decisionale.
Al rigetto dell'appello segue la condanna al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione a norma del comma 1-bis, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del T.U. Spese giustizia D.P.R. n. 115/2002.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sul proc. n. 2544 dell'anno 2023, ogni diversa domanda o eccezione assorbita o rigettata, così provvede: rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza n. 395/23, pubblicata il 4.05.2023, emessa dal Giudice di Pace di Forlì; condanna a rifondere, in favore di , le spese di lite che liquida in Parte_1 CP_1
€ 1.701,00, a titolo di compenso professionale, oltre spese generali, cassa avvocati ed iva come per legge;
accerta e dichiara sussistere le condizioni per recuperare a carico di un ulteriore Parte_1 importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione a norma del comma 1-bis ex art. 13 comma 1 quater D.P.R. 115/2002;
Così deciso, in Forlì, li 05/11/2025.
Il Giudice
Dott. Emanuele Picci
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Forli', in persona del dott. Emanuele Picci, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento iscritto al n. 2544 di registro generale dell'anno 2023, avente ad oggetto: responsabilita ex artt. 2049 - 2051 - 2052 c.c.; promosso da
(C.F. ), in persona del l.r.p.t., rappresentato e difeso dall'avv. PIAZZA Parte_1 P.IVA_1
UC (C.F. , ( ) VIA C.F._1 Parte_2 C.F._2
A. GAMBALUNGA N. 85 47921 RIMINI, elettivamente domiciliato in VIA BALDINI 42
CESENATICO, giusta procura in atti;
appellante contro
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. LOMBARDINI CP_1 C.F._3
ES (C.F. ) IN RI C.F._4
( ) VIA BARATTI N. 10 FORLI', con procura in atti;
C.F._5 appellato avverso la sentenza n. 395 del 4.05.2023, con cui il Giudice di Pace di Forlì disponeva: «
1) accoglie la domanda dell'attore e per l'effetto condanna parte convenuta a restituirgli la somma pari ad euro 4000 oltre ad interessi come per legge dalla data del versamento al dipendente della lla Pt_1 restituzione;
2) condanna infine la parte convenuta predetta a rifondere le spese di lite sostenute dalla parte attrice liquidandole nella somma di euro 1363,00 di cui euro 98 per spese e anticipazioni, oltre a 15% IVA e
CPA come per legge;
3) Dichiara la sentenza immediatamente esecutiva ex lege.».
1 -ooOoo-
Conclusioni per Parte_1
«“Voglia l'Ecc.mo Tribunale di Forlì, ogni contraria istanza disattesa e respinta, in accoglimento del presente atto di appello, e per i motivi tutti esposti in narrativa, in totale riforma della sentenza n. 395/2023 del Giudice di
Pace di Forlì, pronunciata in data 05/04/2023, pubblicata il 04/05/2023: - nel merito, riformare interamente la sentenza impugnata e quindi rigettare tutte le domande originariamente avanzate dal sig. con atto CP_1 di citazione del 18/03/2021 nel procedimento distinto con il n. 1106/2021 R.G., Giudice di Pace di Forlì, perché del tutto infondate in fatto ed in diritto per i motivi di cui in narrativa;
- con richiesta di restituzione da parte di alla società della somma di euro 6.097,76 pagata con riserva di appello dalla stessa CP_1 Parte_1 come ordinato dall'impugnata sentenza per sorte capitale e spese e compensi professionali del giudizio di primo grado, oltre interessi legali dal di del pagamento, oltre ai compensi professionali legali pagati dall'odierna appellante come da nota spese depositata nel giudizio di primo grado;
- con vittoria di spese, compensi professionali di lite di entrambi
i gradi di giudizio, oltre ad IVA e CPA dovute come per legge ed al rimborso delle spese forfettarie 15 % ex art.
2.2 D.M. 55/2014”».
Conclusioni per : CP_1
«Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, - rigettare l'appello proposto dalla contro la Parte_1
Sentenza n. 395/2023 emessa dal Giudice di Pace di Forlì nella persona dell'Avv. Milena Laghi in data
5.04.2023, perché infondato in fatto ed in diritto e, per l'effetto, confermare la sentenza impugnata. - Con condanna di parte appellante alla rifusione delle spese di lite del presente giudizio (di cui si chiede la liquidazione ex DM
147/22), oltre accessori di legge».
MOTIVI DELLA DECISIONE
interpone appello avverso la sentenza n. 395/23, pubblicata il 4.05.2023, con cui il Parte_1
Giudice di Pace di Forlì accoglieva la domanda formulata da in primo grado CP_1 ad oggetto la restituzione della somma, pari ad € 4.000,00, quale pagamento indebito, poiché versato in eccedenza rispetto a quanto concordato per l'acquisto dell'autovettura Opel Crossland
X.
La parte appellante articola due motivi di appello che possono essere esaminati congiuntamente, atteso che contesta la valutazione del materiale istruttorio posto a fondamento della decisione, ossia del contratto di compravendita del 28.2.20 e del documento recante due date, 4/03/2020 e
2 6/03/2020, seguite entrambe sia dalla dicitura “PORTATO”, rispettivamente € 1.500,00 ed €
2.500,00, che da due sigle apposte a lato.
La censura, poi, riguarda anche le dichiarazioni testimoniali rese da figlia Testimone_1 dell'attore, e da , quale dipendente della concessionaria Testimone_2 Pt_1
Ebbene, l'appello non può essere accolto.
Il risultato istruttorio è univoco nel senso che tale somma sia stata corrisposta in contanti (cfr. testimonianza di , senza che il teste indicato da parte convenuta, cioè Testimone_1 Tes_2
, sia stato in grado di smentire tale circostanza (cfr. capitoli 22, 23, 24 e 26), né tantomeno
[...] la risposta da lui fornita sul capitolo 25 supera la narrazione di cui all'atto di citazione, né fornisce adeguato supporto probatorio ad un'altra ugualmente compatibile.
Il difensore dell'attore sostiene che detto importo sia stato incamerato dal venditore Persona_1 ed è perciò compatibile che , quale teste della convenuta, dica: “E' vero, ma non Testimone_2 chiedevo alcun pagamento in contanti”, in quanto la tesi attorea ruota attorno alla consegna del denario nelle mani del Per_1
Al riguardo, è parimenti corretta la sussunzione della responsabilità della concessionaria nell'ambito dell'art. 2049 c.c.
Sotto altro profilo, alcuna eccezione di disconoscimento ex art. 214 c.p.c. è stata riproposta nel presente grado di appello avverso le due sigle di cui in premessa, al fine di accertare un paventato confezionamento unilaterale del documento da parte dell'acquirente.
Sul punto, non può essere desunta tale riproposizione dai periodi di pagg. 14 e 15, in quanto riferiti allo svolgimento del processo relativo al grado precedente:
“Questa difesa, con la propria memoria di costituzione e risposta, ha prontamente contestato la provenienza del documento da parte di operando formale disconoscimento anche nella firma, ai sensi e per gli effetti Parte_1 dell'art. 214 c.p.c., evidenziando anche le differenti date.
Non essendo stata effettuata alcuna verificazione, risulta evidente l'inutilizzabilità del detto documento, di cui però non è stato fatto cenno in sentenza.”.
La volontà di sottoporre al riesame del giudice superiore le domande ed eccezioni rimaste assorbite va manifestata in maniera esplicita e non equivoca (v. Cass., n. 25380/23).
Tale eccezione, dunque, s'intende rinunciata, ai sensi e per gli effetti dell'art. 346 c.p.c., non avendo il giudice di prime cure dato corso alla consulenza grafologica menzionata in atti.
3 Infine, la domanda formulata in primo grado è provata e il giudice di prime cure ha correttamente valutato -nel complesso del materiale in atti- sia i documenti che le indicazioni ivi riportate relative al versamento dei due importi, il primo di € 1.500,00 ed il secondo di € 2.500,00, nonché le stesse prove orali.
La sentenza impugnata va confermata.
Le spese di lite vanno sostenute dal soccombente e vanno rifuse, in favore di parte appellata, ai medi tariffari e per le sole fasi di studio, introduttiva e decisionale.
Al rigetto dell'appello segue la condanna al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione a norma del comma 1-bis, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del T.U. Spese giustizia D.P.R. n. 115/2002.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sul proc. n. 2544 dell'anno 2023, ogni diversa domanda o eccezione assorbita o rigettata, così provvede: rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza n. 395/23, pubblicata il 4.05.2023, emessa dal Giudice di Pace di Forlì; condanna a rifondere, in favore di , le spese di lite che liquida in Parte_1 CP_1
€ 1.701,00, a titolo di compenso professionale, oltre spese generali, cassa avvocati ed iva come per legge;
accerta e dichiara sussistere le condizioni per recuperare a carico di un ulteriore Parte_1 importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione a norma del comma 1-bis ex art. 13 comma 1 quater D.P.R. 115/2002;
Così deciso, in Forlì, li 05/11/2025.
Il Giudice
Dott. Emanuele Picci
4