Sentenza 16 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Salerno, sez. III, sentenza 16/01/2026, n. 111 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Salerno |
| Numero : | 111 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00111/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01014/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di Salerno (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1014 del 2025, proposto da Imprecal S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Francesco Miani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Mugnano del Cardinale, non costituito in giudizio;
per l'integrale esecuzione
del decreto ingiuntivo del Tribunale di Avellino n. 667/2023 (R.G. n. 1718/2023), pubblicato in data 18/07/2023 e notificato il 06/09/2023;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 13 gennaio 2026 la dott.ssa NA CI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Premesso che:
- col ricorso in epigrafe la società ricorrente ha agito nei confronti del Comune di Mugnano del Cardinale per l’ottemperanza al decreto ingiuntivo n. 667/2023 reso nel procedimento n. RG 1718/2018, emesso dal Tribunale di Avellino pubblicato in data 18.07.2023;
- col provvedimento giurisdizionale in questa sede azionato, il Tribunale di Avellino, ha ingiunto al Comune di Mugnano del Cardinale (AV) “ di pagare alla parte ricorrente, entro il termine di giorni quaranta dalla notificazione del presente decreto, la somma di € 45.598,44, per la causale di cui al ricorso, (relativa alle fatture: - Fatt. n. 25 del 28/03/2022, di € 7.975,14; - Fatt. n. 28 del 04/04/2022, di € 34.064,59; - Fatt. n. 27 del 16/03/2023, di € 3.588,71) oltre interessi legali come per legge. Ingiunge, inoltre, il pagamento delle spese del procedimento che si liquidano nella complessiva somma di € 1.370,00 oltre 15% per spese generali, IVA e CPA come per legge e per contributo unificato e marca da bollo ”;
- nel proporre il ricorso in epigrafe, la società ha rappresentato in fatto l’avvenuta parziale esecuzione del decreto ingiuntivo da parte del Comune intimato atteso che:
- la somma ingiunta di € 45.598,44, è stata solo parzialmente corrisposta dal Comune intimato, il quale ha complessivamente versato alla società ricorrente l'importo di € 29.440,48, così ripartito: - € 5.435,33 in data 20/12/2023; - € 16.616,00 in data 31/07/2024; - € 7.389,15 in data 18/02/2025;
- pertanto, la società ha agito con il presente ricorso chiedendo a questa Sezione di:
- ordinare al Comune di Mugnano del Cardinale (AV) di provvedere, entro un congruo termine, a dare integrale esecuzione al suddetto decreto ingiuntivo e, per l'effetto, di corrispondere alla società ricorrente “ la residua somma di € 16.157.96, oltre interessi, dovuti anche in relazione ai tardivi pagamenti ad oggi ricevuti, e spese legali come liquidate in decreto ingiuntivo ”;
- nominare un Commissario ad acta per il caso di perdurante inottemperanza alla pronuncia giurisdizionale azionata;
- il Comune intimato non si è costituito;
- alla camera di consiglio del 13 gennaio 2026, in vista della quale la parte ricorrente ha chiesto il passaggio in decisione senza discussione da remoto, la causa è stata trattenuta in decisione;
Considerato che:
- la società ricorrente ha versato in atti il certificato di mancata opposizione al decreto ingiuntivo n. 667/2023;
- quest’ultimo, siccome non opposto entro il termine di legge giusta pertinente attestazione, costituisce, dunque, provvedimento del giudice ordinario equiparato a sentenza passata in giudicato ai sensi e per gli effetti dell’art. 112, comma 2, lett. c, cod. proc. amm.;
Considerato, nel merito, che:
- il decreto ingiuntivo n. 667/2023, oltre ad equivalere – come visto – a sentenza passata in giudicato, figura notificato al Comune debitore in data 06.09.2023 ed è, quindi, ampiamente decorso il termine ne ante quem di legge;
- a tutt’oggi, l’amministrazione intimata non risulta aver integralmente ottemperato al giudicato, quanto all’ingiunto pagamento di parte delle somme dovute, siccome liquidate nel decreto ingiuntivo;
Ritenuto, pertanto, che:
- il ricorso si riveli fondato, con conseguente necessità di ordinare al Comune di Mugnano del Cardinale (AV) di dare esecuzione al predetto giudicato mediante pagamento, in favore della società della somma di € 16.157.96, oltre interessi e spese legali come per legge;
- per il caso di perdurante inottemperanza, occorra, altresì, nominare Commissario ad acta il Direttore della Ragioneria Territoriale dello Stato di Salerno, con facoltà di delega a funzionario del suo Ufficio, il quale, entro il termine di 60 giorni dalla presentazione dell’apposita istanza di parte, darà corso alle attività esecutive, compiendo tutti gli atti necessari, comprese le eventuali modifiche di bilancio, a carico e spese dell’amministrazione inadempiente;
- le spettanze del Commissario ad acta verranno successivamente liquidate con separato provvedimento;
- le spese di lite possono essere interamente compensate tra le parti;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, Sezione staccata di Salerno (Sezione Terza):
- accoglie il ricorso in epigrafe e, per l’effetto, dichiara l’obbligo del Comune di Mugnano del Cardinale (AV) di dare esecuzione, in favore della parte ricorrente, al decreto ingiuntivo n. 667/2023 mediante pagamento, nei limiti di cui in motivazione, delle residue somme ivi liquidate e non ancora corrisposte, entro il termine di 60 giorni dalla comunicazione in forma amministrativa o dalla notifica della presente sentenza;
- nel caso di ulteriore inottemperanza, nomina Commissario ad acta il Direttore della Ragioneria Territoriale dello Stato di Salerno, con facoltà di delega a funzionario del suo Ufficio, il quale, entro il termine indicato in motivazione, provvederà al compimento degli atti necessari all’esecuzione del decreto ingiuntivo n. 667/2023;
- compensa interamente tra le parti le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 13 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
ER SS, Presidente
Olindo Di Popolo, Consigliere
NA CI, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| NA CI | ER SS |
IL SEGRETARIO