Decreto cautelare 27 settembre 2025
Ordinanza cautelare 5 novembre 2025
Sentenza 3 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 2Q, sentenza 03/03/2026, n. 4049 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 4049 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 04049/2026 REG.PROV.COLL.
N. 10980/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 10980 del 2025, proposto da Abdul Majid, rappresentato e difeso dall’avvocato Paolo Volonterio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliato ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l’accertamento e la declaratoria,
previa tutela cautelare,
dell’obbligo di provvedere alla fissazione di un appuntamento volto alla formalizzazione della domanda di visto di ingresso per motivi di studio, relativamente al silenzio serbato dall’Ambasciata d’Italia ad Islamabad con riferimento alla domanda di attivazione della procedura di rilascio del visto di ingresso per motivi di studio, a seguito della manifestazione della volontà di richiedere il predetto visto;
con ordine all’Ambasciata d’Italia ad Islamabad di provvedere alla fissazione di un appuntamento all’uopo onde consentire al ricorrente di non accumulare un eccessivo ritardo nell’avvio della frequenza del corso universitario, già iniziato il 22 settembre 2025.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale;
Visto l’art. 34, comma 5, cp.a.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 24 febbraio 2026 la dott.ssa IR GI;
PREMESSO che:
- il ricorrente, di cittadinanza pakistana, agisce ai sensi dell’art. 117 c.p.a. per l’accertamento dell’illegittimità dell’inerzia serbata dall’Ambasciata d’Italia di Islamabad con riguardo alla domanda di attivazione della procedura di rilascio del visto di ingresso per motivi di studio presentata in data 9 settembre 2025, rappresentando di aver effettuato la preiscrizione all’Università degli Studi di Napoli Federico II ma di non essere riuscito ad ottenere un appuntamento per la formalizzazione della richiesta di visto;
- il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale si è costituito in giudizio e, con memoria depositata in data 31 ottobre 2025, corredata da documentazione, ha eccepito l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, in ragione dell’avvenuta fissazione di un appuntamento in favore dell’interessato presso la sede diplomatica;
- con ordinanza n. 6095 del 5 novembre 2025 questo Tribunale, alla luce di tale ultima circostanza, ha respinto la domanda cautelare presentata in via incidentale, ritenendo che fosse venuto meno l’interesse dell’istante ad una pronuncia propulsiva;
RILEVATO che alla camera di consiglio del 24 febbraio 2026 il ricorso avverso il silenzio è stato chiamato in discussione e trattenuto in decisione;
CONSIDERATO che:
- nelle more del giudizio, l’appuntamento è stato concesso (circostanza attestata dalla documentazione versata in atti dalla difesa erariale e non specificamente contestata dal ricorrente);
- l’azione, come sopra precisato, è stata esperita anzitutto al fine di poter presentare la domanda di visto per motivi di studio e in ragione della denunciata impossibilità di ottenere un appuntamento presso l’ambasciata in Pakistan a tale scopo;
RITENUTO, pertanto, che debba essere dichiarata la cessazione della materia del contendere, avendo il ricorrente conseguito quanto sollecitato con l’istanza a provvedere rivolta all’amministrazione (vale a dire, essere posto in condizione di inoltrare la domanda di rilascio del visto, dopo aver formalizzato la preiscrizione universitaria);
RITENUTO, infine, che le spese di lite possano essere compensate in ragione dell’elevato flusso di domande che l’Ambasciata in Pakistan ha dovuto recentemente fronteggiare, di cui è indice l’ingente contenzioso in tale materia pendente innanzi a questo Tribunale (cfr., ex multis , T.A.R. Lazio, Sez. II ter, 23 febbraio 2026, nn. 3386, 3385, 3384, 3382, 3380, 3378, 3377);
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara la cessazione della materia del contendere.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 24 febbraio 2026 con l’intervento dei magistrati:
NT NG, Presidente
Francesca Santoro Cayro, Primo Referendario
IR GI, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IR GI | NT NG |
IL SEGRETARIO