CASS
Sentenza 25 maggio 2022
Sentenza 25 maggio 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 25/05/2022, n. 20464 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 20464 |
| Data del deposito : | 25 maggio 2022 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: LO OC PI nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 12/04/2021 della CORTE ASSISE APPELLO di PALERMO udita la relazione svolta dal Consigliere DOMENICO FIORDALISI;
ette/sentite le conclusioni del PG Penale Sent. Sez. 1 Num. 20464 Anno 2022 Presidente: ZAZA CARLO Relatore: FIORDALISI DOMENICO Data Udienza: 22/02/2022 Il Procuratore generale, Lucia Odello, chiede dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. RO Lo CO ricorre avverso l'ordinanza del 12 aprile 2021 della Corte di assise di appello di Palermo che, quale giudice dell'esecuzione, ha rigettato l'opposizione ex art. 667, comma 4, cod. proc. pen. avverso il provvedimento del 28 gennaio 2021, con il quale era stata rigettata la richiesta di applicazione dell'indulto ai sensi dell'art. 1, legge 31 luglio 2006, n. 241, con riferimento ai seguenti reati, oggetto del provvedimento di esecuzione di pene concorrenti della Procura generale della Repubblica presso la Corte di appello di Palermo del 16 settembre 2020: 1) associazione del delinquere, ai sensi dell'art. 416 cod. pen., commesso fino a luglio 2016, e detenzione illegale di armi, ai sensi dell'art. 10 legge 14 ottobre 1974, n. 497, commesso nel 1995 e 1996, giudicati dalla Corte di assise di appello di Palermo con sentenza del 6 dicembre 2000, definitiva il 24 gennaio 2002, che aveva irrogato la pena di anni tre di reclusione ed euro 516,46 di multa;
2) associazione per delinquere di tipo mafioso ed estorsione aggravata, ai sensi degli artt. 416 bis e 629 cod. pen., commessi fino al 13 marzo 2015, giudicati dalla Corte di assise dì appello di Palermo con sentenza del 16 novembre 2017, che aveva irrogato la pena di anni dieci, mesi sei e giorni venti di reclusione. La Corte ha argomentato sul fatto che l'indulto non era in concreto applicabile neanche alla prima condanna alla pena già espiata e ha così applicato il disposto dell'art. 657, comma 4, cod. proc. pen., computando solo la custodia cautelare e le pene espiate dopo la commissione del reato per il quale doveva essere determinata la pena da eseguire. 2. Il ricorrente denuncia inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, con riferimento agli arti. 663 e 657 cod. proc. pen., e vizio di motivazione dell'ordinanza impugnata, perché il giudice dell'esecuzione avrebbe in maniera errata affermato che non a tutti i reati di cui al provvedimento di esecuzione di pene concorrenti poteva essere applicato il beneficio dell'indulto. In particolare, il ricorrente contesta il provvedimento impugnato, nella parte in cui il giudice dell'esecuzione ha evidenziato che l'unica pena in ordine alla quale sarebbe stato possibile applicare l'indulto era stata già interamente espiata in regime di custodia cautelare dal 5 maggio 1997 al 4 maggio 2000, non potendosi 2 imputare tale presofferto all'altra pena oggetto dell'istanza, non solo perché era riferita a reati commessi dopo il termine stabilito dalla legge n. 241 del 1990, ma anche perché, ai sensi dell'art. 657, comma 4, cod. proc. pen., era riferita a reati commessi successivamente a quelli cui si riferiva il presofferto. Il ricorrente, invece, evidenzia che, a seguito del provvedimento ex art. 663 cod. proc. pen., il giudice dell'esecuzione si sarebbe dovuto limitare ad applicare l'istituto dell'indulto, senza procedere a diversificare tra pena da espiare e pena già espiata, posto che la pena doveva considerarsi unica. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile. Il Collegio evidenzia che le doglianze sollevate con l'impugnazione siano manifestamente infondate e del tutto generiche, in quanto non si confrontano compiutamente con la motivazione del provvedimento impugnato né con la normativa di riferimento, che risulta essere stata correttamente applicata dal giudice di merito. A tal fine, giova evidenziare che il ricorso per cassazione che deduca inosservanza od erronea applicazione di legge è inammissibile per manifesta infondatezza ove sia connotato da evidenti errori di diritto nell'interpretazione della norma posta a sostegno del ricorso, come accade allorché si invochi una norma inesistente nell'ordinamento o si disconosca l'esistenza o il senso assolutamente univoco di una determinata disposizione di legge, ovvero ancora si riproponga una questione già costantemente decisa dalla Corte di cassazione in senso opposto a quello sostenuto dal ricorrente, senza addurre motivi nuovi o diversi;
mentre il ricorso che deduca vizi di motivazione - ove consentiti e dotati della necessaria specificità ex art. 581, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. - è inammissibile per manifesta infondatezza se muove censure o critiche sostanzialmente vuote di significato in quanto manifestamente contrastate dagli atti processuali, come avviene nel caso in cui si attribuisca alla motivazione della decisione impugnata un contenuto letterale, logico e critico radicalmente diverso da quello reale (Sez. 2, n. 17281 del 08/01/2019, Delle Cave, Rv. 276916). Nel caso di specie, il giudice dell'esecuzione ha correttamente evidenziato che l'assunto difensivo secondo il quale l'indulto poteva e doveva essere applicato a tutti i reati cui era riferita la pena risultante dal provvedimento di cumulo del pubblico ministero, nonostante questi fossero stati commessi in tempi diversi (anche successivamente al 2 maggio 2006), era del tutto destituita di fondamento, poiché in contrasto con il dato letterale dell'art. 1, comma 1, legge n. 241 del 2006 (che limita l'applicazione del beneficio ai soli reati 3 commessi sino alla data del 2 maggio 2006). Il giudice di merito, quindi, ha dovuto necessariamente scindere il provvedimento di esecuzione di pene concorrenti, al fine di verificare quali reati potessero godere del beneficio richiesto dal condannato;
in particolare, se tali reati fossero stati commessi dopo la data indicata dal legislatore. Il giudice dell'esecuzione, quindi, ritenuto che l'indulto poteva essere astrattamente concesso solo al reato sub 1, ha evidenziato che la relativa pena risultava già interamente espiata in regime di custodia cautelare eseguito dal 5 maggio 1997 al 4 maggio 2000 e che, inoltre, tale pena presofferta non poteva essere computata ai reati sub 2, in quanto commessi successivamente a quelli sub 1. L'art. 657, comma 4, cod proc. pen., infatti, limita rigorosamente la possibilità di computare la custodia cautelare subita o la pena espiata per reato diverso al dato cronologico che la custodia e la espiazione anzidette siano successive alla commissione del reato per il quale deve essere determinata la pena da eseguire. La ratio di tale limitazione è quella di non consentire ad alcuno di fruire di crediti di pena che possano agevolare la commissione di fatti criminosi nella consapevolezza dell'assenza di conseguenze sanzionatorie. 2. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della cassa delle ammende di una somma determinata, equamente, in euro 3.000,00, tenuto conto che non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità» (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 22/02/2022
ette/sentite le conclusioni del PG Penale Sent. Sez. 1 Num. 20464 Anno 2022 Presidente: ZAZA CARLO Relatore: FIORDALISI DOMENICO Data Udienza: 22/02/2022 Il Procuratore generale, Lucia Odello, chiede dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. RO Lo CO ricorre avverso l'ordinanza del 12 aprile 2021 della Corte di assise di appello di Palermo che, quale giudice dell'esecuzione, ha rigettato l'opposizione ex art. 667, comma 4, cod. proc. pen. avverso il provvedimento del 28 gennaio 2021, con il quale era stata rigettata la richiesta di applicazione dell'indulto ai sensi dell'art. 1, legge 31 luglio 2006, n. 241, con riferimento ai seguenti reati, oggetto del provvedimento di esecuzione di pene concorrenti della Procura generale della Repubblica presso la Corte di appello di Palermo del 16 settembre 2020: 1) associazione del delinquere, ai sensi dell'art. 416 cod. pen., commesso fino a luglio 2016, e detenzione illegale di armi, ai sensi dell'art. 10 legge 14 ottobre 1974, n. 497, commesso nel 1995 e 1996, giudicati dalla Corte di assise di appello di Palermo con sentenza del 6 dicembre 2000, definitiva il 24 gennaio 2002, che aveva irrogato la pena di anni tre di reclusione ed euro 516,46 di multa;
2) associazione per delinquere di tipo mafioso ed estorsione aggravata, ai sensi degli artt. 416 bis e 629 cod. pen., commessi fino al 13 marzo 2015, giudicati dalla Corte di assise dì appello di Palermo con sentenza del 16 novembre 2017, che aveva irrogato la pena di anni dieci, mesi sei e giorni venti di reclusione. La Corte ha argomentato sul fatto che l'indulto non era in concreto applicabile neanche alla prima condanna alla pena già espiata e ha così applicato il disposto dell'art. 657, comma 4, cod. proc. pen., computando solo la custodia cautelare e le pene espiate dopo la commissione del reato per il quale doveva essere determinata la pena da eseguire. 2. Il ricorrente denuncia inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, con riferimento agli arti. 663 e 657 cod. proc. pen., e vizio di motivazione dell'ordinanza impugnata, perché il giudice dell'esecuzione avrebbe in maniera errata affermato che non a tutti i reati di cui al provvedimento di esecuzione di pene concorrenti poteva essere applicato il beneficio dell'indulto. In particolare, il ricorrente contesta il provvedimento impugnato, nella parte in cui il giudice dell'esecuzione ha evidenziato che l'unica pena in ordine alla quale sarebbe stato possibile applicare l'indulto era stata già interamente espiata in regime di custodia cautelare dal 5 maggio 1997 al 4 maggio 2000, non potendosi 2 imputare tale presofferto all'altra pena oggetto dell'istanza, non solo perché era riferita a reati commessi dopo il termine stabilito dalla legge n. 241 del 1990, ma anche perché, ai sensi dell'art. 657, comma 4, cod. proc. pen., era riferita a reati commessi successivamente a quelli cui si riferiva il presofferto. Il ricorrente, invece, evidenzia che, a seguito del provvedimento ex art. 663 cod. proc. pen., il giudice dell'esecuzione si sarebbe dovuto limitare ad applicare l'istituto dell'indulto, senza procedere a diversificare tra pena da espiare e pena già espiata, posto che la pena doveva considerarsi unica. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile. Il Collegio evidenzia che le doglianze sollevate con l'impugnazione siano manifestamente infondate e del tutto generiche, in quanto non si confrontano compiutamente con la motivazione del provvedimento impugnato né con la normativa di riferimento, che risulta essere stata correttamente applicata dal giudice di merito. A tal fine, giova evidenziare che il ricorso per cassazione che deduca inosservanza od erronea applicazione di legge è inammissibile per manifesta infondatezza ove sia connotato da evidenti errori di diritto nell'interpretazione della norma posta a sostegno del ricorso, come accade allorché si invochi una norma inesistente nell'ordinamento o si disconosca l'esistenza o il senso assolutamente univoco di una determinata disposizione di legge, ovvero ancora si riproponga una questione già costantemente decisa dalla Corte di cassazione in senso opposto a quello sostenuto dal ricorrente, senza addurre motivi nuovi o diversi;
mentre il ricorso che deduca vizi di motivazione - ove consentiti e dotati della necessaria specificità ex art. 581, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. - è inammissibile per manifesta infondatezza se muove censure o critiche sostanzialmente vuote di significato in quanto manifestamente contrastate dagli atti processuali, come avviene nel caso in cui si attribuisca alla motivazione della decisione impugnata un contenuto letterale, logico e critico radicalmente diverso da quello reale (Sez. 2, n. 17281 del 08/01/2019, Delle Cave, Rv. 276916). Nel caso di specie, il giudice dell'esecuzione ha correttamente evidenziato che l'assunto difensivo secondo il quale l'indulto poteva e doveva essere applicato a tutti i reati cui era riferita la pena risultante dal provvedimento di cumulo del pubblico ministero, nonostante questi fossero stati commessi in tempi diversi (anche successivamente al 2 maggio 2006), era del tutto destituita di fondamento, poiché in contrasto con il dato letterale dell'art. 1, comma 1, legge n. 241 del 2006 (che limita l'applicazione del beneficio ai soli reati 3 commessi sino alla data del 2 maggio 2006). Il giudice di merito, quindi, ha dovuto necessariamente scindere il provvedimento di esecuzione di pene concorrenti, al fine di verificare quali reati potessero godere del beneficio richiesto dal condannato;
in particolare, se tali reati fossero stati commessi dopo la data indicata dal legislatore. Il giudice dell'esecuzione, quindi, ritenuto che l'indulto poteva essere astrattamente concesso solo al reato sub 1, ha evidenziato che la relativa pena risultava già interamente espiata in regime di custodia cautelare eseguito dal 5 maggio 1997 al 4 maggio 2000 e che, inoltre, tale pena presofferta non poteva essere computata ai reati sub 2, in quanto commessi successivamente a quelli sub 1. L'art. 657, comma 4, cod proc. pen., infatti, limita rigorosamente la possibilità di computare la custodia cautelare subita o la pena espiata per reato diverso al dato cronologico che la custodia e la espiazione anzidette siano successive alla commissione del reato per il quale deve essere determinata la pena da eseguire. La ratio di tale limitazione è quella di non consentire ad alcuno di fruire di crediti di pena che possano agevolare la commissione di fatti criminosi nella consapevolezza dell'assenza di conseguenze sanzionatorie. 2. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della cassa delle ammende di una somma determinata, equamente, in euro 3.000,00, tenuto conto che non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità» (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 22/02/2022