a) articolo 13, comma 8, del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8 , convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82 ; b) articolo 33, comma 5, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 , e successive modificazioni ((, nel limite, per il personale di Esercito italiano, Marina militare, Aeronautica militare e Arma dei Carabinieri, delle posizioni organiche previste per il ruolo e il grado, vacanti nella sede di richiesta destinazione. In costanza di riconoscimento del diritto previsto da tale norma, il personale dell'Esercito italiano, della Marina militare, dell'Aeronautica militare e dell'Arma dei carabinieri interessato non e' impiegabile in operazioni in ambito internazionale o in attivita' addestrative propedeutiche alle stesse)) ; c) articolo 78, comma 6, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 ; d) articolo 108 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 ; e) articolo 3, comma 1, della legge 27 marzo 2001, n. 97 . 2. Al personale dell'Arma dei carabinieri continuano ad applicarsi le seguenti norme:
a) articolo 81 della legge 1° aprile 1981, n. 121 ; b) articolo 33 del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574 ; c) articoli 8 e 11 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271 ; d) articolo 3 del decreto-legge 29 ottobre 1991, n. 345 , convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 1991, n. 410 ; e) articolo 1, commi 553 , 554 , 555 e 556, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 .