Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 25/03/2025, n. 1146 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1146 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome Del Popolo Italiano
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati: dott. Gennaro Iacone Presidente dott.ssa Maria Chiodi Consigliere dott.ssa Milena Cortigiano Consigliere relatore riunita in camera di consiglio pronuncia all'udienza del 25/03/2025
SENTENZA con motivazione contestuale nella causa civile iscritta al n. 800/2024 Ruolo Generale Sezione lavoro
TRA
, rappresentato e difeso, come da procura in atti, dall'avvocato Parte_1
GIOVANNI RINALDI ed elettivamente domiciliato presso lo studio del suo difensore
APPELLANTE
E
, in persona del p.t. Controparte_1 CP_2
APPELLATO
In fatto e in diritto
Con ricorso depositato in data 29/03/2024 l'appellante in epigrafe indicato ha impugnato la sentenza n. 3821/2023, con la quale il Tribunale di , in funzione di giudice del lavoro, aveva accolto solo parzialmente le domande avanzate da nei confronti di Parte_1
con ricorso ex art. 414 c.p.c. del 4.4.2023. Controparte_1
L'appellato non si è costituito. Controparte_1
Parte appellante non è mai comparsa, né alla udienza di discussione dell'11.3.2025, né all'odierna udienza, nonostante la rituale comunicazione del rinvio ex art. 348 c.p.c..
La Corte, quindi, decide la causa come da dispositivo con contestuale motivazione.
Trova applicazione nella presente controversia la disposizione di cui all'art. 348 c.p.c., che sancisce l'improcedibilità dell'appello nel caso che l'appellante, pur costituito in giudizio, non comparisca né alla prima udienza, né a quella successiva di cui gli sia stata data comunicazione.
Quanto alla forma del provvedimento da adottare si rileva che, poiché nel rito del lavoro “l'intera attività processuale si svolge in secondo grado davanti al Collegio, tutto questo procedimento viene unificato e l'improcedibilità accertata dal Giudice viene dichiarata con sentenza” (cfr. Cass. SU
5839/93 in motivazione).
Nella specie, poiché l'appellante non è comparso all'udienza fissata per la discussione, né all'odierna udienza, pur avendo avuto rituale comunicazione del rinvio, l'impugnazione dev'essere dichiarata improcedibile.
Tale pronuncia precede ed assorbe ogni ulteriore valutazione.
Solo ad abundantiam, si rileva che l'appellante non ha dimostrato di aver notificato l'appello.
Nulla sulle spese nei confronti della parte appellata.
Stante l'epoca di deposito dell'appello, deve darsi atto della sussistenza del presupposto processuale per l'applicabilità dell'art.1 comma 17 legge 228/2012 che ha aggiunto il comma 1-quater al DPR
n.115 del 2002.
P.Q.M.
La Corte così provvede:
a) dichiara l'improcedibilità dell'appello;
b) nulla sulle spese.
Ai sensi dell'art.13, comma 1-quater, dpr n.115/2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della Legge
24 dicembre 2012, n. 228 dà atto della sussistenza del presupposto processuale per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello principale a norma dell'art. 13 comma 1 bis cit..
Napoli, 25/03/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
dott.ssa Milena Cortigiano dott. Gennaro Iacone