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Sentenza 4 giugno 2025
Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Isernia, sentenza 04/06/2025, n. 137 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Isernia |
| Numero : | 137 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI ISERNIA
Verbale di udienza
All'udienza del 04/06/2025 davanti all'avv. Francesco Morigine, Giudice onorario, è stata chiamata la causa iscritta al RG n. 493/2018
Sono presenti l'avv. Tedeschi in sostituzione dell'avv. Carlomagno e l'avv.
Bontempo.
I procuratori delle parti, precisate le conclusioni riportandosi ai propri scritti difensivi, discutono la causa.
Il Giudice, si ritira in camera di consiglio.
Il Giudice onorario avv. Francesco Morigine
All'esito della camera di consiglio il giudice, alle ore 17:56, dando lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, in assenza delle parti pronuncia la seguente sentenza:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Isernia, Sezione Civile, in composizione monocratica nella persona dell'avv. Francesco Morigine, giudice onorario, nella camera di consiglio del 4 giugno 2025 all'esito dell'udienza, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado, rubricata al numero di ruolo 493/2018 tra
), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 P.IVA_1
CARLOMAGNO ALESSANDRA, contro
), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. BONTEMPO
GEMMA
-====== Si premette che la parte dello svolgimento del processo viene omessa, alla luce del nuovo testo dell'art. 132, comma 2, numero 4, cod. proc. civ. nel quale non è più indicata, fra i contenuti della sentenza, la "esposizione dello svolgimento del processo".
Inoltre, la causa verrà decisa sui soli profili ritenuti direttamente rilevanti ai fini della decisione, in ossequio a Cass. civ., Sez. I, Sentenza, 15/04/2011,
n. 8767 (rv. 617976: “Al fine di adempiere all'obbligo della motivazione, il giudice del merito non è tenuto a valutare singolarmente tutte le risultanze processuali ed a confutare tutte le argomentazioni prospettate dalle parti, essendo invece sufficiente che egli, dopo
aver vagliato le une e le altre nel loro complesso, indichi gli elementi sui quali intende fondare il proprio convincimento, dovendosi ritenere disattesi, per implicito, tutti gli altri rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata”)
-======
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 22 maggio 2018, , Amministratore Parte_1
Unico della ha proposto opposizione avverso l'ordinanza- Controparte_2
ingiunzione prot. 6421/2018, ordinanza con la quale veniva intimato il pagamento di € 2.066, emessa in conseguenza del verbale di accertamento n. 06/2018 elevato dal gruppo Carabinieri Forestale.
Con il citato verbale n. 06/2018, il Gruppo Carabinieri Forestale sul depuratore del Comune di Agnone in località “Villacanale” aveva accertato la violazione dell'art. 190, co. 1, D.lgs. 152/2006 per la tenuta incompleta del registro di carico/scarico dei rifiuti non pericolosi da parte di impresa con numero di dipendenti inferiore a 15 e sanzionato il comportamento, a mente dell'art. 258, co. 3, del medesimo decreto legislativo.
Costituitasi in giudizio, la ha chiesto il rigetto del ricorso. CP_1
Il ricorrente preliminarmente eccepisce la nullità della notifica nei suoi confronti, essendo l'atto notificato non personalmente, ma alla PEC aziendale.
Ma, richiamato l'art, 156, co. 3°, c.p.c., la nullità non può mai essere pronunciata se l'atto ha raggiunto lo scopo a cui è destinato. Nella fattispecie, proponendo l'opposizione, il ricorrente ha sanato la nullità dando prova del raggiungimento dello scopo a cui il processo notificatorio è diretto:
2 la conoscenza legale dell'atto.
Nel merito il ricorrente eccepisce la carenza di legittimazione passiva della
– e sua in quanto amministratore della -, essendo la CP_2 CP_2 CP_2
oggetto di una cessione di quote.
Ma la vicenda societaria è del tutto irrilevante, essendo i fatti chiaramente addebitati alla e, per l'effetto, all'amministratore . CP_2 Pt_1
Quanto alla contestazione della nullità del provvedimento impugnato, che non chiarirebbe quali sarebbero i fatti produttivi della sanzione, occorre osservare che è lo stesso ricorrente a citare l'addebito: “i rifiuti relativi all'operazione di carico n.10 del 19.05.2016 annotata sul registro di carico e scarico relativo al depuratore sito in località Fontesabuco non risultavano scaricati nel rispetto della tempistica prevista dall'art. 183 comma 1 lett.
Bb/2 D. Lgs 152/2006” (ricorso, pag. 5).
In sintesi, dalla lettura emerge con chiarezza la contestazione formulata:
“tenuta irregolare del registro di carico e scarico dei rifiuti non pericolosi da parte di impresa con un numero inferiore a 15 dipendenti, poiché i rifiuti relativi alle operazioni di n. 01 del 04.09.2014, n. 02 del
22.10.2014, n. 03 del 26.11.2014, n. 04 del 31.12.2014, n. 05 dell'11.02.2015, n. 06 del 12.03.2015, n. 07 del 23.04.2015,n. 08 del
30.06.2015, n. 09 del 15.09.2015, n. 10 del 02.02.2016, n. 11 del
18.03.2016 non risultavano nel rispetto della tempistica di cui all'art. 183, comma 1/bb/2 del D.lgs. n. 152/2006 ss.mm.ii ”.
Ai sensi dell'art. 190, comma 1, del D.Lgs. n. 152/2006 è dunque contestata la “omessa o irregolare tenuta del registro di carico e scarico per rifiuti non pericolosi da parte di impresa con meno di 15 dipendenti”. La prova fornita
è costituita dalla documentazione in atti, ovvero la copia del registro di carico e scarico dei rifiuti da cui si evidenzia l'annotazione del carico, ma non dello scarico di tali rifiuti.
Ne deriva il rigetto del ricorso.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo in applicazione del DM 55/2014 con esclusione del compenso per la fase istruttoria.
PQM
3 Il Tribunale di Isernia, in composizione monocratica, in persona dell'avv.
Francesco Morigine, giudice onorario, definitivamente pronunciando nella causa promossa da contro , Parte_1 Controparte_1
iscritta al RG 493/2018 rigetta il ricorso e condanna alla rifusione delle spese di lite che liquida in € Parte_1
1.701,00 per compensi oltre alle spese generali nella misura del 15%, ed accessori.
Così deciso in Isernia, nella camera di consiglio del 4 giugno 2025
Il Giudice onorario avv. Francesco Morigine
4
Verbale di udienza
All'udienza del 04/06/2025 davanti all'avv. Francesco Morigine, Giudice onorario, è stata chiamata la causa iscritta al RG n. 493/2018
Sono presenti l'avv. Tedeschi in sostituzione dell'avv. Carlomagno e l'avv.
Bontempo.
I procuratori delle parti, precisate le conclusioni riportandosi ai propri scritti difensivi, discutono la causa.
Il Giudice, si ritira in camera di consiglio.
Il Giudice onorario avv. Francesco Morigine
All'esito della camera di consiglio il giudice, alle ore 17:56, dando lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, in assenza delle parti pronuncia la seguente sentenza:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Isernia, Sezione Civile, in composizione monocratica nella persona dell'avv. Francesco Morigine, giudice onorario, nella camera di consiglio del 4 giugno 2025 all'esito dell'udienza, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado, rubricata al numero di ruolo 493/2018 tra
), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 P.IVA_1
CARLOMAGNO ALESSANDRA, contro
), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. BONTEMPO
GEMMA
-====== Si premette che la parte dello svolgimento del processo viene omessa, alla luce del nuovo testo dell'art. 132, comma 2, numero 4, cod. proc. civ. nel quale non è più indicata, fra i contenuti della sentenza, la "esposizione dello svolgimento del processo".
Inoltre, la causa verrà decisa sui soli profili ritenuti direttamente rilevanti ai fini della decisione, in ossequio a Cass. civ., Sez. I, Sentenza, 15/04/2011,
n. 8767 (rv. 617976: “Al fine di adempiere all'obbligo della motivazione, il giudice del merito non è tenuto a valutare singolarmente tutte le risultanze processuali ed a confutare tutte le argomentazioni prospettate dalle parti, essendo invece sufficiente che egli, dopo
aver vagliato le une e le altre nel loro complesso, indichi gli elementi sui quali intende fondare il proprio convincimento, dovendosi ritenere disattesi, per implicito, tutti gli altri rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata”)
-======
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 22 maggio 2018, , Amministratore Parte_1
Unico della ha proposto opposizione avverso l'ordinanza- Controparte_2
ingiunzione prot. 6421/2018, ordinanza con la quale veniva intimato il pagamento di € 2.066, emessa in conseguenza del verbale di accertamento n. 06/2018 elevato dal gruppo Carabinieri Forestale.
Con il citato verbale n. 06/2018, il Gruppo Carabinieri Forestale sul depuratore del Comune di Agnone in località “Villacanale” aveva accertato la violazione dell'art. 190, co. 1, D.lgs. 152/2006 per la tenuta incompleta del registro di carico/scarico dei rifiuti non pericolosi da parte di impresa con numero di dipendenti inferiore a 15 e sanzionato il comportamento, a mente dell'art. 258, co. 3, del medesimo decreto legislativo.
Costituitasi in giudizio, la ha chiesto il rigetto del ricorso. CP_1
Il ricorrente preliminarmente eccepisce la nullità della notifica nei suoi confronti, essendo l'atto notificato non personalmente, ma alla PEC aziendale.
Ma, richiamato l'art, 156, co. 3°, c.p.c., la nullità non può mai essere pronunciata se l'atto ha raggiunto lo scopo a cui è destinato. Nella fattispecie, proponendo l'opposizione, il ricorrente ha sanato la nullità dando prova del raggiungimento dello scopo a cui il processo notificatorio è diretto:
2 la conoscenza legale dell'atto.
Nel merito il ricorrente eccepisce la carenza di legittimazione passiva della
– e sua in quanto amministratore della -, essendo la CP_2 CP_2 CP_2
oggetto di una cessione di quote.
Ma la vicenda societaria è del tutto irrilevante, essendo i fatti chiaramente addebitati alla e, per l'effetto, all'amministratore . CP_2 Pt_1
Quanto alla contestazione della nullità del provvedimento impugnato, che non chiarirebbe quali sarebbero i fatti produttivi della sanzione, occorre osservare che è lo stesso ricorrente a citare l'addebito: “i rifiuti relativi all'operazione di carico n.10 del 19.05.2016 annotata sul registro di carico e scarico relativo al depuratore sito in località Fontesabuco non risultavano scaricati nel rispetto della tempistica prevista dall'art. 183 comma 1 lett.
Bb/2 D. Lgs 152/2006” (ricorso, pag. 5).
In sintesi, dalla lettura emerge con chiarezza la contestazione formulata:
“tenuta irregolare del registro di carico e scarico dei rifiuti non pericolosi da parte di impresa con un numero inferiore a 15 dipendenti, poiché i rifiuti relativi alle operazioni di
22.10.2014, n. 03 del 26.11.2014, n. 04 del 31.12.2014, n. 05 dell'11.02.2015, n. 06 del 12.03.2015, n. 07 del 23.04.2015,n. 08 del
30.06.2015, n. 09 del 15.09.2015, n. 10 del 02.02.2016, n. 11 del
18.03.2016 non risultavano
Ai sensi dell'art. 190, comma 1, del D.Lgs. n. 152/2006 è dunque contestata la “omessa o irregolare tenuta del registro di carico e scarico per rifiuti non pericolosi da parte di impresa con meno di 15 dipendenti”. La prova fornita
è costituita dalla documentazione in atti, ovvero la copia del registro di carico e scarico dei rifiuti da cui si evidenzia l'annotazione del carico, ma non dello scarico di tali rifiuti.
Ne deriva il rigetto del ricorso.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo in applicazione del DM 55/2014 con esclusione del compenso per la fase istruttoria.
PQM
3 Il Tribunale di Isernia, in composizione monocratica, in persona dell'avv.
Francesco Morigine, giudice onorario, definitivamente pronunciando nella causa promossa da contro , Parte_1 Controparte_1
iscritta al RG 493/2018 rigetta il ricorso e condanna alla rifusione delle spese di lite che liquida in € Parte_1
1.701,00 per compensi oltre alle spese generali nella misura del 15%, ed accessori.
Così deciso in Isernia, nella camera di consiglio del 4 giugno 2025
Il Giudice onorario avv. Francesco Morigine
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