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Sentenza 22 aprile 2025
Sentenza 22 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palmi, sentenza 22/04/2025, n. 212 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palmi |
| Numero : | 212 |
| Data del deposito : | 22 aprile 2025 |
Testo completo
Nr. 1391 /2023 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di PALMI
Sezione Civile riunito in camera di consiglio e composto dai sigg. magistrati dott. Piero Viola Presidente dott. Mariano Carella Giudice dott.ssa Emanuela Ruscio Giudice rel. ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1391 dell'anno 2023 del Ruolo Generale degli
Affari Contenziosi, chiamata all'udienza del 17.4.25, vertente tra
(c.f. ), nato a [...] Parte_1 CodiceFiscale_1
(RC) il 26.07.1956,, rappresentato e difeso dall'avv. ROBERTO SACCOMANNO del
Foro di Palmi giusta procura in atti
-ricorrente -
E
nata a [...] , il [...] e residente a Controparte_1
RN (RC) , Via Provinciale , n.° 35 c.f.: rappresentata e C.F._2
difesa dall'avv. STEFANIA GULLO del Foro di Palmi giusta procura in atti
- resistente-
Oggetto: ricorso ex art 473 bic .29- Istanza per la revisione dell'assegno divorzile.
Conclusioni: come da verbale di udienza del 17.4.25
* * * RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 9.11.23 il sig. , premesso Parte_1
che con sentenza n.410/2017 emessa in data 26.4.2017 il Tribunale di Palmi pronunciava la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti e fissava un assegno divorzile pari ad euro 200 a favore della sig.ra Controparte_1
ha chiesto la modifica delle statuizioni della sentenza citata in ragione della modifica in pius delle proprie condizioni economiche avendo proceduto al pensionamento nel mese di settembre 2023 e ricevendo mensilmente la somma di euro 885,60 somma con la quale non riteneva di potere affrontare più gli impegni economici precedentemente assunti.
Deduceva con l'atto introduttivo che la moglie, in violazione alle disposizioni di legge, non aveva provveduto né si era impegnata a rivenire alcuna attività lavorativa, ma soprattutto aveva scientemente violato il dovere di lealtà nei confronti dell'ex coniuge in quanto a seguito di sua denuncia lo stesso era stato rinviato a giudizio per i reati di cui all'art 570 cp 12 sexies ed era stato assolto per inesistenza degli sessi fatti.
Concludeva per la revoca dell'assegno .
Si costituiva in giudizio la sig.ra contestando la domanda per come CP_1
formulata, evidenziando che di fatto l'importo dell'assegno di mantenimento era l'importo rihciesto dallo stesso in sede di divorzio in ragione proprio dell'esiguo Pt_1
reddito che lui percepiva ( circa 100 euro in più della pensione), mentre la ex moglie non svolgeva alcuna attività lavorativa, ne derivava in maniera evidenza che lo stesso con il pensionamento non aveva peggiorato la propria condizione economica. Quanto poi alla contestazione relativa alla mancata ricerca di attività lavorativa, precisava che la barbaro in ragione della età avanzata e della sua assenza dal mondo del lavoro non si era trovata nella condizioni di potere ottenere un lavoro a prescindere dalla sua volontà, e precisando che nessuna violazione del dovere di lealtà si poteva dire realizzata in quanto lo era stato rinviato a giudizio solo per una parte dei delitti Pt_1
oggetto di querela, concludeva per il rigetto della domanda. Dopo la comparizione delle parti e durante l'istruttoria le parti concordemente accettava la proposta del tribunale di riduzione dell'assegno ad euro 150,00 e la causa all'udienza del 17.4.25 la causa veniva rimessa per la decisione al collegio sulla richiesta concorde delle parti.
*****
Passando al vaglio le questioni poste all'attenzione del tribunale, ritiene il
Collegio che non vi sia che da prendere atto e confermare l'accordo raggiunto dalle parti in udienza quanto alla modifica della condizioni economiche stabilite nella sentenza n. 410/2017 del Tribunale di Palmi e precisamente la riduzione dell'assegno divorzile posto a favore della nella misura di euro 150,00. CP_1
In ragione della situazione di fatto tra le parti il tribunale ritiene che sussistano giusti motivi per compensare interamente le spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Palmi, definitivamente pronunciando sulla domanda di modifica delle condizioni di divorzio proposta da ontro Parte_2 Controparte_1
così provvede:
-accoglie la domanda secondo le causali di cui in parte motiva e, per l'effetto, a modifica delle condizioni fissate nella sentenza n.410/2017 pronunciata dal Tribunale di Palmi sia previsto l'assegno divorzile a favore della sig.ra nella misura di CP_1
euro 150,00. le spese di lite sono compensate tra le parti.
Palmi, così deciso nella camera di consiglio del 17.4.25
Il Giudice rel. Il Presidente
DR.ssa Emanuela Ruscio dott. Piero Viola
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di PALMI
Sezione Civile riunito in camera di consiglio e composto dai sigg. magistrati dott. Piero Viola Presidente dott. Mariano Carella Giudice dott.ssa Emanuela Ruscio Giudice rel. ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1391 dell'anno 2023 del Ruolo Generale degli
Affari Contenziosi, chiamata all'udienza del 17.4.25, vertente tra
(c.f. ), nato a [...] Parte_1 CodiceFiscale_1
(RC) il 26.07.1956,, rappresentato e difeso dall'avv. ROBERTO SACCOMANNO del
Foro di Palmi giusta procura in atti
-ricorrente -
E
nata a [...] , il [...] e residente a Controparte_1
RN (RC) , Via Provinciale , n.° 35 c.f.: rappresentata e C.F._2
difesa dall'avv. STEFANIA GULLO del Foro di Palmi giusta procura in atti
- resistente-
Oggetto: ricorso ex art 473 bic .29- Istanza per la revisione dell'assegno divorzile.
Conclusioni: come da verbale di udienza del 17.4.25
* * * RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 9.11.23 il sig. , premesso Parte_1
che con sentenza n.410/2017 emessa in data 26.4.2017 il Tribunale di Palmi pronunciava la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti e fissava un assegno divorzile pari ad euro 200 a favore della sig.ra Controparte_1
ha chiesto la modifica delle statuizioni della sentenza citata in ragione della modifica in pius delle proprie condizioni economiche avendo proceduto al pensionamento nel mese di settembre 2023 e ricevendo mensilmente la somma di euro 885,60 somma con la quale non riteneva di potere affrontare più gli impegni economici precedentemente assunti.
Deduceva con l'atto introduttivo che la moglie, in violazione alle disposizioni di legge, non aveva provveduto né si era impegnata a rivenire alcuna attività lavorativa, ma soprattutto aveva scientemente violato il dovere di lealtà nei confronti dell'ex coniuge in quanto a seguito di sua denuncia lo stesso era stato rinviato a giudizio per i reati di cui all'art 570 cp 12 sexies ed era stato assolto per inesistenza degli sessi fatti.
Concludeva per la revoca dell'assegno .
Si costituiva in giudizio la sig.ra contestando la domanda per come CP_1
formulata, evidenziando che di fatto l'importo dell'assegno di mantenimento era l'importo rihciesto dallo stesso in sede di divorzio in ragione proprio dell'esiguo Pt_1
reddito che lui percepiva ( circa 100 euro in più della pensione), mentre la ex moglie non svolgeva alcuna attività lavorativa, ne derivava in maniera evidenza che lo stesso con il pensionamento non aveva peggiorato la propria condizione economica. Quanto poi alla contestazione relativa alla mancata ricerca di attività lavorativa, precisava che la barbaro in ragione della età avanzata e della sua assenza dal mondo del lavoro non si era trovata nella condizioni di potere ottenere un lavoro a prescindere dalla sua volontà, e precisando che nessuna violazione del dovere di lealtà si poteva dire realizzata in quanto lo era stato rinviato a giudizio solo per una parte dei delitti Pt_1
oggetto di querela, concludeva per il rigetto della domanda. Dopo la comparizione delle parti e durante l'istruttoria le parti concordemente accettava la proposta del tribunale di riduzione dell'assegno ad euro 150,00 e la causa all'udienza del 17.4.25 la causa veniva rimessa per la decisione al collegio sulla richiesta concorde delle parti.
*****
Passando al vaglio le questioni poste all'attenzione del tribunale, ritiene il
Collegio che non vi sia che da prendere atto e confermare l'accordo raggiunto dalle parti in udienza quanto alla modifica della condizioni economiche stabilite nella sentenza n. 410/2017 del Tribunale di Palmi e precisamente la riduzione dell'assegno divorzile posto a favore della nella misura di euro 150,00. CP_1
In ragione della situazione di fatto tra le parti il tribunale ritiene che sussistano giusti motivi per compensare interamente le spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Palmi, definitivamente pronunciando sulla domanda di modifica delle condizioni di divorzio proposta da ontro Parte_2 Controparte_1
così provvede:
-accoglie la domanda secondo le causali di cui in parte motiva e, per l'effetto, a modifica delle condizioni fissate nella sentenza n.410/2017 pronunciata dal Tribunale di Palmi sia previsto l'assegno divorzile a favore della sig.ra nella misura di CP_1
euro 150,00. le spese di lite sono compensate tra le parti.
Palmi, così deciso nella camera di consiglio del 17.4.25
Il Giudice rel. Il Presidente
DR.ssa Emanuela Ruscio dott. Piero Viola