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Sentenza 26 marzo 2025
Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 26/03/2025, n. 547 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 547 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Castrovillari - Sezione civile - in composizione monocratica ed in persona della Giudice, Dott.ssa Simona Graziuso, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 964/2015 R.Gen.Aff.Cont. pendente
TRA
AVV. (c.f.: ) rappresentato e difeso da Parte_1 C.F._1
se stesso ex art.86 c.p.c.
ATTORE
E
(c.f.: ) rappresentato e difeso in virtù di procura Controparte_1 C.F._2 in atti dall'Avv. Mazzia Giovanni
CONVENUTO
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
L'avvocato con atto di riassunzione notificato ad in data Parte_1 Controparte_1
22/4/2015 ha esposto:
- di aver svolto in favore di attività stragiudiziale al fine di ottenere da Controparte_1 [...]
l'indennizzo dei danni dallo stesso subiti in occasione dell'incendio Controparte_2 dell'immobile di sua proprietà in data 09/02/2012, coperto dal contratto di assicurazione contro i danni stipulato con la predetta società;
- di aver espletato una copiosa attività che nel giro di pochi mesi aveva consentito all' CP_1 di ottenere dalla compagnia assicuratrice il pagamento dell'indennizzo di € 131.000,00;
- che le competenze e le spese per la predetta attività ammontavano a € 17.025,77, ivi inclusi gli accessori di legge, secondo la parcella allegata agli atti di causa, corredata del parere di congruità del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati del Foro di Paola in data
30/07/2012;
- di avere richiesto e conseguito dal Tribunale di Paola il decreto ingiuntivo n. 207/2013, in danno di , per il pagamento del corrispettivo delle predette prestazioni Controparte_1
professionali;
- che aveva proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo eccependo, Controparte_1 in via preliminare, l'incompetenza per territorio del Tribunale adito e chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo;
- che il Tribunale di Paola, con sentenza del 23/01/2015, riconosciuta la propria incompetenza territoriale, aveva revocato il decreto ingiuntivo n. 758/2020, assegnando alle parti termine di tre mesi per la riassunzione del giudizio innanzi al Tribunale competente.
L'Avv. nel riassumere il giudizio ha rassegnato le seguenti conclusioni: “Voglia Parte_1
l'Onorevole Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, accogliere la presente domanda giudiziale per i motivi esposti in premessa e, quindi, accertare e dichiarare, la sussistenza del rapporto di mandato professionale tra l'attore ed il convenuto
e l'espletamento da parte dell'avvocato , in favore del sig. , di tutte Parte_1 Controparte_1 le attività professionali incluse nella parcella oggetto di causa;
per l'effetto, voglia condannare il convenuto al pagamento in favore dell'attore della somma complessiva di €
17.025,77, o di quella maggiore o minore, comunque dovuta, risultante in corso di giudizio, oltre interessi decorrenti dal 27/02/2013 e rivalutazione monetaria, a titolo di competenze professionali. Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio e con condanna alla lite temeraria da quantificarsi equitativamente.”
si è costituito in giudizio con comparsa depositata in data 8/7/2015 con la Controparte_1 quale ha sostenuto di non aver mai conferito mandato all'Avv. e ha, altresì, Parte_1 contestato l'ammontare del compenso richiesto e ha, pertanto, chiesto al Tribunale di
“rigettare la domanda giudiziale proposta dall'Avv. perché infondata in fatto e in Parte_1
diritto e, comunque, eccessiva. In subordine, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda contenere la stessa nei limiti di proporzionalità e ragionevolezza, in base alla natura del servizio professionale e alla attività effettivamente svolta. Con vittoria di spese e competenze del giudizio.”
Esperita l'istruttoria mediante produzioni documentali, le parti hanno precisato le conclusioni e la causa è stata trattenuta in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di scritti difensivi conclusionali.
Il Tribunale ritiene che la domanda proposta sia fondata. Occorre premettere, in linea di principio, che:
- “La dichiarazione di incompetenza del giudice che ha emanato il decreto ingiuntivo, pronunciata in sede di opposizione allo stesso, contiene, ancorché implicita, la declaratoria di invalidità del decreto medesimo, sicché la tempestiva riassunzione dinanzi al giudice competente non concerne la causa di opposizione, appartenente alla competenza funzionale e inderogabile del giudice che ha emesso l'ingiunzione e da questo definita con la sentenza dichiarativa di incompetenza, ma la causa relativa alla pretesa azionata dal creditore, quale causa soggetta alla decisione secondo le regole della cognizione ordinaria piena;
ne consegue che, in seguito alla declaratoria di incompetenza del giudice adìto in sede monitoria, caducato il decreto ingiuntivo, non viene meno la prospettiva della prosecuzione, dinanzi al giudice indicato come competente, ai sensi dell'art.50 c.p.c., del giudizio di merito, che è destinato a proseguire nelle forme del procedimento ordinario
(Cass. Civ. Sez. 3, 22/12/2021, n. 41230);
- “A seguito della tempestiva riassunzione della causa davanti al giudice dichiarato competente, ai sensi dell'art. 50 cod. proc. civ., devono ritenersi utilizzabili gli atti istruttori
(...) disposti ed espletati dal giudice che ha dichiarato la propria incompetenza, considerato che tale declaratoria non spiega di per sè effetti invalidanti sugli atti medesimi e che la riassunzione determina la prosecuzione del processo originariamente instaurato.” (Cass.
Civ. Sez. 1, 10/05/2013, n. 11234);
- “In tema di prestazioni professionali, la parcella corredata dal parere del consiglio dell'ordine, sulla base della quale il professionista abbia ottenuto il decreto ingiuntivo contro il cliente, se è vincolante per il giudice nella fase monitoria, non lo è nel giudizio di opposizione, poiché il parere attesta la conformità della parcella stessa alla tariffa legalmente approvata ma non prova, in caso di contestazione del debitore, la effettiva esecuzione delle prestazioni in essa indicate, ne' è vincolante per il giudice della cognizione in ordine alla liquidazione degli onorari. Ne consegue che la presunzione di veridicità da cui
è assistita la parcella riconosciuta conforme alla tariffa non esclude ne' inverte l'onere probatorio che incombe sul professionista creditore - ed attore in senso sostanziale - sia quanto alle prestazioni effettivamente eseguite che quanto alla misura degli importi richiesti.”
(Cass. Civ. Sez. 2, 04/04/2003, n. 5321);
- “Il rapporto di prestazione d'opera professionale postula il conferimento del relativo incarico in qualsiasi forma idonea a manifestare il consenso delle parti, sicchè, quando sia contestata la instaurazione di un siffatto rapporto, grava sull'attore l'onere di dimostrarne l'avvenuto conferimento, anche ricorrendo alla prova per presunzioni, mentre compete al giudice del merito valutare se gli elementi offerti, complessivamente considerati, siano in grado di fornire una valida prova presuntiva;
il risultato di tale accertamento, se adeguatamente e coerentemente motivato, si sottrae al sindacato di legittimità, che è invece ammissibile quando nella motivazione siano stati pretermessi, senza darne ragione, uno o più fattori aventi, per condivisibili massime di esperienza, una oggettiva portata indiziante.” (Cass.
Sez. 2, 24/01/2017, n. 1792).
Alla stregua dei predetti principi, sulla base dei documenti prodotti in atti, nonché dell'attività istruttoria compiuta nell'ambito del giudizio svoltosi dinanzi al Tribunale di Paola, oggetto di riassunzione, deve ritenersi provato che abbia conferito all'Avv. Controparte_1 Parte_1
l'incarico di assisterlo in via stragiudiziale per ottenere il pagamento dell'indennizzo riconducibile al contratto di assicurazione contro i danni stipulato dall' con CP_1 [...]
a seguito dell'incendio che aveva colpito l'immobile di sua proprietà in data Controparte_2
09/02/2012, evento coperto dal predetto contratto.
In particolare, occorre evidenziare che dai documenti prodotti a sostegno dell'istanza d'ingiunzione, risulta:
- che l'Avv. in data 2/4/2012 aveva trasmesso all'impresa assicuratrice missiva Parte_1
con richiesta di risarcimento e messa in mora;
- che tra l'Avv. e l'Ing. , perito dell' , erano intercorse Parte_1 Persona_1 CP_2 comunicazioni tramite p.e.c. riguardanti l'importo dell'indennizzo al fine della definizione della controversia insorgenda in via stragiudiziale;
- che l'Avv. aveva comunicato in data 28/6/2012 allo e in Parte_1 Parte_2 data 3/7/2012 a l'accettazione da parte dell' della proposta di Controparte_2 CP_1 liquidazione dell'indennizzo formulata dallo per conto dell' Parte_2 [...]
. CP_2
Il Tribunale ritiene che l'esecuzione delle predette prestazioni, provata in via documentale oltre che non specificamente contestata dall unitamente al possesso in capo al CP_1 professionista dell'ulteriore documentazione prodotta nel procedimento monitorio (e in particolare: polizza assicurativa, rapporto di intervento dei Vigili del fuoco, denuncia presentata da ai Carabinieri a seguito dell'incendio, perizia di parte redatta Controparte_1 dal Geom. per conto dell' riproduzioni fotografiche degli immobili danneggiati) Per_2 CP_1
costituiscano fatti noti, gravi e precisi, univocamente convergenti nella dimostrazione del conferimento da parte dell'odierno convenuto all'Avv. dell'incarico professionale Parte_1 relativo alla definizione in via stragiudiziale della controversia insorgenda con l'impresa assicuratrice. Ulteriori elementi indiziari sono desumibili, inoltre, dall'ingiustificata mancata presentazione dell' all'udienza fissata per l'espletamento dell'interrogatorio formale (art. 232 c.p.c.). CP_1
Il conferimento dell'incarico all'Avv. , per cui non è peraltro richiesta forma scritta Parte_1
ad substantiam, né ad probationem ha trovato, inoltre, riscontro nelle dichiarazioni rese dai testimoni sentiti dinanzi al Tribunale di Paola (in particolare: il teste , cugina Testimone_1 dell'Avv. e sua collaboratrice ha dichiarato: “Conosco il sig. o meglio, ho Parte_1 CP_1
avuto modo di parlare con lui al telefono. Conosco la vicenda controversa avendola studiata per ragioni di lavoro. Il sig. chiamava spesso lo studio dell'avv. Chianello… Confermo CP_1 che vi è stato il conferimento dell'incarico… Mi risulta che ci sia stato anche un incontro a
Cosenza alla presenza dei liquidatori della compagnia assicuratrice… Confermo che per la corrispondenza inoltrata veniva usato l'indirizzo della Italcostruzioni. È anche arrivato un pacco a studio per conto del sig. da parte della società contenente documenti…L'avv. CP_1
, dopo la fase consultiva, si occupò dello studio della polizza assicurativa. Poi c'è Parte_1
stato un incontro a Cosenza con i liquidatori della società assicurativa e si è arrivati alla transazione. Mi ricordo che la cifra offerta (131.000 euro) si è rivelata più alta della proposta iniziale e grazie all'intervento dell'avv. che sciolse alcuni problemi legati Parte_1 all'applicazione dei massimali a di altre clausole…Posso aggiungere che al telefono CP_1 manifestava soddisfazione per l'operato dell'avv. . Preciso che le telefonate Parte_1 avvenivano tra loro, anche alla mia presenza.”; il teste , moglie dell'Avv. Testimone_2
, ha dichiarato: “Conosco il sig. È il padre di una mia amica, Parte_1 Controparte_1 Per_3
Fu lei a contattarmi perché il padre aveva bisogno di un legale. Li misi in contatto
[...] con mio marito. Mi disse che si era incendiato l'appartamento del padre. Il sig. è CP_1 venuto allo studio dell'ing. sito a Cosenza. Ho accompagnato mio marito. Hanno Parte_2 discusso della causa. C'era anche il genero di Si è discusso con l'ing. del CP_1 Parte_2
risarcimento del danno. In mia presenza il sig. ha contattato più volte mio marito per CP_1 la causa. Hanno anche discusso della congruità del risarcimento all'uscita dell'incontro con il . Non so chi sia l'ing. Il sig. all'uscita dell'incontro ha espresso Parte_2 CP_3 CP_1 la sua fiducia all'avvocato.”; , cognata dell'Avv. , ha dichiarato: Parte_3 Parte_1
«...So di perché più volte mi sono trovata a studio quando lui ha telefonato... CP_1
Confermo il conferimento del mandato e l'appuntamento con l'ing. . So che a luglio Parte_2 del 2012 la pratica fu risolta dall'avvocato.” Cfr. verbali delle udienze del 22/7/2014 e
7/10/2014).
Deve, in definitiva, ritenersi provato che l'attore abbia prestato la propria attività professionale in favore del convenuto;
egli ha pertanto diritto al relativo compenso, la cui misura deve essere determinata alla stregua dei parametri di legge all'epoca vigenti (d.m.
8 aprile 2004, n. 127), in mancanza di una determinazione convenzionale delle parti, avuto riguardo allo scaglione delle pratiche stragiudiziali di valore compreso tra € 103.300,00 ed
€ 258.300,00, tenuto conto del valore della pratica, delle questioni trattate, nonché del pregio dell'opera prestata attestata dal notevole vantaggio economico conseguito dal cliente in un lasso di tempo ristretto.
Tanto premesso, alla luce delle risultanze istruttorie, deve ritenersi provato in quanto risultante dai documenti in atti, oltre che non specificamente contestato dalla controparte, che l'attività effettivamente svolta dall'attore sia consistita in:
- n° 2 consultazioni orali senza studio particolare, in relazione alla telefonata ricevuta allo scopo di procedere con la richiesta copia dei verbali di intervento dei Vigili del Fuoco e dei
Carabinieri e alla telefonata ricevuta allo scopo di valutare la necessità di avere perizia di parte ad opera geom. (compenso € 300,00); Per_2
- n° 2 pareri orali con informativa e studio particolare, in relazione alla richiesta di studio della polizza assicurativa per affrontare, in ottica collaborativa, al meglio l'intervento di sopralluogo del perito assicurativo, ing. (delegato ) e alla CP_3 Parte_2
richiesta studio polizza assicurativa per valutare la possibilità di intervento clausola assicurativa a garanzia dei terzi danneggiati dall'incendio (compenso € 1.270,00);
- n° 2 redazione lettera: in relazione alle missive con richiesta di risarcimento e messa in mora indirizzate all'impresa assicuratrice (compenso € 30,00);
- n° 24 comunicazioni telefoniche e telematiche: (compenso € 360,00);
- n° 1 esame e studio della pratica: (compenso € 1.685,00);
- n° 3 conferenza di trattazione: 3 ore o frazione di ore, in studio o telefoniche, con l'ing.
, l'ing. il dott. del servizio liquidativo (compenso Parte_2 CP_3 Per_4 CP_2
€180,00);
- n° 3 Conferenza di trattazione fuori studio: 3 ore di riunione presso lo Studio di Parte_2
Cosenza il 01/06/2012 allo scopo di definire la vertenza in sede stragiudiziale (compenso:
€ 375,00);
- n° 2 Redazione diffida: in relazione alla lettera di messa in mora del 28/03/2012 inviata alla sede legale della compagnia assicuratrice ed all'agenzia di GL BR (CS) e comunicazione e-mail del 23/07/2012 ore 18:05 inviata agli ingegneri e Parte_2 compenso € 1.380,00); CP_3 - n° 1 Assistenza stipulazione contratto: in relazione alla valutazione della proposta transattiva avanzata dalla compagnia , per il tramite dello , CP_2 Parte_2
studio polizza, confronto con normativa civilistica in materia, ricerca di giurisprudenza, parere sulla proposta, contatti con assistito e controparti per discussione e successiva accettazione proposta (compenso € 5.533,50) ;
- n° 1 Assistenza ad assemblea: assistenza al sig. nell'incontro presso lo Studio CP_1
di Cosenza il 01/06/2012 (compenso € 770,00) Parte_2
- n° 3 Indennità di trasferta: presso lo Studio di Cosenza il 01/06/2012 allo scopo Parte_2 di definire la vertenza in sede stragiudiziale (compenso € 90,00).
Deve, inoltre, essere riconosciuto il diritto fisso di €13,00 per posizione e archivio.
Ne consegue che deve essere condannato al pagamento in favore dell'Avv. Controparte_1
di € 11.966,50 per onorari, oltre rimborso forfetario sulle spese generali Parte_1
in ragione del 12,5% sull'importo degli onorari, iva e cpa, oltre interessi legali dalla data di costituzione in mora (27/02/2013).
Nulla può essere riconosciuto a titolo di rivalutazione monetaria, in assenza di prova del maggior danno ai sensi dell'art. 1224, comma 2, c.c. (cfr. sul punto Cass. Sez. 2,
30/07/2019, n. 20547).
Nella liquidazione delle spese di lite deve farsi applicazione dei parametri di cui alle tabelle allegate al D.M. n. 147 del 13/08/2022, che in base all' art. 6 del predetto d.m. si applicano
“alle prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore”
(23.10.2022), dovendo le prestazioni professionali ritenersi esaurite con il deposito della sentenza (Cassazione civile sez. III, 13/07/2021, n.19989).
Valutata la complessità della causa, l'attività espletata e tenuto conto dei valori previsti dalle predette tabelle relativamente ai procedimenti dinanzi al Tribunale di valore compreso tra €
52.000,01 ed € 260.000,00 le spese del giudizio sono determinate, in € 10.000,00 (fase di studio: € 2.000,00; fase introduttiva: € 1.500,00; fase istruttoria: € 3.000,00; fase decisionale:
€ 3.500,00).
La domanda di condanna per lite temeraria proposta da parte attrice ex art. 96 c.p.c. non può, infine, essere accolta non essendo allegata né provata la concreta ed effettiva esistenza del danno causato dal comportamento processuale della controparte.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Castrovillari, Sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla causa iscritta al n.964/2015 r.g.a.c., ogni contraria domanda ed eccezione assorbita o rigettata, così provvede:
1. CONDANNA al pagamento in favore dell'Avv. di Controparte_1 Parte_1
€ 11.966,50 per onorari, oltre rimborso forfetario sulle spese generali in ragione del
12,5% sull'importo degli onorari, iva e cpa, oltre interessi legali dalla data di costituzione in mora (27/02/2013);
2. CONDANNA al pagamento in favore dell'Avv. Controparte_1 Parte_1 delle spese di lite del presente procedimento che si liquidano in € 264,00 per esborsi,
€ 10.000,00 per compenso professionale, oltre 15% sul compenso professionale per rimborso spese generali, oltre iva e cpa, se dovute, come per legge.
Così deciso in data 26/03/2025.
La Giudice
Dott.ssa Simona Graziuso
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Castrovillari - Sezione civile - in composizione monocratica ed in persona della Giudice, Dott.ssa Simona Graziuso, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 964/2015 R.Gen.Aff.Cont. pendente
TRA
AVV. (c.f.: ) rappresentato e difeso da Parte_1 C.F._1
se stesso ex art.86 c.p.c.
ATTORE
E
(c.f.: ) rappresentato e difeso in virtù di procura Controparte_1 C.F._2 in atti dall'Avv. Mazzia Giovanni
CONVENUTO
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
L'avvocato con atto di riassunzione notificato ad in data Parte_1 Controparte_1
22/4/2015 ha esposto:
- di aver svolto in favore di attività stragiudiziale al fine di ottenere da Controparte_1 [...]
l'indennizzo dei danni dallo stesso subiti in occasione dell'incendio Controparte_2 dell'immobile di sua proprietà in data 09/02/2012, coperto dal contratto di assicurazione contro i danni stipulato con la predetta società;
- di aver espletato una copiosa attività che nel giro di pochi mesi aveva consentito all' CP_1 di ottenere dalla compagnia assicuratrice il pagamento dell'indennizzo di € 131.000,00;
- che le competenze e le spese per la predetta attività ammontavano a € 17.025,77, ivi inclusi gli accessori di legge, secondo la parcella allegata agli atti di causa, corredata del parere di congruità del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati del Foro di Paola in data
30/07/2012;
- di avere richiesto e conseguito dal Tribunale di Paola il decreto ingiuntivo n. 207/2013, in danno di , per il pagamento del corrispettivo delle predette prestazioni Controparte_1
professionali;
- che aveva proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo eccependo, Controparte_1 in via preliminare, l'incompetenza per territorio del Tribunale adito e chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo;
- che il Tribunale di Paola, con sentenza del 23/01/2015, riconosciuta la propria incompetenza territoriale, aveva revocato il decreto ingiuntivo n. 758/2020, assegnando alle parti termine di tre mesi per la riassunzione del giudizio innanzi al Tribunale competente.
L'Avv. nel riassumere il giudizio ha rassegnato le seguenti conclusioni: “Voglia Parte_1
l'Onorevole Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, accogliere la presente domanda giudiziale per i motivi esposti in premessa e, quindi, accertare e dichiarare, la sussistenza del rapporto di mandato professionale tra l'attore ed il convenuto
e l'espletamento da parte dell'avvocato , in favore del sig. , di tutte Parte_1 Controparte_1 le attività professionali incluse nella parcella oggetto di causa;
per l'effetto, voglia condannare il convenuto al pagamento in favore dell'attore della somma complessiva di €
17.025,77, o di quella maggiore o minore, comunque dovuta, risultante in corso di giudizio, oltre interessi decorrenti dal 27/02/2013 e rivalutazione monetaria, a titolo di competenze professionali. Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio e con condanna alla lite temeraria da quantificarsi equitativamente.”
si è costituito in giudizio con comparsa depositata in data 8/7/2015 con la Controparte_1 quale ha sostenuto di non aver mai conferito mandato all'Avv. e ha, altresì, Parte_1 contestato l'ammontare del compenso richiesto e ha, pertanto, chiesto al Tribunale di
“rigettare la domanda giudiziale proposta dall'Avv. perché infondata in fatto e in Parte_1
diritto e, comunque, eccessiva. In subordine, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda contenere la stessa nei limiti di proporzionalità e ragionevolezza, in base alla natura del servizio professionale e alla attività effettivamente svolta. Con vittoria di spese e competenze del giudizio.”
Esperita l'istruttoria mediante produzioni documentali, le parti hanno precisato le conclusioni e la causa è stata trattenuta in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di scritti difensivi conclusionali.
Il Tribunale ritiene che la domanda proposta sia fondata. Occorre premettere, in linea di principio, che:
- “La dichiarazione di incompetenza del giudice che ha emanato il decreto ingiuntivo, pronunciata in sede di opposizione allo stesso, contiene, ancorché implicita, la declaratoria di invalidità del decreto medesimo, sicché la tempestiva riassunzione dinanzi al giudice competente non concerne la causa di opposizione, appartenente alla competenza funzionale e inderogabile del giudice che ha emesso l'ingiunzione e da questo definita con la sentenza dichiarativa di incompetenza, ma la causa relativa alla pretesa azionata dal creditore, quale causa soggetta alla decisione secondo le regole della cognizione ordinaria piena;
ne consegue che, in seguito alla declaratoria di incompetenza del giudice adìto in sede monitoria, caducato il decreto ingiuntivo, non viene meno la prospettiva della prosecuzione, dinanzi al giudice indicato come competente, ai sensi dell'art.50 c.p.c., del giudizio di merito, che è destinato a proseguire nelle forme del procedimento ordinario
(Cass. Civ. Sez. 3, 22/12/2021, n. 41230);
- “A seguito della tempestiva riassunzione della causa davanti al giudice dichiarato competente, ai sensi dell'art. 50 cod. proc. civ., devono ritenersi utilizzabili gli atti istruttori
(...) disposti ed espletati dal giudice che ha dichiarato la propria incompetenza, considerato che tale declaratoria non spiega di per sè effetti invalidanti sugli atti medesimi e che la riassunzione determina la prosecuzione del processo originariamente instaurato.” (Cass.
Civ. Sez. 1, 10/05/2013, n. 11234);
- “In tema di prestazioni professionali, la parcella corredata dal parere del consiglio dell'ordine, sulla base della quale il professionista abbia ottenuto il decreto ingiuntivo contro il cliente, se è vincolante per il giudice nella fase monitoria, non lo è nel giudizio di opposizione, poiché il parere attesta la conformità della parcella stessa alla tariffa legalmente approvata ma non prova, in caso di contestazione del debitore, la effettiva esecuzione delle prestazioni in essa indicate, ne' è vincolante per il giudice della cognizione in ordine alla liquidazione degli onorari. Ne consegue che la presunzione di veridicità da cui
è assistita la parcella riconosciuta conforme alla tariffa non esclude ne' inverte l'onere probatorio che incombe sul professionista creditore - ed attore in senso sostanziale - sia quanto alle prestazioni effettivamente eseguite che quanto alla misura degli importi richiesti.”
(Cass. Civ. Sez. 2, 04/04/2003, n. 5321);
- “Il rapporto di prestazione d'opera professionale postula il conferimento del relativo incarico in qualsiasi forma idonea a manifestare il consenso delle parti, sicchè, quando sia contestata la instaurazione di un siffatto rapporto, grava sull'attore l'onere di dimostrarne l'avvenuto conferimento, anche ricorrendo alla prova per presunzioni, mentre compete al giudice del merito valutare se gli elementi offerti, complessivamente considerati, siano in grado di fornire una valida prova presuntiva;
il risultato di tale accertamento, se adeguatamente e coerentemente motivato, si sottrae al sindacato di legittimità, che è invece ammissibile quando nella motivazione siano stati pretermessi, senza darne ragione, uno o più fattori aventi, per condivisibili massime di esperienza, una oggettiva portata indiziante.” (Cass.
Sez. 2, 24/01/2017, n. 1792).
Alla stregua dei predetti principi, sulla base dei documenti prodotti in atti, nonché dell'attività istruttoria compiuta nell'ambito del giudizio svoltosi dinanzi al Tribunale di Paola, oggetto di riassunzione, deve ritenersi provato che abbia conferito all'Avv. Controparte_1 Parte_1
l'incarico di assisterlo in via stragiudiziale per ottenere il pagamento dell'indennizzo riconducibile al contratto di assicurazione contro i danni stipulato dall' con CP_1 [...]
a seguito dell'incendio che aveva colpito l'immobile di sua proprietà in data Controparte_2
09/02/2012, evento coperto dal predetto contratto.
In particolare, occorre evidenziare che dai documenti prodotti a sostegno dell'istanza d'ingiunzione, risulta:
- che l'Avv. in data 2/4/2012 aveva trasmesso all'impresa assicuratrice missiva Parte_1
con richiesta di risarcimento e messa in mora;
- che tra l'Avv. e l'Ing. , perito dell' , erano intercorse Parte_1 Persona_1 CP_2 comunicazioni tramite p.e.c. riguardanti l'importo dell'indennizzo al fine della definizione della controversia insorgenda in via stragiudiziale;
- che l'Avv. aveva comunicato in data 28/6/2012 allo e in Parte_1 Parte_2 data 3/7/2012 a l'accettazione da parte dell' della proposta di Controparte_2 CP_1 liquidazione dell'indennizzo formulata dallo per conto dell' Parte_2 [...]
. CP_2
Il Tribunale ritiene che l'esecuzione delle predette prestazioni, provata in via documentale oltre che non specificamente contestata dall unitamente al possesso in capo al CP_1 professionista dell'ulteriore documentazione prodotta nel procedimento monitorio (e in particolare: polizza assicurativa, rapporto di intervento dei Vigili del fuoco, denuncia presentata da ai Carabinieri a seguito dell'incendio, perizia di parte redatta Controparte_1 dal Geom. per conto dell' riproduzioni fotografiche degli immobili danneggiati) Per_2 CP_1
costituiscano fatti noti, gravi e precisi, univocamente convergenti nella dimostrazione del conferimento da parte dell'odierno convenuto all'Avv. dell'incarico professionale Parte_1 relativo alla definizione in via stragiudiziale della controversia insorgenda con l'impresa assicuratrice. Ulteriori elementi indiziari sono desumibili, inoltre, dall'ingiustificata mancata presentazione dell' all'udienza fissata per l'espletamento dell'interrogatorio formale (art. 232 c.p.c.). CP_1
Il conferimento dell'incarico all'Avv. , per cui non è peraltro richiesta forma scritta Parte_1
ad substantiam, né ad probationem ha trovato, inoltre, riscontro nelle dichiarazioni rese dai testimoni sentiti dinanzi al Tribunale di Paola (in particolare: il teste , cugina Testimone_1 dell'Avv. e sua collaboratrice ha dichiarato: “Conosco il sig. o meglio, ho Parte_1 CP_1
avuto modo di parlare con lui al telefono. Conosco la vicenda controversa avendola studiata per ragioni di lavoro. Il sig. chiamava spesso lo studio dell'avv. Chianello… Confermo CP_1 che vi è stato il conferimento dell'incarico… Mi risulta che ci sia stato anche un incontro a
Cosenza alla presenza dei liquidatori della compagnia assicuratrice… Confermo che per la corrispondenza inoltrata veniva usato l'indirizzo della Italcostruzioni. È anche arrivato un pacco a studio per conto del sig. da parte della società contenente documenti…L'avv. CP_1
, dopo la fase consultiva, si occupò dello studio della polizza assicurativa. Poi c'è Parte_1
stato un incontro a Cosenza con i liquidatori della società assicurativa e si è arrivati alla transazione. Mi ricordo che la cifra offerta (131.000 euro) si è rivelata più alta della proposta iniziale e grazie all'intervento dell'avv. che sciolse alcuni problemi legati Parte_1 all'applicazione dei massimali a di altre clausole…Posso aggiungere che al telefono CP_1 manifestava soddisfazione per l'operato dell'avv. . Preciso che le telefonate Parte_1 avvenivano tra loro, anche alla mia presenza.”; il teste , moglie dell'Avv. Testimone_2
, ha dichiarato: “Conosco il sig. È il padre di una mia amica, Parte_1 Controparte_1 Per_3
Fu lei a contattarmi perché il padre aveva bisogno di un legale. Li misi in contatto
[...] con mio marito. Mi disse che si era incendiato l'appartamento del padre. Il sig. è CP_1 venuto allo studio dell'ing. sito a Cosenza. Ho accompagnato mio marito. Hanno Parte_2 discusso della causa. C'era anche il genero di Si è discusso con l'ing. del CP_1 Parte_2
risarcimento del danno. In mia presenza il sig. ha contattato più volte mio marito per CP_1 la causa. Hanno anche discusso della congruità del risarcimento all'uscita dell'incontro con il . Non so chi sia l'ing. Il sig. all'uscita dell'incontro ha espresso Parte_2 CP_3 CP_1 la sua fiducia all'avvocato.”; , cognata dell'Avv. , ha dichiarato: Parte_3 Parte_1
«...So di perché più volte mi sono trovata a studio quando lui ha telefonato... CP_1
Confermo il conferimento del mandato e l'appuntamento con l'ing. . So che a luglio Parte_2 del 2012 la pratica fu risolta dall'avvocato.” Cfr. verbali delle udienze del 22/7/2014 e
7/10/2014).
Deve, in definitiva, ritenersi provato che l'attore abbia prestato la propria attività professionale in favore del convenuto;
egli ha pertanto diritto al relativo compenso, la cui misura deve essere determinata alla stregua dei parametri di legge all'epoca vigenti (d.m.
8 aprile 2004, n. 127), in mancanza di una determinazione convenzionale delle parti, avuto riguardo allo scaglione delle pratiche stragiudiziali di valore compreso tra € 103.300,00 ed
€ 258.300,00, tenuto conto del valore della pratica, delle questioni trattate, nonché del pregio dell'opera prestata attestata dal notevole vantaggio economico conseguito dal cliente in un lasso di tempo ristretto.
Tanto premesso, alla luce delle risultanze istruttorie, deve ritenersi provato in quanto risultante dai documenti in atti, oltre che non specificamente contestato dalla controparte, che l'attività effettivamente svolta dall'attore sia consistita in:
- n° 2 consultazioni orali senza studio particolare, in relazione alla telefonata ricevuta allo scopo di procedere con la richiesta copia dei verbali di intervento dei Vigili del Fuoco e dei
Carabinieri e alla telefonata ricevuta allo scopo di valutare la necessità di avere perizia di parte ad opera geom. (compenso € 300,00); Per_2
- n° 2 pareri orali con informativa e studio particolare, in relazione alla richiesta di studio della polizza assicurativa per affrontare, in ottica collaborativa, al meglio l'intervento di sopralluogo del perito assicurativo, ing. (delegato ) e alla CP_3 Parte_2
richiesta studio polizza assicurativa per valutare la possibilità di intervento clausola assicurativa a garanzia dei terzi danneggiati dall'incendio (compenso € 1.270,00);
- n° 2 redazione lettera: in relazione alle missive con richiesta di risarcimento e messa in mora indirizzate all'impresa assicuratrice (compenso € 30,00);
- n° 24 comunicazioni telefoniche e telematiche: (compenso € 360,00);
- n° 1 esame e studio della pratica: (compenso € 1.685,00);
- n° 3 conferenza di trattazione: 3 ore o frazione di ore, in studio o telefoniche, con l'ing.
, l'ing. il dott. del servizio liquidativo (compenso Parte_2 CP_3 Per_4 CP_2
€180,00);
- n° 3 Conferenza di trattazione fuori studio: 3 ore di riunione presso lo Studio di Parte_2
Cosenza il 01/06/2012 allo scopo di definire la vertenza in sede stragiudiziale (compenso:
€ 375,00);
- n° 2 Redazione diffida: in relazione alla lettera di messa in mora del 28/03/2012 inviata alla sede legale della compagnia assicuratrice ed all'agenzia di GL BR (CS) e comunicazione e-mail del 23/07/2012 ore 18:05 inviata agli ingegneri e Parte_2 compenso € 1.380,00); CP_3 - n° 1 Assistenza stipulazione contratto: in relazione alla valutazione della proposta transattiva avanzata dalla compagnia , per il tramite dello , CP_2 Parte_2
studio polizza, confronto con normativa civilistica in materia, ricerca di giurisprudenza, parere sulla proposta, contatti con assistito e controparti per discussione e successiva accettazione proposta (compenso € 5.533,50) ;
- n° 1 Assistenza ad assemblea: assistenza al sig. nell'incontro presso lo Studio CP_1
di Cosenza il 01/06/2012 (compenso € 770,00) Parte_2
- n° 3 Indennità di trasferta: presso lo Studio di Cosenza il 01/06/2012 allo scopo Parte_2 di definire la vertenza in sede stragiudiziale (compenso € 90,00).
Deve, inoltre, essere riconosciuto il diritto fisso di €13,00 per posizione e archivio.
Ne consegue che deve essere condannato al pagamento in favore dell'Avv. Controparte_1
di € 11.966,50 per onorari, oltre rimborso forfetario sulle spese generali Parte_1
in ragione del 12,5% sull'importo degli onorari, iva e cpa, oltre interessi legali dalla data di costituzione in mora (27/02/2013).
Nulla può essere riconosciuto a titolo di rivalutazione monetaria, in assenza di prova del maggior danno ai sensi dell'art. 1224, comma 2, c.c. (cfr. sul punto Cass. Sez. 2,
30/07/2019, n. 20547).
Nella liquidazione delle spese di lite deve farsi applicazione dei parametri di cui alle tabelle allegate al D.M. n. 147 del 13/08/2022, che in base all' art. 6 del predetto d.m. si applicano
“alle prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore”
(23.10.2022), dovendo le prestazioni professionali ritenersi esaurite con il deposito della sentenza (Cassazione civile sez. III, 13/07/2021, n.19989).
Valutata la complessità della causa, l'attività espletata e tenuto conto dei valori previsti dalle predette tabelle relativamente ai procedimenti dinanzi al Tribunale di valore compreso tra €
52.000,01 ed € 260.000,00 le spese del giudizio sono determinate, in € 10.000,00 (fase di studio: € 2.000,00; fase introduttiva: € 1.500,00; fase istruttoria: € 3.000,00; fase decisionale:
€ 3.500,00).
La domanda di condanna per lite temeraria proposta da parte attrice ex art. 96 c.p.c. non può, infine, essere accolta non essendo allegata né provata la concreta ed effettiva esistenza del danno causato dal comportamento processuale della controparte.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Castrovillari, Sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla causa iscritta al n.964/2015 r.g.a.c., ogni contraria domanda ed eccezione assorbita o rigettata, così provvede:
1. CONDANNA al pagamento in favore dell'Avv. di Controparte_1 Parte_1
€ 11.966,50 per onorari, oltre rimborso forfetario sulle spese generali in ragione del
12,5% sull'importo degli onorari, iva e cpa, oltre interessi legali dalla data di costituzione in mora (27/02/2013);
2. CONDANNA al pagamento in favore dell'Avv. Controparte_1 Parte_1 delle spese di lite del presente procedimento che si liquidano in € 264,00 per esborsi,
€ 10.000,00 per compenso professionale, oltre 15% sul compenso professionale per rimborso spese generali, oltre iva e cpa, se dovute, come per legge.
Così deciso in data 26/03/2025.
La Giudice
Dott.ssa Simona Graziuso