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Sentenza 22 maggio 2025
Sentenza 22 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ferrara, sentenza 22/05/2025, n. 509 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ferrara |
| Numero : | 509 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
N. 848/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FERRARA
Sezione Unica Civile
Il Tribunale di Ferrara in composizione collegiale composto dai signori magistrati:
Dott. Stefano Scati Presidente
Dott. Paolo Sangiuolo Giudice
Dott.ssa Costanza Perri Giudice relatore
Riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto al n. 848/2025 R.G. promosso con ricorso in data 7 aprile 2025 da parte di:
, nata a [...] il [...] ( ), Parte_1 CodiceFiscale_1 rappresentata e difesa dall'avv. Manuela Fiammanti del Foro di Ferrara (c.f.
), presso il cui Studio, in Ferrara, Via Contrari n. 5, ha eletto domicilio, C.F._2
giusta procura rilasciata su foglio separato a farne parte integrante, di cui è stata estratta copia informatica per immagine, inserita nella busta telematica contenente il ricorso congiunto
(comunicazioni e notificazioni via fax allo 0532/1860768 o all'indirizzo pec:
) Email_1
e
, nato a [...] il [...] (c.f. , Controparte_1 C.F._3 rappresentato e difeso dall'avv. Maria Gloria Fini del Foro di Ferrara (c.f. ), C.F._4
presso il cui Studio, in Ferrara, Via P. Gobetti n. 34, ha eletto domicilio, giusta procura rilasciata su foglio separato a farne parte integrante, di cui è stata estratta copia informatica per immagine, inserita nella busta telematica contenente il ricorso congiunto (comunicazioni e notificazioni via fax allo
0532/761508 oppure all'indirizzo pec: ) Email_2
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
OGGETTO: separazione consensuale dei coniugi
CONCLUSIONI:
1 - Il P.M. ha concluso chiedendo che il Tribunale dichiari la separazione tra i coniugi adottando i migliori provvedimenti per la prole;
- Le parti hanno domandato la pronuncia della separazione alle seguenti
CONDIZIONI
1. I coniugi vivranno separati, nell'altrui reciproco rispetto;
2. la casa coniugale, sita in Ferrara, Via Mons. Natale Mosconi n. 23, di proprietà comune dei coniugi, resterà assegnata al sig. , che continuerà temporaneamente ad abitarvi insieme ai figli, CP_1
mentre la signora trasferirà altrove la propria residenza, in un immobile in locazione;
si Parte_1
dà atto che il trasferimento della signora avverrà entro i primi quindici giorni di aprile e che il sig.
nulla opporrà in merito;
CP_1
3. la casa coniugale verrà prossimamente posta in vendita;
a tal fine verrà dato incarico ad un agente immobiliare - scelto di comune accordo dai coniugi - di effettuare una stima del valore dell'immobile.
Il sig. curerà personalmente la pratica, secondo i tempi che riterrà opportuni. I coniugi CP_1 concordano fin d'ora che la casa verrà posta in vendita al valore indicato nella stima. Sarà cura del sig. aggiornare la moglie su ogni offerta ricevuta;
CP_1
4. il sig. a seguito della separazione, si farà carico esclusivo del pagamento delle rate CP_1 mensili del mutuo ipotecario acceso presso Banca BPM per l'acquisto della casa coniugale, con decorrenza dal mese di aprile 2025. A tale proposito i coniugi si accordano ora per allora di riconoscere al sig. – obbligandosi la signora in tal senso – all'atto della vendita CP_1 Parte_1 dell'immobile, un importo pari alla metà delle somme da lui versate, in via esclusiva, a titolo di mutuo;
detto importo verrà detratto dalla quota di ricavato spettante alla signora;
Parte_1
5. il figlio minore, , attualmente sedicenne, verrà affidato congiuntamente ad entrambi i Per_1
genitori, ma manterrà la propria residenza anagrafica presso la casa familiare, insieme al padre e alla sorella maggiore che in data 11 aprile 2025 compirà 18 anni;
Per_2
6. la signora potrà trascorrere con il figlio due fine settimana al mese, dal sabato mattina Parte_1
alla domenica sera e due pomeriggi infrasettimanali, dopo la scuola, in ogni caso in modalità libera, previo accordo con il padre, e compatibilmente con le esigenze personali, scolastiche e ricreative del minore;
7. durante le vacanze estive la signora potrà trascorrere con il figlio due settimane, anche Parte_1
non consecutive, previo accordo con il padre ed in base ai desideri del minore;
8. per quanto riguarda le festività natalizie, potrà trascorrere, ad anni alterni, il giorno di Per_1
Natale con la madre ed il giorno di Santo Stefano con il padre e viceversa;
per le vacanze pasquali, sempre ad anni alterni, un anno il giorno di Pasqua con la madre ed il Lunedì dell'Angelo con il padre
2 e l'anno successivo il contrario. Il tutto previo accordo fra i genitori ed in base ai desideri del minore;
9. ciascun genitore provvederà al mantenimento diretto dei figli;
10. in applicazione del Protocollo siglato in data 25/10/17 ed in uso presso il Tribunale di Ferrara, i genitori concorreranno, in ragione del 70% il sig. e del 30% la signora , al CP_1 Parte_1
pagamento delle spese straordinarie che si renderanno necessarie nell'interesse dei figli. rifondendone l'importo a presentazione delle attestazioni di spesa, e che qui si riportano: - spese scolastiche (da documentare e che richiedono il preventivo accordo): tasse scolastiche imposte da istitiuti privati e corsi universitari;
corsi di specializzazione;
gite scolastiche con pernottamento;
corsi di recupero e lezioni private;
alloggio presso sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare e che non richiedono il preventivo accordo): tempo prolungato;
mensa scolastica;
attività sportive, ludiche e artistiche fino al tetto massimo complessivo di spesa di euro 400,00 all'anno; l'eventuale eccedenza, in caso di mancato accordo, rimarrà a carico del genitore proponente;
- spese extrascolastiche (da documentare e che richiedono il preventivo accordo) : baby-sitter; campi estivi;
- spese mediche (da documentare e che non richiedono il preventivo accordo): visite specialistiche prescritte dal medico curante;
cure dentistiche, ortodontiche ed oculistiche presso strutture pubbliche;
tickets per trattamenti sanitari erogati dal Servizio Sanitario Nazionale e per medicinali prescritti dal medico curante;
- spese mediche (da documentare e che richiedono il preventivo accordo): cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
cure termali e fisioterapiche;
trattamenti sanitari specialistici in libera professione, compresi gli interventi chirurgici in strutture private, necessarie nell'interesse dei figli.
11. Nessun contributo economico dovrà essere reciprocamente corrisposto dai coniugi, l'uno nei confronti dell'altro, essendo entrambi economicamente autosufficienti;
12. i beni mobili e gli arredi presenti nella casa coniugale sono già stati consensualmente divisi tra le parti.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 7 aprile 2025, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle condizioni trascritte in epigrafe.
All'udienza in data 21 maggio 2025 i coniugi sono personalmente comparsi dichiarando di non avere intenzione di riconciliarsi e di volersi separare alle condizioni di cui al ricorso congiunto.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c., lo stesso ha concluso per l'accoglimento del ricorso con adozione dei migliori provvedimenti per la prole.
3 La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi , nata a [...] Parte_1
(Vr) il 13/06/1978, e , nato a [...] il [...], unitisi Controparte_1
in matrimonio a Badia Polesine il 16 luglio 2005 (Registro Stato civile atti di matrimonio
Comune di Badia Polesine: Atto n. 10 Parte II Serie A - Anno 2005).
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte.
3) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Badia Polesine, perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Ferrara il giorno 21 maggio 2025.
Il Presidente
Dott. Stefano Scati
Il Giudice estensore
Dott.ssa Costanza Perri
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FERRARA
Sezione Unica Civile
Il Tribunale di Ferrara in composizione collegiale composto dai signori magistrati:
Dott. Stefano Scati Presidente
Dott. Paolo Sangiuolo Giudice
Dott.ssa Costanza Perri Giudice relatore
Riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto al n. 848/2025 R.G. promosso con ricorso in data 7 aprile 2025 da parte di:
, nata a [...] il [...] ( ), Parte_1 CodiceFiscale_1 rappresentata e difesa dall'avv. Manuela Fiammanti del Foro di Ferrara (c.f.
), presso il cui Studio, in Ferrara, Via Contrari n. 5, ha eletto domicilio, C.F._2
giusta procura rilasciata su foglio separato a farne parte integrante, di cui è stata estratta copia informatica per immagine, inserita nella busta telematica contenente il ricorso congiunto
(comunicazioni e notificazioni via fax allo 0532/1860768 o all'indirizzo pec:
) Email_1
e
, nato a [...] il [...] (c.f. , Controparte_1 C.F._3 rappresentato e difeso dall'avv. Maria Gloria Fini del Foro di Ferrara (c.f. ), C.F._4
presso il cui Studio, in Ferrara, Via P. Gobetti n. 34, ha eletto domicilio, giusta procura rilasciata su foglio separato a farne parte integrante, di cui è stata estratta copia informatica per immagine, inserita nella busta telematica contenente il ricorso congiunto (comunicazioni e notificazioni via fax allo
0532/761508 oppure all'indirizzo pec: ) Email_2
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
OGGETTO: separazione consensuale dei coniugi
CONCLUSIONI:
1 - Il P.M. ha concluso chiedendo che il Tribunale dichiari la separazione tra i coniugi adottando i migliori provvedimenti per la prole;
- Le parti hanno domandato la pronuncia della separazione alle seguenti
CONDIZIONI
1. I coniugi vivranno separati, nell'altrui reciproco rispetto;
2. la casa coniugale, sita in Ferrara, Via Mons. Natale Mosconi n. 23, di proprietà comune dei coniugi, resterà assegnata al sig. , che continuerà temporaneamente ad abitarvi insieme ai figli, CP_1
mentre la signora trasferirà altrove la propria residenza, in un immobile in locazione;
si Parte_1
dà atto che il trasferimento della signora avverrà entro i primi quindici giorni di aprile e che il sig.
nulla opporrà in merito;
CP_1
3. la casa coniugale verrà prossimamente posta in vendita;
a tal fine verrà dato incarico ad un agente immobiliare - scelto di comune accordo dai coniugi - di effettuare una stima del valore dell'immobile.
Il sig. curerà personalmente la pratica, secondo i tempi che riterrà opportuni. I coniugi CP_1 concordano fin d'ora che la casa verrà posta in vendita al valore indicato nella stima. Sarà cura del sig. aggiornare la moglie su ogni offerta ricevuta;
CP_1
4. il sig. a seguito della separazione, si farà carico esclusivo del pagamento delle rate CP_1 mensili del mutuo ipotecario acceso presso Banca BPM per l'acquisto della casa coniugale, con decorrenza dal mese di aprile 2025. A tale proposito i coniugi si accordano ora per allora di riconoscere al sig. – obbligandosi la signora in tal senso – all'atto della vendita CP_1 Parte_1 dell'immobile, un importo pari alla metà delle somme da lui versate, in via esclusiva, a titolo di mutuo;
detto importo verrà detratto dalla quota di ricavato spettante alla signora;
Parte_1
5. il figlio minore, , attualmente sedicenne, verrà affidato congiuntamente ad entrambi i Per_1
genitori, ma manterrà la propria residenza anagrafica presso la casa familiare, insieme al padre e alla sorella maggiore che in data 11 aprile 2025 compirà 18 anni;
Per_2
6. la signora potrà trascorrere con il figlio due fine settimana al mese, dal sabato mattina Parte_1
alla domenica sera e due pomeriggi infrasettimanali, dopo la scuola, in ogni caso in modalità libera, previo accordo con il padre, e compatibilmente con le esigenze personali, scolastiche e ricreative del minore;
7. durante le vacanze estive la signora potrà trascorrere con il figlio due settimane, anche Parte_1
non consecutive, previo accordo con il padre ed in base ai desideri del minore;
8. per quanto riguarda le festività natalizie, potrà trascorrere, ad anni alterni, il giorno di Per_1
Natale con la madre ed il giorno di Santo Stefano con il padre e viceversa;
per le vacanze pasquali, sempre ad anni alterni, un anno il giorno di Pasqua con la madre ed il Lunedì dell'Angelo con il padre
2 e l'anno successivo il contrario. Il tutto previo accordo fra i genitori ed in base ai desideri del minore;
9. ciascun genitore provvederà al mantenimento diretto dei figli;
10. in applicazione del Protocollo siglato in data 25/10/17 ed in uso presso il Tribunale di Ferrara, i genitori concorreranno, in ragione del 70% il sig. e del 30% la signora , al CP_1 Parte_1
pagamento delle spese straordinarie che si renderanno necessarie nell'interesse dei figli. rifondendone l'importo a presentazione delle attestazioni di spesa, e che qui si riportano: - spese scolastiche (da documentare e che richiedono il preventivo accordo): tasse scolastiche imposte da istitiuti privati e corsi universitari;
corsi di specializzazione;
gite scolastiche con pernottamento;
corsi di recupero e lezioni private;
alloggio presso sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare e che non richiedono il preventivo accordo): tempo prolungato;
mensa scolastica;
attività sportive, ludiche e artistiche fino al tetto massimo complessivo di spesa di euro 400,00 all'anno; l'eventuale eccedenza, in caso di mancato accordo, rimarrà a carico del genitore proponente;
- spese extrascolastiche (da documentare e che richiedono il preventivo accordo) : baby-sitter; campi estivi;
- spese mediche (da documentare e che non richiedono il preventivo accordo): visite specialistiche prescritte dal medico curante;
cure dentistiche, ortodontiche ed oculistiche presso strutture pubbliche;
tickets per trattamenti sanitari erogati dal Servizio Sanitario Nazionale e per medicinali prescritti dal medico curante;
- spese mediche (da documentare e che richiedono il preventivo accordo): cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
cure termali e fisioterapiche;
trattamenti sanitari specialistici in libera professione, compresi gli interventi chirurgici in strutture private, necessarie nell'interesse dei figli.
11. Nessun contributo economico dovrà essere reciprocamente corrisposto dai coniugi, l'uno nei confronti dell'altro, essendo entrambi economicamente autosufficienti;
12. i beni mobili e gli arredi presenti nella casa coniugale sono già stati consensualmente divisi tra le parti.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 7 aprile 2025, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle condizioni trascritte in epigrafe.
All'udienza in data 21 maggio 2025 i coniugi sono personalmente comparsi dichiarando di non avere intenzione di riconciliarsi e di volersi separare alle condizioni di cui al ricorso congiunto.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c., lo stesso ha concluso per l'accoglimento del ricorso con adozione dei migliori provvedimenti per la prole.
3 La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi , nata a [...] Parte_1
(Vr) il 13/06/1978, e , nato a [...] il [...], unitisi Controparte_1
in matrimonio a Badia Polesine il 16 luglio 2005 (Registro Stato civile atti di matrimonio
Comune di Badia Polesine: Atto n. 10 Parte II Serie A - Anno 2005).
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte.
3) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Badia Polesine, perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Ferrara il giorno 21 maggio 2025.
Il Presidente
Dott. Stefano Scati
Il Giudice estensore
Dott.ssa Costanza Perri
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