Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 10/04/2025, n. 377 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 377 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
V.G. n. 887/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord -Prima Sezione Civile- riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Anna Scognamiglio -Presidente-
Dott.ssa Maria Grazia Lamonica -Giudice-
Dott.ssa Francesca Sequino -Giudice rel./est.- ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 887 del Ruolo Generale degli Affari Civili Non Contenziosi dell'anno
2025 riservata in decisione all'udienza del 3 aprile 2025 avente ad oggetto separazione consensuale
e vertente
TRA
C.F. elettivamente domiciliato in Napoli alla Parte_1 C.F._1
via E. Scaglione, 53 presso lo studio dell'Avv. Rosa Crispino che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
E
C.F. elettivamente domiciliata in Napoli alla Controparte_1 C.F._2
via G. Tomasi di Lampedusa, 38 presso lo studio dell'Avv. Annalessia Pellegrino che la rappresenta e difende giusta procura in atti
RICORRENTI
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di Napoli Nord
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
All'udienza del 3 aprile 2025 i difensori costituiti hanno chiesto di omologare la separazione alle condizioni indicate dalle parti, presenti in udienza.
Il Pubblico Ministero ha apposto il visto
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1
Con ricorso ex art. 473bis-51 c.p.c. depositato il 4 marzo 2025, i ricorrenti, in atti generalizzati, premesso di aver contratto matrimonio in Villaricca il 24 giugno 2000, dal quale nascevano due figli
(nata a [...] il [...]) e (nato a [...] il 26 ottobre Per_1 Per_2
2006) - chiedevano pronunziarsi la separazione alle condizioni indicate in ricorso.
All'udienza del 3 aprile 2025 i ricorrenti comparivano personalmente ribadendo la volontà di separarsi alle condizioni indicate in atti e precisando che il trasferimento del cespite (oggetto di pattuizione avente efficacia obbligatoria) sarebbe stato effettuato dinanzi ad un Notaio entro un anno dalla separazione;
il relatore riservava, pertanto, la causa al Collegio per la decisione.
La domanda di separazione è fondata e va, pertanto, accolta.
Ed invero le risultanze di causa hanno ampiamente comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto, la quale ha reso non più tollerabile la loro convivenza, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione.
La declaratoria di separazione va resa ai sensi dell'art. 151, comma 1, c.c. non essendo stata avanzata dalle parti la domanda di addebito.
Ai sensi dell'art. 191, comma 2, c.c. si dichiara lo scioglimento della comunione legale tra i coniugi.
In ordine alle statuizioni accessorie i coniugi hanno chiesto di recepire l'accordo che di seguito si trascrive:
- Il sig. , per evitare futuri conflitti e quale regolamento definitivo dei rapporti Parte_1
economico-patrimoniali tra i coniugi, dichiara espressamente, ai sensi dell'art. 1376 c.c. di volere trasferire a titolo gratuito il proprio diritto di proprietà dell'immobile facente parte del fabbricato sito in Mugnano di Napoli alla Via Capasso n.57, sino ad oggi adibito a casa coniugale, e precisamente: appartamento al piano primo di vani catastali 6,5, avente accesso a destra;
confinante con cassa scale, strada e viale privato, riportato in catasto al foglio 2, particella 1149 sub 4, Via Capasso n. 57, p.
1. cat. A/2, cl. 3, vani 6,5 R.C. euro 553,90, pervenuto al sig. per atto di donazione Notaio del 15/12/2011, Parte_1 Persona_3
repertorio n. 244804, raccolta n. 2404, registrato a Napoli 2 il 12/02/2012 al n. 446-1T trascritto
a Napoli 2 il 13/01/2012 n. 1709/1453;(cfr. visura allegata);
- la sig.ra , al fine di regolamentare definitivamente i rapporti economico- Controparte_1
patrimoniali tra i coniugi, accetta espressamente il trasferimento del diritto di proprietà del sopra identificato immobile, rinunciando al diritto al mantenimento previsto dalla legge;
- Che detta condizione costituisce condizione essenziale ed imprescindibile per la separazione
consensuale tra i coniugi;
- Il Sig. verserà ai figli maggiorenni non autosufficienti, e Parte_1 Persona_4
con scadenze mensile, la somma di euro 400,00 ciascuno (quattrocento/00), Persona_5
2 V.G. n. 887/2025
a titolo di mantenimento, aggiornato annualmente nella misura della variazione ISTAT in aumento dell'indice dei prezzi al consumo accertato per le famiglie degli operai e degli impiegati;
- il pagamento – di comune accordo tra i coniugi - avverrà corrispondendo le somme direttamente nelle mani dei figli maggiorenni;
- il pagamento delle spese da sostenersi per le cure mediche, paramediche, per visite specialistiche
o interventi chirurgici che dovessero rendersi necessarie per le figlie e che non fossero coperte, per l'intero, dal Servizio Sanitario Nazionale verranno poste a carico di ciascun coniuge nella misura del 50%; il tutto dovrà essere sempre preventivamente concordato dai coniugi fatta eccezione per le ipotesi di estrema urgenza che rendano improrogabili le spese da sostenersi;
- entrambi i genitori provvederanno al pagamento, in ragione della metà, delle spese scolastiche
e quelle eventualmente risultanti necessarie per l'educazione ed il sano sviluppo psicofisico dei due figli;
- La sig.ra rinuncia espressamente ad ogni forma di mantenimento di natura Controparte_1
economica per sé stessa;
- il sig. si impegna a lasciare l'immobile e cambiare la residenza entro la Parte_1
pubblicazione della sentenza di separazione;
- I coniugi dichiarano che con il presente accordo di separazione hanno provveduto a regolamentare ogni reciproca pendenza economica e pertanto dichiarano che, ad eccezione di quanto previsto sopra non hanno nulla a pretendere l'uno dall'altro.
Le parti, in sede di comparizione personale, hanno precisato che la pattuizione inerente al trasferimento deve intendersi avente efficacia obbligatoria e che il trasferimento del cespite verrà effettuato dinanzi ad un Notaio entro un anno dalla separazione (cfr. verbale d'udienza tenutasi in data 3 aprile 2025); il Collegio si limita, pertanto, a prendere atto di tale impegno espressione dell' autonomia negoziale riconosciuta alle parti.
Non apparendo gli accordi in contrasto con norme imperative ed essendo conformi agli interessi della prole possono essere recepiti nella presente pronuncia.
Avuto riguardo alla natura della controversia ed all'esito della stessa, ricorrono giusti motivi per dichiarare interamente compensate tra le parti le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale così provvede:
a) pronuncia la separazione personale di (nato a Giugliano in [...] il Parte_1
31/5/1974) e (nata a [...] [...]); Controparte_1
b) OMOLOGA la separazione alle condizioni indicate in parte motiva, da intendersi richiamate e trascritte;
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c) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Villaricca (atto n. 69, parte II, Serie A, Reg. Atti di Matrimonio dell'anno 2000) per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze;
d) Manda all'Ufficiale di Stato civile ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione ai sensi dell'art. 191, comma 2, c.c.;
e) compensa le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Aversa in camera di consiglio del 9 aprile 2025
Il giudice estensore
Dott.ssa Francesca Sequino
Il Presidente
Dott.ssa Anna Scognamiglio
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