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Sentenza 13 gennaio 2025
Sentenza 13 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Perugia, sentenza 13/01/2025, n. 14 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Perugia |
| Numero : | 14 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Perugia
SEZIONE CIVILE
R.G. 758/2022
La Corte D'Appello di Perugia, sezione civile, in persona dei magistrati:
dott. Claudia Matteini Presidente
dott. Claudio Baglioni Consigliere
dott. Arianna De Martino Cons. relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II grado tra
(C.F. ), assistito e difeso dall'Avv. BIANCHI Parte_1 P.IVA_1
ROBERTO elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso lo studio del difensore
appellante e
(C.F. , assistito e difeso dall'Avv. Controparte_1 C.F._1
ROSINI MARCELLO e dall'Avv. AGEA RAFFAELLO, elettivamente domiciliato in
Umbertide, Piazza Gramsci 19 presso lo studio dei difensori appellato
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta depositate per l'udienza di precisazione conclusioni del 3.10.2024 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. depositata il 18.11.2022 il Tribunale di Perugia,
seconda sezione civile, dichiarava la risoluzione dei contratti intercorsi tra CP_1
e relativi alla realizzazione di impianti termico-sanitario,
[...] Parte_1
elettrico, fotovoltaico e alla fornitura di materiali di arredo per la ristrutturazione dell'immobile di proprietà di in Montone, Via Sant'Albertino n. 1, per Controparte_1
grave inadempimento di e, conseguentemente, condannava Parte_1 Parte_1
a restituire a la somma di euro 21.286,90 oltre interessi
[...] Controparte_1
commerciali ex art. 1284 comma 4 c.c. dalla data della domanda giudiziale (9/11/2018)
al saldo, somma pari all'acconto ricevuto (euro 27.500) decurtato delle prestazioni risultate eseguite, rigettando tuttavia la domanda di di risarcimento del Controparte_1
danno.
Con atto di citazione notificato il 21.12.2022 ha chiesto la riforma della Parte_1
suddetta ordinanza, o in subordine che venga rimodulata l'entità dell'importo liquidato dal giudice di primo grado in favore di , affidandosi a quattro motivi di Controparte_1
appello.
Con il primo si contesta la carenza di legittimazione attiva della ricorrente, essendo il soggetto committente non bensì il marito sig. il quale Controparte_1 Persona_1
aveva commissionato ad le opere, impartito le direttive, trattato il prezzo dei Parte_1
contratti e le modalità di fornitura dei materiali, chiedendo l'intestazione delle fatture alla moglie per una mera esigenza di natura fiscale.
Con il secondo si eccepisce che la fattispecie va qualificata come contratto d'appalto e non di opera e che l'eventuale risoluzione di un contratto d'appalto in corso d'opera consente comunque all'appaltatore di ottenere, sotto forma di restituzione per equivalente, un compenso per la parte eseguita, nei limiti in cui la stessa sia stata correttamente realizzata ed attribuisca, per questo, un vantaggio al committente.
pag. 2/11 Con il terzo motivo si lamenta l'erronea e/o immotivata ricostruzione del fatto ed erronea interpretazione delle risultanze istruttorie e conseguente illogica e/o contraddittoria motivazione in merito ad un fatto decisivo della controversia. Il tribunale non avrebbe correttamente valutato la deposizione testimoniale del teste
[...]
dipendente della ditta Carsughi sita in Sansepolcro (AR), subentrata ad Tes_1
nel contratto d'appalto, il quale ha dichiarato di aver provveduto al Parte_1
montaggio della stufa PA ER oggetto del preventivo n. 210/2017 che era stata consegnata da , tanto è vero che nel preventivo della Ditta Carsughi Parte_1
depositato in giudizio non era indicata tale stufa. La sentenza avrebbe quindi dovuto riconoscere ad il diritto a trattenere l'importo di € 3.081,60 per la stufa come Parte_1
indicato in preventivo.
Con il quarto motivo di appello parimenti si contesta l'erronea e/o immotivata ricostruzione del fatto ed erronea interpretazione delle risultanze istruttorie e conseguente illogica e/o contraddittoria motivazione in merito ad un fatto decisivo della controversia, con riguardo alla ritenuta non raggiunta prova della consegna di opere ulteriori rispetto agli incassi della rubinetteria, quando invece ha dimostrato Parte_1
di aver fornito e montato i pannelli fotovoltaici, come desumibile sia dalla documentazione fotografica sub 7, sia dallo scambio di corrispondenza tra il legale rappresentante di ed il sig. Parte_1 Per_1
Al punto cinque, che non costituisce un vero motivo di appello, l'appellante afferma che l'ordinanza è corretta laddove ha rigettato la pretesa risarcitoria avanzata da controparte,
completamente destituita di qualsivoglia fondamento visto che il materiale era stato consegnato.
Ha chiesto, infine, la riforma del capo relativo alle spese di lite.
si è costituita chiedendo in via pregiudiziale di dichiarare inammissibile Controparte_1
e/o improcedibile l'impugnazione proposta per violazione dei dettami contenuti nell'art.
pag. 3/11 702 quater c.p.c., nell'art. 342 c.p.c., nonché per violazione dell'art. 348 bis, c.p.c. in quanto non ha una ragionevole probabilità di essere accolta, e comunque il rigetto dell'appello del merito.
Deduce infatti che l'appellante ha contestato le argomentazioni svolte nel provvedimento impugnato senza esplicitare le ragioni per cui tale impostazione debba essere eventualmente rivista.
Sul primo motivo di gravame osserva che la censura è inammissibile per violazione del principio dello ius novorum sancito dall'art. 345 c.p.c.; in ogni caso il soggetto committente è stato inequivocabilmente la SI.ra , proprietaria esclusiva Controparte_1
dell'immobile nel quale avrebbe dovuto realizzare gli impianti termico- Parte_1
sanitario, elettrico e fotovoltaico, oltre a fornire i materiali di arredo per la sua ristrutturazione. Il marito si era limitato a mantenere i contatti con la ditta. Persona_1
Sul secondo motivo osserva che l'avvenuta consegna della stufa è sempre stata contestata dalla committente e che la parte appellante, onerata, non ha prodotto la bolla di consegna della suddetta stufa.
Su terzo e quarto motivo osserva che il DT (doc. 6) non risulta sottoscritto e non è
idoneo a fornire la prova che la merce è stata consegnata;
inoltre lo stesso teste ha dichiarato che molti materiali non arrivavano perché l'azienda Tes_2 Parte_1
era in difficoltà mentre molti fornitori chiedevano il pagamento anticipato ed essa era priva di liquidità; il materiale fotografico prodotto dalla società nel Parte_1
primo grado del giudizio non prova alcunché, neppure è univocamente riferibile al cantiere della SI.ra inoltre l'impianto fotovoltaico era stato realizzato ed CP_1
ultimato dalla ditta per l'importo di € 2.300,00 oltre IVA (cfr. doc. 15 del CP_2
fascicolo di primo grado).
Evidenzia poi che il richiamo all'art. 1672 c.c. non è pertinente in quanto l'impossibilità
di portare a termine le prestazioni è imputabile alla stessa , i cui dipendenti Parte_1
pag. 4/11 erano indisponibili a svolgerle perché non pagati da mesi e che la “lettera per la definizione amichevole”, predisposta da e non dal SI. , Parte_1 Persona_1
non prova nulla in quanto era interesse della committenza raggiungere un accordo perché le lavorazioni affidate ad erano fondamentali per poter procedere con Parte_1
la ristrutturazione.
Sulle conclusioni come innanzi precisate, la causa è stata riservata in decisione ai sensi dell'art. 190 cod. proc. civ., con i termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
L'appello è infondato e deve essere rigettato.
Va premesso che in primo grado alcuna contestazione è stata sollevata sulla sussistenza della legitimatio ad causam. La legittimazione ad agire consiste nella titolarità del diritto di azione (dal lato attivo) oppure di resistere al giudizio come convenuto (dal lato passivo) alla stregua della situazione di fatto come prospettata dalle parti. Essa è
espressione del principio dettato dall'art. 81 c.p.c., per cui “fuori dei casi espressamente
previsti dalla legge, nessuno può far valere nel processo in nome proprio un diritto
altrui”.
In altri termini, la legittimazione ad agire consiste nella prospettazione nella domanda di un soggetto come titolare dell'obbligo o della diversa situazione soggettiva dedotta in giudizio. Sul punto, come sapientemente evidenziato dalle Sezioni Unite della Suprema
Corte con la sentenza n. 2951/16, il concetto di legittimazione ad agire va distinto da quello di titolarità del diritto sostanziale fatto valere, che attiene al merito della causa. Si
tratta, in questo secondo caso, di stabilire se colui che vanta un diritto in giudizio ne sia effettivamente il titolare, ossia se la domanda è fondata.
Orbene, nel caso di specie è evidente che sulla base della prospettazione contenuta in atto di citazione di primo grado l'attrice ha invocato la propria posizione di committente delle opere ed il conseguente diritto alla risoluzione del rapporto contrattuale e al danno pag. 5/11 da inadempimento. La infatti, ha dedotto di aver commissionato ad la CP_1 Parte_1
realizzazione di vari impianti presso la sua abitazione in Montone, offrendo documentazione proveniente dalla stessa (preventivi, fatture) a lei intestata, Parte_1
cosicchè la legittimazione attiva va senz'altro riconosciuta alla parte attrice e odierna appellata, fermo restando che la verifica della effettiva titolarità della posizione giuridica dedotta in giudizio costituisce questione di merito.
A tale proposito occorre rilevare che, siccome attinente al merito, la titolarità della posizione soggettiva è un elemento costitutivo del diritto fatto valere con la domanda e rientra nel potere dispositivo e nell'onere deduttivo probatorio dei soggetti in lite la sua contestazione, che non è qualificabile come eccezione in senso stretto, bensì quale mera difesa e, pertanto, non soggiace a termini di decadenza.
La natura di mera difesa comporta che la carenza di titolarità del rapporto può essere sollevata in ogni fase del giudizio, e, di conseguenza, anche nella fase di impugnazione,
purché siano ritualmente acquisiti agli atti di causa i fatti su cui la contestazione si fonda, in cassazione solo nei limiti del giudizio di legittimità e del giudicato (cfr. Cass .
ord. sez lav. 1/9/2021, n. 23721 e Sez. 3 - , Ordinanza n. 16814 del 17/06/2024 ).
Orbene, nel caso in esame va dato conto innanzitutto della corrispondenza, come si è
visto, tra soggetto indicato nei preventivi, nelle fatture ed in tutta la documentazione inerente la fornitura e soggetto che ha agito in giudizio;
oltretutto la stessa società
odierna appellante in primo grado deduceva che la signora le aveva CP_1
commissionato un impianto fotovoltaico e che il doc. 10 era stato predisposto da Per_1
“per conto della moglie”, confermando tale prospettazione. Si aggiunga che i
[...]
bonifici per il pagamento di acconti sono partiti dal conto corrente di e Controparte_1
quindi la pretesa restitutoria conseguente alla risoluzione contrattuale non potrebbe fare capo che a lei.
pag. 6/11 Non induce a diversa conclusione il doc. 3 prodotto dall'appellante. Si tratta di una corrispondenza via e-mail intercorsa fra coniuge di e Persona_1 Controparte_1
della . In essa le parti discutevano della fornitura e Controparte_3 Parte_1 Per_1
anticipava di dover comunicare ad se le fatture avrebbero dovuto
[...] Parte_1
essere intestate a lui o a sua moglie, per questioni di ordine fiscale. Il CP_3
replicava “Attendo tua conferma per sapere se intestare la fattura a nome tuo o di
”. Pare quindi plausibile che sia stata successivamente informata del CP_1 Parte_1
fatto che la fattura andava intestata alla signora ed ha, conseguentemente, CP_1
predisposto tutta la documentazione aderendo a questa indicazione, senza nulla osservare sulla riferibilità della commessa, accettando altresì i pagamenti effettuati da tramite il suo conto corrente bancario personale. In sostanza, affermare Controparte_1
la carenza di titolarità dell'azione significherebbe sostenere che fosse Controparte_1
totalmente ignara degli ordini, effettuati in autonomia dal marito, figurando sul solo piano formale, senza alcuna assunzione di obbligazioni nei confronti della . Parte_1
Al contrario, dagli atti emerge che la stessa ha curato anche i relativi pagamenti. Ne
consegue che assume valore neutro il fatto che il marito abbia interloquito Persona_1
sulle forniture e svolto trattative in vista di una bonaria composizione della lite: nelle ipotesi ordinarie è normale che la ristrutturazione della casa familiare venga compiuta in accordo tra i coniugi, che le scelte dei materiali vengano condivise, così come il budget delle spese. Peraltro non è stato contestato che fosse la proprietaria Controparte_1
dell'immobile ove si svolgevano i lavori e fosse quindi legittimata, in ambito fiscale, a godere delle detrazioni ed agevolazioni previste in materia, cosicchè anche sotto tale profilo discende la piena riferibilità a lei, e non anche al marito, della posizione dedotta in giudizio.
Il secondo motivo appare privo di pregio in quanto non solo la sentenza impugnata ha qualificato il rapporto tra le parti come appalto e non contratto d'opera, ma la questione pag. 7/11 appare irrilevante nella misura in cui non si discute di termini di decadenza (diversi nelle due fattispecie contrattuali); inoltre sia nel contratto di appalto (art. 1672) che in quello d'opera (art. 2228) vige il principio per cui se l'esecuzione dell'opera diventa impossibile per causa non imputabile ad alcuna delle parti il prestatore d'opera ha diritto ad un compenso per il lavoro prestato in relazione all'utilità della parte dell'opera compiuta.
Ciò che è stato escluso nel caso in esame è l'applicabilità di tale principio, per il fatto che l'inadempimento è palesemente imputabile ad , che lo confessa laddove Parte_1
ha esposto di non aver potuto ultimare le prestazioni, in parte a causa della chiusura dello showroom presso cui si riforniva, in parte per carenza di dipendenti.
In realtà dalle deposizioni testimoniali degli stessi testi indotti da è risultato Parte_1
che i dipendenti non venivano retribuiti da mesi e per questa ragione si erano dimessi,
lasciando la società priva di personale munito di competenze tecniche.
Non vi è dubbio, quindi, che l'impossibilità di portare a termine l'opera sia direttamente imputabile all'imprenditore appaltatore che, in quanto tale, deve fare fronte alle difficoltà organizzative, ivi compresa quella dell'assenza dei dipendenti, reperendo dei sostituti, cosa che nella fattispecie non è riuscita a fare per carenza di liquidità, ossia una circostanza a sé sola ascrivibile.
In realtà il criterio cardine in tema di risoluzione del contratto è che essa ha effetto retroattivo e quindi ciascun contraente deve restituire le prestazioni rese, salvo ovviamente che ciò sia impossibile (come nei contratti ad esecuzione periodica o continuata). In tali ipotesi, per effetto del principio sinallagmatico, chi non può
assolvere all'obbligo di restituzione deve pagare il corrispettivo dell'opera o servizio ricevuto.
La sentenza impugnata ha fatto corretta applicazione di tale principio, riconoscendo dovuti a euro 5.310,00 per le lavorazioni di idraulica che essa ha dimostrato Parte_1
pag. 8/11 di aver eseguito. A ben vedere dunque il secondo motivo di appello è inammissibile,
perché le argomentazioni svolte non consistono in una critica alla sentenza impugnata e nessun rilievo hanno ai fini di una sua modifica, posto che il mancato riconoscimento dell'intero importo richiesto non dipende dalla qualificazione giuridica del rapporto
(come opera anziché appalto), ma dalla insussistenza di una impossibilità sopravvenuta ad adempiere e dalla mancata prova di aver eseguito tutte le prestazioni oggetto delle fatture.
A tale riguardo, anche terzo e quarto motivo sono infondati.
Gli elementi raccolti non risultano affatto idonei a provare gli assunti di Parte_1
sull'integrale consegna del materiale di cui al proprio doc. 6.
In merito alla deposizione di lo stesso ha sì dichiarato di aver Testimone_1
provveduto al montaggio della stufa PA ER e di averla già reperita in cantiere, ma ciò non significa che sia stata fornita proprio da . Per quanto lo Parte_1
scambio via e-mail tra e citato in precedenza possa assumere valore CP_3 Per_1
indiziario sul fatto che vi era un interessamento dei coniugi ad una stufa di Per_1
modello simile, esaminata in mostra, lì si discute solo dell'ordinativo del materiale e della necessità di procedere al pagamento di acconti, ma non vi è alcuna ammissione sul fatto che detta stufa sia stata effettivamente consegnata alla signora PP può CP_1
assumere rilievo in tal senso il documento 6, perché si tratta di un DT non sottoscritto da alcuno, di provenienza unilaterale della parte che intende avvalersene, che non prova dunque l'avvenuta consegna.
Tra l'altro lo stesso teste ha dichiarato che molti materiali ordinati non erano Tes_2
arrivati perché l'azienda era in difficoltà e molti fornitori chiedevano il Parte_1
pagamento anticipato, ma essa era priva di liquidità.
Quanto ai pannelli fotovoltaici, la documentazione fotografica prodotta dalla società
come documento 7 è stata contestata da parte appellata quale riferibile Parte_1
pag. 9/11 alla propria abitazione e dunque anche in questo caso si tratta di un dato documentale insufficiente a dimostrare l'avvenuta installazione dell'impianto presso l'abitazione della SI.ra Ella poi, pur non onerata, ha fornito una specifica prova contraria CP_1
tramite il doc. 15, che attesta che due pannelli solari furono richiesti alla ditta Carsughi,
mentre la ditta avrebbe dovuto fornire inverter, quadro, centralina e CP_2
connettori per poter mettere in funzione l'impianto. Peraltro, alcuno dei capitoli di prova articolati nella comparsa di costituzione in primo grado era riferito Parte_1
all'installazione dei pannelli fotovoltaici.
In conclusione, il provvedimento impugnato ha fatto buon governo delle risultanze istruttorie, dichiarando risolto il contratto per inadempimento di e Parte_1
condannando quest'ultima alla restituzione degli acconti ricevuti, al netto delle prestazioni di cui al doc. 9 di parte appellante, portate a termine da Testimone_1
grazie al materiale ivi indicato.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, ridotti i compensi rispetto a quanto indicato nella nota spese in atti a motivo della non complessità della controversia e del mancato svolgimento di una fase istruttoria in appello.
Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il gravame, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando , così provvede: rigetta l'appello;
condanna la parte appellante al pagamento, in favore della parte appellata, delle spese del presente grado del giudizio, che liquida in € 7.500,00, oltre 15 % per spese generali,
i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge;
pag. 10/11 Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del DPR 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13..
Così deciso nella camera di consiglio in data 07/01/2025.
Il Consigliere relatore/estensore Il Presidente
Arianna De Martino Claudia Matteini
pag. 11/11
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Perugia
SEZIONE CIVILE
R.G. 758/2022
La Corte D'Appello di Perugia, sezione civile, in persona dei magistrati:
dott. Claudia Matteini Presidente
dott. Claudio Baglioni Consigliere
dott. Arianna De Martino Cons. relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II grado tra
(C.F. ), assistito e difeso dall'Avv. BIANCHI Parte_1 P.IVA_1
ROBERTO elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso lo studio del difensore
appellante e
(C.F. , assistito e difeso dall'Avv. Controparte_1 C.F._1
ROSINI MARCELLO e dall'Avv. AGEA RAFFAELLO, elettivamente domiciliato in
Umbertide, Piazza Gramsci 19 presso lo studio dei difensori appellato
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta depositate per l'udienza di precisazione conclusioni del 3.10.2024 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. depositata il 18.11.2022 il Tribunale di Perugia,
seconda sezione civile, dichiarava la risoluzione dei contratti intercorsi tra CP_1
e relativi alla realizzazione di impianti termico-sanitario,
[...] Parte_1
elettrico, fotovoltaico e alla fornitura di materiali di arredo per la ristrutturazione dell'immobile di proprietà di in Montone, Via Sant'Albertino n. 1, per Controparte_1
grave inadempimento di e, conseguentemente, condannava Parte_1 Parte_1
a restituire a la somma di euro 21.286,90 oltre interessi
[...] Controparte_1
commerciali ex art. 1284 comma 4 c.c. dalla data della domanda giudiziale (9/11/2018)
al saldo, somma pari all'acconto ricevuto (euro 27.500) decurtato delle prestazioni risultate eseguite, rigettando tuttavia la domanda di di risarcimento del Controparte_1
danno.
Con atto di citazione notificato il 21.12.2022 ha chiesto la riforma della Parte_1
suddetta ordinanza, o in subordine che venga rimodulata l'entità dell'importo liquidato dal giudice di primo grado in favore di , affidandosi a quattro motivi di Controparte_1
appello.
Con il primo si contesta la carenza di legittimazione attiva della ricorrente, essendo il soggetto committente non bensì il marito sig. il quale Controparte_1 Persona_1
aveva commissionato ad le opere, impartito le direttive, trattato il prezzo dei Parte_1
contratti e le modalità di fornitura dei materiali, chiedendo l'intestazione delle fatture alla moglie per una mera esigenza di natura fiscale.
Con il secondo si eccepisce che la fattispecie va qualificata come contratto d'appalto e non di opera e che l'eventuale risoluzione di un contratto d'appalto in corso d'opera consente comunque all'appaltatore di ottenere, sotto forma di restituzione per equivalente, un compenso per la parte eseguita, nei limiti in cui la stessa sia stata correttamente realizzata ed attribuisca, per questo, un vantaggio al committente.
pag. 2/11 Con il terzo motivo si lamenta l'erronea e/o immotivata ricostruzione del fatto ed erronea interpretazione delle risultanze istruttorie e conseguente illogica e/o contraddittoria motivazione in merito ad un fatto decisivo della controversia. Il tribunale non avrebbe correttamente valutato la deposizione testimoniale del teste
[...]
dipendente della ditta Carsughi sita in Sansepolcro (AR), subentrata ad Tes_1
nel contratto d'appalto, il quale ha dichiarato di aver provveduto al Parte_1
montaggio della stufa PA ER oggetto del preventivo n. 210/2017 che era stata consegnata da , tanto è vero che nel preventivo della Ditta Carsughi Parte_1
depositato in giudizio non era indicata tale stufa. La sentenza avrebbe quindi dovuto riconoscere ad il diritto a trattenere l'importo di € 3.081,60 per la stufa come Parte_1
indicato in preventivo.
Con il quarto motivo di appello parimenti si contesta l'erronea e/o immotivata ricostruzione del fatto ed erronea interpretazione delle risultanze istruttorie e conseguente illogica e/o contraddittoria motivazione in merito ad un fatto decisivo della controversia, con riguardo alla ritenuta non raggiunta prova della consegna di opere ulteriori rispetto agli incassi della rubinetteria, quando invece ha dimostrato Parte_1
di aver fornito e montato i pannelli fotovoltaici, come desumibile sia dalla documentazione fotografica sub 7, sia dallo scambio di corrispondenza tra il legale rappresentante di ed il sig. Parte_1 Per_1
Al punto cinque, che non costituisce un vero motivo di appello, l'appellante afferma che l'ordinanza è corretta laddove ha rigettato la pretesa risarcitoria avanzata da controparte,
completamente destituita di qualsivoglia fondamento visto che il materiale era stato consegnato.
Ha chiesto, infine, la riforma del capo relativo alle spese di lite.
si è costituita chiedendo in via pregiudiziale di dichiarare inammissibile Controparte_1
e/o improcedibile l'impugnazione proposta per violazione dei dettami contenuti nell'art.
pag. 3/11 702 quater c.p.c., nell'art. 342 c.p.c., nonché per violazione dell'art. 348 bis, c.p.c. in quanto non ha una ragionevole probabilità di essere accolta, e comunque il rigetto dell'appello del merito.
Deduce infatti che l'appellante ha contestato le argomentazioni svolte nel provvedimento impugnato senza esplicitare le ragioni per cui tale impostazione debba essere eventualmente rivista.
Sul primo motivo di gravame osserva che la censura è inammissibile per violazione del principio dello ius novorum sancito dall'art. 345 c.p.c.; in ogni caso il soggetto committente è stato inequivocabilmente la SI.ra , proprietaria esclusiva Controparte_1
dell'immobile nel quale avrebbe dovuto realizzare gli impianti termico- Parte_1
sanitario, elettrico e fotovoltaico, oltre a fornire i materiali di arredo per la sua ristrutturazione. Il marito si era limitato a mantenere i contatti con la ditta. Persona_1
Sul secondo motivo osserva che l'avvenuta consegna della stufa è sempre stata contestata dalla committente e che la parte appellante, onerata, non ha prodotto la bolla di consegna della suddetta stufa.
Su terzo e quarto motivo osserva che il DT (doc. 6) non risulta sottoscritto e non è
idoneo a fornire la prova che la merce è stata consegnata;
inoltre lo stesso teste ha dichiarato che molti materiali non arrivavano perché l'azienda Tes_2 Parte_1
era in difficoltà mentre molti fornitori chiedevano il pagamento anticipato ed essa era priva di liquidità; il materiale fotografico prodotto dalla società nel Parte_1
primo grado del giudizio non prova alcunché, neppure è univocamente riferibile al cantiere della SI.ra inoltre l'impianto fotovoltaico era stato realizzato ed CP_1
ultimato dalla ditta per l'importo di € 2.300,00 oltre IVA (cfr. doc. 15 del CP_2
fascicolo di primo grado).
Evidenzia poi che il richiamo all'art. 1672 c.c. non è pertinente in quanto l'impossibilità
di portare a termine le prestazioni è imputabile alla stessa , i cui dipendenti Parte_1
pag. 4/11 erano indisponibili a svolgerle perché non pagati da mesi e che la “lettera per la definizione amichevole”, predisposta da e non dal SI. , Parte_1 Persona_1
non prova nulla in quanto era interesse della committenza raggiungere un accordo perché le lavorazioni affidate ad erano fondamentali per poter procedere con Parte_1
la ristrutturazione.
Sulle conclusioni come innanzi precisate, la causa è stata riservata in decisione ai sensi dell'art. 190 cod. proc. civ., con i termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
L'appello è infondato e deve essere rigettato.
Va premesso che in primo grado alcuna contestazione è stata sollevata sulla sussistenza della legitimatio ad causam. La legittimazione ad agire consiste nella titolarità del diritto di azione (dal lato attivo) oppure di resistere al giudizio come convenuto (dal lato passivo) alla stregua della situazione di fatto come prospettata dalle parti. Essa è
espressione del principio dettato dall'art. 81 c.p.c., per cui “fuori dei casi espressamente
previsti dalla legge, nessuno può far valere nel processo in nome proprio un diritto
altrui”.
In altri termini, la legittimazione ad agire consiste nella prospettazione nella domanda di un soggetto come titolare dell'obbligo o della diversa situazione soggettiva dedotta in giudizio. Sul punto, come sapientemente evidenziato dalle Sezioni Unite della Suprema
Corte con la sentenza n. 2951/16, il concetto di legittimazione ad agire va distinto da quello di titolarità del diritto sostanziale fatto valere, che attiene al merito della causa. Si
tratta, in questo secondo caso, di stabilire se colui che vanta un diritto in giudizio ne sia effettivamente il titolare, ossia se la domanda è fondata.
Orbene, nel caso di specie è evidente che sulla base della prospettazione contenuta in atto di citazione di primo grado l'attrice ha invocato la propria posizione di committente delle opere ed il conseguente diritto alla risoluzione del rapporto contrattuale e al danno pag. 5/11 da inadempimento. La infatti, ha dedotto di aver commissionato ad la CP_1 Parte_1
realizzazione di vari impianti presso la sua abitazione in Montone, offrendo documentazione proveniente dalla stessa (preventivi, fatture) a lei intestata, Parte_1
cosicchè la legittimazione attiva va senz'altro riconosciuta alla parte attrice e odierna appellata, fermo restando che la verifica della effettiva titolarità della posizione giuridica dedotta in giudizio costituisce questione di merito.
A tale proposito occorre rilevare che, siccome attinente al merito, la titolarità della posizione soggettiva è un elemento costitutivo del diritto fatto valere con la domanda e rientra nel potere dispositivo e nell'onere deduttivo probatorio dei soggetti in lite la sua contestazione, che non è qualificabile come eccezione in senso stretto, bensì quale mera difesa e, pertanto, non soggiace a termini di decadenza.
La natura di mera difesa comporta che la carenza di titolarità del rapporto può essere sollevata in ogni fase del giudizio, e, di conseguenza, anche nella fase di impugnazione,
purché siano ritualmente acquisiti agli atti di causa i fatti su cui la contestazione si fonda, in cassazione solo nei limiti del giudizio di legittimità e del giudicato (cfr. Cass .
ord. sez lav. 1/9/2021, n. 23721 e Sez. 3 - , Ordinanza n. 16814 del 17/06/2024 ).
Orbene, nel caso in esame va dato conto innanzitutto della corrispondenza, come si è
visto, tra soggetto indicato nei preventivi, nelle fatture ed in tutta la documentazione inerente la fornitura e soggetto che ha agito in giudizio;
oltretutto la stessa società
odierna appellante in primo grado deduceva che la signora le aveva CP_1
commissionato un impianto fotovoltaico e che il doc. 10 era stato predisposto da Per_1
“per conto della moglie”, confermando tale prospettazione. Si aggiunga che i
[...]
bonifici per il pagamento di acconti sono partiti dal conto corrente di e Controparte_1
quindi la pretesa restitutoria conseguente alla risoluzione contrattuale non potrebbe fare capo che a lei.
pag. 6/11 Non induce a diversa conclusione il doc. 3 prodotto dall'appellante. Si tratta di una corrispondenza via e-mail intercorsa fra coniuge di e Persona_1 Controparte_1
della . In essa le parti discutevano della fornitura e Controparte_3 Parte_1 Per_1
anticipava di dover comunicare ad se le fatture avrebbero dovuto
[...] Parte_1
essere intestate a lui o a sua moglie, per questioni di ordine fiscale. Il CP_3
replicava “Attendo tua conferma per sapere se intestare la fattura a nome tuo o di
”. Pare quindi plausibile che sia stata successivamente informata del CP_1 Parte_1
fatto che la fattura andava intestata alla signora ed ha, conseguentemente, CP_1
predisposto tutta la documentazione aderendo a questa indicazione, senza nulla osservare sulla riferibilità della commessa, accettando altresì i pagamenti effettuati da tramite il suo conto corrente bancario personale. In sostanza, affermare Controparte_1
la carenza di titolarità dell'azione significherebbe sostenere che fosse Controparte_1
totalmente ignara degli ordini, effettuati in autonomia dal marito, figurando sul solo piano formale, senza alcuna assunzione di obbligazioni nei confronti della . Parte_1
Al contrario, dagli atti emerge che la stessa ha curato anche i relativi pagamenti. Ne
consegue che assume valore neutro il fatto che il marito abbia interloquito Persona_1
sulle forniture e svolto trattative in vista di una bonaria composizione della lite: nelle ipotesi ordinarie è normale che la ristrutturazione della casa familiare venga compiuta in accordo tra i coniugi, che le scelte dei materiali vengano condivise, così come il budget delle spese. Peraltro non è stato contestato che fosse la proprietaria Controparte_1
dell'immobile ove si svolgevano i lavori e fosse quindi legittimata, in ambito fiscale, a godere delle detrazioni ed agevolazioni previste in materia, cosicchè anche sotto tale profilo discende la piena riferibilità a lei, e non anche al marito, della posizione dedotta in giudizio.
Il secondo motivo appare privo di pregio in quanto non solo la sentenza impugnata ha qualificato il rapporto tra le parti come appalto e non contratto d'opera, ma la questione pag. 7/11 appare irrilevante nella misura in cui non si discute di termini di decadenza (diversi nelle due fattispecie contrattuali); inoltre sia nel contratto di appalto (art. 1672) che in quello d'opera (art. 2228) vige il principio per cui se l'esecuzione dell'opera diventa impossibile per causa non imputabile ad alcuna delle parti il prestatore d'opera ha diritto ad un compenso per il lavoro prestato in relazione all'utilità della parte dell'opera compiuta.
Ciò che è stato escluso nel caso in esame è l'applicabilità di tale principio, per il fatto che l'inadempimento è palesemente imputabile ad , che lo confessa laddove Parte_1
ha esposto di non aver potuto ultimare le prestazioni, in parte a causa della chiusura dello showroom presso cui si riforniva, in parte per carenza di dipendenti.
In realtà dalle deposizioni testimoniali degli stessi testi indotti da è risultato Parte_1
che i dipendenti non venivano retribuiti da mesi e per questa ragione si erano dimessi,
lasciando la società priva di personale munito di competenze tecniche.
Non vi è dubbio, quindi, che l'impossibilità di portare a termine l'opera sia direttamente imputabile all'imprenditore appaltatore che, in quanto tale, deve fare fronte alle difficoltà organizzative, ivi compresa quella dell'assenza dei dipendenti, reperendo dei sostituti, cosa che nella fattispecie non è riuscita a fare per carenza di liquidità, ossia una circostanza a sé sola ascrivibile.
In realtà il criterio cardine in tema di risoluzione del contratto è che essa ha effetto retroattivo e quindi ciascun contraente deve restituire le prestazioni rese, salvo ovviamente che ciò sia impossibile (come nei contratti ad esecuzione periodica o continuata). In tali ipotesi, per effetto del principio sinallagmatico, chi non può
assolvere all'obbligo di restituzione deve pagare il corrispettivo dell'opera o servizio ricevuto.
La sentenza impugnata ha fatto corretta applicazione di tale principio, riconoscendo dovuti a euro 5.310,00 per le lavorazioni di idraulica che essa ha dimostrato Parte_1
pag. 8/11 di aver eseguito. A ben vedere dunque il secondo motivo di appello è inammissibile,
perché le argomentazioni svolte non consistono in una critica alla sentenza impugnata e nessun rilievo hanno ai fini di una sua modifica, posto che il mancato riconoscimento dell'intero importo richiesto non dipende dalla qualificazione giuridica del rapporto
(come opera anziché appalto), ma dalla insussistenza di una impossibilità sopravvenuta ad adempiere e dalla mancata prova di aver eseguito tutte le prestazioni oggetto delle fatture.
A tale riguardo, anche terzo e quarto motivo sono infondati.
Gli elementi raccolti non risultano affatto idonei a provare gli assunti di Parte_1
sull'integrale consegna del materiale di cui al proprio doc. 6.
In merito alla deposizione di lo stesso ha sì dichiarato di aver Testimone_1
provveduto al montaggio della stufa PA ER e di averla già reperita in cantiere, ma ciò non significa che sia stata fornita proprio da . Per quanto lo Parte_1
scambio via e-mail tra e citato in precedenza possa assumere valore CP_3 Per_1
indiziario sul fatto che vi era un interessamento dei coniugi ad una stufa di Per_1
modello simile, esaminata in mostra, lì si discute solo dell'ordinativo del materiale e della necessità di procedere al pagamento di acconti, ma non vi è alcuna ammissione sul fatto che detta stufa sia stata effettivamente consegnata alla signora PP può CP_1
assumere rilievo in tal senso il documento 6, perché si tratta di un DT non sottoscritto da alcuno, di provenienza unilaterale della parte che intende avvalersene, che non prova dunque l'avvenuta consegna.
Tra l'altro lo stesso teste ha dichiarato che molti materiali ordinati non erano Tes_2
arrivati perché l'azienda era in difficoltà e molti fornitori chiedevano il Parte_1
pagamento anticipato, ma essa era priva di liquidità.
Quanto ai pannelli fotovoltaici, la documentazione fotografica prodotta dalla società
come documento 7 è stata contestata da parte appellata quale riferibile Parte_1
pag. 9/11 alla propria abitazione e dunque anche in questo caso si tratta di un dato documentale insufficiente a dimostrare l'avvenuta installazione dell'impianto presso l'abitazione della SI.ra Ella poi, pur non onerata, ha fornito una specifica prova contraria CP_1
tramite il doc. 15, che attesta che due pannelli solari furono richiesti alla ditta Carsughi,
mentre la ditta avrebbe dovuto fornire inverter, quadro, centralina e CP_2
connettori per poter mettere in funzione l'impianto. Peraltro, alcuno dei capitoli di prova articolati nella comparsa di costituzione in primo grado era riferito Parte_1
all'installazione dei pannelli fotovoltaici.
In conclusione, il provvedimento impugnato ha fatto buon governo delle risultanze istruttorie, dichiarando risolto il contratto per inadempimento di e Parte_1
condannando quest'ultima alla restituzione degli acconti ricevuti, al netto delle prestazioni di cui al doc. 9 di parte appellante, portate a termine da Testimone_1
grazie al materiale ivi indicato.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, ridotti i compensi rispetto a quanto indicato nella nota spese in atti a motivo della non complessità della controversia e del mancato svolgimento di una fase istruttoria in appello.
Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il gravame, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando , così provvede: rigetta l'appello;
condanna la parte appellante al pagamento, in favore della parte appellata, delle spese del presente grado del giudizio, che liquida in € 7.500,00, oltre 15 % per spese generali,
i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge;
pag. 10/11 Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del DPR 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13..
Così deciso nella camera di consiglio in data 07/01/2025.
Il Consigliere relatore/estensore Il Presidente
Arianna De Martino Claudia Matteini
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