TRIB
Sentenza 12 febbraio 2025
Sentenza 12 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 12/02/2025, n. 41 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 41 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 2801/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SASSARI
I Sezione Civile
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott.ssa Elisabetta Carta Presidente rel. dott.ssa Marta Guadalupi Giudice dott.ssa Ilaria Bradamante Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso congiunto depositato in data 04/09/2024 da:
(C.F. ), nato a [...] il [...], e Parte_1 C.F._1
(C.F. ), nata in [...] il [...] Parte_2 C.F._2 elettivamente domiciliati in Sassari, via Stintino 2, presso lo studio dell'avv. Pietro Casu (C.F.
), che li rappresenta e difende come da delega in calce al ricorso introduttivo, C.F._3
RICORRENTI nonché con la comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Le parti, con ricorso ex art. 473 bis. 51 c.p.c., depositato in data 04/09/2024, contenente le condizioni patrimoniali e gli oneri a carico delle parti, hanno chiesto congiuntamente di ottenere la pronuncia di separazione personale alle condizioni di cui al ricorso introduttivo di seguito riportate:
“a) autorizzare i coniugi a vivere separati e pronunciare la separazione personale dei coniugi;
b) prendere atto che i coniugi non intendono formulare richiesta di contribuzione economica l'uno nei confronti dell'altra, da intendersi dunque espressamente rinunziata, e pertanto nulla disporre sul punto;
pagina 1 di 3 c) dare atto che il figlio maggiorenne potrà vivere interscambiabilmente presso l'uno e l'altro coniuge, entrambi dotati di idonea sistemazione abitativa per sé e per il proprio figlio, il quale disporrà così di idoneo alloggio presso entrambe le abitazioni, ciascuno a carico del singolo genitore proprietario;
d) stabilire a carico di ciascuno dei coniugi il mantenimento in natura del figlio relativamente al periodo di permanenza presso la propria abitazione, mediante assolvimento in via esclusiva e diretta di ogni sua esigenza connessa alla vita ordinaria.
Essendo rimessa alla volontà del figlio la durata della permanenza presso l'una e l'altra abitazione, i coniugi sin d'ora dichiarano di accettare di farsi carico delle spese connesse alle esigenze di vita del figlio per il periodo di coabitazione, sin d'ora rinunciando a qualsivoglia pretesa, anche a titolo di conguaglio, in ragione di eventuali disparità tra la durata delle permanenze presso l'uno e l'altro coniuge;
e) stabilire integralmente a carico di e in favore direttamente del figlio Parte_1 le spese straordinarie occorrenti ed occorrende in relazione alle esigenze di vita del Parte_3 figlio medesimo, individuate secondo le linee guida adottate dal CNF che integralmente si richiamano ed allegano sottoscritte delle parti (doc.4);
f) il presente ricorso viene sottoscritto dai coniugi, odierni ricorrenti, e rispetto alle relative pattuizioni, ove mai occorrer possa, anche il figlio maggiorenne, sig. dichiara di Parte_3 aver ben compreso e accettare senza riserva le condizioni economiche involgenti la sua posizione, come da dichiarazione personale che si produce in atti (doc.5);
g) spese di giudizio interamente compensate tra le parti.”.
All'udienza del 16 gennaio 2025, sostituita dal deposito di note scritte, i coniugi hanno confermato di non volersi riconciliare e di volere ottenere una pronuncia di separazione alle condizioni sopra riportate.
***
I coniugi e hanno contratto matrimonio Civile Parte_1 Parte_2
in data 5 marzo 2005 in Sassari (SS), iscritto nel Registro degli atti di matrimonio del predetto Comune per l'anno 2005, Atto n. 30, P. 1, dalla cui unione è nato in [...] in data [...] il figlio, maggiore di età ma non economicamente autosufficiente. Parte_3
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile.
La domanda congiunta delle parti può pertanto essere recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
pagina 2 di 3 Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche, non appare contraria a norme imperative o di ordine pubblico.
La natura della causa e l'accordo delle parti giustificano la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Sassari, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando,
1. dichiara la separazione personale tra i coniugi nato a [...] Parte_1
il 28/07/1968 ed ivi residente in [...], e nata a [...] Parte_2
il 25/01/1964 e residente in [...], i quali hanno contratto matrimonio civile in data 05/03/2005 in Sassari (SS), iscritto nel Registro degli atti di matrimonio del predetto
Comune per l'anno 2005, Atto n. 30, P. 1, alle condizioni congiunte sopra riportate, da intendersi qui integralmente trascritte,
2. manda alla cancelleria per la trasmissione all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Sassari per l'annotazione della presente sentenza.
3. Spese interamente compensate
Così deciso in Sassari nella camera di consiglio del 6 febbraio 2025.
Il Presidente rel.
Dott.ssa Elisabetta Carta
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SASSARI
I Sezione Civile
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott.ssa Elisabetta Carta Presidente rel. dott.ssa Marta Guadalupi Giudice dott.ssa Ilaria Bradamante Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso congiunto depositato in data 04/09/2024 da:
(C.F. ), nato a [...] il [...], e Parte_1 C.F._1
(C.F. ), nata in [...] il [...] Parte_2 C.F._2 elettivamente domiciliati in Sassari, via Stintino 2, presso lo studio dell'avv. Pietro Casu (C.F.
), che li rappresenta e difende come da delega in calce al ricorso introduttivo, C.F._3
RICORRENTI nonché con la comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Le parti, con ricorso ex art. 473 bis. 51 c.p.c., depositato in data 04/09/2024, contenente le condizioni patrimoniali e gli oneri a carico delle parti, hanno chiesto congiuntamente di ottenere la pronuncia di separazione personale alle condizioni di cui al ricorso introduttivo di seguito riportate:
“a) autorizzare i coniugi a vivere separati e pronunciare la separazione personale dei coniugi;
b) prendere atto che i coniugi non intendono formulare richiesta di contribuzione economica l'uno nei confronti dell'altra, da intendersi dunque espressamente rinunziata, e pertanto nulla disporre sul punto;
pagina 1 di 3 c) dare atto che il figlio maggiorenne potrà vivere interscambiabilmente presso l'uno e l'altro coniuge, entrambi dotati di idonea sistemazione abitativa per sé e per il proprio figlio, il quale disporrà così di idoneo alloggio presso entrambe le abitazioni, ciascuno a carico del singolo genitore proprietario;
d) stabilire a carico di ciascuno dei coniugi il mantenimento in natura del figlio relativamente al periodo di permanenza presso la propria abitazione, mediante assolvimento in via esclusiva e diretta di ogni sua esigenza connessa alla vita ordinaria.
Essendo rimessa alla volontà del figlio la durata della permanenza presso l'una e l'altra abitazione, i coniugi sin d'ora dichiarano di accettare di farsi carico delle spese connesse alle esigenze di vita del figlio per il periodo di coabitazione, sin d'ora rinunciando a qualsivoglia pretesa, anche a titolo di conguaglio, in ragione di eventuali disparità tra la durata delle permanenze presso l'uno e l'altro coniuge;
e) stabilire integralmente a carico di e in favore direttamente del figlio Parte_1 le spese straordinarie occorrenti ed occorrende in relazione alle esigenze di vita del Parte_3 figlio medesimo, individuate secondo le linee guida adottate dal CNF che integralmente si richiamano ed allegano sottoscritte delle parti (doc.4);
f) il presente ricorso viene sottoscritto dai coniugi, odierni ricorrenti, e rispetto alle relative pattuizioni, ove mai occorrer possa, anche il figlio maggiorenne, sig. dichiara di Parte_3 aver ben compreso e accettare senza riserva le condizioni economiche involgenti la sua posizione, come da dichiarazione personale che si produce in atti (doc.5);
g) spese di giudizio interamente compensate tra le parti.”.
All'udienza del 16 gennaio 2025, sostituita dal deposito di note scritte, i coniugi hanno confermato di non volersi riconciliare e di volere ottenere una pronuncia di separazione alle condizioni sopra riportate.
***
I coniugi e hanno contratto matrimonio Civile Parte_1 Parte_2
in data 5 marzo 2005 in Sassari (SS), iscritto nel Registro degli atti di matrimonio del predetto Comune per l'anno 2005, Atto n. 30, P. 1, dalla cui unione è nato in [...] in data [...] il figlio, maggiore di età ma non economicamente autosufficiente. Parte_3
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile.
La domanda congiunta delle parti può pertanto essere recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
pagina 2 di 3 Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche, non appare contraria a norme imperative o di ordine pubblico.
La natura della causa e l'accordo delle parti giustificano la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Sassari, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando,
1. dichiara la separazione personale tra i coniugi nato a [...] Parte_1
il 28/07/1968 ed ivi residente in [...], e nata a [...] Parte_2
il 25/01/1964 e residente in [...], i quali hanno contratto matrimonio civile in data 05/03/2005 in Sassari (SS), iscritto nel Registro degli atti di matrimonio del predetto
Comune per l'anno 2005, Atto n. 30, P. 1, alle condizioni congiunte sopra riportate, da intendersi qui integralmente trascritte,
2. manda alla cancelleria per la trasmissione all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Sassari per l'annotazione della presente sentenza.
3. Spese interamente compensate
Così deciso in Sassari nella camera di consiglio del 6 febbraio 2025.
Il Presidente rel.
Dott.ssa Elisabetta Carta
pagina 3 di 3