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Sentenza 17 marzo 2025
Sentenza 17 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trapani, sentenza 17/03/2025, n. 321 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trapani |
| Numero : | 321 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
Testo completo
N. 464 RG. 2024;
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Trapani in persona del dott. Mauro Petrusa in funzione di Giudice del Lavoro, nella causa tra:
, C.F. , Parte_1 C.F._1 parte opponente, rappresentata e difesa giusta procura in atti dall'avv. Giacoma Scibilia e
, C.F. in Controparte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante pro-tempore, parte resistente, rappresentata e difesa dall'avv. Antonino Rizzo
OGGETTO: pensione inabilità art.12 L. 118/71 – condizione disabilità art. 3 comma 3 L. 104/92
Definisce il presente giudizio come segue.
SENTENZA Con atto di ricorso per ATP ritualmente notificato la parte ricorrente indicata in epigrafe aveva chiesto l'accertamento dei requisiti sanitari sottesi ai benefici di cui in oggetto e, stante il mancato riconoscimento dei presupposti da parte del CTU nominato dal giudice, previo deposito di controdeduzioni ex art. 195 co. 3° cpc., ha depositato la dichiarazione di dissenso prevista dall'art. 445-bis cpc. e, quindi, ha tempestivamente introdotto il presente giudizio di merito chiedendo il riconoscimento dei benefici assistenziale in questione e la condanna dell' ad CP_1 erogare i ratei pregressi dello stesso. In particolare, ai sensi dell'art. 445-bis co. 6° cpc., la parte ricorrente ha evidenziato i seguenti che la relazione peritale non sarebbe condivisibile nella parte in cui ha escluso la ricorrenza della situazione legittimante il diritto a percepire i benefici in questione.
Si è costituito in giudizio l' chiedendo il rigetto del ricorso per difetto del CP_1 requisito sanitario, come appurato dalla Commissione medica e, poi, confermato dal CTU nominato da questo Tribunale.
Sul contraddittorio così instaurato la causa è stata decisa.
MOTIVAZIONE Viste le doglianze sollevate da parte ricorrente, considerato il tempestivo deposito di controdeduzioni alla CTU nella fase di ATP (art. 195 co. 3° cpc.) il sottoscritto ha
1 ritenuto preferibile nominare altro CTU in questa fase ed ha disposto la ripetizione delle operazioni peritali,
All'esito, il secondo consulente ha ritenuto che “Il sig. ha una Parte_1 riduzione della capacità lavorativa pari al 86%, facendo riferimento alle tabelle approvate con Decreto del Ministro della Sanità emanato il 5 febbraio 1992 e pubblicato nella G.U. 26 febbraio 1992, suppl. ord. n.43. Lo stesso non si trova nell'assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività. Lo stato di handicap sofferto dal Sig. non rende necessario un intervento Parte_1 assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, e quindi non può essere inquadrato nell'ambito dell'art. 3 comma 3 della L. 104/92. Decorrenza: data della domanda amministrativa 22.02.2023.”. Il metodo logico seguito dal CTU appare immune da censure, le sue argomentazioni sono ben motivate e gli esami compiuti risultano essere adeguatamente approfonditi, così che le sue conclusioni possono essere poste a base della presente decisione.
Ritenuto che
la consulenza fornisca, anche in relazione alla precedente perizia, gli elementi che consentano, su un piano positivo, di delineare il percorso logico seguito e, sul piano negativo, di escludere la rilevanza di elementi di segno contrario, e tenuto conto degli insegnamenti della S.C. (sent. 4850/2009), lo scrivente ritiene di poter aderire al parere espresso dal secondo CTU senza necessità di specifica motivazione, dovendosi ritenere che la consulenza tecnica dallo stesso depositata integri il presente provvedimento.
Il ricorso va quindi rigettato.
Le spese di lite seguono la soccombenza.
Per le stesse ragioni, le spese di CTU, liquidate in separato decreto, debbono essere poste a carico della parte ricorrente.
PQM
- Rigetta il ricorso
- Condanna il ricorrente a rifondere all' le spese di lite che liquida in € CP_1
2.800,00 (incluse quelle inerenti alla a fase), oltre iva CPA e spese generali;
- Pone definitivamente a carico della parte ricorrente le spese di C.T.U. liquidate in separato decreto
Trapani, 14/03/2025 Il giudice
Mauro Petrusa
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Trapani in persona del dott. Mauro Petrusa in funzione di Giudice del Lavoro, nella causa tra:
, C.F. , Parte_1 C.F._1 parte opponente, rappresentata e difesa giusta procura in atti dall'avv. Giacoma Scibilia e
, C.F. in Controparte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante pro-tempore, parte resistente, rappresentata e difesa dall'avv. Antonino Rizzo
OGGETTO: pensione inabilità art.12 L. 118/71 – condizione disabilità art. 3 comma 3 L. 104/92
Definisce il presente giudizio come segue.
SENTENZA Con atto di ricorso per ATP ritualmente notificato la parte ricorrente indicata in epigrafe aveva chiesto l'accertamento dei requisiti sanitari sottesi ai benefici di cui in oggetto e, stante il mancato riconoscimento dei presupposti da parte del CTU nominato dal giudice, previo deposito di controdeduzioni ex art. 195 co. 3° cpc., ha depositato la dichiarazione di dissenso prevista dall'art. 445-bis cpc. e, quindi, ha tempestivamente introdotto il presente giudizio di merito chiedendo il riconoscimento dei benefici assistenziale in questione e la condanna dell' ad CP_1 erogare i ratei pregressi dello stesso. In particolare, ai sensi dell'art. 445-bis co. 6° cpc., la parte ricorrente ha evidenziato i seguenti che la relazione peritale non sarebbe condivisibile nella parte in cui ha escluso la ricorrenza della situazione legittimante il diritto a percepire i benefici in questione.
Si è costituito in giudizio l' chiedendo il rigetto del ricorso per difetto del CP_1 requisito sanitario, come appurato dalla Commissione medica e, poi, confermato dal CTU nominato da questo Tribunale.
Sul contraddittorio così instaurato la causa è stata decisa.
MOTIVAZIONE Viste le doglianze sollevate da parte ricorrente, considerato il tempestivo deposito di controdeduzioni alla CTU nella fase di ATP (art. 195 co. 3° cpc.) il sottoscritto ha
1 ritenuto preferibile nominare altro CTU in questa fase ed ha disposto la ripetizione delle operazioni peritali,
All'esito, il secondo consulente ha ritenuto che “Il sig. ha una Parte_1 riduzione della capacità lavorativa pari al 86%, facendo riferimento alle tabelle approvate con Decreto del Ministro della Sanità emanato il 5 febbraio 1992 e pubblicato nella G.U. 26 febbraio 1992, suppl. ord. n.43. Lo stesso non si trova nell'assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività. Lo stato di handicap sofferto dal Sig. non rende necessario un intervento Parte_1 assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, e quindi non può essere inquadrato nell'ambito dell'art. 3 comma 3 della L. 104/92. Decorrenza: data della domanda amministrativa 22.02.2023.”. Il metodo logico seguito dal CTU appare immune da censure, le sue argomentazioni sono ben motivate e gli esami compiuti risultano essere adeguatamente approfonditi, così che le sue conclusioni possono essere poste a base della presente decisione.
Ritenuto che
la consulenza fornisca, anche in relazione alla precedente perizia, gli elementi che consentano, su un piano positivo, di delineare il percorso logico seguito e, sul piano negativo, di escludere la rilevanza di elementi di segno contrario, e tenuto conto degli insegnamenti della S.C. (sent. 4850/2009), lo scrivente ritiene di poter aderire al parere espresso dal secondo CTU senza necessità di specifica motivazione, dovendosi ritenere che la consulenza tecnica dallo stesso depositata integri il presente provvedimento.
Il ricorso va quindi rigettato.
Le spese di lite seguono la soccombenza.
Per le stesse ragioni, le spese di CTU, liquidate in separato decreto, debbono essere poste a carico della parte ricorrente.
PQM
- Rigetta il ricorso
- Condanna il ricorrente a rifondere all' le spese di lite che liquida in € CP_1
2.800,00 (incluse quelle inerenti alla a fase), oltre iva CPA e spese generali;
- Pone definitivamente a carico della parte ricorrente le spese di C.T.U. liquidate in separato decreto
Trapani, 14/03/2025 Il giudice
Mauro Petrusa
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