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Sentenza 9 giugno 2025
Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 09/06/2025, n. 765 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 765 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5693/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MONZA
Quarta Sezione CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Carmen Arcellaschi Presidente Relatore
Dott. Claudia Bonomi Giudice
Dott. Camilla Filauro Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5693/2024 promossa da:
(C.F. ), nata a [...] il [...] ed ivi Parte_1 C.F._1 residente in [...], elettivamente domiciliata presso lo Studio dell'Avv. Luisa Galli che la rappresenta e difende come da procura in atti e
(C.F. ), nato a [...] il [...] e residente a [...]Parte_2 C.F._2
(MB) in Via Cappuccina n. 2, elettivamente domiciliato presso lo Studio dell'Avv. Paolo Ceriani che lo rappresenta e difende come da procura in atti
Con l'intervento del P.M. sede
OGGETTO: DIVORZIO
CONCLUSIONI
“Dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto in data 6/6/2016; matrimonio trascritto/iscritto nei Registri dello stato civile del Comune di Lissone al n. 262, Serie C, P. II;
ordinare al Comune di Lissone di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
dichiarare compensate le spese legali.
OMOLOGARE le seguenti condizioni:
- dare atto che i coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti e di aver concordemente risolto ogni altra questione di carattere patrimoniale e di non vantare alcuna reciproca pretesa;
pagina 1 di 2 - disporre la perdita del cognome per la signora . Pt_2 Parte_1
Motivi della decisione
I. La domanda di divorzio è fondata.
Risulta, infatti, dai documenti in atti che tra le parti è intervenuta separazione con sentenza n. 962/24 emessa dal Tribunale di Monza e pubblicata in data 12.11.2024, passata in giudicato come da attestazione ritualmente depositata.
Non è contestato che, nelle more, non sia intervenuta riconciliazione, né sia ripresa, sia pur temporaneamente, la convivenza.
Deve, quindi, ritenersi che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia ormai definitivamente venuta meno, così che sarebbe impossibile il suo ricostituirsi. Ricorrono, pertanto, i presupposti richiesti dall'art. 3 nr. 2 let. b della L.
1.12.1970 n. 898 come mod. dagli artt. 4 e 5 della L.
6.3.1987 n. 74, 1 L.
6.5.2015 nr. 55.
Va dunque emessa la richiesta pronuncia. II. Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere recepite nella presente sentenza in quanto tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei reciproci interessi.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: I. pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto da e Parte_1
in Lissone (MB) il 6.6.2016 (trascritto al n. 29 Parte I del registro atti Parte_2 di matrimonio di quel Comune anno 2016) alle condizioni concordate tra le parti e recepite nelle conclusioni trascritte in epigrafe, da intendersi qui interamente riportate e trascritte;
II. ordina che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata dopo il passaggio in giudicato a cura del Cancelliere all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Lissone (MB) affinchè sia annotata ai sensi degli artt. 5 e 10 della L.
1.12.1970 n. 898;
III. dichiara compensate le spese del procedimento.
Così deciso in Monza, nella Camera di Consiglio del 5 giugno 2025
Il Presidente Estensore
Dott. Carmen Arcellaschi
pagina 2 di 2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MONZA
Quarta Sezione CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Carmen Arcellaschi Presidente Relatore
Dott. Claudia Bonomi Giudice
Dott. Camilla Filauro Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5693/2024 promossa da:
(C.F. ), nata a [...] il [...] ed ivi Parte_1 C.F._1 residente in [...], elettivamente domiciliata presso lo Studio dell'Avv. Luisa Galli che la rappresenta e difende come da procura in atti e
(C.F. ), nato a [...] il [...] e residente a [...]Parte_2 C.F._2
(MB) in Via Cappuccina n. 2, elettivamente domiciliato presso lo Studio dell'Avv. Paolo Ceriani che lo rappresenta e difende come da procura in atti
Con l'intervento del P.M. sede
OGGETTO: DIVORZIO
CONCLUSIONI
“Dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto in data 6/6/2016; matrimonio trascritto/iscritto nei Registri dello stato civile del Comune di Lissone al n. 262, Serie C, P. II;
ordinare al Comune di Lissone di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
dichiarare compensate le spese legali.
OMOLOGARE le seguenti condizioni:
- dare atto che i coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti e di aver concordemente risolto ogni altra questione di carattere patrimoniale e di non vantare alcuna reciproca pretesa;
pagina 1 di 2 - disporre la perdita del cognome per la signora . Pt_2 Parte_1
Motivi della decisione
I. La domanda di divorzio è fondata.
Risulta, infatti, dai documenti in atti che tra le parti è intervenuta separazione con sentenza n. 962/24 emessa dal Tribunale di Monza e pubblicata in data 12.11.2024, passata in giudicato come da attestazione ritualmente depositata.
Non è contestato che, nelle more, non sia intervenuta riconciliazione, né sia ripresa, sia pur temporaneamente, la convivenza.
Deve, quindi, ritenersi che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia ormai definitivamente venuta meno, così che sarebbe impossibile il suo ricostituirsi. Ricorrono, pertanto, i presupposti richiesti dall'art. 3 nr. 2 let. b della L.
1.12.1970 n. 898 come mod. dagli artt. 4 e 5 della L.
6.3.1987 n. 74, 1 L.
6.5.2015 nr. 55.
Va dunque emessa la richiesta pronuncia. II. Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere recepite nella presente sentenza in quanto tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei reciproci interessi.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: I. pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto da e Parte_1
in Lissone (MB) il 6.6.2016 (trascritto al n. 29 Parte I del registro atti Parte_2 di matrimonio di quel Comune anno 2016) alle condizioni concordate tra le parti e recepite nelle conclusioni trascritte in epigrafe, da intendersi qui interamente riportate e trascritte;
II. ordina che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata dopo il passaggio in giudicato a cura del Cancelliere all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Lissone (MB) affinchè sia annotata ai sensi degli artt. 5 e 10 della L.
1.12.1970 n. 898;
III. dichiara compensate le spese del procedimento.
Così deciso in Monza, nella Camera di Consiglio del 5 giugno 2025
Il Presidente Estensore
Dott. Carmen Arcellaschi
pagina 2 di 2