Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 17/04/2025, n. 594 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 594 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. n. 42/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ANCONA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Riunita in camera di consiglio con l'intervento dei sig.ri magistrati:
Dott.ssa Maria Ida Ercoli Presidente est.
Dott.ssa Anna Bora Consigliere
Dott.ssa Paola Mureddu Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile in grado d'appello iscritto al n. R.G. 42/2023 promosso da
(C.F.: ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Giuseppe Bommarito e dall'Avv. Stefania Maroni
APPELLANTE
Nei confronti di
(P.I.: Controparte_1 Controparte_2
), in persona del Commissario Straordinario dell' e P.IVA_1 CP_1 in qualità di liquidatore della Gestione Liquidatoria della ex , Controparte_2 rappresentata e difesa dall'Avv. Maria Rita Corvatta
APPELLATA
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Macerata n. 968/2022 pubblicata in data 08/11/2022, R.G. n. 2429/2019
CONCLUSIONI
Parte appellante ha concluso chiedendo: «Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis rejectis, in via preliminare: ammettere le istanze istruttorie di cui alla seconda memoria ex art. 183 co. 6 c.p.c. indebitamente e immotivatamente
- accertata e dichiarata la esclusiva responsabilità dell' Controparte_3
nella causazione di tutti i danni subiti da parte attrice, ai sensi dell'art.
[...]
2051 c.c. ovvero, in via subordinata, ai sensi dell'art. 2043 c.c., condannare
l'ente convenuto a pagare in favore della sig.ra la somma di Parte_1
€ 82.290,50 (oltre €158,00 come da doc. n. 22), ovvero quella somma maggiore o minore ritenuta di Giustizia, che sarà accertata in corso di causa, anche a seguito di espletanda CTU, oltre agli interessi dalla data di maturazione del diritto sino all'effettivo soddisfo, e alle spese di CTP ed eventuale CTU.
- Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa”».
La parte appellata ha concluso chiedendo: «Voglia l'ecc/ma Corte d'appello adita , contrariis rejctis, pregiudizialmente in accoglimento dell'eccezione avanzata d'ufficio dal Giudice di prime cure di difetto di titolarità passiva dell' , ora , confermare la CP_2 Controparte_4 sentenza di primo grado e respingere l'appello de quo con conseguenziale rigetto della richiesta di remissione in istruttoria avanzata da parte appellante, per tutte le motivazioni di cui alla comparsa di costituzione .
Le richieste istruttorie sono inammissibili, irrilevanti e non idonee a superare
l'onere probatorio di presunzione di demanialità del locus del sinistro e quindi inidonee a provare la titolarità del diritto in capo all'ente convenuto ( onere probatorio gravante esclusivamente sulla difesa dell'attore / appellante)
Onere non assolto.
Respingere pertanto, in toto l'appello promosso dalla difesa della Sig.ra in quanto pienamente fondata risulta la declaratoria di difetto di Pt_1 titolarità passiva pronunciata dal Giudice di prime cure in capo all'amministrazione sanitaria convenuta.
Presunzione di demanialità stabilità dall'art 22 della l. n.2248 del 1865 all. F, che si riferisce oltre che alle vie pubbliche anche a quelle aree comunicanti con la strada pubblica, che per l'immediata accessibilità, integrano la funzione viaria della rete stradale, in modo da costituire pertinenza della strada, come nel caso di specie, con relativa spettanza in capo al o ad altro ente CP_5 territoriale della titolarità passiva.
La presunzione di demanialità in capo all'ente territoriale non può in alcun modo essere superata visti il locus indicato come teatro del sinistro e la documentazione confermativa prodotta dalla stessa pars appellante.
Il difetto di titolarità passiva per giurisprudenza granitica è rilevabile anche dal
Giudice in ogni stato e grado del processo ( nel caso de quo rilevata d'ufficio dal giudice di primo grado) . Difetto di titolarità passiva che anche l'
[...]
liquidatoria convenuta eccepisce pregiudizialmente in questa Controparte_6 sede,
Nella assurda e denegata ipotesi che la Corte ritenesse di disattendere il Cont dichiarato difetto di titolarità passiva in capo all' di Gestione CP_1
Liquidatoria, eccepita sia dal Giudice (d'ufficio) sia dall' Controparte_4
Liquidatoria, previo rigetto della richiesta di remissione in istruttoria avanzata da parte appellante, richiamate in questa sede tutte le eccezioni e contestazioni sulle richieste istruttorie avanzate da parte convenuta in primo grado, respingere nel merito, per le motivazioni di cui alla comparsa, l'appello promosso dalla in quanto infondato in fatto ed in diritto e per Pt_1
l'effetto, previa conferma della sentenza impugnata, accogliere tutte le conclusioni spiegate in prime cure.
Nella non creduta ipotesi in cui la Corte adita, previo superamento dell'eccezione pregiudiziale di difetto di titolarità passiva dell'amministrazione sanitaria convenuta, rilevata d'ufficio dal Giudice e dalla parte appellata, rimetta la causa in istruttoria e dichiari ammissibili i mezzi di prova e le consulenze d'ufficio richiesti da parte appellante, la difesa dell'
[...]
, nel richiamare quanto eccepito in primo grado nelle Controparte_4 proprie memorie istruttorie e tutte le contestazioni avanzate sui mezzi istruttori
e consulenze richiesti da parte attrice/appellante in quanto inammissibili, nonché le contestazioni avanzate sulla documentazione prodotta da controparte, insiste per l'ammissione di tutti i mezzi istruttori e le perizie
d'ufficio ( sia tecnica sia medico legale ) già richieste nelle proprie memorie istruttorie di primo grado e richiamate in sede di comparsa di costituzione in appello.
Con vittoria di spese di entrambi i gradi di giudizio».
FATTI DI CAUSA
1.) Il Tribunale di Macerata, con sentenza n. 968/2022 pubblicata in data
08/11/2022 all'esito del procedimento civile R.G. n. 2429/2019, rigettava la domanda promossa da nei confronti dell' ai Parte_1 Controparte_2 sensi dell'art. 2051 c.c., ovvero, in subordine, ai sensi dell'art. 2043 c.c., per il risarcimento dei danni occorsi all'attrice in data 30/10/2017, ore 16:45 circa, caduta, mentre attraversava la strada tra il nosocomio di San Severino Marche
e il parcheggio antistante, causata da una buca sita in corrispondenza di un tombino presente sulle strisce pedonali.
2.) ha promosso appello avverso la suddetta Parte_1 pronuncia, articolando i motivi di gravame esaminati nel proseguo.
3.) Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 31/05/2023, si è costituita in giudizio l' ex Controparte_7 CP_2
chiedendo il rigetto dell'appello e la conseguente conferma integrale
[...] della sentenza impugnata, con vittoria di spese di entrambi i gradi di giudizio.
4.) Preso atto delle conclusioni rassegnate dalle parti evidenziate in epigrafe, il Collegio ha trattenuto la causa in decisione assegnando alle parti i termini ex art. 190, comma 1, c.p.c., per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
RAGIONI DELLA DECISIONE
I.) Con il primo motivo di gravame, parte appellante censura la gravata sentenza nella parte in cui il tribunale, ha affermato d'ufficio il difetto di legittimazione passiva dell' sottolineando che l' in Controparte_2 CP_2 quanto proprietaria del tratto stradale in cui si è verificato il sinistro ( come riscontrato dal fatto che la compagnia assicuratrice dell'ente comunale aveva escluso la sussistenza della legittimazione passiva in capo al proprio assicurato come da P.E.C. del 08/04/2018) è tenuta a provvedere alla sua manutenzione e che la stessa appellata non aveva contestato, con la missiva del 18/03/2019, la sussistenza della propria responsabilità per l'accaduto, né aveva negato di essere obbligata a provvedere a manutenere il tratto di strada teatro del sinistro, risultando irrilevante la “presunzione di demanialità” di cui all'art. 22 L. n. 2248/1865, su cui l'organo giudicante ha incentrato la decisione impugnata.
I.1.) Il primo motivo di gravame è fondato e meritevole di accoglimento.
Nel corso del giudizio di primo grado, l' sanitaria non ha contestato la Pt_2 sussistenza della propria legittimazione passiva, né ha negato la titolarità della posizione giuridica di custode della strada (ossia della cosa astrattamente pericolosa), sviluppando piuttosto argomentazioni difensive attinenti alla sussistenza del nesso di causalità e al quantum debeatur
Le Sezioni Unite, in punto di titolarità della posizione soggettiva (nel caso di specie, la titolarità dell'obbligo di provvedere alla custodia della strada) hanno recentemente affermato che «(…) complessa è la problematica relativa al principio di non contestazione. Il convenuto, come si è visto, deve tempestivamente prendere posizione sui fatti posti dall'attore a fondamento della domanda (art. 167, primo comma, c.p.c.) e “il giudice deve porre a fondamento della decisione le prove proposte dalle parti o dal p.m., nonché i fatti non specificamente contestati dalla parte costituita” (art. 115, primo comma, c.p.c.).
56. Il silenzio è cosa diversa dal riconoscimento (espresso, implicito o indiretto). La non contestazione pone problemi più delicati e deve essere attentamente valutata dal giudice, specie quando non attenga alla sussistenza di un fatto storico, ma riguardi un fatto costitutivo ascrivibile alla categoria dei fatti-diritto. In particolare in queste materie, il semplice difetto di contestazione non impone un vincolo di meccanica conformazione, in quanto il giudice può sempre rilevare l'inesistenza della circostanza allegata da una parte anche se non contestata dall'altra, ove tale inesistenza emerga dagli atti di causa e dal materiale probatorio raccolto (cfr. Cass. sez. un., 3 giugno 2015,
n. 11377, anche per ulteriori richiami). Del resto, se le prove devono essere valutate dal giudice secondo il suo prudente apprezzamento (art. 116, c.p.c.),
'a fortiori' ciò vale per la valutazione della mancata contestazione (…) 62. La titolarità della posizione soggettiva è un elemento costitutivo del diritto fatto valere con la domanda, che l'attore ha l'onere di allegare e provare.
63. Può essere provata in positivo dall'attore, ma può dirsi provata anche in forza del comportamento processuale del convenuto, qualora quest'ultimo riconosca espressamente detta titolarità oppure svolga difese che siano incompatibili con la negazione della titolarità.
64. La difesa con la quale il convenuto si limiti a dedurre, ed eventualmente argomentare (senza contrapporre e chiedere di provare fatti impeditivi, estintivi o modificativi), che l'attore non è titolare del diritto azionato, è una mera difesa. Non è un'eccezione, con la quale si contrappone un fatto impeditivo, estintivo o modificativo, né quindi, un'eccezione in senso stretto, proponibile, a pena di decadenza, solo in sede di costituzione in giudizio e non rilevabile d'ufficio.
65. Essa pertanto può essere proposta in ogni fase del giudizio (in cassazione solo nei limiti del giudizio di legittimità e sempre che non si sia formato il giudicato). A sua volta il giudice può rilevare dagli atti la carenza di titolarità del diritto anche d'ufficio» ( Cass. S.U., 16.02.2016 n. 2951).
Si può, quindi, affermare che il difetto di legittimazione passiva (rectius il difetto di titolarità della posizione giuridica di custode della cosa astrattamente pericolosa), pur potendo essere rilevato ex officio anche in assenza di specifica eccezione di parte, deve comunque emergere dagli atti di causa e dagli elementi istruttori acquisiti.
Pienamente condivisibile risulta, quindi, il richiamo da parte della difesa della sig.ra della pronuncia della Suprema Corte secondo cui Pt_1
«Hanno affermato le Sezioni Unite, in conclusione, che la negazione da parte del convenuto della legittimazione sostanziale costituisce una mera difesa, proponibile in ogni fase del giudizio (in cassazione solo nei limiti del giudizio di legittimità e sempre che non si sia ancora formato un giudicato interno, ovviamente), precisando altresì che il giudice dagli atti può rilevare anche
d'ufficio la carenza della titolarità attiva o passiva del diritto sostanziale che è oggetto del processo» (Cass. civ. Sez. III, sent. n. 12729 del 21/06/2016). Ciò premesso, va osservato che dalle emergenze processuali in atti non risulta che la strada ove si è verificato sia costituita da una via pubblica al fine dell'applicazione della presunzione di demanialità di cui all'art. 22 L. n. 2248 del 20/03/1865 sicché non può procedersi al rilievo ex officio del difetto di legittimazione passiva (o il difetto di titolarità dell'obbligo di custodia) dell'appellata, considerata anche l'assenza di contestazioni dell' in primo grado sul punto. Parte_3
Va, quindi, affermata la legittimazione passiva dell' . Controparte_2
II.) Con il secondo motivo d'impugnazione, l'appellante censura la ricognizione del concorso colposo della danneggiata nella verificazione del sinistro.
La difesa della sig.ra rileva come, conformemente all'art. 2051 c.c., Pt_1 incombesse sull'azienda sanitaria convenuta l'onere di provare l'esistenza di una causa esterna imprevedibile, idonea a neutralizzare il controllo del custode.
Osserva che, mentre l' si è limitata a dedurre l'assenza di condizioni CP_2 meteo avverse al momento del sinistro (peraltro asseritamente non documentata e smentita dagli archivi meteo), la sig.ra ha provato sia Pt_1 il danno subìto, sia il nesso eziologico tra l'evento (caduta a causa della buca sull'attraversamento pedonale) e il danno medesimo.
La difesa dell'appellante sottolinea il fatto che il primo giudice non ha tenuto conto dell'obbligo di attraversare in corrispondenza delle strisce pedonali, previsto dall'art. 190, comma 2, c.d.s., né del fatto che che un passante in procinto di attraversare sulle strisce, normalmente, rivolge lo sguardo a destra e a sinistra, non a terra. Inoltre evidenzia che non è stata provata, né tantomeno allegata, la presenza di attraversamenti alternativi facilmente praticabili, contestandosi anche la visibilità della buca (caditoia posta 3,5/4 cm. al di sotto del manto stradale), ed afferma che la sig.ra
(accompagnatrice della non è inciampata nella buca perché Tes_1 Pt_1 camminava accanto alla danneggiata.
L'appellante ritiene che la sentenza impugnata sia del tutto illogica, assurda, insufficiente nonché contraria alla documentazione prodotta e incontestata, laddove l'organo giudicante ha ritenuto che la potesse conoscere la Pt_1 condizione dei luoghi per esservisi recata in precedenza, la stessa mattina del sinistro, per sottoporsi a un esame radiografico presso l'ospedale.
Infine, rileva l'assenza di prova del caso fortuito idoneo ad escludere la sussistenza di un profilo di responsabilità ex art. 2051 c.c. in capo all'ente comunale.
II.1.) Il secondo motivo di gravame è infondato e non può essere accolto.
Le Sezioni Unite, risolvendo il contrasto giurisprudenziale sulla natura e sui presupposti della responsabilità ex art. 2051 c.c., hanno recepito l'orientamento della III Sezione della Suprema Corte, che: «(…) con due sentenze rese in data 1 febbraio 2018, nn.2480 e 2481, ha affermato i seguenti principi:
a) "l'art. 2051 c.c., nel qualificare responsabile chi ha in custodia la cosa per i danni da questa cagionati, individua un criterio di imputazione della responsabilità che prescinde da qualunque connotato di colpa, sicché incombe al danneggiato allegare, dandone la prova, il rapporto causale tra la cosa e
l'evento dannoso, indipendentemente dalla pericolosità o meno o dalle caratteristiche intrinseche della prima";
b) "la deduzione di omissioni, violazioni di obblighi di legge di regole tecniche o di criteri di comune prudenza da parte del custode rileva ai fini della sola fattispecie dell'art. 2043 c.c., salvo che la deduzione non sia diretta soltanto a dimostrare lo stato della cosa e la sua capacità di recare danno, a sostenere allegazione e prova del rapporto causale tra quella e l'evento dannoso";
c) "il caso fortuito, rappresentato da fatto naturale o del terzo, è connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, da intendersi però da un punto di vista oggettivo e della regolarità causale (o della causalità adeguata), senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode;
peraltro le modifiche improvvise della struttura della cosa incidono in rapporto alle condizioni di tempo e divengono, col trascorrere del tempo dall'accadimento che le ha causate, nuove intrinseche condizioni della cosa stessa, di cui il custode deve rispondere"; d) "il caso fortuito, rappresentato dalla condotta del danneggiato, è connotato dall'esclusiva efficienza causale nella produzione dell'evento; a tal fine, la condotta del danneggiato che entri in interazione con la cosa si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione anche ufficiosa dell'art. 1227 c.c., comma 1; e deve essere valutata tenendo anche conto del dovere generale di ragionevole cautela riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost. Pertanto, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte dello stesso danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando lo stesso comportamento, benché astrattamente prevedibile, sia da escludere come evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale"».
Nel caso di specie, come rilevato da parte appellata, può senz'altro ritenersi che il comportamento colposo della danneggiata, caratterizzato da imprudenza nell'attraversare la strada, abbia spiegato un'efficienza causale tale da interrompere il nesso eziologico tra la cosa pericolosa (la strada) e l'evento lesivo.
Quanto alla buca la stessa parte attrice in primo grado ha dedotto parte che il dislivello stradale de quo fosse facilmente visibile: «(…) emerge ictu oculi che il dislivello di cui si tratta non è sicuramente irrisorio e lieve, come l' CP_2 vuole far credere (una buca di 1,5 cm, infatti, sarebbe impercettibile se fotografata dall'alto, mentre nell'allegato n. 1 alla citazione è di tutta evidenza la sussistenza di un dislivello ben visibile e tale da provocare una perdita di equilibrio con conseguente caduta)».
A ulteriore conferma della visibilità della buca, inoltre, parte appellante sottolinea nel primo grado di giudizio che le condizioni metereologiche, al momento e nel luogo del sinistro, erano favorevoli («(…) il 30 ottobre 2017, giorno del sinistro, a San Severino Marche era una normalissima giornata autunnale, con una temperatura media di circa 15° - 16° C, in totale assenza di precipitazioni», vds. I Memoria istruttoria Sgamma depositata il
19/03/2020), producendo anche documentazione estratta dagli archivi meteo;
analogamente in appello l'appellante afferma: «(…) si ribadisce che il giorno del sinistro le condizioni meteo erano assolutamente ottimali, non pioveva né aveva piovuto, dato di fatto che va considerato incontrovertibile perché risultante dai dati di archivio».
Va, peraltro, rilevato che la buca sulla quale è caduta della sig.ra occupa una piccola porzione delle strisce pedonali senza Pt_1 renderle impraticabili per cui avrebbe potuto essere facilmente aggirata ed evitata dal pedone di comune esperienza. Non solo, proprio la presenza del tombino – a ridosso del quale risulta collocata la buca in questione
- avrebbe di per sé dovuto indurre il pedone ad un'attenzione maggiore rispetto alle caratteristiche del fondo sul quel punto.
A ciò occorre aggiungere che la presenza di strisce pedonali, di per sé, non esime il pedone dall'obbligo di prestare la normale diligenza nell'attraversare la strada, facendo attenzione, non solo al traffico proveniente da destra e da sinistra, ma anche alla presenza di eventuali ostacoli e/o impedimenti presenti sulla sede stradale da percorrere.
In definitiva deve ritenersi che il sinistro sia attribuibile alla condotta imprudente della danneggiata in ragione della omessa attenzione richiesta nel camminare in presenza di ostacoli sulla sede stradale facilmente visibile per cui non può venire in rilievo la responsabilità del custode da escludersi per concorso del fatto colposo del terzo.
Né potrebbe giungersi a conclusioni diverse avuto riguardo alla domanda risarcitoria ex art. 2043 c.c. avanzata in via gradata dall'appellante e ribadita, in appello, solo nelle conclusioni, posto che la sig.ra non Pt_1 ha provato, né specificamente allegato, l'esistenza dei presupposti della responsabilità aquiliana, concentrando le proprie difese prevalentemente sulla pericolosità del tratto stradale, sull'esistenza di un'insidia (la buca) e sulla riferibilità della stessa alla sfera giuridica dell'azienda sanitaria. III.) Con il terzo motivo di appello la deduce l'erronea Pt_1 applicazione dell'art. 115, comma 1, c.p.c.: i fatti, i documenti e le prove prodotte dall'attrice, avrebbero dovuto ritenersi pacifici, stante l'assoluta assenza di contestazioni di controparte (pag. 13, atto d'appello).
L'appellante rileva altresì la violazione del comma 2 del medesimo art. 115
c.p.c., ribadendo che, per comune esperienza, le strisce pedonali coincidono con il percorso obbligato e privilegiato dei pedoni, che gli stessi solitamente guardano a destra e a sinistra (non in terra) quando attraversano sulle strisce,
e che la buca, di 3,5 cm., era poco profonda, dunque non visibile in tempo utile;
circostanze, queste, che avrebbero dovuto condurre ad una decisione di segno opposto.
III.1.) Valgono al riguardo le argomentazioni già svolte in relazione al motivo che precede.
IV.) Con il quarto motivo di appello l'appellante deduce la violazione dell'art. 2697 c.c.
Parte appellante lamenta la mancata ammissione delle istanze istruttorie avanzate con la II memoria istruttoria nel giudizio svoltosi dinanzi al Tribunale
(richiesta di C.T.U. medico-legale per l'esame della congruità delle lesioni subite e delle terapie effettuate;
istanza di ulteriore C.T.U. tecnica per la verifica dello stato dei luoghi;
prova orale con audizione del testimone oculare
), asseritamente integrante una grave e immotivata violazione Testimone_2 del diritto di difesa della sig.ra impossibilitata in tal modo a provare Pt_1
i fatti a fondamento della propria domanda.
Assorbite le richieste correlate al quantum della domanda quanto alla prova testimoniale occorre osservare che lo stato dei luoghi risulta documentato dalla foto in atti e che le argomentazioni sottese al rigetto della domanda sono state svolte tenendo conto di quanto allegato dalla parte.
V.) Deve, infine, ritenersi, altresì, assorbito il quinto motivo di appello con cui la sig.ra deduce l'omessa contestazione del quantum Pt_1 risarcitorio richiesto, ritenendolo conseguentemente provato in base alla C.T.P. e alle certificazioni prodotte, attestanti le spese mediche sostenute (pag. 16, atto d'appello).
VI.) Alla luce delle argomentazioni esposte, ogni eventuale ulteriore motivo di gravame deve intendersi assorbito, superato e disatteso.
VII.) Al rigetto della domanda risarcitoria svolta dalla sig.ra segue la condanna della predetta al pagamento delle spese di Pt_1 lite del grado in favore dell'appellata, per la cui liquidazione si avrà riguardo al valore della causa (€. 82.290,50), all'attività difensiva svolta e agli importi indicati per le singole fasi di giudizio dalle tabelle in allegato al D.M. n. 55 del
10/03/2014 e s.m.i. («Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, ai sensi dell'art.
13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247»), modificate dal D.M. n.
147 del 13/08/2022.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Ancona, sull'appello promosso da Parte_1 avverso la sentenza del Tribunale di Macerata n. 968/2022 pubblicata il
08/11/2022, R.G. n. 2429/2019, in parziale riforma della gravata sentenza, che conferma nel resto, dichiara la legittimazione passiva dell'appellata.
Condanna l'appellante alla rifusione delle spese del presente grado di giudizio in favore dell'appellata costituita, quivi liquidate in €. 2.977,00 per la fase di studio della controversia, €. 1.911,00 per la fase introduttiva del giudizio ed €.
5.103,00 per la fase decisionale, oltre al rimborso del 15% delle spese generali, C.P.A. e I.V.A. come per legge.
Ancona, così deciso nella camera di consiglio del 19.03.2025.
Il Presidente est.
Dott.ssa Maria Ida Ercoli