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Sentenza 19 marzo 2025
Sentenza 19 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 19/03/2025, n. 1340 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1340 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Nona Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Andrea Natale Presidente dr.ssa Monica Mastrandrea Giudice dr.ssa Tiziana Vita De Fazio Giudice Rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al N. R.G. 12829/2024 promossa da:
, nato in [...] il [...], rappresentato e difeso dall'avv. Enrica Origlia, Parte_1
presso il cui studio è elettivamente domiciliato;
PARTE ATTRICE
Contro
, in persona del pro tempore, Controparte_1 CP_2 rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di , presso cui è CP_1
domiciliato;
PARTE CONVENUTA costituita
Avente ad oggetto: impugnazione del provvedimento del Questore di Torino del 8.4.2024, notificato il 9.7.2024, di rigetto della domanda di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale. Conclusioni parte attrice: “previa disapplicazione e / o annullamento dell'impugnato provvedimento di diniego del permesso di soggiorno e dell'ordine di allontanamento dal territorio dello Stato, nonché di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali, riconoscere al ricorrente signor Pt_2 il diritto alla protezione speciale ai sensi dell'art. 19, 1° comma, punti 1.1. e 1.2 d.lgs.
[...]
286/1998, nel testo introdotto dal d.l. 21 ottobre 2020, n. 130, convertito in legge 18 dicembre 2020, ordinando alla questura il rilascio del relativo permesso, di durata biennale e convertibile in permesso di soggiorno per lavoro, in virtù dell'art. 7, 2° comma, della legge 5 maggio 2023, n. 50.”.
Conclusioni di parte convenuta: “Respingersi il ricorso poiché infondato. Vinte le spese.”
Motivi in fatto e in diritto
Con ricorso depositato il 15.7.2024, il sig. ha impugnato il provvedimento indicato in Parte_1 epigrafe e ha chiesto l'accertamento del diritto al rilascio del permesso per protezione speciale ex art. 19 TUI, allegando il suo percorso integrativo in Italia e la presenza di familiari in Italia.
Co Si è costituita la , chiedendo il rigetto della domanda.
All'udienza del 21.2.2025 ciascuna parte ha insistito nelle proprie conclusioni.
**********************************
Il Questore di Torino ha rigettato la domanda sulla base del parere negativo della CT di che CP_1 ha ritenuto insussistenti i presupposti dell'art 19 c. 1 e 1.1.TUI.
La parte ricorrente ha manifestato la volontà di presentare la domanda di protezione internazionale quanto meno in data 8.9.2022, come emerge dall'atto impugnato (in cui è indicata la data del
6.9.2022) e dalla fissazione dell'appuntamento presso la Questura per formalizzare la domanda (cfr. doc. 7).
Di conseguenza al caso oggetto di giudizio va applicata la disciplina di cui al DL 130/2020.
La novella legislativa del 2020 ha modificato in particolare l'art. 19 TUI stabilendo al comma 1.1.”
Non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o l'estradizione di una persona verso uno
Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti o qualora ricorrano gli obblighi di cui all'art 5, comma 6. Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche
e gravi di diritti umani. Non sono altresi' ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, a meno che esso non sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute(..). Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettivita' dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonche' dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine.». La protezione speciale nell'ambito del D.L. 130/2020 afferisce pertanto a quattro ambiti diversi: i rischi persecutori (art 19 c.1), i trattamenti inumani e degradanti (art 19
c.1.1.), il riferimento agli obblighi costituzionali e internazionali dello Stato (art 19 c.1.1.), il rispetto della vita privata e familiare. Con riferimento al quarto ambito emerge chiaramente il riferimento al contenuto dell'art. 8 CEDU, con l'aggiunta dei criteri di accertamento del diritto, tanto che la giurisprudenza di legittimità, successivamente alla modifica legislativa del 2020, ha superato la necessità del giudizio di bilanciamento tra situazione soggettiva e oggettiva del richiedente con riferimento al paese di origine e la sua attuale situazione di integrazione sociale nel paese di accoglienza. In altri termini, l'accertamento del radicamento sociale del richiedente (inserimento sociale/effettivi rapporti familiari..) sulla base dei criteri indicati nella norma, unitamente all'esclusione di motivi “di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute”, determina per ciò solo il divieto di allontanamento e perciò il riconoscimento della protezione speciale (cfr. Cass. 8400/2023).
Con riguardo alla nozione di vita privata e familiare, la giurisprudenza di legittimità ha precisato quanto segue: la tutela della vita privata non coincide esclusivamente con l'integrazione lavorativa, ma comprende l'integrazione sociale, un quid più ampio e parzialmente diverso (Cass. 20641/2023), conformemente a quanto statuito “dalla Corte di Strasburgo nella sentenza 14 febbraio 2019 (Ricorso
n. 57433/15 - Causa
contro
Italia)” ove afferma “che l'art. 8 CEDU tutela anche il diritto di Pt_3
allacciare e intrattenere legami con i propri simili e con il mondo esterno, e comprende a volte alcuni aspetti dell'identità sociale di un individuo, e si deve accettare che tutti i rapporti sociali tra gli immigrati stabilmente insediati e la comunità nella quale vivono faccia parte integrante della nozione di «vita privata» ai sensi dell'art. 8.” (cfr. Cass. 8400/2023). Di conseguenza, “l'integrazione sociale non è soltanto limitata alla vita lavorativa, ma rileva anche il radicamento sul territorio e le relazioni sociali instaurate (specie quelle solidali, quali l'attività di volontariato).”, assumendo rilevanza “la conoscenza della lingua italiana, lo svolgimento di attività volontariato, la ragionevole prospettiva di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato o comunque con contratti a tempo determinato che si rinnovano” (cfr. Cass. 8400/2023), “Si impone pertanto un approccio ermeneutico più centrato sull'art. 8 Cedu, e di estendere la misura protettiva anche ad altri aspetti della vita privata che non costituiscono relazioni familiari e cioè a tutti quei casi in cui il radicamento del soggetto del territorio determina una stabile condizione di vita, da intendersi riferita non solo all'inserimento lavorativo, ma anche ad altri ambiti relazionali rientranti nell'alveo applicativo dell'art. 8 (Cass. n. 5506 del
26/02/2021; Cass. n. 1347 del 22/01/2021). In tale senso si è espressa anche la Corte Edu, la quale rileva che tutti i rapporti sociali tra gli immigrati stabilmente insediati e la comunità nella quale vivono fanno parte integrante della nozione di "vita privata" ai sensi dell'art. 8, indipendentemente dall'esistenza o meno di una "vita familiare" (Corte Edu, 14/02/2019 Narijs c. Italia). Del pari, non va trascurato che, utilizzando il parametro dell'art 8 della Convenzione Edu, anche lo stesso concetto di relazione familiare si amplia, perché il riferimento non è solo alla famiglia fondata sul matrimonio di cui all'art 29 Cost. ma a quello più ampio e mobile dato dalla giurisprudenza della Corte di
Strasburgo; ciò in particolare è rilevante per le famiglie di fatto, e per altri legami affettivi che pur non trovando riconoscimento giuridico, potrebbero comunque fondarsi su un solido rapporto de facto, nonché per i legami con parenti che pur non facendo parte della “famiglia nucleare” tuttavia possono in determinate circostanze assumere una forte rilevanza per l'individuo.” (cfr. Corte Cass.
2874/2023). Lo svolgimento di attività lavorativa è ovviamente considerato estrinsecazione dell'integrazione sociale, valorizzando la giurisprudenza di legittimità anche “le attività di volontariato, le attività lavorative svolte (anche se mediante l'instaurazione di rapporti di formazione professionale e a termine) e la conoscenza della lingua italiana, che non può escludersi in ragione del fatto che il ricorrente abbia svolto l'audizione giudiziale con l'ausilio di un interprete, atteso che la presenza di quest'ultimo è necessaria per garantire la tutela del diritto di difesa del ricorrente e non prova, invece, che egli non conosca la lingua italiana ad un livello sufficiente ed adeguato”
(Cass 16716/23).
Nel caso concreto il ricorrente ha posto alla base della domanda il processo di integrazione e la presenza di familiari in Italia (la sorella e la sua famiglia).
Il ricorrente ha depositato il contratto di lavoro a tempo determinato presso l'impresa individuale
Grennpei di AV TR OL dal 8.5.2023, prorogato al 31.12.2024 e, successivamente, al
31.12.2025; le relative buste paga;
le attestazioni di partecipazione a corsi professionalizzanti (cfr. docc. 11-17, 28, 18-25).
Ritiene il collegio che, alla luce della documentazione versata in atti, un eventuale allontanamento del ricorrente determinerebbe una violazione del suo diritto alla vita privata con conseguente accoglimento della domanda di protezione speciale. Non emergono, inoltre, elementi ostativi al riconoscimento della protezione complementare.
Non vi è luogo a provvedere in merito alle spese processuali, in ragione del fatto che il ricorrente è ammesso al patrocinio a carico dello Stato e che la controparte è il . Controparte_1
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza: Accoglie la domanda, riconosce in favore del ricorrente la protezione speciale, come disciplinata dal
DL 130/2020 e, per l'effetto, trasmette gli atti al Questore per il rilascio del relativo permesso di soggiorno, di durata biennale, convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro.
Nulla in punto spese.
Così deciso nella Camera di Consiglio del Tribunale di Torino del 26.2.2025.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di competenza.
Il Presidente
ANDREA NATALE
Il giudice estensore
Tiziana Vita De Fazio
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Nona Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Andrea Natale Presidente dr.ssa Monica Mastrandrea Giudice dr.ssa Tiziana Vita De Fazio Giudice Rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al N. R.G. 12829/2024 promossa da:
, nato in [...] il [...], rappresentato e difeso dall'avv. Enrica Origlia, Parte_1
presso il cui studio è elettivamente domiciliato;
PARTE ATTRICE
Contro
, in persona del pro tempore, Controparte_1 CP_2 rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di , presso cui è CP_1
domiciliato;
PARTE CONVENUTA costituita
Avente ad oggetto: impugnazione del provvedimento del Questore di Torino del 8.4.2024, notificato il 9.7.2024, di rigetto della domanda di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale. Conclusioni parte attrice: “previa disapplicazione e / o annullamento dell'impugnato provvedimento di diniego del permesso di soggiorno e dell'ordine di allontanamento dal territorio dello Stato, nonché di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali, riconoscere al ricorrente signor Pt_2 il diritto alla protezione speciale ai sensi dell'art. 19, 1° comma, punti 1.1. e 1.2 d.lgs.
[...]
286/1998, nel testo introdotto dal d.l. 21 ottobre 2020, n. 130, convertito in legge 18 dicembre 2020, ordinando alla questura il rilascio del relativo permesso, di durata biennale e convertibile in permesso di soggiorno per lavoro, in virtù dell'art. 7, 2° comma, della legge 5 maggio 2023, n. 50.”.
Conclusioni di parte convenuta: “Respingersi il ricorso poiché infondato. Vinte le spese.”
Motivi in fatto e in diritto
Con ricorso depositato il 15.7.2024, il sig. ha impugnato il provvedimento indicato in Parte_1 epigrafe e ha chiesto l'accertamento del diritto al rilascio del permesso per protezione speciale ex art. 19 TUI, allegando il suo percorso integrativo in Italia e la presenza di familiari in Italia.
Co Si è costituita la , chiedendo il rigetto della domanda.
All'udienza del 21.2.2025 ciascuna parte ha insistito nelle proprie conclusioni.
**********************************
Il Questore di Torino ha rigettato la domanda sulla base del parere negativo della CT di che CP_1 ha ritenuto insussistenti i presupposti dell'art 19 c. 1 e 1.1.TUI.
La parte ricorrente ha manifestato la volontà di presentare la domanda di protezione internazionale quanto meno in data 8.9.2022, come emerge dall'atto impugnato (in cui è indicata la data del
6.9.2022) e dalla fissazione dell'appuntamento presso la Questura per formalizzare la domanda (cfr. doc. 7).
Di conseguenza al caso oggetto di giudizio va applicata la disciplina di cui al DL 130/2020.
La novella legislativa del 2020 ha modificato in particolare l'art. 19 TUI stabilendo al comma 1.1.”
Non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o l'estradizione di una persona verso uno
Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti o qualora ricorrano gli obblighi di cui all'art 5, comma 6. Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche
e gravi di diritti umani. Non sono altresi' ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, a meno che esso non sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute(..). Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettivita' dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonche' dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine.». La protezione speciale nell'ambito del D.L. 130/2020 afferisce pertanto a quattro ambiti diversi: i rischi persecutori (art 19 c.1), i trattamenti inumani e degradanti (art 19
c.1.1.), il riferimento agli obblighi costituzionali e internazionali dello Stato (art 19 c.1.1.), il rispetto della vita privata e familiare. Con riferimento al quarto ambito emerge chiaramente il riferimento al contenuto dell'art. 8 CEDU, con l'aggiunta dei criteri di accertamento del diritto, tanto che la giurisprudenza di legittimità, successivamente alla modifica legislativa del 2020, ha superato la necessità del giudizio di bilanciamento tra situazione soggettiva e oggettiva del richiedente con riferimento al paese di origine e la sua attuale situazione di integrazione sociale nel paese di accoglienza. In altri termini, l'accertamento del radicamento sociale del richiedente (inserimento sociale/effettivi rapporti familiari..) sulla base dei criteri indicati nella norma, unitamente all'esclusione di motivi “di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute”, determina per ciò solo il divieto di allontanamento e perciò il riconoscimento della protezione speciale (cfr. Cass. 8400/2023).
Con riguardo alla nozione di vita privata e familiare, la giurisprudenza di legittimità ha precisato quanto segue: la tutela della vita privata non coincide esclusivamente con l'integrazione lavorativa, ma comprende l'integrazione sociale, un quid più ampio e parzialmente diverso (Cass. 20641/2023), conformemente a quanto statuito “dalla Corte di Strasburgo nella sentenza 14 febbraio 2019 (Ricorso
n. 57433/15 - Causa
contro
Italia)” ove afferma “che l'art. 8 CEDU tutela anche il diritto di Pt_3
allacciare e intrattenere legami con i propri simili e con il mondo esterno, e comprende a volte alcuni aspetti dell'identità sociale di un individuo, e si deve accettare che tutti i rapporti sociali tra gli immigrati stabilmente insediati e la comunità nella quale vivono faccia parte integrante della nozione di «vita privata» ai sensi dell'art. 8.” (cfr. Cass. 8400/2023). Di conseguenza, “l'integrazione sociale non è soltanto limitata alla vita lavorativa, ma rileva anche il radicamento sul territorio e le relazioni sociali instaurate (specie quelle solidali, quali l'attività di volontariato).”, assumendo rilevanza “la conoscenza della lingua italiana, lo svolgimento di attività volontariato, la ragionevole prospettiva di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato o comunque con contratti a tempo determinato che si rinnovano” (cfr. Cass. 8400/2023), “Si impone pertanto un approccio ermeneutico più centrato sull'art. 8 Cedu, e di estendere la misura protettiva anche ad altri aspetti della vita privata che non costituiscono relazioni familiari e cioè a tutti quei casi in cui il radicamento del soggetto del territorio determina una stabile condizione di vita, da intendersi riferita non solo all'inserimento lavorativo, ma anche ad altri ambiti relazionali rientranti nell'alveo applicativo dell'art. 8 (Cass. n. 5506 del
26/02/2021; Cass. n. 1347 del 22/01/2021). In tale senso si è espressa anche la Corte Edu, la quale rileva che tutti i rapporti sociali tra gli immigrati stabilmente insediati e la comunità nella quale vivono fanno parte integrante della nozione di "vita privata" ai sensi dell'art. 8, indipendentemente dall'esistenza o meno di una "vita familiare" (Corte Edu, 14/02/2019 Narijs c. Italia). Del pari, non va trascurato che, utilizzando il parametro dell'art 8 della Convenzione Edu, anche lo stesso concetto di relazione familiare si amplia, perché il riferimento non è solo alla famiglia fondata sul matrimonio di cui all'art 29 Cost. ma a quello più ampio e mobile dato dalla giurisprudenza della Corte di
Strasburgo; ciò in particolare è rilevante per le famiglie di fatto, e per altri legami affettivi che pur non trovando riconoscimento giuridico, potrebbero comunque fondarsi su un solido rapporto de facto, nonché per i legami con parenti che pur non facendo parte della “famiglia nucleare” tuttavia possono in determinate circostanze assumere una forte rilevanza per l'individuo.” (cfr. Corte Cass.
2874/2023). Lo svolgimento di attività lavorativa è ovviamente considerato estrinsecazione dell'integrazione sociale, valorizzando la giurisprudenza di legittimità anche “le attività di volontariato, le attività lavorative svolte (anche se mediante l'instaurazione di rapporti di formazione professionale e a termine) e la conoscenza della lingua italiana, che non può escludersi in ragione del fatto che il ricorrente abbia svolto l'audizione giudiziale con l'ausilio di un interprete, atteso che la presenza di quest'ultimo è necessaria per garantire la tutela del diritto di difesa del ricorrente e non prova, invece, che egli non conosca la lingua italiana ad un livello sufficiente ed adeguato”
(Cass 16716/23).
Nel caso concreto il ricorrente ha posto alla base della domanda il processo di integrazione e la presenza di familiari in Italia (la sorella e la sua famiglia).
Il ricorrente ha depositato il contratto di lavoro a tempo determinato presso l'impresa individuale
Grennpei di AV TR OL dal 8.5.2023, prorogato al 31.12.2024 e, successivamente, al
31.12.2025; le relative buste paga;
le attestazioni di partecipazione a corsi professionalizzanti (cfr. docc. 11-17, 28, 18-25).
Ritiene il collegio che, alla luce della documentazione versata in atti, un eventuale allontanamento del ricorrente determinerebbe una violazione del suo diritto alla vita privata con conseguente accoglimento della domanda di protezione speciale. Non emergono, inoltre, elementi ostativi al riconoscimento della protezione complementare.
Non vi è luogo a provvedere in merito alle spese processuali, in ragione del fatto che il ricorrente è ammesso al patrocinio a carico dello Stato e che la controparte è il . Controparte_1
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza: Accoglie la domanda, riconosce in favore del ricorrente la protezione speciale, come disciplinata dal
DL 130/2020 e, per l'effetto, trasmette gli atti al Questore per il rilascio del relativo permesso di soggiorno, di durata biennale, convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro.
Nulla in punto spese.
Così deciso nella Camera di Consiglio del Tribunale di Torino del 26.2.2025.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di competenza.
Il Presidente
ANDREA NATALE
Il giudice estensore
Tiziana Vita De Fazio