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Sentenza 10 aprile 2025
Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 10/04/2025, n. 667 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 667 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
N. V.G. 18028/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Alberto Tetamo Presidente
dott. Serafina Aceto Giudice
dott. Isabella Messina Giudice Rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 18028/2024 vg promossa da:
, Parte_1
e
Parte_2
entrambi elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. COSENTINO KETTY che li rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
pagina 1 di 8 I signori e contraevano matrimonio Parte_1 Parte_2
in TORINO il 17/03/2007.
Dal matrimonio sono nati i figli: il 16/07/2007 e il 13.09.2011. Per_1 Per_2
Con ricorso depositato il 23/07/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi e congiuntamente, ai sensi dell'art. 473 bis 49 c.p.c., lo scioglimento del matrimonio.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di separazione personale dei coniugi è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa, il cui ascolto è manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4
c.p.c.
Atteso che le parti con il ricorso introduttivo hanno altresì chiesto la pronuncia dello scioglimento del matrimonio ai sensi dell'art. 473-bis.49 c.p.c. formulando le condizioni relative a tale domanda che non risulta allo stato procedibile non essendo decorso il termine di cui all'art. 3, n. 2 lett.b) L. 898/1970 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo con separata ordinanza, al fine di verificare il decorso del termine di cui all'articolo 3 n. 2 lett.b) L. 898/1970 - sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi ovvero ai sensi dell'art. 127 ter co. 5 c.p.c. dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito delle note scritte – il passaggio in giudicato della sentenza di separazione e la sussistenza degli ulteriori presupposti per l'accoglimento della domanda di divorzio.
Spese di lite al definitivo
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la separazione personale tra e Parte_1 Parte_2
[...]
pagina 2 di 8 OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DA' ATTO che i coniugi vivranno separati nel reciproco rispetto e non interferendo l'uno nella vita dell'altro;
AFFIDA i due figli minori ad entrambi i genitori, con esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale sulle sole questioni di ordinaria amministrazione, con residenza anagrafica presso la madre e con suddivisione paritaria dei tempi di permanenza dei ragazzi presso ciascun genitore;
DISPONE che, pertanto, salvo diverso preventivo accordo scritto tra i genitori, ritenuta concorrente la volontà dei ragazzi e compatibilmente con le loro esigenze scolastiche e con gli impegni lavorativi del padre e della madre, i figli frequentino pariteticamente i genitori nel rispetto del seguente regime ordinario prestabilito: tutti i lunedì ed i martedì con il papà, tutti i mercoledì e giovedì con la mamma, venerdì, sabato e domenica a settimane alterne con ciascun genitore;
DISPONE che indipendentemente dalla calendarizzazione di cui sopra, i genitori trascorreranno con i figli il giorno del proprio compleanno e con la madre e la nonna materna anche il compleanno di quest'ultima. I ragazzi festeggeranno i propri compleanni (13 settembre e 16 luglio), a pranzo o a cena con ciascun genitore ad anni alterni. In ragione delle diverse appartenenze religiose dei genitori, i figli saranno sempre con la mamma la Vigilia di Natale e per il pranzo del 25 dicembre;
parimenti, i ragazzi trascorreranno con il padre la fine del Ramadan e la festa del Sacrificio (le cui date variano annualmente, ma che il signor si impegna a comunicare alla signora appena conoscibili). Parte_2 Pt_1
Per quanto più specificatamente attiene agli ulteriori periodi festivi o di ferie estive, i coniugi concordemente stabiliscono, salvo diverso preventivo accordo scritto delle parti, che i figli trascorreranno alternativamente con il padre e con la madre:
a) nel periodo Natalizio, ad anni alterni, il periodo 26 dicembre – 31 dicembre con l'uno e il periodo dal
1° gennaio al rientro a scuola dopo la festa dell'Epifania con l'altro (nel 2024 la madre godrà del primo periodo e il padre del secondo, con alternanza negli anni successivi);
b) nel periodo Pasquale, il giorno di Pasqua e di Pasquetta ad anni alterni con ciascun genitore e per i restanti giorni di sospensione dell'attività scolastica nel rispetto del calendario ordinario;
c) nel periodo estivo, durante il periodo di sospensione dell'attività scolastica, tre settimane anche non consecutive con ciascun genitore. I coniugi concorderanno tra loro detti periodi entro il 30 aprile di ciascun anno e avranno cura di comunicarsi reciprocamente luoghi di vacanza ove si recheranno con i pagina 3 di 8 figli nei predetti periodi, i recapiti presso cui reperirli e i nominativi degli adulti di riferimento (qualora i figli viaggino senza il genitore), almeno 15 gg. prima della partenza.;
d) nel corso di altre festività o ponti ad anni alterni, previo accordo dei due coniugi.
DA' ATTO che fatta salva la regolamentazione generale di cui sopra, i coniugi si impegnano a comunicare eventuali variazioni delle visite o delle eventuali necessità personali o inerenti i minori Per_1
e con un anticipo di almeno 3 (tre) giorni, salvo il caso fortuito e/o imprevedibile;
Per_2
DA' ATTO che entrambi i genitori esprimono il loro consenso al rilascio e/o rinnovo dei documenti di identità e passaporto per i minori e, per quanto possa occorrere, per entrambi i genitori, dichiarando che ad oggi non è stato emesso alcun provvedimento di inibitoria nei confronti di nessuno di essi;
DISPONE che i genitori provvedano al mantenimento diretto dei figli quando li hanno con sé, senza dazione di contributo fisso al mantenimento da parte di alcuno.
DA' ATTO che le parti dichiarano che l'Assegno Unico e Universale erogato dall'INPS e spettante per i figli verrà al 50% imputato a ciascun genitore, ma in concreto per ragioni di praticità, richiesto al 100% dalla sig.ra la quale lo utilizzerà per fare fronte alle spese vive dei figli ordinarie diverse da Pt_1
vitto/alloggio (spese di alloggio da intendersi anche come utenze) e straordinarie, con obbligo di rendicontazione mensile al padre e necessità del previo consenso del medesimo per utilizzare l'assegno unico per le spese superiori a 20 (venti) euro.
DISPONE che, laddove l'importo mensile di tali spese per i figli esuberi rispetto all'ammontare mensile dell'assegno unico erogato, ciascun genitore provveda a farvi fronte nella misura del 50% così come previsto e stabilito dal Protocollo d'intesa vigente presso il Tribunale di Torino, cui i coniugi espressamente si riferiranno, dando atto che parimenti l'eventuale esubero dell'importo mensile dell'assegno unico rispetto a tali spese mensili sarà ripartito al 50% a favore di ciascun genitore.
DA' ATTO che i figli sono posti fiscalmente a carico di ciascun genitore al 50%.
DA' ATTO che con riferimento alla casa coniugale, le parti dichiarano di aver raggiunto un accordo, in forza del quale il signor si impegna a trasferire la proprietà della sua quota del 50% Parte_2
della casa familiare, in parti uguali, ai figli e , Persona_3 Persona_4
trasferimento che la madre si impegna ad accettare in nome e per conto dei figli, essendo stata a ciò autorizzata dal G.T. di Codesto Ill.mo Tribunale in data 25.09.2023 come da provvedimento che si produce (doc. 4).
pagina 4 di 8 DA' ATTO che le Parti dichiarano che a far data dal mese di luglio 2023, il padre– manlevando e tenendo indenne sia la signora sia i figli – anche nei rapporti e nei confronti con i terzi – si sta facendo Pt_1
carico del solo 25% delle rate (capitale e interessi) di rimborso mensile del mutuo stipulato con BNL con atto del 18.9.2018_denominato “SPENSIERATO” n. CF1436107 per capitale di euro 112.521,12
(che surroga il precedente mutuo con contratto mediante Rogito Notaio Controparte_1 Per_5
– Rep. 107621 Racc. 24604 del 22.01.2009 il quale a sua volta surrogava l'originario mutuo
[...]
contratto tramite rogito Notaio del 7.9.2007 Rep. 97521 Racc. 33128 con Unicredit Persona_6
Banca per la Casa spa) contratto per l'acquisto della casa familiare e per cui è iscritta ipoteca sul medesimo (docc. 5 e 6) e del solo 25% delle rate di rimborso del finanziamento contratto con BNL
(denominato “PRESTITOPERSONALESERENITY” n. CP1805419 del 19/09/2018 per capitale di
6.716,79 €) ai fini del pagamento della polizza assicurativa sulla casa collegata al mutuo, e ciò sino alla loro integrale estinzione e comunque non oltre l'eventuale cessione da parte dei figli della quota del 50% della casa familiare loro ceduta dal padre. Parallelamente la sig.ra , a sua volta, sempre dal luglio Pt_1
2023, si è accollata il 25% delle rate (capitale e interessi) di rimborso mensile del predetto mutuo pertoccanti rispetto al 50% della quota proprietaria da trasferirsi ai figli (oltre al 50% del debito già su di lei gravante in forza della sua quota proprietaria) e del 75 % del finanziamento di cui sopra, manlevando e tenendo indenne sia il sig. sia i figli – anche nei rapporti e nei confronti con i terzi Parte_2
– del 75% delle rate (capitale e interessi) di rimborso mensile dei predetti mutuo e del 75 % del finanziamento, e ciò sino alla loro integrale estinzione e comunque, per quanto concerne il 25% pertoccante rispetto alla quota proprietaria trasferita ai figli, non oltre l'eventuale cessione da parte dei figli della quota del 50% (25% ciascuno) della casa coniugale loro ceduta dal padre. Nel caso di cessione da parte dei figli di tutta o parte della quota di loro proprietà, l'obbligazione dei genitori di rimborso del mutuo e del finanziamento collegato in loro vece sarà ridotta proporzionalmente alle quote che rimarranno di effettiva proprietà dei figli.
DA' ATTO che sino alla data del suddetto trasferimento della quota proprietaria dinanzi al Notaio, i genitori continueranno a farsi carico delle spese straordinarie (comprese quelle condominiali straordinarie) dell'immobile in oggetto. La madre si impegna inoltre, a far data dall'effettiva cessione della quota ai figli da parte del padre, a farsi carico e accollarsi – manlevando e tenendo indenne sia il signor sia i figli - del 100% delle spese straordinarie deliberande successivamente Parte_2 al rogito notarile redigendo, relative all'immobile in questione anche per la quota pertoccante ai figli in forza del trasferimento della quota paterna, sino a che gli stessi non siano maggiorenni ed economicamente indipendenti ed autosufficienti. Da tale momento in poi saranno i figli a farsi carico,
pagina 5 di 8 secondo le ordinarie norme in materia di proprietà, delle spese straordinarie del predetto immobile in proporzione alle rispettive quote proprietarie.
DA' ATTO che a far data dal 1.6.23, le spese ordinarie relative all'immobile (comprese quelle condominiali ordinarie) e le relative utenze sono state poste ad esclusivo carico della signora Pt_1
che si impegna a manlevare e tenere indenne il sig. da ogni pretesa di terzi al riguardo. Parte_2
DA' ATTO che le spese di gestione del conto corrente cointestato ai coniugi su cui vengono addebitate le rate di rimborso del predetto mutuo saranno condivise al 50% tra i coniugi che si impegnano alla relativa chiusura al momento dell'estinzione del mutuo, o, se anteriore, della cessione dell'immobile.
DA' ATTO che i costi relativi all'atto notarile di trasferimento (atto pubblico, onorari notaio, certificato
APE se necessario, imposte) saranno a carico esclusivo della madre dei minori.
DA' ATTO che il predetto trasferimento immobiliare costituisce elemento funzionale e indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale nella quale trova causa. Il trasferimento della quota viene effettuato senza corrispettivo in danaro, ma senza spirito di liberalità, rientrando nella regolamentazione dei rapporti patrimoniali tra i coniugi all'atto della separazione e con l'intento di realizzare la divisione di un bene in comunione ordinaria.
DA' ATTO che al fine di potersi avvalere delle agevolazioni fiscali previste dalla legge, in virtù di cessioni immobiliari oggetto di omologa in sede di separazione si riporta, di seguito, la descrizione del suddetto immobile:
- al piano secondo (terzo fuori terra): alloggio composto di due camere, cucina e servizi, distinto con la lettera “C” e colorato in azzurro nella pianta del Notaio di Torino in data 24.10.1974, alle Persona_7
coerenze: Via Germanasca, alloggio distinto con la lettera “B”, pianerottolo a due lati, cortile comune e stabile di Via Germanasca n. 15; al piano interrato: un locale uso cantina , distinto con la lettera “C” ed il n. 14 e colorata in azzurro nella pianta del piano compresa nella suddetta planimetria, alle coerenze: sottosuolo di Via Germanasca, altra cantina, corridoio comune ed altra cantina;
e censito al Catasto Fabbricati nel seguente modo:
Catasto Fabbricati del Comune di Torino, come segue: Foglio 80, n. 151 sub. 7, Via Virle n. 15, p.
2-S1
– z.c. 1 – cat A/3 – cl. 1 – vani 4, rendita euro 433,82 (docc. 5 e 6);
L'immobile è stato acquistato dai ricorrenti con rogito Notaio notaio in Torino, iscritto Persona_6
al Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Torino e Pinerolo, con atto rep. 97520/racc. 33127, trascritto alla Conservatoria dei RR.II di Torino 1 in data 14.09.2007 con il n. 52917 di registro generale e n. 32809 di registro particolare (doc. 6).
pagina 6 di 8 ASSEGNA la casa coniugale alla moglie.
DA' ATTO che i coniugi dichiarano che a far data dall'1.6.23 il signor con il Parte_2
consenso della moglie, si è allontanato dalla casa coniugale. Al momento del predetto trasferimento immobiliare a favore dei figli, il signor rinuncerà ad ogni diritto su arredi e corredi Parte_2
della casa coniugale.
DA' ATTO che i figli a far data dall'1.6.23 possono portare presso la casa paterna alcuni dei propri effetti personali, così da evitare al padre di dover ricomprare abiti, giochi e libri che saranno invece suddivisi equamente tra le due case. Il padre ha già comunicato prima d'ora che l'appartamento preso in locazione presso il quale ha trasferito la propria residenza e conduce i figli quando sono con sé si trova in Torino,
Via San Donato n. 18.;
DA' ATTO che i coniugi dichiarano di non essere in stato di bisogno ex art. 438 c.c. e di essere anzi ciascuno economicamente autosufficiente e in grado di provvedere al proprio mantenimento, nonché di godere di adeguati redditi propri;
pertanto, rinunciano reciprocamente a richiedere qualsiasi assegno di mantenimento ex art. 156 c.c.
DA' ATTO che l'autovettura Citroen C3 Picasso (targata ER418TF) rimarrà di proprietà della moglie, che continuerà a farsi carico dei relativi costi al 100%. Il sig. si impegna a Parte_2 corrispondere alla sig.ra l'importo di euro 800 entro e non oltre il compimento del 18° anno di Pt_1 età del figlio Con l'integrale corresponsione della predetta somma la signora provvederà Per_1 Pt_1
alla riparazione della predetta auto;
DA' ATTO che il sig. si impegna a corrispondere entro il 31.12.2024 alla sig.ra Parte_2 [...]
l'importo di euro 388,00 a titolo di conguaglio delle spese straordinarie per i figli dalla medesima Pt_1
anticipate alla data del 18.6.2023. I conguagli del dare/avere reciproco generati successivamente per il medesimo titolo verranno regolati dai coniugi con separato accordo;
DA' ATTO che con la corretta esecuzione del presente accordo i coniugi non hanno alcun ulteriore rapporto patrimoniale tra di loro pendente e pertanto dichiarano di non avere nulla a pretendere reciprocamente per qualsiasi titolo o ragione, ivi impegnandosi, per quanto occorrere possa, a confermare i presenti accordi e comunque a fare quanto dovesse essere eventualmente necessario per l'esecuzione degli stessi.
PROVVEDE con separata ordinanza per la rimessione della causa sul ruolo e la prosecuzione del giudizio.
SPESE al definitivo.
pagina 7 di 8 Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 9/04/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott. Isabella Messina Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Alberto Tetamo Presidente
dott. Serafina Aceto Giudice
dott. Isabella Messina Giudice Rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 18028/2024 vg promossa da:
, Parte_1
e
Parte_2
entrambi elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. COSENTINO KETTY che li rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
pagina 1 di 8 I signori e contraevano matrimonio Parte_1 Parte_2
in TORINO il 17/03/2007.
Dal matrimonio sono nati i figli: il 16/07/2007 e il 13.09.2011. Per_1 Per_2
Con ricorso depositato il 23/07/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi e congiuntamente, ai sensi dell'art. 473 bis 49 c.p.c., lo scioglimento del matrimonio.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di separazione personale dei coniugi è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa, il cui ascolto è manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4
c.p.c.
Atteso che le parti con il ricorso introduttivo hanno altresì chiesto la pronuncia dello scioglimento del matrimonio ai sensi dell'art. 473-bis.49 c.p.c. formulando le condizioni relative a tale domanda che non risulta allo stato procedibile non essendo decorso il termine di cui all'art. 3, n. 2 lett.b) L. 898/1970 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo con separata ordinanza, al fine di verificare il decorso del termine di cui all'articolo 3 n. 2 lett.b) L. 898/1970 - sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi ovvero ai sensi dell'art. 127 ter co. 5 c.p.c. dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito delle note scritte – il passaggio in giudicato della sentenza di separazione e la sussistenza degli ulteriori presupposti per l'accoglimento della domanda di divorzio.
Spese di lite al definitivo
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la separazione personale tra e Parte_1 Parte_2
[...]
pagina 2 di 8 OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DA' ATTO che i coniugi vivranno separati nel reciproco rispetto e non interferendo l'uno nella vita dell'altro;
AFFIDA i due figli minori ad entrambi i genitori, con esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale sulle sole questioni di ordinaria amministrazione, con residenza anagrafica presso la madre e con suddivisione paritaria dei tempi di permanenza dei ragazzi presso ciascun genitore;
DISPONE che, pertanto, salvo diverso preventivo accordo scritto tra i genitori, ritenuta concorrente la volontà dei ragazzi e compatibilmente con le loro esigenze scolastiche e con gli impegni lavorativi del padre e della madre, i figli frequentino pariteticamente i genitori nel rispetto del seguente regime ordinario prestabilito: tutti i lunedì ed i martedì con il papà, tutti i mercoledì e giovedì con la mamma, venerdì, sabato e domenica a settimane alterne con ciascun genitore;
DISPONE che indipendentemente dalla calendarizzazione di cui sopra, i genitori trascorreranno con i figli il giorno del proprio compleanno e con la madre e la nonna materna anche il compleanno di quest'ultima. I ragazzi festeggeranno i propri compleanni (13 settembre e 16 luglio), a pranzo o a cena con ciascun genitore ad anni alterni. In ragione delle diverse appartenenze religiose dei genitori, i figli saranno sempre con la mamma la Vigilia di Natale e per il pranzo del 25 dicembre;
parimenti, i ragazzi trascorreranno con il padre la fine del Ramadan e la festa del Sacrificio (le cui date variano annualmente, ma che il signor si impegna a comunicare alla signora appena conoscibili). Parte_2 Pt_1
Per quanto più specificatamente attiene agli ulteriori periodi festivi o di ferie estive, i coniugi concordemente stabiliscono, salvo diverso preventivo accordo scritto delle parti, che i figli trascorreranno alternativamente con il padre e con la madre:
a) nel periodo Natalizio, ad anni alterni, il periodo 26 dicembre – 31 dicembre con l'uno e il periodo dal
1° gennaio al rientro a scuola dopo la festa dell'Epifania con l'altro (nel 2024 la madre godrà del primo periodo e il padre del secondo, con alternanza negli anni successivi);
b) nel periodo Pasquale, il giorno di Pasqua e di Pasquetta ad anni alterni con ciascun genitore e per i restanti giorni di sospensione dell'attività scolastica nel rispetto del calendario ordinario;
c) nel periodo estivo, durante il periodo di sospensione dell'attività scolastica, tre settimane anche non consecutive con ciascun genitore. I coniugi concorderanno tra loro detti periodi entro il 30 aprile di ciascun anno e avranno cura di comunicarsi reciprocamente luoghi di vacanza ove si recheranno con i pagina 3 di 8 figli nei predetti periodi, i recapiti presso cui reperirli e i nominativi degli adulti di riferimento (qualora i figli viaggino senza il genitore), almeno 15 gg. prima della partenza.;
d) nel corso di altre festività o ponti ad anni alterni, previo accordo dei due coniugi.
DA' ATTO che fatta salva la regolamentazione generale di cui sopra, i coniugi si impegnano a comunicare eventuali variazioni delle visite o delle eventuali necessità personali o inerenti i minori Per_1
e con un anticipo di almeno 3 (tre) giorni, salvo il caso fortuito e/o imprevedibile;
Per_2
DA' ATTO che entrambi i genitori esprimono il loro consenso al rilascio e/o rinnovo dei documenti di identità e passaporto per i minori e, per quanto possa occorrere, per entrambi i genitori, dichiarando che ad oggi non è stato emesso alcun provvedimento di inibitoria nei confronti di nessuno di essi;
DISPONE che i genitori provvedano al mantenimento diretto dei figli quando li hanno con sé, senza dazione di contributo fisso al mantenimento da parte di alcuno.
DA' ATTO che le parti dichiarano che l'Assegno Unico e Universale erogato dall'INPS e spettante per i figli verrà al 50% imputato a ciascun genitore, ma in concreto per ragioni di praticità, richiesto al 100% dalla sig.ra la quale lo utilizzerà per fare fronte alle spese vive dei figli ordinarie diverse da Pt_1
vitto/alloggio (spese di alloggio da intendersi anche come utenze) e straordinarie, con obbligo di rendicontazione mensile al padre e necessità del previo consenso del medesimo per utilizzare l'assegno unico per le spese superiori a 20 (venti) euro.
DISPONE che, laddove l'importo mensile di tali spese per i figli esuberi rispetto all'ammontare mensile dell'assegno unico erogato, ciascun genitore provveda a farvi fronte nella misura del 50% così come previsto e stabilito dal Protocollo d'intesa vigente presso il Tribunale di Torino, cui i coniugi espressamente si riferiranno, dando atto che parimenti l'eventuale esubero dell'importo mensile dell'assegno unico rispetto a tali spese mensili sarà ripartito al 50% a favore di ciascun genitore.
DA' ATTO che i figli sono posti fiscalmente a carico di ciascun genitore al 50%.
DA' ATTO che con riferimento alla casa coniugale, le parti dichiarano di aver raggiunto un accordo, in forza del quale il signor si impegna a trasferire la proprietà della sua quota del 50% Parte_2
della casa familiare, in parti uguali, ai figli e , Persona_3 Persona_4
trasferimento che la madre si impegna ad accettare in nome e per conto dei figli, essendo stata a ciò autorizzata dal G.T. di Codesto Ill.mo Tribunale in data 25.09.2023 come da provvedimento che si produce (doc. 4).
pagina 4 di 8 DA' ATTO che le Parti dichiarano che a far data dal mese di luglio 2023, il padre– manlevando e tenendo indenne sia la signora sia i figli – anche nei rapporti e nei confronti con i terzi – si sta facendo Pt_1
carico del solo 25% delle rate (capitale e interessi) di rimborso mensile del mutuo stipulato con BNL con atto del 18.9.2018_denominato “SPENSIERATO” n. CF1436107 per capitale di euro 112.521,12
(che surroga il precedente mutuo con contratto mediante Rogito Notaio Controparte_1 Per_5
– Rep. 107621 Racc. 24604 del 22.01.2009 il quale a sua volta surrogava l'originario mutuo
[...]
contratto tramite rogito Notaio del 7.9.2007 Rep. 97521 Racc. 33128 con Unicredit Persona_6
Banca per la Casa spa) contratto per l'acquisto della casa familiare e per cui è iscritta ipoteca sul medesimo (docc. 5 e 6) e del solo 25% delle rate di rimborso del finanziamento contratto con BNL
(denominato “PRESTITOPERSONALESERENITY” n. CP1805419 del 19/09/2018 per capitale di
6.716,79 €) ai fini del pagamento della polizza assicurativa sulla casa collegata al mutuo, e ciò sino alla loro integrale estinzione e comunque non oltre l'eventuale cessione da parte dei figli della quota del 50% della casa familiare loro ceduta dal padre. Parallelamente la sig.ra , a sua volta, sempre dal luglio Pt_1
2023, si è accollata il 25% delle rate (capitale e interessi) di rimborso mensile del predetto mutuo pertoccanti rispetto al 50% della quota proprietaria da trasferirsi ai figli (oltre al 50% del debito già su di lei gravante in forza della sua quota proprietaria) e del 75 % del finanziamento di cui sopra, manlevando e tenendo indenne sia il sig. sia i figli – anche nei rapporti e nei confronti con i terzi Parte_2
– del 75% delle rate (capitale e interessi) di rimborso mensile dei predetti mutuo e del 75 % del finanziamento, e ciò sino alla loro integrale estinzione e comunque, per quanto concerne il 25% pertoccante rispetto alla quota proprietaria trasferita ai figli, non oltre l'eventuale cessione da parte dei figli della quota del 50% (25% ciascuno) della casa coniugale loro ceduta dal padre. Nel caso di cessione da parte dei figli di tutta o parte della quota di loro proprietà, l'obbligazione dei genitori di rimborso del mutuo e del finanziamento collegato in loro vece sarà ridotta proporzionalmente alle quote che rimarranno di effettiva proprietà dei figli.
DA' ATTO che sino alla data del suddetto trasferimento della quota proprietaria dinanzi al Notaio, i genitori continueranno a farsi carico delle spese straordinarie (comprese quelle condominiali straordinarie) dell'immobile in oggetto. La madre si impegna inoltre, a far data dall'effettiva cessione della quota ai figli da parte del padre, a farsi carico e accollarsi – manlevando e tenendo indenne sia il signor sia i figli - del 100% delle spese straordinarie deliberande successivamente Parte_2 al rogito notarile redigendo, relative all'immobile in questione anche per la quota pertoccante ai figli in forza del trasferimento della quota paterna, sino a che gli stessi non siano maggiorenni ed economicamente indipendenti ed autosufficienti. Da tale momento in poi saranno i figli a farsi carico,
pagina 5 di 8 secondo le ordinarie norme in materia di proprietà, delle spese straordinarie del predetto immobile in proporzione alle rispettive quote proprietarie.
DA' ATTO che a far data dal 1.6.23, le spese ordinarie relative all'immobile (comprese quelle condominiali ordinarie) e le relative utenze sono state poste ad esclusivo carico della signora Pt_1
che si impegna a manlevare e tenere indenne il sig. da ogni pretesa di terzi al riguardo. Parte_2
DA' ATTO che le spese di gestione del conto corrente cointestato ai coniugi su cui vengono addebitate le rate di rimborso del predetto mutuo saranno condivise al 50% tra i coniugi che si impegnano alla relativa chiusura al momento dell'estinzione del mutuo, o, se anteriore, della cessione dell'immobile.
DA' ATTO che i costi relativi all'atto notarile di trasferimento (atto pubblico, onorari notaio, certificato
APE se necessario, imposte) saranno a carico esclusivo della madre dei minori.
DA' ATTO che il predetto trasferimento immobiliare costituisce elemento funzionale e indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale nella quale trova causa. Il trasferimento della quota viene effettuato senza corrispettivo in danaro, ma senza spirito di liberalità, rientrando nella regolamentazione dei rapporti patrimoniali tra i coniugi all'atto della separazione e con l'intento di realizzare la divisione di un bene in comunione ordinaria.
DA' ATTO che al fine di potersi avvalere delle agevolazioni fiscali previste dalla legge, in virtù di cessioni immobiliari oggetto di omologa in sede di separazione si riporta, di seguito, la descrizione del suddetto immobile:
- al piano secondo (terzo fuori terra): alloggio composto di due camere, cucina e servizi, distinto con la lettera “C” e colorato in azzurro nella pianta del Notaio di Torino in data 24.10.1974, alle Persona_7
coerenze: Via Germanasca, alloggio distinto con la lettera “B”, pianerottolo a due lati, cortile comune e stabile di Via Germanasca n. 15; al piano interrato: un locale uso cantina , distinto con la lettera “C” ed il n. 14 e colorata in azzurro nella pianta del piano compresa nella suddetta planimetria, alle coerenze: sottosuolo di Via Germanasca, altra cantina, corridoio comune ed altra cantina;
e censito al Catasto Fabbricati nel seguente modo:
Catasto Fabbricati del Comune di Torino, come segue: Foglio 80, n. 151 sub. 7, Via Virle n. 15, p.
2-S1
– z.c. 1 – cat A/3 – cl. 1 – vani 4, rendita euro 433,82 (docc. 5 e 6);
L'immobile è stato acquistato dai ricorrenti con rogito Notaio notaio in Torino, iscritto Persona_6
al Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Torino e Pinerolo, con atto rep. 97520/racc. 33127, trascritto alla Conservatoria dei RR.II di Torino 1 in data 14.09.2007 con il n. 52917 di registro generale e n. 32809 di registro particolare (doc. 6).
pagina 6 di 8 ASSEGNA la casa coniugale alla moglie.
DA' ATTO che i coniugi dichiarano che a far data dall'1.6.23 il signor con il Parte_2
consenso della moglie, si è allontanato dalla casa coniugale. Al momento del predetto trasferimento immobiliare a favore dei figli, il signor rinuncerà ad ogni diritto su arredi e corredi Parte_2
della casa coniugale.
DA' ATTO che i figli a far data dall'1.6.23 possono portare presso la casa paterna alcuni dei propri effetti personali, così da evitare al padre di dover ricomprare abiti, giochi e libri che saranno invece suddivisi equamente tra le due case. Il padre ha già comunicato prima d'ora che l'appartamento preso in locazione presso il quale ha trasferito la propria residenza e conduce i figli quando sono con sé si trova in Torino,
Via San Donato n. 18.;
DA' ATTO che i coniugi dichiarano di non essere in stato di bisogno ex art. 438 c.c. e di essere anzi ciascuno economicamente autosufficiente e in grado di provvedere al proprio mantenimento, nonché di godere di adeguati redditi propri;
pertanto, rinunciano reciprocamente a richiedere qualsiasi assegno di mantenimento ex art. 156 c.c.
DA' ATTO che l'autovettura Citroen C3 Picasso (targata ER418TF) rimarrà di proprietà della moglie, che continuerà a farsi carico dei relativi costi al 100%. Il sig. si impegna a Parte_2 corrispondere alla sig.ra l'importo di euro 800 entro e non oltre il compimento del 18° anno di Pt_1 età del figlio Con l'integrale corresponsione della predetta somma la signora provvederà Per_1 Pt_1
alla riparazione della predetta auto;
DA' ATTO che il sig. si impegna a corrispondere entro il 31.12.2024 alla sig.ra Parte_2 [...]
l'importo di euro 388,00 a titolo di conguaglio delle spese straordinarie per i figli dalla medesima Pt_1
anticipate alla data del 18.6.2023. I conguagli del dare/avere reciproco generati successivamente per il medesimo titolo verranno regolati dai coniugi con separato accordo;
DA' ATTO che con la corretta esecuzione del presente accordo i coniugi non hanno alcun ulteriore rapporto patrimoniale tra di loro pendente e pertanto dichiarano di non avere nulla a pretendere reciprocamente per qualsiasi titolo o ragione, ivi impegnandosi, per quanto occorrere possa, a confermare i presenti accordi e comunque a fare quanto dovesse essere eventualmente necessario per l'esecuzione degli stessi.
PROVVEDE con separata ordinanza per la rimessione della causa sul ruolo e la prosecuzione del giudizio.
SPESE al definitivo.
pagina 7 di 8 Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 9/04/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott. Isabella Messina Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
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